CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 17285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17285 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di CO NT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 18/06/2024 del Tribunale di Vibo VA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 10 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Vibo VA ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 maggio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Vibo VA nel procedimento a carico di NT CO per violazioni paesaggistiche, urbanistiche e del codice della navigazione in relazione alla realizzazione in assenza di autorizzazioni e al mantenimento di una serie di opere a servizio del hotel villaggio "Stromboli" in Ricadi. 2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge perché il G.i.p. aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca mentre il P.m. aveva Penale Sent. Sez. 3 Num. 17285 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/12/2024 chiesto il sequestro impeditivo, con il secondo motivo la violazione di legge per assenza di motivazione del periculum. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Nella richiesta di sequestro preventivo, il Pubblico ministero ha evidenziato che l'indagato aveva iniziato e proseguito l'attività edificatoria realizzando le opere descritte nei capi di incolpazione, in assenza di titoli abilitativi e di autorizzazioni, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sul demanio marittimo nonché nella zona della fascia di rispetto, e ha chiesto disporsi il sequestro impeditivo per scongiurare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, anche da parte di terzi, potesse ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo. Il Giudice per le indagini preliminari ha invece disposto (e motivato) il sequestro, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca. Il Tribunale del riesame, in risposta allo specifico motivo di riesame volto a censurare il difetto di corrispondenza tra la richiesta del P.m. e la risposta del G.i.p., ha rigettato il riesame, laconicamente affermando che il G.i.p. aveva fatto riferimento «al pericolo di protrazione del reato ovvero alle conseguenze dello stesso». Si tratta di motivazione apparente e in sostanza di motivazione omessa, resa in violazione di legge perché travisa il fatto e non risponde alla specifica censura del difetto di correlazione tra la richiesta del P.m. e la decisione del G.i.p. Si vedano in termini, Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498 - 01 e Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748 - 01, secondo cui è illegittima l'ordinanza del tribunale del riesame che confermi un sequestro preventivo ai fini di confisca quando il contraddittorio si sia formato, in ragione della domanda del pubblico ministero, sul sequestro impeditivo. Il vizio è radicale e colpisce già il decreto di sequestro preventivo genetico perché dalla richiesta del P.m. non emergono elementi per un'interpretazione estensiva, dal sequestro impeditivo al sequestro finalizzato alla confisca, mentre dalla motivazione del decreto del G.i.p., che ragiona sulla distinzione tra l'ipotesi del primo comma e quella del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., è inequivoco che il sequestro sia stato emesso in funzione di confisca, non subordinata all'accertamento della possibile situazione di pericolo sub specie di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati. L'ordinanza del Tribunale del riesame va quindi annullata senza rinvio per difetto di motivazione, ma la palese violazione del diritto di difesa del decreto del G.i.p. impone l'annullamento senza rinvio anche di questo. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del 28/5/2024 depositato il 29/5/2024 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda per l'esecuzione al PM presso il Tribunale di Vibo VA. Così deciso, il 5 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 10 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Vibo VA ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 maggio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Vibo VA nel procedimento a carico di NT CO per violazioni paesaggistiche, urbanistiche e del codice della navigazione in relazione alla realizzazione in assenza di autorizzazioni e al mantenimento di una serie di opere a servizio del hotel villaggio "Stromboli" in Ricadi. 2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge perché il G.i.p. aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca mentre il P.m. aveva Penale Sent. Sez. 3 Num. 17285 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/12/2024 chiesto il sequestro impeditivo, con il secondo motivo la violazione di legge per assenza di motivazione del periculum. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Nella richiesta di sequestro preventivo, il Pubblico ministero ha evidenziato che l'indagato aveva iniziato e proseguito l'attività edificatoria realizzando le opere descritte nei capi di incolpazione, in assenza di titoli abilitativi e di autorizzazioni, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sul demanio marittimo nonché nella zona della fascia di rispetto, e ha chiesto disporsi il sequestro impeditivo per scongiurare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, anche da parte di terzi, potesse ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo. Il Giudice per le indagini preliminari ha invece disposto (e motivato) il sequestro, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca. Il Tribunale del riesame, in risposta allo specifico motivo di riesame volto a censurare il difetto di corrispondenza tra la richiesta del P.m. e la risposta del G.i.p., ha rigettato il riesame, laconicamente affermando che il G.i.p. aveva fatto riferimento «al pericolo di protrazione del reato ovvero alle conseguenze dello stesso». Si tratta di motivazione apparente e in sostanza di motivazione omessa, resa in violazione di legge perché travisa il fatto e non risponde alla specifica censura del difetto di correlazione tra la richiesta del P.m. e la decisione del G.i.p. Si vedano in termini, Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498 - 01 e Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748 - 01, secondo cui è illegittima l'ordinanza del tribunale del riesame che confermi un sequestro preventivo ai fini di confisca quando il contraddittorio si sia formato, in ragione della domanda del pubblico ministero, sul sequestro impeditivo. Il vizio è radicale e colpisce già il decreto di sequestro preventivo genetico perché dalla richiesta del P.m. non emergono elementi per un'interpretazione estensiva, dal sequestro impeditivo al sequestro finalizzato alla confisca, mentre dalla motivazione del decreto del G.i.p., che ragiona sulla distinzione tra l'ipotesi del primo comma e quella del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., è inequivoco che il sequestro sia stato emesso in funzione di confisca, non subordinata all'accertamento della possibile situazione di pericolo sub specie di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati. L'ordinanza del Tribunale del riesame va quindi annullata senza rinvio per difetto di motivazione, ma la palese violazione del diritto di difesa del decreto del G.i.p. impone l'annullamento senza rinvio anche di questo. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del 28/5/2024 depositato il 29/5/2024 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda per l'esecuzione al PM presso il Tribunale di Vibo VA. Così deciso, il 5 dicembre 2024 Il Consigliere estensore