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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2454/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di trasporto merce
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cadeddu, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Maiorino, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Claudio Perrella e Pietro Nisi, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
, con sede in Controparte_3
Casoria – 80026 – alla Via Dorando Petri snc.;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 444/2017 ad essa notificato in data
17.3.2017 dalla per il pagamento di Parte_2 euro 24.819,00 oltre accessori.
Deduceva a motivi: 1) la prescrizione annuale del credito ex art. 2951 c.c. , in quanto relativo a trasporti eseguiti ben prima di un anno dalla messa in mora
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/13 formulata in data 11.7.2016 dalla , per il Parte_2 tramite del legale;
2) l'inesistenza del credito e/o contestazione del quantum, atteso che le fatture azionate non costituiscono prova del credito e la
[...]
non ebbe mai a convenire con la alcun corrispettivo delle Pt_1 Pt_2 spedizioni effettuate;
3) l'inadempimento da parte dell'opposta, in quanto la ebbe ad affidare, nel corso del mese di novembre 2015, alla Parte_1 il trasporto di un carico di pasta alimentare, stivato in tre distinti Pt_2 containers n. MRKU502641.8, MRKU 452817.6 e MRKU 343922.2, dallo stabilimento del “IO Guido FE S.p.a.” in località Polvica di Nola sino al porto di Napoli. Il carico di pasta stivato nel container n.
MRKU502641.8, aveva un valore pari ad USD 22.260,00. La Pt_2 eseguiva il trasporto in data 25.11.2015 e, in particolare, l'autista riceveva in consegna il container n. MRKU502641.8 vuoto presso il Porto di Napoli, e lo trasportava, per il carico, presso il IO Guido FE, nella Frazione di
Polvica di Nola. Al termine delle operazioni, il container MRKU502641.8 veniva chiuso con l'apposizione del sigillo della n. 029894 e Pt_2 pesato. Alle ore alle ore 16.47 il camion si allontanava dal piazzale del
IO FE diretto al porto di Napoli dove, però, arrivava solo 3 ore dopo, esattamente alle ore 19:24, laddove il percorso stradale dalla Frazione di Polvica di Nola al Porto di Napoli è di circa 29Km, che sono normalmente coperti in circa 30 minuti. Tali circostanze (ed orari ) risultano: dal
Documento di Trasporto, dal documento di entrata nel terminal marittimo della Conateco S.p.a. nel Porto di Napoli nonché dal testo della querela sporta dal legale rappresentante della società Sig. Pt_2 Controparte_4 ai Carabinieri di Castel S. Giorgio. Il container in oggetto (unitamente agli altri due caricati presso il medesimo pastificio e nello stesso giorno3) veniva imbarcato a bordo della nave “MSC STELLA” in data 29.11.2015 e perveniva a Port Everglades (USA) in data 17.12.2015. L'opponente evidenziava che nello stesso giorno anche gli altri due containers, identificati dai numeri MRKU 452817.6 e MRKU 343922.2, venivano caricati, sigillati e pesati, presso il Pastifico FE, rispettivamente alle ore 9.50 ed alle ore
16:17. Dopo essere stato pesato presso il pastificio, il container MRKU
452817.6 veniva consegnato dal trasportatore al porto di Napoli
(Co.Na.Te.Co S.p.a.) alle ore 10.58 dello stesso giorno (circa 1 ora e 10 minuti dopo la partenza dal pastificio); anche il container MRKU 343922.2 veniva consegnato dal trasportatore al porto di Napoli (Co.Na.Te.Co S.p.a.) alle ore 17.28 dello stesso giorno (circa 1 ora e 10 minuti dopo la partenza dal pastificio), come da documentazione prodotta in atti. In data 24.12.2015, la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/13 società destinataria dei tre container di pasta, la Controparte_5 riceveva presso il suo piazzale i tre containers e dopo averne rotto il sigillo ed aperto le porte, rilevava che all'interno del container MRKU 5026481.8, in luogo della pasta, vi era soltanto un cumulo di rifiuti di vario genere. La destinataria non riscontrava invece alcun problema rispetto agli altri due containers ricevuti (MRKU 452817.6 e MRKU 343922.2). La CP_5 nel comunicare l'accaduto al IO FE, sottolineava alla sua attenzione che i rifiuti presenti all'interno del container erano certamente di origine italiana ed allegava alcune foto di dettaglio, che evidenziavano scritte in lingua italiana su alcuni dei materiali rinvenuti nel container. Il IO
FE, nella qualità di committente della spedizione, riteneva di poter attribuire la responsabilità del danno subìto alla ed emetteva a suo Parte_1 carico una nota di debito per la somma di euro 24.919.590, comprensiva del valore della merce persa dal vettore terrestre, delle spese di trasporto (fattura nr 4083/T della ) per un controvalore di euro 2.031,31, Parte_1 nonché delle spese di smaltimento dei rifiuti sostenute a destino dalla
[...]
In ragione della nota di debito e del danno subìto, il IO Controparte_5
FE addebitava la somma di euro 24.919.590,00 alla Parte_1 compensandola direttamente con parte del credito vantato da quest'ultima, come evidenziato dall'estratto conto relativo ai rapporti tra queste parti. La
a sua volta, riversava immediatamente la responsabilità Parte_1 dell'accaduto sulla società che, con lettera del suo difensore in Pt_2 data 30.6.2016, pur ammettendo che il furto si fosse verificato nel corso del trasporto, negava ogni sua responsabilità deducendo semplicemente che l'esecuzione del trasporto era stato affidato alla nei cui Controparte_3 confronti la stessa aveva già attivato la relativa denuncia di Pt_2 sinistro, avendo individuato in detta società cooperativa l'unico soggetto responsabile del furto della merce trasportata. La aveva Pt_2 provveduto a presentare denuncia di sinistro anche alla propria compagnia assicurativa Considerati i fatti, essa aveva dunque CP_2 Parte_1 reiterato in data 6.7.2016 a mezzo del proprio legale, la richiesta di risarcimento danni all' la quale però non aveva provveduto al Pt_2 ristoro. Per tali motivi chiedeva al giudice la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale chiedeva condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni subìti da essa pari ad euro Parte_1
24.919,590 ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/13 Costituitasi tempestivamente in giudizio, l' Parte_2
deduceva che effettivamente essa opposta aveva affidato
[...]
l'esecuzione materiale del trasporto alla società Cooperativa ma la CP_3 merce non era mai arrivata a destinazione, atteso che il container, giunto al porto di destinazione risultava contenente altro materiale differente da quello oggetto del trasporto. A seguito di tale evento, essa opposta aveva provveduto a formulare regolare denuncia per furto o appropriazione indebita nei confronti della società Cooperativa T.N.I., nonché a formulare regolare denuncia alla propria compagnia assicuratrice per la Controparte_2 responsabilità vettoriale verso terzi. Confermava che a seguito dell'evento furto occorso alla merce trasportata dalla società Cooperativa T.N.I.,
l'opponente aveva emesso nei confronti di essa opposta fattura relativa al controvalore della merce ed ai costi connessi al trasporto per un importo complessivo di euro 24.919,59 per cui di tale sinistro aveva richiesto l'indennizzo assicurativo alla ed il Controparte_2 risarcimento del danno alla quale soggetto autore Controparte_3 materiale del trasporto, al fine di ottenere il versamento delle somme compensate dalla società per il danno conseguente al furto Parte_1 della merce oggetto del trasporto. Riguardo alle reciproche posizioni a debito e a credito esistenti fra essa opposta e l'opponente formulava eccezione di compensazione, con estinzione il debito inferiore fino alla concorrenza del credito maggiore, ai sensi degli art7. 1241 e seguenti c.c. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione annuale del credito azionato in monitorio, in quanto con la L. n. 286/2005, la prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di trasporto di cose per conto terzi soggetti alla tariffa a forcella di cui alla L. n. 298/1974, era di un anno, ma a condizione che il contratto di trasporto fosse stato stipulato prima dall'entrata in vigore del D.L. n. 82/1993, convertito nella L. n. 162/1993, normativa questa che aveva elevato in cinque anni il termine di prescrizione per il diritto al corrispettivo del trasportatore (Cass. Civ., Sez. III del 3.07.2014 n. 15231).
Argomentava che la disciplina sulla prescrizione breve annuale del diritto di credito derivante dal contratto di trasporto di cose per conto terzi, essendo ammessa per i soli contratti a forcella, valeva solo nel caso in cui le parti avessero espressamente concordato per iscritto il compenso a forcella, se concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 162/1993 (Cass. Civ., Sez. III dell'11.02.2010 n. 3082). Mancando, dall'esame delle fatture allegate alla produzione del decreto monitorio, ogni riferimento alla determinazione a forcella del compenso per il trasporto e in mancanza di ogni altro documento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/13 scritto in ordine a tale pattuizione, il rapporto intercorso fra opposta ed opponente esulava dalla disciplina codicistica sulla prescrizione breve annuale del diritto di trasporto, avendo le parti fatto riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'affidamento del trasporto. Inoltre, rilevava che il comma l'art. 2951 comma 2 c.c. espressamente recita: “La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa”. L'opposta concludeva che dalle su richiamate disposizioni normative emergeva chiaramente che, nel caso in specie, il credito vantato dalla società , non si è prescritto, anche Parte_2 perché che il luogo di destinazione della merce era Port Everglades (USA) presso la Per tali motivi chiedeva il rigetto Controparte_5 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, eccependo comunque la compensazione tra il maggior credito vantato dalla società
[...] per euro 24.919,59 con il minor credito vantato da essa Parte_1
per euro 24.819,00 come risarcimento Parte_2 danni;
chiedeva, inoltre, di chiamare in causa la Controparte_2
e la società Cooperativa T.N.I. a Mutualità Prevalente per sentirle
[...] condannare in solido al pagamento in favore di essa Parte_2 della somma complessiva di euro 24.919,59, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal pagamento all'effettivo soddisfo. Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_2 evidenziava che la decisione di di saldare per Parte_1 compensazione la nota di debito emessa dal IO, senza nulla opporre al mittente, non poteva in alcun modo pregiudicare l' o essa Pt_2 CP_6 trattandosi di una scelta dettata unicamente da ragioni commerciali inopponibili ad esse controparti. Allegava che non c'era alcuna prova che il
IO FE fosse stato legittimato ad agire in giudizio nei confronti del vettore, essendo questi il venditore della merce spedita, che con ogni probabilità aveva anche già incassato il prezzo della stessa;
né vi era prova che il IO avesse subito il benché minimo pregiudizio in ragione di quanto accaduto. Contestava, inoltre, che la presunta sottrazione della merce fosse avvenuta nel corso del trasporto su strada, in quanto era pacifico che il container n. MRKU502641.8 era pervenuto nel terminale a Port Everglades
(USA) con il sigillo n. 029894 integro e che solo dopo la rottura dello stesso la destinataria della merce si era avveduta del fatto che il container non conteneva affatto la merce richiesta. D'altra parte, la stessa polizza di carico versata in atti da individuava il IO quale “shipper”, per cui Parte_1 la società e per essa la avevano ricevuto il Pt_2 Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/13 container chiuso e sigillato dal IO e così lo avevano consegnato al terminalista Conateco S.p.A., che non aveva sollevato alcuna contestazione ed in particolare non ebbe a rinvenire alcuna effrazione con riferimento al sigillo apposto su di esso. Argomentava che la domanda di GF nei confronti di dunque, si basava unicamente su congetture fondate sulla Pt_2 circostanza per la quale il container n. MRKU502641.8 avrebbe impiegato un tempo asseritamente eccessivo per percorrere la distanza che separa Frazione
Polvica di Nola ed il Porto di Napoli, non considerando i tempi di percorrenza e quelli di attesa ai varchi del terminal. Aggiungeva che l' aveva Pt_2 assunto la veste di vettore contrattuale, avendo essa affidato il trasporto al sub vettore che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di CP_3
GF dovesse essere accolta, avrebbe dovuto risarcire direttamente GF dei danni derivanti dalla lamentata sottrazione della merce o, comunque, manlevare integralmente l' per ogni ed eventuale conseguenza Pt_2 risarcitoria. Contestava, infine, la quantificazione dei danni, rispetto ai Par presunti danni patiti dal IO prima e da segnatamente per quanto concerne le spese asseritamente sostenute per lo smaltimento dei rifiuti ed i costi di trasporto, per le quali non era stato esibito alcun documento giustificativo. Deduceva, infine, che la chiamante in causa aveva Pt_2 richiesto l'indennizzo ad essa compagnia assicurativa senza che avesse mai indicato il numero di polizza e fornito la prova di operatività della copertura assicurativa. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento spiegata da nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto infondata sia nell'an che nel quantum, e, comunque, non
[...] provata per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere chiamata per Parte_2 qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte, quanto richiesto da
[...]
chiedeva che fosse condannata esclusivamente la Parte_1
Cooperativa T.N.I. a Mutualità Prevalente al risarcimento del danno, quale unico soggetto eventualmente responsabile per l'evento occorso;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui Parte_2
dovesse essere chiamata per qualsiasi ragione a corrispondere, in
[...] tutto o in parte, quanto richiesto da rigettare la domanda Parte_1 svolta dalla prima nei confronti di essa in Controparte_2 quanto infondata e, comunque, non provata;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda nei confronti di con condanna della stessa a Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/13 manlevare e tenere indenne , applicare Parte_2 le franchigie, gli scoperti e i massimali eventualmente previsti in polizza.
Non si costituiva in giudizio la sebbene ad essa Controparte_3 ritualmente notificato l'atto di chiamata in causa in data 27/12/2017. Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente
[...]
, riguardo all'eccezione di prescrizione da essa sollevata, deduceva Pt_1 che le tariffe a forcella di cui alla L. 298/1974 erano state abrogate da lungo tempo e che il D.lgs 286/2005 non recava alcuna norma che prevedesse la prescrizione quinquennale del diritto del vettore al corrispettivo del trasporto.
Errato era anche il riferimento di controparte al secondo comma dell'art. 2951
c.c.. , in quanto i contratti di trasporto per i quali l'opposta aveva chiesto il pagamento del nolo erano tutti trasporti eseguiti sul territorio nazionale, come da fatture prodotte dall'opposta in sede monitoria. Che poi la merce fosse stata poi trasportata da un altro vettore (marittimo) e in virtù di un altro e diverso contratto di trasporto all'estero, non aveva rilevanza. Prendeva atto dell'eccezione di compensazione parziale sollevata dall'opposta e, Pt_2 in via subordinata, non si opponeva ad essa.
La , lette le difese della contestava la fondatezza Parte_1 CP_2 dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva dal momento che essa la era la mittente nel trasporto stradale de quo e, quindi, la Parte_1 titolare del diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore.
Precisava che il container era stato caricato e sigillato presso il IO
FE alla presenza del vettore terrestre, il quale aveva sottoscritto il documento di trasporto -“DDT” depositato in atti e dal quale si evinceva, non solo il numero del container, ma anche l'esatto contenuto dello stesso
( ”, “colli 14” e cartoni “1.400” e “Penne Rigate Persona_1
l'oro del sud”, “colli 28” e cartoni “1.120”). Argomentava che il documento di trasporto costituiva prova del fatto che il vettore terrestre ebbe a ricevere il su descritto carico di pasta assumendo la responsabilità di custodia e trasporto fino al terminal del porto. Infatti, in data 25.11.2015, il vettore terrestre aveva ritirato il container vuoto la mattina stessa presso il terminal del CP_7 porto di Napoli, si era portato presso il IO FE, aveva assistito al carico della pasta e ed era poi ripartito nel primo pomeriggio per la riconsegna al porto di Napoli, per cui non vi poteva essere alcun dubbio sull'effettivo carico della pasta a bordo del camion che avrebbe dovuto trasportarla al porto. Evidenziava, infine, che il richiamo alle diciture della polizza di carico (“shipper's stow, load and count”) non aveva alcun senso, in quanto dette condizioni di polizza afferivano solo ai rapporti tra il mittente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/13 (IO FE) ed il vettore marittimo ( ) e non anche al vettore CP_8 terrestre ( , che non era parte di quel contratto. Il vettore marittimo, Pt_2 quindi, aveva ricevuto in porto il contenitore già sigillato e non poteva conoscerne il contenuto (di qui l'inserimento della clausola che precisava che il container era stato caricato dal mittente), ma ciò non aveva nulla a che vedere con la posizione, di fatto e giuridica, del trasportatore terrestre
( che, invece, si era recato presso il IO FE a caricare la Pt_2 merce ed aveva sottoscritto un apposito DDT. L'opponente depositava, inoltre, la Nota di Debito emessa dalla in data 13 Controparte_5
Gennaio 2016 nei confronti del IO Guido FE S.p.a. con riferimento al Container MRKU 502641.8, per l'importo di USD 2,012.33
(pari - all'epoca - ad euro 1.860,41) per dazi doganali (“Customs Duty Fees”)
e trasporto a discarica (“Transportation and Dumping”) dei rifiuti rinvenuti all'interno del container. L'opposta da parte sua, evidenziava, producendo ideonea e Pt_2 probante documentazione, che la polizza vettoriale posta a fondamento della sua chiamata in causa in manleva era quella recante n. 35210/38/71944436 e che era pienamente efficace al tempo del sinistro. Ribadiva, quindi, la domanda di condanna dell' a indennizzare la somma di euro CP_2
24.919,59 che essa era tenuta a risarcire alla società a Parte_1 fronte del danno subito per l'evento furto.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione al decreto ingiuntivo è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. La domanda riconvenzionale dell'opponente è fondata e va pertanto accolta.
Parimenti fondate sono le domande di risarcimento danni e di manleva proposte dall'opposta nei confronti delle chiamate in causa. Riguardo all'opposizione al decreto ingiuntivo, premesso che il credito è documentalmente provato con DDT e Fatture mai contestate dall'opponente, giova preliminarmente evidenziare che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 83 bis comma 8 del D.L. 25.06.2008 n. 112 è stata abrogata dall'art. 1 comma 248 lett. c) della L. 23.12.2014 n.190. In precedenza le tariffe a forcella (L. 298/1974) erano state abrogate con il D.lgs 286/200. Errato è poi il riferimento all'art. 2951 comma 2 c.c.. , in quanto i contratti di trasporto per i quali l'opposta ha chiesto il pagamento erano tutti trasporti eseguiti sul territorio nazionale, come da fatture prodotte dall'opposta in sede monitoria;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/13 che poi la merce sia stata poi trasportata da un altro vettore (marittimo) e in virtù di un altro e diverso contratto di trasporto all'estero, non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Risulta, quindi, in parte fondata l'eccezione di prescrizione annuale sollevata dall'opponente, in quanto, preso atto dell'effetto interruttivo della diffida di pagamento e messa in mora notificata all'opponente a mezzo pec in data 11/7/2016 dal legale dell'opposta, vi è comunque prescrizione totale del credito portato dalle seguenti fatture: la n. 676/2015 del 30.6.2015 di euro
2.120,00 , avente ad oggetto trasporti effettuati nel corso del mese di giugno
2015; la n. 711/2015 del 30.6.2015 di euro 840,00; la n. 735/2015 dell'1.7.2015 di euro 1.050,00 avente ad oggetto trasporti effettuati nel giugno 2015. La fattura n 814/2015 del 31.7.2015 di euro 9.634,00 , avente ad oggetto i trasporti effettuati l'1, 2, 8, 9 , 10, 22 e 23 luglio 2015 risulta, invece, prescritta solo parzialmente, per euro 8.950,80 in quanto per gli ultimi due trasporti del 22 e 23 luglio 2015 - ciascuno pari ad euro 280 oltre Iva al
22% e quindi per complessivi euro 683,20 – non vi è prescrizione.
Analogamente, la fattura n. 1004/2015 del 31.8.2015 di euro 2.570,00 , è prescritta solo parzialmente per euro 1.740,40 in quanto per i primi quattro trasporti del 9.7.2015 ciascuno pari ad euro 170,00 oltre Iva al 22% e, quindi, per complessivi euro 829,60 , non vi è prescrizione.
La parziale fondatezza dell'eccepita prescrizione annuale riduce quindi il credito azionato in monitorio dai complessivi euro 24.819,00 alla minor somma di euro 10.118,20. Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito con la condanna dell'opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro 10.118,20 oltre interessi a tasso e decorrenza di cui al
D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, va rilevato che ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita delle merci, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, “se non prova che la perdita… è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
La società di conseguenza è chiaramente responsabile della Pt_2 perdita delle merci e non può sottrarsi alla sua obbligazione adducendo la responsabilità di terzi sub vettori.
Il contratto di trasporto è stato concluso tra la e la società Parte_1 così che, rispetto alla posizione della non ha alcun Pt_2 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/13 rilievo che il vettore incaricato abbia poi affidato il trasporto ad un subvettore, nel caso la Controparte_3
Dalla documentazione prodotta, dal tenore della querela e dalla mancanza di qualsiasi altra giustificazione sulle cause della perdita del carico, il furto è attribuibile sicuramente a colpa grave del vettore, che comunque non ha fornito prova liberatoria (caso fortuito o forza maggiore) in relazione al trafugamento del carico di pasta, con la sostituzione di essa con rifiuti vari di sicura provenienza locale.
La è la mittente nel trasporto stradale de quo e, quindi, è Parte_1 titolare del diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore. Risulta inequivocabilmente che il container era stato caricato e sigillato presso il
IO FE alla presenza del vettore terrestre, il quale ebbe a sottoscrivere il documento di trasporto depositato in atti e dal quale si evince, non solo il numero del container, ma anche l'esatto contenuto dello stesso ( ”, “colli 14” e cartoni “1.400” e “Penne Rigate Persona_1
l'oro del sud”, “colli 28” e cartoni “1.120”). Il documento di trasporto costituisce prova del fatto che il vettore terrestre ebbe a ricevere il su descritto carico di pasta assumendo la responsabilità della custodia e del trasporto fino al terminal del porto. Risulta, infatti, che in data 25.11.2015, il vettore terrestre aveva ritirato il container vuoto la mattina stessa presso il terminal del porto di Napoli, si era portato presso il IO FE, CP_7 aveva assistito alle operazioni di carico della pasta e poi era ripartito nel primo pomeriggio per la riconsegna al porto di Napoli, per cui non vi poteva essere alcun dubbio sull'effettivo carico della pasta a bordo del camion in partenza, dal quale fu poi sottratta nel corso del tragitto fino al porto di
Napoli. Giova evidenziare che le diciture della polizza di carico (“shipper's stow, load and count”) non rilevano nella ricostruzione dei fatti qui di interesse, in quanto dette condizioni di polizza afferiscono solo ai rapporti tra il IO FE ed il vettore marittimo ( ) e non anche al rapporto CP_8 tra il vettore terrestre ( , che non era parte di quel contratto. Il Pt_2 vettore marittimo ebbe a ricevere in porto il contenitore già sigillato e non poteva verificarne il contenuto (di qui l'inserimento della clausola che precisa che il container è stato caricato dal mittente). La responsabilità per il furto è dunque del trasportatore terrestre che, sotto la sua responsabilità, Pt_2 ebbe a servirsi del sub vettore per caricare la pasta presso Controparte_3 il IO FE, sottoscrivendo l'apposito DDT. Ne deriva che l'opposta deve risarcire all'opponente quanto dalla
[...]
pagato al IO FE. Il IO FE, infatti, nella qualità Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/13 di committente della spedizione, si è rivolta alla per quanto da Parte_1 essa pagato a seguito della Nota di Debito emessa dalla Controparte_5 in data 13 Gennaio 2016 nei confronti di esso IO Guido FE
[...]
S.p.a. con riferimento al Container MRKU 502641.8, per l'importo di USD
2,012.33 (pari -all'epoca - ad euro 1.860,41) per dazi doganali (“Customs
Duty Fees”) e trasporto a discarica (“Transportation and Dumping”) dei rifiuti rinvenuti all'interno del container. Di conseguenza il IO legittimamente aveva emesso a carico della una nota di debito Parte_1 per la complessiva somma di euro 24.919.59.
In ragione della nota di debito e del danno subìto, il IO FE addebitava la somma di euro 24.919.590,00 alla , compensandola Parte_1 direttamente con parte del credito vantato da quest'ultima, come evidenziato dall'estratto conto relativo ai rapporti tra queste parti. La a sua Parte_1 volta, ebbe buon diritto di riversare la responsabilità dell'accaduto sulla società che, con lettera del suo difensore in data 30.6.2016, Pt_2 ammetteva che il furto si era verificato nel corso del trasporto terrestre in territorio nazionale, anche se tentava di negare ogni sua responsabilità deducendo semplicemente che l'esecuzione del trasporto era stato da essa affidato al sub vettore nei cui confronti la stessa Controparte_3 aveva provato di essere risarcita. Pt_2
La ha provato anche di aver provveduto a denunciare Pt_2 tempestivamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa, producendo la prova della validità ed efficacia della relativa polizza.
Alla luce di quanto sopra la società va condannata a risarcire Pt_2 alla il danno subìto da detta opponente, pari ad euro 24.919,59 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da
Cass. S.U. n. 1712/1995 dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo. Non si ritiene di applicare in sede giudiziale l'eccezione di compensazione tra opposta ed opponente, essendo opportuno lasciare alle parti l'applicazione volontaria della compensazione, facendo i calcoli al momento del pagamento, tenendo conto anche degli accessori (interessi, rivalutazione e spese).
Stante la responsabilità della che per conto della Controparte_3
caricò la pasta presso il pastificio e poi se lo fece sottrarre nel Pt_2 tragitto fino al terminal del porto e stante l'obbligo assicurativo gravante sull' per il sinistro subito dall'assicurata Controparte_2 Pt_2 detta Cooperativa e la Compagnia Assicurativa vanno condannate in solido a tenere indenne la chiamante in causa dalle conseguenze Pt_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/13 patrimoniali sfavorevoli conseguenti alla definizione del presente giudizio, vale a dire di tutto quanto essa opposta dovrà pagare all'opponente per effetto di questa decisione, ivi comprese le spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., è pacifico, infatti, che nel sub-trasporto, il sub vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al sub-trasportatore; egli, in qualità di sub-mittente, tuttavia, in caso di perdita delle cose, può far valere la responsabilità risarcitoria del sub- trasportatore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (Cass. Civ., Sez. III, 7 febbraio 2006,
n. 2529).
Del pari, la che garantiva la società per la CP_2 Pt_2 responsabilità vettoriale dei trasporti eseguiti anche per mezzo di terzi soggetti da essa sub incaricati, è tenuta alla manleva.
In conclusione, in accoglimento della domanda di manleva dell'opposta- chiamante in causa, la e la a Controparte_2 Controparte_3 mutualità prevalente vanno condannate in solido a tenere indenne l'opposta dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della presente decisione, ivi compresi accessori e spese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, applicata in parte la prescrizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 10.118,20 oltre interessi a tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento danni dell'opponente e per l'effetto condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 24.919,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. n.
1712/1995 dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/13 3) Accoglie le domande di manleva e risarcimento danni dell'opposta nei confronti delle chiamate in causa e per l'effetto condanna in solido la e la a tenere indenne Controparte_2 Controparte_3
l'opposta dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli ad essa derivanti dalla presente decisione, ivi compresi accessori e spese
4) Rigetta ogni altra domanda
5) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
6) Condanna in solido le chiamate in causa al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro
5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 07.03.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2454/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di trasporto merce
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cadeddu, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Maiorino, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Claudio Perrella e Pietro Nisi, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
, con sede in Controparte_3
Casoria – 80026 – alla Via Dorando Petri snc.;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 444/2017 ad essa notificato in data
17.3.2017 dalla per il pagamento di Parte_2 euro 24.819,00 oltre accessori.
Deduceva a motivi: 1) la prescrizione annuale del credito ex art. 2951 c.c. , in quanto relativo a trasporti eseguiti ben prima di un anno dalla messa in mora
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/13 formulata in data 11.7.2016 dalla , per il Parte_2 tramite del legale;
2) l'inesistenza del credito e/o contestazione del quantum, atteso che le fatture azionate non costituiscono prova del credito e la
[...]
non ebbe mai a convenire con la alcun corrispettivo delle Pt_1 Pt_2 spedizioni effettuate;
3) l'inadempimento da parte dell'opposta, in quanto la ebbe ad affidare, nel corso del mese di novembre 2015, alla Parte_1 il trasporto di un carico di pasta alimentare, stivato in tre distinti Pt_2 containers n. MRKU502641.8, MRKU 452817.6 e MRKU 343922.2, dallo stabilimento del “IO Guido FE S.p.a.” in località Polvica di Nola sino al porto di Napoli. Il carico di pasta stivato nel container n.
MRKU502641.8, aveva un valore pari ad USD 22.260,00. La Pt_2 eseguiva il trasporto in data 25.11.2015 e, in particolare, l'autista riceveva in consegna il container n. MRKU502641.8 vuoto presso il Porto di Napoli, e lo trasportava, per il carico, presso il IO Guido FE, nella Frazione di
Polvica di Nola. Al termine delle operazioni, il container MRKU502641.8 veniva chiuso con l'apposizione del sigillo della n. 029894 e Pt_2 pesato. Alle ore alle ore 16.47 il camion si allontanava dal piazzale del
IO FE diretto al porto di Napoli dove, però, arrivava solo 3 ore dopo, esattamente alle ore 19:24, laddove il percorso stradale dalla Frazione di Polvica di Nola al Porto di Napoli è di circa 29Km, che sono normalmente coperti in circa 30 minuti. Tali circostanze (ed orari ) risultano: dal
Documento di Trasporto, dal documento di entrata nel terminal marittimo della Conateco S.p.a. nel Porto di Napoli nonché dal testo della querela sporta dal legale rappresentante della società Sig. Pt_2 Controparte_4 ai Carabinieri di Castel S. Giorgio. Il container in oggetto (unitamente agli altri due caricati presso il medesimo pastificio e nello stesso giorno3) veniva imbarcato a bordo della nave “MSC STELLA” in data 29.11.2015 e perveniva a Port Everglades (USA) in data 17.12.2015. L'opponente evidenziava che nello stesso giorno anche gli altri due containers, identificati dai numeri MRKU 452817.6 e MRKU 343922.2, venivano caricati, sigillati e pesati, presso il Pastifico FE, rispettivamente alle ore 9.50 ed alle ore
16:17. Dopo essere stato pesato presso il pastificio, il container MRKU
452817.6 veniva consegnato dal trasportatore al porto di Napoli
(Co.Na.Te.Co S.p.a.) alle ore 10.58 dello stesso giorno (circa 1 ora e 10 minuti dopo la partenza dal pastificio); anche il container MRKU 343922.2 veniva consegnato dal trasportatore al porto di Napoli (Co.Na.Te.Co S.p.a.) alle ore 17.28 dello stesso giorno (circa 1 ora e 10 minuti dopo la partenza dal pastificio), come da documentazione prodotta in atti. In data 24.12.2015, la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/13 società destinataria dei tre container di pasta, la Controparte_5 riceveva presso il suo piazzale i tre containers e dopo averne rotto il sigillo ed aperto le porte, rilevava che all'interno del container MRKU 5026481.8, in luogo della pasta, vi era soltanto un cumulo di rifiuti di vario genere. La destinataria non riscontrava invece alcun problema rispetto agli altri due containers ricevuti (MRKU 452817.6 e MRKU 343922.2). La CP_5 nel comunicare l'accaduto al IO FE, sottolineava alla sua attenzione che i rifiuti presenti all'interno del container erano certamente di origine italiana ed allegava alcune foto di dettaglio, che evidenziavano scritte in lingua italiana su alcuni dei materiali rinvenuti nel container. Il IO
FE, nella qualità di committente della spedizione, riteneva di poter attribuire la responsabilità del danno subìto alla ed emetteva a suo Parte_1 carico una nota di debito per la somma di euro 24.919.590, comprensiva del valore della merce persa dal vettore terrestre, delle spese di trasporto (fattura nr 4083/T della ) per un controvalore di euro 2.031,31, Parte_1 nonché delle spese di smaltimento dei rifiuti sostenute a destino dalla
[...]
In ragione della nota di debito e del danno subìto, il IO Controparte_5
FE addebitava la somma di euro 24.919.590,00 alla Parte_1 compensandola direttamente con parte del credito vantato da quest'ultima, come evidenziato dall'estratto conto relativo ai rapporti tra queste parti. La
a sua volta, riversava immediatamente la responsabilità Parte_1 dell'accaduto sulla società che, con lettera del suo difensore in Pt_2 data 30.6.2016, pur ammettendo che il furto si fosse verificato nel corso del trasporto, negava ogni sua responsabilità deducendo semplicemente che l'esecuzione del trasporto era stato affidato alla nei cui Controparte_3 confronti la stessa aveva già attivato la relativa denuncia di Pt_2 sinistro, avendo individuato in detta società cooperativa l'unico soggetto responsabile del furto della merce trasportata. La aveva Pt_2 provveduto a presentare denuncia di sinistro anche alla propria compagnia assicurativa Considerati i fatti, essa aveva dunque CP_2 Parte_1 reiterato in data 6.7.2016 a mezzo del proprio legale, la richiesta di risarcimento danni all' la quale però non aveva provveduto al Pt_2 ristoro. Per tali motivi chiedeva al giudice la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale chiedeva condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni subìti da essa pari ad euro Parte_1
24.919,590 ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/13 Costituitasi tempestivamente in giudizio, l' Parte_2
deduceva che effettivamente essa opposta aveva affidato
[...]
l'esecuzione materiale del trasporto alla società Cooperativa ma la CP_3 merce non era mai arrivata a destinazione, atteso che il container, giunto al porto di destinazione risultava contenente altro materiale differente da quello oggetto del trasporto. A seguito di tale evento, essa opposta aveva provveduto a formulare regolare denuncia per furto o appropriazione indebita nei confronti della società Cooperativa T.N.I., nonché a formulare regolare denuncia alla propria compagnia assicuratrice per la Controparte_2 responsabilità vettoriale verso terzi. Confermava che a seguito dell'evento furto occorso alla merce trasportata dalla società Cooperativa T.N.I.,
l'opponente aveva emesso nei confronti di essa opposta fattura relativa al controvalore della merce ed ai costi connessi al trasporto per un importo complessivo di euro 24.919,59 per cui di tale sinistro aveva richiesto l'indennizzo assicurativo alla ed il Controparte_2 risarcimento del danno alla quale soggetto autore Controparte_3 materiale del trasporto, al fine di ottenere il versamento delle somme compensate dalla società per il danno conseguente al furto Parte_1 della merce oggetto del trasporto. Riguardo alle reciproche posizioni a debito e a credito esistenti fra essa opposta e l'opponente formulava eccezione di compensazione, con estinzione il debito inferiore fino alla concorrenza del credito maggiore, ai sensi degli art7. 1241 e seguenti c.c. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione annuale del credito azionato in monitorio, in quanto con la L. n. 286/2005, la prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di trasporto di cose per conto terzi soggetti alla tariffa a forcella di cui alla L. n. 298/1974, era di un anno, ma a condizione che il contratto di trasporto fosse stato stipulato prima dall'entrata in vigore del D.L. n. 82/1993, convertito nella L. n. 162/1993, normativa questa che aveva elevato in cinque anni il termine di prescrizione per il diritto al corrispettivo del trasportatore (Cass. Civ., Sez. III del 3.07.2014 n. 15231).
Argomentava che la disciplina sulla prescrizione breve annuale del diritto di credito derivante dal contratto di trasporto di cose per conto terzi, essendo ammessa per i soli contratti a forcella, valeva solo nel caso in cui le parti avessero espressamente concordato per iscritto il compenso a forcella, se concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 162/1993 (Cass. Civ., Sez. III dell'11.02.2010 n. 3082). Mancando, dall'esame delle fatture allegate alla produzione del decreto monitorio, ogni riferimento alla determinazione a forcella del compenso per il trasporto e in mancanza di ogni altro documento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/13 scritto in ordine a tale pattuizione, il rapporto intercorso fra opposta ed opponente esulava dalla disciplina codicistica sulla prescrizione breve annuale del diritto di trasporto, avendo le parti fatto riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'affidamento del trasporto. Inoltre, rilevava che il comma l'art. 2951 comma 2 c.c. espressamente recita: “La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa”. L'opposta concludeva che dalle su richiamate disposizioni normative emergeva chiaramente che, nel caso in specie, il credito vantato dalla società , non si è prescritto, anche Parte_2 perché che il luogo di destinazione della merce era Port Everglades (USA) presso la Per tali motivi chiedeva il rigetto Controparte_5 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, eccependo comunque la compensazione tra il maggior credito vantato dalla società
[...] per euro 24.919,59 con il minor credito vantato da essa Parte_1
per euro 24.819,00 come risarcimento Parte_2 danni;
chiedeva, inoltre, di chiamare in causa la Controparte_2
e la società Cooperativa T.N.I. a Mutualità Prevalente per sentirle
[...] condannare in solido al pagamento in favore di essa Parte_2 della somma complessiva di euro 24.919,59, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal pagamento all'effettivo soddisfo. Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_2 evidenziava che la decisione di di saldare per Parte_1 compensazione la nota di debito emessa dal IO, senza nulla opporre al mittente, non poteva in alcun modo pregiudicare l' o essa Pt_2 CP_6 trattandosi di una scelta dettata unicamente da ragioni commerciali inopponibili ad esse controparti. Allegava che non c'era alcuna prova che il
IO FE fosse stato legittimato ad agire in giudizio nei confronti del vettore, essendo questi il venditore della merce spedita, che con ogni probabilità aveva anche già incassato il prezzo della stessa;
né vi era prova che il IO avesse subito il benché minimo pregiudizio in ragione di quanto accaduto. Contestava, inoltre, che la presunta sottrazione della merce fosse avvenuta nel corso del trasporto su strada, in quanto era pacifico che il container n. MRKU502641.8 era pervenuto nel terminale a Port Everglades
(USA) con il sigillo n. 029894 integro e che solo dopo la rottura dello stesso la destinataria della merce si era avveduta del fatto che il container non conteneva affatto la merce richiesta. D'altra parte, la stessa polizza di carico versata in atti da individuava il IO quale “shipper”, per cui Parte_1 la società e per essa la avevano ricevuto il Pt_2 Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/13 container chiuso e sigillato dal IO e così lo avevano consegnato al terminalista Conateco S.p.A., che non aveva sollevato alcuna contestazione ed in particolare non ebbe a rinvenire alcuna effrazione con riferimento al sigillo apposto su di esso. Argomentava che la domanda di GF nei confronti di dunque, si basava unicamente su congetture fondate sulla Pt_2 circostanza per la quale il container n. MRKU502641.8 avrebbe impiegato un tempo asseritamente eccessivo per percorrere la distanza che separa Frazione
Polvica di Nola ed il Porto di Napoli, non considerando i tempi di percorrenza e quelli di attesa ai varchi del terminal. Aggiungeva che l' aveva Pt_2 assunto la veste di vettore contrattuale, avendo essa affidato il trasporto al sub vettore che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di CP_3
GF dovesse essere accolta, avrebbe dovuto risarcire direttamente GF dei danni derivanti dalla lamentata sottrazione della merce o, comunque, manlevare integralmente l' per ogni ed eventuale conseguenza Pt_2 risarcitoria. Contestava, infine, la quantificazione dei danni, rispetto ai Par presunti danni patiti dal IO prima e da segnatamente per quanto concerne le spese asseritamente sostenute per lo smaltimento dei rifiuti ed i costi di trasporto, per le quali non era stato esibito alcun documento giustificativo. Deduceva, infine, che la chiamante in causa aveva Pt_2 richiesto l'indennizzo ad essa compagnia assicurativa senza che avesse mai indicato il numero di polizza e fornito la prova di operatività della copertura assicurativa. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento spiegata da nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto infondata sia nell'an che nel quantum, e, comunque, non
[...] provata per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere chiamata per Parte_2 qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte, quanto richiesto da
[...]
chiedeva che fosse condannata esclusivamente la Parte_1
Cooperativa T.N.I. a Mutualità Prevalente al risarcimento del danno, quale unico soggetto eventualmente responsabile per l'evento occorso;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui Parte_2
dovesse essere chiamata per qualsiasi ragione a corrispondere, in
[...] tutto o in parte, quanto richiesto da rigettare la domanda Parte_1 svolta dalla prima nei confronti di essa in Controparte_2 quanto infondata e, comunque, non provata;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda nei confronti di con condanna della stessa a Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/13 manlevare e tenere indenne , applicare Parte_2 le franchigie, gli scoperti e i massimali eventualmente previsti in polizza.
Non si costituiva in giudizio la sebbene ad essa Controparte_3 ritualmente notificato l'atto di chiamata in causa in data 27/12/2017. Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente
[...]
, riguardo all'eccezione di prescrizione da essa sollevata, deduceva Pt_1 che le tariffe a forcella di cui alla L. 298/1974 erano state abrogate da lungo tempo e che il D.lgs 286/2005 non recava alcuna norma che prevedesse la prescrizione quinquennale del diritto del vettore al corrispettivo del trasporto.
Errato era anche il riferimento di controparte al secondo comma dell'art. 2951
c.c.. , in quanto i contratti di trasporto per i quali l'opposta aveva chiesto il pagamento del nolo erano tutti trasporti eseguiti sul territorio nazionale, come da fatture prodotte dall'opposta in sede monitoria. Che poi la merce fosse stata poi trasportata da un altro vettore (marittimo) e in virtù di un altro e diverso contratto di trasporto all'estero, non aveva rilevanza. Prendeva atto dell'eccezione di compensazione parziale sollevata dall'opposta e, Pt_2 in via subordinata, non si opponeva ad essa.
La , lette le difese della contestava la fondatezza Parte_1 CP_2 dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva dal momento che essa la era la mittente nel trasporto stradale de quo e, quindi, la Parte_1 titolare del diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore.
Precisava che il container era stato caricato e sigillato presso il IO
FE alla presenza del vettore terrestre, il quale aveva sottoscritto il documento di trasporto -“DDT” depositato in atti e dal quale si evinceva, non solo il numero del container, ma anche l'esatto contenuto dello stesso
( ”, “colli 14” e cartoni “1.400” e “Penne Rigate Persona_1
l'oro del sud”, “colli 28” e cartoni “1.120”). Argomentava che il documento di trasporto costituiva prova del fatto che il vettore terrestre ebbe a ricevere il su descritto carico di pasta assumendo la responsabilità di custodia e trasporto fino al terminal del porto. Infatti, in data 25.11.2015, il vettore terrestre aveva ritirato il container vuoto la mattina stessa presso il terminal del CP_7 porto di Napoli, si era portato presso il IO FE, aveva assistito al carico della pasta e ed era poi ripartito nel primo pomeriggio per la riconsegna al porto di Napoli, per cui non vi poteva essere alcun dubbio sull'effettivo carico della pasta a bordo del camion che avrebbe dovuto trasportarla al porto. Evidenziava, infine, che il richiamo alle diciture della polizza di carico (“shipper's stow, load and count”) non aveva alcun senso, in quanto dette condizioni di polizza afferivano solo ai rapporti tra il mittente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/13 (IO FE) ed il vettore marittimo ( ) e non anche al vettore CP_8 terrestre ( , che non era parte di quel contratto. Il vettore marittimo, Pt_2 quindi, aveva ricevuto in porto il contenitore già sigillato e non poteva conoscerne il contenuto (di qui l'inserimento della clausola che precisava che il container era stato caricato dal mittente), ma ciò non aveva nulla a che vedere con la posizione, di fatto e giuridica, del trasportatore terrestre
( che, invece, si era recato presso il IO FE a caricare la Pt_2 merce ed aveva sottoscritto un apposito DDT. L'opponente depositava, inoltre, la Nota di Debito emessa dalla in data 13 Controparte_5
Gennaio 2016 nei confronti del IO Guido FE S.p.a. con riferimento al Container MRKU 502641.8, per l'importo di USD 2,012.33
(pari - all'epoca - ad euro 1.860,41) per dazi doganali (“Customs Duty Fees”)
e trasporto a discarica (“Transportation and Dumping”) dei rifiuti rinvenuti all'interno del container. L'opposta da parte sua, evidenziava, producendo ideonea e Pt_2 probante documentazione, che la polizza vettoriale posta a fondamento della sua chiamata in causa in manleva era quella recante n. 35210/38/71944436 e che era pienamente efficace al tempo del sinistro. Ribadiva, quindi, la domanda di condanna dell' a indennizzare la somma di euro CP_2
24.919,59 che essa era tenuta a risarcire alla società a Parte_1 fronte del danno subito per l'evento furto.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione al decreto ingiuntivo è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. La domanda riconvenzionale dell'opponente è fondata e va pertanto accolta.
Parimenti fondate sono le domande di risarcimento danni e di manleva proposte dall'opposta nei confronti delle chiamate in causa. Riguardo all'opposizione al decreto ingiuntivo, premesso che il credito è documentalmente provato con DDT e Fatture mai contestate dall'opponente, giova preliminarmente evidenziare che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 83 bis comma 8 del D.L. 25.06.2008 n. 112 è stata abrogata dall'art. 1 comma 248 lett. c) della L. 23.12.2014 n.190. In precedenza le tariffe a forcella (L. 298/1974) erano state abrogate con il D.lgs 286/200. Errato è poi il riferimento all'art. 2951 comma 2 c.c.. , in quanto i contratti di trasporto per i quali l'opposta ha chiesto il pagamento erano tutti trasporti eseguiti sul territorio nazionale, come da fatture prodotte dall'opposta in sede monitoria;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/13 che poi la merce sia stata poi trasportata da un altro vettore (marittimo) e in virtù di un altro e diverso contratto di trasporto all'estero, non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Risulta, quindi, in parte fondata l'eccezione di prescrizione annuale sollevata dall'opponente, in quanto, preso atto dell'effetto interruttivo della diffida di pagamento e messa in mora notificata all'opponente a mezzo pec in data 11/7/2016 dal legale dell'opposta, vi è comunque prescrizione totale del credito portato dalle seguenti fatture: la n. 676/2015 del 30.6.2015 di euro
2.120,00 , avente ad oggetto trasporti effettuati nel corso del mese di giugno
2015; la n. 711/2015 del 30.6.2015 di euro 840,00; la n. 735/2015 dell'1.7.2015 di euro 1.050,00 avente ad oggetto trasporti effettuati nel giugno 2015. La fattura n 814/2015 del 31.7.2015 di euro 9.634,00 , avente ad oggetto i trasporti effettuati l'1, 2, 8, 9 , 10, 22 e 23 luglio 2015 risulta, invece, prescritta solo parzialmente, per euro 8.950,80 in quanto per gli ultimi due trasporti del 22 e 23 luglio 2015 - ciascuno pari ad euro 280 oltre Iva al
22% e quindi per complessivi euro 683,20 – non vi è prescrizione.
Analogamente, la fattura n. 1004/2015 del 31.8.2015 di euro 2.570,00 , è prescritta solo parzialmente per euro 1.740,40 in quanto per i primi quattro trasporti del 9.7.2015 ciascuno pari ad euro 170,00 oltre Iva al 22% e, quindi, per complessivi euro 829,60 , non vi è prescrizione.
La parziale fondatezza dell'eccepita prescrizione annuale riduce quindi il credito azionato in monitorio dai complessivi euro 24.819,00 alla minor somma di euro 10.118,20. Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito con la condanna dell'opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro 10.118,20 oltre interessi a tasso e decorrenza di cui al
D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, va rilevato che ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita delle merci, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, “se non prova che la perdita… è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
La società di conseguenza è chiaramente responsabile della Pt_2 perdita delle merci e non può sottrarsi alla sua obbligazione adducendo la responsabilità di terzi sub vettori.
Il contratto di trasporto è stato concluso tra la e la società Parte_1 così che, rispetto alla posizione della non ha alcun Pt_2 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/13 rilievo che il vettore incaricato abbia poi affidato il trasporto ad un subvettore, nel caso la Controparte_3
Dalla documentazione prodotta, dal tenore della querela e dalla mancanza di qualsiasi altra giustificazione sulle cause della perdita del carico, il furto è attribuibile sicuramente a colpa grave del vettore, che comunque non ha fornito prova liberatoria (caso fortuito o forza maggiore) in relazione al trafugamento del carico di pasta, con la sostituzione di essa con rifiuti vari di sicura provenienza locale.
La è la mittente nel trasporto stradale de quo e, quindi, è Parte_1 titolare del diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore. Risulta inequivocabilmente che il container era stato caricato e sigillato presso il
IO FE alla presenza del vettore terrestre, il quale ebbe a sottoscrivere il documento di trasporto depositato in atti e dal quale si evince, non solo il numero del container, ma anche l'esatto contenuto dello stesso ( ”, “colli 14” e cartoni “1.400” e “Penne Rigate Persona_1
l'oro del sud”, “colli 28” e cartoni “1.120”). Il documento di trasporto costituisce prova del fatto che il vettore terrestre ebbe a ricevere il su descritto carico di pasta assumendo la responsabilità della custodia e del trasporto fino al terminal del porto. Risulta, infatti, che in data 25.11.2015, il vettore terrestre aveva ritirato il container vuoto la mattina stessa presso il terminal del porto di Napoli, si era portato presso il IO FE, CP_7 aveva assistito alle operazioni di carico della pasta e poi era ripartito nel primo pomeriggio per la riconsegna al porto di Napoli, per cui non vi poteva essere alcun dubbio sull'effettivo carico della pasta a bordo del camion in partenza, dal quale fu poi sottratta nel corso del tragitto fino al porto di
Napoli. Giova evidenziare che le diciture della polizza di carico (“shipper's stow, load and count”) non rilevano nella ricostruzione dei fatti qui di interesse, in quanto dette condizioni di polizza afferiscono solo ai rapporti tra il IO FE ed il vettore marittimo ( ) e non anche al rapporto CP_8 tra il vettore terrestre ( , che non era parte di quel contratto. Il Pt_2 vettore marittimo ebbe a ricevere in porto il contenitore già sigillato e non poteva verificarne il contenuto (di qui l'inserimento della clausola che precisa che il container è stato caricato dal mittente). La responsabilità per il furto è dunque del trasportatore terrestre che, sotto la sua responsabilità, Pt_2 ebbe a servirsi del sub vettore per caricare la pasta presso Controparte_3 il IO FE, sottoscrivendo l'apposito DDT. Ne deriva che l'opposta deve risarcire all'opponente quanto dalla
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pagato al IO FE. Il IO FE, infatti, nella qualità Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/13 di committente della spedizione, si è rivolta alla per quanto da Parte_1 essa pagato a seguito della Nota di Debito emessa dalla Controparte_5 in data 13 Gennaio 2016 nei confronti di esso IO Guido FE
[...]
S.p.a. con riferimento al Container MRKU 502641.8, per l'importo di USD
2,012.33 (pari -all'epoca - ad euro 1.860,41) per dazi doganali (“Customs
Duty Fees”) e trasporto a discarica (“Transportation and Dumping”) dei rifiuti rinvenuti all'interno del container. Di conseguenza il IO legittimamente aveva emesso a carico della una nota di debito Parte_1 per la complessiva somma di euro 24.919.59.
In ragione della nota di debito e del danno subìto, il IO FE addebitava la somma di euro 24.919.590,00 alla , compensandola Parte_1 direttamente con parte del credito vantato da quest'ultima, come evidenziato dall'estratto conto relativo ai rapporti tra queste parti. La a sua Parte_1 volta, ebbe buon diritto di riversare la responsabilità dell'accaduto sulla società che, con lettera del suo difensore in data 30.6.2016, Pt_2 ammetteva che il furto si era verificato nel corso del trasporto terrestre in territorio nazionale, anche se tentava di negare ogni sua responsabilità deducendo semplicemente che l'esecuzione del trasporto era stato da essa affidato al sub vettore nei cui confronti la stessa Controparte_3 aveva provato di essere risarcita. Pt_2
La ha provato anche di aver provveduto a denunciare Pt_2 tempestivamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa, producendo la prova della validità ed efficacia della relativa polizza.
Alla luce di quanto sopra la società va condannata a risarcire Pt_2 alla il danno subìto da detta opponente, pari ad euro 24.919,59 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da
Cass. S.U. n. 1712/1995 dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo. Non si ritiene di applicare in sede giudiziale l'eccezione di compensazione tra opposta ed opponente, essendo opportuno lasciare alle parti l'applicazione volontaria della compensazione, facendo i calcoli al momento del pagamento, tenendo conto anche degli accessori (interessi, rivalutazione e spese).
Stante la responsabilità della che per conto della Controparte_3
caricò la pasta presso il pastificio e poi se lo fece sottrarre nel Pt_2 tragitto fino al terminal del porto e stante l'obbligo assicurativo gravante sull' per il sinistro subito dall'assicurata Controparte_2 Pt_2 detta Cooperativa e la Compagnia Assicurativa vanno condannate in solido a tenere indenne la chiamante in causa dalle conseguenze Pt_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/13 patrimoniali sfavorevoli conseguenti alla definizione del presente giudizio, vale a dire di tutto quanto essa opposta dovrà pagare all'opponente per effetto di questa decisione, ivi comprese le spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., è pacifico, infatti, che nel sub-trasporto, il sub vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al sub-trasportatore; egli, in qualità di sub-mittente, tuttavia, in caso di perdita delle cose, può far valere la responsabilità risarcitoria del sub- trasportatore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (Cass. Civ., Sez. III, 7 febbraio 2006,
n. 2529).
Del pari, la che garantiva la società per la CP_2 Pt_2 responsabilità vettoriale dei trasporti eseguiti anche per mezzo di terzi soggetti da essa sub incaricati, è tenuta alla manleva.
In conclusione, in accoglimento della domanda di manleva dell'opposta- chiamante in causa, la e la a Controparte_2 Controparte_3 mutualità prevalente vanno condannate in solido a tenere indenne l'opposta dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della presente decisione, ivi compresi accessori e spese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, applicata in parte la prescrizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 10.118,20 oltre interessi a tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento danni dell'opponente e per l'effetto condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 24.919,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. n.
1712/1995 dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/13 3) Accoglie le domande di manleva e risarcimento danni dell'opposta nei confronti delle chiamate in causa e per l'effetto condanna in solido la e la a tenere indenne Controparte_2 Controparte_3
l'opposta dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli ad essa derivanti dalla presente decisione, ivi compresi accessori e spese
4) Rigetta ogni altra domanda
5) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
6) Condanna in solido le chiamate in causa al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro
5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 07.03.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/13