Art. 27.
Dall'obbligo previsto dall'art. 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e gia' godono, percio', dell'assistenza di malattia.
Dall'obbligo previsto dall'art. 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e gia' godono, percio', dell'assistenza di malattia.