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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1745/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1745 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
nato in [...], in data [...], quale Parte_1
procuratore speciale di C.F. , elettivamente Persona_1 C.F._1 domiciliato in VIA CLANIO N.15 CASERTA, presso lo studio dell'Avv. DI RUBBO PATRIZIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, (CF e P.iva ) in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA FEDERICO FELLINI 4 FROSINONE presso lo studio dell'Avv. GUERRIERI NATALINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino N. 2378/2020.
1 N. 1745/2021 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_2
procuratore speciale di conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Persona_1
Cassino l' e , al fine di ottenere, previo Controparte_3 Controparte_2 accertamento dell'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_2
che ha interessato la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni Persona_1 patiti a seguito del sinistro dell'11.03.2015, nei limiti di euro 19.876,33 o della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 11.03.2015, alle ore 7.30 circa, mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la strada Regionale 630 Persona_1 all'altezza dello svincolo lungo fiume Madonna di Loreto-Cassino, veniva violentemente urtato dall'autovettura Volkswagen Polo tg. DR336TC di proprietà di e Controparte_2
condotta da , il quale non procedeva ad una velocità adeguata e non Parte_3
rispettava la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva;
- che a causa dell'impatto la bicicletta veniva scaraventata in avanti, causando la caduta del;
- che quest'ultimo Per_1
procedeva regolarmente lungo il margine destro della carreggiata e indossava il giubbotto catarifrangente;
- che a seguito del sinistro, il sig. compilava e sottoscriveva il modulo CP_2
CAI; - che il sig. veniva trasportato presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino ove gli Per_1 venivano diagnosticati: “trauma facciale con FLC del labbro inferiore, frattura degli incisivi superiori e laterale a destra, frattura degli incisivi inferiori, trauma contusivo e distorsivo del ginocchio destro, con sospetta lesione meniscale e sospetta lesione legamentosa, contusione poso destro, escoriazioni multiple, con prognosi di gg 20”; - che risultava clinicamente guarito in data
5.05.2015; - che a seguito di visita medico-legale gli venivano riscontrati IP al 6% per euro
7.648,74 , ITT per un valore di euro 925,80, ITP al 75% per euro 520,76, ITP al 50% per euro
231,45; che con pec del 9.09.2015 invitava l' , in qualità di impresa assicuratrice del sig. CP_1
a stipulare convenzione assistita, senza tuttavia, ricevere alcun riscontro. Controparte_2
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_3
infondata in fatto e in diritto.
Il sig. restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 2378 del 10.11.2020 il Giudice di Pace di Cassino rigettava la domanda, compensando le spese.
2 N. 1745/2021 R.G.
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di Parte_1
procuratore speciale di proponeva appello avverso la citata sentenza, deducendo Persona_1
l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, dal momento che il giudice aveva errato nella valutazione della testimonianza resa dal teste escusso e degli altri elementi probatori del processo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. quanto al libero apprezzamento del Giudice sulla dichiarazione di responsabilità contenuta nel modello CAI, la violazione dell'art. 2696 c.c., dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2054 c.c., la violazione degli articoli 132 c.p.c. e 2697 c.c. per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di
CTU medico-legale richiesta da parte attrice. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, di dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e Controparte_2 di condannarlo in solido con l' dei danni subiti nella misura di euro 19.873,33, oltre CP_1
interessi.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c e chiedendone, nel merito, il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e tramite CTU medico-legale sulla persona di Persona_1
All'udienza dell'8.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non si Controparte_2
è costituito nonostante regolare notifica.
Ciò posto, non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Ed invero, l'atto di appello non appare prima facie infondato.
Nel merito, l'appello merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, dovendo ritenersi superata la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla richiesta di CTU medico-legale, espletata in corso di causa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2054, co. 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Tale presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3698/2018; 4055/2009; 15434/2004).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il concorso di colpa può
3 N. 1745/2021 R.G.
essere escluso non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente (Cass. 24860/2010; Cass. ord. 4646 del
23/02/2013). Tali principi sono stati ribaditi più volte dalla Suprema Corte anche da ultimo con la
Sentenza n. 34895/2022 in cui si legge “…nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c. c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata)”.
Nel caso di specie, l'appellante ha lamentato, anzitutto, l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone , ritenute dal giudice di Pace non attendibili. Testimone_1
Sul punto è bene premettere che, per costante giurisprudenza, la valutazione di attendibilità di un testimone afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nel caso di specie, il testimone all'udienza del 16.03.2018 ha riferito: Testimone_1
“Premetto di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto gestisco un'attività a Santi Cosma e
Damiano in provincia di Latina e stavo aspettando un cliente che non era pratico del posto e lo attendevo lungo la strada. ADR Vedevo una bicicletta che percorreva la strada e veniva urtata da dietro da una Polo W. Di colore nero che faceva cadere a terra la bicicletta e il suo conducente sul lato destro. ADR L'evento si è verificato in primissima mattinata verso le 7-7,30…dopo l'incidente mi avvicinavo con un altro ragazzo per sincerarmi delle condizioni del conducente della bici al pari del conducente della Polo e vedevamo che il ragazzo sanguinava. ADR Ho visto il ragazzo che lo ha urtato era disponibile a soccorrerlo e quindi dopo 10-15 minuti sono andato via…”.
Orbene, dalla deposizione resa non sono emersi elementi tali da sollevare dubbi circa la dinamica descritta. Invero, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di Pace, la circostanza che il teste abbia riferito di gestire un'attività in S.S Cosma e Damiano in Provincia di Latina, e di star attendendo l'arrivo di un cliente che non era pratico del posto, non rende incompatibile la presenza del sul luogo dell'evento, dal momento che lo stesso ha soltanto specificato di svolgere Tes_1
4 N. 1745/2021 R.G.
attività lavorativa in un Comune diverso da quello teatro dell'incidente, fornendo anche una valida motivazione del motivo per cui si trovasse in Cassino quella mattina, giacché era in attesa di un suo cliente. Inoltre, il è stato preciso nel descrivere la dinamica dell'incidente, fornendo Tes_1 un'indicazione temporale del sinistro (riferendo che fossero le 7.00/7.30 del mattino circa) e le modalità dell'impatto tra il velocipede e l'autovettura. Pertanto, ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere non attendibile il testimone escusso, non essendo emersi elementi oggettivi e soggettivi che escludano la veridicità dei fatti narrati, anche alla luce della corrispondenza tra quanto dallo stesso narrato e la dinamica del sinistro riferita dall'appellante.
Alla luce di quanto sopra, risulta dimostrato che l'incidente che ha interessato il sig. Per_1 in data 11.03.2015 sia da ascrivere all'esclusiva responsabilità del sig.
[...] Controparte_2
mentre alcuna condotta di guida imprudente o negligente può essere ascritta al danneggiato, il quale, come riferito dal teste indossava il giubbotto catarifrangente e, dunque, risultava Tes_1
essere ben visibile ai veicoli in transito.
Le circostanze riferite dal testimone trovano infatti riscontro nel verbale di pronto soccorso
(datato 11.3.2015 ore 8.24) e nel modulo CAI prodotto in atti, ancorchè avente valore solo indiziario in quanto sottoscritto esclusivamente dal conducente, non proprietario. Infine, la circostanza che la bicicletta non abbia riportato danni non appare dirimente, tenuto conto che non risulta necessario un forte impatto per provocare la caduta di un ciclista.
Pertanto, deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, atteso che la presunzione di pari responsabilità risulta superata dalle risultanze istruttorie.
Ne consegue che, in riforma dell'appellata sentenza, va riconosciuta l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio. Controparte_2
Ciò posto, in ordine al “quantum”, in merito al danno non patrimoniale, l'attore fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione dei certificati di pronto soccorso, nonché della certificazione medica successiva.
Nella CTU espletata in corso di causa, il CTU, sulla base della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha accertato che il ha riportato a seguito del sinistro postumi permanenti Per_1
valutabili in ragione del 2% di danno biologico riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 20 e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20.
Il CTU conferma, inoltre, la compatibilità del trauma con la descrizione del sinistro ricostruita a seguito dell'istruttoria. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente
5 N. 1745/2021 R.G.
condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Ciò posto, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre applicare i criteri fissati in materia dall'art. 139 del “Codice delle Assicurazioni” di cui al Decreto Legislativo
7.9.2005 n. 209, in vigore dall'1.1.2006, aggiornati al D.M. 16.7.2024.
Utilizzando il suddetto dato normativo, tenuto conto dell'entità delle lesioni e dei postumi, considerato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva 21 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in € 1969,44 all'attualità.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta il suddetto art. 139 prevede un importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Poichè il consulente ha accertato una durata della invalidità temporanea totale di giorni 20 e una invalidità temporanea parziale in giorni 20 al
50% la stessa è liquidata, rispettivamente, in € 1104,80 e in € 552,40 (55,24:2=27,62;
27,62x20=552,40). Non si reputa di applicare alcuna personalizzazione, in difetto di allegazione e prova specifici. A titolo di danno biologico spettano, dunque, in totale € 3626,64 all'attualità.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, va sottolineato quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 7513/2018 secondo la quale “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Ebbene, nel caso in esame, non compete a parte appellante il ristoro del danno morale, stante l'assenza di qualsivoglia specifica allegazione al riguardo.
Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentate spese mediche, dal momento che agli atti sono presenti soltanto preventivi di spesa, ma nessun documento che dimostri gli esborsi effettuati. Il CTU, tuttavia, ha riconosciuto quale spesa futura l'importo di euro 400,00 per il
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rifacimento di ciascuna corona (x 4 corone) per altre 2 volte secondo la speranza di vita, per un totale stimato di euro 3200,00 che può pertanto essere riconosciuto.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Cassino n. 2378/2020, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 6826,64. Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro (11.3.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
In ragione dell'esito del giudizio, va riformato anche il capo relativo alle spese. In ragione della reciproca parziale soccombenza, stante l'accoglimento ridotto della domanda, le spese del giudizio di primo grado sono per metà compensate e per la restante metà sono poste a carico dei convenuti prevalentemente soccombenti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente e al criterio del decisum.
Le spese del presente giudizio di appello, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta e della parziale reciproca soccombenza, sono per metà compensate e per la restante metà seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Si reputa congruo, stante l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento della domanda in misura ridotta, porre le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido. In entrambi i casi si tratta di somme da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) in parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Cassino n. 2378/2020, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6826,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
3) rigetta nel resto;
7 N. 1745/2021 R.G.
4) compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 995,00 per compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
5) compensa per metà le spese del giudizio di appello e condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 1983,00 per compensi ed euro 191,27 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
6) pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Cassino il 9.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1745 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
nato in [...], in data [...], quale Parte_1
procuratore speciale di C.F. , elettivamente Persona_1 C.F._1 domiciliato in VIA CLANIO N.15 CASERTA, presso lo studio dell'Avv. DI RUBBO PATRIZIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, (CF e P.iva ) in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA FEDERICO FELLINI 4 FROSINONE presso lo studio dell'Avv. GUERRIERI NATALINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino N. 2378/2020.
1 N. 1745/2021 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_2
procuratore speciale di conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Persona_1
Cassino l' e , al fine di ottenere, previo Controparte_3 Controparte_2 accertamento dell'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_2
che ha interessato la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni Persona_1 patiti a seguito del sinistro dell'11.03.2015, nei limiti di euro 19.876,33 o della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 11.03.2015, alle ore 7.30 circa, mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la strada Regionale 630 Persona_1 all'altezza dello svincolo lungo fiume Madonna di Loreto-Cassino, veniva violentemente urtato dall'autovettura Volkswagen Polo tg. DR336TC di proprietà di e Controparte_2
condotta da , il quale non procedeva ad una velocità adeguata e non Parte_3
rispettava la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva;
- che a causa dell'impatto la bicicletta veniva scaraventata in avanti, causando la caduta del;
- che quest'ultimo Per_1
procedeva regolarmente lungo il margine destro della carreggiata e indossava il giubbotto catarifrangente;
- che a seguito del sinistro, il sig. compilava e sottoscriveva il modulo CP_2
CAI; - che il sig. veniva trasportato presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino ove gli Per_1 venivano diagnosticati: “trauma facciale con FLC del labbro inferiore, frattura degli incisivi superiori e laterale a destra, frattura degli incisivi inferiori, trauma contusivo e distorsivo del ginocchio destro, con sospetta lesione meniscale e sospetta lesione legamentosa, contusione poso destro, escoriazioni multiple, con prognosi di gg 20”; - che risultava clinicamente guarito in data
5.05.2015; - che a seguito di visita medico-legale gli venivano riscontrati IP al 6% per euro
7.648,74 , ITT per un valore di euro 925,80, ITP al 75% per euro 520,76, ITP al 50% per euro
231,45; che con pec del 9.09.2015 invitava l' , in qualità di impresa assicuratrice del sig. CP_1
a stipulare convenzione assistita, senza tuttavia, ricevere alcun riscontro. Controparte_2
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_3
infondata in fatto e in diritto.
Il sig. restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 2378 del 10.11.2020 il Giudice di Pace di Cassino rigettava la domanda, compensando le spese.
2 N. 1745/2021 R.G.
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di Parte_1
procuratore speciale di proponeva appello avverso la citata sentenza, deducendo Persona_1
l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, dal momento che il giudice aveva errato nella valutazione della testimonianza resa dal teste escusso e degli altri elementi probatori del processo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. quanto al libero apprezzamento del Giudice sulla dichiarazione di responsabilità contenuta nel modello CAI, la violazione dell'art. 2696 c.c., dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2054 c.c., la violazione degli articoli 132 c.p.c. e 2697 c.c. per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di
CTU medico-legale richiesta da parte attrice. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, di dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e Controparte_2 di condannarlo in solido con l' dei danni subiti nella misura di euro 19.873,33, oltre CP_1
interessi.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c e chiedendone, nel merito, il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e tramite CTU medico-legale sulla persona di Persona_1
All'udienza dell'8.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non si Controparte_2
è costituito nonostante regolare notifica.
Ciò posto, non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Ed invero, l'atto di appello non appare prima facie infondato.
Nel merito, l'appello merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, dovendo ritenersi superata la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla richiesta di CTU medico-legale, espletata in corso di causa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2054, co. 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Tale presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3698/2018; 4055/2009; 15434/2004).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il concorso di colpa può
3 N. 1745/2021 R.G.
essere escluso non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente (Cass. 24860/2010; Cass. ord. 4646 del
23/02/2013). Tali principi sono stati ribaditi più volte dalla Suprema Corte anche da ultimo con la
Sentenza n. 34895/2022 in cui si legge “…nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c. c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata)”.
Nel caso di specie, l'appellante ha lamentato, anzitutto, l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone , ritenute dal giudice di Pace non attendibili. Testimone_1
Sul punto è bene premettere che, per costante giurisprudenza, la valutazione di attendibilità di un testimone afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nel caso di specie, il testimone all'udienza del 16.03.2018 ha riferito: Testimone_1
“Premetto di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto gestisco un'attività a Santi Cosma e
Damiano in provincia di Latina e stavo aspettando un cliente che non era pratico del posto e lo attendevo lungo la strada. ADR Vedevo una bicicletta che percorreva la strada e veniva urtata da dietro da una Polo W. Di colore nero che faceva cadere a terra la bicicletta e il suo conducente sul lato destro. ADR L'evento si è verificato in primissima mattinata verso le 7-7,30…dopo l'incidente mi avvicinavo con un altro ragazzo per sincerarmi delle condizioni del conducente della bici al pari del conducente della Polo e vedevamo che il ragazzo sanguinava. ADR Ho visto il ragazzo che lo ha urtato era disponibile a soccorrerlo e quindi dopo 10-15 minuti sono andato via…”.
Orbene, dalla deposizione resa non sono emersi elementi tali da sollevare dubbi circa la dinamica descritta. Invero, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di Pace, la circostanza che il teste abbia riferito di gestire un'attività in S.S Cosma e Damiano in Provincia di Latina, e di star attendendo l'arrivo di un cliente che non era pratico del posto, non rende incompatibile la presenza del sul luogo dell'evento, dal momento che lo stesso ha soltanto specificato di svolgere Tes_1
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attività lavorativa in un Comune diverso da quello teatro dell'incidente, fornendo anche una valida motivazione del motivo per cui si trovasse in Cassino quella mattina, giacché era in attesa di un suo cliente. Inoltre, il è stato preciso nel descrivere la dinamica dell'incidente, fornendo Tes_1 un'indicazione temporale del sinistro (riferendo che fossero le 7.00/7.30 del mattino circa) e le modalità dell'impatto tra il velocipede e l'autovettura. Pertanto, ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere non attendibile il testimone escusso, non essendo emersi elementi oggettivi e soggettivi che escludano la veridicità dei fatti narrati, anche alla luce della corrispondenza tra quanto dallo stesso narrato e la dinamica del sinistro riferita dall'appellante.
Alla luce di quanto sopra, risulta dimostrato che l'incidente che ha interessato il sig. Per_1 in data 11.03.2015 sia da ascrivere all'esclusiva responsabilità del sig.
[...] Controparte_2
mentre alcuna condotta di guida imprudente o negligente può essere ascritta al danneggiato, il quale, come riferito dal teste indossava il giubbotto catarifrangente e, dunque, risultava Tes_1
essere ben visibile ai veicoli in transito.
Le circostanze riferite dal testimone trovano infatti riscontro nel verbale di pronto soccorso
(datato 11.3.2015 ore 8.24) e nel modulo CAI prodotto in atti, ancorchè avente valore solo indiziario in quanto sottoscritto esclusivamente dal conducente, non proprietario. Infine, la circostanza che la bicicletta non abbia riportato danni non appare dirimente, tenuto conto che non risulta necessario un forte impatto per provocare la caduta di un ciclista.
Pertanto, deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, atteso che la presunzione di pari responsabilità risulta superata dalle risultanze istruttorie.
Ne consegue che, in riforma dell'appellata sentenza, va riconosciuta l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio. Controparte_2
Ciò posto, in ordine al “quantum”, in merito al danno non patrimoniale, l'attore fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione dei certificati di pronto soccorso, nonché della certificazione medica successiva.
Nella CTU espletata in corso di causa, il CTU, sulla base della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha accertato che il ha riportato a seguito del sinistro postumi permanenti Per_1
valutabili in ragione del 2% di danno biologico riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 20 e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20.
Il CTU conferma, inoltre, la compatibilità del trauma con la descrizione del sinistro ricostruita a seguito dell'istruttoria. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente
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condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Ciò posto, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre applicare i criteri fissati in materia dall'art. 139 del “Codice delle Assicurazioni” di cui al Decreto Legislativo
7.9.2005 n. 209, in vigore dall'1.1.2006, aggiornati al D.M. 16.7.2024.
Utilizzando il suddetto dato normativo, tenuto conto dell'entità delle lesioni e dei postumi, considerato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva 21 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in € 1969,44 all'attualità.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta il suddetto art. 139 prevede un importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Poichè il consulente ha accertato una durata della invalidità temporanea totale di giorni 20 e una invalidità temporanea parziale in giorni 20 al
50% la stessa è liquidata, rispettivamente, in € 1104,80 e in € 552,40 (55,24:2=27,62;
27,62x20=552,40). Non si reputa di applicare alcuna personalizzazione, in difetto di allegazione e prova specifici. A titolo di danno biologico spettano, dunque, in totale € 3626,64 all'attualità.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, va sottolineato quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 7513/2018 secondo la quale “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Ebbene, nel caso in esame, non compete a parte appellante il ristoro del danno morale, stante l'assenza di qualsivoglia specifica allegazione al riguardo.
Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentate spese mediche, dal momento che agli atti sono presenti soltanto preventivi di spesa, ma nessun documento che dimostri gli esborsi effettuati. Il CTU, tuttavia, ha riconosciuto quale spesa futura l'importo di euro 400,00 per il
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rifacimento di ciascuna corona (x 4 corone) per altre 2 volte secondo la speranza di vita, per un totale stimato di euro 3200,00 che può pertanto essere riconosciuto.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Cassino n. 2378/2020, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 6826,64. Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro (11.3.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
In ragione dell'esito del giudizio, va riformato anche il capo relativo alle spese. In ragione della reciproca parziale soccombenza, stante l'accoglimento ridotto della domanda, le spese del giudizio di primo grado sono per metà compensate e per la restante metà sono poste a carico dei convenuti prevalentemente soccombenti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente e al criterio del decisum.
Le spese del presente giudizio di appello, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta e della parziale reciproca soccombenza, sono per metà compensate e per la restante metà seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Si reputa congruo, stante l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento della domanda in misura ridotta, porre le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido. In entrambi i casi si tratta di somme da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
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2) in parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Cassino n. 2378/2020, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6826,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
3) rigetta nel resto;
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4) compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 995,00 per compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
5) compensa per metà le spese del giudizio di appello e condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 1983,00 per compensi ed euro 191,27 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
6) pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Cassino il 9.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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