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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8884/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Salvatore Mauriello
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 10.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' in data 16.03.2022 la domanda per CP_1 il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 ma di non aver ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva riconosciuto la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni reclamate ma a decorrere solo dall'ottobre 2023; di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
L'udienza del 23.01.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il sig. , all'esito delle operazioni di consulenza, è stato Pt_1 ritenuto meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave dal mese di ottobre 2023.
La parte ricorrente pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta solo a decorrere dal mese di ottobre 2023, laddove, sulla base della documentazione in atti, le patologie di cui era affetto erano esistenti già all'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Invero il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie ritenendo le stesse talmente gravi da considerare il sig. invalido nella misura del 100%. In Pt_1 particolare, con riguardo alla decorrenza della prestazione, il consulente ha evidenziato che “Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della visita medica peritale del 03/04/2024, alla quale andrà applicata una retrodatazione di almeno 6 mesi, datazione della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzioni cognitive e deambulatorie non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico, ma sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione, pertanto dal mese di Ottobre 2023”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Tra l'altro parte ricorrente, in sede di opposizione, ha fatto genericamente riferimento, al fine di ottenere una retrodatazione della decorrenza, alla documentazione allegata nel giudizio atp, senza tuttavia richiamare alcun specifico certifico che attesterebbe la sussistenza dei requisiti relativi alle prestazioni in esame in data antecedente a quella riconosciuta.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso, con riguardo alla diversa decorrenza richiesta, deve essere rigettato.
Deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 a decorrere dal mese di ottobre 2023, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta dopo la presentazione della domanda amministrativa ma prima del deposito del ricorso per a.t.p., e stante il rigetto della presente opposizione, si compensano per 2/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
Stante il riconoscimento della prestazione richiesta, le spese di ctu si pongono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023.
Dichiara il ricorrente persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 a decorrere dal mese di ottobre 2023.
Rigetta per il resto.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in misura di 1/3 CP_1 che si liquidano in complessivi € 600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano come CP_1 da separato decreto.
Aversa, 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua