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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 1/2025 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Pirozzo;
-appellante-
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. con sede in CP_1 Parte_3
Gioia Tauro (RC), Via Angelo Ravano n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Russo
e Daniele Fumagalli;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Giudizio di I grado Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. Legge n. 92/2012, depositato l'11 ottobre 2023 il Sig.
premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 Parte_2
dal 2007 sino alla data del licenziamento, intimato il 22 febbraio 2023, ha
[...]
adito il Tribunale di Palmi, in funzione di G.L., chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del provvedimento di licenziamento, per tutti i motivi sopra esposti;
per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della con Parte_2 conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra o in via subordinata al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge”.
Nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato: a) di aver svolto la mansione di operaio specializzato alle dipendenze della società convenuta dal 2007; b) che in data 26/07/2022, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, veniva tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari poiché ritenuto indiziato dei delitti di cui agli artt. 572, comma 2, e 605, comma 2, c.p.; c) che in data 28/10/2022 veniva disposto l'aggravio della misura cautelare già applicata, sostituendo al regime degli arresti domiciliari quello della custodia cautelare in carcere;
d) che, in ragione di tale vicenda, con provvedimento prot. 0015211 U SEG del 7/9/2022, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio provvedeva alla revoca del permesso di accesso all'ambito portuale rilasciato al e) che con nota del 5/01/2023 l'Autorità di Sistema Portuale Parte_1 dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio rigettava la richiesta di annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di revoca del permesso di accesso all'ambito portuale;
f) che in data 22/02/2023 la società comunicava al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ragione dell'impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
g) che il licenziamento risultava illegittimo in quanto non sussiste alcuna connessione fra le condotte per le quali lo stesso risultava indagato e la tutela del corretto comportamento aziendale o, ancora, la salvaguardia della correttezza delle operazioni portuali, dal momento che la fattispecie penalmente rilevante coinvolge una dimensione squisitamente familiare;
h) che, inoltre, con sentenza depositata in data 20 dicembre 2023 il ricorrente era stato assolto dal primo capo di imputazione;
i) che, pertanto, il 21/03/2024 aveva presentato istanza all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per il rilascio di un nuovo provvedimento di accesso in porto o, in subordine, per la revoca dell'ordinanza del 27/07/2022, essendo venuti meno i presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti la medesima. Parte_ Si è costituita la la quale ha impugnato e contestato tutto quanto dedotto dal affermando la correttezza dell'operato della Società e, in particolare, la Parte_1
legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e non per l'addebito penale rimasto estraneo ad ogni valutazione.Ha concluso, pertanto, chiedendo che fosse confermata la legittimità del licenziamento, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentenza di I grado
Il Tribunale con la sentenza appellata ha così statuito “Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il principio generale in tema di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate, è quello del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art 3, l. n. 604/1966, con diritto al termine e all'indennità di preavviso, ove il lavoratore possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse;
qualora invece la prestazione sia divenuta totalmente e definitivamente impossibile, senza possibilità di svolgere mansioni alternative, dovrà ravvisarsi una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ex art.
2119 c.c. ed esclusa, conseguentemente, l'applicazione dell'istituto del preavviso (v. Cass. n.
12373/2019).
Nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientrano anche fatti inerenti alla persona del lavoratore ed incidenti sull'organizzazione aziendale, dal momento che in questi casi viene in rilievo un'impossibilità sopravvenuta della prestazione che rende in concreto incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di perdita per il lavoratore di requisiti indispensabili per l'esecuzione della prestazione lavorativa, la cui valutazione va operata al momento del recesso (v. Cass. n. 13662/2018).
Ciò posto, nella fattispecie viene in rilievo un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla oggettiva impossibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione. Risulta pacifico, infatti, che in data 5/01/2023 l'Autorità Portuale di Gioia Tauro abbia revocato al Parte_1 il permesso di accesso al porto e che in data 22/02/2023 l'azienda resistente abbia manifestato la volontà di recedere dal contratto, essendo impossibilitata ad adibire il lavoratore a qualsiasi mansione. Parte_ Dalla documentazione in atti emerge che la è una società che si occupa del carico, dello scarico
e della movimentazione dei container nell'area del porto di Gioia Tauro, con la conseguenza che qualsivoglia prestazione resa alle dipendenze della società implica l'accesso agli ambiti portuali. Di conseguenza, la pacifica revoca del permesso di accesso al porto nei confronti del lavoratore rende impossibile l'espletamento della prestazione lavorativa, a nulla rilevando le vicende successive che hanno interessato il lavoratore. Al fine di vagliare la legittimità del recesso datoriale, infatti, occorre indagare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo nel momento in cui viene manifestata volontà di risolvere il rapporto.
In merito alla ragione addotta a giustificazione del licenziamento, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nello statuire che il giustificato motivo oggettivo di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali (v., da ultimo, Cass. n.
10310/2017).
Pertanto, dal momento che il licenziamento è stato intimato in data 22/02/2023, ovvero in un momento in cui era stata già revocato il permesso di accesso al porto del dipendente, deve confermarsi la legittimità del recesso datoriale in ragione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo intervenuta l'impossibilità sopravvenuta di eseguire prestazione lavorativa da parte del
. Parte_1
Giudizio di II grado
Avverso detta decisione ha interposto appello il ponendo a fondamento Parte_1
dell'impugnativa la circostanza che, essendo venuto meno l'addebito penale, quale motivo dirimente l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi, la causa del licenziamento, lo stesso fosse divenuto illegittimo in forza dell'intervenuta sentenza di assoluzione in ordine ai fatti di reati allo stesso addebitati.
Si è costituita la eccependo, preliminarmente, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. – nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012.
Nel merito, ha evidenziato che, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (impossibilità sopravvenuta della prestazione), fossero del tutto inconferenti le argomentazioni dedotte nell'atto di appello in punto di condotte ascritte al nel Parte_1
Parte_ procedimento penale non essendoci stata, appunto, alcuna valutazione da parte di sul comportamento del lavoratore, ma essendosi quest'ultima limitata a constatare l'impossibilità oggettiva allo svolgimento della prestazione lavorativa – per revoca del permesso di accesso al porto – da parte dell'odierno appellante.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Le parti hanno discusso oralmente la causa.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi all'esito della discussione orale.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile.
Il tribunale, dopo avere qualificato il licenziamento quale giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al divieto, emesso dall'Autorità portuale, di accesso all'area del porto- ha ritenuto irrilevante l'esito del processo penale e la parziale assoluzione del perché non oggetto del fatto contestato. Parte_1
Si legge nella sentenza che: < Di conseguenza, la pacifica revoca del permesso di accesso al porto nei confronti del lavoratore rende impossibile l'espletamento della prestazione lavorativa, a nulla rilevando le vicende successive che hanno interessato il lavoratore. Al fine di vagliare la legittimità del recesso datoriale, infatti, occorre indagare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo nel momento in cui viene manifestata volontà di risolvere il rapporto>>
Con l'appello, l'originario ricorrente, non focalizza la motivazione del giudice di primo grado e si concentra sull'esito del processo penale, sulla presunzione di innocenza e sulla parziale assoluzione, richiamando i principi sul rapporto tra processo penale e rapporto di lavoro.
La motivazione del Tribunale viene, pertanto, totalmente ignorata, salvo una non condivisione;
con ciò cadendo nel vizio di aspecificità dei motivi, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, a mente dei quali, “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Sez. U -
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Discostandosi dalle modalità di redazione imposte dall'art. 342, primo comma n.1, c.p.c.
l'appellante ha invitato il giudice del gravame ad una riconsiderazione della intera struttura della sentenza impugnata, in rapporto alla propria complessiva rappresentazione in punto di fatto, in palese contrasto non solo con il testo ma anche con la ratio della norma, come sopra individuata.
Ed invero, l'atto di appello è interamente incentrato sulle vicende penali che hanno coinvolto il e sull'intervenuta sua parziale assoluzione e, dunque, sull'erroneo Parte_1
presupposto che le stesse siano state il motivo fondante il licenziamento;
senza tenere conto che, come accertato in primo grado- il cui capo non è stato oggetto di impugnazione- si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Le ragioni poste a fondamento del licenziamento, infatti, non risiedono in una valutazione soggettiva del comportamento del in relazione ai fatti di reato addebitati, ma Parte_1
semplicemente nel fatto oggettivo che allo stesso non fosse più consentito l'accesso al porto, circostanza necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa (svolgendo mansioni di checker) che necessita di accesso al porto.
Del tutto irrilevante è anche la circostanza che i fatti di reato addebitati non fossero riconducibili all'ambito lavorativo trattandosi di fatti extralavorativi, perché appunto nella lettera di licenziamento non si fa alcun riferimento alla condotta penale ma solo all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, non potendo lo stesso accedere al porto per via del divieto emesso dall'Autorità portuale.
Né, tantomeno, la sentenza di primo grado contiene alcuna menzione dei fatti di reato addebitati al Parte_1
Invero, il Giudice di prime cure ha inquadrato la fattispecie in quella del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla oggettiva impossibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione, evidenziando come tale impossibilità derivasse dalla circostanza che in data 5/01/2023 l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha revocato al il Parte_1 permesso di accesso al porto e che in data 22/02/2023 l'azienda resistente aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto, essendo impossibilitata ad adibire il lavoratore a qualsiasi altra mansione, atteso che per lo svolgimento delle stesse era propedeutico il predetto permesso.
Il Giudice di prime cure, quindi, ha accertato la legittimità del recesso e, dunque, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo al momento genetico, senza entrare nel merito delle condotte penalmente rilevanti addebitate al in forza delle quali gli era stato Parte_1
revocato il permesso di accesso al porto.
Con l' appello il si concentra nuovamente sulla descrizione di tutto l'iter dei Parte_1
procedimenti penali in cui è stato coinvolto, ribadendo la circostanza, erroneamente considerata dirimente, che in ordine agli stessi fosse intervenuta una sentenza parziale di assoluzione. Non vi è alcuna critica al profilo concernente l'inquadramento del licenziamento dell'ambito del g.m.o. e delle ragioni dello stesso.
Il Giudice di prime cure, sul punto, ha affermato : “l'irrilevanza delle vicende successive che avevano interessato il lavoratore dovendosi vagliare la legittimità del recesso datoriale e, dunque, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo al momento della manifestazione di volontà di risolvere il rapporto”.
Questo capo della sentenza è stato semplicemente ricopiato nell'atto di appello, ma non corredato da alcuna argomentazione critica capace di confutare l'assunto, salvo ribadire che il vero motivo oggettivo a fondamento del licenziamento fosse lo status custodiae del prestatore d'opera.
Circostanza, quest'ultima, pacificamente smentita dalla lettera di licenziamento nella quale si legge “la Società ha dovuto constatare la Sua impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione lavorativa, stante che le mansioni da Lei svolte non possono prescindere dall'accesso all'area portuale”.
Da quanto sopra, emerge chiaramente che la ragione oggettiva che ha determinato l'azienda a licenziare il è la revoca del permesso di accesso al porto- circostanza oggettiva Parte_1
e non contestata, anzi pacificamente dedotta e ammessa dall'appellante - versando questi nell'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa che, all'evidenza, non poteva essere svolta senza accedere al piazzale del terminal portuale.
A corroborare ulteriormente l'inconferenza del contenuto dell'atto di appello rispetto alle ragioni della decisione impugnata, vengono in rilievo le contestazioni mosse a pag. 24 dell'atto di appello in cui si contesta la massima richiamata dal Tribunale (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. n. 12373/2019).
Parte appellante evidenzia che tale precedente non sarebbe confacente alla situazione del
“il quale lamenta di essere stato ristretto in custodia cautelare;
tale restrizione è stata Parte_1 ritenuta motivo oggettivo di inidoneità al lavoro, quindi, causa di licenziamento;
alla fine però il
è stato assolto da ogni accusa con conseguente ed immediata scarcerazione”. Parte_1
Dal passaggio sopra richiamato emerge la totale mancanza di correlazione tra l'impugnazione e la sentenza atteso che, nell'appello, la difesa è incentrata sull'intervenuta assoluzione da ogni accusa del sull'erroneo presupposto che motivo dirimente Parte_1
dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione fosse stato lo status custodiae e non la revoca del permesso di accesso al porto, unica ragione oggettiva che ha spinto l'azienda al licenziamento del come accertato anche nella sentenza impugnata. Parte_1
L'appello, pertanto, è inammissibile.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1291/2024, pubblicata in data 05.12.2024 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge;
3) Dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 29/7/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 1/2025 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Pirozzo;
-appellante-
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. con sede in CP_1 Parte_3
Gioia Tauro (RC), Via Angelo Ravano n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Russo
e Daniele Fumagalli;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Giudizio di I grado Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. Legge n. 92/2012, depositato l'11 ottobre 2023 il Sig.
premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 Parte_2
dal 2007 sino alla data del licenziamento, intimato il 22 febbraio 2023, ha
[...]
adito il Tribunale di Palmi, in funzione di G.L., chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del provvedimento di licenziamento, per tutti i motivi sopra esposti;
per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della con Parte_2 conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra o in via subordinata al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge”.
Nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato: a) di aver svolto la mansione di operaio specializzato alle dipendenze della società convenuta dal 2007; b) che in data 26/07/2022, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, veniva tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari poiché ritenuto indiziato dei delitti di cui agli artt. 572, comma 2, e 605, comma 2, c.p.; c) che in data 28/10/2022 veniva disposto l'aggravio della misura cautelare già applicata, sostituendo al regime degli arresti domiciliari quello della custodia cautelare in carcere;
d) che, in ragione di tale vicenda, con provvedimento prot. 0015211 U SEG del 7/9/2022, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio provvedeva alla revoca del permesso di accesso all'ambito portuale rilasciato al e) che con nota del 5/01/2023 l'Autorità di Sistema Portuale Parte_1 dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio rigettava la richiesta di annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di revoca del permesso di accesso all'ambito portuale;
f) che in data 22/02/2023 la società comunicava al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ragione dell'impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
g) che il licenziamento risultava illegittimo in quanto non sussiste alcuna connessione fra le condotte per le quali lo stesso risultava indagato e la tutela del corretto comportamento aziendale o, ancora, la salvaguardia della correttezza delle operazioni portuali, dal momento che la fattispecie penalmente rilevante coinvolge una dimensione squisitamente familiare;
h) che, inoltre, con sentenza depositata in data 20 dicembre 2023 il ricorrente era stato assolto dal primo capo di imputazione;
i) che, pertanto, il 21/03/2024 aveva presentato istanza all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per il rilascio di un nuovo provvedimento di accesso in porto o, in subordine, per la revoca dell'ordinanza del 27/07/2022, essendo venuti meno i presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti la medesima. Parte_ Si è costituita la la quale ha impugnato e contestato tutto quanto dedotto dal affermando la correttezza dell'operato della Società e, in particolare, la Parte_1
legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e non per l'addebito penale rimasto estraneo ad ogni valutazione.Ha concluso, pertanto, chiedendo che fosse confermata la legittimità del licenziamento, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentenza di I grado
Il Tribunale con la sentenza appellata ha così statuito “Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il principio generale in tema di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate, è quello del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art 3, l. n. 604/1966, con diritto al termine e all'indennità di preavviso, ove il lavoratore possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse;
qualora invece la prestazione sia divenuta totalmente e definitivamente impossibile, senza possibilità di svolgere mansioni alternative, dovrà ravvisarsi una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ex art.
2119 c.c. ed esclusa, conseguentemente, l'applicazione dell'istituto del preavviso (v. Cass. n.
12373/2019).
Nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientrano anche fatti inerenti alla persona del lavoratore ed incidenti sull'organizzazione aziendale, dal momento che in questi casi viene in rilievo un'impossibilità sopravvenuta della prestazione che rende in concreto incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di perdita per il lavoratore di requisiti indispensabili per l'esecuzione della prestazione lavorativa, la cui valutazione va operata al momento del recesso (v. Cass. n. 13662/2018).
Ciò posto, nella fattispecie viene in rilievo un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla oggettiva impossibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione. Risulta pacifico, infatti, che in data 5/01/2023 l'Autorità Portuale di Gioia Tauro abbia revocato al Parte_1 il permesso di accesso al porto e che in data 22/02/2023 l'azienda resistente abbia manifestato la volontà di recedere dal contratto, essendo impossibilitata ad adibire il lavoratore a qualsiasi mansione. Parte_ Dalla documentazione in atti emerge che la è una società che si occupa del carico, dello scarico
e della movimentazione dei container nell'area del porto di Gioia Tauro, con la conseguenza che qualsivoglia prestazione resa alle dipendenze della società implica l'accesso agli ambiti portuali. Di conseguenza, la pacifica revoca del permesso di accesso al porto nei confronti del lavoratore rende impossibile l'espletamento della prestazione lavorativa, a nulla rilevando le vicende successive che hanno interessato il lavoratore. Al fine di vagliare la legittimità del recesso datoriale, infatti, occorre indagare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo nel momento in cui viene manifestata volontà di risolvere il rapporto.
In merito alla ragione addotta a giustificazione del licenziamento, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nello statuire che il giustificato motivo oggettivo di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali (v., da ultimo, Cass. n.
10310/2017).
Pertanto, dal momento che il licenziamento è stato intimato in data 22/02/2023, ovvero in un momento in cui era stata già revocato il permesso di accesso al porto del dipendente, deve confermarsi la legittimità del recesso datoriale in ragione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo intervenuta l'impossibilità sopravvenuta di eseguire prestazione lavorativa da parte del
. Parte_1
Giudizio di II grado
Avverso detta decisione ha interposto appello il ponendo a fondamento Parte_1
dell'impugnativa la circostanza che, essendo venuto meno l'addebito penale, quale motivo dirimente l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi, la causa del licenziamento, lo stesso fosse divenuto illegittimo in forza dell'intervenuta sentenza di assoluzione in ordine ai fatti di reati allo stesso addebitati.
Si è costituita la eccependo, preliminarmente, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. – nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012.
Nel merito, ha evidenziato che, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (impossibilità sopravvenuta della prestazione), fossero del tutto inconferenti le argomentazioni dedotte nell'atto di appello in punto di condotte ascritte al nel Parte_1
Parte_ procedimento penale non essendoci stata, appunto, alcuna valutazione da parte di sul comportamento del lavoratore, ma essendosi quest'ultima limitata a constatare l'impossibilità oggettiva allo svolgimento della prestazione lavorativa – per revoca del permesso di accesso al porto – da parte dell'odierno appellante.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Le parti hanno discusso oralmente la causa.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi all'esito della discussione orale.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile.
Il tribunale, dopo avere qualificato il licenziamento quale giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al divieto, emesso dall'Autorità portuale, di accesso all'area del porto- ha ritenuto irrilevante l'esito del processo penale e la parziale assoluzione del perché non oggetto del fatto contestato. Parte_1
Si legge nella sentenza che: < Di conseguenza, la pacifica revoca del permesso di accesso al porto nei confronti del lavoratore rende impossibile l'espletamento della prestazione lavorativa, a nulla rilevando le vicende successive che hanno interessato il lavoratore. Al fine di vagliare la legittimità del recesso datoriale, infatti, occorre indagare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo nel momento in cui viene manifestata volontà di risolvere il rapporto>>
Con l'appello, l'originario ricorrente, non focalizza la motivazione del giudice di primo grado e si concentra sull'esito del processo penale, sulla presunzione di innocenza e sulla parziale assoluzione, richiamando i principi sul rapporto tra processo penale e rapporto di lavoro.
La motivazione del Tribunale viene, pertanto, totalmente ignorata, salvo una non condivisione;
con ciò cadendo nel vizio di aspecificità dei motivi, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, a mente dei quali, “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Sez. U -
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Discostandosi dalle modalità di redazione imposte dall'art. 342, primo comma n.1, c.p.c.
l'appellante ha invitato il giudice del gravame ad una riconsiderazione della intera struttura della sentenza impugnata, in rapporto alla propria complessiva rappresentazione in punto di fatto, in palese contrasto non solo con il testo ma anche con la ratio della norma, come sopra individuata.
Ed invero, l'atto di appello è interamente incentrato sulle vicende penali che hanno coinvolto il e sull'intervenuta sua parziale assoluzione e, dunque, sull'erroneo Parte_1
presupposto che le stesse siano state il motivo fondante il licenziamento;
senza tenere conto che, come accertato in primo grado- il cui capo non è stato oggetto di impugnazione- si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Le ragioni poste a fondamento del licenziamento, infatti, non risiedono in una valutazione soggettiva del comportamento del in relazione ai fatti di reato addebitati, ma Parte_1
semplicemente nel fatto oggettivo che allo stesso non fosse più consentito l'accesso al porto, circostanza necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa (svolgendo mansioni di checker) che necessita di accesso al porto.
Del tutto irrilevante è anche la circostanza che i fatti di reato addebitati non fossero riconducibili all'ambito lavorativo trattandosi di fatti extralavorativi, perché appunto nella lettera di licenziamento non si fa alcun riferimento alla condotta penale ma solo all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, non potendo lo stesso accedere al porto per via del divieto emesso dall'Autorità portuale.
Né, tantomeno, la sentenza di primo grado contiene alcuna menzione dei fatti di reato addebitati al Parte_1
Invero, il Giudice di prime cure ha inquadrato la fattispecie in quella del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla oggettiva impossibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione, evidenziando come tale impossibilità derivasse dalla circostanza che in data 5/01/2023 l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha revocato al il Parte_1 permesso di accesso al porto e che in data 22/02/2023 l'azienda resistente aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto, essendo impossibilitata ad adibire il lavoratore a qualsiasi altra mansione, atteso che per lo svolgimento delle stesse era propedeutico il predetto permesso.
Il Giudice di prime cure, quindi, ha accertato la legittimità del recesso e, dunque, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo al momento genetico, senza entrare nel merito delle condotte penalmente rilevanti addebitate al in forza delle quali gli era stato Parte_1
revocato il permesso di accesso al porto.
Con l' appello il si concentra nuovamente sulla descrizione di tutto l'iter dei Parte_1
procedimenti penali in cui è stato coinvolto, ribadendo la circostanza, erroneamente considerata dirimente, che in ordine agli stessi fosse intervenuta una sentenza parziale di assoluzione. Non vi è alcuna critica al profilo concernente l'inquadramento del licenziamento dell'ambito del g.m.o. e delle ragioni dello stesso.
Il Giudice di prime cure, sul punto, ha affermato : “l'irrilevanza delle vicende successive che avevano interessato il lavoratore dovendosi vagliare la legittimità del recesso datoriale e, dunque, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo al momento della manifestazione di volontà di risolvere il rapporto”.
Questo capo della sentenza è stato semplicemente ricopiato nell'atto di appello, ma non corredato da alcuna argomentazione critica capace di confutare l'assunto, salvo ribadire che il vero motivo oggettivo a fondamento del licenziamento fosse lo status custodiae del prestatore d'opera.
Circostanza, quest'ultima, pacificamente smentita dalla lettera di licenziamento nella quale si legge “la Società ha dovuto constatare la Sua impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione lavorativa, stante che le mansioni da Lei svolte non possono prescindere dall'accesso all'area portuale”.
Da quanto sopra, emerge chiaramente che la ragione oggettiva che ha determinato l'azienda a licenziare il è la revoca del permesso di accesso al porto- circostanza oggettiva Parte_1
e non contestata, anzi pacificamente dedotta e ammessa dall'appellante - versando questi nell'impossibilità di rendere la prestazione lavorativa che, all'evidenza, non poteva essere svolta senza accedere al piazzale del terminal portuale.
A corroborare ulteriormente l'inconferenza del contenuto dell'atto di appello rispetto alle ragioni della decisione impugnata, vengono in rilievo le contestazioni mosse a pag. 24 dell'atto di appello in cui si contesta la massima richiamata dal Tribunale (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. n. 12373/2019).
Parte appellante evidenzia che tale precedente non sarebbe confacente alla situazione del
“il quale lamenta di essere stato ristretto in custodia cautelare;
tale restrizione è stata Parte_1 ritenuta motivo oggettivo di inidoneità al lavoro, quindi, causa di licenziamento;
alla fine però il
è stato assolto da ogni accusa con conseguente ed immediata scarcerazione”. Parte_1
Dal passaggio sopra richiamato emerge la totale mancanza di correlazione tra l'impugnazione e la sentenza atteso che, nell'appello, la difesa è incentrata sull'intervenuta assoluzione da ogni accusa del sull'erroneo presupposto che motivo dirimente Parte_1
dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione fosse stato lo status custodiae e non la revoca del permesso di accesso al porto, unica ragione oggettiva che ha spinto l'azienda al licenziamento del come accertato anche nella sentenza impugnata. Parte_1
L'appello, pertanto, è inammissibile.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1291/2024, pubblicata in data 05.12.2024 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge;
3) Dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 29/7/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti