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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2025, proposto da
RE Di NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Massimo Oriolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Contersito Rosmery, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 31/2025
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste altresì le conclusioni come da verbale;
L’appellante ha impugnato la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per tre posti di docente a tempo indeterminato nella regione Basilicata, per la classe di concorso B018 (laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda), indetto con DM del MIM n. 205 del 26 ottobre 2023 (GU n. 34 del 10 febbraio 2024) e DDG del MIM n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui il diploma di scuola secondaria di II grado conseguito dalla ricorrente nell’ A.S. 1985/86 con voto 60/60 è stato valutato 0 punti in luogo di punti 12,5 spettanti ai sensi dell’Allegato B, punto A.3.1, del DM n. 205/2023;
La candidata ha erroneamente dichiarato il titolo, sicuramente posseduto “ Diploma di scuola di II grado – Disegnatrice Stilista di Moda, conseguito nell’anno scolastico 1985/1986 con votazione di 60 su 60 presso l’Istituto Professionale Femminile di Matera ” indicandolo come “ Diploma di scuola di II grado – Disegnatrice Stilista di Moda, conseguito il 31 luglio 1990 con votazione di 60 su 100 presso l’Istituto Professionale IPSIA Policoro ” e l’ordinanza appellata ha escluso che l’Amministrazione potesse attivare il soccorso istruttorio;
Ritiene il Collegio che le indicazioni errate effettuate dall’appellante sono nella sostanza dei refusi, non essendo in contestazione l’esistenza del titolo;
L'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, si rende necessaria, proprio per le finalità della procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali;
L’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere;
La P.A. ha un ragionevole obbligo, nei limiti della razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato;
L’appello cautelare deve essere, pertanto, accolto.
Le spese del giudizio del doppio grado cautelare devono essere, nondimeno, compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziale in materia di soccorso istruttorio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 719/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese del doppio grado cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO