Art. 1.
Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all' art. 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648 , e' concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000 per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 102.000 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.
Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62 , 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , i quali conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per diritto proprio.
Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di riversibilita' di cui all' art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per fatti di guerra di cui all' art. 10 della legge del 10 agosto 1950, n. 648 , e' concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno supplementare: di annue lire 24.000 per l'esercizio finanziario 1953-54; di annue lire 63.000 per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 102.000 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.
Detto assegno spetta pure, in eguale misura, agli orfani di guerra, di cui agli articoli 62 , 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , i quali conseguano, o abbiano conseguito, la pensione di guerra per diritto proprio.
Uguale diritto compete pure alla vedova e agli orfani che conseguano, od abbiano conseguito, il trattamento di riversibilita' di cui all' art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .