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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale di Viterbo così composto:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dott.ssa MIela Piredda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel ricorso iscritto al n.167/2023 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata a Viterbo, in [...] Parte_1 C.F._1
11.8.1972, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via San Bonaventura n. 27, presso lo studio dell'avv. Francesca Celoni, la quale la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente e
(c.f. ), nato a Viterbo, in [...] Controparte_1 C.F._2
8.9.1971, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Brenta n. 1, presso lo studio dell'avv. Riccardo Micci, il quale lo rappresenta e difende, per delega allegata alla memoria di costituzione resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, ha chiesto la Parte_1 cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, contratto in Viterbo il 29.06.2003 con e annotato nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune al n.69, p. II, serie A, anno 2003, nonché disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente, presso la propria abitazione, della IA (nata a [...], il [...]) Persona_1
e diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso, chiedendo, infine, disporsi, in capo al resistente, un contributo al mantenimento per nella somma di € 600,00 mensili oltre al pagamento delle spese Per_1 straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo in materia.
A sostegno ha dedotto: il matrimonio concordatario contratto in Viterbo il 29.06.2003, con la contestuale scelta della separazione Controparte_1 dei beni quale regime patrimoniale;
la nascita di , avvenuta il Per_1
14.03.2005; la crisi coniugale sfociata nel procedimento di separazione mediante negoziazione assistita, conclusosi con l'accordo raggiunto dalle parti, in data 28.07.2021, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale con decreto del 30.07.2021; gli obblighi derivanti da detto accordo, ossia l'impegno delle parti a vivere separatamente senza previsione di alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, l'assegnazione della casa coniugale all'odierna ricorrente, l'affidamento condiviso di , all'epoca minore, ad entrambe i genitori con Per_1 suo collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita paterno, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della IA con la somma mensile di € 370,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo, nonché la pattuizione di ulteriori trasferimenti patrimoniali;
l'insufficienza dell'importo concordato in quella sede per fronteggiare tutte le esigenze di vita di;
l'ingiustificato inadempimento del sig. a Per_1 CP_1 provvedere al pagamento della propria quota delle spese straordinarie, tenuto conto del reddito e del patrimonio immobiliare di quest'ultimo; più in generale, la scarsa partecipazione alla vita quotidiana della IA da parte del resistente, solito delegare il proprio ruolo genitoriale a terze persone;
il rifiuto di di rispettare i termini di permanenza presso il padre. Per_1
Costituitosi, il sig. ha aderito alla richiesta declaratoria della CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Tuttavia, ha chiesto disporsi in suo favore un diverso diritto di visita e si è opposto alla domanda di controparte in ordine all'aumento dell'importo oggetto del proprio obbligo di contribuire al mantenimento di , Per_1 chiedendo, sul punto, la conferma di quanto già stabilito nell'accordo di separazione. Ha domandato, infine, che la somma accantonata dalle parti nell'interesse della IA, pari a circa € 22.000,00, venisse destinata al pagamento degli studi universitari di o, in alternativa, all'acquisto di un'autovettura Per_1 necessaria alla stessa.
A fondamento, ha dedotto: l'avvio tra le parti di trattative per definire bonariamente le condizioni da inserire in un successivo ricorso congiunto, volto ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
l'interruzione arbitraria delle trattative da parte della ricorrente che, senza nulla comunicare allo stesso, depositava ricorso unilaterale presso il Tribunale di Viterbo;
il suo ottimo rapporto con la IA, seppur inciso dalla sistematica volontà della sig.ra di Pt_1 escludere il resistente da ogni decisione di rilievo in ordine alla gestione di;
la frizione tra le parti in ordine alle spese straordinarie necessarie alla Per_1 ragazza e all'impiego della somma di € 22.000, accantonata negli anni da entrambe le parti per il futuro della IA;
l'obbligo di contribuire al mantenimento di per la somma di € 370,00, per come risultante Per_1 dall'accordo di negoziazione assistita concluso nel luglio del 2021; l'assenza di sopravvenienze tali da giustificare l'aumento di tale contributo ad € 600,00 mensili, richiesti dalla ricorrente;
l'infondatezza di tutte le deduzioni contenute nel ricorso di controparte in ordine al disinteresse dello stesso rispetto alla vita della IA e al mancato esercizio del proprio diritto di visita anche in occasione delle vacanze natalizie o estive;
l'aver intrapreso una nuova relazione sentimentale non connotata, tuttavia, da stabile convivenza;
l'inizio, invece, di una nuova convivenza da parte della sig.ra Pt_1
l'aver adempiuto all'obbligo del pagamento della propria quota di spese straordinarie anche nelle occasioni in cui le stesse non fossero state preventivamente concordate tra le parti. Infine, l'aver regalato alla IA un motorino del valore di circa 1.000,00 €.
All'udienza disposta per la comparizione personale dei coniugi, la ricorrente, personalmente presente, ha dichiarato: “mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Abito nella casa familiare che è di proprietà della MI SR (50% quote mie e l'latro 50% di mia sorella), corrispondendo un canone di euro 500 mensile. Sono una dipendente della banca Lazio Nord con 13 mensilità di euro 2.000. Ho un conto corrente con un saldo di 18mila euro, non ho prodotti finanziari. Mia IA abita con me. Frequenta l'ultimo anno di liceo il prossimo anno ha in programma di iscriversi all'università. Ho chiesto un aumento del contributo per il mantenimento in ragione del fatto che gli incontri del padre IA sono di fatto quasi inesistenti”, mentre il resistente ha rappresentato quanto segue: “mi riporto alla memoria difensiva del mio difensore e ne chiedo l'accoglimento: abito in una casa di proprietà di 65 mq, con due stanze da letto. Gestisco una compagnia di assicurazioni con un reddito annuo di circa 70 mila euro lorde. Ho sottoscritto un fondo con la Orvieto al momento Parte_2
27mila euro. Contesto il fatto che abbia frequentazioni limitate con mia IA. La frequento almeno 10/12 giorni al mese. Da parte mia c'è una disponibilità ad incrementare la somma al momento versata per il contributo di mantenimento”. All'esito, il Presidente, rilevato che nelle more era divenuta maggiorenne Per_1
e che pertanto alcun provvedimento poteva essere adottato in ordine al suo affidamento, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'obbligo, per il resistente, di contribuire al mantenimento di nella misura di € 450,00 mensili Per_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo adottato presso il Tribunale di Viterbo.
Previa rimessione della causa al Collegio per la decisione in ordine al solo status, con la sentenza non definitiva n. 1040 del 23.10.2023 (depositata il 24.10.2023) è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Viterbo, in data 29.06.2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 69, parte II, serie A dell'anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei quali l'atto è trascritto di procedere all'annotazione della citata sentenza.
In particolare, nella sentenza relativa al solo status è stata acclarata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della Legge n. 898/1970 e s.m.i., in quanto le parti, secondo la documentazione esibita, sono separati con accordo di separazione personale ex art. 6 del D.L. 132/14 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo come da Autorizzazione n. 89/2021 del 29.07.2021, senza che risulti interrotta l'assenza di coabitazione e convivenza, dunque potendosi invero ritenere che la comunione materiale e spirituale tra loro sia ormai definitivamente cessata con esclusione di possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Successivamente alla sentenza sullo status, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo e sono stati concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
All'udienza svoltasi in data 08.05.2025, le parti, personalmente presenti, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo anche in merito alle ulteriori questioni patrimoniali e per l'effetto hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte: “1) provvederà al mantenimento della IA Controparte_1
con il versamento della somma mensile di Euro 500,00 Persona_1
(cinquecento) da corrispondere in favore di entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese. Tale importo verrà adeguato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026; 2) le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie in favore della IA;
3) Per_1 la IA , oramai maggiorenne, potrà rimanere con il padre quando vorrà Per_1 compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e nel rispetto delle sue esigenze;
4) spese del giudizio interamente compensate”, rinunciando ai termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Disposto il mutamento del rito in consensuale, la causa, alla successiva udienza del 31.10.2025, è stata riservata al Collegio per la decisione. Rileva il Collegio che, attesa l'emissione della sentenza non definitiva pubblicata in data 24.10.2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nonché il compimento della maggiore età da parte di nelle more del processo, l'oggetto del giudizio Per_1 resta limitato alla sola determinazione dell'importo oggetto dell'obbligo di contribuire al mantenimento di , non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, posto in capo al sig. CP_1
Al riguardo giova premettere che ricorre, in forza dell'art. 30 Cost. per come attuato dall'art. 315 bis c.c., un dovere inderogabile dei genitori di provvedere ai bisogni economici e morali della prole, il quale non si estingue con il conseguimento della maggiore età del figlio laddove difetti, comunque, una situazione di indipendenza economica dello stesso per motivi a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 24731/2024, Cass. n. 8240/2024).
Sotto il profilo quantitativo, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la misura di tale contributo si caratterizzi per la sua bidimensionalità, in quanto “da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. 2536/2024).
Osserva il Collegio che gli insegnamenti della Corte di legittimità, appena richiamati, meritano di trovare applicazione non soltanto nei casi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a definire la misura del contributo al mantenimento nel contraddittorio tra le parti, ma anche quando la medesima è tenuta a vagliare la congruità di eventuali accordi conclusi dai genitori, ex coniugi, nelle more del giudizio.
Nella concreta fattispecie, le condizioni concordate dalle parti “1) CP_1 provvederà al mantenimento della IA con il
[...] Persona_1 versamento della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento) da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Tale importo verrà adeguato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026; 2) le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie in favore della IA;
” se da un lato Per_1 risultano perfettamente rispondenti all'interesse e alle esigenze di vita di una ragazza, ormai ventenne, qual è ; dall'altro lato possono ritenersi Per_1 congrue rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. er CP_1 come dichiarate all'udienza prevista per la comparizione personale delle parti e risultanti dalla documentazione versata in atti dallo stesso resistente. Altrettanto rispettosa dell'interesse di , infine, risulta essere la terza Per_1 condizione pattuita dalle parti, secondo cui “la IA , oramai Per_1 maggiorenne, potrà rimanere con il padre quando vorrà compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e nel rispetto delle sue esigenze”, risultando la stessa meramente ricognitiva dei principi generali previsti in materia di filiazione.
Quanto alle spese di lite, i rapporti tra le parti e l'accordo da queste raggiunto sul punto giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, preso atto che con sentenza n. 1040/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e celebrato in Viterbo in Parte_1 Controparte_1 data 29.06.2003 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 69 parte II serie A dell'anno 2003, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 500,00, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026, a titolo di contributo al mantenimento per la IA maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Persona_1
− ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti alla IA da determinarsi come Persona_1 da Protocollo del Tribunale di Viterbo;
− spese di lite interamente compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti e la concorde richiesta in tal senso.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio svoltasi in data 12.12.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa MIela Piredda dott. Eugenio Maria Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale di Viterbo così composto:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dott.ssa MIela Piredda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel ricorso iscritto al n.167/2023 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata a Viterbo, in [...] Parte_1 C.F._1
11.8.1972, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via San Bonaventura n. 27, presso lo studio dell'avv. Francesca Celoni, la quale la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente e
(c.f. ), nato a Viterbo, in [...] Controparte_1 C.F._2
8.9.1971, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Brenta n. 1, presso lo studio dell'avv. Riccardo Micci, il quale lo rappresenta e difende, per delega allegata alla memoria di costituzione resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2023, ha chiesto la Parte_1 cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, contratto in Viterbo il 29.06.2003 con e annotato nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune al n.69, p. II, serie A, anno 2003, nonché disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente, presso la propria abitazione, della IA (nata a [...], il [...]) Persona_1
e diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel ricorso, chiedendo, infine, disporsi, in capo al resistente, un contributo al mantenimento per nella somma di € 600,00 mensili oltre al pagamento delle spese Per_1 straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo in materia.
A sostegno ha dedotto: il matrimonio concordatario contratto in Viterbo il 29.06.2003, con la contestuale scelta della separazione Controparte_1 dei beni quale regime patrimoniale;
la nascita di , avvenuta il Per_1
14.03.2005; la crisi coniugale sfociata nel procedimento di separazione mediante negoziazione assistita, conclusosi con l'accordo raggiunto dalle parti, in data 28.07.2021, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale con decreto del 30.07.2021; gli obblighi derivanti da detto accordo, ossia l'impegno delle parti a vivere separatamente senza previsione di alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, l'assegnazione della casa coniugale all'odierna ricorrente, l'affidamento condiviso di , all'epoca minore, ad entrambe i genitori con Per_1 suo collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita paterno, l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della IA con la somma mensile di € 370,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo, nonché la pattuizione di ulteriori trasferimenti patrimoniali;
l'insufficienza dell'importo concordato in quella sede per fronteggiare tutte le esigenze di vita di;
l'ingiustificato inadempimento del sig. a Per_1 CP_1 provvedere al pagamento della propria quota delle spese straordinarie, tenuto conto del reddito e del patrimonio immobiliare di quest'ultimo; più in generale, la scarsa partecipazione alla vita quotidiana della IA da parte del resistente, solito delegare il proprio ruolo genitoriale a terze persone;
il rifiuto di di rispettare i termini di permanenza presso il padre. Per_1
Costituitosi, il sig. ha aderito alla richiesta declaratoria della CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Tuttavia, ha chiesto disporsi in suo favore un diverso diritto di visita e si è opposto alla domanda di controparte in ordine all'aumento dell'importo oggetto del proprio obbligo di contribuire al mantenimento di , Per_1 chiedendo, sul punto, la conferma di quanto già stabilito nell'accordo di separazione. Ha domandato, infine, che la somma accantonata dalle parti nell'interesse della IA, pari a circa € 22.000,00, venisse destinata al pagamento degli studi universitari di o, in alternativa, all'acquisto di un'autovettura Per_1 necessaria alla stessa.
A fondamento, ha dedotto: l'avvio tra le parti di trattative per definire bonariamente le condizioni da inserire in un successivo ricorso congiunto, volto ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
l'interruzione arbitraria delle trattative da parte della ricorrente che, senza nulla comunicare allo stesso, depositava ricorso unilaterale presso il Tribunale di Viterbo;
il suo ottimo rapporto con la IA, seppur inciso dalla sistematica volontà della sig.ra di Pt_1 escludere il resistente da ogni decisione di rilievo in ordine alla gestione di;
la frizione tra le parti in ordine alle spese straordinarie necessarie alla Per_1 ragazza e all'impiego della somma di € 22.000, accantonata negli anni da entrambe le parti per il futuro della IA;
l'obbligo di contribuire al mantenimento di per la somma di € 370,00, per come risultante Per_1 dall'accordo di negoziazione assistita concluso nel luglio del 2021; l'assenza di sopravvenienze tali da giustificare l'aumento di tale contributo ad € 600,00 mensili, richiesti dalla ricorrente;
l'infondatezza di tutte le deduzioni contenute nel ricorso di controparte in ordine al disinteresse dello stesso rispetto alla vita della IA e al mancato esercizio del proprio diritto di visita anche in occasione delle vacanze natalizie o estive;
l'aver intrapreso una nuova relazione sentimentale non connotata, tuttavia, da stabile convivenza;
l'inizio, invece, di una nuova convivenza da parte della sig.ra Pt_1
l'aver adempiuto all'obbligo del pagamento della propria quota di spese straordinarie anche nelle occasioni in cui le stesse non fossero state preventivamente concordate tra le parti. Infine, l'aver regalato alla IA un motorino del valore di circa 1.000,00 €.
All'udienza disposta per la comparizione personale dei coniugi, la ricorrente, personalmente presente, ha dichiarato: “mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Abito nella casa familiare che è di proprietà della MI SR (50% quote mie e l'latro 50% di mia sorella), corrispondendo un canone di euro 500 mensile. Sono una dipendente della banca Lazio Nord con 13 mensilità di euro 2.000. Ho un conto corrente con un saldo di 18mila euro, non ho prodotti finanziari. Mia IA abita con me. Frequenta l'ultimo anno di liceo il prossimo anno ha in programma di iscriversi all'università. Ho chiesto un aumento del contributo per il mantenimento in ragione del fatto che gli incontri del padre IA sono di fatto quasi inesistenti”, mentre il resistente ha rappresentato quanto segue: “mi riporto alla memoria difensiva del mio difensore e ne chiedo l'accoglimento: abito in una casa di proprietà di 65 mq, con due stanze da letto. Gestisco una compagnia di assicurazioni con un reddito annuo di circa 70 mila euro lorde. Ho sottoscritto un fondo con la Orvieto al momento Parte_2
27mila euro. Contesto il fatto che abbia frequentazioni limitate con mia IA. La frequento almeno 10/12 giorni al mese. Da parte mia c'è una disponibilità ad incrementare la somma al momento versata per il contributo di mantenimento”. All'esito, il Presidente, rilevato che nelle more era divenuta maggiorenne Per_1
e che pertanto alcun provvedimento poteva essere adottato in ordine al suo affidamento, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'obbligo, per il resistente, di contribuire al mantenimento di nella misura di € 450,00 mensili Per_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo adottato presso il Tribunale di Viterbo.
Previa rimessione della causa al Collegio per la decisione in ordine al solo status, con la sentenza non definitiva n. 1040 del 23.10.2023 (depositata il 24.10.2023) è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Viterbo, in data 29.06.2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 69, parte II, serie A dell'anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei quali l'atto è trascritto di procedere all'annotazione della citata sentenza.
In particolare, nella sentenza relativa al solo status è stata acclarata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della Legge n. 898/1970 e s.m.i., in quanto le parti, secondo la documentazione esibita, sono separati con accordo di separazione personale ex art. 6 del D.L. 132/14 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo come da Autorizzazione n. 89/2021 del 29.07.2021, senza che risulti interrotta l'assenza di coabitazione e convivenza, dunque potendosi invero ritenere che la comunione materiale e spirituale tra loro sia ormai definitivamente cessata con esclusione di possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Successivamente alla sentenza sullo status, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo e sono stati concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
All'udienza svoltasi in data 08.05.2025, le parti, personalmente presenti, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo anche in merito alle ulteriori questioni patrimoniali e per l'effetto hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte: “1) provvederà al mantenimento della IA Controparte_1
con il versamento della somma mensile di Euro 500,00 Persona_1
(cinquecento) da corrispondere in favore di entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese. Tale importo verrà adeguato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026; 2) le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie in favore della IA;
3) Per_1 la IA , oramai maggiorenne, potrà rimanere con il padre quando vorrà Per_1 compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e nel rispetto delle sue esigenze;
4) spese del giudizio interamente compensate”, rinunciando ai termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Disposto il mutamento del rito in consensuale, la causa, alla successiva udienza del 31.10.2025, è stata riservata al Collegio per la decisione. Rileva il Collegio che, attesa l'emissione della sentenza non definitiva pubblicata in data 24.10.2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nonché il compimento della maggiore età da parte di nelle more del processo, l'oggetto del giudizio Per_1 resta limitato alla sola determinazione dell'importo oggetto dell'obbligo di contribuire al mantenimento di , non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, posto in capo al sig. CP_1
Al riguardo giova premettere che ricorre, in forza dell'art. 30 Cost. per come attuato dall'art. 315 bis c.c., un dovere inderogabile dei genitori di provvedere ai bisogni economici e morali della prole, il quale non si estingue con il conseguimento della maggiore età del figlio laddove difetti, comunque, una situazione di indipendenza economica dello stesso per motivi a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 24731/2024, Cass. n. 8240/2024).
Sotto il profilo quantitativo, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la misura di tale contributo si caratterizzi per la sua bidimensionalità, in quanto “da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. 2536/2024).
Osserva il Collegio che gli insegnamenti della Corte di legittimità, appena richiamati, meritano di trovare applicazione non soltanto nei casi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a definire la misura del contributo al mantenimento nel contraddittorio tra le parti, ma anche quando la medesima è tenuta a vagliare la congruità di eventuali accordi conclusi dai genitori, ex coniugi, nelle more del giudizio.
Nella concreta fattispecie, le condizioni concordate dalle parti “1) CP_1 provvederà al mantenimento della IA con il
[...] Persona_1 versamento della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento) da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Tale importo verrà adeguato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026; 2) le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie in favore della IA;
” se da un lato Per_1 risultano perfettamente rispondenti all'interesse e alle esigenze di vita di una ragazza, ormai ventenne, qual è ; dall'altro lato possono ritenersi Per_1 congrue rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. er CP_1 come dichiarate all'udienza prevista per la comparizione personale delle parti e risultanti dalla documentazione versata in atti dallo stesso resistente. Altrettanto rispettosa dell'interesse di , infine, risulta essere la terza Per_1 condizione pattuita dalle parti, secondo cui “la IA , oramai Per_1 maggiorenne, potrà rimanere con il padre quando vorrà compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e nel rispetto delle sue esigenze”, risultando la stessa meramente ricognitiva dei principi generali previsti in materia di filiazione.
Quanto alle spese di lite, i rapporti tra le parti e l'accordo da queste raggiunto sul punto giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, preso atto che con sentenza n. 1040/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e celebrato in Viterbo in Parte_1 Controparte_1 data 29.06.2003 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 69 parte II serie A dell'anno 2003, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 500,00, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026, a titolo di contributo al mantenimento per la IA maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Persona_1
− ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti alla IA da determinarsi come Persona_1 da Protocollo del Tribunale di Viterbo;
− spese di lite interamente compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti e la concorde richiesta in tal senso.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio svoltasi in data 12.12.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa MIela Piredda dott. Eugenio Maria Turco