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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 401/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 401/2014, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Anna Mirabile
nell'interesse del convenuto;
dagli avv. _1
Antonia Rita Augimeri e Aurelio La Scala nell'interesse degli attori
, e;
dagli avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rosario Venuto e G. Di Pasquale nell'interesse della convenuta dall'avv. Maria Caterina Ficarra nell'interesse Controparte_2
della convenuta;
dall'avv. Gaetano Orto Controparte_3
nell'interesse di e;
sulla scorta Controparte_4 Controparte_5
del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18/11/2024 (fissata per gli incombenti ai sensi dell'art. 281 sexies cpc), pronuncia la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Milano, Via De Pretis n. 121 – C.F. che C.F._1
agisce anche nella qualità di erede universale di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Milano il 20.08.2004,
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_2
Milano, Via Emiliani San Gerolamo n. 1 – C.F. C.F._2
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_3
Pag. 1 a 25 R. G. n. 401/2014
Milano, Via Barona n. 49, C.F. , tutti C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonia Rita Augimeri ed Aurelio
La Scala elettivamente domiciliati a Barcellona Pozzo di Gotto,
Vicolo II Medici n. 18, presso lo studio dell'avv. Irene Gambadauro,
per mandato in atti;
-attori-
CONTRO
P.iva. , con sede in Roma, Controparte_6 P.IVA_1
via S.Andrea delle Fratte n. 24, in persona del suo Liquidatore pro tempore dott. , nato a [...] il [...] , con Controparte_7
studio in via Angelo Secchi n. 8, elettivamente domiciliata in
Barcellona P.G., via Risorgimento n. 39, presso lo studio dell'avv. Di
Pasquale Gaetana dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Rosario Venuto.
, (c.f. , nata il 19 Controparte_3 CodiceFiscale_4
giugno 1956 a Lipari ed ivi residente in via Marina Garibaldi,
elettivamente domiciliata in Lipari - Canneto Via C. Battisti n. 245
presso e nello studio dell'Avv. Maria Caterina Ficarra, che la rappresenta e difende per procura in atti. Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto del 19.3.2015;
, (C.F. , nato a _1 C.F._5
Lipari, il 09/05/1951 ed ivi residente in [...],
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Mirabile, elettivamente domiciliati nello studio legale dello stesso sito in Lipari (ME), C.so
Pag. 2 a 25 R. G. n. 401/2014
Vittorio Emanuele, 52, per mandato in atti. -convenuti-
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Marina Garibaldi n. 57 – Canneto, C.F. C.F._6
, in persona del Parte_4
Curatore legale rappresentante pro tempore, avv. Parte_5
, domiciliata a Milazzo, Via Gitto Pietro n. 7,
[...]
-convenuti contumaci-
E nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente a [...], C.da Sparanello n. 9 C.F._7
– Fraz. Canneto;
, nato a [...] il [...], Controparte_5
C.F. , residente a [...]
Mercalli n. 10; eredi di , nata a [...] Persona_2
il 20.11.1923 e deceduta a Lipari il 08.01.2006, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano Orto e
Luca Frontino ed elettivamente domiciliati in Lipari, C.so Vittorio
Emanuele n. 115, presso lo studio dell'avv. Gaetano Orto;
-convenuti-
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_9
residente a [...]in C.da Pirrera - C.F._9 CP_10
nella qualità di erede del SI. , nato a
[...] Persona_3
Lipari il 12.11.1939 e deceduto il 20.04.2019;
, nato a [...] il [...], C.F. _11
Pag. 3 a 25 R. G. n. 401/2014
, residente a [...]in C.da Pirrera - Canneto C.F._10
snc, nella qualità di erede del SI. , nato a Persona_3
Lipari il 12.11.1939 e deceduto il 20.04.2019;
, nato a [...] il [...], C.F. CP_12
residente a [...]; C.F._11
, nata a [...] il [...], C.F. _13
residente a [...]
Traversi Giovanni n. 49;
, nata a [...] il [...], C.F. _14
, residente a [...] – C.F._13
Fraz. Canneto. –convenuti contumaci-
Oggetto: Vendita cose immobili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69
del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex
D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione datato 20 gennaio 2014, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale la
[...]
, e CP_15 _8 Controparte_3 _1
, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via
[...]
principale, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere
Pag. 4 a 25 R. G. n. 401/2014
una pronuncia che produca gli effetti del contratto definitivo, che si
sarebbe dovuto stipulare tra gli attori e la in _15
virtù degli impegni presi con il contratto preliminare di vendita del
02.06.2004 e quindi pronunciare, ex art. 2932 Cod. Civ., il
trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa alla CP_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
disponendo il pagamento, in favore degli attori, del saldo del
prezzo, nella complessiva misura di € 44.267,72, di cui € 22.133,86
in favore della SI.ra , € 11.066,93 in favore della Parte_1
SI.ra ed € 11.066,93 in favore del SI. Parte_2 Pt_3
. In via subordinata, ove non ritenesse di voler accogliere la
[...]
richiesta che precede, voglia l'On.le Tribunale accertare e
dichiarare che la trasferendo a terzi, con _15
scrittura privata del 29.04.2005, il preliminare di vendita stipulato
con gli attori in data 02.07.2004, si è resa inadempiente al
suddetto preliminare del 02.07.2004, avendo disposto del rapporto
negoziale e dell'immobile, che si trovava e si trova tuttora in
proprietà degli attori, al di fuori dei poteri discendenti dalla
scrittura de qua, in violazione ed in danno dei diritti degli stessi
attori. Voglia altresì il Tribunale, sempre per l'accoglimento della
subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di
compravendita, stipulato tra gli attori e la in data CP_15
02.07.2004, per inadempimento della Società suddetta,
dichiarando il diritto dei SI.ri a trattenere la somma Pt_1
Pag. 5 a 25 R. G. n. 401/2014
percepita a titolo di caparra confirmatoria. Voglia inoltre accertare
e dichiarare che, in conseguenza dell'inadempimento, le SI.re
e hanno patito un danno pari ad € Parte_1 Parte_2
1.195,90, quanto alla prima ed € 753,37 la seconda, per l'avvenuto
pagamento delle imposte sul bene, condannando la al CP_15
risarcimento dello stesso danno, nella misura anzidetta, in favore
degli attori. Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i SI.ri
, e hanno _8 Controparte_3 _1
conseguito il possesso dell'immobile per cessione dello stesso da
parte della in virtù di pattuizioni non opponibili agli CP_15
attori e pertanto inefficaci nei loro confronti, dichiarando che,
pertanto, essi non hanno oggi alcun titolo a possedere e/o
detenere l'immobile in argomento, disponendone la restituzione in
favore degli attori, proprietari ed aventi diritto. Voglia altresì
accertare e dichiarare che lo stesso SI. , con il concorso e/o _8
la compiacenza dei SI.ri e ha effettuato CP_3 CP_1
modifiche sostanziali sull'immobile, che hanno comportato,
unitamente alla abusiva immissione nel possesso, un danno in capo
agli attori, dichiarando altresì che i suddetti abusi sono stati resi
possibili e favoriti dal comportamento della che ha CP_15
trasferito illegittimamente il contratto preliminare ed il possesso
sul bene ai predetti altri convenuti. In considerazione di quanto
sopra, voglia il Tribunale disporre il risarcimento del danno
cagionato agli attori per effetto dei comportamenti sopra descritti,
Pag. 6 a 25 R. G. n. 401/2014
liquidando lo stesso danno equitativamente, nella misura di €
44.267,72 e condannando la in persona del suo legale CP_15
rappresentante pro tempore, il SI. , la SI.ra _8 CP_3
ed il SI. , tutti in solido tra di
[...] _1
loro, al risarcimento dello stesso danno, nella indicata misura, in
favore degli attori. Voglia, infine, il Tribunale adito condannare le
controparti alle spese ed onorari del presente giudizio…”
Con comparsa del 18.03.2015 si costituiva la CP_15
contestando gli avversi assunti e chiedendo: “1)Preliminarmente
disporre la trasmissione della causa recante il n. 401/2014 alla
sezione Distaccata di Lipari competente a conoscere il presente
giudizio a seguito della riapertura della predetta sezione;
2)
Sempre in via preliminare disporre l'interruzione del presente
giudizio attesa la Dichiarazione di Fallimento che ha investito il sig.
, giusta sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. dei _8
15.11.2007 ,Reg. Fall. n. ter/2004. 3)Nel merito rigettare con la
statuizione più appropriata le domande tutte avviate e svolte dagli
attori in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
4) Dare
atto dell'inopponibilità delle domande svolte nei confronti della
che ha regolarmente ceduto il preliminare di CP_15
compravendita del 02.07.2004 di cui si richiede la sentenza ex. art.
Pag. 7 a 25 R. G. n. 401/2014
chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, CP_3
infondate le domande spiegate dalla società attrice e, per l'effetto,
rigettarle in quanto invalide, improcedibili, inammissibili e del tutto
destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni
esposte in narrativa. 2) In via subordinata limitare il risarcimento
del danno nei limiti del giusto e del provato. 3) Con vittoria di spese
e compensi, oltre spese generali, cpa e I.V.A. come per legge”.
Contumace restava che, nonostante la regolarità _8
della notifica, non si costituiva.
All'udienza del 20.03.2015 veniva disposta la prosecuzione del procedimento presso la sezione distaccata di Lipari e con provvedimento del 04.09.2015 il giudizio era dichiarato interrotto:
“...mancando la prova della avvenuta consegna al curatore
dell'atto di citazione ricevuto dal fallito per corrispondenza”.
Con ricorso in riassunzione del 15.10.2015 gli attori riassumevano il giudizio anche nei confronti della Curatela del fallimento di _8
, al fine di fare valere le domande formulate nell'atto
[...]
introduttivo del giudizio nei confronti di , in proprio _8
e/o in persona della Curatela del suo fallimento che, però,
nonostante la regolarità della notifica non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia.
Alla udienza del 14 luglio 2016 erano concessi i termini ex art. 183
comma VI c.p.c. e, nelle more, veniva esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Pag. 8 a 25 R. G. n. 401/2014
Con comparsa di costituzione e contestuali memorie ex art. 183
comma VI n. 1 cpc del 23.01.2017 si costituiva _1
, chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare la nullità dell'azione
[...]
proposta dagli attori per difetto di integrità del contraddittorio, con
ogni conseguenza di legge;
2) Ritenere e dichiarare
l'inammissibilità delle domande attrici e comunque rigettare tutte
le richieste avanzate nei confronti del signor _1
, in quanto infondate in fatto e in diritto;
… 5) Con vittoria
[...]
di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 06.07.2017 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni sulle richieste preliminari all'udienza del
24.05.2018.
Con comparsa del 22.05.2018 si costituiva un nuovo procuratore nell'interesse della , congiuntamente e Controparte_6
disgiuntamente al precedente procuratore, avv. Rosario Venuto,
insistendo in tutto quanto già dedotto e richiesto nell'interesse della convenuta società.
Con ordinanza del 13.10.2018 il Giudice rilevato che la eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, appariva regolarmente formulata, atteso che la stessa può essere sollevata in ogni stato e grado del processo, rimetteva la causa sul ruolo perché parte attrice procedesse alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari sigg.
, , , Persona_3 Persona_2 _13 _8
Pag. 9 a 25 R. G. n. 401/2014
e . CP_12 _14
Esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione,
con comparsa del 27.11.2019 si costituivano e Controparte_4
chiedendo: “1) Accertare e dichiarare, per le Controparte_5
ragioni esposte nella superiore narrativa la nullità della scrittura
privata intercorsa tra la società ed i sig.ri e CP_15 _8
datata 29.04.2005; 2) Accertare e dichiarare, Controparte_3
per le ragioni esposte nella superiore narrativa la nullità della
scrittura privata intercorsa tra i sig.ri e _8 CP_3
da una parte ed il sig. dall'altra,
[...] _1
datata 29.04.2005; 3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte
nella superiore narrativa la nullità della scrittura privata intercorsa
tra le parti promittenti venditrici e la società datata CP_15
genericamente anno 2007; 4) Accertare e dichiarare, per le ragioni
esposte nella superiore narrativa l'inadempimento del contratto
preliminare del 02.06.2004 da parte della società e, per CP_15
l'effetto, ritenere e dichiarare la sua risoluzione;
5) Per l'effetto
della dichiarata risoluzione del contratto preliminare del
02.06.2004 per inadempimento da parte della società CP_15
ritenere e dichiarare il diritto da parte dei sig.ri e Controparte_4
a trattenere, ex art. 4) lettera a) del contratto Controparte_5
stesso, la caparra confirmatoria percepita all'atto della
sottoscrizione; 6) Sempre per l'effetto della dichiarata risoluzione
del contratto preliminare del 02.06.2004 per inadempimento da
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parte della società come anche per l'effetto della CP_15
dichiarata nullità delle scritture private di cui ai punti numeri 1), 2)
e 3) delle presenti conclusioni, ordinare alla la CP_15
restituzione in possesso del bene di proprietà pro – quota dei sig.ri
e e/o, in via subordinata, Controparte_4 Controparte_5
ordinare ai sig.ri , e _8 Controparte_3 _1
, la restituzione in possesso del bene di proprietà pro –
[...]
quota dei sig.ri e;
7) Con ogni Controparte_4 Controparte_5
più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e
formulare istanze, nonché di produrre documenti nei modi e nei
termini di legge di cui all'art 183 comma 6° c.p.c., di cui sin d'ora si
fa richiesta, anche in relazione al comportamento processuale
tenuto controparte. 8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
del presente giudizio”.
Restavano poi contumaci , , Controparte_9 _11
, e , malgrado CP_12 _13 _14
regolare citazione.
Concessi i termini ex art. 183. Comma 6, cpc., con ordinanza del
24.06.2021 era ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice ed erano rigettate le istanze istruttorie del convenuto in quanto generiche, vaghe ed in parte valutative. CP_1
Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore si costituiva nell'interesse di l'avv. Maria Caterina Ficarra. Controparte_3
E così escusso il teste e precisate le conclusioni, la causa era
Pag. 11 a 25 R. G. n. 401/2014
rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16.10.2023.
All'udienza del 16.10.2023 il Giudice invitava le parti a disquisire, in particolare, sulla regolarità -o meno- sotto l'aspetto urbanistico dell'immobile oggetto del preliminare (identificato in catasto del comune di Lipari alla partita 4020, sezione 1, foglio 52 particella
181 subalterno 1, in Lipari via Marina Garibaldi e subalterno 2 via privata Canneto.
All'udienza del 20.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) la causa è stata così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela
di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”
(Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione
Pag. 12 a 25 R. G. n. 401/2014
civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del
06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle
soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello
della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che
sia necessario esaminare previamente le altre”.
Ciò detto.
L'odierno giudizio ha per oggetto la richiesta di ottenere il riconoscimento del diritto degli attori ad ottenere una pronuncia che produca gli effetti del contratto definitivo, che si sarebbe dovuto stipulare tra gli attori e la in virtù degli _15
impegni presi con il contratto preliminare di vendita del
02.07.2004 e, quindi, pronunciare, ex art. 2932 Cod. Civ., il trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa alla CP_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
disponendo il pagamento, in favore degli attori, del saldo del
Pag. 13 a 25 R. G. n. 401/2014
prezzo pattuito.
La domanda è inammissibile ed in quanto tale va rigettata.
Nel preliminare di vendita del 02.07.2004 intercorso tra gli attori e la all'art. 4, testualmente si legge: “il prezzo della CP_15
presente vendita è stato convenuto, a corpo, nella complessiva
somma di euro 619,748.28, da pagarsi con le modalità che
seguono: a) alla stipula della presente scrittura privata, a titolo di
caparra confirmatoria ed anticipo prezzo, verrà versata una
somma pari al 50% del prezzo per ogni singola quota, come sopra
individuata e specificata di seguito…b) il saldo del prezzo di ogni
singola quota, come sopra determinata, verrà versato alla stipula
dell'atto di compravendita, decurtato dalle somme già anticipate
dal promittente acquirente per la pratica di condono e conseguente
regolarizzazione catastale. L'atto dovrà rogarsi entro il termine di
giorni centoventi, da oggi, ed in ogni caso decorso tale termine,
entro trenta giorni, dalla comunicazione spedita a mezzo
raccomandata a/r, da parte dei promittenti venditori che avranno
l'onere di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari
per la stipula dell'atto pubblico, fornendoli al Notaio dott. Per_4
”. Pertanto, dal tenore letterale della scrittura privata
[...]
intercorsa fra le parti è desumibile, per lo meno, una irregolarità
urbanistica dell'immobile oggetto di causa atteso che dovevano essere poste in essere “pratiche di condono e conseguente
regolarizzazione catastale”. Nessuna delle parti interessate, però,
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si è adoperata a provare il l'intervenuta sanatoria né tanto meno che non vi fossero irregolarità nell'immobile conteso.
Sul punto, va osservato che, per ottenere la sentenza ex art. 2932
c.c. di un preliminare di vendita di un immobile è necessario procedere alla verifica della regolarità urbanistica del bene oggetto del preliminare poiché in mancanza non si potrà ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c.; consegue che se il venditore non collabora è l'acquirente a dovere provare la regolarità urbanistica dell'immobile medesimo essendo ciò un presupposto essenziale anche per l'emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c. avendo,
questa, funzione sostitutiva dell'atto negoziale programmato dalle parti.
Come è stato ripetutamente confermato dalla Corte di Cassazione,
traendo spunto peraltro dal testo di legge, i preliminari –che hanno effetti obbligatori- non sono soggetti a tale obbligo formale,
quindi, sono validi anche se nel preliminare non sono indicati i titoli edilizi;
ma questo, però, non vuol dire che è possibile trasferire con la sentenza ex art. 2932 c.c. un immobile abusivo in quanto è sottinteso che, durante il processo la parte che intende ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. dovrà provare la regolarità
urbanistica dell'immobile o mediante il deposito dei relativi documenti (concessione edilizia, eventuale sanatoria), oppure mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dalla legge che attesti che le relative opere fossero state eseguite
Pag. 15 a 25 R. G. n. 401/2014
prima dell'1 settembre 1967; ovvero, in assenza della dichiarazione contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio degli estremi della concessione edilizia,
trattandosi di un requisito richiesto a pena di nullità dalla L. n. 47
del 1985, art. 17 ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46.
La S. C. (Cass. n. 6684 del 2019) in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, è univoca nel ritenere che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo
L. n. 47 del 1985, ex art. 40, attestante che l'opera è stata realizzata in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e, addirittura, nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto poiché le parti a tal fine sollecitate dallo scrivente magistrato (cfr. provvedimento reso all'esito della udienza del 16.10.2023), nulla hanno dichiarato al riguardo e nulla hanno riferito circa la pratica di condono di cui si fa cenno nel preliminare medesimo. Detto poi che “...alla luce
dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio;
della natura reale dei permessi edilizi (costituenti atti da trasferire
con gli immobili ai quali accedono); della rigidità della norma
imperativa della L. n. 47 del 1985 ex art. 40 , comma 2, (che,
comminando tout court la sanzione civile della nullità assoluta dei
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contratti traslativi di diritti reali inerenti edifici interamente o solo
in parte abusivi, comprova l'impossibilità giuridica di trasferire gli
immobili in tutto o in parte sprovvisti di permessi edilizi); la
questione relativa alla regolarità urbanistica dell'immobile
promesso in vendita e di cui si chiede l'esecuzione forzata in forma
specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. è rilevabile d'ufficio” (Cass. civ.,
Sez. II, Sent., (data ud. 15/05/2019) 19/09/2019, n. 23388), la domanda va rigettata.
Ed infatti, nel caso di specie, nessuna delle parti in causa né tanto meno parte attrice, che ha richiesto la pronuncia ex art. 2932 c.c.,
ha fornito prova della regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita.
Inoltre, la istanza di CTU da ultimo avanzata, tardiva ed irrituale poiché formulata solo a seguito dell'invito formulato dal Giudice
come sopra accennato, è peraltro inammissibile anche in quanto la stessa avrebbe carattere esplorativo e tenderebbe a colmare la lacuna difensiva delle parti e, pertanto, va rigettata.
Gli attori, oltre alla richiesta di pronuncia ex art. 2932 Cod. Civ.,
hanno avanzato anche diverse richieste subordinate ritenendo che le stesse: “non sono in alcun modo relative a trasferimenti
immobiliari e quindi, nella denegata ipotesi in cui non dovesse
risultare la conformità urbanistica dell'immobile oggetto del
giudizio, le domande subordinate sono comunque pienamente
ammissibili”.
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La deduzione non è però condivisibile.
Le proposte domande subordinate rimangono assorbite nel mancato adempimento della prova della trasferibilità del bene.
Non è possibile pronunciarsi, pertanto, sull'inadempimento contrattuale della società che “...trasferendo a terzi, con CP_15
scrittura privata del 29.04.2005, il preliminare di vendita stipulato
con gli attori in data 29.04.2005, si è resa inadempiente al
suddetto preliminare del 02.07.2004...” poiché il rigetto della domanda principale, come detto, è dato dalla non trasferibilità del bene e, quindi, dalla mancanza di una condizione dell'azione che sarebbe potuta intervenire in corso di causa ma che non si è
invece avverata, con conseguente nullità del preliminare medesimo avente ad oggetto un bene non trasferibile.
Ed infatti, per costante orientamento della Suprema Corte: “Il
contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal
punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art.
40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che,
sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia
reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente
obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un
contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa”
(Cass., sentenza 17 ottobre 2013, n. 23591). Ed ancora: “Il
contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal
punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art.
Pag. 18 a 25 R. G. n. 401/2014
40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che,
sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia
reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente
obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un
contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa”
(Cass. sentenza 17 dicembre 2013 n. 28194).
Anche le domande risarcitorie sono infondate e vanno rigettate.
In materia contrattuale, i danni risarcibili sono quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato (Cass. ordinanza n. 25160/18).
Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione.
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza n.
18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013,
Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013). Sul punto la Suprema Corte
di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è
solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le
Pag. 19 a 25 R. G. n. 401/2014
conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).
Sul punto: “il danno conseguenza non è in re ipsa alla lesione ma
deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo
risarcimento” (Cass, sez. I, ordinanza n. 9385/2018).
La domanda va, quindi, rigettata.
Nel rigetto delle domande attoree rimangono assorbite quelle proposte da e tendenti ad Controparte_4 Controparte_5
ottenere la dichiarazione di inadempimento del contratto preliminare del 02.07.2004 da parte della società e la CP_15
nullità dei successivi atti posti in essere.
L'irregolarità dell'immobile, per come risultante dal contratto preliminare del 02.07.2004, e la conseguente intrasferibilità dello stesso travolge necessariamente il predetto contratto preliminare del 2004 ed i successivi atti da esso dipendenti con conseguente obbligo di restituzione dell'immobile in favore dei promittenti alienanti ciascuno per la propria quota.
Per l'effetto, risultando dall'istruttoria svolta che il bene si trova nella disponibilità del sig. , lo stesso è tenuto alla _8
restituzione dell'immobile libero e sgombero da persone e cose.
Il teste , escusso all'udienza del 24.03.2022, figlio di Testimone_1
e ha infatti riferito “... che _8 Controparte_3
l'immobile in questione si trova a Lipari Frazione Canneto via
Marina Garibaldi 141 se non ricordo male, ed ha una uscita anche
Pag. 20 a 25 R. G. n. 401/2014
su via Cesare Battisti;
l'immobile è composto da un piano terra
adibito a magazzino ed un primo piano ad abitazione, e in
riferimento a quello del primo piano posso confermare che è stata
realizzata solo una stanza, e non due, con bagno al suo interno ed
a fianco del bagno, in altro locale, un cucinino;
preciso altresì la
presenza di un terrazzino da cui si accede attraverso la stanza con
bagno; ciò confermo che è a mia conoscenza poiché in passato mi
sono recato al suo interno essendo uno dei proprietari ma preciso
che è da circa dieci anni che non vi accedo;
preciso che le suddette
opere sono state realizzate da mio padre;
confermo _8
quindi anche la seconda circostanza che mi viene letta precisando
che le predette opere sono state realizzate circa quindici anni fa;
preciso che non mi reco nell'appartamento da circa dieci anni in
quanto occupato da mio padre con il quale non ci _8
sono rapporti cordiali”.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
In considerazione del rigetto delle domande attoree –e delle motivazione che lo hanno determinato- le spese processuali sono poste a carico della parte attrice con condanna della stessa nei confronti di , in persona del suo Controparte_6
Liquidatore pro tempore;
di e Controparte_3 _1
. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con
[...]
Pag. 21 a 25 R. G. n. 401/2014
applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa dichiarato dalla parte attrice rientrante nello scaglione del valore da 52.001 a€ 260.000, disponendo la surroga dello Stato per la parte ammessa al gratuito patrocinio, CP_3
[...]
Nulla dispone sulle spese riguardo in proprio;
_8
, in persona del Curatore Parte_4
legale rappresentante pro tempore;
; Controparte_9 CP_11
; ; e
[...] CP_12 _13 _14
stante la contumacia degli stessi.
Compensa interamente le spese del giudizio tra gli attori e e trattandosi di uguale Controparte_4 Controparte_5
posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 401/2014:
1) Dichiara la contumacia di in proprio;
_8
, in persona del Parte_4
Curatore legale rappresentante pro tempore;
[...]
; CP_9 _11 CP_12
e , che _13 _14
regolarmente citati non si sono costituiti;
2) Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2932 Cod.
Pag. 22 a 25 R. G. n. 401/2014
Civ., per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta le domande subordinate attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Rigetta le domande proposte da e Controparte_4
; Controparte_5
5) Ordina la restituzione dell'immobile identificato in catasto del comune di Lipari alla partita 4020, sezione
1, foglio 52 particella 181 subalterno 1, in Lipari via
Marina Garibaldi e subalterno 2 via privata Canneto, oggetto del preliminare del 02.07.2004 ai promittenti venditori ciascuno pro quota.
6) Ordina ad l'immediata riconsegna _8
dell'immobile libero e sgombero da persone e cose ai proprietari;
7) Rigetta nel resto;
8) NN , che agisce anche nella Parte_1
qualità di erede universale di , Persona_1
e , in solido, al Parte_2 Parte_3
pagamento in favore della , Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 7.052,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA, come per legge.
9) NN , che agisce anche nella Parte_1
Pag. 23 a 25 R. G. n. 401/2014
qualità di erede universale di , Persona_1
e , in solido, al Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di delle spese Controparte_3
di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 7.052,00, oltre accessori di legge, IVA e
CPA, con surroga dello Stato in quanto ammessa al P.
S. S.;
10) NN , che agisce anche Parte_1
nella qualità di erede universale di , Persona_1
e , in solido, al Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di delle _1
spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 7.052,00, oltre accessori di legge,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Anna Mirabile.
11) Nulla sulle spese del giudizio tra gli attori e _8
in proprio;
[...] Parte_4
, in persona del Curatore legale
[...]
rappresentante pro tempore;
Controparte_9
; ; e _11 CP_12 _13
. _14
12) Compensa interamente le spese del giudizio tra gli attori e e . Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 15.01.2025.
Pag. 24 a 25 R. G. n. 401/2014
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
Pag. 25 a 25
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2932 c.c.; … 6) Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
Con comparsa del 19.03.2015 si costituiva, anche, CP_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 401/2014, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Anna Mirabile
nell'interesse del convenuto;
dagli avv. _1
Antonia Rita Augimeri e Aurelio La Scala nell'interesse degli attori
, e;
dagli avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rosario Venuto e G. Di Pasquale nell'interesse della convenuta dall'avv. Maria Caterina Ficarra nell'interesse Controparte_2
della convenuta;
dall'avv. Gaetano Orto Controparte_3
nell'interesse di e;
sulla scorta Controparte_4 Controparte_5
del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18/11/2024 (fissata per gli incombenti ai sensi dell'art. 281 sexies cpc), pronuncia la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Milano, Via De Pretis n. 121 – C.F. che C.F._1
agisce anche nella qualità di erede universale di , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Milano il 20.08.2004,
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_2
Milano, Via Emiliani San Gerolamo n. 1 – C.F. C.F._2
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_3
Pag. 1 a 25 R. G. n. 401/2014
Milano, Via Barona n. 49, C.F. , tutti C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonia Rita Augimeri ed Aurelio
La Scala elettivamente domiciliati a Barcellona Pozzo di Gotto,
Vicolo II Medici n. 18, presso lo studio dell'avv. Irene Gambadauro,
per mandato in atti;
-attori-
CONTRO
P.iva. , con sede in Roma, Controparte_6 P.IVA_1
via S.Andrea delle Fratte n. 24, in persona del suo Liquidatore pro tempore dott. , nato a [...] il [...] , con Controparte_7
studio in via Angelo Secchi n. 8, elettivamente domiciliata in
Barcellona P.G., via Risorgimento n. 39, presso lo studio dell'avv. Di
Pasquale Gaetana dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Rosario Venuto.
, (c.f. , nata il 19 Controparte_3 CodiceFiscale_4
giugno 1956 a Lipari ed ivi residente in via Marina Garibaldi,
elettivamente domiciliata in Lipari - Canneto Via C. Battisti n. 245
presso e nello studio dell'Avv. Maria Caterina Ficarra, che la rappresenta e difende per procura in atti. Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto del 19.3.2015;
, (C.F. , nato a _1 C.F._5
Lipari, il 09/05/1951 ed ivi residente in [...],
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Mirabile, elettivamente domiciliati nello studio legale dello stesso sito in Lipari (ME), C.so
Pag. 2 a 25 R. G. n. 401/2014
Vittorio Emanuele, 52, per mandato in atti. -convenuti-
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Marina Garibaldi n. 57 – Canneto, C.F. C.F._6
, in persona del Parte_4
Curatore legale rappresentante pro tempore, avv. Parte_5
, domiciliata a Milazzo, Via Gitto Pietro n. 7,
[...]
-convenuti contumaci-
E nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente a [...], C.da Sparanello n. 9 C.F._7
– Fraz. Canneto;
, nato a [...] il [...], Controparte_5
C.F. , residente a [...]
Mercalli n. 10; eredi di , nata a [...] Persona_2
il 20.11.1923 e deceduta a Lipari il 08.01.2006, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano Orto e
Luca Frontino ed elettivamente domiciliati in Lipari, C.so Vittorio
Emanuele n. 115, presso lo studio dell'avv. Gaetano Orto;
-convenuti-
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_9
residente a [...]in C.da Pirrera - C.F._9 CP_10
nella qualità di erede del SI. , nato a
[...] Persona_3
Lipari il 12.11.1939 e deceduto il 20.04.2019;
, nato a [...] il [...], C.F. _11
Pag. 3 a 25 R. G. n. 401/2014
, residente a [...]in C.da Pirrera - Canneto C.F._10
snc, nella qualità di erede del SI. , nato a Persona_3
Lipari il 12.11.1939 e deceduto il 20.04.2019;
, nato a [...] il [...], C.F. CP_12
residente a [...]; C.F._11
, nata a [...] il [...], C.F. _13
residente a [...]
Traversi Giovanni n. 49;
, nata a [...] il [...], C.F. _14
, residente a [...] – C.F._13
Fraz. Canneto. –convenuti contumaci-
Oggetto: Vendita cose immobili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69
del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex
D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione datato 20 gennaio 2014, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale la
[...]
, e CP_15 _8 Controparte_3 _1
, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via
[...]
principale, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere
Pag. 4 a 25 R. G. n. 401/2014
una pronuncia che produca gli effetti del contratto definitivo, che si
sarebbe dovuto stipulare tra gli attori e la in _15
virtù degli impegni presi con il contratto preliminare di vendita del
02.06.2004 e quindi pronunciare, ex art. 2932 Cod. Civ., il
trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa alla CP_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
disponendo il pagamento, in favore degli attori, del saldo del
prezzo, nella complessiva misura di € 44.267,72, di cui € 22.133,86
in favore della SI.ra , € 11.066,93 in favore della Parte_1
SI.ra ed € 11.066,93 in favore del SI. Parte_2 Pt_3
. In via subordinata, ove non ritenesse di voler accogliere la
[...]
richiesta che precede, voglia l'On.le Tribunale accertare e
dichiarare che la trasferendo a terzi, con _15
scrittura privata del 29.04.2005, il preliminare di vendita stipulato
con gli attori in data 02.07.2004, si è resa inadempiente al
suddetto preliminare del 02.07.2004, avendo disposto del rapporto
negoziale e dell'immobile, che si trovava e si trova tuttora in
proprietà degli attori, al di fuori dei poteri discendenti dalla
scrittura de qua, in violazione ed in danno dei diritti degli stessi
attori. Voglia altresì il Tribunale, sempre per l'accoglimento della
subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di
compravendita, stipulato tra gli attori e la in data CP_15
02.07.2004, per inadempimento della Società suddetta,
dichiarando il diritto dei SI.ri a trattenere la somma Pt_1
Pag. 5 a 25 R. G. n. 401/2014
percepita a titolo di caparra confirmatoria. Voglia inoltre accertare
e dichiarare che, in conseguenza dell'inadempimento, le SI.re
e hanno patito un danno pari ad € Parte_1 Parte_2
1.195,90, quanto alla prima ed € 753,37 la seconda, per l'avvenuto
pagamento delle imposte sul bene, condannando la al CP_15
risarcimento dello stesso danno, nella misura anzidetta, in favore
degli attori. Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i SI.ri
, e hanno _8 Controparte_3 _1
conseguito il possesso dell'immobile per cessione dello stesso da
parte della in virtù di pattuizioni non opponibili agli CP_15
attori e pertanto inefficaci nei loro confronti, dichiarando che,
pertanto, essi non hanno oggi alcun titolo a possedere e/o
detenere l'immobile in argomento, disponendone la restituzione in
favore degli attori, proprietari ed aventi diritto. Voglia altresì
accertare e dichiarare che lo stesso SI. , con il concorso e/o _8
la compiacenza dei SI.ri e ha effettuato CP_3 CP_1
modifiche sostanziali sull'immobile, che hanno comportato,
unitamente alla abusiva immissione nel possesso, un danno in capo
agli attori, dichiarando altresì che i suddetti abusi sono stati resi
possibili e favoriti dal comportamento della che ha CP_15
trasferito illegittimamente il contratto preliminare ed il possesso
sul bene ai predetti altri convenuti. In considerazione di quanto
sopra, voglia il Tribunale disporre il risarcimento del danno
cagionato agli attori per effetto dei comportamenti sopra descritti,
Pag. 6 a 25 R. G. n. 401/2014
liquidando lo stesso danno equitativamente, nella misura di €
44.267,72 e condannando la in persona del suo legale CP_15
rappresentante pro tempore, il SI. , la SI.ra _8 CP_3
ed il SI. , tutti in solido tra di
[...] _1
loro, al risarcimento dello stesso danno, nella indicata misura, in
favore degli attori. Voglia, infine, il Tribunale adito condannare le
controparti alle spese ed onorari del presente giudizio…”
Con comparsa del 18.03.2015 si costituiva la CP_15
contestando gli avversi assunti e chiedendo: “1)Preliminarmente
disporre la trasmissione della causa recante il n. 401/2014 alla
sezione Distaccata di Lipari competente a conoscere il presente
giudizio a seguito della riapertura della predetta sezione;
2)
Sempre in via preliminare disporre l'interruzione del presente
giudizio attesa la Dichiarazione di Fallimento che ha investito il sig.
, giusta sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. dei _8
15.11.2007 ,Reg. Fall. n. ter/2004. 3)Nel merito rigettare con la
statuizione più appropriata le domande tutte avviate e svolte dagli
attori in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
4) Dare
atto dell'inopponibilità delle domande svolte nei confronti della
che ha regolarmente ceduto il preliminare di CP_15
compravendita del 02.07.2004 di cui si richiede la sentenza ex. art.
Pag. 7 a 25 R. G. n. 401/2014
chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, CP_3
infondate le domande spiegate dalla società attrice e, per l'effetto,
rigettarle in quanto invalide, improcedibili, inammissibili e del tutto
destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni
esposte in narrativa. 2) In via subordinata limitare il risarcimento
del danno nei limiti del giusto e del provato. 3) Con vittoria di spese
e compensi, oltre spese generali, cpa e I.V.A. come per legge”.
Contumace restava che, nonostante la regolarità _8
della notifica, non si costituiva.
All'udienza del 20.03.2015 veniva disposta la prosecuzione del procedimento presso la sezione distaccata di Lipari e con provvedimento del 04.09.2015 il giudizio era dichiarato interrotto:
“...mancando la prova della avvenuta consegna al curatore
dell'atto di citazione ricevuto dal fallito per corrispondenza”.
Con ricorso in riassunzione del 15.10.2015 gli attori riassumevano il giudizio anche nei confronti della Curatela del fallimento di _8
, al fine di fare valere le domande formulate nell'atto
[...]
introduttivo del giudizio nei confronti di , in proprio _8
e/o in persona della Curatela del suo fallimento che, però,
nonostante la regolarità della notifica non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia.
Alla udienza del 14 luglio 2016 erano concessi i termini ex art. 183
comma VI c.p.c. e, nelle more, veniva esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Pag. 8 a 25 R. G. n. 401/2014
Con comparsa di costituzione e contestuali memorie ex art. 183
comma VI n. 1 cpc del 23.01.2017 si costituiva _1
, chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare la nullità dell'azione
[...]
proposta dagli attori per difetto di integrità del contraddittorio, con
ogni conseguenza di legge;
2) Ritenere e dichiarare
l'inammissibilità delle domande attrici e comunque rigettare tutte
le richieste avanzate nei confronti del signor _1
, in quanto infondate in fatto e in diritto;
… 5) Con vittoria
[...]
di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 06.07.2017 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni sulle richieste preliminari all'udienza del
24.05.2018.
Con comparsa del 22.05.2018 si costituiva un nuovo procuratore nell'interesse della , congiuntamente e Controparte_6
disgiuntamente al precedente procuratore, avv. Rosario Venuto,
insistendo in tutto quanto già dedotto e richiesto nell'interesse della convenuta società.
Con ordinanza del 13.10.2018 il Giudice rilevato che la eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, appariva regolarmente formulata, atteso che la stessa può essere sollevata in ogni stato e grado del processo, rimetteva la causa sul ruolo perché parte attrice procedesse alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari sigg.
, , , Persona_3 Persona_2 _13 _8
Pag. 9 a 25 R. G. n. 401/2014
e . CP_12 _14
Esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione,
con comparsa del 27.11.2019 si costituivano e Controparte_4
chiedendo: “1) Accertare e dichiarare, per le Controparte_5
ragioni esposte nella superiore narrativa la nullità della scrittura
privata intercorsa tra la società ed i sig.ri e CP_15 _8
datata 29.04.2005; 2) Accertare e dichiarare, Controparte_3
per le ragioni esposte nella superiore narrativa la nullità della
scrittura privata intercorsa tra i sig.ri e _8 CP_3
da una parte ed il sig. dall'altra,
[...] _1
datata 29.04.2005; 3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte
nella superiore narrativa la nullità della scrittura privata intercorsa
tra le parti promittenti venditrici e la società datata CP_15
genericamente anno 2007; 4) Accertare e dichiarare, per le ragioni
esposte nella superiore narrativa l'inadempimento del contratto
preliminare del 02.06.2004 da parte della società e, per CP_15
l'effetto, ritenere e dichiarare la sua risoluzione;
5) Per l'effetto
della dichiarata risoluzione del contratto preliminare del
02.06.2004 per inadempimento da parte della società CP_15
ritenere e dichiarare il diritto da parte dei sig.ri e Controparte_4
a trattenere, ex art. 4) lettera a) del contratto Controparte_5
stesso, la caparra confirmatoria percepita all'atto della
sottoscrizione; 6) Sempre per l'effetto della dichiarata risoluzione
del contratto preliminare del 02.06.2004 per inadempimento da
Pag. 10 a 25 R. G. n. 401/2014
parte della società come anche per l'effetto della CP_15
dichiarata nullità delle scritture private di cui ai punti numeri 1), 2)
e 3) delle presenti conclusioni, ordinare alla la CP_15
restituzione in possesso del bene di proprietà pro – quota dei sig.ri
e e/o, in via subordinata, Controparte_4 Controparte_5
ordinare ai sig.ri , e _8 Controparte_3 _1
, la restituzione in possesso del bene di proprietà pro –
[...]
quota dei sig.ri e;
7) Con ogni Controparte_4 Controparte_5
più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e
formulare istanze, nonché di produrre documenti nei modi e nei
termini di legge di cui all'art 183 comma 6° c.p.c., di cui sin d'ora si
fa richiesta, anche in relazione al comportamento processuale
tenuto controparte. 8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
del presente giudizio”.
Restavano poi contumaci , , Controparte_9 _11
, e , malgrado CP_12 _13 _14
regolare citazione.
Concessi i termini ex art. 183. Comma 6, cpc., con ordinanza del
24.06.2021 era ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice ed erano rigettate le istanze istruttorie del convenuto in quanto generiche, vaghe ed in parte valutative. CP_1
Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore si costituiva nell'interesse di l'avv. Maria Caterina Ficarra. Controparte_3
E così escusso il teste e precisate le conclusioni, la causa era
Pag. 11 a 25 R. G. n. 401/2014
rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16.10.2023.
All'udienza del 16.10.2023 il Giudice invitava le parti a disquisire, in particolare, sulla regolarità -o meno- sotto l'aspetto urbanistico dell'immobile oggetto del preliminare (identificato in catasto del comune di Lipari alla partita 4020, sezione 1, foglio 52 particella
181 subalterno 1, in Lipari via Marina Garibaldi e subalterno 2 via privata Canneto.
All'udienza del 20.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) la causa è stata così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela
di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”
(Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione
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civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del
06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle
soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello
della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che
sia necessario esaminare previamente le altre”.
Ciò detto.
L'odierno giudizio ha per oggetto la richiesta di ottenere il riconoscimento del diritto degli attori ad ottenere una pronuncia che produca gli effetti del contratto definitivo, che si sarebbe dovuto stipulare tra gli attori e la in virtù degli _15
impegni presi con il contratto preliminare di vendita del
02.07.2004 e, quindi, pronunciare, ex art. 2932 Cod. Civ., il trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa alla CP_15
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
disponendo il pagamento, in favore degli attori, del saldo del
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prezzo pattuito.
La domanda è inammissibile ed in quanto tale va rigettata.
Nel preliminare di vendita del 02.07.2004 intercorso tra gli attori e la all'art. 4, testualmente si legge: “il prezzo della CP_15
presente vendita è stato convenuto, a corpo, nella complessiva
somma di euro 619,748.28, da pagarsi con le modalità che
seguono: a) alla stipula della presente scrittura privata, a titolo di
caparra confirmatoria ed anticipo prezzo, verrà versata una
somma pari al 50% del prezzo per ogni singola quota, come sopra
individuata e specificata di seguito…b) il saldo del prezzo di ogni
singola quota, come sopra determinata, verrà versato alla stipula
dell'atto di compravendita, decurtato dalle somme già anticipate
dal promittente acquirente per la pratica di condono e conseguente
regolarizzazione catastale. L'atto dovrà rogarsi entro il termine di
giorni centoventi, da oggi, ed in ogni caso decorso tale termine,
entro trenta giorni, dalla comunicazione spedita a mezzo
raccomandata a/r, da parte dei promittenti venditori che avranno
l'onere di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari
per la stipula dell'atto pubblico, fornendoli al Notaio dott. Per_4
”. Pertanto, dal tenore letterale della scrittura privata
[...]
intercorsa fra le parti è desumibile, per lo meno, una irregolarità
urbanistica dell'immobile oggetto di causa atteso che dovevano essere poste in essere “pratiche di condono e conseguente
regolarizzazione catastale”. Nessuna delle parti interessate, però,
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si è adoperata a provare il l'intervenuta sanatoria né tanto meno che non vi fossero irregolarità nell'immobile conteso.
Sul punto, va osservato che, per ottenere la sentenza ex art. 2932
c.c. di un preliminare di vendita di un immobile è necessario procedere alla verifica della regolarità urbanistica del bene oggetto del preliminare poiché in mancanza non si potrà ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c.; consegue che se il venditore non collabora è l'acquirente a dovere provare la regolarità urbanistica dell'immobile medesimo essendo ciò un presupposto essenziale anche per l'emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c. avendo,
questa, funzione sostitutiva dell'atto negoziale programmato dalle parti.
Come è stato ripetutamente confermato dalla Corte di Cassazione,
traendo spunto peraltro dal testo di legge, i preliminari –che hanno effetti obbligatori- non sono soggetti a tale obbligo formale,
quindi, sono validi anche se nel preliminare non sono indicati i titoli edilizi;
ma questo, però, non vuol dire che è possibile trasferire con la sentenza ex art. 2932 c.c. un immobile abusivo in quanto è sottinteso che, durante il processo la parte che intende ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. dovrà provare la regolarità
urbanistica dell'immobile o mediante il deposito dei relativi documenti (concessione edilizia, eventuale sanatoria), oppure mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dalla legge che attesti che le relative opere fossero state eseguite
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prima dell'1 settembre 1967; ovvero, in assenza della dichiarazione contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio degli estremi della concessione edilizia,
trattandosi di un requisito richiesto a pena di nullità dalla L. n. 47
del 1985, art. 17 ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46.
La S. C. (Cass. n. 6684 del 2019) in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, è univoca nel ritenere che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo
L. n. 47 del 1985, ex art. 40, attestante che l'opera è stata realizzata in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e, addirittura, nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto poiché le parti a tal fine sollecitate dallo scrivente magistrato (cfr. provvedimento reso all'esito della udienza del 16.10.2023), nulla hanno dichiarato al riguardo e nulla hanno riferito circa la pratica di condono di cui si fa cenno nel preliminare medesimo. Detto poi che “...alla luce
dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio;
della natura reale dei permessi edilizi (costituenti atti da trasferire
con gli immobili ai quali accedono); della rigidità della norma
imperativa della L. n. 47 del 1985 ex art. 40 , comma 2, (che,
comminando tout court la sanzione civile della nullità assoluta dei
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contratti traslativi di diritti reali inerenti edifici interamente o solo
in parte abusivi, comprova l'impossibilità giuridica di trasferire gli
immobili in tutto o in parte sprovvisti di permessi edilizi); la
questione relativa alla regolarità urbanistica dell'immobile
promesso in vendita e di cui si chiede l'esecuzione forzata in forma
specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. è rilevabile d'ufficio” (Cass. civ.,
Sez. II, Sent., (data ud. 15/05/2019) 19/09/2019, n. 23388), la domanda va rigettata.
Ed infatti, nel caso di specie, nessuna delle parti in causa né tanto meno parte attrice, che ha richiesto la pronuncia ex art. 2932 c.c.,
ha fornito prova della regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita.
Inoltre, la istanza di CTU da ultimo avanzata, tardiva ed irrituale poiché formulata solo a seguito dell'invito formulato dal Giudice
come sopra accennato, è peraltro inammissibile anche in quanto la stessa avrebbe carattere esplorativo e tenderebbe a colmare la lacuna difensiva delle parti e, pertanto, va rigettata.
Gli attori, oltre alla richiesta di pronuncia ex art. 2932 Cod. Civ.,
hanno avanzato anche diverse richieste subordinate ritenendo che le stesse: “non sono in alcun modo relative a trasferimenti
immobiliari e quindi, nella denegata ipotesi in cui non dovesse
risultare la conformità urbanistica dell'immobile oggetto del
giudizio, le domande subordinate sono comunque pienamente
ammissibili”.
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La deduzione non è però condivisibile.
Le proposte domande subordinate rimangono assorbite nel mancato adempimento della prova della trasferibilità del bene.
Non è possibile pronunciarsi, pertanto, sull'inadempimento contrattuale della società che “...trasferendo a terzi, con CP_15
scrittura privata del 29.04.2005, il preliminare di vendita stipulato
con gli attori in data 29.04.2005, si è resa inadempiente al
suddetto preliminare del 02.07.2004...” poiché il rigetto della domanda principale, come detto, è dato dalla non trasferibilità del bene e, quindi, dalla mancanza di una condizione dell'azione che sarebbe potuta intervenire in corso di causa ma che non si è
invece avverata, con conseguente nullità del preliminare medesimo avente ad oggetto un bene non trasferibile.
Ed infatti, per costante orientamento della Suprema Corte: “Il
contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal
punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art.
40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che,
sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia
reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente
obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un
contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa”
(Cass., sentenza 17 ottobre 2013, n. 23591). Ed ancora: “Il
contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal
punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all'art.
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40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che,
sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia
reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente
obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un
contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa”
(Cass. sentenza 17 dicembre 2013 n. 28194).
Anche le domande risarcitorie sono infondate e vanno rigettate.
In materia contrattuale, i danni risarcibili sono quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato (Cass. ordinanza n. 25160/18).
Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione.
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza n.
18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013,
Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013). Sul punto la Suprema Corte
di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è
solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le
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conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).
Sul punto: “il danno conseguenza non è in re ipsa alla lesione ma
deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo
risarcimento” (Cass, sez. I, ordinanza n. 9385/2018).
La domanda va, quindi, rigettata.
Nel rigetto delle domande attoree rimangono assorbite quelle proposte da e tendenti ad Controparte_4 Controparte_5
ottenere la dichiarazione di inadempimento del contratto preliminare del 02.07.2004 da parte della società e la CP_15
nullità dei successivi atti posti in essere.
L'irregolarità dell'immobile, per come risultante dal contratto preliminare del 02.07.2004, e la conseguente intrasferibilità dello stesso travolge necessariamente il predetto contratto preliminare del 2004 ed i successivi atti da esso dipendenti con conseguente obbligo di restituzione dell'immobile in favore dei promittenti alienanti ciascuno per la propria quota.
Per l'effetto, risultando dall'istruttoria svolta che il bene si trova nella disponibilità del sig. , lo stesso è tenuto alla _8
restituzione dell'immobile libero e sgombero da persone e cose.
Il teste , escusso all'udienza del 24.03.2022, figlio di Testimone_1
e ha infatti riferito “... che _8 Controparte_3
l'immobile in questione si trova a Lipari Frazione Canneto via
Marina Garibaldi 141 se non ricordo male, ed ha una uscita anche
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su via Cesare Battisti;
l'immobile è composto da un piano terra
adibito a magazzino ed un primo piano ad abitazione, e in
riferimento a quello del primo piano posso confermare che è stata
realizzata solo una stanza, e non due, con bagno al suo interno ed
a fianco del bagno, in altro locale, un cucinino;
preciso altresì la
presenza di un terrazzino da cui si accede attraverso la stanza con
bagno; ciò confermo che è a mia conoscenza poiché in passato mi
sono recato al suo interno essendo uno dei proprietari ma preciso
che è da circa dieci anni che non vi accedo;
preciso che le suddette
opere sono state realizzate da mio padre;
confermo _8
quindi anche la seconda circostanza che mi viene letta precisando
che le predette opere sono state realizzate circa quindici anni fa;
preciso che non mi reco nell'appartamento da circa dieci anni in
quanto occupato da mio padre con il quale non ci _8
sono rapporti cordiali”.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
In considerazione del rigetto delle domande attoree –e delle motivazione che lo hanno determinato- le spese processuali sono poste a carico della parte attrice con condanna della stessa nei confronti di , in persona del suo Controparte_6
Liquidatore pro tempore;
di e Controparte_3 _1
. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con
[...]
Pag. 21 a 25 R. G. n. 401/2014
applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa dichiarato dalla parte attrice rientrante nello scaglione del valore da 52.001 a€ 260.000, disponendo la surroga dello Stato per la parte ammessa al gratuito patrocinio, CP_3
[...]
Nulla dispone sulle spese riguardo in proprio;
_8
, in persona del Curatore Parte_4
legale rappresentante pro tempore;
; Controparte_9 CP_11
; ; e
[...] CP_12 _13 _14
stante la contumacia degli stessi.
Compensa interamente le spese del giudizio tra gli attori e e trattandosi di uguale Controparte_4 Controparte_5
posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 401/2014:
1) Dichiara la contumacia di in proprio;
_8
, in persona del Parte_4
Curatore legale rappresentante pro tempore;
[...]
; CP_9 _11 CP_12
e , che _13 _14
regolarmente citati non si sono costituiti;
2) Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2932 Cod.
Pag. 22 a 25 R. G. n. 401/2014
Civ., per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta le domande subordinate attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Rigetta le domande proposte da e Controparte_4
; Controparte_5
5) Ordina la restituzione dell'immobile identificato in catasto del comune di Lipari alla partita 4020, sezione
1, foglio 52 particella 181 subalterno 1, in Lipari via
Marina Garibaldi e subalterno 2 via privata Canneto, oggetto del preliminare del 02.07.2004 ai promittenti venditori ciascuno pro quota.
6) Ordina ad l'immediata riconsegna _8
dell'immobile libero e sgombero da persone e cose ai proprietari;
7) Rigetta nel resto;
8) NN , che agisce anche nella Parte_1
qualità di erede universale di , Persona_1
e , in solido, al Parte_2 Parte_3
pagamento in favore della , Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 7.052,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA, come per legge.
9) NN , che agisce anche nella Parte_1
Pag. 23 a 25 R. G. n. 401/2014
qualità di erede universale di , Persona_1
e , in solido, al Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di delle spese Controparte_3
di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 7.052,00, oltre accessori di legge, IVA e
CPA, con surroga dello Stato in quanto ammessa al P.
S. S.;
10) NN , che agisce anche Parte_1
nella qualità di erede universale di , Persona_1
e , in solido, al Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di delle _1
spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma di €. 7.052,00, oltre accessori di legge,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Anna Mirabile.
11) Nulla sulle spese del giudizio tra gli attori e _8
in proprio;
[...] Parte_4
, in persona del Curatore legale
[...]
rappresentante pro tempore;
Controparte_9
; ; e _11 CP_12 _13
. _14
12) Compensa interamente le spese del giudizio tra gli attori e e . Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 15.01.2025.
Pag. 24 a 25 R. G. n. 401/2014
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
Pag. 25 a 25
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2932 c.c.; … 6) Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
Con comparsa del 19.03.2015 si costituiva, anche, CP_3