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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO ES, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1200/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011515251000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 31.10.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Avellino, il ricorrente, quale amministratore unico della ricorrente 1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe (recante quale data di notifica a mezzo pec l'1.9.25), asserendo di averla conosciuta a seguito di verifica sul sito dell'ADER del proprio cassetto fiscale.
La cartella ha ad oggetto la richiesta di pagamento, a titolo di Ires, sanzioni ed interessi, della somma di
€ 35.559,25è stata emessa a seguito di controllo automatizzato delle tre dichiarazioni dei redditi presentate
(in data 14.12.22, 19.5.23 e 24.10.23) per l'anno 2021 ex art. 36 bis DPR 633/1972 come da comunicazione di irregolarità inviata il 17.4.24.
A seguito di procedura CIVIS, in data 16.12.25, l'AdE resistente ha riconosciuto in parte i versamenti effettuati dalla ricorrente e documentati con F24, effettuando lo sgravio parziale della pretesa, applicando al sanzione in modo pieno sia sulle somme versate sia sulle somme non versate, oltre interessi.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella impugnata, rilevando di aver regolarizzato completamente i pagamenti dell'imposta prima della comunicazione di irregolarità, utilizzando in parte versamenti con F24 ed, in parte, crediti d'imposta, confermati, relativi agli anni precedenti.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della decadenza dal potere di accertamento, dell'illegittima omissione del contraddittorio preventivo e dell'illegittima applicazione delle sanzioni in modo pieno, nonostante il perfezionamento del ravvedimento operoso.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto siccome infondata.
Il ricorso è in parte fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ufficio resistente ha già adottato provvedimento di sgravio parziale delle somme iscritte al ruolo, fatta eccezione per una minor parte delle somme iscritte a titolo di imposte, e per le somme relative alla sanzione ed agli interessi.
Tuttavia, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere, attesa la sussistenza dell'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia nel merito circa la legittimità dell'iscrizione al ruolo delle somme residue.
Ebbene, l'esame delle risultanze istruttorie versate in atti consente di ritenere raggiunta la prova delle seguenti circostanze. In primo luogo, va detto che effettivamente, il ricorrente facendo ricorso alla procedura di ravvedimento operoso speciale ha effettuato pagamenti dell'Imposta oggetto di lite.
Tali pagamenti, anche se tardivi, sono comunque intervenuti prima dell'invio della comunicazione di irregolarità. Infatti, I pagamenti sono iniziati in data 22.8.22 e sono stati completati in data 2.4.24.
La comunicazione di irregolarità è stata effettuata in data 17.4.24.
Con riferimento, poi, alle modalità dei pagamenti, va rilevato che il ricorrente ha utilizzato sia versamenti con F24, sia in compensazione due crediti d'imposta: uno relativo all'anno 2018(redditi 2019) dell'importo di € 1.886,00 ed uno successivo relativo all'anno 2020 (redditi 2021) dell'importo di € 9.850,90.
Tuttavia, mentre il credito d'imposta più risalente e di minore importo è stato confermato dall'Ufficio, il credito di maggiore importo non è stato mai confermato, nonostante il ricorrente ne abbia chiesto la conferma (cfr. documentazione relativa alla conferma dei crediti d'imposta allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Tant'è che l'Ufficio legittimamente, con comunicazione di conferma delle irregolarità riscontrate, in esito alla richiesta di sgravio del ricorrente, ha evidenziato che il credito dell'anno 2020 non era stato confermato.
Dunque, con riferimento alle imposte iscritte al ruolo, l'Ufficio può legittimamente richiedere il pagamento solo della somma di € 9.850,90, in quanto utilizzata in compensazione per effettuare il ravvedimento operoso in assenza di conferma del credito d'imposta.
Con riferimento, poi, alle sanzioni, ritiene la Corte che l'Ufficio può procedere all'applicazione della sanzione, senza alcuna riduzione, solo sul predetto importo, cioè sulla somma per la quale non era ravvisabile il pagamento, neppure tramite compensazioni di crediti d'imposta, al momento della comunicazione di irregolarità del 17.4.24.
Invero, il ricorrente ha richiamato il ravvedimento operoso di cui all'art. 7 co. 7 D.L. 39/2024 (Decreto
Agevolazioni), che consente la riapertura dei termini del ravvedimento speciale delle violazioni dichiarative.
Tale ravvedimento, giova ribadire, è stato effettuato prima della comunicazione di irregolarità per cui è causa.
Pertanto, non hanno pregio le argomentazioni dell'Ufficio relative al fatto che il ricorrente abbia fatto illegittimo ricorso a tale beneficio fiscale solo dopo la comunicazione di irregolarità.
Irrilevanti sono le difese dell'ufficio relative a presunte ulteriori comunicazioni di irregolarità; va rilevato che manca una prova idonea al riguardo e che, comunque, la questione è irrilevante ai fini della decisione.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita parziale accoglimento. La cartella esattoriale va annullata e l'AdE dovrà, in esecuzione della presente decisione, ricalcolare imposta, sanzione ed interessi dovuti per legge.
Le spese vengono compensate, attesa la tempestiva adozione del provvedimento di sgravio parziale.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso come indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO ES, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1200/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011515251000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 31.10.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Avellino, il ricorrente, quale amministratore unico della ricorrente 1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe (recante quale data di notifica a mezzo pec l'1.9.25), asserendo di averla conosciuta a seguito di verifica sul sito dell'ADER del proprio cassetto fiscale.
La cartella ha ad oggetto la richiesta di pagamento, a titolo di Ires, sanzioni ed interessi, della somma di
€ 35.559,25è stata emessa a seguito di controllo automatizzato delle tre dichiarazioni dei redditi presentate
(in data 14.12.22, 19.5.23 e 24.10.23) per l'anno 2021 ex art. 36 bis DPR 633/1972 come da comunicazione di irregolarità inviata il 17.4.24.
A seguito di procedura CIVIS, in data 16.12.25, l'AdE resistente ha riconosciuto in parte i versamenti effettuati dalla ricorrente e documentati con F24, effettuando lo sgravio parziale della pretesa, applicando al sanzione in modo pieno sia sulle somme versate sia sulle somme non versate, oltre interessi.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella impugnata, rilevando di aver regolarizzato completamente i pagamenti dell'imposta prima della comunicazione di irregolarità, utilizzando in parte versamenti con F24 ed, in parte, crediti d'imposta, confermati, relativi agli anni precedenti.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della decadenza dal potere di accertamento, dell'illegittima omissione del contraddittorio preventivo e dell'illegittima applicazione delle sanzioni in modo pieno, nonostante il perfezionamento del ravvedimento operoso.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto siccome infondata.
Il ricorso è in parte fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ufficio resistente ha già adottato provvedimento di sgravio parziale delle somme iscritte al ruolo, fatta eccezione per una minor parte delle somme iscritte a titolo di imposte, e per le somme relative alla sanzione ed agli interessi.
Tuttavia, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere, attesa la sussistenza dell'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia nel merito circa la legittimità dell'iscrizione al ruolo delle somme residue.
Ebbene, l'esame delle risultanze istruttorie versate in atti consente di ritenere raggiunta la prova delle seguenti circostanze. In primo luogo, va detto che effettivamente, il ricorrente facendo ricorso alla procedura di ravvedimento operoso speciale ha effettuato pagamenti dell'Imposta oggetto di lite.
Tali pagamenti, anche se tardivi, sono comunque intervenuti prima dell'invio della comunicazione di irregolarità. Infatti, I pagamenti sono iniziati in data 22.8.22 e sono stati completati in data 2.4.24.
La comunicazione di irregolarità è stata effettuata in data 17.4.24.
Con riferimento, poi, alle modalità dei pagamenti, va rilevato che il ricorrente ha utilizzato sia versamenti con F24, sia in compensazione due crediti d'imposta: uno relativo all'anno 2018(redditi 2019) dell'importo di € 1.886,00 ed uno successivo relativo all'anno 2020 (redditi 2021) dell'importo di € 9.850,90.
Tuttavia, mentre il credito d'imposta più risalente e di minore importo è stato confermato dall'Ufficio, il credito di maggiore importo non è stato mai confermato, nonostante il ricorrente ne abbia chiesto la conferma (cfr. documentazione relativa alla conferma dei crediti d'imposta allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Tant'è che l'Ufficio legittimamente, con comunicazione di conferma delle irregolarità riscontrate, in esito alla richiesta di sgravio del ricorrente, ha evidenziato che il credito dell'anno 2020 non era stato confermato.
Dunque, con riferimento alle imposte iscritte al ruolo, l'Ufficio può legittimamente richiedere il pagamento solo della somma di € 9.850,90, in quanto utilizzata in compensazione per effettuare il ravvedimento operoso in assenza di conferma del credito d'imposta.
Con riferimento, poi, alle sanzioni, ritiene la Corte che l'Ufficio può procedere all'applicazione della sanzione, senza alcuna riduzione, solo sul predetto importo, cioè sulla somma per la quale non era ravvisabile il pagamento, neppure tramite compensazioni di crediti d'imposta, al momento della comunicazione di irregolarità del 17.4.24.
Invero, il ricorrente ha richiamato il ravvedimento operoso di cui all'art. 7 co. 7 D.L. 39/2024 (Decreto
Agevolazioni), che consente la riapertura dei termini del ravvedimento speciale delle violazioni dichiarative.
Tale ravvedimento, giova ribadire, è stato effettuato prima della comunicazione di irregolarità per cui è causa.
Pertanto, non hanno pregio le argomentazioni dell'Ufficio relative al fatto che il ricorrente abbia fatto illegittimo ricorso a tale beneficio fiscale solo dopo la comunicazione di irregolarità.
Irrilevanti sono le difese dell'ufficio relative a presunte ulteriori comunicazioni di irregolarità; va rilevato che manca una prova idonea al riguardo e che, comunque, la questione è irrilevante ai fini della decisione.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita parziale accoglimento. La cartella esattoriale va annullata e l'AdE dovrà, in esecuzione della presente decisione, ricalcolare imposta, sanzione ed interessi dovuti per legge.
Le spese vengono compensate, attesa la tempestiva adozione del provvedimento di sgravio parziale.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso come indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.