Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1476/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1476/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ENRICO MARCONI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. LUISA CP_2
MAZZITELLI, con elezioni di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.07.2023 ha chiesto al Tribunale la CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL (TR) il 21.08.1994, con , esponendo che dall'unione è nato il figlio in CP_2 Per_1 data 22.02.1995, maggiorenne e autosufficiente e deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Terni in data 25.03.2022. Il ricorrente ha evidenziato l'assenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento alla resistente dell'assegno di mantenimento. Tanto premesso, il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita la quale, preliminarmente, ha dato atto di non aver mai CP_2 ricevuto alcuna notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, pur disposta dalla Presidente delegata e ha esposto che la notificazione sarebbe inesistente e/o nulla per essere stata indirizzata in luogo che da tempo non era più quello di residenza. La resistente ha eccepito che la mancata tempestiva notificazione degli atti, oltre a determinare la inesistenza/nullità della notificazione stessa, implicherebbe la avvenuta inosservanza dei termini a comparire. Inoltre, la ha contestato l'esistenza di una valida separazione, CP_2 evidenziando come il ricorso introduttivo, in apparenza recante le firme dei coniugi e dei rispettivi legali, recherebbe una sottoscrizione non riconducibile alla resistente che non avrebbe apposto alcuna sottoscrizione e non avrebbe avuto informazioni da parte dell'allora difensore in merito alla definizione della separazione consensuale, dalla stessa resistente non conosciuta né approvata nelle condizioni nella stessa previste. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la rimessione in termini per la costituzione e, nel merito, il rigetto della domanda di divorzio per insussistenza dei presupposti e condizioni di legge, non sussistendo fra le parti lo stato di separazione legale, pur apparentemente risultante dagli atti depositati da controparte, per nullità ed inefficacia del provvedimento emesso dal Tribunale di Terni recante la omologazione della separazione consensuale apparentemente richiesta con il ricorso disconosciuto e solo apparentemente “confermato” all'udienza presidenziale tenuta con modalità di scambio note e mancando agli atti la prova del protrarsi dello stato di (apparente) separazione personale delle parti per il tempo normativamente. Con vittoria di spese.
A scioglimento della riserva assunta, rilevato che parte ricorrente riteneva correttamente perfezionata la notifica, mentre parte resistente riteneva la nullità della notifica per mancato compimento di congrue ricerche, la Presidente delegata, non essendo state indicate nella relata di causa le ricerche compiute, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso introduttivo e fissava nuova udienza per la comparizione delle parti davanti a sé.
pagina 2 di 4 Nel corso del giudizio parte resistente ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. che la Presidente delegata, visto l'art. 222 c.p.c., non ha ammesso per difetto di rilevanza con rinvio per l'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: il ricorrente di domiciliare in Dunaroba Fraz. Avigliano Umbro in immobile di proprietà senza sostenere costi;
di percepire, svolgendo l'attività lavorativa di operaio, reddito mensile netto di euro 1.600 – 1.700 per 13 mensilità e di essere proprietario della sola casa di abitazione;
la resistente di dimorare in Località Scatarci – Spoleto in immobile in locazione con canone mensile di euro 252,00; di svolgere l'attività di cameriera con reddito mensile netto di euro 1.200 e di avere, quali proprietà immobiliari, due terreni.
All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti provvisori.
Nel prosieguo del giudizio parte ricorrente ha formulato richiesta di emissione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui non si è opposta la parte resistente;
le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e l'emissione decreto di omologa della separazione consensuale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi alla Presidente delegata per l'ulteriore istruttoria.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in LL (TR) il 21.08.1994; CP_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di LL (Tr) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 6, parte II, serie A); pagina 3 di 4 rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 26 giugno 2025
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PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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