TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/2350
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA 3, C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2350/2022 promossa da:
Parte_1
Parte_2 (DECEDUTO)
[...]
OPPONENTI contro
APPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, dato atto che, con provvedimento emesso in data 12.10.2025 e comunicato ai difensori delle parti in data 13.10.2025, l'udienza già fissata per il giorno 20 novembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c.; letti gli atti di causa e le note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti entro il termine assegnato del 20.11.2025; preso atto che entrambe le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.11.2025 da parte opponente ed in data 18.11.2025 da parte opposta;
all'esito di Camera di Consiglio, PRONUNCIA sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Forlì, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 1 N. R.G. 2022/2350
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2350/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI Parte_1 C.F._1 CA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, FORLÌ presso il difensore avv. PESTELLI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI Parte_2 C.F._2 CA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, FORLÌ presso il difensore avv. PESTELLI CA AU GA (C.F. DECEDUTO C.F._3
OPPONENTI contro
(C.F. ) RAPPRESENTATA DA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI e dell'avv. ANTONIO P.IVA_2 SCHIAVONE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI, N. 17, FORLÌ presso lo studio dell'avv. ANNA CAMPAGNA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 20 novembre 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in particolare:
- parte opponente come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.11.2025, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in difetto del tentativo di conciliazione, ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione reietta, - in via principale, accertare e dichiarare, alla luce di quanto dedotto in narrativa, la nullità dei contratti di fideiussione su cui è fondato il ricorso proposto da parte convenuta / opposta, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da quest'ultima, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 567/2022, R.G. n. 1004/2022, emesso in data 26.05.2022 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in via subordinata, accertare e dichiarare, attesa la cancellazione della società dal Registro Parte_3
Pagina 2 delle Imprese, intervenuta precedentemente rispetto alla notifica del decreto, l'inefficacia dello stesso nei confronti della società cancellata, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 567/2022, R.G. n. 1004/2022, emesso in data 26.05.2022 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - vinte le spese”;
- parte opposta come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 18.11.2025, ovvero “in via preliminare, nell'ordine: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli opponenti e, conseguentemente, confermare nei confronti degli opponenti e il decreto ingiuntivo opposto in Parte_2 Parte_1 Parte_2 ogni sua statuizione;
nel merito, in via principale: - rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate e, conseguentemente: A) confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti
e in proprio ed in solido tra loro, per la Parte_2 Parte_1 Parte_2 somma di € 1.017.976,95, oltre interessi convenzionali, ma-turati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al mutuo ipotecario n. 00506/6000/56053736, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996; nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
B) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sola , condannare, anche in via Parte_3 riconvenzionale, i medesimi e nella rispettiva Parte_2 Parte_1 Parte_2 qualità e veste di ex soci della predetta , al pagamento, in Parte_3 solido tra loro, in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 241.587,33 oltre interessi convenzionali, maturati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al rapporto di c/c originariamente numerato 00109/0740/00006561, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996; nel merito, in subordine: - rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate e, conseguentemente: A) confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti Parte_2 [...] e in proprio ed in solido tra loro, per la somma di € 1.017.976,95 oltre Parte_1 Parte_2 interessi convenzionali, ma-turati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al mutuo ipotecario n. 00506/6000/56053736, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
B) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sola
[...]
, condannare, anche in via riconvenzionale, i medesimi Parte_3 [...]
e nella rispettiva qualità e veste di ex soci della Parte_2 Parte_1 Parte_2 predetta , al paga-mento, in favore di in Parte_3 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei limiti di quanto ai medesimi pervenuto in esito alla liquidazione della ripetuta , dell'ulteriore Parte_4 somma di € 241.587,33, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al rapporto di c/c originariamente numerato 00109/0740/00006561, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in ulteriore subordine: - qualora non fosse ritenuta accoglibile la domanda di parziale revoca e parziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nei termini sopra indicati, condannare, in solido fra loro, i medesimi e quali ex soci della Parte_2 Parte_1 Parte_2 medesima , a pagare a in persona del Parte_3 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la maggior somma di € 1.259.564,28, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, e, comunque, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996, maturati e maturandi sul credito in linea sorte capitale dal 4/12/2021 sino all'effettivo saldo, oltre alle spese legali liquidate in decreto;
nel merito, in estremo subordine:
- nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, ancorché parzialmente, le domande ex adverso proposte, condannare gli opponenti, al pagamento, in solido fra solo, in favore della
Pagina 3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
In tutte le ipotesi: condannare gli opponenti, in favore della medesima società opposta, alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario ex art. 2, secondo comma, D.M. n°55/2014 ed IVA e CPA come di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e Parte_2 Parte_2 (di seguito anche solo garanti e/o soci della cancellata società Parte_1 [...]
, nonché gli ultimi due anche solo soci della ) Parte_3 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2022, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di rappresentata da (di seguito senza indicazione Controparte_1 Controparte_2 del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva loro il pagamento in solido della complessiva somma pari ad euro 1.017.796, 95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio del contratto di mutuo ipotecario n. 56053736, di originari euro 1.500.000,00, concesso in data 27.02.2009 dalla banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., alla società debitrice principale , garantito personalmente Parte_3 mediante il rilascio in favore della banca di fideiussione specifica sempre in data 27.02.2009. In aggiunta, nell'ambito del medesimo decreto ingiuntivo opposto, in solido ai predetti garanti, veniva altresì condannata al pagamento del complessivo saldo debitorio pari ad euro 1.259.564,28 – derivante anche dal saldo debitorio del rapporto di conto corrente affidato n. 06561 -, la società garante in forza della fideiussione omnibus dalla stessa Parte_3 rilasciata in data 04.10.2006 in favore della medesima banca finanziatrice con riferimento ai finanziamenti concessi alla società debitrice principale . Parte_3 Parte opponente, innanzitutto, eccepiva la nullità totale della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica sottoscritta dai garanti opponenti contenente clausole conformi al modello di fideiussione ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con delibera n. 55 del 2.05.2005, in violazione della normativa antitrust ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990 e senza alcun potere decisionale in capo ai sottoscrittori. Inoltre, parte opponente dava atto dell'intervenuta cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c., della società garante dal Registro delle Parte_3 Imprese in data 7.06.2022 nelle more della notifica del decreto ingiuntivo opposto da parte del cessionario del credito, non avendo peraltro gli ex soci della stessa società di capitali percepito nulla in base al bilancio finale di liquidazione, con conseguente nullità e necessità di revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società cancellata . Parte_3 Per tali ragioni, parte opponente domandava l'accoglimento della propria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024, si costituiva
[...] rappresentata da che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di CP_1 Controparte_2 citazione in opposizione avversario e, preliminarmente, rilevava che i profili dell'esistenza e della consistenza del credito azionato, del rilascio a favore della banca finanziatrice cedente di garanzie personali a tutela del credito, della legittimità della revoca dei rapporti bancari garantiti e della sussistenza di legittimazione attiva in capo al cessionario non hanno formato oggetto di specifica contestazione nella presente sede giudiziale. Quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo nei confronti della società cancellata
[...]
, parte opposta dava atto dell'emissione dell'ingiunzione di Parte_3 pagamento in un momento nel quale la società era ancora pendente e della necessità che i soci illimitatamente responsabili alla data di sottoscrizione della fideiussione omnibus da parte della società solo successivamente trasformata in s.r.l., in assenza del consenso Parte_5
Pagina 4 alla trasformazione da parte dell'allora creditrice Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., devono comunque rispondere dei debiti ancora insoddisfatti, alla data della estinzione. Quanto, poi, alla validità delle garanzie personali azionate in sede monitoria, parte opposta respingeva le eccezioni di nullità totale della fideiussione specifica prestata dai garanti e/o di liberazione degli odierni opponenti dalla medesima garanzia personale omnibus all'epoca rilasciata dalla società in nome collettivo permanendo comunque l'interesse del Parte_5 creditore a procurarsi titolo nei confronti degli ex soci della società cancellata d'ufficio, in ragione del fenomeno successorio determinato dall'estinzione. Parte opposta, pertanto, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti Parte_2 e Parte_2 Parte_1 Con ordinanza del 20.10.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava, come da richiesta di parte opposta, termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010. All'udienza del 6.03.2024, il giudice, su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, a depositare le rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 20.05.2025, su richiesta congiunta dei difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 7.10.2025, che veniva poi differita con decreto del 6.10.2025, al giorno 19.11.2025. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 42 del 3.10.2025 (Piano Straordinario di Smaltimento dell'Arretrato), il presente fascicolo, unitamente ad ulteriori procedimenti ultra- triennali, veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
Con decreti motivati del 9.10.2025 e del 12.10.2025, il giudice ricalendarizzava l'udienza già fissata dal precedente giudice assegnatario del fascicolo. All'udienza del 20.11.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto del 12.10.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione proposta originariamente dai garanti e Parte_2 Parte_2
in proprio e in qualità di ex soci della società garante Parte_1 Parte_3
(cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 7.06.2022), avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 567/2022 è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione nel merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, da un lato, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata (cfr. doc. allegati alla nota di deposito del 16.01.2024 di parte opposta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti costituite alla successiva udienza del 6.03.2024, e, dall'altro lato, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento
Pagina 5 in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo, si deve altresì rilevare come, per un verso, nel caso di specie, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione dello specifico credito azionato in sede monitoria ad opera della banca finanziatrice cedente Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., incorporata poi da in favore dell'odierna parte opposta che agisce Controparte_3 CP_1 per il recupero del credito in qualità cessionario, non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione e deve, quindi, deve essere posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c. (cfr. già ex multis Cass. n. 15759 del 10.07.2014 e Cass. n. 2951 del 16.02.2016, nonché più di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Per altro verso, ci si limita a rilevare come in atti vi sia senza dubbio la prova della debenza dei crediti vantati nei confronti dei garanti della società debitore principale Parte_3
, avendo il cessionario assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con
[...] riferimento alla domanda creditoria proposta con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, offrendo in comunicazione plurima documentazione bancaria a sostegno della propria azione giudiziale sin dalla fase monitoria, che non è stata in alcun modo contestata e/o formalmente disconosciuta dalle controparti costituitesi in giudizio;
ovviamente fatta eccezione per i due motivi di opposizione proposti e che formeranno oggetto di specifica analisi dei prossimi paragrafi di motivazione.
1.3 Sotto un terzo profilo, a fronte della pacifica titolarità sostanziale attiva del credito oggetto dell'azione proposta nell'ambito del presente giudizio di merito in capo al cessionario CP_1
, parimenti documentata in atti ed incontestata è sussistenza di legittimazione passiva in capo ai
[...] due garanti e tanto in proprio in qualità di sottoscrittori della Parte_2 Parte_1 lettera di fideiussione specifica in data 27.02.2009, a garanzia dell'adempimento della società debitrice principale in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. Parte_3 56053736, di originari euro 1.500.000,00, concesso in pari data dalla banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. (cfr. doc. nn. 6, 7, 8 e 12 monitorio), quanto pro quota ai sensi dell'art. 752 c.c. in qualità di eredi del cogarante solidale deceduto nelle Parte_2 more del presente giudizio, con riferimento alla posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo. 2. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito, in primo luogo, il motivo di opposizione proposto da parte opponente in termini di infondatezza dell'azione proseguita dal cessionario CP_1
nei confronti degli ex soci (con quota del 20%), e
[...] Parte_2 Parte_2 [...]
(con quota del 40% ciascuno) a seguito dell'intervenuta estinzione e cancellazione Parte_1 d'ufficio dal Registro delle Imprese della società garante (cfr. doc. nn. 2 e 6 parte Parte_3 opponente), non può trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni giuridiche ed in base alla documentazione complessivamente offerta in comunicazione. Da un lato, infatti, si deve rilevare la piena legittimità dell'operato del creditore, il quale, a fronte della richiesta e dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento anche nei confronti della società garante , ancora esistente e regolarmente iscritta nel Parte_3 Registro delle Imprese, essendone intervenuta nelle more la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c. solo in data 7.06.2022, ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo emesso in data 26.05.2022, direttamente nei confronti degli ex soci Parte_2 [...]
e ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c. in quanto soci partecipanti alla Parte_2 Parte_1 compagine societaria al momento della cancellazione, a cui passano in contitolarità tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in capo alla società estinta (cfr. Cass. S.U. nn. 6070, 6071 e 6072 del 12.03.2013 e di recente anche Cass. n. 24135 del 28.08.2025 in materia di obbligazioni tributarie). A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, il diritto vivente risulta prevalentemente orientato nel senso di ritenere che – in linea con la lettera inequivoca dell'art. 2495, comma 3, c.c. prima parte per cui “ferma restando
Pagina 6 l'estinzione della società (…)” – con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese viene meno la fictio iuris della personalità giuridica dell'ente collettivo e dello schermo societario, realizzandosi un'ipotesi di successione universale dei soci al momento dell'estinzione della persona giuridica nelle obbligazioni e di comunione ordinaria indivisa tra i soci medesimi in relazione ad eventuali poste attive e/o passive ancora in essere. In particolare e per quanto di specifico interesse, infatti, il terzo comma dell'art. 2495 c.c. prosegue prevedendo testualmente che “(…) dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Inoltre, in considerazione delle specifiche allegazioni di parte opponente circa la propria mancata percezione di somme con il bilancio finale di liquidazione della società Parte_3
, ci si limita ad evidenziare il recente e condivisibile approdo interpretativo della
[...] giurisprudenza di legittimità, reso nello specifico caso di debito tributario della società estinta, ma certamente estensibile al caso in esame - avente ad oggetto un'obbligazione autonoma di garanzia dell'adempimento della società finanziata -, nell'affermare che Parte_3
“l'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie” (cfr. Cass. S.U. n. 3625 del 12.02.2025). In ultima analisi, si deve altresì osservare come la pendenza della lite, per regola generale ai sensi dell'art. 39 c.p.c., sia determinata dalla data del deposito del ricorso introduttivo per decreto ingiuntivo, essendo in ogni caso la fase della successiva opposizione solo eventuale e rilevando la data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo di cui all'art. 643 c.p.c. con specifico riferimento alla costituzione del contraddittorio, nonché agli effetti sostanziali e processuali nell'eventualità dell'opposizione che venga proposta dal debitore ingiunto. In sintesi, dunque, nella specie, certamente sussistente è l'interesse ad agire del cessionario del credito bancario originariamente garantito dalla società in pendenza del presente Parte_3 giudizio cancellata dal Registro delle Imprese, nonostante la circostanza pacifica relativa all'attuale mancata riscossione in base al bilancio finale di liquidazione di somme in capo agli ex soci, al fine di tutelare i propri interessi e di ottenere nei loro confronti, quantomeno, l'accertamento del proprio credito e, dunque, un valido titolo esecutivo relativo alle sopravvivenze passive non definite. Dall'altro lato e con specifico riferimento al contestato quantum dell'obbligazione di garanzia personale trasferita dalla società cancellata in data Parte_3
7.06.2022 ai singoli soci e in via assorbente si Parte_2 Parte_2 Parte_1 deve valorizzare l'intervenuta trasformazione della predetta società, originariamente di persone (s.n.c.) in società di capitali (s.r.l.) iscritta nel Registro delle Imprese in data 30.07.2010 (cfr. doc. n. 5 monitorio) e il documentato rilascio in data 04.10.2006 della fideiussione omnibus a prima richiesta da parte della società fino a concorrenza dell'importo massimo di Parte_5 euro 1.800.000,00, in favore della banca finanziatrice Cassa dei Risparmi di Forlì s.p.a., a garanzia dell'adempimento della società finanziata (cfr. doc. n. 11 monitorio). Parte_3 Sul punto, infatti, ci si limita a richiamare la disciplina codicistica in materia di trasformazioni societarie e per quanto di specifico interesse la norma di cui all'art. 2500 quinquies c.c. in tema di responsabilità dei soci, ricordando che il consenso dei creditori previsto dal primo comma e/o il mancato dissenso di cui al secondo comma del medesimo articolo non incidono ovviamente sull'efficacia della trasformazione societaria, ma sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali pregresse, avendo ad oggetto l'eventuale rinuncia alla garanzia dei patrimoni individuali.
Pagina 7 In un tale contesto giuridico, pertanto, in considerazione della complessiva documentazione prodotta in atti, non risulta né che il creditore sociale Cassa dei Risparmi di Forlì s.p.a. abbia espressamente manifestato il proprio consenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili nel momento dell'intervenuta trasformazione della s.n.c. in società a responsabilità limitata, né tantomeno che abbia presuntivamente prestato il proprio consenso alla liberazione dei soci, non avendo parte opponente dimostrato l'avvenuto ricevimento da parte del creditore di formale comunicazione della trasformazione, previsto dal secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c.. Pertanto ed in sintesi, ferma la necessità di disporre la revoca dell'ingiunzione di pagamento legittimamente richiesta ed emessa nei confronti della società garante prima Parte_3 dell'intervenuta cancellazione d'ufficio della stessa dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c., proprio in ragione di una tale sopravvenienza, l'azione proseguita dal cessionario contro i medesimi debitori ingiunti in via solidale, anche in qualità di ex soci CP_1 della società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, ancora illimitatamente responsabili in assenza di consenso del creditore alla loro liberazione in sede di trasformazione della società di persone in società di capitali nell'anno 2010 è da considerarsi senza dubbio ammissibili e fondata, sussistendo idonea prova documentale dei relativi presupposti di legge. 3. In secondo luogo, parimenti infondata alla luce della complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione è l'ulteriore motivo di opposizione proposto dai garanti in termini di nullità delle garanzie personali prestate in favore della banca finanziatrice per l'adempimento della società debitrice principale . Parte_3 Accertata, infatti, la sussistenza di adeguata prova del credito ingiunto nei confronti dei garanti, con le precisazioni di cui sopra, avendo parte opposta creditrice provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettera di fideiussione omnibus rilasciata dalla società garante, poi cancellata,
[...]
, in data 04.10.2006 fino a concorrenza dell'importo massimo Parte_3 garantito pari ad euro 1.800.000,00, nonché lettera di fideiussione specifica debitamente sottoscritta dai cogaranti solidali in data 27.02.2009, a garanzia dell'adempimento della società debitrice principale in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 56053736, Parte_3 di originari euro 1.500.000,00, concesso in pari data dalla banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. (cfr. doc. nn. da 5 a 14 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opponente) - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto nel presente giudizio di opposizione, non ha parimenti assolto in modo idoneo al proprio incombente onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa creditoria. 3.1 Sul punto, in via generale e per completezza, è necessario esplicitare che, stante la chiara e pacifica natura di eccezione riconvenzionale delle doglianze sollevate dai garanti opponenti e non già di autonoma domanda riconvenzionale, l'attuale competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n. 3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide e non limita la competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021).
3.2 In aggiunta, poi, ed in via assorbente, si deve rilevare come le doglianze sollevate in termini di nullità delle fideiussioni – omnibus e specifica - sottoscritte dai garanti della società debitrice principale , non risultino adeguatamente sostenute da idonei Parte_3 indici probatori e/o non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. Innanzitutto ed in via di ragione maggiormente liquida, si deve rilevare che la principale doglianza di parte opponente in termini di nullità integrale di entrambi i regolamenti contrattuali di garanzia personale sottoscritti, per un verso, da in data Parte_3
04.10.2006 e, per altro verso, dai cogaranti solidali e Parte_2 Parte_2 Pt_1
Pagina 8 in data 27.02.2009 (cfr. doc. nn. 11 e 12 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opponente), non Parte_3 può trovare accoglimento proprio in ragione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di nullità totale del regolamento contrattuale di fideiussione. Sul punto, ci si limita a richiamare l'interpretazione da tempo maggioritaria nell'ambito della giurisprudenza per cui “con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art. 2 della legge n. 287/1990, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (cfr. Cass. n. 24044 del 26.09.2019, nonché già Tribunale di Bologna del 4.10.2018, est. dott.ssa Drudi) ed in ogni caso a precisare come una tale – già condivisibile - impostazione abbia di recente trovato il definitivo avallo delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Volendo poi qualificare d'ufficio le allegazioni di parte opponente in termini di eccepita nullità parziale delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, per contrarietà alla normativa antitrust ed in particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 287/1990, l'opposizione proposta da ritenersi parimenti infondata, sulla base delle seguenti ragioni di fatto e di diritto. In merito alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione – tanto omnibus, quanto specifica - che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 (cfr. doc. n. 4 parte opponente), si deve certamente ricordare che, proprio in forza di quanto accertato dal provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza in materia bancaria, le predette tre clausole sono state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme dagli istituti bancari nazionali per un certo e specifico periodo di tempo, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. In ogni caso, a tale proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, il garante / fideiussore a prima richiesta scritta che invochi tale nullità parziale è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di specifica allegazione e di puntuale prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale tra contratto di fideiussione omnibus e/o specifica stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica e di provare la sussistenza e/o persistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'Italia ha censurato non già di per sé stesse le sole tre clausole oggetto di analisi, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale nel periodo soggetto all'indagine, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.
Pagina 9 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso ampio ed oggettivo. Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce – devono essere contestualizzati nell'ambito dei principi generali che regolano il processo civile e, quindi, non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dagli oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese. Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che il provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia può, senza dubbio, avere valore di cd. prova privilegiata, comunque, soltanto con riferimento alle garanzie personali prestate nel periodo di tempo che in concreto è stato sottoposto all'esame e alla valutazione dell'organo di vigilanza bancaria competente. Pacifico è, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia abbia riguardato unicamente il modello standard predisposto nel luglio 2003 dall'A.B.I. di fideiussione omnibus (cfr. doc. n. 4 parte opponente) e non già anche un eventuale modello standard di fideiussione specifica. In aggiunta, si deve evidenziare come la Banca d'Italia abbia concretamente posto alla base della propria indagine circa l'uniformità degli schemi contrattuali ha inviato campioni di fideiussione richiesti e ricevuti da “7 banche di diversa dimensione” e relativi agli specifici anni 2003 e 2004. Tutto ciò premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall' nel 2003, secondo il modello standard che la Banca d'Italia, con CP_4 provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in via generale aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. doc. n. 4 parte opponente) – contenute in entrambe le lettere di fideiussione impugnate, in quanto parte opponente si è limitata ad allegare e a provare unicamente la presenza e la conformità delle tre clausole all'interno dei singoli regolamenti di fideiussione sottoscritti, facendo pur sempre e solo espresso riferimento al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall' nell'anno 2003, nonché a dedurre, senza alcuna CP_4 produzione documentale a sostegno, l'esistenza in concreto della prassi sostanzialmente diffusa tra vari istituti bancari a livello nazionale e anche della zona di riferimento (Cesena), di utilizzare moduli di fideiussione conformi allo schema A.B.I. nel corso degli anni 2000, ma non ha quantomeno allegato in maniera specifica né fornito idonea prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, né che l'istituto di credito garantito che nel caso di specie ha materialmente predisposto gli specifici contratti di fideiussione omnibus e specifica a valle (Cassa dei Risparmi di Forlì s.p.a.) fosse stata e sia ancora aderente ad intese dichiarate anticoncorrenziali a monte dal competente Organo di Vigilanza, né tantomeno l'effettiva esistenza e/o persistenza di un'intesa anticoncorrenziale con riferimento agli specifici rapporti di fideiussione per cui è causa, in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale in concreto dei propri clienti garanti. Da un lato, con riferimento alla garanzia autonoma generica rilasciata dalla società
[...]
poi trasformatasi in s.r.l., in data 04.10.2006, si deve rilevare in via dirimente come Parte_5 il garante professionista possedesse una quota nominale di partecipazione maggioritaria nella società finanziata pari ad euro 115.066,68 (cfr. doc. n. 6 monitorio e doc. n. 20 parte Parte_3 opposta), a dimostrazione del sostanziale ed importante interesse in capo alla società garante ad ottenere finanziamenti bancari per la partecipata società in concreto finanziata. Inoltre, si osserva come trattandosi di fideiussione omnibus in concreto sottoscritta successivamente al periodo sospetto, il provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia offerto in comunicazione da parte
Pagina 10 opponente non può, senza dubbio, avere valore probatorio privilegiato in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tanto a monte, quanto a valle in relazione allo specifico rapporto di garanzia personale in esame. Dall'altro lato, per analoghe ragioni, si ritiene sprovvista di adeguata prova circa la violazione in concreto dalla disciplina antitrust anche il motivo di opposizione sollevato con riguardo alla lettera di fideiussione specifica sottoscritta dai cogaranti solidali Parte_2 e in data 27.02.2009 (cfr. doc. n. 12 monitorio e doc. n. 3 parte Parte_2 Parte_1 opponente), in una tale ipotesi non potendo certamente valere in via privilegiata l'accertamento condotto dall'Organo di Vigilanza sia per la diversa natura della garanzia personale prestata e sia in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso, nonché dovendosi valorizzare la qualifica di soci diretti ed indiretti rivestita in capo ai tre soggetti sottoscrittori del contratto autonomo di garanzia in oggetto (cfr. doc. nn. 5 e 6 monitorio), in ogni caso direttamente interessati all'ottenimento di finanziamenti bancari per garantire liquidità ed operatività alla società finanziata Parte_3
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
[...]
In ultima analisi, ci si limita a rilevare come le parti opponenti, certamente qualificabili in termini di garanti autonomi non consumatori (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opponente e doc. nn. 11 e 12 monitorio artt. 7 e 9, nonché doc. nn. 5 e 6 monitorio), non abbiano espressamente proposto eccezione di estinzione della fideiussione per decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia personale essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Ed inoltre si precisa che le pretese creditorie azionate in sede monitoria dal cessionario CP_1 risultano in ogni caso contenute negli importi massimi convenzionalmente garantiti. In conclusione, anche in relazione ai predetti profili di doglianza nel merito sollevati da parte opponente, l'opposizione proposta dai garanti è senza dubbio infondata. 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per le fasi istruttoria - che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte - e per la fase decisionale, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dovendo tenere in considerazione anche il fatto che comunque il valore della domanda si attesta nei valori pressoché prossimi al minimo dello scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente con riferimento all'opposizione proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 2350/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dai garanti e in proprio ed Parte_2 Parte_1 in qualità di eredi di nei confronti di parte opposta Parte_2 Controparte_1 rappresentata da per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 567/2022 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate, con riferimento agli opponenti e Parte_2 [...]
in proprio e anche pro quota in qualità di eredi del deceduto Parte_1 Parte_2
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 567/2022 nei confronti della società Parte_3
, già estinta e cancellata d'ufficio in data 7.06.2022.
[...] Parte_5
Pagina 11 5. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA gli ex soci e in Parte_2 Parte_1 proprio e ciascuno nei limiti della partecipazione detenuta al 40%, nonché pro quota in qualità di eredi dell'ex socio deceduto con partecipazione del 20%, al pagamento in Parte_2 favore del cessionario rappresentata da del complessivo saldo Controparte_1 Controparte_2 debitorio pari ad euro 1.259.564,28, in linea capitale, insoluto dalla società finanziata
[...]
ed in ragione della valida ed efficace fideiussione omnibus rilasciata dalla Parte_3 società garante, poi cancellata, , in data 04.10.2006, oltre Parte_3 interessi di mora al tasso convenzionale indicato in contratto dal 4.12.2021 all'effettivo saldo.
6. CONDANNA le parti opponenti e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta rappresentata da Controparte_1 [...] e che si liquidano in euro 23.946,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per CP_2 cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente provvedimento reso all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c..
Forlì, 21 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 12
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA 3, C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2350/2022 promossa da:
Parte_1
Parte_2 (DECEDUTO)
[...]
OPPONENTI contro
APPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, dato atto che, con provvedimento emesso in data 12.10.2025 e comunicato ai difensori delle parti in data 13.10.2025, l'udienza già fissata per il giorno 20 novembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c.; letti gli atti di causa e le note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti entro il termine assegnato del 20.11.2025; preso atto che entrambe le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.11.2025 da parte opponente ed in data 18.11.2025 da parte opposta;
all'esito di Camera di Consiglio, PRONUNCIA sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Forlì, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 1 N. R.G. 2022/2350
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2350/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI Parte_1 C.F._1 CA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, FORLÌ presso il difensore avv. PESTELLI CA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESTELLI Parte_2 C.F._2 CA, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 108, FORLÌ presso il difensore avv. PESTELLI CA AU GA (C.F. DECEDUTO C.F._3
OPPONENTI contro
(C.F. ) RAPPRESENTATA DA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI e dell'avv. ANTONIO P.IVA_2 SCHIAVONE, elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI, N. 17, FORLÌ presso lo studio dell'avv. ANNA CAMPAGNA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 20 novembre 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in particolare:
- parte opponente come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.11.2025, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in difetto del tentativo di conciliazione, ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione reietta, - in via principale, accertare e dichiarare, alla luce di quanto dedotto in narrativa, la nullità dei contratti di fideiussione su cui è fondato il ricorso proposto da parte convenuta / opposta, ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da quest'ultima, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 567/2022, R.G. n. 1004/2022, emesso in data 26.05.2022 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - in via subordinata, accertare e dichiarare, attesa la cancellazione della società dal Registro Parte_3
Pagina 2 delle Imprese, intervenuta precedentemente rispetto alla notifica del decreto, l'inefficacia dello stesso nei confronti della società cancellata, e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 567/2022, R.G. n. 1004/2022, emesso in data 26.05.2022 dal Tribunale di Forlì, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori / opponenti alla parte convenuta / opposta. - vinte le spese”;
- parte opposta come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 18.11.2025, ovvero “in via preliminare, nell'ordine: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli opponenti e, conseguentemente, confermare nei confronti degli opponenti e il decreto ingiuntivo opposto in Parte_2 Parte_1 Parte_2 ogni sua statuizione;
nel merito, in via principale: - rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate e, conseguentemente: A) confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti
e in proprio ed in solido tra loro, per la Parte_2 Parte_1 Parte_2 somma di € 1.017.976,95, oltre interessi convenzionali, ma-turati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al mutuo ipotecario n. 00506/6000/56053736, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996; nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
B) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sola , condannare, anche in via Parte_3 riconvenzionale, i medesimi e nella rispettiva Parte_2 Parte_1 Parte_2 qualità e veste di ex soci della predetta , al pagamento, in Parte_3 solido tra loro, in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 241.587,33 oltre interessi convenzionali, maturati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al rapporto di c/c originariamente numerato 00109/0740/00006561, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996; nel merito, in subordine: - rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate e, conseguentemente: A) confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti Parte_2 [...] e in proprio ed in solido tra loro, per la somma di € 1.017.976,95 oltre Parte_1 Parte_2 interessi convenzionali, ma-turati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al mutuo ipotecario n. 00506/6000/56053736, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
B) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sola
[...]
, condannare, anche in via riconvenzionale, i medesimi Parte_3 [...]
e nella rispettiva qualità e veste di ex soci della Parte_2 Parte_1 Parte_2 predetta , al paga-mento, in favore di in Parte_3 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei limiti di quanto ai medesimi pervenuto in esito alla liquidazione della ripetuta , dell'ulteriore Parte_4 somma di € 241.587,33, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi, dal 4/12/2021 sul credito in linea sorte capitale afferente al rapporto di c/c originariamente numerato 00109/0740/00006561, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in ulteriore subordine: - qualora non fosse ritenuta accoglibile la domanda di parziale revoca e parziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nei termini sopra indicati, condannare, in solido fra loro, i medesimi e quali ex soci della Parte_2 Parte_1 Parte_2 medesima , a pagare a in persona del Parte_3 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la maggior somma di € 1.259.564,28, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, e, comunque, nei limiti del tasso soglia usura tempo per tempo determinato ex L.108/1996, maturati e maturandi sul credito in linea sorte capitale dal 4/12/2021 sino all'effettivo saldo, oltre alle spese legali liquidate in decreto;
nel merito, in estremo subordine:
- nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, ancorché parzialmente, le domande ex adverso proposte, condannare gli opponenti, al pagamento, in solido fra solo, in favore della
Pagina 3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché oltre alle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
In tutte le ipotesi: condannare gli opponenti, in favore della medesima società opposta, alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario ex art. 2, secondo comma, D.M. n°55/2014 ed IVA e CPA come di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e Parte_2 Parte_2 (di seguito anche solo garanti e/o soci della cancellata società Parte_1 [...]
, nonché gli ultimi due anche solo soci della ) Parte_3 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2022, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di rappresentata da (di seguito senza indicazione Controparte_1 Controparte_2 del tipo sociale o anche solo cessionario), ingiungeva loro il pagamento in solido della complessiva somma pari ad euro 1.017.796, 95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio del contratto di mutuo ipotecario n. 56053736, di originari euro 1.500.000,00, concesso in data 27.02.2009 dalla banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., alla società debitrice principale , garantito personalmente Parte_3 mediante il rilascio in favore della banca di fideiussione specifica sempre in data 27.02.2009. In aggiunta, nell'ambito del medesimo decreto ingiuntivo opposto, in solido ai predetti garanti, veniva altresì condannata al pagamento del complessivo saldo debitorio pari ad euro 1.259.564,28 – derivante anche dal saldo debitorio del rapporto di conto corrente affidato n. 06561 -, la società garante in forza della fideiussione omnibus dalla stessa Parte_3 rilasciata in data 04.10.2006 in favore della medesima banca finanziatrice con riferimento ai finanziamenti concessi alla società debitrice principale . Parte_3 Parte opponente, innanzitutto, eccepiva la nullità totale della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica sottoscritta dai garanti opponenti contenente clausole conformi al modello di fideiussione ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con delibera n. 55 del 2.05.2005, in violazione della normativa antitrust ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990 e senza alcun potere decisionale in capo ai sottoscrittori. Inoltre, parte opponente dava atto dell'intervenuta cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c., della società garante dal Registro delle Parte_3 Imprese in data 7.06.2022 nelle more della notifica del decreto ingiuntivo opposto da parte del cessionario del credito, non avendo peraltro gli ex soci della stessa società di capitali percepito nulla in base al bilancio finale di liquidazione, con conseguente nullità e necessità di revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società cancellata . Parte_3 Per tali ragioni, parte opponente domandava l'accoglimento della propria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2024, si costituiva
[...] rappresentata da che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di CP_1 Controparte_2 citazione in opposizione avversario e, preliminarmente, rilevava che i profili dell'esistenza e della consistenza del credito azionato, del rilascio a favore della banca finanziatrice cedente di garanzie personali a tutela del credito, della legittimità della revoca dei rapporti bancari garantiti e della sussistenza di legittimazione attiva in capo al cessionario non hanno formato oggetto di specifica contestazione nella presente sede giudiziale. Quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo nei confronti della società cancellata
[...]
, parte opposta dava atto dell'emissione dell'ingiunzione di Parte_3 pagamento in un momento nel quale la società era ancora pendente e della necessità che i soci illimitatamente responsabili alla data di sottoscrizione della fideiussione omnibus da parte della società solo successivamente trasformata in s.r.l., in assenza del consenso Parte_5
Pagina 4 alla trasformazione da parte dell'allora creditrice Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., devono comunque rispondere dei debiti ancora insoddisfatti, alla data della estinzione. Quanto, poi, alla validità delle garanzie personali azionate in sede monitoria, parte opposta respingeva le eccezioni di nullità totale della fideiussione specifica prestata dai garanti e/o di liberazione degli odierni opponenti dalla medesima garanzia personale omnibus all'epoca rilasciata dalla società in nome collettivo permanendo comunque l'interesse del Parte_5 creditore a procurarsi titolo nei confronti degli ex soci della società cancellata d'ufficio, in ragione del fenomeno successorio determinato dall'estinzione. Parte opposta, pertanto, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti Parte_2 e Parte_2 Parte_1 Con ordinanza del 20.10.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava, come da richiesta di parte opposta, termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010. All'udienza del 6.03.2024, il giudice, su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, a depositare le rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 20.05.2025, su richiesta congiunta dei difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 7.10.2025, che veniva poi differita con decreto del 6.10.2025, al giorno 19.11.2025. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 42 del 3.10.2025 (Piano Straordinario di Smaltimento dell'Arretrato), il presente fascicolo, unitamente ad ulteriori procedimenti ultra- triennali, veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
Con decreti motivati del 9.10.2025 e del 12.10.2025, il giudice ricalendarizzava l'udienza già fissata dal precedente giudice assegnatario del fascicolo. All'udienza del 20.11.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto del 12.10.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione proposta originariamente dai garanti e Parte_2 Parte_2
in proprio e in qualità di ex soci della società garante Parte_1 Parte_3
(cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 7.06.2022), avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 567/2022 è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione nel merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, da un lato, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata (cfr. doc. allegati alla nota di deposito del 16.01.2024 di parte opposta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti costituite alla successiva udienza del 6.03.2024, e, dall'altro lato, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento
Pagina 5 in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo, si deve altresì rilevare come, per un verso, nel caso di specie, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione dello specifico credito azionato in sede monitoria ad opera della banca finanziatrice cedente Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., incorporata poi da in favore dell'odierna parte opposta che agisce Controparte_3 CP_1 per il recupero del credito in qualità cessionario, non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione e deve, quindi, deve essere posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c. (cfr. già ex multis Cass. n. 15759 del 10.07.2014 e Cass. n. 2951 del 16.02.2016, nonché più di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Per altro verso, ci si limita a rilevare come in atti vi sia senza dubbio la prova della debenza dei crediti vantati nei confronti dei garanti della società debitore principale Parte_3
, avendo il cessionario assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con
[...] riferimento alla domanda creditoria proposta con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, offrendo in comunicazione plurima documentazione bancaria a sostegno della propria azione giudiziale sin dalla fase monitoria, che non è stata in alcun modo contestata e/o formalmente disconosciuta dalle controparti costituitesi in giudizio;
ovviamente fatta eccezione per i due motivi di opposizione proposti e che formeranno oggetto di specifica analisi dei prossimi paragrafi di motivazione.
1.3 Sotto un terzo profilo, a fronte della pacifica titolarità sostanziale attiva del credito oggetto dell'azione proposta nell'ambito del presente giudizio di merito in capo al cessionario CP_1
, parimenti documentata in atti ed incontestata è sussistenza di legittimazione passiva in capo ai
[...] due garanti e tanto in proprio in qualità di sottoscrittori della Parte_2 Parte_1 lettera di fideiussione specifica in data 27.02.2009, a garanzia dell'adempimento della società debitrice principale in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. Parte_3 56053736, di originari euro 1.500.000,00, concesso in pari data dalla banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. (cfr. doc. nn. 6, 7, 8 e 12 monitorio), quanto pro quota ai sensi dell'art. 752 c.c. in qualità di eredi del cogarante solidale deceduto nelle Parte_2 more del presente giudizio, con riferimento alla posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo. 2. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito, in primo luogo, il motivo di opposizione proposto da parte opponente in termini di infondatezza dell'azione proseguita dal cessionario CP_1
nei confronti degli ex soci (con quota del 20%), e
[...] Parte_2 Parte_2 [...]
(con quota del 40% ciascuno) a seguito dell'intervenuta estinzione e cancellazione Parte_1 d'ufficio dal Registro delle Imprese della società garante (cfr. doc. nn. 2 e 6 parte Parte_3 opponente), non può trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni giuridiche ed in base alla documentazione complessivamente offerta in comunicazione. Da un lato, infatti, si deve rilevare la piena legittimità dell'operato del creditore, il quale, a fronte della richiesta e dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento anche nei confronti della società garante , ancora esistente e regolarmente iscritta nel Parte_3 Registro delle Imprese, essendone intervenuta nelle more la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c. solo in data 7.06.2022, ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo emesso in data 26.05.2022, direttamente nei confronti degli ex soci Parte_2 [...]
e ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c. in quanto soci partecipanti alla Parte_2 Parte_1 compagine societaria al momento della cancellazione, a cui passano in contitolarità tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in capo alla società estinta (cfr. Cass. S.U. nn. 6070, 6071 e 6072 del 12.03.2013 e di recente anche Cass. n. 24135 del 28.08.2025 in materia di obbligazioni tributarie). A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, il diritto vivente risulta prevalentemente orientato nel senso di ritenere che – in linea con la lettera inequivoca dell'art. 2495, comma 3, c.c. prima parte per cui “ferma restando
Pagina 6 l'estinzione della società (…)” – con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese viene meno la fictio iuris della personalità giuridica dell'ente collettivo e dello schermo societario, realizzandosi un'ipotesi di successione universale dei soci al momento dell'estinzione della persona giuridica nelle obbligazioni e di comunione ordinaria indivisa tra i soci medesimi in relazione ad eventuali poste attive e/o passive ancora in essere. In particolare e per quanto di specifico interesse, infatti, il terzo comma dell'art. 2495 c.c. prosegue prevedendo testualmente che “(…) dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Inoltre, in considerazione delle specifiche allegazioni di parte opponente circa la propria mancata percezione di somme con il bilancio finale di liquidazione della società Parte_3
, ci si limita ad evidenziare il recente e condivisibile approdo interpretativo della
[...] giurisprudenza di legittimità, reso nello specifico caso di debito tributario della società estinta, ma certamente estensibile al caso in esame - avente ad oggetto un'obbligazione autonoma di garanzia dell'adempimento della società finanziata -, nell'affermare che Parte_3
“l'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie” (cfr. Cass. S.U. n. 3625 del 12.02.2025). In ultima analisi, si deve altresì osservare come la pendenza della lite, per regola generale ai sensi dell'art. 39 c.p.c., sia determinata dalla data del deposito del ricorso introduttivo per decreto ingiuntivo, essendo in ogni caso la fase della successiva opposizione solo eventuale e rilevando la data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo di cui all'art. 643 c.p.c. con specifico riferimento alla costituzione del contraddittorio, nonché agli effetti sostanziali e processuali nell'eventualità dell'opposizione che venga proposta dal debitore ingiunto. In sintesi, dunque, nella specie, certamente sussistente è l'interesse ad agire del cessionario del credito bancario originariamente garantito dalla società in pendenza del presente Parte_3 giudizio cancellata dal Registro delle Imprese, nonostante la circostanza pacifica relativa all'attuale mancata riscossione in base al bilancio finale di liquidazione di somme in capo agli ex soci, al fine di tutelare i propri interessi e di ottenere nei loro confronti, quantomeno, l'accertamento del proprio credito e, dunque, un valido titolo esecutivo relativo alle sopravvivenze passive non definite. Dall'altro lato e con specifico riferimento al contestato quantum dell'obbligazione di garanzia personale trasferita dalla società cancellata in data Parte_3
7.06.2022 ai singoli soci e in via assorbente si Parte_2 Parte_2 Parte_1 deve valorizzare l'intervenuta trasformazione della predetta società, originariamente di persone (s.n.c.) in società di capitali (s.r.l.) iscritta nel Registro delle Imprese in data 30.07.2010 (cfr. doc. n. 5 monitorio) e il documentato rilascio in data 04.10.2006 della fideiussione omnibus a prima richiesta da parte della società fino a concorrenza dell'importo massimo di Parte_5 euro 1.800.000,00, in favore della banca finanziatrice Cassa dei Risparmi di Forlì s.p.a., a garanzia dell'adempimento della società finanziata (cfr. doc. n. 11 monitorio). Parte_3 Sul punto, infatti, ci si limita a richiamare la disciplina codicistica in materia di trasformazioni societarie e per quanto di specifico interesse la norma di cui all'art. 2500 quinquies c.c. in tema di responsabilità dei soci, ricordando che il consenso dei creditori previsto dal primo comma e/o il mancato dissenso di cui al secondo comma del medesimo articolo non incidono ovviamente sull'efficacia della trasformazione societaria, ma sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali pregresse, avendo ad oggetto l'eventuale rinuncia alla garanzia dei patrimoni individuali.
Pagina 7 In un tale contesto giuridico, pertanto, in considerazione della complessiva documentazione prodotta in atti, non risulta né che il creditore sociale Cassa dei Risparmi di Forlì s.p.a. abbia espressamente manifestato il proprio consenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili nel momento dell'intervenuta trasformazione della s.n.c. in società a responsabilità limitata, né tantomeno che abbia presuntivamente prestato il proprio consenso alla liberazione dei soci, non avendo parte opponente dimostrato l'avvenuto ricevimento da parte del creditore di formale comunicazione della trasformazione, previsto dal secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c.. Pertanto ed in sintesi, ferma la necessità di disporre la revoca dell'ingiunzione di pagamento legittimamente richiesta ed emessa nei confronti della società garante prima Parte_3 dell'intervenuta cancellazione d'ufficio della stessa dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c., proprio in ragione di una tale sopravvenienza, l'azione proseguita dal cessionario contro i medesimi debitori ingiunti in via solidale, anche in qualità di ex soci CP_1 della società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, ancora illimitatamente responsabili in assenza di consenso del creditore alla loro liberazione in sede di trasformazione della società di persone in società di capitali nell'anno 2010 è da considerarsi senza dubbio ammissibili e fondata, sussistendo idonea prova documentale dei relativi presupposti di legge. 3. In secondo luogo, parimenti infondata alla luce della complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione è l'ulteriore motivo di opposizione proposto dai garanti in termini di nullità delle garanzie personali prestate in favore della banca finanziatrice per l'adempimento della società debitrice principale . Parte_3 Accertata, infatti, la sussistenza di adeguata prova del credito ingiunto nei confronti dei garanti, con le precisazioni di cui sopra, avendo parte opposta creditrice provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettera di fideiussione omnibus rilasciata dalla società garante, poi cancellata,
[...]
, in data 04.10.2006 fino a concorrenza dell'importo massimo Parte_3 garantito pari ad euro 1.800.000,00, nonché lettera di fideiussione specifica debitamente sottoscritta dai cogaranti solidali in data 27.02.2009, a garanzia dell'adempimento della società debitrice principale in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 56053736, Parte_3 di originari euro 1.500.000,00, concesso in pari data dalla banca mutuante Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. (cfr. doc. nn. da 5 a 14 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opponente) - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto nel presente giudizio di opposizione, non ha parimenti assolto in modo idoneo al proprio incombente onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa creditoria. 3.1 Sul punto, in via generale e per completezza, è necessario esplicitare che, stante la chiara e pacifica natura di eccezione riconvenzionale delle doglianze sollevate dai garanti opponenti e non già di autonoma domanda riconvenzionale, l'attuale competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, ai sensi della l. n. 27/2012 e del d. lgs. n. 3/2017 a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990, non incide e non limita la competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021).
3.2 In aggiunta, poi, ed in via assorbente, si deve rilevare come le doglianze sollevate in termini di nullità delle fideiussioni – omnibus e specifica - sottoscritte dai garanti della società debitrice principale , non risultino adeguatamente sostenute da idonei Parte_3 indici probatori e/o non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. Innanzitutto ed in via di ragione maggiormente liquida, si deve rilevare che la principale doglianza di parte opponente in termini di nullità integrale di entrambi i regolamenti contrattuali di garanzia personale sottoscritti, per un verso, da in data Parte_3
04.10.2006 e, per altro verso, dai cogaranti solidali e Parte_2 Parte_2 Pt_1
Pagina 8 in data 27.02.2009 (cfr. doc. nn. 11 e 12 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opponente), non Parte_3 può trovare accoglimento proprio in ragione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di nullità totale del regolamento contrattuale di fideiussione. Sul punto, ci si limita a richiamare l'interpretazione da tempo maggioritaria nell'ambito della giurisprudenza per cui “con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art. 2 della legge n. 287/1990, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (cfr. Cass. n. 24044 del 26.09.2019, nonché già Tribunale di Bologna del 4.10.2018, est. dott.ssa Drudi) ed in ogni caso a precisare come una tale – già condivisibile - impostazione abbia di recente trovato il definitivo avallo delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Volendo poi qualificare d'ufficio le allegazioni di parte opponente in termini di eccepita nullità parziale delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, per contrarietà alla normativa antitrust ed in particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 287/1990, l'opposizione proposta da ritenersi parimenti infondata, sulla base delle seguenti ragioni di fatto e di diritto. In merito alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione – tanto omnibus, quanto specifica - che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 (cfr. doc. n. 4 parte opponente), si deve certamente ricordare che, proprio in forza di quanto accertato dal provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza in materia bancaria, le predette tre clausole sono state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme dagli istituti bancari nazionali per un certo e specifico periodo di tempo, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. In ogni caso, a tale proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, il garante / fideiussore a prima richiesta scritta che invochi tale nullità parziale è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di specifica allegazione e di puntuale prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale tra contratto di fideiussione omnibus e/o specifica stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica e di provare la sussistenza e/o persistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'Italia ha censurato non già di per sé stesse le sole tre clausole oggetto di analisi, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale nel periodo soggetto all'indagine, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.
Pagina 9 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso ampio ed oggettivo. Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce – devono essere contestualizzati nell'ambito dei principi generali che regolano il processo civile e, quindi, non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dagli oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese. Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che il provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia può, senza dubbio, avere valore di cd. prova privilegiata, comunque, soltanto con riferimento alle garanzie personali prestate nel periodo di tempo che in concreto è stato sottoposto all'esame e alla valutazione dell'organo di vigilanza bancaria competente. Pacifico è, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia abbia riguardato unicamente il modello standard predisposto nel luglio 2003 dall'A.B.I. di fideiussione omnibus (cfr. doc. n. 4 parte opponente) e non già anche un eventuale modello standard di fideiussione specifica. In aggiunta, si deve evidenziare come la Banca d'Italia abbia concretamente posto alla base della propria indagine circa l'uniformità degli schemi contrattuali ha inviato campioni di fideiussione richiesti e ricevuti da “7 banche di diversa dimensione” e relativi agli specifici anni 2003 e 2004. Tutto ciò premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall' nel 2003, secondo il modello standard che la Banca d'Italia, con CP_4 provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in via generale aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. doc. n. 4 parte opponente) – contenute in entrambe le lettere di fideiussione impugnate, in quanto parte opponente si è limitata ad allegare e a provare unicamente la presenza e la conformità delle tre clausole all'interno dei singoli regolamenti di fideiussione sottoscritti, facendo pur sempre e solo espresso riferimento al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall' nell'anno 2003, nonché a dedurre, senza alcuna CP_4 produzione documentale a sostegno, l'esistenza in concreto della prassi sostanzialmente diffusa tra vari istituti bancari a livello nazionale e anche della zona di riferimento (Cesena), di utilizzare moduli di fideiussione conformi allo schema A.B.I. nel corso degli anni 2000, ma non ha quantomeno allegato in maniera specifica né fornito idonea prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, né che l'istituto di credito garantito che nel caso di specie ha materialmente predisposto gli specifici contratti di fideiussione omnibus e specifica a valle (Cassa dei Risparmi di Forlì s.p.a.) fosse stata e sia ancora aderente ad intese dichiarate anticoncorrenziali a monte dal competente Organo di Vigilanza, né tantomeno l'effettiva esistenza e/o persistenza di un'intesa anticoncorrenziale con riferimento agli specifici rapporti di fideiussione per cui è causa, in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale in concreto dei propri clienti garanti. Da un lato, con riferimento alla garanzia autonoma generica rilasciata dalla società
[...]
poi trasformatasi in s.r.l., in data 04.10.2006, si deve rilevare in via dirimente come Parte_5 il garante professionista possedesse una quota nominale di partecipazione maggioritaria nella società finanziata pari ad euro 115.066,68 (cfr. doc. n. 6 monitorio e doc. n. 20 parte Parte_3 opposta), a dimostrazione del sostanziale ed importante interesse in capo alla società garante ad ottenere finanziamenti bancari per la partecipata società in concreto finanziata. Inoltre, si osserva come trattandosi di fideiussione omnibus in concreto sottoscritta successivamente al periodo sospetto, il provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia offerto in comunicazione da parte
Pagina 10 opponente non può, senza dubbio, avere valore probatorio privilegiato in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tanto a monte, quanto a valle in relazione allo specifico rapporto di garanzia personale in esame. Dall'altro lato, per analoghe ragioni, si ritiene sprovvista di adeguata prova circa la violazione in concreto dalla disciplina antitrust anche il motivo di opposizione sollevato con riguardo alla lettera di fideiussione specifica sottoscritta dai cogaranti solidali Parte_2 e in data 27.02.2009 (cfr. doc. n. 12 monitorio e doc. n. 3 parte Parte_2 Parte_1 opponente), in una tale ipotesi non potendo certamente valere in via privilegiata l'accertamento condotto dall'Organo di Vigilanza sia per la diversa natura della garanzia personale prestata e sia in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso, nonché dovendosi valorizzare la qualifica di soci diretti ed indiretti rivestita in capo ai tre soggetti sottoscrittori del contratto autonomo di garanzia in oggetto (cfr. doc. nn. 5 e 6 monitorio), in ogni caso direttamente interessati all'ottenimento di finanziamenti bancari per garantire liquidità ed operatività alla società finanziata Parte_3
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
[...]
In ultima analisi, ci si limita a rilevare come le parti opponenti, certamente qualificabili in termini di garanti autonomi non consumatori (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opponente e doc. nn. 11 e 12 monitorio artt. 7 e 9, nonché doc. nn. 5 e 6 monitorio), non abbiano espressamente proposto eccezione di estinzione della fideiussione per decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia personale essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Ed inoltre si precisa che le pretese creditorie azionate in sede monitoria dal cessionario CP_1 risultano in ogni caso contenute negli importi massimi convenzionalmente garantiti. In conclusione, anche in relazione ai predetti profili di doglianza nel merito sollevati da parte opponente, l'opposizione proposta dai garanti è senza dubbio infondata. 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per le fasi istruttoria - che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte - e per la fase decisionale, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dovendo tenere in considerazione anche il fatto che comunque il valore della domanda si attesta nei valori pressoché prossimi al minimo dello scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente con riferimento all'opposizione proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 2350/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dai garanti e in proprio ed Parte_2 Parte_1 in qualità di eredi di nei confronti di parte opposta Parte_2 Controparte_1 rappresentata da per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 567/2022 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate, con riferimento agli opponenti e Parte_2 [...]
in proprio e anche pro quota in qualità di eredi del deceduto Parte_1 Parte_2
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 567/2022 nei confronti della società Parte_3
, già estinta e cancellata d'ufficio in data 7.06.2022.
[...] Parte_5
Pagina 11 5. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA gli ex soci e in Parte_2 Parte_1 proprio e ciascuno nei limiti della partecipazione detenuta al 40%, nonché pro quota in qualità di eredi dell'ex socio deceduto con partecipazione del 20%, al pagamento in Parte_2 favore del cessionario rappresentata da del complessivo saldo Controparte_1 Controparte_2 debitorio pari ad euro 1.259.564,28, in linea capitale, insoluto dalla società finanziata
[...]
ed in ragione della valida ed efficace fideiussione omnibus rilasciata dalla Parte_3 società garante, poi cancellata, , in data 04.10.2006, oltre Parte_3 interessi di mora al tasso convenzionale indicato in contratto dal 4.12.2021 all'effettivo saldo.
6. CONDANNA le parti opponenti e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta rappresentata da Controparte_1 [...] e che si liquidano in euro 23.946,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per CP_2 cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente provvedimento reso all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c..
Forlì, 21 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 12