CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 236
CGARS
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità

    La sanzione è stata introdotta successivamente alla commissione dell'abuso, ma rileva il momento dell'accertamento e dell'omessa ottemperanza all'ordine di demolizione, non il momento della commissione dell'abuso. La norma introdotta dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), L. n. 164 del 2014 era già in vigore al momento dell'ingiunzione a demolire.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata per omessa notifica dell'ordinanza di demolizione

    Il motivo è inammissibile in appello poiché introduce una contestazione nuova e diversa rispetto alla originaria lamentata omessa notifica, richiedendo la proposizione di motivi aggiunti in primo grado. In ogni caso, la notifica è risultata intellegibile e, per contestarne la validità, sarebbe stata necessaria una querela di falso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa

    L'ingiunzione di demolizione e la sanzione pecuniaria hanno natura vincolata e dovuta, anche a distanza di tempo, e non richiedono motivazione in ordine a ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non genera un legittimo affidamento in questo contesto.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La sanzione è dovuta nella misura fissa dalla legge per abusi commessi in zona vincolata, indipendentemente dalla tipologia e dall'entità dell'abuso, poiché sanziona la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Omessa motivazione e violazione del diritto di difesa

    L'ingiunzione di demolizione e la sanzione pecuniaria hanno natura vincolata e dovuta, anche a distanza di tempo, e non richiedono motivazione in ordine a ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non genera un legittimo affidamento in questo contesto.

  • Inammissibile
    Onere della prova della data di realizzazione dell'abuso e sanatoria

    Il motivo è inammissibile in appello perché non formulato in primo grado. Inoltre, la natura abusiva delle opere è stata accertata nell'ordinanza di demolizione non impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 236
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 236
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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