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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6230/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6230 del ruolo generale dell'anno 2022
vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
attore, con l'avv. Stefania Cheli
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta, con l'avv. Amalia Branca
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.4.2025 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 23.5.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 90.000,00=, oltre interessi e spese,
[...] quale prezzo dovuto in forza della compravendita dell'autovettura Ferrari modello SPA 149 BDEL, targata EH453XX (con “passaggio di proprietà” effettuato presso il PRA in data 15.4.2016).
Il ha allegato, in particolare, che “le parti pattuivano in € 90.000,00 il prezzo di vendita/acquisto Pt_1 del veicolo in argomento;
prezzo che la sig.ra si impegnava a versare al sig. a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario contestualmente al trasferimento della proprietà. La sig.ra nonostante i CP_1 numerosi solleciti del sig. accampava scuse, sino a costringere l'odierno attore a Parte_1 procedere nei confronti della medesima” e ha quindi concluso per la condanna della convenuta al pagamento della somma indicata, oltre interessi e spese.
La si è costituita in giudizio, contestando la conclusione della asserita compravendita;
la CP_1 convenuta ha, in particolare evidenziato che “è sempre stato il sig. ad occuparsi in via esclusiva Pt_1 della scelta e dell'acquisto delle vetture senza mai coinvolgere la moglie che subiva le decisioni del consorte. La Ferrari, le Lamborghini, le Porsche venivano utilizzate solo dal sig. ancorché del Pt_1 veicolo apparisse formalmente intestataria la moglie […] dopo circa nove mesi dall'acquisto il sig. ha informato la moglie che le avrebbe trasferito la proprietà del veicolo senza peraltro dirle che Pt_1 avrebbe dovuto pagargli un prezzo. Era pacifico tra i coniugi che il trasferimento sarebbe avvenuto senza costi per la sig.ra Ed invero il sig. dal 2016 ad oggi non ha mai chiesto nulla alla CP_1 Pt_1 sig.ra . CP_1
Ciò premesso, ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
ha inoltre proposto domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna del Pt_1 alla restituzione della complessiva somma di € 73.622,99=, oltre interessi, erogata in due occasioni al per l'acquisto dell'autovettura Ferrari per cui è causa (€ 38.622,99=) e dell'autovettura Pt_1
Lamborghini Tg. SPA 140 D, targata FC886EC (€ 35.000,00=).
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 sulle conclusioni, anche istruttorie, delle parti richiamate in epigrafe.
2. Domanda proposta dal Pt_1 pagina 2 di 6 La domanda è infondata e deve essere perciò respinta.
Come accennato sub 1., il ha convenuto in giudizio la per ottenerne la condanna al Pt_1 CP_1 pagamento della somma di € 90.000,00=, quale prezzo dovuto per la vendita dell'automobile Ferrari targata EH453XX, conclusa, a suo dire, nel 2016; la dal suo canto, contesta d'aver concluso la CP_1 compravendita invocata dal coniuge.
Tale essendo il quadro delle difese, incombeva senz'altro sul l'onere di provare il fatto Pt_1 costitutivo della sua pretesa, ossia l'effettiva conclusione del contratto di compravendita, onere che non può ritenersi adeguatamente assolto.
Il si è infatti limitato a produrre la copia (peraltro scarsamente leggibile) della trascrizione Pt_1 dell'atto di vendita dell'autovettura Ferrari effettuata presso il PRA (doc. n. 2), che contiene tuttavia, come di consueto, la sola dichiarazione della parte venditrice (ossia il;
dichiarazione che deve Pt_1 ritenersi del tutto priva di valore probatorio, provenendo dalla stessa parte che la invoca a suo favore.
Il non ha poi fornito, né offerto, alcuna ulteriore prova della pretesa compravendita, dovendosi Pt_1 ritenere, in particolare, inammissibile la richiesta di prova orale formulata con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
La prova non risulta difatti formulata mediante articolazione di capitoli specifici, richiamando le sole
“circostanze di cui in premessa” (pag. 3 della memoria), inidonee, in ogni caso, a dar prova della compravendita.
Il mero fatto dell'attuale intestazione alla della Ferrari già di proprietà del non può CP_1 Pt_1 costituire poi il fatto noto, dal quale ricavare, ai sensi dell'art. 2727 c.c., il fatto ignoto della compravendita.
Si osserva infatti che l'attuale intestazione dell'autovettura alla potrebbe trovare giustificazione CP_1 in un atto di natura del tutto diversa (donazione diretta o indiretta, datio in solutum, intestazione fiduciaria o fittizia, ecc.); e ciò anche alla luce del rapporto di coniugio fra le parti.
pagina 3 di 6 Lo stesso osserva d'altronde che “senza volere poi polemizzare né dare giudizi, ci si chiede Pt_1 come la sig.ra la quale svolge la professione di insegnante presso un Istituto di Scuola CP_1
Superiore di Leno “Capirola”, con una retribuzione media mensile pari ad € 1.900,00 circa, possa avere a disposizione le somme di cui sopra e di cui pretenderebbe oggi la restituzione”; osservazione, tutto sommato, condivisibile, che vale tuttavia anche in relazione alla pretesa compravendita: il Pt_1 non spiega difatti come potesse ragionevolmente ritenere che la titolare di un reddito piuttosto CP_1 modesto, fosse in grado di pagare il prezzo – discretamente consistente – asseritamente pattuito per l'acquisto di un'automobile decisamente “di lusso”.
3. Domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
La chiede, in via riconvenzionale, la condanna del alla restituzione della complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 73.622,99, erogatagli in due tranches; la prima, di € 38.622,99=, in occasione dell'acquisto della Ferrari per cui è causa;
la seconda, di € 35.000,00=, per l'acquisto della Lamborghini SPA 140 D, targata FC886EC.
Quanto alla materiale erogazione delle somme, la assume che “quanto ad € 38.622,99 è pacifico CP_1 che il suddetto importo è stato versato dalla sig.ra in data 24.6.2015 a mezzo bonifico a Iccrea CP_1
Banca Impresa s.pa. per conseguire l'estinzione anticipata del contratto di leasing n. 1131080075 stipulato da al quale era subentrato, dopo l'acquisto dell'autovettura Ferrari, il sig. Persona_1
(cfr. doc. n. 2, 3 e 4). Quanto all'importo di € 35.000,00 lo stesso è stato corrisposto dalla Pt_1 in data 7.9.2016, su richiesta del sig. che ha chiesto un prestito alla moglie (capitolo di CP_1 Pt_1 prova n. 11 della memoria ex art. 183 VI comma 2 cpc), alla società Car & Car srl per l'acquisto da parte del medesimo della vettura Lamborghini spa TG FC886EC (doc. n. 6,7,8,12 e 13). Il suddetto importo è quindi stato prestato dalla sig.ra al marito che non ha più provveduto alla sua CP_1 restituzione.
Il ha replicato alla domanda proposta dalla con la propria memoria ex art. 183, 6° comma, Pt_1 CP_1
n. 1, c.p.c. osservando che “la sig.ra infatti, omette di dare atto che se è pur vero che la somma CP_1 di € 38.622,99 è uscita dal conto corrente della medesima, così come la somma di € 35.000,00, tali pagina 4 di 6 importi sono stati già ampiamente restituiti alla stessa dal sig. come verrà dimostrato nel Pt_1 prosieguo del presente giudizio”.
Il ha perciò chiaramente riconosciuto di aver ricevuto in prestito le somme richiestegli in Pt_1 restituzione dalla contestando tuttavia di essere ancora debitore della coniuge, avendo già CP_1 provveduto alla restituzione degli importi erogati in favore di quest'ultima.
Quanto alle modalità di restituzione di tali importi, il non ha tuttavia fornito alcuna indicazione, Pt_1 limitandosi ad un'ampia riserva di dimostrazione di dette restituzioni “nel prosieguo del presente giudizio” (così, sempre in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., pag. 2).
La scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. determina, come noto, la definitività delle preclusioni assertive (là dove non vi sia necessità di particolare replica alle difese della controparte – situazione che non ricorre nel caso in esame); ne deriva la inevitabile tardività delle ulteriori allegazioni del relative alle pretese restituzioni, contenute nelle difese Pt_1 successive.
La tardività delle allegazioni contenute nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. del Pt_1 rende poi irrilevanti i documenti prodotti con detta memoria, diretti a dar prova di fatti che, come detto, devono ritenersi tardivamente introdotti nel processo.
Va perciò ribadito che il i) ha riconosciuto di aver ricevuto in prestito le somme richiestegli in Pt_1 restituzione dalla ii) non ha provato (né, per la verità, nemmeno tempestivamente allegato in CP_1 modo specifico) di aver provveduto alla relativa restituzione.
Ne deriva la condanna del al pagamento della somma di € 73.622,99= oltre interessi ex art. 1284, Pt_1
4° comma, c.c. dalla data della domanda (costituzione in giudizio della in data 22.9.2022) al CP_1 saldo.
4. Istanze istruttorie.
Ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dal nemmeno richiamate in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, restano assorbite quelle della CP_1 pagina 5 di 6 5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da nota spese depositata dalla in € CP_1
760,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge,
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
[...]
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e, per l'effetto, condanna il al CP_1 Pt_1 pagamento, in favore della della somma di € 73.622,99= oltre interessi ex art. 1284, 4° CP_1 comma, c.c. dal 22.9.2022 al saldo;
- condanna il al pagamento, sempre in favore della della somma di € 760,00= per Pt_1 CP_1 spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 12.9.2025
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6230 del ruolo generale dell'anno 2022
vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
attore, con l'avv. Stefania Cheli
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta, con l'avv. Amalia Branca
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.4.2025 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 23.5.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 90.000,00=, oltre interessi e spese,
[...] quale prezzo dovuto in forza della compravendita dell'autovettura Ferrari modello SPA 149 BDEL, targata EH453XX (con “passaggio di proprietà” effettuato presso il PRA in data 15.4.2016).
Il ha allegato, in particolare, che “le parti pattuivano in € 90.000,00 il prezzo di vendita/acquisto Pt_1 del veicolo in argomento;
prezzo che la sig.ra si impegnava a versare al sig. a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario contestualmente al trasferimento della proprietà. La sig.ra nonostante i CP_1 numerosi solleciti del sig. accampava scuse, sino a costringere l'odierno attore a Parte_1 procedere nei confronti della medesima” e ha quindi concluso per la condanna della convenuta al pagamento della somma indicata, oltre interessi e spese.
La si è costituita in giudizio, contestando la conclusione della asserita compravendita;
la CP_1 convenuta ha, in particolare evidenziato che “è sempre stato il sig. ad occuparsi in via esclusiva Pt_1 della scelta e dell'acquisto delle vetture senza mai coinvolgere la moglie che subiva le decisioni del consorte. La Ferrari, le Lamborghini, le Porsche venivano utilizzate solo dal sig. ancorché del Pt_1 veicolo apparisse formalmente intestataria la moglie […] dopo circa nove mesi dall'acquisto il sig. ha informato la moglie che le avrebbe trasferito la proprietà del veicolo senza peraltro dirle che Pt_1 avrebbe dovuto pagargli un prezzo. Era pacifico tra i coniugi che il trasferimento sarebbe avvenuto senza costi per la sig.ra Ed invero il sig. dal 2016 ad oggi non ha mai chiesto nulla alla CP_1 Pt_1 sig.ra . CP_1
Ciò premesso, ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
ha inoltre proposto domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna del Pt_1 alla restituzione della complessiva somma di € 73.622,99=, oltre interessi, erogata in due occasioni al per l'acquisto dell'autovettura Ferrari per cui è causa (€ 38.622,99=) e dell'autovettura Pt_1
Lamborghini Tg. SPA 140 D, targata FC886EC (€ 35.000,00=).
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 sulle conclusioni, anche istruttorie, delle parti richiamate in epigrafe.
2. Domanda proposta dal Pt_1 pagina 2 di 6 La domanda è infondata e deve essere perciò respinta.
Come accennato sub 1., il ha convenuto in giudizio la per ottenerne la condanna al Pt_1 CP_1 pagamento della somma di € 90.000,00=, quale prezzo dovuto per la vendita dell'automobile Ferrari targata EH453XX, conclusa, a suo dire, nel 2016; la dal suo canto, contesta d'aver concluso la CP_1 compravendita invocata dal coniuge.
Tale essendo il quadro delle difese, incombeva senz'altro sul l'onere di provare il fatto Pt_1 costitutivo della sua pretesa, ossia l'effettiva conclusione del contratto di compravendita, onere che non può ritenersi adeguatamente assolto.
Il si è infatti limitato a produrre la copia (peraltro scarsamente leggibile) della trascrizione Pt_1 dell'atto di vendita dell'autovettura Ferrari effettuata presso il PRA (doc. n. 2), che contiene tuttavia, come di consueto, la sola dichiarazione della parte venditrice (ossia il;
dichiarazione che deve Pt_1 ritenersi del tutto priva di valore probatorio, provenendo dalla stessa parte che la invoca a suo favore.
Il non ha poi fornito, né offerto, alcuna ulteriore prova della pretesa compravendita, dovendosi Pt_1 ritenere, in particolare, inammissibile la richiesta di prova orale formulata con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
La prova non risulta difatti formulata mediante articolazione di capitoli specifici, richiamando le sole
“circostanze di cui in premessa” (pag. 3 della memoria), inidonee, in ogni caso, a dar prova della compravendita.
Il mero fatto dell'attuale intestazione alla della Ferrari già di proprietà del non può CP_1 Pt_1 costituire poi il fatto noto, dal quale ricavare, ai sensi dell'art. 2727 c.c., il fatto ignoto della compravendita.
Si osserva infatti che l'attuale intestazione dell'autovettura alla potrebbe trovare giustificazione CP_1 in un atto di natura del tutto diversa (donazione diretta o indiretta, datio in solutum, intestazione fiduciaria o fittizia, ecc.); e ciò anche alla luce del rapporto di coniugio fra le parti.
pagina 3 di 6 Lo stesso osserva d'altronde che “senza volere poi polemizzare né dare giudizi, ci si chiede Pt_1 come la sig.ra la quale svolge la professione di insegnante presso un Istituto di Scuola CP_1
Superiore di Leno “Capirola”, con una retribuzione media mensile pari ad € 1.900,00 circa, possa avere a disposizione le somme di cui sopra e di cui pretenderebbe oggi la restituzione”; osservazione, tutto sommato, condivisibile, che vale tuttavia anche in relazione alla pretesa compravendita: il Pt_1 non spiega difatti come potesse ragionevolmente ritenere che la titolare di un reddito piuttosto CP_1 modesto, fosse in grado di pagare il prezzo – discretamente consistente – asseritamente pattuito per l'acquisto di un'automobile decisamente “di lusso”.
3. Domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
La chiede, in via riconvenzionale, la condanna del alla restituzione della complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 73.622,99, erogatagli in due tranches; la prima, di € 38.622,99=, in occasione dell'acquisto della Ferrari per cui è causa;
la seconda, di € 35.000,00=, per l'acquisto della Lamborghini SPA 140 D, targata FC886EC.
Quanto alla materiale erogazione delle somme, la assume che “quanto ad € 38.622,99 è pacifico CP_1 che il suddetto importo è stato versato dalla sig.ra in data 24.6.2015 a mezzo bonifico a Iccrea CP_1
Banca Impresa s.pa. per conseguire l'estinzione anticipata del contratto di leasing n. 1131080075 stipulato da al quale era subentrato, dopo l'acquisto dell'autovettura Ferrari, il sig. Persona_1
(cfr. doc. n. 2, 3 e 4). Quanto all'importo di € 35.000,00 lo stesso è stato corrisposto dalla Pt_1 in data 7.9.2016, su richiesta del sig. che ha chiesto un prestito alla moglie (capitolo di CP_1 Pt_1 prova n. 11 della memoria ex art. 183 VI comma 2 cpc), alla società Car & Car srl per l'acquisto da parte del medesimo della vettura Lamborghini spa TG FC886EC (doc. n. 6,7,8,12 e 13). Il suddetto importo è quindi stato prestato dalla sig.ra al marito che non ha più provveduto alla sua CP_1 restituzione.
Il ha replicato alla domanda proposta dalla con la propria memoria ex art. 183, 6° comma, Pt_1 CP_1
n. 1, c.p.c. osservando che “la sig.ra infatti, omette di dare atto che se è pur vero che la somma CP_1 di € 38.622,99 è uscita dal conto corrente della medesima, così come la somma di € 35.000,00, tali pagina 4 di 6 importi sono stati già ampiamente restituiti alla stessa dal sig. come verrà dimostrato nel Pt_1 prosieguo del presente giudizio”.
Il ha perciò chiaramente riconosciuto di aver ricevuto in prestito le somme richiestegli in Pt_1 restituzione dalla contestando tuttavia di essere ancora debitore della coniuge, avendo già CP_1 provveduto alla restituzione degli importi erogati in favore di quest'ultima.
Quanto alle modalità di restituzione di tali importi, il non ha tuttavia fornito alcuna indicazione, Pt_1 limitandosi ad un'ampia riserva di dimostrazione di dette restituzioni “nel prosieguo del presente giudizio” (così, sempre in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., pag. 2).
La scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. determina, come noto, la definitività delle preclusioni assertive (là dove non vi sia necessità di particolare replica alle difese della controparte – situazione che non ricorre nel caso in esame); ne deriva la inevitabile tardività delle ulteriori allegazioni del relative alle pretese restituzioni, contenute nelle difese Pt_1 successive.
La tardività delle allegazioni contenute nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. del Pt_1 rende poi irrilevanti i documenti prodotti con detta memoria, diretti a dar prova di fatti che, come detto, devono ritenersi tardivamente introdotti nel processo.
Va perciò ribadito che il i) ha riconosciuto di aver ricevuto in prestito le somme richiestegli in Pt_1 restituzione dalla ii) non ha provato (né, per la verità, nemmeno tempestivamente allegato in CP_1 modo specifico) di aver provveduto alla relativa restituzione.
Ne deriva la condanna del al pagamento della somma di € 73.622,99= oltre interessi ex art. 1284, Pt_1
4° comma, c.c. dalla data della domanda (costituzione in giudizio della in data 22.9.2022) al CP_1 saldo.
4. Istanze istruttorie.
Ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dal nemmeno richiamate in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, restano assorbite quelle della CP_1 pagina 5 di 6 5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da nota spese depositata dalla in € CP_1
760,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge,
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
[...]
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e, per l'effetto, condanna il al CP_1 Pt_1 pagamento, in favore della della somma di € 73.622,99= oltre interessi ex art. 1284, 4° CP_1 comma, c.c. dal 22.9.2022 al saldo;
- condanna il al pagamento, sempre in favore della della somma di € 760,00= per Pt_1 CP_1 spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 12.9.2025
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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