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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 925 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Corso Tukory n.142, presso lo studio dell'Avv. Li Vigni Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Mazara CP_1 del Vallo, Via Abbate Calia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Bisconti Ludovico che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del
16/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025 con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 16 dicembre 2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso ed all'integrazione al verbale di udienza del 16 dicembre 2025 che in questa sede integralmente si richiamano: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro, con la piena libertà di fissare ovunque la propria residenza.
2. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, con domicilio Persona_1 Persona_2 prevalente presso il sig. con il quale continueranno a risiedere ed abitare. Parte_1
3. La casa coniugale sita in Palermo via Giuliano Majali 43, locata in favore del sig. , Parte_1 continuerà ad essere abitata dallo stesso unitamente alle figlie;
4. I coniugi concordano di regolare liberamente i tempi di permanenza dei figli presso la madre, al fine di garantire un equilibrato e continuativo rapporto, potendo la madre vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente agli impegni degli stessi.
Ad entrambi i genitori è attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione a questioni concernenti la salute, le formalità scolastiche/amministrative/burocratiche di natura ordinarie dei figli.
5. Entrambi i coniugi, fin da ora, si danno reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.
Condizioni economiche:
6. Il sig. dichiara di attività lavorativa saltuaria non contrattualmente regolarizzata. Parte_1
7. La sig.ra dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa. CP_1
8. Il sig. , presso cui saranno collocate le figlie e , Parte_1 Persona_1 Persona_2 si occuperà del mantenimento delle stesse;
9. I coniugi liberamente ed espressamente concordano che nessuna somma dovrà invece essere corrisposta dal sig. per il mantenimento della sig.ra ; Parte_1 CP_1
10. Saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli;
specificando che non necessiteranno di preventivo accordo tra i genitori le spese mediche relative a visite specialiste prescritte dal medico curante, dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN e tickets, le ulteriori spese non elencate saranno rimborsate dal genitore che non l'ha sostenuta all'altro genitore se preventivamente concordate;
11. In tal modo, i ricorrenti dichiarano di aver interamente regolato i loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e di non aver , pertanto, reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, né ora né in futuro;
12. I ricorrenti decidono di dare immediata esecuzione alle pattuizioni contenute nella presente separazione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.”
All'udienza del 16 dicembre 2025 il Presidente ha richiesto alle parti presenti chiarimenti in ordine alle clausole relative al mantenimento dei figli minori a carico del genitore non collocatario, a tal proposito, le parti congiuntamente hanno concordato di integrare le condizioni disponendo “un obbligo di mantenimento a carico della Sig.ra pari ad €150,00” nei confronti CP_1 dei figli minori.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025 , riportate in parte motiva con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 16 dicembre 2025.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 15/03/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
8 - parte I - Anno 2006)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 925 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Corso Tukory n.142, presso lo studio dell'Avv. Li Vigni Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Mazara CP_1 del Vallo, Via Abbate Calia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Bisconti Ludovico che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del
16/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025 con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 16 dicembre 2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso ed all'integrazione al verbale di udienza del 16 dicembre 2025 che in questa sede integralmente si richiamano: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro, con la piena libertà di fissare ovunque la propria residenza.
2. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, con domicilio Persona_1 Persona_2 prevalente presso il sig. con il quale continueranno a risiedere ed abitare. Parte_1
3. La casa coniugale sita in Palermo via Giuliano Majali 43, locata in favore del sig. , Parte_1 continuerà ad essere abitata dallo stesso unitamente alle figlie;
4. I coniugi concordano di regolare liberamente i tempi di permanenza dei figli presso la madre, al fine di garantire un equilibrato e continuativo rapporto, potendo la madre vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente agli impegni degli stessi.
Ad entrambi i genitori è attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione a questioni concernenti la salute, le formalità scolastiche/amministrative/burocratiche di natura ordinarie dei figli.
5. Entrambi i coniugi, fin da ora, si danno reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.
Condizioni economiche:
6. Il sig. dichiara di attività lavorativa saltuaria non contrattualmente regolarizzata. Parte_1
7. La sig.ra dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa. CP_1
8. Il sig. , presso cui saranno collocate le figlie e , Parte_1 Persona_1 Persona_2 si occuperà del mantenimento delle stesse;
9. I coniugi liberamente ed espressamente concordano che nessuna somma dovrà invece essere corrisposta dal sig. per il mantenimento della sig.ra ; Parte_1 CP_1
10. Saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli;
specificando che non necessiteranno di preventivo accordo tra i genitori le spese mediche relative a visite specialiste prescritte dal medico curante, dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN e tickets, le ulteriori spese non elencate saranno rimborsate dal genitore che non l'ha sostenuta all'altro genitore se preventivamente concordate;
11. In tal modo, i ricorrenti dichiarano di aver interamente regolato i loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e di non aver , pertanto, reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, né ora né in futuro;
12. I ricorrenti decidono di dare immediata esecuzione alle pattuizioni contenute nella presente separazione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.”
All'udienza del 16 dicembre 2025 il Presidente ha richiesto alle parti presenti chiarimenti in ordine alle clausole relative al mantenimento dei figli minori a carico del genitore non collocatario, a tal proposito, le parti congiuntamente hanno concordato di integrare le condizioni disponendo “un obbligo di mantenimento a carico della Sig.ra pari ad €150,00” nei confronti CP_1 dei figli minori.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025 , riportate in parte motiva con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 16 dicembre 2025.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 15/03/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
8 - parte I - Anno 2006)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.