Articolo 47 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 46Articolo 48
Versione
19 maggio 1981
Art. 47. (Norme di rinvio e finali).

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981