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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di SI , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 778 /2020 R.G.A.C., Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario,
etc)
promossa da:
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Nazzareno Lanni ed elettivamente domiciliata presso e e nello studio dell'avvocato
Antonella Cottini in SI via Pannilunghi Arturo, n. 2, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
con sede in SI, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea
Tommasino ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in viale Antonio
Gramsci 6 LI , come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
anche contro
1 con sede legale in Milano, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pennisi
ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Roma, via Francesco Denza
n. 15, come da procura allegata in atti all'atto di costituzione
TERZA CHIAMATA
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia, l'On. Tribunale adito, reietta ogni avversa eccezione, deduzione, richiesta e conclusione: IN RITO: l'Egregio Giudice
Istruttore sin dalla prima udienza, Vorrà 1°)- dare atto dell'avvenuto deposito, sin dal momento della data di iscrizione a ruolo, di tutti i documenti di cui all'indice di produzione di parte;
2°)- Ammettere tutti i mezzi istruttori che ci si riserva espressamente di richiedere in corso di giudizio, anche all'esito delle richieste avverse;
3°)- Emettere qualsivoglia ulteriore provvedimento ai fini di iusta et rectae decidere. NEL MERITO L'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione deduzione e richiesta, e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione vorrà: 1)-
Accertare e dichiarare la nullità per contrarietà al dato normativo citato in atti di tutte le clausole contrattuali che impedirebbero l'azione di ripetizione e/o di rimborso di tutte le somme specificate in atti per le causali e le ragioni dedotte che consentirebbero alla parte convenuta di trattenerle nonostante il servizio non sia stato reso, come pure nulla qualsivoglia rinuncia preventiva a richiedere quanto specificato in atti per le causali dedotte ed in riferimento ai rapporti intercorsi come specificati per evidente contrarietà a legge e palese nullità; 2)-
Accertare e dichiarare per l'effetto e non solo, per le causali e le ragioni dedotte che l'attore ha diritto al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla
2 convenuta a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento innanzi specificamente richiamato sia a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione che di oneri non goduti;
3)- Per l'effetto, in accoglimento della domanda giudiziale, condannare l Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. al rimborso integrale della somma di €
12.500,99 a titolo di usura perpetrata a seguito di penale di estinzione anticipata, nonché per oneri non goduti oltre interessi come per legge;
4)- Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non dover aderire alla tesi espressa dal Supremo Collegio in merito alla rilevanza della penale di estinzione ai fini dell'usura, si chiede che in ogni caso la convenuta
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. sia condannata al Controparte_1
rimborso integrale degli oneri non goduti pari ad € 4.102,32; 5)- Condannare in ogni caso la in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te p.t. in liquidazione alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. nelle aliquote di legge..”.
Si costituiva in giudizio , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande,
chiedendo preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa del terzo ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”In via preliminare A) In ragione
della mancanza dei termini a comparire ax art.- 163 bis c.p.c., disporsi il rinvio dell'udienza del 22 giugno 2020, a data successiva al 11 settembre 2020 per
consentire l'espletamento delle difese nei termini di cui all'art. 166 e 167 c.p.c.,
gradatim B) Concedersi la remisisone in termini ex art. 154 bis c.p.c. pregiudiziale
e in rito: C) autorizzare la chiamata in causa della (P.IVA Controparte_2
– R.E.A. n. 2025535), in persona dell'Amministratore Unico p.t., con P.IVA_1
3 sede in Milano, alla Via Betteloni n. 2 14, indi fissare una nuova udienza di prima
comparizione; sempre in via pregiudiziale di rito: D) accertare e dichiarare la
carenza di legittimazione passiva per i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto
estromettere la deducente società dal presente giudizio gradatim: E) autorizzare la
chiamata in garanzia della stessa condannando la medesima, a Controparte_2
manlevare e tenere indenne da ogni e qualsiasi responsabilità e CP_4
comunque, da qualsivoglia pronunzia pregiudizievole, tanto per sorte quanto per
accessori e spese;
Nel merito F) Rigettare la domanda attorea perche infondata in
fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti;
in vai subordinata G) nella
denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda,
condannare la per tutto quanto eventualmente accertato, In ogni Controparte_5
caso - condannare la parte attrice, ovvero la al pagamento delle Controparte_2
spese e competenze di causa.”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_2
opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione
avanzata dalla per mancato previo Controparte_1
esperimento, nei confronti della di una valida procedura di Controparte_2
mediazione disciplinata dal D.Lgs 4.3.2010 n 28 ovvero delle altre procedure per il componimento stragiudiziale della lite previste dall'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e per l'effetto estromettere la dal giudizio;
- in via Controparte_2
preliminare, accertare e dichiarare la carente di legittimazione Controparte_2
passiva in merito alla domanda di manleva avanzata dalla Controparte_6
[...] e per l'effetto estrometterla dal giudizio;
- in via principale, rigettare
[...]
le domande formulate dalla nei confronti di Controparte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra Controparte_2
esposte; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale
Contr decida di accogliere la domanda di manleva formulata da nei confronti di
, rigettare in ogni caso le domande della Sig.ra in CP_2 Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e comunque relative a somme già restituite e/o
non dovute come sopra esposto;
- in ogni caso, condannare la convenuta
[...]
e/o l'attrice al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1
giudizio.”
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183. Comma VI, c.p.c.
con ordinanza riservata del 11.02.2011 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione per le motivazioni ivi illustrate e rinviava all'udienza del 08.11.2011 per l'assunzione delle prove ammesse..
La causa veniva, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU contabile nonché di ulteriore supplemento, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 settembre 2022, tenuta ex art. 83, comma VII lett. h, D.L.
18/20n e ss.m.i. il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti, rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 15.05.2023, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione. A detta udienza le parti concordemente chiedevano rinvio in pendenza di trattative ed il giudice rinviava in attesa degli esiti di dette trattative all'udienza del 11 luglio 2023.
5 Seguivano rinvii su istanze delle parti e successivamente per motivi dell'ufficio come da provvedimenti in atti.
All'udienza del 25 novembre 2024, la parte attrice rinunciava espressamente all'eccezione di incostituzionalità sollevata medio tempore e le altre parti accettavano detta rinuncia, la causa veniva, quindi, discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
La parte attrice assumendo di aver stipulato con quale Controparte_7
mandataria di contratto di finanziamento CQS N. 30450 in data Controparte_8
02/05/2011 e di averlo estinto anticipatamente a maggio 2015 n. 48 rate pagate,
nonché che detto contratto polizza collettiva a tutela del credito a copertura del rischio vita/impiego dell'assicurato.
Lamentando, quindi, l'applicazione di penale per estinzione anticipata ed altre spese, nonché l'applicazione di tassi usurari ed altre clausole illegittime in corso di rapporto ha introdotto il giudizio vantando un credito di complessivi €. €
12.500,99, chiedendo l'accertamento della nullità in parte qua delle clausole relative alla penale per estinzione anticipata, alle spese applicate, al costo per l'assicurazione collegata e la condanna alla ripetizione della detta somma.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_4
tempore, assumendo di aver ceduto il credito alla con Controparte_2
un'operazione di cartolarizzazione del credito, eccependo il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il contratto originario non prevedeva alcuna penale in caso di estinzione anticipata, che non erano mai stati applicati interessi usurari insistendo
6 per il rigetto della domanda ed in subordine perché venisse manlevata dalla
[...]
CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese pretese, eccependo la carenza di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto della domanda di manleva e della domanda dell'attrice perché infondate in fatto e diritto.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita usurarietà dei tassi applicati e della penale per estinzione
anticipata
L'espletata CTU ha confermato l'infondatezza della domanda attrice.
In primo luogo non può sfuggire come alcuna penale per estinzione anticipata fosse prevista nel contratto, comunque l'espletata CTU ha accertato “….Il conteggio
di estinzione anticipata è allegato alla perizia di parte attrice (all . nr . 2), da cui ri
sul t a l 'import o di € 218,59 a titolo di penale , corrisposto in data 06/ 05/ 2015 contestualmente all'estinzione del finanziamento. Si è pertanto provveduto a
verificare il TEG dell 'operazione, considerando l'estinzione anticipata alla data del
06/ 05/ 2015. L'Estinzione anticipata è avvenuta dopo la scadenza della 48° rata
con un capitale residuo di euro 2 1.806 ,03, calcolato sulla base del piano di
ammortamento (all. nr. 3). Il T EG dell'operazione è risultati pari al 14 ,83% ( al l .
nr. 4) . Il TEG senza considerare l'estinzione anticipata era stato calcolato pari
all'11,41 (all.nr. 5) . Il tasso soglia calcolato maggiorando della metà il TEGM, è
pari al 16 ,77%: T EGM della categoria “prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio e della pensione” - oltre 5000 euro” vigenti al momento della
sottoscrizione del contratto ( 2° trinestre 2011), pari al1 1,18%: il TEG è inferiore
7 al tasso soglia….” (v. CTU depositata in data 05.07.2022 pag. 1). La CTU già
espletata precedentemente aveva escluso l'esistenza di tassi usurari, anche calcolando tutte le clausole relative alle spese aggiuntive (v. CTU depositata in data
19.11.2021), ne consegue che la domanda dell'attrice risulta infondata e deve essere disattesa e respinta.
Il rigetto della domanda dell'attrice assorbe le ulteriori questioni sollevate tra le parti.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in citazione e dell'attività processuale effettivamente espletata, dovendosi condannare l'attrice anche al pagamento delle spese in favore della terza chiamata, rilevando che la chiamata in causa è stata necessitata dalle difese svolte a seguito della infondata domanda dell'attrice. Le spese di lite, quindi, vengono liquidate, in favore sia della convenuta che della terza chiamata, in complessivi €. 5.077,00 per onorari ex D.M.
147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti, somma che l'attrice dovrà versare in favore di ciascuna delle controparti. Le spese di
CTU vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e liquidate come in corso di causa con obbligo di rifondere alle controparti quanto dalle stesse anticipato a tale titolo durante il giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
8 - visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta e della terza chiamata delle spese del presente procedimento liquidate, cadauna, in complessivi €. 5.077,00 per onorari ex D.M.
147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate come in corso di causa con obbligo di rifondere alle controparti quanto dalle stesse anticipato a tale titolo durante il giudizio;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
SI lì 26 novembre 2024
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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