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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4136/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI CAMILLO SIMONA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 25 65010 CAPPELLE SUL TAVO presso il difensore avv. DI CAMILLO SIMONA ATTORE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FLAJANI ALFREDO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FLAJANI GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA G. MARTUCCI 47 80147 NAPOLI presso il difensore avv. FLAJANI ALFREDO CONVENUTO e nei confronti della (P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 BIANCHINI RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 12 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BIANCHINI RICCARDO PARTE CHIAMATA CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità esclusiva del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa, condanni l'Ente al risarcimento del danno cagionato, determinato nell'importo di € 6.091,32, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Il , riportandosi alle richieste formulate, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 dell'attore e, in caso di suo accoglimento, di essere manlevato dalla SOC. Controparte_2
(SIG), da qualsivoglia condanna dovesse essere pronunciata nei confronti del
[...] CP_1 convenuto.
pagina 1 di 6 La SOC. INTERCOMUNALE GAS ha chiesto il rigetto sia della domanda formulata CP_2 dall'attore, che della domanda di manleva formulata dall'Ente convenuto.
In subordine ha chiesto l'accertamento della corresponsabilità del sig. e del Pt_1 CP_1 in ordine alla causazione dell'evento dannoso, con conseguente rideterminazione dell'importo
[...] dovuto all'attore a titolo di risarcimento danni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 3.11.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio il assumendo che, in data 25.05.2022, intorno alle ore Controparte_1
23.40 circa, mentre camminava in compagnia di alcuni amici, lungo il marciapiede antistante il Liceo
Artistico, sito in Via Alessandro Caselli di era caduto a causa di alcuni blocchetti di porfido del CP_1 marciapiede, sconnessi e sfalsati, così da creare uno scalino pericoloso per gli utenti della strada.
L'insidia, come sopra descritta, era resa ancora più pericolosa dall'assenza di illuminazione pubblica, non funzionante al momento del sinistro.
Avendo riportato, a seguito della caduta, la distorsione della caviglia sinistra, ha chiesto la condanna CP_ dell' convenuto al risarcimento delle lesioni da lui subite, quantificando il danno nell'importo di €
6.091,32, comprensivo del rimborso delle spese mediche documentate, oltre accessori, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata il 17.10.2023 si è costituito il contestando le Controparte_1 avverse pretese ed assumendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta all'attore ovvero, in subordine, alla SOC. tenuta a garantire il regolare funzionamento Controparte_2 della pubblica illuminazione, sulla base delle obbligazioni assunte in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione, presente sul territorio del Comune di Penne, con la stipula di contratto Rep. n. 05/05 del 09 novembre 2005, allegato alla comparsa di costituzione.
3. La chiamata in causa dal si è Controparte_2 Controparte_1 costituita in data 12.4.2023 assumendo che, al momento del fatto, la pubblica illuminazione presente sul luogo del sinistro era funzionante.
Assumeva che la presenza di vegetazione arborea, con piante alte e frondose, non adeguatamente manutenuta da parte del così come emerge dalla documentazione fotografica Controparte_1 allegata (doc. 3), avesse indotto l'attore a ritenere che i lampioni non fossero funzionanti.
Contestava comunque la sussistenza del fatto denunciato, assumendo che l'attore, considerata la mancanza di visibilità, avrebbe dovuto evitare di porsi in una situazione di obiettivo pericolo.
Contestava l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, ritenendolo non commisurato alla tipologia delle lesioni effettivamente riportate dall'attore. pagina 2 di 6 4. Assegnati alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma VI cpc, è stata ammessa ed assunta la prova per testi capitolata dall'attore.
5. All'esito della prova, assunta all'udienza del 13.3.2024, ritenuto opportuno decidere preliminarmente sulla sussistenza del fatto, così come dedotto in giudizio, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/03/2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 più 20, decorrenti dall'udienza, per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
*****
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è l'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata
b.1 L'attore ha fornito in giudizio la prova dei fatti di cui era onerato, ex art. 2051 cc.
Dall'esame dei testi sentiti all'udienza del 13.3.2024 è emerso che l'attore, alle ore 19.45 del
25.05.2022 aveva parcheggiato l'autovettura in Via Alessandro Caselli di ed era andato a cena a CP_1 casa di un amico.
Successivamente alle ore 23:40, quando era andato a riprendere l'auto, parcheggiata lungo il marciapiede antistante il Liceo Artistico, sito in Via Alessandro Caselli di era inciampato, CP_1 cadendo a terra, a causa di una mattonella di porfido sopraelevata rispetto al piano di calpestio.
Sentita all'udienza del 13.3.2024 la teste ha confermato che, sul luogo della Testimone_1 caduta, mancava l'illuminazione pubblica.
Dopo la caduta avevano utilizzato la torcia dei cellulari per illuminare la zona ed avevano visto la buca dove era caduto. Parte_1
Dall'esame delle fotografie prodotte dall'attore, è visibile il tratto di marciapiede teatro del sinistro, pagina 3 di 6 dove sono presenti due mattonelle di porfido sconnesse, una sollevata e l'altra sprofondata, a causa delle radici dell'albero ivi presente (cfr doc.1).
Conformi le dichiarazioni rese dall'atro teste . Testimone_2
Considerato che, come riferito dai testi, al momento del fatto, avvenuto in orario notturno, il luogo non era illuminato da luce artificiale, valutate le dimensioni dell'avvallamento, piccolo e non visibile, quindi insidioso, deve evidenziarsi che dall'istruttoria svolta non è emersa alcuna circostanza idonea a far presumere che l'attore, percorrendo il marciapiede di via Via Alessandro Caselli di avesse CP_1 tenuto un comportamento imprudente, negligente o anomalo, che possa ascrivere a sua colpa la verificazione (in tutto o in parte) del sinistro.
b.2 Considerato che entrambi i testi hanno riferito che l'illuminazione artificiale era mancante, senza nulla precisare in merito alla presenza di piante ad alto fusto, le cui fronde, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla terza chiamata, oscuravano la luce del lampione, può ritenersi sussistente una concorrente responsabilità del e della enuta Controparte_1 Controparte_2
a garantire il regolare funzionamento della pubblica illuminazione, sulla base del contratto Rep. n.
05/05 del 09 novembre 2005, stipulato con il convenuto. CP_1
È infatti evidente che, in forza del rapporto di custodia, che fonda la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. il era tenuto a controllare che la società da lui Controparte_1 contrattualmente delegata a garantire il funzionamento della pubblica illuminazione, vi provvedesse puntualmente, intervenendo in caso di riscontrato inadempimento.
Accertata l'unicità del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 2055 cc, il e Controparte_1 vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 cagionati all'attore.
Nei rapporti interni, sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2055 cc, nonché degli obblighi contrattualmente assunti dalla terza chiamata con il contratto Rep. n. 05/05 del 09 novembre
2005, allegato alla comparsa di costituzione del Controparte_4
è tenuta a rifondere al l'importo versato dall'Ente civico all'attore, in forza della
[...] CP_1 presente sentenza.
C. Sulla liquidazione del danno.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attrice, a seguito del sinistro denunciato.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al perito, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art.
pagina 4 di 6 185 bis cpc, in forza della quale la municipalità convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, sono tenute a versare all'attore:
- a titolo di danno alla salute temporaneo così determinato giorni 30 di cui 20 al 75%, 10 al 50% e 10 al
25% l'importo di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea;
- a titolo di danno alla salute permanente determinato nella misura del 3 % l'importo di € 5.231,00
(danni da liquidarsi sulla base delle tabelle di Milano del 2024 senza alcuna personalizzazione);
- a titolo di rimborso delle spese sostenute l'importo di € 523,42;
Sull'importo totale come sopra determinato spettano all'attore gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 25.6.2022
(data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali sulla somma così come sopra calcolata, dall'eventuale accordo sulla proposta, al saldo;
Le spese di lite, compensate nella misura di 1/5, devono essere rimborsate all'attore, per la quota residua, da parte della municipalità convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro.
Spese liquidate sulla base dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni oggetto di controversia.
La terza chiamata dovrà rifondere al l'importo dal medesimo versato all'attore Controparte_1
a titolo di risarcimento danno e spese di lite.
Le spese di lite sostenute dal e dalla terza chiamata vanno parzialmente Controparte_1 compensate nella misura di 1/3, con obbligo a carico della di rifondere al Controparte_2
i 2/3 delle spese da questi sostenute nel presente giudizio. CP_1
Spese liquidate sulla base di parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al R.G. n. 4136/2022,
ACCERTATA la responsabilità concorrente del e di nella Controparte_1 Controparte_2 causazione del sinistro avvenuto in data 25.5.2022 ai danni del sig. per le causali di Parte_1 cui in motivazione.
ACCERTATO che tenuta a manlevare il di quanto l'Ente Controparte_2 Controparte_1 civico dovrà versare all'attore a titolo risarcitorio, in forza della presente sentenza.
RIMETTE pagina 5 di 6 la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza,
Pescara, 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4136/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI CAMILLO SIMONA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 25 65010 CAPPELLE SUL TAVO presso il difensore avv. DI CAMILLO SIMONA ATTORE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FLAJANI ALFREDO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FLAJANI GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA G. MARTUCCI 47 80147 NAPOLI presso il difensore avv. FLAJANI ALFREDO CONVENUTO e nei confronti della (P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 BIANCHINI RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 12 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BIANCHINI RICCARDO PARTE CHIAMATA CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità esclusiva del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa, condanni l'Ente al risarcimento del danno cagionato, determinato nell'importo di € 6.091,32, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Il , riportandosi alle richieste formulate, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 dell'attore e, in caso di suo accoglimento, di essere manlevato dalla SOC. Controparte_2
(SIG), da qualsivoglia condanna dovesse essere pronunciata nei confronti del
[...] CP_1 convenuto.
pagina 1 di 6 La SOC. INTERCOMUNALE GAS ha chiesto il rigetto sia della domanda formulata CP_2 dall'attore, che della domanda di manleva formulata dall'Ente convenuto.
In subordine ha chiesto l'accertamento della corresponsabilità del sig. e del Pt_1 CP_1 in ordine alla causazione dell'evento dannoso, con conseguente rideterminazione dell'importo
[...] dovuto all'attore a titolo di risarcimento danni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 3.11.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio il assumendo che, in data 25.05.2022, intorno alle ore Controparte_1
23.40 circa, mentre camminava in compagnia di alcuni amici, lungo il marciapiede antistante il Liceo
Artistico, sito in Via Alessandro Caselli di era caduto a causa di alcuni blocchetti di porfido del CP_1 marciapiede, sconnessi e sfalsati, così da creare uno scalino pericoloso per gli utenti della strada.
L'insidia, come sopra descritta, era resa ancora più pericolosa dall'assenza di illuminazione pubblica, non funzionante al momento del sinistro.
Avendo riportato, a seguito della caduta, la distorsione della caviglia sinistra, ha chiesto la condanna CP_ dell' convenuto al risarcimento delle lesioni da lui subite, quantificando il danno nell'importo di €
6.091,32, comprensivo del rimborso delle spese mediche documentate, oltre accessori, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata il 17.10.2023 si è costituito il contestando le Controparte_1 avverse pretese ed assumendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta all'attore ovvero, in subordine, alla SOC. tenuta a garantire il regolare funzionamento Controparte_2 della pubblica illuminazione, sulla base delle obbligazioni assunte in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione, presente sul territorio del Comune di Penne, con la stipula di contratto Rep. n. 05/05 del 09 novembre 2005, allegato alla comparsa di costituzione.
3. La chiamata in causa dal si è Controparte_2 Controparte_1 costituita in data 12.4.2023 assumendo che, al momento del fatto, la pubblica illuminazione presente sul luogo del sinistro era funzionante.
Assumeva che la presenza di vegetazione arborea, con piante alte e frondose, non adeguatamente manutenuta da parte del così come emerge dalla documentazione fotografica Controparte_1 allegata (doc. 3), avesse indotto l'attore a ritenere che i lampioni non fossero funzionanti.
Contestava comunque la sussistenza del fatto denunciato, assumendo che l'attore, considerata la mancanza di visibilità, avrebbe dovuto evitare di porsi in una situazione di obiettivo pericolo.
Contestava l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, ritenendolo non commisurato alla tipologia delle lesioni effettivamente riportate dall'attore. pagina 2 di 6 4. Assegnati alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma VI cpc, è stata ammessa ed assunta la prova per testi capitolata dall'attore.
5. All'esito della prova, assunta all'udienza del 13.3.2024, ritenuto opportuno decidere preliminarmente sulla sussistenza del fatto, così come dedotto in giudizio, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/03/2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 più 20, decorrenti dall'udienza, per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
*****
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è l'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata
b.1 L'attore ha fornito in giudizio la prova dei fatti di cui era onerato, ex art. 2051 cc.
Dall'esame dei testi sentiti all'udienza del 13.3.2024 è emerso che l'attore, alle ore 19.45 del
25.05.2022 aveva parcheggiato l'autovettura in Via Alessandro Caselli di ed era andato a cena a CP_1 casa di un amico.
Successivamente alle ore 23:40, quando era andato a riprendere l'auto, parcheggiata lungo il marciapiede antistante il Liceo Artistico, sito in Via Alessandro Caselli di era inciampato, CP_1 cadendo a terra, a causa di una mattonella di porfido sopraelevata rispetto al piano di calpestio.
Sentita all'udienza del 13.3.2024 la teste ha confermato che, sul luogo della Testimone_1 caduta, mancava l'illuminazione pubblica.
Dopo la caduta avevano utilizzato la torcia dei cellulari per illuminare la zona ed avevano visto la buca dove era caduto. Parte_1
Dall'esame delle fotografie prodotte dall'attore, è visibile il tratto di marciapiede teatro del sinistro, pagina 3 di 6 dove sono presenti due mattonelle di porfido sconnesse, una sollevata e l'altra sprofondata, a causa delle radici dell'albero ivi presente (cfr doc.1).
Conformi le dichiarazioni rese dall'atro teste . Testimone_2
Considerato che, come riferito dai testi, al momento del fatto, avvenuto in orario notturno, il luogo non era illuminato da luce artificiale, valutate le dimensioni dell'avvallamento, piccolo e non visibile, quindi insidioso, deve evidenziarsi che dall'istruttoria svolta non è emersa alcuna circostanza idonea a far presumere che l'attore, percorrendo il marciapiede di via Via Alessandro Caselli di avesse CP_1 tenuto un comportamento imprudente, negligente o anomalo, che possa ascrivere a sua colpa la verificazione (in tutto o in parte) del sinistro.
b.2 Considerato che entrambi i testi hanno riferito che l'illuminazione artificiale era mancante, senza nulla precisare in merito alla presenza di piante ad alto fusto, le cui fronde, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla terza chiamata, oscuravano la luce del lampione, può ritenersi sussistente una concorrente responsabilità del e della enuta Controparte_1 Controparte_2
a garantire il regolare funzionamento della pubblica illuminazione, sulla base del contratto Rep. n.
05/05 del 09 novembre 2005, stipulato con il convenuto. CP_1
È infatti evidente che, in forza del rapporto di custodia, che fonda la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. il era tenuto a controllare che la società da lui Controparte_1 contrattualmente delegata a garantire il funzionamento della pubblica illuminazione, vi provvedesse puntualmente, intervenendo in caso di riscontrato inadempimento.
Accertata l'unicità del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 2055 cc, il e Controparte_1 vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 cagionati all'attore.
Nei rapporti interni, sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2055 cc, nonché degli obblighi contrattualmente assunti dalla terza chiamata con il contratto Rep. n. 05/05 del 09 novembre
2005, allegato alla comparsa di costituzione del Controparte_4
è tenuta a rifondere al l'importo versato dall'Ente civico all'attore, in forza della
[...] CP_1 presente sentenza.
C. Sulla liquidazione del danno.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attrice, a seguito del sinistro denunciato.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al perito, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art.
pagina 4 di 6 185 bis cpc, in forza della quale la municipalità convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, sono tenute a versare all'attore:
- a titolo di danno alla salute temporaneo così determinato giorni 30 di cui 20 al 75%, 10 al 50% e 10 al
25% l'importo di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea;
- a titolo di danno alla salute permanente determinato nella misura del 3 % l'importo di € 5.231,00
(danni da liquidarsi sulla base delle tabelle di Milano del 2024 senza alcuna personalizzazione);
- a titolo di rimborso delle spese sostenute l'importo di € 523,42;
Sull'importo totale come sopra determinato spettano all'attore gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 25.6.2022
(data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali sulla somma così come sopra calcolata, dall'eventuale accordo sulla proposta, al saldo;
Le spese di lite, compensate nella misura di 1/5, devono essere rimborsate all'attore, per la quota residua, da parte della municipalità convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro.
Spese liquidate sulla base dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni oggetto di controversia.
La terza chiamata dovrà rifondere al l'importo dal medesimo versato all'attore Controparte_1
a titolo di risarcimento danno e spese di lite.
Le spese di lite sostenute dal e dalla terza chiamata vanno parzialmente Controparte_1 compensate nella misura di 1/3, con obbligo a carico della di rifondere al Controparte_2
i 2/3 delle spese da questi sostenute nel presente giudizio. CP_1
Spese liquidate sulla base di parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al R.G. n. 4136/2022,
ACCERTATA la responsabilità concorrente del e di nella Controparte_1 Controparte_2 causazione del sinistro avvenuto in data 25.5.2022 ai danni del sig. per le causali di Parte_1 cui in motivazione.
ACCERTATO che tenuta a manlevare il di quanto l'Ente Controparte_2 Controparte_1 civico dovrà versare all'attore a titolo risarcitorio, in forza della presente sentenza.
RIMETTE pagina 5 di 6 la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza,
Pescara, 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6