Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04727/2025REG.PROV.COLL.
N. 00947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2025, proposto da
Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla persona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Codess Sociale Societa' Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Progetto A Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 33;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02882/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Codess Sociale Societa' Cooperativa Sociale e di Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla persona e di Progetto A Società Cooperativa Sociale;
Visto l’atto del 23 aprile 2025, ritualmente notificato alle controparti, con cui parte appellante
Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa (tra cui la memoria di replica dell’appellante);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Francesca Picardi;
preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’Azienda Speciale Consortile Medio olona ha indetto una gara per l’affidamento del servizio educativo di assistenza scolastica e servizi accessori per i Comuni di Castellanza, Fagnano, Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona, Solbiate Olona per il periodo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2017. All’esito della procedura, con provvedimento del 29 luglio 2024, ha disposto l’aggiudicazione della Codess sociale società cooperativa sociale ed accolto la richiesta di oscuramento dei partecipanti (tra cui l’aggiudicataria), per cui ha consentito la trasmissione delle offerte tecniche in forma oscurata ai quattro operatori partecipanti alla gara.
2. In data 6 agosto 2024 la Cooperativa sociale società dolce ha formulato istanza di accesso alle parti oscurate delle offerte del primo e secondo classificato e successivamente con ricorso del 3 ottobre 2024 ha domandato l’annullamento del diniego perfezionatosi su tale istanza.
3. Con sentenza n. 2882 del 24 ottobre 2024, Il T.a.r. ha dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto presentato oltre il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023.
4. Avverso tale sentenza la Cooperativa sociale società dolce ha proposto appello, con ricorso notificato in data 30 gennaio 2025, a cui ha successivamente rinunciato con memoria del 23 aprile 2025, ritualmente notificata alla resistente ed alle controinteressate.
5. Si sono costituite la resistente, la Codess Sociale e Progetto A Società Cooperativa Sociale.
La resistente si è opposta alla rinuncia, evidenziando l’irricevibilità dell’appello proposto oltre il termine dimidiato di tre mesi, previsto per il rito dell’accesso, ed ha chiesto, in ogni caso, la condanna alle spese a proprio favore.
6. Va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 84 c.p.a., stante la rinuncia dell’appellante e l’assenza, da parte della resistente, di interesse alla prosecuzione della causa. In proposito occorre evidenziare che la resistente ha eccepito l’irricevibilità dell’appello, per cui non ha manifestato interesse alla trattazione ed alla decisione della causa nel merito, insistendo, al contrario, per una definizione in rito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e nei confronti delle parti costituite, vanno poste a carico del rinunciante ai sensi dell’art. 84, secondo comma, c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti costituite, liquidate, per ciascuna, in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO