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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1426/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14016/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 416/2025 depositato il
15/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, notificato in data 30.5.2024 all'Agenzia delle Entrate – Associazione_1.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce l'Agenzia.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Il ricorrente con il ricorso introdotto impugnava il silenzio rifiuto su istanza di rimborso notificata alla convenuta Agenzia il 18.1.2024;
parte ricorrente dunque premetteva di aver costituito in data 1 febbraio 2021 ipoteca volontaria a favore della moglie Nominativo_1, a garanzia delle proprie obbligazioni pecuniarie per le obbligazioni di separazione dallo stesso non mantenute ed emerse a seguito di atto di separazione omologato in data
18/1/2011;
che in sede di tale atto di costituzione volontaria di ipoteca il ricorrente versava nelle mani del notaio rogante la somma di euro 3.000 cod. Tributo 9803, euro 35 cod. trib. 9806, euro 200 cod. trib. 9814, euro
155 cod. trib. 9802 (allegato); che tutte le somme versate per la costituzione di ipoteca , legate all'atto ci separazione, sono esenti da imposta;
il ricorrente precisa altresì, nell'atto introduttivo del ricorso, che già in data 10.9.2023 aveva presentato analoga istanza ricevendone un provvedimento di diniego;
alla successiva nuova istanza non riceveva risposta e pertanto impugnava il così formato silenzio – rifiuto;
si costituiva la convenuta Agenzia delle Entrate che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile;
MOTIVI DELLA DECISIONE
va da subito evidenziata la inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esplicitate,
osserva infatti il Giudice che il ricorso è tardivo e pertanto inammissibile ai sensi degli artt. 2, 19 e 21 d.l. vo 546/92;
parte ricorrente ha infatti impugnato un presunto silenzio dell'amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso reiterata a seguito di un esplicito provvedimento di diniego;
va infatti precisato che il provvedimento di diniego ha costituito la prima esplicita manifestazione di volontà dell'Agenzia delle entrate in ordine alla richiesta restitutoria del privato, atteso che quest'ultimo provvedimento era dotato di una motivazione espressa e ponderativa dei vari interessi in gioco ed era pertanto onere del contribuente, in definitiva, impugnare proprio il provvedimento, di diniego;
non avendolo fatto tempestivamente, i suoi effetti sono divenuti definitivi.
Si osserva infatti, ed ai fini che qui rilevano, che l'interesse alla giusta tassazione deve essere bilanciato con l'interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche, interesse che verrebbe compromesso ove si consentisse al privato di impugnare gli atti di diniego espresso o tacito di autotutela rispetto ad atti consolidatisi nel tempo;
così di fatto offrendo al privato una doppia tutela, elusiva dei termini di impugnazione;
né, a parere di questo Giudice, tali principi appaiono superabili dalla considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria illustrativa ove si fa riferimento a possibili incomprensioni in cui sarebbe potuto incorrere l'Ufficio da una incompleta prima istanza, atteso che trattasi di tutte circostanze che avrebbero potuto e dovuto farsi valere proprio mediante impugnazione del provvedimento.
Ne consegue, per quanto innanzi osservato, che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, per ragioni di giustizia da rinvenirsi nell'assenza di una soccombenza nel merito, possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14016/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 416/2025 depositato il
15/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, notificato in data 30.5.2024 all'Agenzia delle Entrate – Associazione_1.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce l'Agenzia.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Il ricorrente con il ricorso introdotto impugnava il silenzio rifiuto su istanza di rimborso notificata alla convenuta Agenzia il 18.1.2024;
parte ricorrente dunque premetteva di aver costituito in data 1 febbraio 2021 ipoteca volontaria a favore della moglie Nominativo_1, a garanzia delle proprie obbligazioni pecuniarie per le obbligazioni di separazione dallo stesso non mantenute ed emerse a seguito di atto di separazione omologato in data
18/1/2011;
che in sede di tale atto di costituzione volontaria di ipoteca il ricorrente versava nelle mani del notaio rogante la somma di euro 3.000 cod. Tributo 9803, euro 35 cod. trib. 9806, euro 200 cod. trib. 9814, euro
155 cod. trib. 9802 (allegato); che tutte le somme versate per la costituzione di ipoteca , legate all'atto ci separazione, sono esenti da imposta;
il ricorrente precisa altresì, nell'atto introduttivo del ricorso, che già in data 10.9.2023 aveva presentato analoga istanza ricevendone un provvedimento di diniego;
alla successiva nuova istanza non riceveva risposta e pertanto impugnava il così formato silenzio – rifiuto;
si costituiva la convenuta Agenzia delle Entrate che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile;
MOTIVI DELLA DECISIONE
va da subito evidenziata la inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esplicitate,
osserva infatti il Giudice che il ricorso è tardivo e pertanto inammissibile ai sensi degli artt. 2, 19 e 21 d.l. vo 546/92;
parte ricorrente ha infatti impugnato un presunto silenzio dell'amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso reiterata a seguito di un esplicito provvedimento di diniego;
va infatti precisato che il provvedimento di diniego ha costituito la prima esplicita manifestazione di volontà dell'Agenzia delle entrate in ordine alla richiesta restitutoria del privato, atteso che quest'ultimo provvedimento era dotato di una motivazione espressa e ponderativa dei vari interessi in gioco ed era pertanto onere del contribuente, in definitiva, impugnare proprio il provvedimento, di diniego;
non avendolo fatto tempestivamente, i suoi effetti sono divenuti definitivi.
Si osserva infatti, ed ai fini che qui rilevano, che l'interesse alla giusta tassazione deve essere bilanciato con l'interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche, interesse che verrebbe compromesso ove si consentisse al privato di impugnare gli atti di diniego espresso o tacito di autotutela rispetto ad atti consolidatisi nel tempo;
così di fatto offrendo al privato una doppia tutela, elusiva dei termini di impugnazione;
né, a parere di questo Giudice, tali principi appaiono superabili dalla considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria illustrativa ove si fa riferimento a possibili incomprensioni in cui sarebbe potuto incorrere l'Ufficio da una incompleta prima istanza, atteso che trattasi di tutte circostanze che avrebbero potuto e dovuto farsi valere proprio mediante impugnazione del provvedimento.
Ne consegue, per quanto innanzi osservato, che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, per ragioni di giustizia da rinvenirsi nell'assenza di una soccombenza nel merito, possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.