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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3674 del R.G.A.C. per l'anno 2022
e promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
MAZZINI N. 1 7100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv.
PASSINO FRANCESCA , che lo C.F._2
rappresenta e lo difende
ATTORE
CONTRO
1 elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1
in VIA DEL BANCO DEL SANTO SPIRITO 42 ROMA, presso lo studio dell'Avv. PISENTI FRANCESCO
, che la rappresenta e la difende C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione.
All'udienza del 6/12/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) dichiarare non dovuto il pagamento in favore della delle CP_1
somme di cui alle fatture contestate nn: 20191819048 –
2020366445 – 2020908830 – 20201918191; in subordine e salvo gravame, 2) rideterminare per il periodo in contestazione, dal 10.7.2019 (fattura 20191819048) al
19.10.2020 (fattura 20201918191), e sino al consumo di mc
2797, le somme dovute dal sulla base del consumo Pt_1
medio (300 mc annui circa), rilevato nel periodo precedente e successivo a quello di cui alle perdite occulte
2 accertate dal 10.7.2019 al 10.7.2020, 3) con vittoria di spese e compenso di avvocato.
Per la convenuta: in via principale: 1) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte attrice, Dott.
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
2) accertare e dichiarare legittima la pretesa creditoria azionata da con le fatture nn. CP_1
2019/018190048 del 22/11/2019 emessa per euro 2.239,06, fattura n. 2020/00366445 del 06/03/2020 emessa per euro
2.825,79, fattura n. 2020/00908830 del 29/05/2020 emessa per euro 262,63, fattura n.2020/01916191 del 06/11/2020 emessa per euro 3.273,35 e, per l'effetto 3) condannare parte attrice al pagamento della complessiva somma di euro 8.600,63 al netto della somma pari a euro -1.282,91 di cui alla fattura a credito n. 2021/0083030900 dell'11/05/2021 oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art. B.22 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato; in via subordinata: nella denegaTA e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace le fatture contestate, 4) accertare l'esistenza e l'ammontare del
3 credito vantato da nei confronti del Dott. CP_1
per la fornitura idrica Parte_1
eseguita in favore e, per l'effetto, 5) condannare il Dott.
al pagamento del credito così Parte_1
determinato in corso di causa a favore di CP_1
oltre interessi da ritardato pagamento ai sensi dell'art. B.
22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
6) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto citava in giudizio Parte_1 CP_1
lamentando l'illegittimità del credito preteso dalla
[...]
società in forza delle fatture nn. 20191819048 –
2020366445 – 2020908830 – 20201918191.
Premetteva di esser titolare dal 2011 della fornitura di cui all'utenza n. 20058807, avente consumi annui di circa 300 mc, e di aver regolarmente versato quanto dal Gestore domandato per la fornitura idrica sino alla data 4.4.2020, quando aveva ricevuto la maxibolletta n. 202000366445, datata 6.3.2020, a mezzo della quale aveva CP_1
4 domandato l'importo di 2.825,79 euro per il periodo
8.11.2019 - 4.2.2020. esponeva che, rilevata l'eccessività del consumo Pt_1
imputatogli, si era attivato immediatamente per comprenderne le cause e, tramite tecnico di propria fiducia, aveva appurato che l'aumento era da ricondurre ad una perdita occulta dell'impianto, la quale non poteva essere immediatamente localizzata o riparata a causa della vigenza, in tale frangente, delle restrizioni imposte per l'emergenza da COVID19.
Su indicazione del servizio guasti della società erogatrice,
l'utente aveva chiuso il rubinetto del proprio contatore (che all'epoca indicava un consumo di mc 02797) allacciando la propria rete idrica ad altra condominiale e aveva trasmesso, in data 21.4.2020, reclamo per perdite occulte che era stato rigettato da il 6.5.2020 sulla scorta di carenza di CP_1
fotografie a riprova del guasto lamentato.
Rappresentava poi che il 10.6.2020 gli era pervenuta la bolletta n. 201901819048 del 22.11.2019, relativa al periodo 10.7.2019 – 8.11.2019, recante l'importo di
2.239,06 euro a fronte di 492 mc consumati e, solo nove
5 giorni dopo, aveva ricevuto la nota n.202000908830, datata
29.5.2020, per ulteriori 262,63 euro.
A conclusione del periodo emergenziale (10.7.2020), avvalendosi dell'attività di Parte_1
professionisti, aveva provveduto a individuare e fotografare la perdita, nonché a ripristinare la propria linea idrica dandone comunicazione alla società tramite quattro distinte pec, con le quali contestava anche tutte le fatture suddette e ne domandava lo sgravio.
Nel mese di ottobre 2020 sollecitava il pagamento CP_1
di complessivi 5.322,17 euro (fatture nn. 20191819048;
2020366445 e 2020908830) con preavviso di slaccio della fornitura e, il mese successivo, inviava all'utente ulteriore maxibolletta per la somma di 3.273,35 euro (n.
202001916191), richiesta per i consumi occorsi dal
4.2.2020 al 19.10.2020.
Il Gestore non provvedeva allo storno/ricalcolo delle fatture contestate ma si limitava a stornare dalla somma richiesta unicamente gli oneri di fognatura e depurazione di cui all'art. B35.2 del Regolamento del Servizio Idrico.
6 In conclusione, l'attore ha lamentato il mancato rispetto degli obblighi contrattualmente imposti al Gestore, con particolare riferimento ai termini di trasmissione delle note di credito, allegando che il ritardo nella comunicazione della fattura n. 201901819048 gli aveva impedito di limitare gli effetti del guasto di cui è causa e, per l'effetto, ha domandato dichiararsi non dovute le somme pretese dalla società per il periodo di cui trattasi, chiedendone il ricalcolo il via subordinata.
Con memoria difensiva del 13.3.2023 si CP_1
costituiva in giudizio contestando ogni avversa allegazione e sostenendo la legittimità della propria pretesa.
La società rappresentava che l'emissione delle fatture contestate avveniva in conformità a quanto previsto dal
Regolamento del S.I.I. sia con riferimento alla relativa periodicità, cioè con cadenza trimestrale per le utenze con fascia di consumi pari a quella di cui è causa (300 mc annui), sia per quanto concerne le concrete modalità di determinazione degli importi dovuti che venivano calcolati sulla base dei consumi effettivi, anche a saldo o conguaglio ai sensi dell'art.
8.2 della Carta del Servizio Idrico.
7 Asseriva che non avesse adempiuto agli oneri lui Pt_1
imposti in punto di verifica del corretto funzionamento del proprio impianto (art. 35.2 R.S.I.I.), nonché di verifica della causa di mancata ricezione delle fatture di cui all'art. B 16 della stessa fonte normativa, precisando di aver approntato a tal fine apposito servizio di consultazione on-line.
La convenuta allegava poi che la riduzione effettuata sull'originario credito doveva ritenersi legittima in forza della normativa di settore che prevede, per le ipotesi caso di perdita occulta, il solo sgravio degli importi imputati all'utente per “oneri di depurazione e fognatura” (art. 35.2
R.S.I.I.).
Contestava inoltre la veridicità della ricostruzione dei fatti avversamente operata circa le cause dell'intempestivo intervento di risoluzione del danno, anche con riferimento alla effettiva durata delle limitazioni ministeriali menzionate.
In conclusione, il Gestore rinnegava ogni suo inadempimento o responsabilità in ordine all'aggravamento delle conseguenze derivate dal guasto verificatosi nell'utenza del e invocava il rigetto della domanda Pt_1
8 attorea, con condanna dell'utente al pagamento delle somme non corrisposte.
All'udienza del 16.3.2023 il Giudice formulava proposta per la risoluzione transattiva della presente controversia che rimaneva disattesa dalle parti.
La causa, istruita mediante lo scambio di memorie di cui all'art. 183 c. VI, veniva tenuta in decisione all'udienza del
6.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta entro i seguenti limiti. ha adito questo Tribunale affinché Parte_1
dichiarasse non dovuta la somma pretesa da CP_1
a titolo di consumo idrico occorso dal 10.7.2019 al
10.7.2020, eccependo la violazione, a opera della società, degli obblighi previsti dalla Carta del Servizio Idrico
Integrato su tempi di fatturazione (art.8.4); segnalazione all'utente dei consumi anomali (art. 12) nonché, in generale;
principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
9 L'attore, in estrema sintesi, ha allegato che nel periodo menzionato la sua utenza veniva interessata da una perdita occulta da lui scoperta solo in occasione della ricezione della bolletta datata 6.3.2020, pervenutagli il 4.4.2020, poiché la nota di credito emessa dalla convenuta per i consumi precedenti a tale arco temporale (datata
22.11.2019) gli era stata consegnata tardivamente, nel giugno 2020.
Ha rappresentato che, stante la vigenza all'epoca dei fatti delle limitazioni volte ad arginare la crisi pandemica da
Covid 19, era stato in grado di provvedere all'individuazione e, conseguentemente, alla riparazione del guasto solo all'inizio del mese di luglio 2020, evidenziando tuttavia l'immediata comunicazione del danno al Gestore nonché la tempestiva contestazione delle fatture emesse nel periodo di riferimento. aveva rigettato i reclami propositi dall'utente CP_1
adducendo la carenza di prove fotografiche del guasto lamentato e aveva emesso solleciti di pagamento delle note di credito rimaste insolute, con contestuale riduzione degli
10 importi originariamente richiesti nei limiti dei costi imputati in fattura a titolo di oneri di fognatura e depurazione.
lamentata la responsabilità della convenuta nella Pt_1
mancata limitazione del danno da perdita idrica, ha domandato di dichiararsi non dovuto il credito dalla stessa preteso o, in subordine, di rideterminarsi il relativo importo sulla scorta dei consumi medi registrati presso la propria utenza nei periodi antecedenti e successivi al guasto di cui è causa. ha sostenuto la regolare imputazione dei costi CP_1
idrici oggetto di causa, nella parte in cui ha assunto che l'emissione di tutte le note di credito contestate dal Pt_1
era avvenuta in conformità alla disciplina di settore per ciò che concerne, tempi di emissione, concrete modalità di calcolo dei consumi nonché l'esclusione dei soli costi di cui all'art. B 35.2 del Regolamento del Servizio Idrico.
La convenuta ha inoltre contestato la ricostruzione degli eventi avversamente prospettata con specifico riferimento ai tempi di ricezione delle fatture da parte dell'utente nonché l'assunta impossibilità di intervenire per la risoluzione del guasto prima del luglio 2020, eccependo, in
11 conclusione, il mancato adempimento, a opera dell'attore, degli obblighi contrattuali concernenti la verifica del regolare funzionamento della propria utenza, della c.d. autolettura e dell'onere di comunicazione al Gestore delle eventuali anomalie di consumo riscontrate.
Deve primariamente osservarsi che il rapporto dedotto in giudizio scaturisce da contratto di fornitura idrica che, come
è noto, si caratterizza per la reciprocità delle prestazioni negozialmente assunte dalle parti (erogazione del servizio idrico a fronte del pagamento del prezzo).
Ne consegue che, nel caso in esame, deve farsi applicazione del regime probatorio previsto in tema di adempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore compete l'onere di allegazione del titolo contrattuale nonché dell'inadempimento del debitore e che quest'ultimo, per converso, ha l'onere di dimostrare di aver regolarmente adempiuto o fornire comunque prova di altro fatto estintivo dell'altrui diritto.
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di domanda di accertamento negativo del credito, come nel
12 caso in esame, con la conseguenza che spetterà al creditore provare gli elementi costitutivi della pretesa creditoria.
Ora, pacifico tra le parti che nel periodo tra il 10.7.2019 e il
10.7.2020 si sia verificata una perdita occulta nell'utenza del si richiama l'orientamento espresso Pt_1
nell'ordinanza n. 24904 del 2021, a mezzo della quale la
Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine agli obblighi gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica per i casi in cui si verifichi siffatto guasto.
A parere della Corte l'adempimento o meno dell'utente all'onere di verifica sul regolare funzionamento dell'impianto idrico e del relativo contatore, ovvero la c.d. autolettura, non può giungere a escludere, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento del Gestore al proprio obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
Il Giudice di legittimità, per la fattispecie sottoposta a suo esame, ha rilevato in particolare che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati,
a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consentisse di ritenere correttamente
13 adempiuto l'obbligo previsto in capo all'azienda fornitrice di segnalazione dei consumi anomali che, ai sensi della
Carta del Servizio Idrico Integrato, deve avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno causato dalla perdita occulta.
Il principio su esposto deve ritenersi applicabile al caso oggetto del presente esame che appare del tutto analogo a quello portato all'attenzione della Suprema Corte.
Si deve concludere che il creditore non ha provato la sussistenza del credito in quanto l'ingente somma richiesta deriva da una perdita occulta che il consumatore avrebbe potuto verificare tempestivamente se il gestore avesse adempiuto il proprio obbligo di rilevare e comunicare i consumi, soprattutto se anomali.
Si veda infatti che, esaminata la documentazione in atti, nessuna delle bollette relative al periodo di cui è causa riporta la chiara indicazione di un'anomalia dei consumi idrici riscontrata presso l'utenza attorea, né, d'altronde, la
14 società convenuta mai ha allegato di aver effettivamente eseguito la comunicazione prescritta dalla Carta del S.I.I.
Inoltre, le risultanze in atti consentono di ritenere fondate anche le doglianze sollevate con riferimento alla tardiva trasmissione all'utente delle note di credito.
Le dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza dell'11.4.2024, in particolare, hanno confermato che la bolletta n. 202000366445, datata 6.3.2020, era stata ricevuta dall'utente il giorno 4.4.2020 e che l'ulteriore nota n. 201901819048, riportante la data 22.11.2019, perveniva al solo diversi mesi dopo, il 10.6.2020. Pt_1
In considerazione di quanto esposto deve ritenersi che si sia resa inadempiente agli obblighi in capo lei CP_1
imposti dalla normativa di settore in tema di trasmissione delle fatture e di tempestiva comunicazione all'utente di rilevazione di consumi anomali.
Pur accertato l'inadempimento della società convenuta, non può trovare accoglimento la domanda proposta in via principale dall'attore, nella parte in cui richiede di dichiararsi non dovuto l'intero credito preteso da CP_1
[...]
15 Si veda infatti che, da un lato la concausa dei consumi anomali da perdita occulta è da rinvenirsi nella condotta dell'utente, il quale non ha vigilato con puntualità sullo stato del proprio impianto idrico e non ha provveduto all'autolettura che gli avrebbe comunque consentito di avere conoscenza della perdita e che, per altro verso, è incontestato che l'attore abbia comunque usufruito del servizio offerto dal Gestore, perciò abbia effettivamente prodotto consumo idrico, almeno sino alla data del provvisorio allaccio all'impianto condominiale avvenuto a fine aprile 2020.
Ciò posto e considerato che non sono state contestate le produzioni del volte a dimostrare l'entità dei Pt_1
consumi occorsi presso la sua utenza nei periodi antecedenti il danno di cui è causa e in quelli successivi alla sua risoluzione (v. all. prima memoria 183.co. VI), questo giudice ritiene di disporre, secondo giustizia, che la quantificazione dei consumi occorsi nel periodo tra il
10.7.2019 e il 10.7.2020 venga commisurata alla media registrata nei periodi antecedenti e successivi all'anomalia di cui è causa.
16 La domanda proposta da in via subordinata deve Pt_1
quindi essere accolta poiché fondata.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza.
In considerazione dell'accoglimento della sola domanda proposta in via subordinata da e tenuto Parte_1
conto che la sentenza ha il medesimo contenuto della proposta conciliativa rifiutata da si ritiene equa la CP_1
compensazione delle spese suddette nella misura di 1/3, con condanna di alla rifusione della restante CP_1
parte in favore dell'utente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Accoglie parzialmente la domanda di
[...]
Parte_1
- Accerta il credito di nel periodo tra il CP_1
10.7.2019 e il 10.7.2020 in misura della media registrata nei periodi antecedenti e successivi.
- Liquida le spese del giudizio come di seguito indicato:
17 Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di 1/3 e pone la restante quota a carico della convenuta.
Sassari li, 29/05/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.
Mossa)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3674 del R.G.A.C. per l'anno 2022
e promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
MAZZINI N. 1 7100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv.
PASSINO FRANCESCA , che lo C.F._2
rappresenta e lo difende
ATTORE
CONTRO
1 elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1
in VIA DEL BANCO DEL SANTO SPIRITO 42 ROMA, presso lo studio dell'Avv. PISENTI FRANCESCO
, che la rappresenta e la difende C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione.
All'udienza del 6/12/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) dichiarare non dovuto il pagamento in favore della delle CP_1
somme di cui alle fatture contestate nn: 20191819048 –
2020366445 – 2020908830 – 20201918191; in subordine e salvo gravame, 2) rideterminare per il periodo in contestazione, dal 10.7.2019 (fattura 20191819048) al
19.10.2020 (fattura 20201918191), e sino al consumo di mc
2797, le somme dovute dal sulla base del consumo Pt_1
medio (300 mc annui circa), rilevato nel periodo precedente e successivo a quello di cui alle perdite occulte
2 accertate dal 10.7.2019 al 10.7.2020, 3) con vittoria di spese e compenso di avvocato.
Per la convenuta: in via principale: 1) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte attrice, Dott.
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
2) accertare e dichiarare legittima la pretesa creditoria azionata da con le fatture nn. CP_1
2019/018190048 del 22/11/2019 emessa per euro 2.239,06, fattura n. 2020/00366445 del 06/03/2020 emessa per euro
2.825,79, fattura n. 2020/00908830 del 29/05/2020 emessa per euro 262,63, fattura n.2020/01916191 del 06/11/2020 emessa per euro 3.273,35 e, per l'effetto 3) condannare parte attrice al pagamento della complessiva somma di euro 8.600,63 al netto della somma pari a euro -1.282,91 di cui alla fattura a credito n. 2021/0083030900 dell'11/05/2021 oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art. B.22 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato; in via subordinata: nella denegaTA e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace le fatture contestate, 4) accertare l'esistenza e l'ammontare del
3 credito vantato da nei confronti del Dott. CP_1
per la fornitura idrica Parte_1
eseguita in favore e, per l'effetto, 5) condannare il Dott.
al pagamento del credito così Parte_1
determinato in corso di causa a favore di CP_1
oltre interessi da ritardato pagamento ai sensi dell'art. B.
22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
6) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto citava in giudizio Parte_1 CP_1
lamentando l'illegittimità del credito preteso dalla
[...]
società in forza delle fatture nn. 20191819048 –
2020366445 – 2020908830 – 20201918191.
Premetteva di esser titolare dal 2011 della fornitura di cui all'utenza n. 20058807, avente consumi annui di circa 300 mc, e di aver regolarmente versato quanto dal Gestore domandato per la fornitura idrica sino alla data 4.4.2020, quando aveva ricevuto la maxibolletta n. 202000366445, datata 6.3.2020, a mezzo della quale aveva CP_1
4 domandato l'importo di 2.825,79 euro per il periodo
8.11.2019 - 4.2.2020. esponeva che, rilevata l'eccessività del consumo Pt_1
imputatogli, si era attivato immediatamente per comprenderne le cause e, tramite tecnico di propria fiducia, aveva appurato che l'aumento era da ricondurre ad una perdita occulta dell'impianto, la quale non poteva essere immediatamente localizzata o riparata a causa della vigenza, in tale frangente, delle restrizioni imposte per l'emergenza da COVID19.
Su indicazione del servizio guasti della società erogatrice,
l'utente aveva chiuso il rubinetto del proprio contatore (che all'epoca indicava un consumo di mc 02797) allacciando la propria rete idrica ad altra condominiale e aveva trasmesso, in data 21.4.2020, reclamo per perdite occulte che era stato rigettato da il 6.5.2020 sulla scorta di carenza di CP_1
fotografie a riprova del guasto lamentato.
Rappresentava poi che il 10.6.2020 gli era pervenuta la bolletta n. 201901819048 del 22.11.2019, relativa al periodo 10.7.2019 – 8.11.2019, recante l'importo di
2.239,06 euro a fronte di 492 mc consumati e, solo nove
5 giorni dopo, aveva ricevuto la nota n.202000908830, datata
29.5.2020, per ulteriori 262,63 euro.
A conclusione del periodo emergenziale (10.7.2020), avvalendosi dell'attività di Parte_1
professionisti, aveva provveduto a individuare e fotografare la perdita, nonché a ripristinare la propria linea idrica dandone comunicazione alla società tramite quattro distinte pec, con le quali contestava anche tutte le fatture suddette e ne domandava lo sgravio.
Nel mese di ottobre 2020 sollecitava il pagamento CP_1
di complessivi 5.322,17 euro (fatture nn. 20191819048;
2020366445 e 2020908830) con preavviso di slaccio della fornitura e, il mese successivo, inviava all'utente ulteriore maxibolletta per la somma di 3.273,35 euro (n.
202001916191), richiesta per i consumi occorsi dal
4.2.2020 al 19.10.2020.
Il Gestore non provvedeva allo storno/ricalcolo delle fatture contestate ma si limitava a stornare dalla somma richiesta unicamente gli oneri di fognatura e depurazione di cui all'art. B35.2 del Regolamento del Servizio Idrico.
6 In conclusione, l'attore ha lamentato il mancato rispetto degli obblighi contrattualmente imposti al Gestore, con particolare riferimento ai termini di trasmissione delle note di credito, allegando che il ritardo nella comunicazione della fattura n. 201901819048 gli aveva impedito di limitare gli effetti del guasto di cui è causa e, per l'effetto, ha domandato dichiararsi non dovute le somme pretese dalla società per il periodo di cui trattasi, chiedendone il ricalcolo il via subordinata.
Con memoria difensiva del 13.3.2023 si CP_1
costituiva in giudizio contestando ogni avversa allegazione e sostenendo la legittimità della propria pretesa.
La società rappresentava che l'emissione delle fatture contestate avveniva in conformità a quanto previsto dal
Regolamento del S.I.I. sia con riferimento alla relativa periodicità, cioè con cadenza trimestrale per le utenze con fascia di consumi pari a quella di cui è causa (300 mc annui), sia per quanto concerne le concrete modalità di determinazione degli importi dovuti che venivano calcolati sulla base dei consumi effettivi, anche a saldo o conguaglio ai sensi dell'art.
8.2 della Carta del Servizio Idrico.
7 Asseriva che non avesse adempiuto agli oneri lui Pt_1
imposti in punto di verifica del corretto funzionamento del proprio impianto (art. 35.2 R.S.I.I.), nonché di verifica della causa di mancata ricezione delle fatture di cui all'art. B 16 della stessa fonte normativa, precisando di aver approntato a tal fine apposito servizio di consultazione on-line.
La convenuta allegava poi che la riduzione effettuata sull'originario credito doveva ritenersi legittima in forza della normativa di settore che prevede, per le ipotesi caso di perdita occulta, il solo sgravio degli importi imputati all'utente per “oneri di depurazione e fognatura” (art. 35.2
R.S.I.I.).
Contestava inoltre la veridicità della ricostruzione dei fatti avversamente operata circa le cause dell'intempestivo intervento di risoluzione del danno, anche con riferimento alla effettiva durata delle limitazioni ministeriali menzionate.
In conclusione, il Gestore rinnegava ogni suo inadempimento o responsabilità in ordine all'aggravamento delle conseguenze derivate dal guasto verificatosi nell'utenza del e invocava il rigetto della domanda Pt_1
8 attorea, con condanna dell'utente al pagamento delle somme non corrisposte.
All'udienza del 16.3.2023 il Giudice formulava proposta per la risoluzione transattiva della presente controversia che rimaneva disattesa dalle parti.
La causa, istruita mediante lo scambio di memorie di cui all'art. 183 c. VI, veniva tenuta in decisione all'udienza del
6.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta entro i seguenti limiti. ha adito questo Tribunale affinché Parte_1
dichiarasse non dovuta la somma pretesa da CP_1
a titolo di consumo idrico occorso dal 10.7.2019 al
10.7.2020, eccependo la violazione, a opera della società, degli obblighi previsti dalla Carta del Servizio Idrico
Integrato su tempi di fatturazione (art.8.4); segnalazione all'utente dei consumi anomali (art. 12) nonché, in generale;
principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
9 L'attore, in estrema sintesi, ha allegato che nel periodo menzionato la sua utenza veniva interessata da una perdita occulta da lui scoperta solo in occasione della ricezione della bolletta datata 6.3.2020, pervenutagli il 4.4.2020, poiché la nota di credito emessa dalla convenuta per i consumi precedenti a tale arco temporale (datata
22.11.2019) gli era stata consegnata tardivamente, nel giugno 2020.
Ha rappresentato che, stante la vigenza all'epoca dei fatti delle limitazioni volte ad arginare la crisi pandemica da
Covid 19, era stato in grado di provvedere all'individuazione e, conseguentemente, alla riparazione del guasto solo all'inizio del mese di luglio 2020, evidenziando tuttavia l'immediata comunicazione del danno al Gestore nonché la tempestiva contestazione delle fatture emesse nel periodo di riferimento. aveva rigettato i reclami propositi dall'utente CP_1
adducendo la carenza di prove fotografiche del guasto lamentato e aveva emesso solleciti di pagamento delle note di credito rimaste insolute, con contestuale riduzione degli
10 importi originariamente richiesti nei limiti dei costi imputati in fattura a titolo di oneri di fognatura e depurazione.
lamentata la responsabilità della convenuta nella Pt_1
mancata limitazione del danno da perdita idrica, ha domandato di dichiararsi non dovuto il credito dalla stessa preteso o, in subordine, di rideterminarsi il relativo importo sulla scorta dei consumi medi registrati presso la propria utenza nei periodi antecedenti e successivi al guasto di cui è causa. ha sostenuto la regolare imputazione dei costi CP_1
idrici oggetto di causa, nella parte in cui ha assunto che l'emissione di tutte le note di credito contestate dal Pt_1
era avvenuta in conformità alla disciplina di settore per ciò che concerne, tempi di emissione, concrete modalità di calcolo dei consumi nonché l'esclusione dei soli costi di cui all'art. B 35.2 del Regolamento del Servizio Idrico.
La convenuta ha inoltre contestato la ricostruzione degli eventi avversamente prospettata con specifico riferimento ai tempi di ricezione delle fatture da parte dell'utente nonché l'assunta impossibilità di intervenire per la risoluzione del guasto prima del luglio 2020, eccependo, in
11 conclusione, il mancato adempimento, a opera dell'attore, degli obblighi contrattuali concernenti la verifica del regolare funzionamento della propria utenza, della c.d. autolettura e dell'onere di comunicazione al Gestore delle eventuali anomalie di consumo riscontrate.
Deve primariamente osservarsi che il rapporto dedotto in giudizio scaturisce da contratto di fornitura idrica che, come
è noto, si caratterizza per la reciprocità delle prestazioni negozialmente assunte dalle parti (erogazione del servizio idrico a fronte del pagamento del prezzo).
Ne consegue che, nel caso in esame, deve farsi applicazione del regime probatorio previsto in tema di adempimento contrattuale dagli artt. 1218 e 1176 c.c., dal cui combinato disposto si evince che al creditore compete l'onere di allegazione del titolo contrattuale nonché dell'inadempimento del debitore e che quest'ultimo, per converso, ha l'onere di dimostrare di aver regolarmente adempiuto o fornire comunque prova di altro fatto estintivo dell'altrui diritto.
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di domanda di accertamento negativo del credito, come nel
12 caso in esame, con la conseguenza che spetterà al creditore provare gli elementi costitutivi della pretesa creditoria.
Ora, pacifico tra le parti che nel periodo tra il 10.7.2019 e il
10.7.2020 si sia verificata una perdita occulta nell'utenza del si richiama l'orientamento espresso Pt_1
nell'ordinanza n. 24904 del 2021, a mezzo della quale la
Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine agli obblighi gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica per i casi in cui si verifichi siffatto guasto.
A parere della Corte l'adempimento o meno dell'utente all'onere di verifica sul regolare funzionamento dell'impianto idrico e del relativo contatore, ovvero la c.d. autolettura, non può giungere a escludere, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento del Gestore al proprio obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
Il Giudice di legittimità, per la fattispecie sottoposta a suo esame, ha rilevato in particolare che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati,
a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consentisse di ritenere correttamente
13 adempiuto l'obbligo previsto in capo all'azienda fornitrice di segnalazione dei consumi anomali che, ai sensi della
Carta del Servizio Idrico Integrato, deve avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno causato dalla perdita occulta.
Il principio su esposto deve ritenersi applicabile al caso oggetto del presente esame che appare del tutto analogo a quello portato all'attenzione della Suprema Corte.
Si deve concludere che il creditore non ha provato la sussistenza del credito in quanto l'ingente somma richiesta deriva da una perdita occulta che il consumatore avrebbe potuto verificare tempestivamente se il gestore avesse adempiuto il proprio obbligo di rilevare e comunicare i consumi, soprattutto se anomali.
Si veda infatti che, esaminata la documentazione in atti, nessuna delle bollette relative al periodo di cui è causa riporta la chiara indicazione di un'anomalia dei consumi idrici riscontrata presso l'utenza attorea, né, d'altronde, la
14 società convenuta mai ha allegato di aver effettivamente eseguito la comunicazione prescritta dalla Carta del S.I.I.
Inoltre, le risultanze in atti consentono di ritenere fondate anche le doglianze sollevate con riferimento alla tardiva trasmissione all'utente delle note di credito.
Le dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza dell'11.4.2024, in particolare, hanno confermato che la bolletta n. 202000366445, datata 6.3.2020, era stata ricevuta dall'utente il giorno 4.4.2020 e che l'ulteriore nota n. 201901819048, riportante la data 22.11.2019, perveniva al solo diversi mesi dopo, il 10.6.2020. Pt_1
In considerazione di quanto esposto deve ritenersi che si sia resa inadempiente agli obblighi in capo lei CP_1
imposti dalla normativa di settore in tema di trasmissione delle fatture e di tempestiva comunicazione all'utente di rilevazione di consumi anomali.
Pur accertato l'inadempimento della società convenuta, non può trovare accoglimento la domanda proposta in via principale dall'attore, nella parte in cui richiede di dichiararsi non dovuto l'intero credito preteso da CP_1
[...]
15 Si veda infatti che, da un lato la concausa dei consumi anomali da perdita occulta è da rinvenirsi nella condotta dell'utente, il quale non ha vigilato con puntualità sullo stato del proprio impianto idrico e non ha provveduto all'autolettura che gli avrebbe comunque consentito di avere conoscenza della perdita e che, per altro verso, è incontestato che l'attore abbia comunque usufruito del servizio offerto dal Gestore, perciò abbia effettivamente prodotto consumo idrico, almeno sino alla data del provvisorio allaccio all'impianto condominiale avvenuto a fine aprile 2020.
Ciò posto e considerato che non sono state contestate le produzioni del volte a dimostrare l'entità dei Pt_1
consumi occorsi presso la sua utenza nei periodi antecedenti il danno di cui è causa e in quelli successivi alla sua risoluzione (v. all. prima memoria 183.co. VI), questo giudice ritiene di disporre, secondo giustizia, che la quantificazione dei consumi occorsi nel periodo tra il
10.7.2019 e il 10.7.2020 venga commisurata alla media registrata nei periodi antecedenti e successivi all'anomalia di cui è causa.
16 La domanda proposta da in via subordinata deve Pt_1
quindi essere accolta poiché fondata.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza.
In considerazione dell'accoglimento della sola domanda proposta in via subordinata da e tenuto Parte_1
conto che la sentenza ha il medesimo contenuto della proposta conciliativa rifiutata da si ritiene equa la CP_1
compensazione delle spese suddette nella misura di 1/3, con condanna di alla rifusione della restante CP_1
parte in favore dell'utente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Accoglie parzialmente la domanda di
[...]
Parte_1
- Accerta il credito di nel periodo tra il CP_1
10.7.2019 e il 10.7.2020 in misura della media registrata nei periodi antecedenti e successivi.
- Liquida le spese del giudizio come di seguito indicato:
17 Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: €
919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di 1/3 e pone la restante quota a carico della convenuta.
Sassari li, 29/05/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.
Mossa)
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