Articolo 83 del Codice di giustizia contabile
Articolo 82Articolo 84
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7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019

Art. 83

(( (Pluralita' di parti) )) ((1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.))


2. ((Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria)) il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.


3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non puo' comunque procedere nei confronti di soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.


4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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