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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Rg. 7057/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Rita Di Salvo Presidente dott.ssa Ida D'Onofrio Giudice dott.ssa Gabriella Martone Giudice rel. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.7057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: querela di falso, vertente: tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Formia alla Via Ciano n. 12, presso lo studio dell'avv.to Aldo Lupoli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Maurizio Caligiuri, come da procura in calce all'atto di costituzione, in qualità di erede di , nata a [...] il [...] e deceduta il 12.3.2019; Persona_1
- ATTRICE in prosecuzione -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Nocelleto di Carinola alla via IV Novembre II^ Traversa ex Nocedil snc, presso lo studio dell'avv.to Antonio Grimaldi (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti. Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere in sintesi le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva querela di falso (in via Persona_1 principale) per far accertare la falsità del contratto di affitto di fondo rustico asseritamente stipulato in
1 data 19.1.2017 e registrato lo stesso giorno al n. 198/2017 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Sessa Aurunca, con protocollo n. 0064704.
L'attrice premetteva di essere proprietaria di alcuni beni immobili ubicati nel Comune di Sessa Aurunca, località Monte Ofelio e, segnatamente, di un fabbricato rurale con corte annessa, censito al Catasto
Fabbricati al foglio 90, particella n. 52/81, della superficie di mq 263, nonché di vari fondi rustici, censiti al Catasto Terreni al foglio 90, particelle nn. 43, 49, 91, 92, 93, 114 e 117, per una superficie complessiva pari a ettari 6, are 47 e centiare 62.
Deduceva che, ad eccezione del fabbricato rurale, i predetti fondi rustici erano stati concessi in locazione al sig. a decorrere dal 1.5.2013, in forza di un contratto regolarmente registrato presso Parte_2
l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 13.5.2013.
In occasione di un controllo effettuato presso l'Agenzia delle Entrate, in data 19.7.2018, parte attrice veniva a conoscenza dell'esistenza di un diverso contratto di affitto del 19.1.2017, stipulato con CP_2 ai sensi della L. n. 203 del 1982 (sui contratti agrari), quindi a coltivatore diretto o figura ad esso
[...] assimilabile, avente ad oggetto i medesimi predetti fondi rustici.
L'attrice affermava tuttavia di non aver mai sottoscritto tale contratto, da ritenersi contenente in dichiarazioni mendaci.
Sulla base di tali circostanze, la proponeva querela di falso, chiedendo che fosse accertata Per_1 giudizialmente la falsità del contratto di affitto del 19.1.2017.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto Controparte_2 della domanda.
In data 12.3.2019, è intervenuto il decesso di . Persona_1
Si è costituita in prosecuzione , nella qualità di erede della , insistendo nelle Parte_1 Per_1 domande originariamente formulate.
***
La querela di falso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di procedimento che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale in virtù del combinato disposto degli artt. 221, c. 2 e 50-bis, n. 1 c.p.c.
Ciò posto, è noto che il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha il fine di privare un atto pubblico - o una scrittura riconosciuta - della sua intrinseca idoneità a “far fede”, cioè a servire come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, Sentenza del 20/06/2000, n. 8362).
In altri termini, la querela di falso è uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite (Cassazione civile , sez. III , 06/05/2025 , n. 11875): lo scopo dell'impugnativa di falso è la completa rimozione del valore del documento e la contestuale eliminazione, a tutela della fede pubblica, oltre che della efficacia sua propria, di qualsivoglia ulteriore effetto ad esso attribuito, sicché il
2 presupposto essenziale per l'ammissibilità della querela è il valore fidefacente dell'atto impugnato, in mancanza del quale la querela non può che ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie l'attrice ha proposto la querela con riferimento ad una scrittura privata non autenticata
(contratto di affitto).
Ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro la quale è prodotta la riconosce o se è legalmente considerata riconosciuta.
A fronte di ciò, per la scrittura privata si ammette la sola contestazione, con la querela di falso, dell'estrinseco, ovvero della provenienza della scrittura da colui che l'ha sottoscritta, rendendosi configurabile esclusivamente un'ipotesi di falso materiale, ma non anche ideologico.
La Suprema Corte ritiene infatti inammissibile la falsità ideologica in relazione alla scrittura privata
(Cass. 35649/2022; Cass. 8766/2018; Cass. 12695/2007; Cass. 8979/1999; Cass. 5383/1999; Cass.
2473/1999; Cass. 2284/1996; Cass. 47/1988; A. Milano 2.8.2019; Cass. 18323/2007), potendo, nel caso in cui si voglia contestare la veridicità di quanto dichiarato, ricorrere alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Cass. 8766/2018).
Inoltre, poiché la scrittura privata "fa piena prova fino a querela di falso" del solo elemento estrinseco, tale impugnazione può proporsi solo in relazione a quelle scritture private che abbiano acquisito l'efficacia probatoria privilegiata, che cioè siano state riconosciute ovvero, legalmente considerate come tali (art. 2703 c.c.), con esclusione, quindi, di quelle non riconosciute o non legalmente considerate tali e sempre che risultino debitamente sottoscritte.
La Suprema Corte ha infatti espressamente affermato che “La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell' art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione
e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione” (Cass., sez. II, 03/11/2021, n. 31243).
A fronte di tali considerazioni, nella fattispecie non solo deve ritenersi inammissibile la querela volta ad accertare la falsità ideologica della scrittura (nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto che il contratto in questione contiene dichiarazioni mendaci, preordinate alla fraudolenta captazione di erogazioni pubbliche), ma anche la querela volta ad accertare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sul contratto, in quanto quest'ultimo non può considerarsi una scrittura privata non riconosciuta o non legalmente considerata tale (il contratto, recante sottoscrizione non autenticata, non è stato oggetto di un mancato disconoscimento o di verificazione).
Rileva da ultimo il Collegio che, nelle note di trattazione scritta depositate dall'avv.to Grimaldi in data
12.2.2023, costui si doleva del fatto che alcune dichiarazioni rese dal teste non fossero Parte_2 state riportate nel verbale dell'udienza del 16.9.2022, celebrata dal g.o.p. delegato all'assunzione delle prove orali;
l'avv.to Grimaldi ha dedotto che al teste non era “stato permesso dalla difesa del ricorrente di riferire su fatti e circostanze diverse dalle domande preconfezionate dal legale stesso”.
Sul punto si rammenta anzitutto che il verbale d'udienza fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 c.c.
3 Nel caso in esame, nel verbale dell'udienza del 16.9.2022 risultano verbalizzate le dichiarazioni rese dal teste predetto sulle circostanze di prova ammesse dal giudicante.
Si osserva peraltro che le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale (cfr. art. 84 disp. att. cpc) e che, ai sensi dell'art. 253 cpc, il giudice istruttore è il solo soggetto legittimato ad interrogare il teste sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre, mentre alle parti è concesso unicamente di chiedere al giudice di rivolgere al teste le domande che si ritengono utili a chiarire i fatti medesimi. Su tale profilo, poi, la facoltà – discrezionale - del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni, ha natura esclusivamente integrativa e non potrebbe tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass.
28924/2022; Cass. 14364/2018; Cass. 3280/2008), come sarebbe nell'ipotesi in cui disponesse l'interrogatorio su circostanze di fatto diverse da quelle dedotte nei capitoli ammessi (cfr. Cass.
15793/2016; Cass. 1312/1990; Corte A. Roma 21.3.2013).
Infine, negli scritti conclusioni depositati dall'avv.to Grimaldi, in data 11.7.2025 e 31.7.2025, costui ha poi sostenuto che sarebbero state rivolte al teste minacce di querela da parte del difensore di controporte nel corso della predetta udienza del 16.9.2022, ed ha sollecitato espressamente il Collegio a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- dichiara inammissibile la querela di falso;
§- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per eventuali ravvisate ipotesi di reato con riferimento ai fatti dedotti dall'avv.to Grimaldi, come indicato in parte motiva.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rita Di Salvo
Il Giudice rel.
Dott.ssa Gabriella Martone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Rita Di Salvo Presidente dott.ssa Ida D'Onofrio Giudice dott.ssa Gabriella Martone Giudice rel. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.7057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: querela di falso, vertente: tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Formia alla Via Ciano n. 12, presso lo studio dell'avv.to Aldo Lupoli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Maurizio Caligiuri, come da procura in calce all'atto di costituzione, in qualità di erede di , nata a [...] il [...] e deceduta il 12.3.2019; Persona_1
- ATTRICE in prosecuzione -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Nocelleto di Carinola alla via IV Novembre II^ Traversa ex Nocedil snc, presso lo studio dell'avv.to Antonio Grimaldi (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti. Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere in sintesi le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva querela di falso (in via Persona_1 principale) per far accertare la falsità del contratto di affitto di fondo rustico asseritamente stipulato in
1 data 19.1.2017 e registrato lo stesso giorno al n. 198/2017 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Sessa Aurunca, con protocollo n. 0064704.
L'attrice premetteva di essere proprietaria di alcuni beni immobili ubicati nel Comune di Sessa Aurunca, località Monte Ofelio e, segnatamente, di un fabbricato rurale con corte annessa, censito al Catasto
Fabbricati al foglio 90, particella n. 52/81, della superficie di mq 263, nonché di vari fondi rustici, censiti al Catasto Terreni al foglio 90, particelle nn. 43, 49, 91, 92, 93, 114 e 117, per una superficie complessiva pari a ettari 6, are 47 e centiare 62.
Deduceva che, ad eccezione del fabbricato rurale, i predetti fondi rustici erano stati concessi in locazione al sig. a decorrere dal 1.5.2013, in forza di un contratto regolarmente registrato presso Parte_2
l'Agenzia delle Entrate di Formia in data 13.5.2013.
In occasione di un controllo effettuato presso l'Agenzia delle Entrate, in data 19.7.2018, parte attrice veniva a conoscenza dell'esistenza di un diverso contratto di affitto del 19.1.2017, stipulato con CP_2 ai sensi della L. n. 203 del 1982 (sui contratti agrari), quindi a coltivatore diretto o figura ad esso
[...] assimilabile, avente ad oggetto i medesimi predetti fondi rustici.
L'attrice affermava tuttavia di non aver mai sottoscritto tale contratto, da ritenersi contenente in dichiarazioni mendaci.
Sulla base di tali circostanze, la proponeva querela di falso, chiedendo che fosse accertata Per_1 giudizialmente la falsità del contratto di affitto del 19.1.2017.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto Controparte_2 della domanda.
In data 12.3.2019, è intervenuto il decesso di . Persona_1
Si è costituita in prosecuzione , nella qualità di erede della , insistendo nelle Parte_1 Per_1 domande originariamente formulate.
***
La querela di falso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di procedimento che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale in virtù del combinato disposto degli artt. 221, c. 2 e 50-bis, n. 1 c.p.c.
Ciò posto, è noto che il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha il fine di privare un atto pubblico - o una scrittura riconosciuta - della sua intrinseca idoneità a “far fede”, cioè a servire come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, Sentenza del 20/06/2000, n. 8362).
In altri termini, la querela di falso è uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite (Cassazione civile , sez. III , 06/05/2025 , n. 11875): lo scopo dell'impugnativa di falso è la completa rimozione del valore del documento e la contestuale eliminazione, a tutela della fede pubblica, oltre che della efficacia sua propria, di qualsivoglia ulteriore effetto ad esso attribuito, sicché il
2 presupposto essenziale per l'ammissibilità della querela è il valore fidefacente dell'atto impugnato, in mancanza del quale la querela non può che ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie l'attrice ha proposto la querela con riferimento ad una scrittura privata non autenticata
(contratto di affitto).
Ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro la quale è prodotta la riconosce o se è legalmente considerata riconosciuta.
A fronte di ciò, per la scrittura privata si ammette la sola contestazione, con la querela di falso, dell'estrinseco, ovvero della provenienza della scrittura da colui che l'ha sottoscritta, rendendosi configurabile esclusivamente un'ipotesi di falso materiale, ma non anche ideologico.
La Suprema Corte ritiene infatti inammissibile la falsità ideologica in relazione alla scrittura privata
(Cass. 35649/2022; Cass. 8766/2018; Cass. 12695/2007; Cass. 8979/1999; Cass. 5383/1999; Cass.
2473/1999; Cass. 2284/1996; Cass. 47/1988; A. Milano 2.8.2019; Cass. 18323/2007), potendo, nel caso in cui si voglia contestare la veridicità di quanto dichiarato, ricorrere alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Cass. 8766/2018).
Inoltre, poiché la scrittura privata "fa piena prova fino a querela di falso" del solo elemento estrinseco, tale impugnazione può proporsi solo in relazione a quelle scritture private che abbiano acquisito l'efficacia probatoria privilegiata, che cioè siano state riconosciute ovvero, legalmente considerate come tali (art. 2703 c.c.), con esclusione, quindi, di quelle non riconosciute o non legalmente considerate tali e sempre che risultino debitamente sottoscritte.
La Suprema Corte ha infatti espressamente affermato che “La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell' art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione
e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione” (Cass., sez. II, 03/11/2021, n. 31243).
A fronte di tali considerazioni, nella fattispecie non solo deve ritenersi inammissibile la querela volta ad accertare la falsità ideologica della scrittura (nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto che il contratto in questione contiene dichiarazioni mendaci, preordinate alla fraudolenta captazione di erogazioni pubbliche), ma anche la querela volta ad accertare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sul contratto, in quanto quest'ultimo non può considerarsi una scrittura privata non riconosciuta o non legalmente considerata tale (il contratto, recante sottoscrizione non autenticata, non è stato oggetto di un mancato disconoscimento o di verificazione).
Rileva da ultimo il Collegio che, nelle note di trattazione scritta depositate dall'avv.to Grimaldi in data
12.2.2023, costui si doleva del fatto che alcune dichiarazioni rese dal teste non fossero Parte_2 state riportate nel verbale dell'udienza del 16.9.2022, celebrata dal g.o.p. delegato all'assunzione delle prove orali;
l'avv.to Grimaldi ha dedotto che al teste non era “stato permesso dalla difesa del ricorrente di riferire su fatti e circostanze diverse dalle domande preconfezionate dal legale stesso”.
Sul punto si rammenta anzitutto che il verbale d'udienza fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 c.c.
3 Nel caso in esame, nel verbale dell'udienza del 16.9.2022 risultano verbalizzate le dichiarazioni rese dal teste predetto sulle circostanze di prova ammesse dal giudicante.
Si osserva peraltro che le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale (cfr. art. 84 disp. att. cpc) e che, ai sensi dell'art. 253 cpc, il giudice istruttore è il solo soggetto legittimato ad interrogare il teste sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre, mentre alle parti è concesso unicamente di chiedere al giudice di rivolgere al teste le domande che si ritengono utili a chiarire i fatti medesimi. Su tale profilo, poi, la facoltà – discrezionale - del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni, ha natura esclusivamente integrativa e non potrebbe tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass.
28924/2022; Cass. 14364/2018; Cass. 3280/2008), come sarebbe nell'ipotesi in cui disponesse l'interrogatorio su circostanze di fatto diverse da quelle dedotte nei capitoli ammessi (cfr. Cass.
15793/2016; Cass. 1312/1990; Corte A. Roma 21.3.2013).
Infine, negli scritti conclusioni depositati dall'avv.to Grimaldi, in data 11.7.2025 e 31.7.2025, costui ha poi sostenuto che sarebbero state rivolte al teste minacce di querela da parte del difensore di controporte nel corso della predetta udienza del 16.9.2022, ed ha sollecitato espressamente il Collegio a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- dichiara inammissibile la querela di falso;
§- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per eventuali ravvisate ipotesi di reato con riferimento ai fatti dedotti dall'avv.to Grimaldi, come indicato in parte motiva.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rita Di Salvo
Il Giudice rel.
Dott.ssa Gabriella Martone
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