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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4814/2024 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Messina presso lo studio dell'Avv. Rosario Pace, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti opponente nei confronti di
(di seguito ), con sede in ONoparte_1 CP_2
Roma via G. Grezar 14 con C.F. e P.I. (ente pubblico economico che in P.IVA_1
forza del disposto di cui all'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla
Legge 225/2016, a decorrere dal 1 luglio 2017 subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di ONoparte_4
cui all'art. 3, c. 1 D.L. 203/2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinte), in persona del sig. Parte_2
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato
[...]
per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Repertorio Parte_3
n. 181515, Raccolta n. 12772 del 25.07.2024, ed elettivamente domiciliata in S. Stefano di Camastra, Via Campi n. 11, presso lo studio dell'avv. Rita Guarnera che la rappresenta e difende giusta procura alle liti firmata digitalmente e sottoscritta per autentica con firma digitale del difensore ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto
, in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, c.f. , elettivamente domiciliato presso gli uffici dell in P.IVA_2 CP_5
Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale
(C.F.: ), in persona del Direttore Regionale per la Sicilia, legale CP_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso, giusta procura Persona_1
generale alle liti Notaio Dr.ssa di Palermo del 5.08.2024, repertorio n. Persona_2
3255 e raccolta n. 2417, registrata a Palermo il 06/08/2024 al n. 27064/IT, dall'Avv.
NO RR (c.f. ) e FF BI (c.f.: C.F._2
, elettivamente domiciliati a Messina presso l'Avvocatura C.F._3
Distrettuale Inail in Via Garibaldi n. 122/A, si costituisce nel presente giudizio ed espone quanto segue.
opposti
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 rappresentava di aver ricevuto la Parte_1 notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249006307884/000, notificata in data
29/04/2024, con cui era stato richiesto il pagamento dei contributi relativi:
1) alla cartella di pagamento n. 29520150031693928000 per euro 4.464,27;
2) alla cartella di pagamento n. 29520180005596857000 per euro 28.178,77;
3) all'avviso di addebito 5952016000018835000 per euro 286,06;
4) all'avviso di addebito 59520190005681642000 per euro 3.670,23.
Parte opponente avanzava opposizione avverso la cartella esattoriale n.
29520150031693928000 per euro 4.464,27(anno di riferimento del debito 2014, 2015, cfr. all. ricorso intimazione di pagamento), l'avviso di addebito n. 5952016000018835000 per euro 286,06 (anno di riferimento del debito 2014) e l'avviso di addebito
59520190005681642000 per euro 3.670,23(anno di riferimento del debito 2014), stante l'intervenuta prescrizione quinquennale, chiedendo la sospensione dell'esecutività e l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi.
affermava che il ricorrente proponeva tardivamente ricorso avverso l'intimazione di CP_2
pagamento e assieme agli altri enti opposti rappresentava che la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito erano stati correttamente notificati e non opposti nel termine di 40 giorni stabilito dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999; inoltre, secondo e era intervenuto anche il CP_2 CP_6 termine di sospensione del d.l. n.18/2020 della prescrizione, chiedendo “In caso di CP_7
accertata decadenza dall'iscrizione a ruolo contribute evasi, accertare la sussistenza del credito vantato dall'Istituto per la causale di cui all'avviso di addebito, comunque ripetibile anche in presenza di eventuale accertata decadenza dall'iscrizione a ruolo” e CP_6
rappresentando che il credito portato dalla cartella n. 29520150031693928000 fosse di €
3.548,62, per effetto di uno sgravio parziale effettuato.
Gli opposti chiedevano il rigetto dell'avversa domanda.
Con verbale del 03/04/2025, il giudice sospendeva l'atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti per la sua sospensione, non essendo già manifestamente infondati i motivi di opposizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Si osserva preliminarmente come nel caso in esame il ricorrente proponga opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di dedurre l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione, con cui si vuole ripristinare l'efficacia della cartella e degli avvisi di accertamento, quali atti prodromici all'esecuzione.
Il ricorso in esame non è tardivo, non essendo la suddetta azione soggetta a termine di legge e potendo essere proposta senza limiti di tempo ex art. 615 c.p.c..
Quanto alla prova delle notifiche:
- la cartella n. 29520150031693928000 è stata regolarmente notificata il 16.5.2016 a mani della sig.ra , familiare convivente (cfr. memoria ader, all. 3) Persona_3 - l'avviso di addebito n. 59520160000188835000 è stato notificato il 24.5.2016 a cura dell' CP_7
- l'avviso di addebito n. 59520190005681642000 è stato notificato il 2.5.2020 a cura dell' come da allegati alla comparsa;
CP_7
- l'intimazione di pagamento n. 29520229001050489000 è stata depositata presso la casa comunale il 27.04.2022, (cfr. memoria all. AVI-29520229001050489000, p.1, p.2 p.2, CP_6
ON 13), p.4, 25)), unitamente alla;
essa è relativa alla cartella n. 29520150031693928000 e CP_ all'avviso di addebito 5952016000018835000 (cfr, memoria avi
29520229001050489000);
- l'intimazione di pagamento n. 29520239000716783000, è stata deposita presso la casa comunale il 14.12.2023(cfr. memoria ader, all. 6A, p.1, p.2, 12), p. 6, 263)), unitamente alla ON ; essa è relativa all'avviso di addebito 59520190005681642000.
Sono quindi stati dimostrati in giudizio sia la notifica dei primi atti impositivi che i successivi atti interruttivi notificati entro il quinquennio.
Il ricorso va quindi rigettato dando solo atto della rideterminazione del quantum relativo alla cartella 29520150031693928000 che è pari a € 3.548,62 per come rappresentato dall' e CP_6 non opposto dal ricorrente.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento. Va disposta la compensazione per un terzo solo nei confronti dell' stante CP_6
la rideterminazione in autotutela del quantum.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore di e nella CP_7 CP_2 misura di euro 2695,50, oltre spese generali al 15% e oneri di legge ed euro 2.067,00 in favore dell' oltre spese generali al 15% e oneri di legge. CP_6
Messina, 14 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando