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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1281 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., nonché Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rapp.ti e difesi dall'avv. IAZZETTA
[...]
FERDINANDO
- OPPONENTI -
E
e, per essa, quale mandataria la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. SUPPA CLAUDIO GIORGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 2.2.2023, la Parte_1
nonché E Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano opposizione al precetto Parte_4 notificato loro in data 23.1.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) l'omessa notifica del titolo
1 esecutivo;
2) la nullità del precetto per l'omessa indicazioni di dati necessari per la determinazione del dovuto;
3) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
4) l'illegittimità dell'applicazione dell'Euribor; 5)
l'omessa indicazione del TEN e del TAEG;
6) l'applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'ammortamento alla francese;
7) la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
8) il difetto di legittimazione attiva della opposta;
9) l'inidoneità del contratto di mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. sia dell'art. 617 comma primo c.p.c.
Sempre in via preliminare, è opportuno evidenziare come, dopo il deposito della seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. avvenuto il 9.11.2023, parte opponente non ha depositato più alcun atto né le note di trattazione delle successive due udienze cartolari.
Detto ciò, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto ai primi due motivi di opposizione, integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., va detto che parte attrice non ha fornito prova della notifica della citazione, come pure richiesto con l'ordinanza dell'11.7.2023, e, tuttavia, parte opposta, costituendosi in giudizio, nulla ha eccepito sul punto, per cui deve ritenersi rispettato il termine previsto dalla citata norma.
Ad ogni modo, tali motivi di opposizione agli atti esecutivi non risultano fondati.
2 Quanto all'omessa notifica del titolo esecutivo, essendo costituito quest'ultimo da un contratto di mutuo fondiario, trova applicazione la norma di cui all'art. 41 TUB, che esclude appunto l'obbligo della notifica del titolo prima di procedere in executivis.
Quanto alla indeterminatezza del precetto, quest'ultimo risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480
c.p.c., non essendo necessaria alcuna specificazione dei calcoli di ogni singola voce di credito.
Inoltre, quanto alla mancanza di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ovvero all'omessa indicazione in precetto della data di tale comunicazione, occorre rilevare che il contratto di mutuo in questione, all'art. 5 del capitolato allegato al contratto di mutuo
(cfr. doc. 6 della produzione di parte opposta), prevedeva la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso di “mancato pagamento delle rate di mutuo o di parte di esse”.
Ad ogni modo, deve ritenersi senz'altro equipollente ad una comunicazione della decadenza dal beneficio del termine via raccomandata quella contenuta nell'atto di precetto (cfr.
Cass. 24330/2011).
Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, esclusa senza dubbio qualsivoglia sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori, essa risulta infondata.
Invero, dall'esame del contratto di mutuo e dei suoi allegati, si può senz'altro escludere la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, come si evince dagli stessi dati indicati da parte opponente (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione).
Precisamente, il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione (cfr. art. 4 del contratto di mutuo)
3 risultava pari al 5,160, con un TAEG pari al 5,740%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente per i mutui ipotecari a tasso variabile era pari all'8,6625%.
Con riferimento al tasso degli interessi moratori, previsto contrattualmente nella misura iniziale del 7,160% (cfr. art. 4 comma 11), anch'esso risulta inferiore al predetto tasso soglia, senza considerare che per i moratori deve farsi applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione, la quale ha tra l'altro precisato che “la Banca
d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al "tasso soglia" degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996” (cfr. Cass. 26286/2019; Cass. S.U. 19597/2020).
La relazione tecnica prodotta da parte opponente risulta del tutto inattendibile, in particolare sia per la mancata applicazione dei principi sopra esposti sia per la inclusione nel calcolo del tasso applicato, per il confronto con il cd. tasso soglia, anche della commissione di estinzione anticipata.
Infatti, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento che la esclude quanto meno nei casi in cui l'estinzione anticipata non si è effettivamente verificata, perché, pur ammettendo la rilevanza ai fini dell'usura della penale di estinzione anticipata, “la verifica di usura deve farsi ex ante, per i soli costi che sono ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto perché dipendenti dalla regolare esecuzione del programma negoziale. Deve farsi a posteriori, e in relazione all'effettivo applicato, se dal ritardo e dalla conseguente maturazione della mora
4 vuol trarsi la dimostrazione che il TEG in corso di contratto ha superato la soglia d'usura. Egualmente,
l'anticipata estinzione del finanziamento è necessaria, se vuol trarsi la conclusione che il limite di usurarietà degli interessi è stato superato per effetto dell'addebito della penale di risoluzione” (cfr. Trib. Torino 13.9.2017).
In buona sostanza, pur ammettendosi la rilevanza ai fini dell'usura di tali oneri solo eventuali, essi non vanno calcolati in astratto od in via ipotetica, effettuando simulazioni di calcolo, poiché siffatti metodi di calcolo non sono, a parere di questo Giudice, rilevanti ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, finendo per confrontare con il tasso soglia applicabile al momento della stipulazione del contratto, anziché i tassi contrattualmente previsti, ipotetici tassi determinati considerando un ipotetico momento di estinzione anticipata, per cui il superamento del tasso soglia risulta legato esclusivamente a dati ipotetici e non certi ed effettivi.
Nel caso di specie, è indubbio che non sia intervenuta alcuna estinzione anticipata del mutuo e che conseguenzialmente non sia stata effettivamente applicata la suddetta commissione, per cui deve ritenersi irrilevante ogni discorso sull'usurarietà di un ipotetico tasso che ne consideri l'applicazione.
Sul punto, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo
5 previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. 7352/2022).
Quanto alla eccepita nullità della clausola contrattuale inerente alla determinazione del tasso degli interessi mediante riferimento all'Euribor, per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato, essa non risulta fondata, dal momento che, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, tale indice consente una indicazione del tasso d'interesse che non lascia alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, tasso che, anche ai fini del rispetto dell'art. 1346 c.c., è desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. 25205/2014; 2072/2013).
Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, parte attrice non abbia fornito alcuna prova od elemento idoneo ad inferire che il tasso “Euribor” sia stato determinato dal ceto bancario per effetto di una intesa anticoncorrenziale che abbia coinvolto la odierna opposta.
Quanto alla pretesa mancata indicazione del TAEG, deve essere richiamata la giurisprudenza che esclude la nullità del contratto in presenza di omessa o erronea indicazione del TAEG o Sul punto, si segnalano, senza pretesa di Pt_5 completezza, la pronuncia del Tribunale di Verona, sez.
III, del 21/06/2018 n. 1473, secondo cui “l'omessa o erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima
6 di accedervi”, nonché quelle del Tribunale di Napoli Nord, sez. III, del 09 luglio 2018 e del Tribunale di Catania, sez. IV, del 28 febbraio 2018 n. 957.
Tale orientamento è stato più di recente ribadito anche dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 4597/2023, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Con riguardo, poi, al motivo di opposizione relativo alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, anche come effetto dell'illegittimità dal piano di ammortamento alla francese, esso risulta formulato in maniera estremamente generica e, comunque, non è fondato.
In estrema sintesi, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.
In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo
7 mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso tiene luogo dei seguenti passaggi: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Orbene, le osservazioni che precedono aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. francese nascano in realtà da una presunta mancata comprensione di tale modus operandi.
Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo
8 francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr., ex multis, Trib. Bologna 24.2.2016;
Trib. Verona 24.3.2015; Trib. Modena 11.11.2014; Trib.
Siena 17.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014).
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c. Infatti, occorre osservare come le doglianze della parte opponente si fondino in realtà sull'erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti –
9 ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.).
Quanto alla nullità delle fideiussioni, tale doglianza risulta formula in maniera alquanto generica ed astratta e, comunque, essa è stata efficacemente contrastata dalla opposta, in particolare laddove si evidenzia la non applicabilità al caso di specie della normativa in questione.
Sul punto, in primis, occorre dire che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole” (cfr. Cass.
26957/2023; Cass. SU 41994/2021).
Nel caso che ci occupa, tale nullità parziale non risulta emergente dai fatti allegati dall'opponente o comunque dagli atti di causa, non essendo stata fornita alcuna prova od elemento idoneo ad inferire l'esistenza di clausole abusive o di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile ed accertato tra un'intesa anticoncorrenziale ed il negozio di garanzia concluso nell'anno 2014, laddove, come è stato affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale Napoli 1.3.2019), per poter affermare la nullità derivata di un contratto “a valle” (la fideiussione) rispetto a quella dichiarata del contratto “a monte” tra soggetti diversi (l'intesa anticoncorrenziale), è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI, ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.
Ancora, occorre evidenziare che dagli atti di causa emerge come le fideiussioni in questione siano specifiche ovvero rilasciate nell'ambito del contratto di mutuo de quo e,
10 come tali, non sono riconducibili al modello ABI del 2002 relativo esclusivamente alle fideiussioni omnibus.
Come già detto, inoltre, sono state stipulate nel 2014, ovvero in epoca di molto successiva all'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia operato nel 2005.
Sul punto, occorre dare seguito ai principi di recente affermati dalla Suprema Corte, secondo la quale “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (cfr. 26847/2024) e ancora, in maniera più completa, “occorre aggiungere
(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia
è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere
11 riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. 1170/2025).
Quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non è fondata alla luce delle difese di parte opposta e della documentazione da essa prodotta (cfr. doc.
n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
12 In particolare, quanto alla cessione in blocco di crediti dall'originaria mutuante Banca di Credito Popolare s.c.p.a. alla va detto, preliminarmente, che di Parte_6 essa veniva data comunicazione ai sensi dell'art. 58 del
TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass. 13/07/2011, n. 15364).
Inoltre, parte creditrice ha fornito sufficiente ed idonea prova dell'inclusione del credito in questione nell'ambito della indicata cessione in blocco, dal momento che nella pubblicazione in G.U. venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti ed un apposito sito web nel quale trovare il riferimento del credito ceduto per rinvio al codice identificativo del rapporto.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
13 "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Quanto alla doglianza concernente la inidoneità del mutuo in questione a configurare un valido titolo esecutivo, occorre considerare che, nel caso di specie, il titolo azionato è costituito dal contratto di mutuo del 3.4.2014, nel cui art. 2 è affermato che “la parte mutuataria dichiara di aver qui all'atto ricevuto dalla Banca la detta somma di Euro 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila virgola zero zero) mediante mandato di pagamento n. 54694 e pertanto ne rilascia ampia quietanza con la firma apposta al presente contratto”. La traditio nel caso di specie è, quindi, ravvisabile nell'espressa dichiarazione di parte mutuataria circa l'avvenuta consegna e quietanza della somma, infatti, ai fini dell'art. 474 c.p.c., la quietanza rileva essenzialmente in quanto documenta l'insorgere dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria e, conseguentemente, l'esistenza del credito in capo alla parte mutuante.
Sul punto, vale la pena ricordare che la quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'articolo 2732 cod. civ.
Vale, altresì, la pena richiamare i principi già da tempo espressi dalla Cassazione e cioè che alla traditio fisica del denaro nelle mani del mutuatario (elemento perfezionativo del contratto di mutuo), può essere parificata la disponibilità giuridica della somma, correlata con la contestuale perdita della disponibilità
14 delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore (ex plurimis, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2483 del
21/02/2001), alla quale senza dubbio può ricondursi la fattispecie del deposito della somma mutuata a favore del mutuatario (è il caso di specie) perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Sul punto, deve darsi rilievo ad una più recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale è stata espressamente considerata l'ipotesi in cui il mutuatario consenta che la somma erogata sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, affermandosi che la costituzione di siffatto deposito cauzionale infruttifero debba considerarsi alla stregua di una effettiva erogazione dei fondi (cfr. Cass. 25632/2017).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi ed applicazione di un aumento del 10% ex art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
15 B) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.250,60, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1281 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., nonché Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rapp.ti e difesi dall'avv. IAZZETTA
[...]
FERDINANDO
- OPPONENTI -
E
e, per essa, quale mandataria la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. SUPPA CLAUDIO GIORGIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 2.2.2023, la Parte_1
nonché E Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano opposizione al precetto Parte_4 notificato loro in data 23.1.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) l'omessa notifica del titolo
1 esecutivo;
2) la nullità del precetto per l'omessa indicazioni di dati necessari per la determinazione del dovuto;
3) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
4) l'illegittimità dell'applicazione dell'Euribor; 5)
l'omessa indicazione del TEN e del TAEG;
6) l'applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'ammortamento alla francese;
7) la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
8) il difetto di legittimazione attiva della opposta;
9) l'inidoneità del contratto di mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. sia dell'art. 617 comma primo c.p.c.
Sempre in via preliminare, è opportuno evidenziare come, dopo il deposito della seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. avvenuto il 9.11.2023, parte opponente non ha depositato più alcun atto né le note di trattazione delle successive due udienze cartolari.
Detto ciò, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto ai primi due motivi di opposizione, integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., va detto che parte attrice non ha fornito prova della notifica della citazione, come pure richiesto con l'ordinanza dell'11.7.2023, e, tuttavia, parte opposta, costituendosi in giudizio, nulla ha eccepito sul punto, per cui deve ritenersi rispettato il termine previsto dalla citata norma.
Ad ogni modo, tali motivi di opposizione agli atti esecutivi non risultano fondati.
2 Quanto all'omessa notifica del titolo esecutivo, essendo costituito quest'ultimo da un contratto di mutuo fondiario, trova applicazione la norma di cui all'art. 41 TUB, che esclude appunto l'obbligo della notifica del titolo prima di procedere in executivis.
Quanto alla indeterminatezza del precetto, quest'ultimo risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480
c.p.c., non essendo necessaria alcuna specificazione dei calcoli di ogni singola voce di credito.
Inoltre, quanto alla mancanza di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ovvero all'omessa indicazione in precetto della data di tale comunicazione, occorre rilevare che il contratto di mutuo in questione, all'art. 5 del capitolato allegato al contratto di mutuo
(cfr. doc. 6 della produzione di parte opposta), prevedeva la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso di “mancato pagamento delle rate di mutuo o di parte di esse”.
Ad ogni modo, deve ritenersi senz'altro equipollente ad una comunicazione della decadenza dal beneficio del termine via raccomandata quella contenuta nell'atto di precetto (cfr.
Cass. 24330/2011).
Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, esclusa senza dubbio qualsivoglia sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori, essa risulta infondata.
Invero, dall'esame del contratto di mutuo e dei suoi allegati, si può senz'altro escludere la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, come si evince dagli stessi dati indicati da parte opponente (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione).
Precisamente, il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione (cfr. art. 4 del contratto di mutuo)
3 risultava pari al 5,160, con un TAEG pari al 5,740%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente per i mutui ipotecari a tasso variabile era pari all'8,6625%.
Con riferimento al tasso degli interessi moratori, previsto contrattualmente nella misura iniziale del 7,160% (cfr. art. 4 comma 11), anch'esso risulta inferiore al predetto tasso soglia, senza considerare che per i moratori deve farsi applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione, la quale ha tra l'altro precisato che “la Banca
d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al "tasso soglia" degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996” (cfr. Cass. 26286/2019; Cass. S.U. 19597/2020).
La relazione tecnica prodotta da parte opponente risulta del tutto inattendibile, in particolare sia per la mancata applicazione dei principi sopra esposti sia per la inclusione nel calcolo del tasso applicato, per il confronto con il cd. tasso soglia, anche della commissione di estinzione anticipata.
Infatti, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento che la esclude quanto meno nei casi in cui l'estinzione anticipata non si è effettivamente verificata, perché, pur ammettendo la rilevanza ai fini dell'usura della penale di estinzione anticipata, “la verifica di usura deve farsi ex ante, per i soli costi che sono ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto perché dipendenti dalla regolare esecuzione del programma negoziale. Deve farsi a posteriori, e in relazione all'effettivo applicato, se dal ritardo e dalla conseguente maturazione della mora
4 vuol trarsi la dimostrazione che il TEG in corso di contratto ha superato la soglia d'usura. Egualmente,
l'anticipata estinzione del finanziamento è necessaria, se vuol trarsi la conclusione che il limite di usurarietà degli interessi è stato superato per effetto dell'addebito della penale di risoluzione” (cfr. Trib. Torino 13.9.2017).
In buona sostanza, pur ammettendosi la rilevanza ai fini dell'usura di tali oneri solo eventuali, essi non vanno calcolati in astratto od in via ipotetica, effettuando simulazioni di calcolo, poiché siffatti metodi di calcolo non sono, a parere di questo Giudice, rilevanti ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, finendo per confrontare con il tasso soglia applicabile al momento della stipulazione del contratto, anziché i tassi contrattualmente previsti, ipotetici tassi determinati considerando un ipotetico momento di estinzione anticipata, per cui il superamento del tasso soglia risulta legato esclusivamente a dati ipotetici e non certi ed effettivi.
Nel caso di specie, è indubbio che non sia intervenuta alcuna estinzione anticipata del mutuo e che conseguenzialmente non sia stata effettivamente applicata la suddetta commissione, per cui deve ritenersi irrilevante ogni discorso sull'usurarietà di un ipotetico tasso che ne consideri l'applicazione.
Sul punto, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo
5 previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. 7352/2022).
Quanto alla eccepita nullità della clausola contrattuale inerente alla determinazione del tasso degli interessi mediante riferimento all'Euribor, per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato, essa non risulta fondata, dal momento che, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, tale indice consente una indicazione del tasso d'interesse che non lascia alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, tasso che, anche ai fini del rispetto dell'art. 1346 c.c., è desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. 25205/2014; 2072/2013).
Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, parte attrice non abbia fornito alcuna prova od elemento idoneo ad inferire che il tasso “Euribor” sia stato determinato dal ceto bancario per effetto di una intesa anticoncorrenziale che abbia coinvolto la odierna opposta.
Quanto alla pretesa mancata indicazione del TAEG, deve essere richiamata la giurisprudenza che esclude la nullità del contratto in presenza di omessa o erronea indicazione del TAEG o Sul punto, si segnalano, senza pretesa di Pt_5 completezza, la pronuncia del Tribunale di Verona, sez.
III, del 21/06/2018 n. 1473, secondo cui “l'omessa o erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima
6 di accedervi”, nonché quelle del Tribunale di Napoli Nord, sez. III, del 09 luglio 2018 e del Tribunale di Catania, sez. IV, del 28 febbraio 2018 n. 957.
Tale orientamento è stato più di recente ribadito anche dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 4597/2023, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Con riguardo, poi, al motivo di opposizione relativo alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, anche come effetto dell'illegittimità dal piano di ammortamento alla francese, esso risulta formulato in maniera estremamente generica e, comunque, non è fondato.
In estrema sintesi, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.
In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo
7 mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso tiene luogo dei seguenti passaggi: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Orbene, le osservazioni che precedono aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. francese nascano in realtà da una presunta mancata comprensione di tale modus operandi.
Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo
8 francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr., ex multis, Trib. Bologna 24.2.2016;
Trib. Verona 24.3.2015; Trib. Modena 11.11.2014; Trib.
Siena 17.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014).
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c. Infatti, occorre osservare come le doglianze della parte opponente si fondino in realtà sull'erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti –
9 ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.).
Quanto alla nullità delle fideiussioni, tale doglianza risulta formula in maniera alquanto generica ed astratta e, comunque, essa è stata efficacemente contrastata dalla opposta, in particolare laddove si evidenzia la non applicabilità al caso di specie della normativa in questione.
Sul punto, in primis, occorre dire che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole” (cfr. Cass.
26957/2023; Cass. SU 41994/2021).
Nel caso che ci occupa, tale nullità parziale non risulta emergente dai fatti allegati dall'opponente o comunque dagli atti di causa, non essendo stata fornita alcuna prova od elemento idoneo ad inferire l'esistenza di clausole abusive o di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile ed accertato tra un'intesa anticoncorrenziale ed il negozio di garanzia concluso nell'anno 2014, laddove, come è stato affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale Napoli 1.3.2019), per poter affermare la nullità derivata di un contratto “a valle” (la fideiussione) rispetto a quella dichiarata del contratto “a monte” tra soggetti diversi (l'intesa anticoncorrenziale), è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI, ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.
Ancora, occorre evidenziare che dagli atti di causa emerge come le fideiussioni in questione siano specifiche ovvero rilasciate nell'ambito del contratto di mutuo de quo e,
10 come tali, non sono riconducibili al modello ABI del 2002 relativo esclusivamente alle fideiussioni omnibus.
Come già detto, inoltre, sono state stipulate nel 2014, ovvero in epoca di molto successiva all'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia operato nel 2005.
Sul punto, occorre dare seguito ai principi di recente affermati dalla Suprema Corte, secondo la quale “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (cfr. 26847/2024) e ancora, in maniera più completa, “occorre aggiungere
(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia
è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere
11 riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. 1170/2025).
Quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non è fondata alla luce delle difese di parte opposta e della documentazione da essa prodotta (cfr. doc.
n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
12 In particolare, quanto alla cessione in blocco di crediti dall'originaria mutuante Banca di Credito Popolare s.c.p.a. alla va detto, preliminarmente, che di Parte_6 essa veniva data comunicazione ai sensi dell'art. 58 del
TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass. 13/07/2011, n. 15364).
Inoltre, parte creditrice ha fornito sufficiente ed idonea prova dell'inclusione del credito in questione nell'ambito della indicata cessione in blocco, dal momento che nella pubblicazione in G.U. venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti ed un apposito sito web nel quale trovare il riferimento del credito ceduto per rinvio al codice identificativo del rapporto.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
13 "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Quanto alla doglianza concernente la inidoneità del mutuo in questione a configurare un valido titolo esecutivo, occorre considerare che, nel caso di specie, il titolo azionato è costituito dal contratto di mutuo del 3.4.2014, nel cui art. 2 è affermato che “la parte mutuataria dichiara di aver qui all'atto ricevuto dalla Banca la detta somma di Euro 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila virgola zero zero) mediante mandato di pagamento n. 54694 e pertanto ne rilascia ampia quietanza con la firma apposta al presente contratto”. La traditio nel caso di specie è, quindi, ravvisabile nell'espressa dichiarazione di parte mutuataria circa l'avvenuta consegna e quietanza della somma, infatti, ai fini dell'art. 474 c.p.c., la quietanza rileva essenzialmente in quanto documenta l'insorgere dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria e, conseguentemente, l'esistenza del credito in capo alla parte mutuante.
Sul punto, vale la pena ricordare che la quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'articolo 2732 cod. civ.
Vale, altresì, la pena richiamare i principi già da tempo espressi dalla Cassazione e cioè che alla traditio fisica del denaro nelle mani del mutuatario (elemento perfezionativo del contratto di mutuo), può essere parificata la disponibilità giuridica della somma, correlata con la contestuale perdita della disponibilità
14 delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore (ex plurimis, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2483 del
21/02/2001), alla quale senza dubbio può ricondursi la fattispecie del deposito della somma mutuata a favore del mutuatario (è il caso di specie) perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Sul punto, deve darsi rilievo ad una più recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale è stata espressamente considerata l'ipotesi in cui il mutuatario consenta che la somma erogata sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, affermandosi che la costituzione di siffatto deposito cauzionale infruttifero debba considerarsi alla stregua di una effettiva erogazione dei fondi (cfr. Cass. 25632/2017).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi ed applicazione di un aumento del 10% ex art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
15 B) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.250,60, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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