Articolo 5 della Legge 27 dicembre 1975, n. 700
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1976
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Versione
4 marzo 1986
Art. 5.
Per tutta la durata della presente legge e' riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facolta' di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
La misura del diritto di cui al precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potra' determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.
All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze.
I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche. ((2)) Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.
Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.
Per i prodotti di cui alla tabella A che non siano gia' soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fissera' i prezzi massimi di vendita.
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1986, n. 26 ha disposto (con l'art. 6,comma 1 lettera c) che "la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all' articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 , e' incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995.
L'attivita' del fondo e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1995".
Entrata in vigore il 4 marzo 1986