CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
NE GIACOMO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14545/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti N. 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TASSA RIFIUTI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0159510724 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20120020134334 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20120193611375 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0238453753 000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0148161652 000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0177431967 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2015 0074239857 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 0062949337 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0100891906 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0167272066 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0025740281 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0029333304 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0152352888 000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0030656311 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20210125004306 000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0217202377 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0087271151 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11833/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 17 settembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione all'intimazione di pagamento notificatagli il 21 maggio 2024 in relazione alle seguenti 17 cartelle (su 32) per il complessivo importo di € 13.214,78: 097 2011 0159510724 000 asseritamente notificata in data 13.4.2012 afferente a tari per l'anno 2008 del Comune di Anzio (n. 2 dell'intimazione); 097 20120020134334 000 asseritamente notificata in data 27.10.2012 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2007 (n. 3 dell'intimazione); 097 20120193611375 000 asseritamente notificata in data 7.12.2012 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2009 (n. 4 dell'intimazione); 097 2012 0238453753 000 asseritamente notifica in data 20.10.2015 afferente alla tariffa rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2011 del Comune di Anzio (n.
6 dell'intimazione); 097 2013 0148161652 000 asseritamente notificata in data 3.7.2014 afferente alla tassa rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2012 del Comune di Anzio (n. 8 dell'intimazione); 097 2014 0177431967
000 asseritamente notificata in data 24.9.2015 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2011. (n. 12 dell'intimazione); 097 2015 0074239857 000 asseritamente notificata in data 21.1.2016 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2012 (n. 13 dell'intimazione); 097 2016 0062949337 000 asseritamente notificata in data 21.1.2016 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2013 (n. 14 dell'intimazione);
097 2017 0100891906 000 asseritamente notificata in data 15.05.2017 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2014 (n. 16 dell'intimazione); 097 2017 0167272066 000 asseritamente notificata in data
11.10.2017 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2015. (n. 18 dell'intimazione); 097 2019
0025740281 000 asseritamente notificata in data 25.1.2019 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno
2016 (n. 19 dell'intimazione); 097 2020 0029333304 000 asseritamente notificata in data 22.02.2020 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2017 (n. 23 dell'intimazione); 097 2020 0152352888 000 asseritamente notificata in data 19.1.2022 afferente a tari per l'anno 2015 del comune di Anzio (n. 24 dell'intimazione); 097 2021 0030656311 000 asseritamente notificata in data 7.6.2022 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2018 (n. 26 dell'intimazione); 09720210125004306 000 asseritamente notificata in data 1.7.2022 afferente alla TARES per l'anno 2013 del comune di Anzio (n. 27 dell'intimazione);
097 2021 0217202377 000 asseritamente notificata in data 19.7.2022 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2019. (n. 28 dell'intimazione); e 097 2022 0087271151 000 asseritamente notificata in data
20.7.2022 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2020 (n. 31 dell'intimazione). Deduce e argomenta:
- che le cartelle sottese all'intimazione non gli sono mai state notificate né gli è stato notificato l'avviso di accertamento TARI presupposto della relativa cartella;
- che le cartelle nn. 097 2016 0062949337 000 (n. 14 dell'intimazione), 097 2017 0100891906 000 (n. 16
dell'intimazione), 097 2017 0167272066 000 (n. 18 dell'intimazione), 097 2019 0025740281 000 (n. 19
dell'intimazione), 097 2020 0029333304 000 (n. 23 dell'intimazione), 097 2020 0152352888 000 (n. 24
dell'intimazione), 097 2021 0030656311 000 (n. 26 dell'intimazione), 97 2021 0125004306 000 (n. 27
dell'intimazione), 097 2021 0217202377 000 (n. 28 dell'intimazione),
097 2022 0087271151 000 (n. 31 dell'intimazione) sono state irritualmente notificate da un indirizzo .pec - notifica.lazio@pec.equitaliariscossione.it - sconosciuto perché non presente nei pubblici elenchi;
- che, pur volendo considerare come avvenuta la notifica delle cartelle impugnate e pur volendo tener conto del periodo di sospensione disposto in conseguenza del COVID-19, il credito di cui all'intimazione opposta
è prescritto.
Conclude per sentir dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento opposta, in relazione alle 17 cartelle impugnate.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto:
- di essere carente di legittimazione passiva in relazione all'eccezione del contribuente di mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore Comune di Anzio e, comunque, l'inammissibilità della relativa eccezione per mancata impugnazione delle cartelle nel termi-ne di legge;
- che le cartelle sono state tutte ritualmente notificate e, comunque, che il ricorrente non ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9037751086000 avvenuta il 14.1.22: ciò che gli impedisce di eccepire la prescrizione in ipotesi medio tempore maturata.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio la Regione Lazio ha contestato come infondato il ricorso, sostenuto la debenza delle somme pretese a titolo di tassa automobilistica e concluso per il suo rigetto.
Costituendosi in giudizio il Comune di Anzio ha contestato come infondato il ricorso, sostenuto la debenza delle somme dovute a titolo di TARI e concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21 novembre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'esame dell'ordinata produzione documentale Agenzia delle Entrate Riscossione consente di ritenere provato che le cartelle opposte sono state tutte ritualmente notificate nelle date indicate nell'intimazione opposta.
Per quanto riguarda, in particolare, le notifiche avvenute via .pec la CGT ritiene infondata l'eccezione di inesistenza/nullità perché provenienti da un indirizzo .pec non risultante dai pubblici registri: nessuna disposizione prevede tale sanzione e le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di affermare, tra l'altro, in diversa fattispecie ma con principio valido anche nel caso presente, che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass.Sez.U. n.
15979 del 2022; di recente Cass.Ord. n. 22659 del 2024).
Ad ogni buon conto, con riguardo alle cartelle sottese all'intimazione notificate fino al 22 febbraio 2020 (fino, cioè, alla cartella 097 2020 0029333304 000), si evidenza che le stesse erano tutte già sottese all'intimazione di pagamento 09720219037751086000, ritualmente notificata via .pec il 14 gennaio 2022, e non impugnata.
Secondo l'orientamento di legittimità anche di recente ribadito, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., di recente, Cass.Ord. n. 20476 del 2025).
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione opposta, 21 maggio 2024, il termine di prescrizione
(triennale e quinquennale) dei crediti tributari portati dalle cartelle notificate fino al 22 febbraio 2020 (tutte richiamate nell'intimazione notificata via .pec il 14 gennaio 2022) non era spirato.
E neppure era spirato il termine di prescrizione delle cartelle notificate successivamente, a far data dal 19 gennaio 2022.
Il ricorso va, perciò, respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro tremila/00, oltre accessori, per l'Agenzia delle entrate - riscossione con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore dell'ente, in euro ottocento/00 oltre accessori, per la Regione Lazio, ed in euro ottocento/00 oltre accessori se dovuti, per la Città di Anzio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
NE GIACOMO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14545/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti N. 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TASSA RIFIUTI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9062157164 000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0159510724 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20120020134334 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20120193611375 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0238453753 000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0148161652 000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0177431967 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2015 0074239857 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 0062949337 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0100891906 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0167272066 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0025740281 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0029333304 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0152352888 000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0030656311 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 20210125004306 000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0217202377 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0087271151 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11833/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 17 settembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione all'intimazione di pagamento notificatagli il 21 maggio 2024 in relazione alle seguenti 17 cartelle (su 32) per il complessivo importo di € 13.214,78: 097 2011 0159510724 000 asseritamente notificata in data 13.4.2012 afferente a tari per l'anno 2008 del Comune di Anzio (n. 2 dell'intimazione); 097 20120020134334 000 asseritamente notificata in data 27.10.2012 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2007 (n. 3 dell'intimazione); 097 20120193611375 000 asseritamente notificata in data 7.12.2012 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2009 (n. 4 dell'intimazione); 097 2012 0238453753 000 asseritamente notifica in data 20.10.2015 afferente alla tariffa rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2011 del Comune di Anzio (n.
6 dell'intimazione); 097 2013 0148161652 000 asseritamente notificata in data 3.7.2014 afferente alla tassa rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2012 del Comune di Anzio (n. 8 dell'intimazione); 097 2014 0177431967
000 asseritamente notificata in data 24.9.2015 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2011. (n. 12 dell'intimazione); 097 2015 0074239857 000 asseritamente notificata in data 21.1.2016 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2012 (n. 13 dell'intimazione); 097 2016 0062949337 000 asseritamente notificata in data 21.1.2016 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2013 (n. 14 dell'intimazione);
097 2017 0100891906 000 asseritamente notificata in data 15.05.2017 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2014 (n. 16 dell'intimazione); 097 2017 0167272066 000 asseritamente notificata in data
11.10.2017 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2015. (n. 18 dell'intimazione); 097 2019
0025740281 000 asseritamente notificata in data 25.1.2019 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno
2016 (n. 19 dell'intimazione); 097 2020 0029333304 000 asseritamente notificata in data 22.02.2020 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2017 (n. 23 dell'intimazione); 097 2020 0152352888 000 asseritamente notificata in data 19.1.2022 afferente a tari per l'anno 2015 del comune di Anzio (n. 24 dell'intimazione); 097 2021 0030656311 000 asseritamente notificata in data 7.6.2022 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2018 (n. 26 dell'intimazione); 09720210125004306 000 asseritamente notificata in data 1.7.2022 afferente alla TARES per l'anno 2013 del comune di Anzio (n. 27 dell'intimazione);
097 2021 0217202377 000 asseritamente notificata in data 19.7.2022 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2019. (n. 28 dell'intimazione); e 097 2022 0087271151 000 asseritamente notificata in data
20.7.2022 afferente a tassa automobilistica riferita all'anno 2020 (n. 31 dell'intimazione). Deduce e argomenta:
- che le cartelle sottese all'intimazione non gli sono mai state notificate né gli è stato notificato l'avviso di accertamento TARI presupposto della relativa cartella;
- che le cartelle nn. 097 2016 0062949337 000 (n. 14 dell'intimazione), 097 2017 0100891906 000 (n. 16
dell'intimazione), 097 2017 0167272066 000 (n. 18 dell'intimazione), 097 2019 0025740281 000 (n. 19
dell'intimazione), 097 2020 0029333304 000 (n. 23 dell'intimazione), 097 2020 0152352888 000 (n. 24
dell'intimazione), 097 2021 0030656311 000 (n. 26 dell'intimazione), 97 2021 0125004306 000 (n. 27
dell'intimazione), 097 2021 0217202377 000 (n. 28 dell'intimazione),
097 2022 0087271151 000 (n. 31 dell'intimazione) sono state irritualmente notificate da un indirizzo .pec - notifica.lazio@pec.equitaliariscossione.it - sconosciuto perché non presente nei pubblici elenchi;
- che, pur volendo considerare come avvenuta la notifica delle cartelle impugnate e pur volendo tener conto del periodo di sospensione disposto in conseguenza del COVID-19, il credito di cui all'intimazione opposta
è prescritto.
Conclude per sentir dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento opposta, in relazione alle 17 cartelle impugnate.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto:
- di essere carente di legittimazione passiva in relazione all'eccezione del contribuente di mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore Comune di Anzio e, comunque, l'inammissibilità della relativa eccezione per mancata impugnazione delle cartelle nel termi-ne di legge;
- che le cartelle sono state tutte ritualmente notificate e, comunque, che il ricorrente non ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9037751086000 avvenuta il 14.1.22: ciò che gli impedisce di eccepire la prescrizione in ipotesi medio tempore maturata.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio la Regione Lazio ha contestato come infondato il ricorso, sostenuto la debenza delle somme pretese a titolo di tassa automobilistica e concluso per il suo rigetto.
Costituendosi in giudizio il Comune di Anzio ha contestato come infondato il ricorso, sostenuto la debenza delle somme dovute a titolo di TARI e concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21 novembre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'esame dell'ordinata produzione documentale Agenzia delle Entrate Riscossione consente di ritenere provato che le cartelle opposte sono state tutte ritualmente notificate nelle date indicate nell'intimazione opposta.
Per quanto riguarda, in particolare, le notifiche avvenute via .pec la CGT ritiene infondata l'eccezione di inesistenza/nullità perché provenienti da un indirizzo .pec non risultante dai pubblici registri: nessuna disposizione prevede tale sanzione e le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di affermare, tra l'altro, in diversa fattispecie ma con principio valido anche nel caso presente, che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass.Sez.U. n.
15979 del 2022; di recente Cass.Ord. n. 22659 del 2024).
Ad ogni buon conto, con riguardo alle cartelle sottese all'intimazione notificate fino al 22 febbraio 2020 (fino, cioè, alla cartella 097 2020 0029333304 000), si evidenza che le stesse erano tutte già sottese all'intimazione di pagamento 09720219037751086000, ritualmente notificata via .pec il 14 gennaio 2022, e non impugnata.
Secondo l'orientamento di legittimità anche di recente ribadito, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., di recente, Cass.Ord. n. 20476 del 2025).
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione opposta, 21 maggio 2024, il termine di prescrizione
(triennale e quinquennale) dei crediti tributari portati dalle cartelle notificate fino al 22 febbraio 2020 (tutte richiamate nell'intimazione notificata via .pec il 14 gennaio 2022) non era spirato.
E neppure era spirato il termine di prescrizione delle cartelle notificate successivamente, a far data dal 19 gennaio 2022.
Il ricorso va, perciò, respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro tremila/00, oltre accessori, per l'Agenzia delle entrate - riscossione con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore dell'ente, in euro ottocento/00 oltre accessori, per la Regione Lazio, ed in euro ottocento/00 oltre accessori se dovuti, per la Città di Anzio.