Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
62/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 79880/pensioni di guerra e n. 79888/pensioni di guerra del registro di Segreteria:
A) nel giudizio iscritto al n. 79880/pensioni di guerra del registro di Segreteria,
TRA
la Sig.ra XX(C.F. omissis), nata a omissis l’ omissis ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, in persona del procuratore speciale dott. Raffael Levi (C.F. [...]), nato a Smirne il 7.2.1960, giusta procura speciale per atto del notaio Dott. Antonino d’Agostino in data 6 giugno 2007 rep. 668657, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.
EL EN (C.F. [...]), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, via Nomentana, n.
671, che chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all’indirizzo p.e.c.
raffaelependibene@ordineavvocatiroma.org e al n. fax 06/233205198;
- ricorrente -
CONTRO
- Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione centrale dei servizi del tesoro, rappresentato dalla d.ssa Anna Maria Alimandi, domiciliato in Roma, XX settembre, n. 97, con domicilio digitale eletto all’indirizzo p.e.c. dcst.dag@pec.mef.gov.it;
- resistente –
B) nel giudizio iscritto al n. 79888/pensioni di guerra del registro di Segreteria,
TRA
- Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione centrale dei servizi del tesoro, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
CONTRO
la Sig.ra XX (C.F. omissis), come sopra generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
- resistente –
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
All’udienza dell’11.2.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, nessuno è comparso, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per il primo ricorso, la parte privata ricorrente ha depositato ricorso in riassunzione in data 7.2.2023, mentre per il secondo il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato ricorso in riassunzione in data 13.2.2023.
2. Con nota depositata in data 4.6.2024, il difensore ha comunicato, ai fini della dichiarazione dell’interruzione del processo, il decesso avvenuto in data omissis della Sig.ra XX, ricorrente nel primo ricorso e resistente nel secondo ricorso.
3. In esito all’udienza del 12.6.2024, questo Giudice, con ordinanza n. 96/2024 in data 14.6.2024, ha disposto l’interruzione del processo per decesso della persona della ricorrente ai sensi dell’art. 108 c.g.c., a decorrere dal 3.6.2024, data di comunicazione dell’evento.
4. Con decreto in data 2.8.2025 è stata fissata d’ufficio l’odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti a cura della segreteria.
5. In esito all’udienza pubblica odierna, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Deve essere dichiarata l’estinzione dei processi riuniti.
2. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 108 e 109, comma 6, c.g.c., in assenza di prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, il processo si estingue.
Nel caso di specie risulta ampiamente trascorso infruttuosamente detto termine.
3. Ne consegue che occorre dichiarare d’ufficio l'estinzione dei processi con sentenza, ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.g.c..
4. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
5. Nulla per le spese della sentenza, di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- dichiara l’estinzione dei processi nei sensi di cui in motivazione;
- nulla per le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.2.2026.
Il Giudice Monocratico
(Cons. Saverio Galasso)
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.02.2026 10:09:38 GMT+01:00