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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12847/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12847/2013 avente ad oggetto
“Somministrazione”
promossa da
ora C.F. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIA SPARANO N. 35 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. AMENDUNI ASCANIO (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
contro
già (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domicil. in PIAZZA UMBERTO I N. 8 70121 BARI;
rappres. e dif.
1 dall'Avv. VULCANO PIERLUIGI (C.F. ), TANZARIELLO C.F._2
ROBERTO e Controparte_3
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
elettivamente domicil. in VIA ABATE GIMMA N. 201 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. SANVITO GABRIELLA (C.F. ) C.F._3
CONVENUTA
All'udienza del 7.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 30.10.2013, la (ora Parte_1
ha chiesto l'accertamento della responsabilità << esclusiva, Parte_2
contrattuale e/o extracontrattuale, commissiva ed omissiva, dell' Controparte_2
nella causazione dell'errore di misurazione nonché nel colpevole ritardo della
[...]
sua scoperta, e nella conseguente fatturazione postuma poliennale di
[...]
-> di € 83.846,94, come da fattura n. 72162654167221A del Controparte_4
26.11.2012, e, per l'effetto, la dichiarazione di non dover pagare la suddetta somma, quantificata sulla base dei dati forniti da Controparte_2
La società attrice, in via subordinata, ha chiesto, nella denegata ipotesi di riconoscimento del credito in capo ad di ridurre, in Controparte_4
applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., il citato importo quanto meno del 50% o
2 dell'altra misura, maggiore o minore, ritenuta giusta, << pure in via compensativa,
e/o risarcitoria, equitativa, ovvero di corrispondente condanna, anche in funzione dei danni e delle problematiche commerciali, causati alla società attrice, dalla preclusa possibilità di previsione nei bilanci annuali presuntivi, ovvero di riversamento o recupero sulla clientela, dell'importo quadriennale residuale richiesto per fornitura di energia elettrica con la fattura >> di cui sopra;
in ogni caso, ha chiesto
< al risarcimento dei danni causati con la sua Controparte_2
condotta omissiva e commissiva a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al nella misura pari a quanto quest'ultima Parte_1
fosse eventualmente costretta o condannata a pagare ad Controparte_4
all'interno o fuori del presente giudizio, comprese eventuali more, competenze legali ed accessori, in rapporto alla fatturazione di € 83.846,94 di cui è causa>> nonché
< annullare, quanto meno nelle more del presente giudizio, la manifestazione di risoluzione contrattuale, il preavviso di sospensione (pure per diminuzione di potenza) nonché di distacco, operati da con le Controparte_4
comunicazioni del 17.9.2013 e 24.9.201 >>; il tutto con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie pretese l'attrice ha dedotto:
- di svolgere principalmente l'attività di commercio di veicoli in genere, di ricambi ed accessori, di carburanti e lubrificanti, di gestione di officine di riparazione, di noleggio di autoveicoli in genere, di vendita, installazione e riparazione di impianti a gas;
- che la fornitura di energia elettrica le è sempre stata assicurata sin dall'apertura della sede da Controparte_2
3 - che il giorno 14.12.2011 la tramite tecnici preposti alla Controparte_2
verifica, effettuò un sopralluogo presso la sua sede, a seguito del quale emerse una
“anomalia” nel gruppo di misura, rappresentata da un errore nella contabilizzazione dell'energia, in quanto il misuratore GET 4S aveva registrato i consumi con una costante K di moltiplicazione errata (il gruppo di misura elettronico aveva un segnale in ingresso tramite dei TA - trasformatori amperometrici - che avevano un
K: 10 invece che K: 25) e, per questo motivo, aveva conteggiato energia, a partire dal 9.2.2008, data in cui era stato installato il misuratore, in modo inesatto;
- che, pertanto, l' aveva provveduto, in data 13.2.2012, a Controparte_2
sostituire il misuratore con uno nuovo;
- che in data 9.11.2012 le era pervenuta una missiva dell Controparte_4
datata 24.10.2012, con la quale le era stato contestato che “i prelievi di energia complessivamente non contabilizzati dal 9.2.2008 al 13.2.2012, derivanti dalla ricostruzione effettuata da ammontavano a complessivi € Controparte_2
83.846,94, IVA compresa;
- che essa attrice aveva incaricato l'Ing. , esperto in elettrotecnica, di Persona_1
svolgere una perizia sul misuratore in questione in data 7.12.2012; che era emersa l'estraneità della esponente nella causazione dell'asserito errore di misurazione, imputabile unicamente al servizio tecnico della Controparte_2
La società attrice ha, pertanto, concluso rilevando che le richieste di pagamento avanzate da con la missiva datata 24.10.2012 e con la Controparte_4
corrispondente fattura di € 83.846,94, IVA compresa, erano illegittime in quanto era dovere dell rilevare l'errore di misurazione in un congruo lasso di tempo e CP_2
provvedere a eliminarlo, cosa fatta solo in data 13 Febbraio 2012, quattro anni dopo
4 il verificarsi dell'errore interamente imputabile a imperizia e negligenza dei tecnici della società convenuta.
La ha dedotto la violazione dell'obbligo di diligenza Parte_1
nell'esecuzione contrattuale da parte dell ed evidenziato di Controparte_2
aver pagato puntualmente tutte le fatture ricevute e di aver fatto legittimo affidamento sul fatto che l'importo delle stesse fosse corretto in base ai consumi effettuati;
che, a causa di tale errore, essa esponente non ha potuto inserire nei bilanci annuali di competenza l'importo ora preteso dalla società convenuta con conseguenti scompensi commerciali irreparabili;
ha dedotto che, ove avesse avuto modo di conoscere in tempo, anziché a quattro anni di distanza, i maggiori costi di fornitura elettrica avrebbe potuto riversarli sulla clientela sotto forma di maggiori corrispettivi o minori sconti;
di aver ricevuto un'ulteriore danno consistente nel fatto di dover sottrarre la somma pretesa dall' ai normali investimenti aziendali. CP_2
Con comparsa di costituzione, depositata in data 31.3.2014, si è costituita in giudizio la oggi , che ha chiesto di dichiarare Controparte_2 Controparte_5
infondata l'avversa domanda, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese ha dedotto che:
- l'odierna attrice è titolare di un contratto di somministrazione di energia elettrica con contraddistinto dal numero cliente 705334382, che Controparte_4
richiede un contatore elettronico particolare, differente dai contatori elettronici utilizzati per la registrazione dei consumi presso le utenze domestiche in quanto assorbente correnti di notevole entità; per tale motivo, è stato inserito, tra il circuito da misurare ed il contatore, un riduttore di corrente che ha la funzione di immettere nel misuratore, al momento della registrazione, correnti inferiori rispetto a quelle
5 che transitano nel circuito, ma sempre ad esse proporzionali;
pertanto, un trasformatore di corrente dal rapporto 125/5, con costante di moltiplicazione pari a
25, come quello di cui è dotato il gruppo di misura installato dal 9.2.2008 presso la fornitura della effettua, al momento della registrazione, una Parte_1
riduzione tale per cui l'esatta quantificazioni della corrente prelevata, deve, necessariamente, moltiplicarsi per 25 (125:5=25);
- tali caratteristiche del contatore erano state documentate al momento dell'installazione del contatore, avvenuta il 9.2.2008;
- era stato evidenziato, sia nel modello di installazione del nuovo contatore sia nella verifica eseguita il 6.12.2011, che il rapporto corretto della riduzione della corrente era 125/5 e che pertanto la costante per cui si doveva moltiplicare l'energia registrata era pari a 25;
- invece, pur dovendo moltiplicare l'energia elettrica consumata dall'attore per CP_2
la costante 25, dal 9.2.2008 aveva continuato a fatturare energia elettrica applicando l'errata costante di moltiplicazione 10 (circostanza evidenziata nel verbale di verifica del 6.12.2011 dal dipendente ) che aveva portato ad un addebito Controparte_6
errato (per difetto) dei consumi;
- all'esito della suddetta verifica si era proceduto alla corretta quantificazione dei consumi di energia elettrica effettivamente registrati dal contatore, pari a kWh
463.073 ed alla fatturazione degli stessi.
La convenuta ha concluso rilevando che la rifatturazione nel periodo 9.2.2008-
12.3.2012 non ha determinato un incremento degli importi fatturati rispetto a quelli relativi al periodo antecedente al 9.2.2008, ma semplicemente un allineamento a tali importi per effetto dell'applicazione della corretta costante di fatturazione.
6 Con comparsa di costituzione depositata in data 31.3.2014, si è costituita in giudizio la;
ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il suo Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere società trader di energia alla quale spetta solo il compito di elaborare le fatture sulla base delle letture dei dati dei consumi in Kwh comunicati dalla società di distribuzione ( ), Controparte_2
unica proprietaria della rete elettrica ed anche dei misuratori - e di estrometterla dal giudizio. Ha dedotto che in data 17.2.2012 le aveva Controparte_2
comunicato l'anomalia di programmazione riscontrata in sede di verifica nel misuratore in uso all'attrice perché fatturasse le differenze di consumo rimaste impagate.
Nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, sia con riferimento all'an debeatur che al quantum, e conseguentemente di dichiarare la legittimità della fatturazione dalla stessa eseguita e quindi della richiesta di pagamento, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita mediante prova per testi, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 7.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' Controparte_7
L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4
deducendo di essersi limitata a recepire i dati dei consumi della parte attrice comunicati da . Controparte_2
L'eccezione è infondata.
7 L è legittimata passiva in quanto controparte contrattuale Controparte_4
della nel rapporto di fornitura di energia elettrica, soggetto Parte_1
emittente le fatture e soggetto che ne richiede il pagamento. La stessa è, pertanto, titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
B) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRETTEZZA CP_8
E' pacifico tra le parti - oltre che risultante dalla prova testimoniale espletata (v. deposizioni di , tecnico , e di CP_6 Controparte_2 Testimone_1
dipendente della parte attrice) nonchè dai documenti in atti (tra cui il rapporto di verifica dei tecnici del dicembre 20119) -, che: CP_2
- l'odierna attrice è titolare di un contratto di somministrazione di energia elettrica con contraddistinto dal numero cliente 705334382; Controparte_4
- in data 9.2.2008 è stato installato dai tecnici dell , presso Controparte_2
l'utenza della parte attrice, un nuovo misuratore della fornitura di energia elettrica e che lo stesso è stato tarato erroneamente;
- la società attrice ha regolarmente pagato tutte le fatture inviatele dall CP_4
- fatture da quest'ultima conteggiate sulla base dei consumi comunicati
[...]
dall – fino alla fattura di € 83.846,94, n. 72162654167221A Controparte_2
del 26.11.2012;
- il giorno 14.12.2011 tecnici della a seguito di sopralluogo Controparte_2
presso la sede della parte attrice, hanno verificato l'esistenza di una “anomalia” nel gruppo di misura in quanto il misuratore installato nel 2008 era stato tarato erroneamente e per questo motivo, a partire dal 9.2.2008, l'energia elettrica era stata conteggiata in misura errata;
8 - l' pertanto, ha sostituito, in data 13.2.2012, il misuratore Controparte_2
installato nel 2008 con uno nuovo;
- in data 9.11.2012 è pervenuta all'attrice una missiva dell Controparte_4
datata 24.10.2012, con la quale le è stato comunicato che “i prelievi di energia
[...]
complessivamente non contabilizzati dal 9.2.2008 al 13.2.2012, derivanti dalla ricostruzione effettuata da , ammontavano a complessivi € Controparte_2
83.846,94, IVA compresa.
E' pacifico e provato, quindi:
- che l'errore di taratura del misuratore installato il 9.2.2008 è imputabile esclusivamente ai tecnici della;
Controparte_2
- che per quasi quattro anni (dal 9.2.2008 Controparte_2
14.12.2011), ha omesso di effettuare verifica alcuna sul misuratore installato;
- che la ha fatto legittimo affidamento sulla Pt_1 Parte_1
regolarità dei conteggi alla stessa comunicati con le fatture che le sono state inviate e dalla stessa regolarmente pagate.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che è oramai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico dei contraenti a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento
9 e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v., tra le tante,
Cass., n. 2855 del 11/02/2005).
In particolare, si ritiene che la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (v. tra le tante Cass.,
n. 264 del 11/01/2006).
Il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. è inteso, pertanto, quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta
(v. Cass., 2021/16743) ed è posto a tutela dell'interesse della controparte a non vedersi, tra l'altro, colpita da una pretesa divenuta, nel frattempo, esorbitante.
Raggiunta una certa dimensione temporale nella protrazione del mancato esercizio del diritto (nel caso in esame, dovuto - non a semplice ritardo nella richiesta dell'adempimento in quanto la società attrice non era ritenuta inadempiente sino alla verifica del 2011 - ma all'omessa verifica del funzionamento da parte dell'
[...]
dei propri apparecchi di rilevamento della fornitura di energia Controparte_2
elettrica) tale da "stabilizzare" il relativo affidamento, l'interesse tutelato della controparte non coincide con l'interesse a non adempiere nonostante il diritto non si sia estinto per prescrizione o non sia stato rinunciato, bensì con l'interesse a vedersi salvaguardata in una situazione in cui l'esercizio del diritto urti con le sue legittime aspettative collegate al comportamento sin lì assunto dal creditore.
10 Come ritenuto condivisibilmente in dottrina, si ritiene che << Dal dovere di correttezza e buona fede sorgono obblighi reciproci e autonomi di prestazione e di protezione. Essa pone un limite all'esercizio del diritto di credito quando l'interesse del creditore entri in conflitto con un interesse del debitore che nel sistema degli interessi protetti assuma un valore preminente … Accertata una violazione della buona fede per un contegno abusivo o fonte di un affidamento legittimo si transita nel campo delle tutele perché la buona fede e l'abuso di diritto, come figure che appartengono allo stesso genere, superano il modello della fattispecie e degli effetti come espressione di un ordine rimediale che si sovrappone all'obbligo voluto dalle parti, orientando e correggendone gli effetti>>.
Nel caso in esame, la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede posta in essere dall deriva dal fatto che, secondo l'id quod plerumque Controparte_2
accidit, è prevedibile che i contatori possano non funzionare correttamente e che vi siano degli errori di taratura e di rilevamento dei consumi;
pertanto, l'obbligo di buona fede gravante sull nell'esecuzione della prestazione - Controparte_2
soprattutto con riguardo ad un'utenza non domestica con consumi consistenti come quella per cui è causa – richiede una periodica verifica del regolare funzionamento degli apparecchi di rilevamento. Periodica verifica che non determina un apprezzabile sacrificio in capo all , soggetto dotato di tecnici Controparte_2
che svolgono regolarmente compiti di accertamento e soggetto che, in quanto proprietario di contatori e misuratori, ha l'onere di verificarne il corretto funzionamento.
A fronte della violazione da parte dell degli obblighi in Controparte_2
esame, va tutelato il legittimo affidamento suscitato nella società attrice indotta dalla negligenza della controparte a ritenere che i suoi consumi fossero quelli
11 regolarmente fatturati e indotta, quindi, a non iscrivere in bilancio somme superiori a quelle pagate e a seguire politiche commerciali calibrate su costi di produzione ritenuti corretti.
L'interesse alla tutela dell'attività imprenditoria della parte attrice appare preminente rispetto all'interesse del fornitore a richiedere consistenti conguagli causati dal proprio comportamento imperito e inattivo.
Nell'ipotesi de qua, non sussistendo una volontà tacita della società creditrice di rinunziare al proprio credito o di rimettere il debito (come in altre ipotesi esaminate dalla giurisprudenza), può utilizzarsi, come richiesto dalla parte attrice, fra le tutele possibili avverso la violazione della clausola generale di buona fede, il rimedio dell'inesigibilità del credito.
L'inesigibilità, infatti, presuppone una prestazione possibile, oggetto di obbligazione, il cui adempimento, però, in date circostanze, non può essere preteso dal creditore o per un termine non ancora scaduto (1185 c.c.) o per l'esercizio di un'azione dilatoria (1460 c.c.) ovvero, come nel caso in esame, per un << abuso del diritto >> derivante dalla accertata violazione degli obblighi di cui sopra fungendo non da limite dell'obbligazione ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., bensì da autonoma 'causa esimente' del debitore >>.
Alla luce di quanto detto, la pretesta creditoria per cui è causa, pari ad € 83.846,94, come da fattura n. 72162654167221A del 26.11.2012, va dichiarata inesigibile per accertata violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede da parte dell'
[...]
. Controparte_2
12 A quanto sopra consegue l'illegittimità di eventuali risoluzioni, da parte dell'
[...]
, del contratto di fornitura per mancato pagamento della Controparte_4
suddetta somma nonchè di eventuali sospensioni della fornitura stessa.
La richiesta di risarcimento danni, avanzata dalla parte attrice “in ogni caso” e commisurata alla somma che la stessa << fosse eventualmente costretta a pagare ad
>>, va ritenuta assorbita dalla dichiarazione di Controparte_4
inesigibilità del credito.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , Controparte_2
oggi e- , nonchè dell che ha sollevato Controparte_2 Controparte_4
un'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva e si è opposta all'accoglimento della domanda.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda avanzata dalla (oggi e Parte_1 Parte_2
dichiara inesigibile la richiesta di pagamento della somma di € 83.846,94, di cui alla fattura n. 72162654167221A del 26.11.2012;
condanna e a rimborsare alla Controparte_5 Controparte_4
13 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 14.103,00, per le fasi Parte_2
di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a., spese generali e spese non imponibili come da nota spese.
Così deciso il 25 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12847/2013 avente ad oggetto
“Somministrazione”
promossa da
ora C.F. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIA SPARANO N. 35 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. AMENDUNI ASCANIO (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
contro
già (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domicil. in PIAZZA UMBERTO I N. 8 70121 BARI;
rappres. e dif.
1 dall'Avv. VULCANO PIERLUIGI (C.F. ), TANZARIELLO C.F._2
ROBERTO e Controparte_3
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
elettivamente domicil. in VIA ABATE GIMMA N. 201 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. SANVITO GABRIELLA (C.F. ) C.F._3
CONVENUTA
All'udienza del 7.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 30.10.2013, la (ora Parte_1
ha chiesto l'accertamento della responsabilità << esclusiva, Parte_2
contrattuale e/o extracontrattuale, commissiva ed omissiva, dell' Controparte_2
nella causazione dell'errore di misurazione nonché nel colpevole ritardo della
[...]
sua scoperta, e nella conseguente fatturazione postuma poliennale di
[...]
-> di € 83.846,94, come da fattura n. 72162654167221A del Controparte_4
26.11.2012, e, per l'effetto, la dichiarazione di non dover pagare la suddetta somma, quantificata sulla base dei dati forniti da Controparte_2
La società attrice, in via subordinata, ha chiesto, nella denegata ipotesi di riconoscimento del credito in capo ad di ridurre, in Controparte_4
applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., il citato importo quanto meno del 50% o
2 dell'altra misura, maggiore o minore, ritenuta giusta, << pure in via compensativa,
e/o risarcitoria, equitativa, ovvero di corrispondente condanna, anche in funzione dei danni e delle problematiche commerciali, causati alla società attrice, dalla preclusa possibilità di previsione nei bilanci annuali presuntivi, ovvero di riversamento o recupero sulla clientela, dell'importo quadriennale residuale richiesto per fornitura di energia elettrica con la fattura >> di cui sopra;
in ogni caso, ha chiesto
< al risarcimento dei danni causati con la sua Controparte_2
condotta omissiva e commissiva a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, al nella misura pari a quanto quest'ultima Parte_1
fosse eventualmente costretta o condannata a pagare ad Controparte_4
all'interno o fuori del presente giudizio, comprese eventuali more, competenze legali ed accessori, in rapporto alla fatturazione di € 83.846,94 di cui è causa>> nonché
< annullare, quanto meno nelle more del presente giudizio, la manifestazione di risoluzione contrattuale, il preavviso di sospensione (pure per diminuzione di potenza) nonché di distacco, operati da con le Controparte_4
comunicazioni del 17.9.2013 e 24.9.201 >>; il tutto con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie pretese l'attrice ha dedotto:
- di svolgere principalmente l'attività di commercio di veicoli in genere, di ricambi ed accessori, di carburanti e lubrificanti, di gestione di officine di riparazione, di noleggio di autoveicoli in genere, di vendita, installazione e riparazione di impianti a gas;
- che la fornitura di energia elettrica le è sempre stata assicurata sin dall'apertura della sede da Controparte_2
3 - che il giorno 14.12.2011 la tramite tecnici preposti alla Controparte_2
verifica, effettuò un sopralluogo presso la sua sede, a seguito del quale emerse una
“anomalia” nel gruppo di misura, rappresentata da un errore nella contabilizzazione dell'energia, in quanto il misuratore GET 4S aveva registrato i consumi con una costante K di moltiplicazione errata (il gruppo di misura elettronico aveva un segnale in ingresso tramite dei TA - trasformatori amperometrici - che avevano un
K: 10 invece che K: 25) e, per questo motivo, aveva conteggiato energia, a partire dal 9.2.2008, data in cui era stato installato il misuratore, in modo inesatto;
- che, pertanto, l' aveva provveduto, in data 13.2.2012, a Controparte_2
sostituire il misuratore con uno nuovo;
- che in data 9.11.2012 le era pervenuta una missiva dell Controparte_4
datata 24.10.2012, con la quale le era stato contestato che “i prelievi di energia complessivamente non contabilizzati dal 9.2.2008 al 13.2.2012, derivanti dalla ricostruzione effettuata da ammontavano a complessivi € Controparte_2
83.846,94, IVA compresa;
- che essa attrice aveva incaricato l'Ing. , esperto in elettrotecnica, di Persona_1
svolgere una perizia sul misuratore in questione in data 7.12.2012; che era emersa l'estraneità della esponente nella causazione dell'asserito errore di misurazione, imputabile unicamente al servizio tecnico della Controparte_2
La società attrice ha, pertanto, concluso rilevando che le richieste di pagamento avanzate da con la missiva datata 24.10.2012 e con la Controparte_4
corrispondente fattura di € 83.846,94, IVA compresa, erano illegittime in quanto era dovere dell rilevare l'errore di misurazione in un congruo lasso di tempo e CP_2
provvedere a eliminarlo, cosa fatta solo in data 13 Febbraio 2012, quattro anni dopo
4 il verificarsi dell'errore interamente imputabile a imperizia e negligenza dei tecnici della società convenuta.
La ha dedotto la violazione dell'obbligo di diligenza Parte_1
nell'esecuzione contrattuale da parte dell ed evidenziato di Controparte_2
aver pagato puntualmente tutte le fatture ricevute e di aver fatto legittimo affidamento sul fatto che l'importo delle stesse fosse corretto in base ai consumi effettuati;
che, a causa di tale errore, essa esponente non ha potuto inserire nei bilanci annuali di competenza l'importo ora preteso dalla società convenuta con conseguenti scompensi commerciali irreparabili;
ha dedotto che, ove avesse avuto modo di conoscere in tempo, anziché a quattro anni di distanza, i maggiori costi di fornitura elettrica avrebbe potuto riversarli sulla clientela sotto forma di maggiori corrispettivi o minori sconti;
di aver ricevuto un'ulteriore danno consistente nel fatto di dover sottrarre la somma pretesa dall' ai normali investimenti aziendali. CP_2
Con comparsa di costituzione, depositata in data 31.3.2014, si è costituita in giudizio la oggi , che ha chiesto di dichiarare Controparte_2 Controparte_5
infondata l'avversa domanda, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese ha dedotto che:
- l'odierna attrice è titolare di un contratto di somministrazione di energia elettrica con contraddistinto dal numero cliente 705334382, che Controparte_4
richiede un contatore elettronico particolare, differente dai contatori elettronici utilizzati per la registrazione dei consumi presso le utenze domestiche in quanto assorbente correnti di notevole entità; per tale motivo, è stato inserito, tra il circuito da misurare ed il contatore, un riduttore di corrente che ha la funzione di immettere nel misuratore, al momento della registrazione, correnti inferiori rispetto a quelle
5 che transitano nel circuito, ma sempre ad esse proporzionali;
pertanto, un trasformatore di corrente dal rapporto 125/5, con costante di moltiplicazione pari a
25, come quello di cui è dotato il gruppo di misura installato dal 9.2.2008 presso la fornitura della effettua, al momento della registrazione, una Parte_1
riduzione tale per cui l'esatta quantificazioni della corrente prelevata, deve, necessariamente, moltiplicarsi per 25 (125:5=25);
- tali caratteristiche del contatore erano state documentate al momento dell'installazione del contatore, avvenuta il 9.2.2008;
- era stato evidenziato, sia nel modello di installazione del nuovo contatore sia nella verifica eseguita il 6.12.2011, che il rapporto corretto della riduzione della corrente era 125/5 e che pertanto la costante per cui si doveva moltiplicare l'energia registrata era pari a 25;
- invece, pur dovendo moltiplicare l'energia elettrica consumata dall'attore per CP_2
la costante 25, dal 9.2.2008 aveva continuato a fatturare energia elettrica applicando l'errata costante di moltiplicazione 10 (circostanza evidenziata nel verbale di verifica del 6.12.2011 dal dipendente ) che aveva portato ad un addebito Controparte_6
errato (per difetto) dei consumi;
- all'esito della suddetta verifica si era proceduto alla corretta quantificazione dei consumi di energia elettrica effettivamente registrati dal contatore, pari a kWh
463.073 ed alla fatturazione degli stessi.
La convenuta ha concluso rilevando che la rifatturazione nel periodo 9.2.2008-
12.3.2012 non ha determinato un incremento degli importi fatturati rispetto a quelli relativi al periodo antecedente al 9.2.2008, ma semplicemente un allineamento a tali importi per effetto dell'applicazione della corretta costante di fatturazione.
6 Con comparsa di costituzione depositata in data 31.3.2014, si è costituita in giudizio la;
ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il suo Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere società trader di energia alla quale spetta solo il compito di elaborare le fatture sulla base delle letture dei dati dei consumi in Kwh comunicati dalla società di distribuzione ( ), Controparte_2
unica proprietaria della rete elettrica ed anche dei misuratori - e di estrometterla dal giudizio. Ha dedotto che in data 17.2.2012 le aveva Controparte_2
comunicato l'anomalia di programmazione riscontrata in sede di verifica nel misuratore in uso all'attrice perché fatturasse le differenze di consumo rimaste impagate.
Nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, sia con riferimento all'an debeatur che al quantum, e conseguentemente di dichiarare la legittimità della fatturazione dalla stessa eseguita e quindi della richiesta di pagamento, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita mediante prova per testi, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 7.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' Controparte_7
L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4
deducendo di essersi limitata a recepire i dati dei consumi della parte attrice comunicati da . Controparte_2
L'eccezione è infondata.
7 L è legittimata passiva in quanto controparte contrattuale Controparte_4
della nel rapporto di fornitura di energia elettrica, soggetto Parte_1
emittente le fatture e soggetto che ne richiede il pagamento. La stessa è, pertanto, titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
B) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRETTEZZA CP_8
E' pacifico tra le parti - oltre che risultante dalla prova testimoniale espletata (v. deposizioni di , tecnico , e di CP_6 Controparte_2 Testimone_1
dipendente della parte attrice) nonchè dai documenti in atti (tra cui il rapporto di verifica dei tecnici del dicembre 20119) -, che: CP_2
- l'odierna attrice è titolare di un contratto di somministrazione di energia elettrica con contraddistinto dal numero cliente 705334382; Controparte_4
- in data 9.2.2008 è stato installato dai tecnici dell , presso Controparte_2
l'utenza della parte attrice, un nuovo misuratore della fornitura di energia elettrica e che lo stesso è stato tarato erroneamente;
- la società attrice ha regolarmente pagato tutte le fatture inviatele dall CP_4
- fatture da quest'ultima conteggiate sulla base dei consumi comunicati
[...]
dall – fino alla fattura di € 83.846,94, n. 72162654167221A Controparte_2
del 26.11.2012;
- il giorno 14.12.2011 tecnici della a seguito di sopralluogo Controparte_2
presso la sede della parte attrice, hanno verificato l'esistenza di una “anomalia” nel gruppo di misura in quanto il misuratore installato nel 2008 era stato tarato erroneamente e per questo motivo, a partire dal 9.2.2008, l'energia elettrica era stata conteggiata in misura errata;
8 - l' pertanto, ha sostituito, in data 13.2.2012, il misuratore Controparte_2
installato nel 2008 con uno nuovo;
- in data 9.11.2012 è pervenuta all'attrice una missiva dell Controparte_4
datata 24.10.2012, con la quale le è stato comunicato che “i prelievi di energia
[...]
complessivamente non contabilizzati dal 9.2.2008 al 13.2.2012, derivanti dalla ricostruzione effettuata da , ammontavano a complessivi € Controparte_2
83.846,94, IVA compresa.
E' pacifico e provato, quindi:
- che l'errore di taratura del misuratore installato il 9.2.2008 è imputabile esclusivamente ai tecnici della;
Controparte_2
- che per quasi quattro anni (dal 9.2.2008 Controparte_2
14.12.2011), ha omesso di effettuare verifica alcuna sul misuratore installato;
- che la ha fatto legittimo affidamento sulla Pt_1 Parte_1
regolarità dei conteggi alla stessa comunicati con le fatture che le sono state inviate e dalla stessa regolarmente pagate.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che è oramai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico dei contraenti a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento
9 e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v., tra le tante,
Cass., n. 2855 del 11/02/2005).
In particolare, si ritiene che la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (v. tra le tante Cass.,
n. 264 del 11/01/2006).
Il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. è inteso, pertanto, quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta
(v. Cass., 2021/16743) ed è posto a tutela dell'interesse della controparte a non vedersi, tra l'altro, colpita da una pretesa divenuta, nel frattempo, esorbitante.
Raggiunta una certa dimensione temporale nella protrazione del mancato esercizio del diritto (nel caso in esame, dovuto - non a semplice ritardo nella richiesta dell'adempimento in quanto la società attrice non era ritenuta inadempiente sino alla verifica del 2011 - ma all'omessa verifica del funzionamento da parte dell'
[...]
dei propri apparecchi di rilevamento della fornitura di energia Controparte_2
elettrica) tale da "stabilizzare" il relativo affidamento, l'interesse tutelato della controparte non coincide con l'interesse a non adempiere nonostante il diritto non si sia estinto per prescrizione o non sia stato rinunciato, bensì con l'interesse a vedersi salvaguardata in una situazione in cui l'esercizio del diritto urti con le sue legittime aspettative collegate al comportamento sin lì assunto dal creditore.
10 Come ritenuto condivisibilmente in dottrina, si ritiene che << Dal dovere di correttezza e buona fede sorgono obblighi reciproci e autonomi di prestazione e di protezione. Essa pone un limite all'esercizio del diritto di credito quando l'interesse del creditore entri in conflitto con un interesse del debitore che nel sistema degli interessi protetti assuma un valore preminente … Accertata una violazione della buona fede per un contegno abusivo o fonte di un affidamento legittimo si transita nel campo delle tutele perché la buona fede e l'abuso di diritto, come figure che appartengono allo stesso genere, superano il modello della fattispecie e degli effetti come espressione di un ordine rimediale che si sovrappone all'obbligo voluto dalle parti, orientando e correggendone gli effetti>>.
Nel caso in esame, la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede posta in essere dall deriva dal fatto che, secondo l'id quod plerumque Controparte_2
accidit, è prevedibile che i contatori possano non funzionare correttamente e che vi siano degli errori di taratura e di rilevamento dei consumi;
pertanto, l'obbligo di buona fede gravante sull nell'esecuzione della prestazione - Controparte_2
soprattutto con riguardo ad un'utenza non domestica con consumi consistenti come quella per cui è causa – richiede una periodica verifica del regolare funzionamento degli apparecchi di rilevamento. Periodica verifica che non determina un apprezzabile sacrificio in capo all , soggetto dotato di tecnici Controparte_2
che svolgono regolarmente compiti di accertamento e soggetto che, in quanto proprietario di contatori e misuratori, ha l'onere di verificarne il corretto funzionamento.
A fronte della violazione da parte dell degli obblighi in Controparte_2
esame, va tutelato il legittimo affidamento suscitato nella società attrice indotta dalla negligenza della controparte a ritenere che i suoi consumi fossero quelli
11 regolarmente fatturati e indotta, quindi, a non iscrivere in bilancio somme superiori a quelle pagate e a seguire politiche commerciali calibrate su costi di produzione ritenuti corretti.
L'interesse alla tutela dell'attività imprenditoria della parte attrice appare preminente rispetto all'interesse del fornitore a richiedere consistenti conguagli causati dal proprio comportamento imperito e inattivo.
Nell'ipotesi de qua, non sussistendo una volontà tacita della società creditrice di rinunziare al proprio credito o di rimettere il debito (come in altre ipotesi esaminate dalla giurisprudenza), può utilizzarsi, come richiesto dalla parte attrice, fra le tutele possibili avverso la violazione della clausola generale di buona fede, il rimedio dell'inesigibilità del credito.
L'inesigibilità, infatti, presuppone una prestazione possibile, oggetto di obbligazione, il cui adempimento, però, in date circostanze, non può essere preteso dal creditore o per un termine non ancora scaduto (1185 c.c.) o per l'esercizio di un'azione dilatoria (1460 c.c.) ovvero, come nel caso in esame, per un << abuso del diritto >> derivante dalla accertata violazione degli obblighi di cui sopra fungendo non da limite dell'obbligazione ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., bensì da autonoma 'causa esimente' del debitore >>.
Alla luce di quanto detto, la pretesta creditoria per cui è causa, pari ad € 83.846,94, come da fattura n. 72162654167221A del 26.11.2012, va dichiarata inesigibile per accertata violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede da parte dell'
[...]
. Controparte_2
12 A quanto sopra consegue l'illegittimità di eventuali risoluzioni, da parte dell'
[...]
, del contratto di fornitura per mancato pagamento della Controparte_4
suddetta somma nonchè di eventuali sospensioni della fornitura stessa.
La richiesta di risarcimento danni, avanzata dalla parte attrice “in ogni caso” e commisurata alla somma che la stessa << fosse eventualmente costretta a pagare ad
>>, va ritenuta assorbita dalla dichiarazione di Controparte_4
inesigibilità del credito.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , Controparte_2
oggi e- , nonchè dell che ha sollevato Controparte_2 Controparte_4
un'infondata eccezione di difetto di legittimazione passiva e si è opposta all'accoglimento della domanda.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda avanzata dalla (oggi e Parte_1 Parte_2
dichiara inesigibile la richiesta di pagamento della somma di € 83.846,94, di cui alla fattura n. 72162654167221A del 26.11.2012;
condanna e a rimborsare alla Controparte_5 Controparte_4
13 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 14.103,00, per le fasi Parte_2
di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a., spese generali e spese non imponibili come da nota spese.
Così deciso il 25 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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