Parere interlocutorio 15 febbraio 2024
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02429/2025REG.PROV.COLL.
N. 00201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;
Vista la dichiarazione resa da parte appellante in data 5 febbraio 2025 – e ribadita in data 15 marzo 2025 – di voler rinunciare all’appello;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti l’avvocato Massimo Silvestri per Mario Lazzari e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Puglia – sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso a suo tempo proposto dal signor-OMISSIS-, già appartenente alla Marina Militare ed in seguito transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione, in ordine al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del connesso equo indennizzo per talune infermità dal medesimo contratte in costanza di servizio, in relazione ad una delle quali il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere favorevole ascrivendola alla tabella A categoria 7^.
2. Vale rilevare che in un primo momento l’Avvocatura aveva erroneamente indicato nell’atto di appello quali Amministrazioni appellanti il Ministero dell’economia e delle finanze in luogo del Ministero della difesa, effettivamente parte nel giudizio di primo grado, provvedendo successivamente a rettificare detta indicazione da ricondursi, secondo quanto riferito, ad un mero errore materiale.
3. Secondo quanto emerge dagli atti di causa, la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa, con provvedimento del 16 marzo 2023, aveva respinto l’istanza dell’interessato ritenendo di non poter proseguire il relativo iter procedimentale ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, che ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per il personale diverso da quello appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
3.1. Il T.a.r. adìto ha accolto il ricorso dell’interessato limitatamente alla domanda annullatoria, ritenendo che in base alla norma innanzi richiamata non possa essere ritenuto ostativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il fatto che il dipendente sia transitato nei ruoli civili, in quanto diversamente opinando si creerebbe una disparità di trattamento tra coloro che a seguito di non idoneità alla vita militare per patologia contratta in dipendenza del servizio transitano nei ruoli civili e coloro che cessano da ogni rapporto d’impiego.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, nel medesimo contesto, che non potesse – per contro – trovare accoglimento, ostandovi l’art. 34 c.p.a., la domanda volta al riconoscimento della causa di servizio ed al diritto all’equo indennizzo in quanto a valle della tutela caducatoria residua il potere dell’Amministrazione, nella fattispecie non ancora esercitato.
4. L’appellato si è costituito in giudizio con memoria del 24 aprile 2024, deducendo l’inesistenza ovvero la nullità o l’inammissibilità dell’appello in ragione della indicata erronea indicazione dell’Amministrazione appellante, e comunque la sua infondatezza nel merito.
5. L’Amministrazione appellante, con atto in data 5 febbraio 2025 ribadito in data 15 marzo 2025, oltre a rettificare l’indicazione dell’Amministrazione appellante nei termini innanzi descritti, ha dichiarato di rinunciare all’appello chiedendo la compensazione delle spese.
6. Con istanza di passaggio in decisione prodotta in data 10 marzo 2025 parte appellata si è opposta alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
7. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
8. Con riferimento alla richiesta dell’appellato di condannare l’Amministrazione alle spese di giudizio, giova richiamare l’orientamento secondo il quale resta comunque salva la facoltà del giudice di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 1426/2025 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Come anche recentemente ribadito da questo Consiglio di Stato, “ Il giudice amministrativo, infatti, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8; Cons. Stato n. 4433 del 2020; id. n. 4434 del 2020) ” (così Cons. Stato. Sez. V, n. 1218/2025).
Ebbene, nella fattispecie il Collegio ritiene di soprassedere dallo scrutinio di merito dell’appello secondo il principio della soccombenza virtuale, dal momento che per la complessità delle questioni oggetto di controversia ed alla luce degli orientamenti giurisprudenziali espressi al riguardo nella peculiare materia, quale che fosse stato l’esito della controversia ove si fosse pervenuti ad una decisione di merito si sarebbe comunque addivenuti in ogni caso a stabilire la compensazione delle spese del grado.
Sussistono dunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, restando comunque a carico della parte appellante il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.