TAR Roma, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 5405
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse concreto e attuale

    Il Collegio ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l'attribuzione alla parte istante di un punteggio idoneo a renderla potenziale aggiudicataria del solo Lotto 2. Non si ravvisa, pertanto, alcun interesse alla coltivazione anche di questo giudizio relativo al Lotto 3, atteso che il ricorso non consentirebbe, comunque, all'operatore economico di ottenere alcun vantaggio con riferimento allo stesso, difettando del tutto i presupposti della concretezza e attualità dell’interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse concreto e attuale

    Il Collegio ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l'attribuzione alla parte istante di un punteggio idoneo a renderla potenziale aggiudicataria del solo Lotto 2. Non si ravvisa, pertanto, alcun interesse alla coltivazione anche di questo giudizio relativo al Lotto 3, atteso che il ricorso non consentirebbe, comunque, all'operatore economico di ottenere alcun vantaggio con riferimento allo stesso, difettando del tutto i presupposti della concretezza e attualità dell’interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse concreto e attuale

    Il Collegio ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l'attribuzione alla parte istante di un punteggio idoneo a renderla potenziale aggiudicataria del solo Lotto 2. Non si ravvisa, pertanto, alcun interesse alla coltivazione anche di questo giudizio relativo al Lotto 3, atteso che il ricorso non consentirebbe, comunque, all'operatore economico di ottenere alcun vantaggio con riferimento allo stesso, difettando del tutto i presupposti della concretezza e attualità dell’interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse concreto e attuale

    Il Collegio ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l'attribuzione alla parte istante di un punteggio idoneo a renderla potenziale aggiudicataria del solo Lotto 2. Non si ravvisa, pertanto, alcun interesse alla coltivazione anche di questo giudizio relativo al Lotto 3, atteso che il ricorso non consentirebbe, comunque, all'operatore economico di ottenere alcun vantaggio con riferimento allo stesso, difettando del tutto i presupposti della concretezza e attualità dell’interesse ad agire.

  • Rigettato
    Interpretazione della lex specialis - art. 12.3 del disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che l'inciso "Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento" si riferisca all'offerta nel suo complesso e non specificamente alla quota parte del 35% dei servizi tecnici. Inoltre, l'interpretazione funzionale e teleologica della norma, alla luce del D.lgs. n. 209/2024 (art. 41 commi 15-bis e seguenti), conferma che tale quota può essere assoggettata a ribasso. Infine, l'interpretazione letterale e secondo buona fede della lex specialis non supporta la tesi della ricorrente.

  • Rigettato
    Interpretazione della lex specialis - art. 12.3 del disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che l'inciso "Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento" si riferisca all'offerta nel suo complesso e non specificamente alla quota parte del 35% dei servizi tecnici. Inoltre, l'interpretazione funzionale e teleologica della norma, alla luce del D.lgs. n. 209/2024 (art. 41 commi 15-bis e seguenti), conferma che tale quota può essere assoggettata a ribasso. Infine, l'interpretazione letterale e secondo buona fede della lex specialis non supporta la tesi della ricorrente.

  • Rigettato
    Interpretazione della lex specialis - art. 12.3 del disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che l'inciso "Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento" si riferisca all'offerta nel suo complesso e non specificamente alla quota parte del 35% dei servizi tecnici. Inoltre, l'interpretazione funzionale e teleologica della norma, alla luce del D.lgs. n. 209/2024 (art. 41 commi 15-bis e seguenti), conferma che tale quota può essere assoggettata a ribasso. Infine, l'interpretazione letterale e secondo buona fede della lex specialis non supporta la tesi della ricorrente.

  • Rigettato
    Interpretazione della lex specialis - art. 12.3 del disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che l'inciso "Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento" si riferisca all'offerta nel suo complesso e non specificamente alla quota parte del 35% dei servizi tecnici. Inoltre, l'interpretazione funzionale e teleologica della norma, alla luce del D.lgs. n. 209/2024 (art. 41 commi 15-bis e seguenti), conferma che tale quota può essere assoggettata a ribasso. Infine, l'interpretazione letterale e secondo buona fede della lex specialis non supporta la tesi della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 5405
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5405
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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