Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1949, n. 945
Articolo 4
Versione
31 dicembre 1949
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 31 dicembre 1949
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