TAR
Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00662 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00979/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-H.C.
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e AN Policarpo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Nunzio
Morello 40;
contro
l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 è per legge domiciliata;
l'A.R.N.A.S. - Ospedale Civico Di RI EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Rizzotto,
AN IR e RA TO, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; N. 00979/2025 REG.RIC.
l'ASP di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SA Narbone, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; la società -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AN Palazzolo e Maria Francesca Simeoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. -OMISSIS-del 29 aprile 2025 (id. comunicazione PG/1600) con cui l'U.O.C. provveditorato dell'ARNAS “Civico Di RI EL” ha disposto l'esclusione della -OMISSIS- HC s.r.l. dalla “gara ad evidenza pubblica operata con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura triennale in conto deposito ed in somministrazione, con eventuale rinnovo di ventiquattro mesi, di dispositivi medici e protesici occorrenti alle UU.OO. di
Emodinamica, Chirurgia Vascolare e radiologia Interventistica delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia. Capofila
l'ARNAS Civico Di RI EL di Palermo e contestuale contratto ponte per ulteriori quattro mesi”;
- della Delibera del Direttore Generale dell'ARNAS “Civico Di RI
EL” n. -OMISSIS-del 30 aprile 2025 con la quale è stata deliberata l'esclusione della -OMISSIS-H.C. e determinata la “non aggiudicazione” dei lotti 1,
2, 4, 12, 20, 24, 37, 38, 39, 77, 86, 124, 139, 147, 160, 183, 185, 193, 200, 242, 277,
280, 282, 306, 308, 333, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 541, 544, 613,
972, 982, 1004, 1005, 1006 e 1007; N. 00979/2025 REG.RIC.
- ove occorra e per quanto di ragione, della Delibera del Direttore Generale ARNAS
n. -OMISSIS-del 13 maggio 2025, di integrazione della Deliberazione n. -OMISSIS- del 30 aprile 2025;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. -
OMISSIS-del giorno 11 aprile 2024, con il quale la Stazione appaltante ha chiesto al sig. -OMISSIS- di comunicare eventuali provvedimenti ostativi a contrarre con la P.A. in capo alla -OMISSIS- H.C. S.r.l.;
- ove occorra e per quanto di ragione, della richiesta U.O.C. Provveditorato del 15 aprile 2025, espressamente menzionata nella Determina di esclusione, con cui sono stati chiesti alla Procura della Repubblica di Palermo “maggiori chiarimenti” sul procedimento penale ivi indicato;
- ove occorra e per quanto di ragione, del parere reso dal Servizio Legale dell'ARNAS resistente in ordine all'interpretazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), richiamato nel provvedimento di esclusione;
- ove occorra e per quanto di ragione, della segnalazione all'NA (protocollo -
OMISSIS- del 26 maggio 2025) effettuata e comunicata in data 26 maggio 2025;
- di ogni altro atto della procedura di gara, presupposto, connesso e/o consequenziale;
…nonché per la declaratoria del diritto di conseguire l'aggiudicazione della gara in questione e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica) o, in subordine, il subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita, previa pronuncia di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico;
…e per la condanna, per l'ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione e il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio o per qualunque altra causa) venisse affidato alla ricorrente solo una parte dei servizi oggetto di gara, al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che si indica già nel 15% dell'importo a base N. 00979/2025 REG.RIC.
d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare e, trattandosi di debito di valore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
…e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- H.C. S.R.L. il
28.11.2025:
- della deliberazione n. -OMISSIS-del 23 ottobre 2025 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – di estensione temporale al 31 dicembre 2025 dei contratti in essere con gli aggiudicatari dei lotti di cui alla precedente gara per la fornitura di prodotti per le UU.OO. di Emodinamica, Chirurgia
Vascolare e Radiologia Interventistica delle UU.OO. delle Aziende Sanitarie facenti parte del Bacino della Sicilia Occidentale (giusta deliberazione n. -OMISSIS- dell'ARNAS Civico, quale capofila) - nella parte in cui si dà atto dell'intervenuto subentro della società -OMISSIS- s.r.l. in forniture da effettuarsi da parte di -
OMISSIS-HC in forza di precedenti atti di aggiudicazione;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. -
OMISSIS-del 17 luglio 2025 (sconosciuta alla ricorrente e citata nella deliberazione n. -OMISSIS-), con la quale la Direzione Strategica Aziendale dell'ASP avrebbe acquisito la disponibilità di -OMISSIS- s.r.l. a subentrare nella fornitura già in essere con -OMISSIS-H.C.;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. -
OMISSIS-del 21 luglio 2025 (anch'essa sconosciuta alla ricorrente e richiamata nella deliberazione n. -OMISSIS-) con cui l'U.O.C. Approvvigionamenti dell'ASP Palermo ha fornito i dati della ditta -OMISSIS- s.r.l. per l'inserimento in Anagrafica Aziendale N. 00979/2025 REG.RIC.
all'Ufficio preposto;
- di ogni altro atto sconosciuto alla ricorrente, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'NA, dell'A.R.N.A.S. - Ospedale Civico
Di RI EL, di -OMISSIS-S.r.l. e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. IG OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso introduttivo, notificato in data 25 marzo 2024 e depositato il successivo 29 maggio 2025, la -OMISSIS- HC s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n. -OMISSIS-del 29 aprile 2025 e della Delibera del Direttore Generale dell'ARNAS “Civico Di RI EL” n.
-OMISSIS-del 30 aprile 2025, con le quali è stata disposta l'esclusione della società ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura triennale di dispositivi medici e protesici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino
Occidentale della Regione Sicilia e la “non aggiudicazione” dei lotti 1, 2, 4, 12, 20,
24, 37, 38, 39, 77, 86, 124, 139, 147, 160, 183, 185, 193, 200, 242, 277, 280, 282, 306,
308, 333, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 541, 544, 613, 972, 982, 1004,
1005, 1006 e 1007 ai quali la stessa ha partecipato, nonché di tutti gli atti della procedura di gara, anche non conosciuti, come meglio indicati in epigrafe.
Parte ricorrente espone in punto di fatto che: N. 00979/2025 REG.RIC.
- con deliberazione n. -OMISSIS-del 23 giugno 2023 veniva indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 in forma consorziata (in unione di acquisto) con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale “per la fornitura triennale in conto deposito ed in somministrazione, con eventuale rinnovo di ventiquattro mesi, di dispositivi medici e protesici occorrenti alle UU.OO. di
Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia. Capofila
l'ARNAS Civico Di RI EL di Palermo e contestuale contratto ponte per ulteriori quattro mesi”, con il criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell'art. 95, co.
4 del D. Lgs. n. 50/2016;
- alla suddetta procedura, articolata in 1028 lotti, partecipava l'odierna ricorrente per quarantaquattro lotti, come sopra indicati;
- ai fini della partecipazione alla gara, la ricorrente - in forza di contratti di avvalimento
- si avvaleva della società -OMISSIS- S.r.l. per i lotti nn. 38, 39, 77, 277, 447 e 982 e della -OMISSIS- S.r.l. per i restanti lotti sopra indicati;
- in relazione ai quarantaquattro lotti, la società ricorrente risultava “unico operatore ammesso alla fase della aggiudicazione”, come da Deliberazione n. -OMISSIS-del 24 dicembre 2024;
- successivamente, con nota prot. n. -OMISSIS-del 11 aprile 2025, l'U.O.C.
Provveditorato dell'Azienda resistente chiedeva alla società ricorrente di comunicare l'esistenza di “provvedimenti ostativi a contrarre con la P.A., da indicare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 (ratione temporis inapplicabile alla fattispecie);
- a riscontro, con nota prot. n. -OMISSIS-del 14 aprile 2025, il rappresentante legale della -OMISSIS- H.C. S.r.l., sig.ra -OMISSIS-, dichiarava l'insussistenza di provvedimenti ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti della N. 00979/2025 REG.RIC.
società ricorrente e, stante l'erronea individuazione del rappresentante legale nella persona del sig. -OMISSIS-, allegava certificato camerale ai fini della verifica della compagine sociale;
- faceva seguito ulteriore nota della stazione appaltante, con la quale – riconosciuto l'errore nella individuazione del -OMISSIS- come rappresentante legale e preso atto della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause ostative in capo alla società – chiedeva “la dichiarazione in capo al precedente Amministratore (o di eventuali
“altre” cariche in seno alla Società), -OMISSIS-”, a riscontro della quale si inoltrava comunicazione del 23 aprile 2025 con la quale la società ricorrente rappresentava di aver aggiornato la propria governance societaria e che la signora -OMISSIS- aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico in data 17 marzo
2025;
- veniva, in seguito, comunicata la Determinazione n. -OMISSIS-del 29 aprile 2025 di esclusione della società ricorrente dalla gara in oggetto ai sensi dell'art. 80, comma
5, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel corpo del provvedimento si rappresenta, in particolare, che: a) i gravi illeciti professionali contestati alla -OMISSIS- s.r.l. sono stati posti in essere in commistione con la ricorrente -OMISSIS- HC s.r.l., in ragione della corrispondenza della sede legale; b) la società ricorrente, fino al 17 marzo 2025, è stata amministrata solo formalmente da -OMISSIS-, posto che il ruolo di amministratore
(di fatto) è stato svolto dal fratello, -OMISSIS-; c) in data 14/03/25, i Sig.ri -OMISSIS-
e -OMISSIS- hanno ammesso integralmente gli addebiti descritti nei capi di imputazione provvisoria; d) non rileva la modifica delle cariche societarie operata in data 17/03/2025, ovvero dopo l'avvenuta confessione dei reati ascritti nell'interrogatorio del 14/03/2025; e) in ogni caso, il cambio di amministratore nella persona della sig. -OMISSIS- non può avere rilevanza, trattandosi della consorte del
Sig. -OMISSIS-; N. 00979/2025 REG.RIC.
- da ultimo, con Delibera n. -OMISSIS-del 30 aprile 2025, il Direttore Generale dell'ARNAS “Civico Di RI EL”, approvava l'aggiudicazione della procedura aperta di cui si discute e, dando atto dell'istruttoria preliminare all'esclusione della società ricorrente, ne determinava la “non aggiudicazione”.
Tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente ha affidato il ricorso avverso i gravati provvedimenti alle seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 80 COMMA 5, LETT. C),
C-bis) ed F) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 9 DEL D.L.GS N. 231/2001 IN
RELAZIONE ALLA CLAUSOLA DI CUI ALL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA
– VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA NA N. 6 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3
DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO
DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' ED
ILLOGICITA' MANIFESTA.
Parte ricorrente censura, in primo luogo, il difetto di motivazione che inficia il provvedimento di esclusione adottato dall'Amministrazione, la quale si sarebbe limitata a richiamare, in modo del tutto generico e indifferenziato, l'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016, senza individuare quale delle numerose ipotesi ivi contemplate fosse ritenuta concretamente integrata nel caso di specie, con conseguente impossibilità di comprendere il presupposto giuridico posto a fondamento dell'esclusione.
Posto che, dalla lettura complessiva del provvedimento, le motivazioni dell'esclusione sarebbero da rinvenirsi nella lett. c) del citato comma 5 dell'art. 50, si lamenta che la stazione appaltante non avrebbe affatto dimostrato con mezzi adeguati che i gravi illeciti professionali attribuiti alla -OMISSIS- H.C. S.r.l. siano “tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, fondandosi l'esclusione su circostanze generiche, indeterminate, insufficienti a dimostrare la pretesa inaffidabilità e persino errate. In specie, nel corpo della determinazione impugnata, non viene chiarito sulla base di N. 00979/2025 REG.RIC.
quali circostanze il sig. -OMISSIS- debba essere considerato amministratore “di fatto” della società odierna ricorrente né da quali atti discenderebbe che i germani RE abbiano ammesso “integralmente” gli addebiti descritti nei capi di imputazione provvisoria.
L'amministrazione resistente, peraltro, conseguita notizia in ordine all'assenza dei requisiti di affidabilità dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara, avrebbe dovuto avviare un procedimento in contraddittorio, al fine di effettuare idonea istruttoria volta ad acquisire informazioni precise sui fatti rilevanti in ordine alla valutazione di un grave illecito professionale e all'affidabilità professionale della società partecipante.
Inoltre, discostandosi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, non avrebbe effettuato alcuna valutazione autonoma delle circostanze costituenti il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, essendosi limitata a richiamare gli atti di indagine e le note della Procura, né avrebbe verificato se l'eventuale giudizio negativo maturato in merito all'operatore fosse predicabile, a livello prognostico, anche riguardo alla procedura di gara.
Avrebbe, altresì, omesso di fornire elementi di prova a sostegno dell'asserita posizione di amministratore di fatto del sig. -OMISSIS-, da cui conseguirebbe l'impossibilità di applicazione dell'invocato “principio del contagio”, in forza del quale l'inaffidabilità del presunto amministratore di fatto contaminerebbe anche la società dal medesimo diretta e/o condizionata.
Si lamenta, inoltre, il difetto di motivazione circa le modalità attraverso le quali le misure interdittive applicate alla diversa società -OMISSIS- S.r.l. produrrebbero effetti riflessi nei confronti della società ricorrente. Pertanto, in assenza di qualsiasi misura interdittiva ex art. 9 d.lgs. 231/2001 nei confronti della parte ricorrente, si escluderebbe la possibilità di ravvisare l'ipotesi indicata dalla lett. f) del comma 5 dell'art. 80. N. 00979/2025 REG.RIC.
Infine, si contesta il generico richiamo alla lettera c-bis) dell'art. 80, comma 5, d.lgs.
50/2016, posto che alcuna omissione né falsità dichiarativa sarebbe stata contestata dalla stazione appaltante nei confronti della società ricorrente.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART.
80 COMMA 5, LETT. C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE
DELLE LINEE GUIDA NA N. 6 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N.
241/1990 – ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, OLTRE CHE DELL'ILLOGICITA'
MANIFESTA.
Parte ricorrente lamenta la totale omissione, da parte della Stazione appaltante, di qualsivoglia valutazione in merito alle misure di self‑cleaning adottate dalla società.
Evidenzia, in particolare, di avere prontamente: sostituito l'amministratore coinvolto
(dimissioni di -OMISSIS- il 17 marzo 2025); nominato un nuovo amministratore nella persona di -OMISSIS-, estranea a qualsiasi vicenda penale; aggiornato e adottato assetti organizzativi improntati alla legalità, tra cui il Modello 231; fornito documentazione puntuale sulla compagine societaria e sui requisiti di ordine generale.
Ciononostante, il provvedimento di esclusione risulterebbe privo di valutazioni in ordine all'inidoneità di tali misure nella prevenzione di rischi futuri, sebbene le misure di self‑cleaning debbano considerarsi un elemento imprescindibile del giudizio di affidabilità morale e professionale dell'operatore economico.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART.
80 COMMA 5, LETT. C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016, E DELL'ART. 9 DEL
D.L.GS N. 231/2001 – VIOLAZIONE DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016 E
DELL'ART.7 DEL DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA
NA N. 6 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 - ECCESSO DI
POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI
MOTIVAZIONE, OLTRE CHE DELL'ILLOGICITA' MANIFESTA. N. 00979/2025 REG.RIC.
La ricorrente censura l'illegittimità del provvedimento di esclusione nella parte in cui la Stazione appaltante avrebbe ritenuto che le misure interdittive adottate ex art. 9
d.lgs. 231/2001 nei confronti della distinta società -OMISSIS- S.r.l. producessero effetti preclusivi anche nei propri confronti, in ragione del rapporto di avvalimento ex art. 89 d.lgs. 50/2016. Tale affermazione viene contestata in quanto priva di adeguato supporto istruttorio e in aperto contrasto con la normativa di riferimento.
La ricorrente osserva, anzitutto, di avere partecipato alla procedura avvalendosi di due diverse imprese ausiliarie, la -OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS- S.r.l., ciascuna in relazione a diversi lotti. Ne deriva che l'esclusione disposta dall'Amministrazione avrebbe, al più, potuto riferirsi solo ai lotti (nn. 38, 39, 77, 277, 447 e 982) per i quali si era avvalsa dalla società colpita da misure interdittive, non invece – come avvenuto nel caso di specie – all'intera partecipazione.
Parte ricorrente deduce che, con atto del 7 gennaio 2025, la -OMISSIS- S.r.l. aveva ceduto alla ricorrente il ramo d'azienda relativo ai servizi oggetto di gara, circostanza che rendeva cessata la funzione ausiliaria; la stazione appaltante avrebbe, dunque, dovuto prendere atto dell'assenza di un rapporto di dipendenza funzionale tale da giustificare “effetti riflessi” preclusivi.
Peraltro, conformemente a quanto disposto dall'art. 89, comma 3, d.lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del disciplinare, la sostituzione dell'impresa ausiliaria nell'ipotesi di sopraggiunti motivi di esclusione in capo a quest'ultima avrebbe rappresentato una soluzione non solo possibile ma obbligatoria alla luce del principio di massima partecipazione, che l'Amministrazione non ha neppure preso in considerazione.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria del diritto di conseguire l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto e, in subordine, il subentro, previa pronuncia di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico; in via ulteriormente subordinata, per la N. 00979/2025 REG.RIC.
condanna al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
B – Per la controinteressata NA – Autorità Nazionale Anticorruzione si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha successivamente rappresentato di avere disposto l'archiviazione delle segnalazioni trasmesse dalla stazione appaltante, in quanto le segnalazioni relative alle revoche delle aggiudicazioni di gara o alle esclusioni, non connotate da falsa dichiarazione, vengono gestite direttamente attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico; ha, altresì, rilevato che ogni eventuale contestazione avverso le determinazioni dell'Autorità è riservata alla competenza funzionale e inderogabile del T.A.R. Lazio.
C – Con memoria del 17 giugno 2025, si è costituita per resistere in giudizio la stazione appaltante A.R.N.A.S. - Ospedale Civico Di RI EL, la quale – dopo avere puntualmente controdedotto le domande di parte ricorrente – ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese processuali.
D – Con ordinanza cautelare del 24 giugno 2025, n. 349, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare veicolata con il ricorso introduttivo, poiché non assistita da profili di fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris; è stata, altresì, fissata, per il prosieguo del giudizio, l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
E – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 24 novembre 2025 e depositato il successivo 28 novembre, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione n. -
OMISSIS-del 23 ottobre 2025 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, nella parte in cui si dà atto dell'intervenuto subentro della società -OMISSIS- s.r.l. in forniture da effettuarsi da parte di -OMISSIS-HC in forza dei precedenti atti di aggiudicazione.
Ha esposto, in specie, che - dopo aver reperito la suddetta deliberazione mediante consultazione del sito web istituzionale dell'A.S.P. Palermo - ha appreso che l'Azienda, autonomamente e senza rispettare i più basilari obblighi informativi, con N. 00979/2025 REG.RIC.
nota prot. n. -OMISSIS-del 17 luglio 2025, avrebbe richiesto ad altra società la disponibilità a subentrare nella fornitura dei lotti già aggiudicati alla ricorrente e, conseguitone il consenso, con nota prot. n. -OMISSIS-del 21 luglio 2025, avrebbe autorizzato tale subentro.
Sono state articolate le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 2 LETT. c) DEL
D.LGS. N. 231/2001 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E
DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA
FEDE.
Si lamenta l'illegittimità della deliberazione gravata sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, nonché dell'illogicità manifesta e del travisamento.
Secondo la prospettazione di parte, il provvedimento presenterebbe un quadro confuso e inesatto degli accadimenti rilevanti, fondandosi su un evidente travisamento derivante dalla reiterata confusione tra -OMISSIS-s.r.l. e la ricorrente -OMISSIS-
H.C., destinataria dell'esclusione nonostante il provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 9, co. 2 lett c) del D.Lgs. n. 231/2001 sia stato adottato esclusivamente nei confronti della prima.
Sulla base di tale erroneo presupposto, l'A.S.P. Palermo avrebbe autorizzato il subentro della società -OMISSIS-s.r.l. nei contratti già aggiudicati alla ricorrente, senza tenere conto che quest'ultima, con comunicazione del 30 giugno 2025, avesse rappresentato la propria estraneità rispetto ai provvedimenti interdittivi riguardanti diversa società.
Il provvedimento, peraltro, risulta adottato in assenza di indicazioni da parte della stazione appaltante, la quale – interpellata – non ha acconsentito o autorizzato il subentro. N. 00979/2025 REG.RIC.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016
– DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE - ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO DALLA CAUSA, poiché nel caso in esame non sussisterebbero le condizioni – normativamente tipizzate – per la modificazione soggettiva del rapporto contrattuale.
Parte ricorrente ha, altresì, lamentato l'illegittimità derivata degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, sotto i medesimi profili già censurati con riferimento agli atti presupposti di esclusione e non aggiudicazione della gara, rispetto ai quali si pongono in rapporto di diretta consequenzialità.
F – Con memoria del 03 dicembre 2025, la stazione appaltante resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza assoluta della necessaria connessione oggettiva rispetto alle questioni trattate con il ricorso principale. Ha rappresentato, in specie, che il mero richiamo - operato dall'ASP di Palermo - alla
Deliberazione n. -OMISSIS- non equivale a creare una connessione tra i provvedimenti di cui si discute, trattandosi di aggiudicazioni diverse, effettuate da soggetti giuridicamente autonomi, aventi ad oggetto forniture tra loro prive di connessione.
G – Con atto del 04 dicembre 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata -
OMISSIS-S.r.L., rappresentando la sostanziale continuità tra le società -OMISSIS- e
-OMISSIS- H.C., riferibili alla medesima compagine familiare, ed evidenziando, in uno alla natura simulata delle quattro cessioni, l'intento di aggirare la responsabilità patrimoniale nonché le misure interdittive. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
H – In vista della dell'udienza fissata per la trattazione del merito, la società ricorrente ha versato in atti memoria difensiva.
I – L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si è costituita con memoria di mera forma. N. 00979/2025 REG.RIC.
L – All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 è stato disposto il rinvio della causa su istanza formulata dalla parte ricorrente, tenuto conto del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28/11/2025.
M – In vista dell'udienza pubblica, parte ricorrente ha versato in atti il verbale dell'Assemblea dei Soci del 19 gennaio 2026 di nomina di nuovo Amministratore
Unico ed il certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato aggiornato.
N – Alla pubblica udienza del 10 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente ha formulato: i) un'istanza di rinvio, in ragione del fatto che la società ricorrente avrebbe adottato ulteriori misure di self-cleaning e, conseguentemente, sarebbe in procinto di produrre una domanda di revoca dei provvedimenti impugnati alla S.A.; ii) un'istanza di sospensione del processo, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'UE, a seguito dell'ordinanza di rimessione del CGARS n. 106/2026, in un parallelo giudizio avente ad oggetto una situazione asseritamente analoga a quella della società ricorrente.
Le altre parti del giudizio si sono opposte ad entrambe le richieste del difensore di parte ricorrente, fatta eccezione per l'Avvocatura dello Stato che si è rimessa alle valutazioni del Collegio.
Conseguentemente la causa è stata trattenuta in decisione.
O- Il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che si andranno a declinare nel seguito della motivazione.
O1- Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover respingere le istanze formulate dal difensore di parte ricorrente all'udienza di discussione del 10.03.2026, in ragione del fatto che:
- l'oggetto del giudizio (per come perimetrato nel ricorso introduttivo) si sostanzia nello scrutinio della legittimità del provvedimento di esclusione dalla selezione (e dell'iter istruttorio a monte), adottato dalla S.A., accertamento che va cristallizzato N. 00979/2025 REG.RIC.
sulla base delle circostanze di fatto e del quadro normativo vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato;
- in altri termini, seppur il giudizio amministrativo, ad oggi, non si qualifichi come un giudizio “sull'atto” ma come un giudizio “sul rapporto”, è indubitabile che nella vicenda contenziosa posta all'attenzione del Collegio non vi sia alcuno spazio per la cognizione di fatti nuovi e/o sopravvenienze – avuto riguardo alla valutazione di legittimità sull'operato dell'amministrazione – in ragione della struttura e della finalità del provvedimento di esclusione gravato;
- peraltro, il difensore di parte ricorrente ha solo labialmente affermato che la società ricorrente sarebbe in procinto di presentare una istanza di revoca dei provvedimenti gravati, il che configura un surrettizio tentativo di spostare in avanti l'oggetto del giudizio, in evidente contrasto con il principio tempus regit actum;
- anche la richiesta di sospensione del giudizio non può essere accolta per tre ordini di ragioni: i) in primo luogo, la vicenda all'attenzione del CGARS non si pone in alcun rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto a quella di cui al presente giudizio; ii) in secondo luogo, l'interpretazione di norme interne in chiave euro- unitaria non può determinare, apoditticamente, la sospensione di tutti i giudizi ai quali tali norme andrebbero applicate; iii) da ultimo, il quesito formulato dal
CGARS nell'ordinanza di rimessione non risulta pienamente sovrapponibile a quello di cui al presente giudizio ma ne lambisce i contenuti in maniera non rilevante ai fini della decisione.
O2- Il ricorso introduttivo è infondato.
Come già rilevato in sede cautelare (e l'ordinanza non è stata appellata da parte ricorrente):
- il provvedimento di esclusione è stato adottato all'esito di una istruttoria analitica, che ha visto, peraltro, il pieno coinvolgimento della società ricorrente e degli altri soggetti/enti interessati; N. 00979/2025 REG.RIC.
- sul punto: “Principio fondamentale di interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 5, lett. c), del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, come sostituita dall' articolo 5, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con modif., dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, peraltro comune sia ai casi di omissione dichiarativa, sia a quelli di informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell'amministrazione concernenti l'ammissione, la selezione o l'aggiudicazione, è che in nessun caso si ha l'automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis, della medesima disposizione. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c), ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater, per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva; ciò significa che pur in presenza di tali misure, nella valutazione dell'affidabilità professionale, tale da condurre all'esclusione del concorrente dalla gara pubblica, la stazione appaltante deve compiere comunque una verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come idoneo o meno ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con
l'Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione.” (C.d.S. n. 10368/2024);
- ed ancora: “Ai fini della ricorrenza del grave illecito professionale, occorre avere riguardo a tutti coloro che sono in grado di orientare le scelte del concorrente e non rileva di per sé il principio di immedesimazione organica, destinato ad operare propriamente nell'ambito negoziale come modalità di imputazione all'ente della N. 00979/2025 REG.RIC.
volontà manifestata dalla persona fisica cui ne è affidata la rappresentanza, quanto, piuttosto, l'altro principio già definito del «contagio». Cons. St., sez. V, 4 giugno
2020, n. 3507; id. 3 dicembre 2018, n. 6866.” (C.d.S. n. 7471/2020);
- inoltre: “L' articolo 80, comma 5 lett. c), del d.l.vo 2016 n. 50 ha dilatato il potere valutativo discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici in tema di esclusione dei concorrenti, correlandone l'esercizio ad un “concetto giuridico indeterminato”, sicché spetta alle stazioni appaltanti declinare, caso per caso, la condotta dell'operatore economico “colpevole di gravi illeciti professionali”.
Quanto ai fatti oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti
“gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale, ferma restando la necessità che l'esclusione sottenda un'adeguata istruttoria e una congrua motivazione. Nel concetto di grave errore professionale è sicuramente sussumibile la condotta del gestore di fatto di una società, che, in sede di partecipazione ad una gara, si accorda con altri operatori per la spartizione dei lotti da assegnare, così da vanificare la funzione della procedura ad evidenza pubblica.” (Tar Lombardia n. 4930/2024);
- da ultimo: “In sede di gara pubblica, la sussistenza dell'adozione di misure correttive sufficienti per evitare il ripetersi dell'irregolarità avente portata escludente
e dell'idoneità delle stesse a dimostrare l'affidabilità malgrado l'esistenza di una causa di esclusione pertinente, è apprezzabile dalla stazione appaltante sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all'accertamento svolto, essendo basate sulla valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un'attività connotata da discrezionalità tecnica;
l'Amministrazione svolge detto accertamento sulla base di un giudizio di verosimiglianza basato, sul piano probatorio, sul criterio del « più probabile che non », che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole N. 00979/2025 REG.RIC.
dubbio . (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 3540 del 2024). Cfr. Cons. St., sez.
III, 2 luglio 2023, n. 7163.” (C.d.S. n. 4930/2024);
- le ragioni a sostegno dell'esclusione dalla procedura di gara appaiono coerentemente declinate, sulla base delle circostanze acquisite nel corso del procedimento e, segnatamente: i) il collegamento sostanziale tra la società ricorrente ed altra società
“madre” (peraltro avente la stessa sede legale della ricorrente), nonché altri soggetti indagati per reati contro la P.A. (tra questi anche un dipendente dell'ARNAS –
Civico); ii) l'applicazione di misure cautelari, nell'ambito di un corposo procedimento penale, nei confronti di tali soggetti (persone fisiche e giuridiche) collegati alla società ricorrente; iii) la circostanza che tali misure cautelari, pur non attingendo in via immediata e diretta la società ricorrente – tuttavia coinvolta nella vicenda – sono state ritenute idonee a soddisfare la complessiva esigenza di prevenire la consumazione di altri reati (episodi di corruzione e turbativa d'asta, finalizzati a favorire la società nell'ambito di gare pubbliche in ambito sanitario); iiii) l'adozione di misure di self- cleaning non sufficienti a ripristinare l'integrità e l'affidabilità della società ricorrente, anzi ulteriormente sintomatiche della sostanziale promiscuità tra le due società interessate dalle indagini (quella ricorrente e quella destinataria di misura cautelare, unitamente ai soggetti che la rappresentano).
O3- Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Preliminarmente, il Collegio procede alla riqualificazione del ricorso per motivi aggiunti quale ricorso autonomo, sussistendone i requisiti di forma e sostanza nonché il rispetto dei termini processuali, di tal che l'eccezione di inammissibilità dello stesso per difetto di connessione oggettiva con i fatti di causa appare superabile (la qualificazione del ricorso come autonomo rileva esclusivamente ai fini del pagamento di un ulteriore contributo unificato).
Nel merito, il Collegio osserva che: N. 00979/2025 REG.RIC.
- quanto ai vizi di illegittimità derivata, si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo precedente;
- quanto ai vizi propri, sono condivisibili le asserzioni difensive della società -
OMISSIS-s.r.l., nella parte in cui afferma – in punto di fatto – che: “-OMISSIS-
H.C non è mai stata distributore autorizzato da parte di -OMISSIS-e dunque non avrebbe mai potuto disporre dei dispositivi di quest'ultima, se non avvalendosi della -OMISSIS- srl, che invece lo era, sino a che -OMISSIS-srl non ha dichiarato di risolvere il relativo contratto. Da ciò può desumersi come, senza l'avvalimento di -OMISSIS- srl, oggi interdetta, la ricorrente non poteva ottemperare ad alcuna delle forniture di cui all'offerta, e in ogni caso non avrebbe potuto comunque farlo dopo che la prima, ormai interdetta, aveva anche subito la risoluzione del contratto dall'odierna controinteressata. (…) Dunque, è ben evidente e comprovato che: a)
-OMISSIS-non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con -OMISSIS- H.C e pertanto quest'ultima non poteva offrirne i dispositivi; b) essendo cessato ogni rapporto tra la stessa -OMISSIS-e -OMISSIS- srl, anche avvalendosi di quest'ultima, l'odierna ricorrente non avrebbe potuto adempiere alla propria offerta. Tale circostanza rende sostanzialmente irrilevante discutere se le due compagini siano o meno collegate, sino al punto da assimilarsi, ancorché ciò appaia abbastanza evidente. -OMISSIS- H.C., per effetto di 4 cessioni d'azienda, è infatti sostanzialmente subentrata nell'attività di -OMISSIS-, determinando una sostanziale successione nei rapporti giuridici, comprovata dall'identità della sede
e della denominazione, nonché della compagine sociale, nella persona di -
OMISSIS- rappresentante legale sia di -OMISSIS- srl che di -OMISSIS- H.C., nonché socia della prima (e legata a rapporti di coniugio o affinità con altri esponenti aziendali). Peraltro tali cessioni plurime sono di per sé indice del tentativo di nascondere l'unitarietà del complesso aziendale trasferito, così evitando gli effetti successori ex lege dei debiti in capo alla cedente; infatti ciascun N. 00979/2025 REG.RIC.
presunto ramo d'azienda è costituito da un solo contratto, senza alcun altro bene, strumento o personale, ed è evidente che manca, di per sé, di alcuna autonomia funzionale, traducendosi in una semplice cessione del contratto (peraltro non autorizzata dal contraente ceduto); pertanto è gioco forza ritenere che in realtà le
4 distinte cessioni non possano aver avuto ad oggetto solo 4 distinti contratti, ma bensì nel loro insieme l'intera azienda prima gestita da -OMISSIS-, nell'ottica di eludere i divieti e le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di prevenzione sopra indicate. Risulta altresì opportuno chiarire, al fine di dimostrate la sostanziale continuità tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- H.C., che dal contenuto delle quattro cessioni di ramo d'azienda emerge una evidente connessione con il contratto di distribuzione sottoscritto con -OMISSIS-in data 20.12.2007. Con l'atto
Rep. n. -OMISSIS- – Racc. n. -OMISSIS-del 19.11.2024, la società -OMISSIS-ha venduto e trasferito in favore della società -OMISSIS-H.C. “il ramo di azienda per lo svolgimento del servizio di cui alla gara di appalto indetta dall'Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico-Di RI-
EL, con sede in -OMISSIS-, relativamente alla fornitura triennale, (con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi) in somministrazione ed in conto deposito di materiale per laparoscopia; suturatrici ed applicatori clip; emostatici e sostituti dermici; reti chirurgiche; protesi ed espansori mammari; presidi chirurgici vari; materiale sanitario vario, giusta delibera del commissario n. 434 del 19 ottobre
2017; relativamente ai lotti nn. 146 e 147 di detta delibera”. Con la seconda cessione, sempre del 19.11.2024, Rep. n. 8072 – Racc. n. -OMISSIS-, -OMISSIS- ha ceduto e trasferito in favore di -OMISSIS-H.C. “il ramo di azienda per lo svolgimento del servizio di cui alla gara di appalto indetta dall'Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico-Di RI-
EL, con sede in -OMISSIS-, relativamente alla fornitura, in conto deposito, biennale con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi, eventuale fabbisogno N. 00979/2025 REG.RIC.
plus pari al valore di annualità e di eventuale proroga di sei mesi, di materiale specialistico per elettrofisiologia occorrente alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie aggregate all'ARNAS Civico Di RI EL di Palermo- Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, AOU Policlinico
LO AC di Palermo, ASP di Palermo, ASP di Agrigento, ASP di Trapani, numero gara NA 8196577 giusta delibera del commissario n. 53 del 13 gennaio
2023, relativamente ai lotti indicati al n. 2-33-37-39-42-43-82 della citata delibera
n. 53 del Commissario”. La terza cessione, stipulata in pari data tra le medesime parti (rep. n. -OMISSIS- – racc. n. -OMISSIS-), ha ad oggetto “il ramo di azienda comprendente lo svolgimento e la fornitura di cui alla gara di appalto n. 8118984, indetta dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello con sede in
-OMISSIS-, relativamente alla fornitura triennale mediante contratto estimatorio di pacemakers impiantabili, materiale per elettrofisiologia e accessori per le unità operative di cardiologia, giusta delibera del commissario n. -OMISSIS-del 29 agosto 2022, relativamente al lotto n. 63”. Infine, la quarta ed ultima cessione, stipulata sempre in data 19.11.2024 (Rep. n. -OMISSIS- – Racc. n. -OMISSIS-), riguarda “il ramo di azienda per lo svolgimento del servizio di cui alla gara di appalto indetta dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione Civico-Di RI-EL, con sede in -OMISSIS-, relativamente alla fornitura triennale, con eventuale rinnovo biennale di devices per le unità operative di Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia
Interventistica delle Aziende Sanitarie del bacino della Sicilia occidentale, giusta delibera del commissario n. 6 del 2 agosto 2017, relativamente ai lotti indicati al
n. 4) della citata delibera n. 6 del Commissario”. Ciò posto, appare evidente che
l'oggetto del contratto di somministrazione del 2007 risulta certamente connesso in quanto coincide tanto per i “prodotti” (forniture sanitarie meglio dettagliate nel listino prezzi allegato al contratto) quanto per la “zona di competenza” N. 00979/2025 REG.RIC.
(individuata con l'all. B del contratto, che include la Città di Palermo e relative province, la Città di Trapani e relative province, la Città di Agrigento e relative province) all'oggetto delle cessioni. Appare dunque evidente, in uno alla natura simulata delle quattro cessioni, anche l'intento sotteso di determinare una sostanziale continuità tra le due aziende, riferibili alla medesima compagine familiare, per aggirare la responsabilità patrimoniale nonché le misure interdittive.”.
P- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti.
Q- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, per ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e tutte le persone fisiche e giuridiche indicate nel corpo della motivazione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00979/2025 REG.RIC.
SA NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
IG OM, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG OM SA NO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00662 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00979/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-H.C.
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e AN Policarpo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Nunzio
Morello 40;
contro
l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 è per legge domiciliata;
l'A.R.N.A.S. - Ospedale Civico Di RI EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Rizzotto,
AN IR e RA TO, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; N. 00979/2025 REG.RIC.
l'ASP di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SA Narbone, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; la società -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AN Palazzolo e Maria Francesca Simeoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. -OMISSIS-del 29 aprile 2025 (id. comunicazione PG/1600) con cui l'U.O.C. provveditorato dell'ARNAS “Civico Di RI EL” ha disposto l'esclusione della -OMISSIS- HC s.r.l. dalla “gara ad evidenza pubblica operata con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura triennale in conto deposito ed in somministrazione, con eventuale rinnovo di ventiquattro mesi, di dispositivi medici e protesici occorrenti alle UU.OO. di
Emodinamica, Chirurgia Vascolare e radiologia Interventistica delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia. Capofila
l'ARNAS Civico Di RI EL di Palermo e contestuale contratto ponte per ulteriori quattro mesi”;
- della Delibera del Direttore Generale dell'ARNAS “Civico Di RI
EL” n. -OMISSIS-del 30 aprile 2025 con la quale è stata deliberata l'esclusione della -OMISSIS-H.C. e determinata la “non aggiudicazione” dei lotti 1,
2, 4, 12, 20, 24, 37, 38, 39, 77, 86, 124, 139, 147, 160, 183, 185, 193, 200, 242, 277,
280, 282, 306, 308, 333, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 541, 544, 613,
972, 982, 1004, 1005, 1006 e 1007; N. 00979/2025 REG.RIC.
- ove occorra e per quanto di ragione, della Delibera del Direttore Generale ARNAS
n. -OMISSIS-del 13 maggio 2025, di integrazione della Deliberazione n. -OMISSIS- del 30 aprile 2025;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. -
OMISSIS-del giorno 11 aprile 2024, con il quale la Stazione appaltante ha chiesto al sig. -OMISSIS- di comunicare eventuali provvedimenti ostativi a contrarre con la P.A. in capo alla -OMISSIS- H.C. S.r.l.;
- ove occorra e per quanto di ragione, della richiesta U.O.C. Provveditorato del 15 aprile 2025, espressamente menzionata nella Determina di esclusione, con cui sono stati chiesti alla Procura della Repubblica di Palermo “maggiori chiarimenti” sul procedimento penale ivi indicato;
- ove occorra e per quanto di ragione, del parere reso dal Servizio Legale dell'ARNAS resistente in ordine all'interpretazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), richiamato nel provvedimento di esclusione;
- ove occorra e per quanto di ragione, della segnalazione all'NA (protocollo -
OMISSIS- del 26 maggio 2025) effettuata e comunicata in data 26 maggio 2025;
- di ogni altro atto della procedura di gara, presupposto, connesso e/o consequenziale;
…nonché per la declaratoria del diritto di conseguire l'aggiudicazione della gara in questione e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica) o, in subordine, il subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita, previa pronuncia di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico;
…e per la condanna, per l'ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione e il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio o per qualunque altra causa) venisse affidato alla ricorrente solo una parte dei servizi oggetto di gara, al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che si indica già nel 15% dell'importo a base N. 00979/2025 REG.RIC.
d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare e, trattandosi di debito di valore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
…e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- H.C. S.R.L. il
28.11.2025:
- della deliberazione n. -OMISSIS-del 23 ottobre 2025 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – di estensione temporale al 31 dicembre 2025 dei contratti in essere con gli aggiudicatari dei lotti di cui alla precedente gara per la fornitura di prodotti per le UU.OO. di Emodinamica, Chirurgia
Vascolare e Radiologia Interventistica delle UU.OO. delle Aziende Sanitarie facenti parte del Bacino della Sicilia Occidentale (giusta deliberazione n. -OMISSIS- dell'ARNAS Civico, quale capofila) - nella parte in cui si dà atto dell'intervenuto subentro della società -OMISSIS- s.r.l. in forniture da effettuarsi da parte di -
OMISSIS-HC in forza di precedenti atti di aggiudicazione;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. -
OMISSIS-del 17 luglio 2025 (sconosciuta alla ricorrente e citata nella deliberazione n. -OMISSIS-), con la quale la Direzione Strategica Aziendale dell'ASP avrebbe acquisito la disponibilità di -OMISSIS- s.r.l. a subentrare nella fornitura già in essere con -OMISSIS-H.C.;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. -
OMISSIS-del 21 luglio 2025 (anch'essa sconosciuta alla ricorrente e richiamata nella deliberazione n. -OMISSIS-) con cui l'U.O.C. Approvvigionamenti dell'ASP Palermo ha fornito i dati della ditta -OMISSIS- s.r.l. per l'inserimento in Anagrafica Aziendale N. 00979/2025 REG.RIC.
all'Ufficio preposto;
- di ogni altro atto sconosciuto alla ricorrente, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'NA, dell'A.R.N.A.S. - Ospedale Civico
Di RI EL, di -OMISSIS-S.r.l. e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. IG OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso introduttivo, notificato in data 25 marzo 2024 e depositato il successivo 29 maggio 2025, la -OMISSIS- HC s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n. -OMISSIS-del 29 aprile 2025 e della Delibera del Direttore Generale dell'ARNAS “Civico Di RI EL” n.
-OMISSIS-del 30 aprile 2025, con le quali è stata disposta l'esclusione della società ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura triennale di dispositivi medici e protesici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino
Occidentale della Regione Sicilia e la “non aggiudicazione” dei lotti 1, 2, 4, 12, 20,
24, 37, 38, 39, 77, 86, 124, 139, 147, 160, 183, 185, 193, 200, 242, 277, 280, 282, 306,
308, 333, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 541, 544, 613, 972, 982, 1004,
1005, 1006 e 1007 ai quali la stessa ha partecipato, nonché di tutti gli atti della procedura di gara, anche non conosciuti, come meglio indicati in epigrafe.
Parte ricorrente espone in punto di fatto che: N. 00979/2025 REG.RIC.
- con deliberazione n. -OMISSIS-del 23 giugno 2023 veniva indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 in forma consorziata (in unione di acquisto) con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale “per la fornitura triennale in conto deposito ed in somministrazione, con eventuale rinnovo di ventiquattro mesi, di dispositivi medici e protesici occorrenti alle UU.OO. di
Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia. Capofila
l'ARNAS Civico Di RI EL di Palermo e contestuale contratto ponte per ulteriori quattro mesi”, con il criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell'art. 95, co.
4 del D. Lgs. n. 50/2016;
- alla suddetta procedura, articolata in 1028 lotti, partecipava l'odierna ricorrente per quarantaquattro lotti, come sopra indicati;
- ai fini della partecipazione alla gara, la ricorrente - in forza di contratti di avvalimento
- si avvaleva della società -OMISSIS- S.r.l. per i lotti nn. 38, 39, 77, 277, 447 e 982 e della -OMISSIS- S.r.l. per i restanti lotti sopra indicati;
- in relazione ai quarantaquattro lotti, la società ricorrente risultava “unico operatore ammesso alla fase della aggiudicazione”, come da Deliberazione n. -OMISSIS-del 24 dicembre 2024;
- successivamente, con nota prot. n. -OMISSIS-del 11 aprile 2025, l'U.O.C.
Provveditorato dell'Azienda resistente chiedeva alla società ricorrente di comunicare l'esistenza di “provvedimenti ostativi a contrarre con la P.A., da indicare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 (ratione temporis inapplicabile alla fattispecie);
- a riscontro, con nota prot. n. -OMISSIS-del 14 aprile 2025, il rappresentante legale della -OMISSIS- H.C. S.r.l., sig.ra -OMISSIS-, dichiarava l'insussistenza di provvedimenti ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti della N. 00979/2025 REG.RIC.
società ricorrente e, stante l'erronea individuazione del rappresentante legale nella persona del sig. -OMISSIS-, allegava certificato camerale ai fini della verifica della compagine sociale;
- faceva seguito ulteriore nota della stazione appaltante, con la quale – riconosciuto l'errore nella individuazione del -OMISSIS- come rappresentante legale e preso atto della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause ostative in capo alla società – chiedeva “la dichiarazione in capo al precedente Amministratore (o di eventuali
“altre” cariche in seno alla Società), -OMISSIS-”, a riscontro della quale si inoltrava comunicazione del 23 aprile 2025 con la quale la società ricorrente rappresentava di aver aggiornato la propria governance societaria e che la signora -OMISSIS- aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico in data 17 marzo
2025;
- veniva, in seguito, comunicata la Determinazione n. -OMISSIS-del 29 aprile 2025 di esclusione della società ricorrente dalla gara in oggetto ai sensi dell'art. 80, comma
5, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel corpo del provvedimento si rappresenta, in particolare, che: a) i gravi illeciti professionali contestati alla -OMISSIS- s.r.l. sono stati posti in essere in commistione con la ricorrente -OMISSIS- HC s.r.l., in ragione della corrispondenza della sede legale; b) la società ricorrente, fino al 17 marzo 2025, è stata amministrata solo formalmente da -OMISSIS-, posto che il ruolo di amministratore
(di fatto) è stato svolto dal fratello, -OMISSIS-; c) in data 14/03/25, i Sig.ri -OMISSIS-
e -OMISSIS- hanno ammesso integralmente gli addebiti descritti nei capi di imputazione provvisoria; d) non rileva la modifica delle cariche societarie operata in data 17/03/2025, ovvero dopo l'avvenuta confessione dei reati ascritti nell'interrogatorio del 14/03/2025; e) in ogni caso, il cambio di amministratore nella persona della sig. -OMISSIS- non può avere rilevanza, trattandosi della consorte del
Sig. -OMISSIS-; N. 00979/2025 REG.RIC.
- da ultimo, con Delibera n. -OMISSIS-del 30 aprile 2025, il Direttore Generale dell'ARNAS “Civico Di RI EL”, approvava l'aggiudicazione della procedura aperta di cui si discute e, dando atto dell'istruttoria preliminare all'esclusione della società ricorrente, ne determinava la “non aggiudicazione”.
Tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente ha affidato il ricorso avverso i gravati provvedimenti alle seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 80 COMMA 5, LETT. C),
C-bis) ed F) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 9 DEL D.L.GS N. 231/2001 IN
RELAZIONE ALLA CLAUSOLA DI CUI ALL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA
– VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA NA N. 6 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3
DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO
DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' ED
ILLOGICITA' MANIFESTA.
Parte ricorrente censura, in primo luogo, il difetto di motivazione che inficia il provvedimento di esclusione adottato dall'Amministrazione, la quale si sarebbe limitata a richiamare, in modo del tutto generico e indifferenziato, l'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016, senza individuare quale delle numerose ipotesi ivi contemplate fosse ritenuta concretamente integrata nel caso di specie, con conseguente impossibilità di comprendere il presupposto giuridico posto a fondamento dell'esclusione.
Posto che, dalla lettura complessiva del provvedimento, le motivazioni dell'esclusione sarebbero da rinvenirsi nella lett. c) del citato comma 5 dell'art. 50, si lamenta che la stazione appaltante non avrebbe affatto dimostrato con mezzi adeguati che i gravi illeciti professionali attribuiti alla -OMISSIS- H.C. S.r.l. siano “tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, fondandosi l'esclusione su circostanze generiche, indeterminate, insufficienti a dimostrare la pretesa inaffidabilità e persino errate. In specie, nel corpo della determinazione impugnata, non viene chiarito sulla base di N. 00979/2025 REG.RIC.
quali circostanze il sig. -OMISSIS- debba essere considerato amministratore “di fatto” della società odierna ricorrente né da quali atti discenderebbe che i germani RE abbiano ammesso “integralmente” gli addebiti descritti nei capi di imputazione provvisoria.
L'amministrazione resistente, peraltro, conseguita notizia in ordine all'assenza dei requisiti di affidabilità dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara, avrebbe dovuto avviare un procedimento in contraddittorio, al fine di effettuare idonea istruttoria volta ad acquisire informazioni precise sui fatti rilevanti in ordine alla valutazione di un grave illecito professionale e all'affidabilità professionale della società partecipante.
Inoltre, discostandosi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, non avrebbe effettuato alcuna valutazione autonoma delle circostanze costituenti il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, essendosi limitata a richiamare gli atti di indagine e le note della Procura, né avrebbe verificato se l'eventuale giudizio negativo maturato in merito all'operatore fosse predicabile, a livello prognostico, anche riguardo alla procedura di gara.
Avrebbe, altresì, omesso di fornire elementi di prova a sostegno dell'asserita posizione di amministratore di fatto del sig. -OMISSIS-, da cui conseguirebbe l'impossibilità di applicazione dell'invocato “principio del contagio”, in forza del quale l'inaffidabilità del presunto amministratore di fatto contaminerebbe anche la società dal medesimo diretta e/o condizionata.
Si lamenta, inoltre, il difetto di motivazione circa le modalità attraverso le quali le misure interdittive applicate alla diversa società -OMISSIS- S.r.l. produrrebbero effetti riflessi nei confronti della società ricorrente. Pertanto, in assenza di qualsiasi misura interdittiva ex art. 9 d.lgs. 231/2001 nei confronti della parte ricorrente, si escluderebbe la possibilità di ravvisare l'ipotesi indicata dalla lett. f) del comma 5 dell'art. 80. N. 00979/2025 REG.RIC.
Infine, si contesta il generico richiamo alla lettera c-bis) dell'art. 80, comma 5, d.lgs.
50/2016, posto che alcuna omissione né falsità dichiarativa sarebbe stata contestata dalla stazione appaltante nei confronti della società ricorrente.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART.
80 COMMA 5, LETT. C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE
DELLE LINEE GUIDA NA N. 6 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N.
241/1990 – ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, OLTRE CHE DELL'ILLOGICITA'
MANIFESTA.
Parte ricorrente lamenta la totale omissione, da parte della Stazione appaltante, di qualsivoglia valutazione in merito alle misure di self‑cleaning adottate dalla società.
Evidenzia, in particolare, di avere prontamente: sostituito l'amministratore coinvolto
(dimissioni di -OMISSIS- il 17 marzo 2025); nominato un nuovo amministratore nella persona di -OMISSIS-, estranea a qualsiasi vicenda penale; aggiornato e adottato assetti organizzativi improntati alla legalità, tra cui il Modello 231; fornito documentazione puntuale sulla compagine societaria e sui requisiti di ordine generale.
Ciononostante, il provvedimento di esclusione risulterebbe privo di valutazioni in ordine all'inidoneità di tali misure nella prevenzione di rischi futuri, sebbene le misure di self‑cleaning debbano considerarsi un elemento imprescindibile del giudizio di affidabilità morale e professionale dell'operatore economico.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART.
80 COMMA 5, LETT. C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016, E DELL'ART. 9 DEL
D.L.GS N. 231/2001 – VIOLAZIONE DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016 E
DELL'ART.7 DEL DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA
NA N. 6 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 - ECCESSO DI
POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI
MOTIVAZIONE, OLTRE CHE DELL'ILLOGICITA' MANIFESTA. N. 00979/2025 REG.RIC.
La ricorrente censura l'illegittimità del provvedimento di esclusione nella parte in cui la Stazione appaltante avrebbe ritenuto che le misure interdittive adottate ex art. 9
d.lgs. 231/2001 nei confronti della distinta società -OMISSIS- S.r.l. producessero effetti preclusivi anche nei propri confronti, in ragione del rapporto di avvalimento ex art. 89 d.lgs. 50/2016. Tale affermazione viene contestata in quanto priva di adeguato supporto istruttorio e in aperto contrasto con la normativa di riferimento.
La ricorrente osserva, anzitutto, di avere partecipato alla procedura avvalendosi di due diverse imprese ausiliarie, la -OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS- S.r.l., ciascuna in relazione a diversi lotti. Ne deriva che l'esclusione disposta dall'Amministrazione avrebbe, al più, potuto riferirsi solo ai lotti (nn. 38, 39, 77, 277, 447 e 982) per i quali si era avvalsa dalla società colpita da misure interdittive, non invece – come avvenuto nel caso di specie – all'intera partecipazione.
Parte ricorrente deduce che, con atto del 7 gennaio 2025, la -OMISSIS- S.r.l. aveva ceduto alla ricorrente il ramo d'azienda relativo ai servizi oggetto di gara, circostanza che rendeva cessata la funzione ausiliaria; la stazione appaltante avrebbe, dunque, dovuto prendere atto dell'assenza di un rapporto di dipendenza funzionale tale da giustificare “effetti riflessi” preclusivi.
Peraltro, conformemente a quanto disposto dall'art. 89, comma 3, d.lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del disciplinare, la sostituzione dell'impresa ausiliaria nell'ipotesi di sopraggiunti motivi di esclusione in capo a quest'ultima avrebbe rappresentato una soluzione non solo possibile ma obbligatoria alla luce del principio di massima partecipazione, che l'Amministrazione non ha neppure preso in considerazione.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria del diritto di conseguire l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto e, in subordine, il subentro, previa pronuncia di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico; in via ulteriormente subordinata, per la N. 00979/2025 REG.RIC.
condanna al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
B – Per la controinteressata NA – Autorità Nazionale Anticorruzione si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha successivamente rappresentato di avere disposto l'archiviazione delle segnalazioni trasmesse dalla stazione appaltante, in quanto le segnalazioni relative alle revoche delle aggiudicazioni di gara o alle esclusioni, non connotate da falsa dichiarazione, vengono gestite direttamente attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico; ha, altresì, rilevato che ogni eventuale contestazione avverso le determinazioni dell'Autorità è riservata alla competenza funzionale e inderogabile del T.A.R. Lazio.
C – Con memoria del 17 giugno 2025, si è costituita per resistere in giudizio la stazione appaltante A.R.N.A.S. - Ospedale Civico Di RI EL, la quale – dopo avere puntualmente controdedotto le domande di parte ricorrente – ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese processuali.
D – Con ordinanza cautelare del 24 giugno 2025, n. 349, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare veicolata con il ricorso introduttivo, poiché non assistita da profili di fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris; è stata, altresì, fissata, per il prosieguo del giudizio, l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
E – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 24 novembre 2025 e depositato il successivo 28 novembre, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione n. -
OMISSIS-del 23 ottobre 2025 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, nella parte in cui si dà atto dell'intervenuto subentro della società -OMISSIS- s.r.l. in forniture da effettuarsi da parte di -OMISSIS-HC in forza dei precedenti atti di aggiudicazione.
Ha esposto, in specie, che - dopo aver reperito la suddetta deliberazione mediante consultazione del sito web istituzionale dell'A.S.P. Palermo - ha appreso che l'Azienda, autonomamente e senza rispettare i più basilari obblighi informativi, con N. 00979/2025 REG.RIC.
nota prot. n. -OMISSIS-del 17 luglio 2025, avrebbe richiesto ad altra società la disponibilità a subentrare nella fornitura dei lotti già aggiudicati alla ricorrente e, conseguitone il consenso, con nota prot. n. -OMISSIS-del 21 luglio 2025, avrebbe autorizzato tale subentro.
Sono state articolate le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 2 LETT. c) DEL
D.LGS. N. 231/2001 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E
DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA
FEDE.
Si lamenta l'illegittimità della deliberazione gravata sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, nonché dell'illogicità manifesta e del travisamento.
Secondo la prospettazione di parte, il provvedimento presenterebbe un quadro confuso e inesatto degli accadimenti rilevanti, fondandosi su un evidente travisamento derivante dalla reiterata confusione tra -OMISSIS-s.r.l. e la ricorrente -OMISSIS-
H.C., destinataria dell'esclusione nonostante il provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 9, co. 2 lett c) del D.Lgs. n. 231/2001 sia stato adottato esclusivamente nei confronti della prima.
Sulla base di tale erroneo presupposto, l'A.S.P. Palermo avrebbe autorizzato il subentro della società -OMISSIS-s.r.l. nei contratti già aggiudicati alla ricorrente, senza tenere conto che quest'ultima, con comunicazione del 30 giugno 2025, avesse rappresentato la propria estraneità rispetto ai provvedimenti interdittivi riguardanti diversa società.
Il provvedimento, peraltro, risulta adottato in assenza di indicazioni da parte della stazione appaltante, la quale – interpellata – non ha acconsentito o autorizzato il subentro. N. 00979/2025 REG.RIC.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016
– DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE - ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO DALLA CAUSA, poiché nel caso in esame non sussisterebbero le condizioni – normativamente tipizzate – per la modificazione soggettiva del rapporto contrattuale.
Parte ricorrente ha, altresì, lamentato l'illegittimità derivata degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, sotto i medesimi profili già censurati con riferimento agli atti presupposti di esclusione e non aggiudicazione della gara, rispetto ai quali si pongono in rapporto di diretta consequenzialità.
F – Con memoria del 03 dicembre 2025, la stazione appaltante resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza assoluta della necessaria connessione oggettiva rispetto alle questioni trattate con il ricorso principale. Ha rappresentato, in specie, che il mero richiamo - operato dall'ASP di Palermo - alla
Deliberazione n. -OMISSIS- non equivale a creare una connessione tra i provvedimenti di cui si discute, trattandosi di aggiudicazioni diverse, effettuate da soggetti giuridicamente autonomi, aventi ad oggetto forniture tra loro prive di connessione.
G – Con atto del 04 dicembre 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata -
OMISSIS-S.r.L., rappresentando la sostanziale continuità tra le società -OMISSIS- e
-OMISSIS- H.C., riferibili alla medesima compagine familiare, ed evidenziando, in uno alla natura simulata delle quattro cessioni, l'intento di aggirare la responsabilità patrimoniale nonché le misure interdittive. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
H – In vista della dell'udienza fissata per la trattazione del merito, la società ricorrente ha versato in atti memoria difensiva.
I – L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si è costituita con memoria di mera forma. N. 00979/2025 REG.RIC.
L – All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 è stato disposto il rinvio della causa su istanza formulata dalla parte ricorrente, tenuto conto del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28/11/2025.
M – In vista dell'udienza pubblica, parte ricorrente ha versato in atti il verbale dell'Assemblea dei Soci del 19 gennaio 2026 di nomina di nuovo Amministratore
Unico ed il certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato aggiornato.
N – Alla pubblica udienza del 10 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente ha formulato: i) un'istanza di rinvio, in ragione del fatto che la società ricorrente avrebbe adottato ulteriori misure di self-cleaning e, conseguentemente, sarebbe in procinto di produrre una domanda di revoca dei provvedimenti impugnati alla S.A.; ii) un'istanza di sospensione del processo, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'UE, a seguito dell'ordinanza di rimessione del CGARS n. 106/2026, in un parallelo giudizio avente ad oggetto una situazione asseritamente analoga a quella della società ricorrente.
Le altre parti del giudizio si sono opposte ad entrambe le richieste del difensore di parte ricorrente, fatta eccezione per l'Avvocatura dello Stato che si è rimessa alle valutazioni del Collegio.
Conseguentemente la causa è stata trattenuta in decisione.
O- Il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che si andranno a declinare nel seguito della motivazione.
O1- Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover respingere le istanze formulate dal difensore di parte ricorrente all'udienza di discussione del 10.03.2026, in ragione del fatto che:
- l'oggetto del giudizio (per come perimetrato nel ricorso introduttivo) si sostanzia nello scrutinio della legittimità del provvedimento di esclusione dalla selezione (e dell'iter istruttorio a monte), adottato dalla S.A., accertamento che va cristallizzato N. 00979/2025 REG.RIC.
sulla base delle circostanze di fatto e del quadro normativo vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato;
- in altri termini, seppur il giudizio amministrativo, ad oggi, non si qualifichi come un giudizio “sull'atto” ma come un giudizio “sul rapporto”, è indubitabile che nella vicenda contenziosa posta all'attenzione del Collegio non vi sia alcuno spazio per la cognizione di fatti nuovi e/o sopravvenienze – avuto riguardo alla valutazione di legittimità sull'operato dell'amministrazione – in ragione della struttura e della finalità del provvedimento di esclusione gravato;
- peraltro, il difensore di parte ricorrente ha solo labialmente affermato che la società ricorrente sarebbe in procinto di presentare una istanza di revoca dei provvedimenti gravati, il che configura un surrettizio tentativo di spostare in avanti l'oggetto del giudizio, in evidente contrasto con il principio tempus regit actum;
- anche la richiesta di sospensione del giudizio non può essere accolta per tre ordini di ragioni: i) in primo luogo, la vicenda all'attenzione del CGARS non si pone in alcun rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto a quella di cui al presente giudizio; ii) in secondo luogo, l'interpretazione di norme interne in chiave euro- unitaria non può determinare, apoditticamente, la sospensione di tutti i giudizi ai quali tali norme andrebbero applicate; iii) da ultimo, il quesito formulato dal
CGARS nell'ordinanza di rimessione non risulta pienamente sovrapponibile a quello di cui al presente giudizio ma ne lambisce i contenuti in maniera non rilevante ai fini della decisione.
O2- Il ricorso introduttivo è infondato.
Come già rilevato in sede cautelare (e l'ordinanza non è stata appellata da parte ricorrente):
- il provvedimento di esclusione è stato adottato all'esito di una istruttoria analitica, che ha visto, peraltro, il pieno coinvolgimento della società ricorrente e degli altri soggetti/enti interessati; N. 00979/2025 REG.RIC.
- sul punto: “Principio fondamentale di interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 5, lett. c), del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, come sostituita dall' articolo 5, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con modif., dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, peraltro comune sia ai casi di omissione dichiarativa, sia a quelli di informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell'amministrazione concernenti l'ammissione, la selezione o l'aggiudicazione, è che in nessun caso si ha l'automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis, della medesima disposizione. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c), ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater, per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva; ciò significa che pur in presenza di tali misure, nella valutazione dell'affidabilità professionale, tale da condurre all'esclusione del concorrente dalla gara pubblica, la stazione appaltante deve compiere comunque una verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come idoneo o meno ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con
l'Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione.” (C.d.S. n. 10368/2024);
- ed ancora: “Ai fini della ricorrenza del grave illecito professionale, occorre avere riguardo a tutti coloro che sono in grado di orientare le scelte del concorrente e non rileva di per sé il principio di immedesimazione organica, destinato ad operare propriamente nell'ambito negoziale come modalità di imputazione all'ente della N. 00979/2025 REG.RIC.
volontà manifestata dalla persona fisica cui ne è affidata la rappresentanza, quanto, piuttosto, l'altro principio già definito del «contagio». Cons. St., sez. V, 4 giugno
2020, n. 3507; id. 3 dicembre 2018, n. 6866.” (C.d.S. n. 7471/2020);
- inoltre: “L' articolo 80, comma 5 lett. c), del d.l.vo 2016 n. 50 ha dilatato il potere valutativo discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici in tema di esclusione dei concorrenti, correlandone l'esercizio ad un “concetto giuridico indeterminato”, sicché spetta alle stazioni appaltanti declinare, caso per caso, la condotta dell'operatore economico “colpevole di gravi illeciti professionali”.
Quanto ai fatti oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti
“gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale, ferma restando la necessità che l'esclusione sottenda un'adeguata istruttoria e una congrua motivazione. Nel concetto di grave errore professionale è sicuramente sussumibile la condotta del gestore di fatto di una società, che, in sede di partecipazione ad una gara, si accorda con altri operatori per la spartizione dei lotti da assegnare, così da vanificare la funzione della procedura ad evidenza pubblica.” (Tar Lombardia n. 4930/2024);
- da ultimo: “In sede di gara pubblica, la sussistenza dell'adozione di misure correttive sufficienti per evitare il ripetersi dell'irregolarità avente portata escludente
e dell'idoneità delle stesse a dimostrare l'affidabilità malgrado l'esistenza di una causa di esclusione pertinente, è apprezzabile dalla stazione appaltante sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all'accertamento svolto, essendo basate sulla valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un'attività connotata da discrezionalità tecnica;
l'Amministrazione svolge detto accertamento sulla base di un giudizio di verosimiglianza basato, sul piano probatorio, sul criterio del « più probabile che non », che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole N. 00979/2025 REG.RIC.
dubbio . (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 3540 del 2024). Cfr. Cons. St., sez.
III, 2 luglio 2023, n. 7163.” (C.d.S. n. 4930/2024);
- le ragioni a sostegno dell'esclusione dalla procedura di gara appaiono coerentemente declinate, sulla base delle circostanze acquisite nel corso del procedimento e, segnatamente: i) il collegamento sostanziale tra la società ricorrente ed altra società
“madre” (peraltro avente la stessa sede legale della ricorrente), nonché altri soggetti indagati per reati contro la P.A. (tra questi anche un dipendente dell'ARNAS –
Civico); ii) l'applicazione di misure cautelari, nell'ambito di un corposo procedimento penale, nei confronti di tali soggetti (persone fisiche e giuridiche) collegati alla società ricorrente; iii) la circostanza che tali misure cautelari, pur non attingendo in via immediata e diretta la società ricorrente – tuttavia coinvolta nella vicenda – sono state ritenute idonee a soddisfare la complessiva esigenza di prevenire la consumazione di altri reati (episodi di corruzione e turbativa d'asta, finalizzati a favorire la società nell'ambito di gare pubbliche in ambito sanitario); iiii) l'adozione di misure di self- cleaning non sufficienti a ripristinare l'integrità e l'affidabilità della società ricorrente, anzi ulteriormente sintomatiche della sostanziale promiscuità tra le due società interessate dalle indagini (quella ricorrente e quella destinataria di misura cautelare, unitamente ai soggetti che la rappresentano).
O3- Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Preliminarmente, il Collegio procede alla riqualificazione del ricorso per motivi aggiunti quale ricorso autonomo, sussistendone i requisiti di forma e sostanza nonché il rispetto dei termini processuali, di tal che l'eccezione di inammissibilità dello stesso per difetto di connessione oggettiva con i fatti di causa appare superabile (la qualificazione del ricorso come autonomo rileva esclusivamente ai fini del pagamento di un ulteriore contributo unificato).
Nel merito, il Collegio osserva che: N. 00979/2025 REG.RIC.
- quanto ai vizi di illegittimità derivata, si richiamano le considerazioni di cui al paragrafo precedente;
- quanto ai vizi propri, sono condivisibili le asserzioni difensive della società -
OMISSIS-s.r.l., nella parte in cui afferma – in punto di fatto – che: “-OMISSIS-
H.C non è mai stata distributore autorizzato da parte di -OMISSIS-e dunque non avrebbe mai potuto disporre dei dispositivi di quest'ultima, se non avvalendosi della -OMISSIS- srl, che invece lo era, sino a che -OMISSIS-srl non ha dichiarato di risolvere il relativo contratto. Da ciò può desumersi come, senza l'avvalimento di -OMISSIS- srl, oggi interdetta, la ricorrente non poteva ottemperare ad alcuna delle forniture di cui all'offerta, e in ogni caso non avrebbe potuto comunque farlo dopo che la prima, ormai interdetta, aveva anche subito la risoluzione del contratto dall'odierna controinteressata. (…) Dunque, è ben evidente e comprovato che: a)
-OMISSIS-non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con -OMISSIS- H.C e pertanto quest'ultima non poteva offrirne i dispositivi; b) essendo cessato ogni rapporto tra la stessa -OMISSIS-e -OMISSIS- srl, anche avvalendosi di quest'ultima, l'odierna ricorrente non avrebbe potuto adempiere alla propria offerta. Tale circostanza rende sostanzialmente irrilevante discutere se le due compagini siano o meno collegate, sino al punto da assimilarsi, ancorché ciò appaia abbastanza evidente. -OMISSIS- H.C., per effetto di 4 cessioni d'azienda, è infatti sostanzialmente subentrata nell'attività di -OMISSIS-, determinando una sostanziale successione nei rapporti giuridici, comprovata dall'identità della sede
e della denominazione, nonché della compagine sociale, nella persona di -
OMISSIS- rappresentante legale sia di -OMISSIS- srl che di -OMISSIS- H.C., nonché socia della prima (e legata a rapporti di coniugio o affinità con altri esponenti aziendali). Peraltro tali cessioni plurime sono di per sé indice del tentativo di nascondere l'unitarietà del complesso aziendale trasferito, così evitando gli effetti successori ex lege dei debiti in capo alla cedente; infatti ciascun N. 00979/2025 REG.RIC.
presunto ramo d'azienda è costituito da un solo contratto, senza alcun altro bene, strumento o personale, ed è evidente che manca, di per sé, di alcuna autonomia funzionale, traducendosi in una semplice cessione del contratto (peraltro non autorizzata dal contraente ceduto); pertanto è gioco forza ritenere che in realtà le
4 distinte cessioni non possano aver avuto ad oggetto solo 4 distinti contratti, ma bensì nel loro insieme l'intera azienda prima gestita da -OMISSIS-, nell'ottica di eludere i divieti e le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di prevenzione sopra indicate. Risulta altresì opportuno chiarire, al fine di dimostrate la sostanziale continuità tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- H.C., che dal contenuto delle quattro cessioni di ramo d'azienda emerge una evidente connessione con il contratto di distribuzione sottoscritto con -OMISSIS-in data 20.12.2007. Con l'atto
Rep. n. -OMISSIS- – Racc. n. -OMISSIS-del 19.11.2024, la società -OMISSIS-ha venduto e trasferito in favore della società -OMISSIS-H.C. “il ramo di azienda per lo svolgimento del servizio di cui alla gara di appalto indetta dall'Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico-Di RI-
EL, con sede in -OMISSIS-, relativamente alla fornitura triennale, (con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi) in somministrazione ed in conto deposito di materiale per laparoscopia; suturatrici ed applicatori clip; emostatici e sostituti dermici; reti chirurgiche; protesi ed espansori mammari; presidi chirurgici vari; materiale sanitario vario, giusta delibera del commissario n. 434 del 19 ottobre
2017; relativamente ai lotti nn. 146 e 147 di detta delibera”. Con la seconda cessione, sempre del 19.11.2024, Rep. n. 8072 – Racc. n. -OMISSIS-, -OMISSIS- ha ceduto e trasferito in favore di -OMISSIS-H.C. “il ramo di azienda per lo svolgimento del servizio di cui alla gara di appalto indetta dall'Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico-Di RI-
EL, con sede in -OMISSIS-, relativamente alla fornitura, in conto deposito, biennale con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi, eventuale fabbisogno N. 00979/2025 REG.RIC.
plus pari al valore di annualità e di eventuale proroga di sei mesi, di materiale specialistico per elettrofisiologia occorrente alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie aggregate all'ARNAS Civico Di RI EL di Palermo- Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, AOU Policlinico
LO AC di Palermo, ASP di Palermo, ASP di Agrigento, ASP di Trapani, numero gara NA 8196577 giusta delibera del commissario n. 53 del 13 gennaio
2023, relativamente ai lotti indicati al n. 2-33-37-39-42-43-82 della citata delibera
n. 53 del Commissario”. La terza cessione, stipulata in pari data tra le medesime parti (rep. n. -OMISSIS- – racc. n. -OMISSIS-), ha ad oggetto “il ramo di azienda comprendente lo svolgimento e la fornitura di cui alla gara di appalto n. 8118984, indetta dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello con sede in
-OMISSIS-, relativamente alla fornitura triennale mediante contratto estimatorio di pacemakers impiantabili, materiale per elettrofisiologia e accessori per le unità operative di cardiologia, giusta delibera del commissario n. -OMISSIS-del 29 agosto 2022, relativamente al lotto n. 63”. Infine, la quarta ed ultima cessione, stipulata sempre in data 19.11.2024 (Rep. n. -OMISSIS- – Racc. n. -OMISSIS-), riguarda “il ramo di azienda per lo svolgimento del servizio di cui alla gara di appalto indetta dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione Civico-Di RI-EL, con sede in -OMISSIS-, relativamente alla fornitura triennale, con eventuale rinnovo biennale di devices per le unità operative di Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia
Interventistica delle Aziende Sanitarie del bacino della Sicilia occidentale, giusta delibera del commissario n. 6 del 2 agosto 2017, relativamente ai lotti indicati al
n. 4) della citata delibera n. 6 del Commissario”. Ciò posto, appare evidente che
l'oggetto del contratto di somministrazione del 2007 risulta certamente connesso in quanto coincide tanto per i “prodotti” (forniture sanitarie meglio dettagliate nel listino prezzi allegato al contratto) quanto per la “zona di competenza” N. 00979/2025 REG.RIC.
(individuata con l'all. B del contratto, che include la Città di Palermo e relative province, la Città di Trapani e relative province, la Città di Agrigento e relative province) all'oggetto delle cessioni. Appare dunque evidente, in uno alla natura simulata delle quattro cessioni, anche l'intento sotteso di determinare una sostanziale continuità tra le due aziende, riferibili alla medesima compagine familiare, per aggirare la responsabilità patrimoniale nonché le misure interdittive.”.
P- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti.
Q- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, per ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e tutte le persone fisiche e giuridiche indicate nel corpo della motivazione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00979/2025 REG.RIC.
SA NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
IG OM, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG OM SA NO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.