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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/10/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2024
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di IN, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 289/2024 rg promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv. Martina Avolio, e Aurora Crolla, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in IN (FR), alla Via E. De Nicola, 18. ………………Attrice opponente contro
p.i. in p.l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Monni ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona,Via Lussemburgo n. 5 …...Convenuto Opposto
e c.f. , in persona l.p.r.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Controparte_2 P.IVA_2
Monni …………………………………………………………………………………..……..Intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 8 ottobre
2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 838/2023 del 4 dicembre 2023, notificato il 23 dicembre 2023 dal Tribunale di IN,
pagina 1 di 6 con cui le era stato ingiunto il pagamento a favore di di 11.575,63 euro, oltre interessi e CP_1
spese di procedura. La ha contestato innanzitutto la contraddittorietà del piano di Pt_1
ammortamento, evidenziando che le rate, inizialmente fissate a 191,56 euro, erano state unilateralmente aumentate a 193,29 euro senza giustificazione contrattuale, deducendo la nullità della clausola relativa alla quantificazione delle rate. Ha inoltre osservato che, sebbene il TAEG del finanziamento fosse pari al 15,79%, inferiore al tasso soglia di 15,96% stabilito dalla Banca d'Italia per il primo trimestre 2022,
nel contratto erano previsti ulteriori oneri, tra cui interessi moratori al 12% annuo, ritenuti eccessivi rispetto alla misura minima applicabile dello 0,17%. L'opponente ha poi evidenziato la presenza di due distinte pattuizioni sanzionatorie a carico del debitore: un'indennità per ritardato pagamento del
12% sulla prima rata insoluta e del 20% sulle successive, e un tasso di interesse di mora del 12% annuo applicabile in caso di decadenza dal beneficio del termine. L' opponente ha lamentato che tale duplicazione ha comportato un ingiustificato aggravio economico, configurando una sanzione doppia per lo stesso inadempimento, rendendo la clausola nulla per vessatorietà in violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza nei rapporti di consumo. In aggiunta, ha eccepito la nullità del Pt_1
contratto per impossibilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., sostenendo che le condizioni di restituzione previste erano incompatibili con il suo effettivo reddito, rendendo impossibile l'adempimento dell'obbligazione principale ed infine, ha sollevato eccezione di incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di Pace di IN.
Sul fondamento di tali presupposti l'opponente ha così concluso: “…Piaccia all'On.le Tribunale di
IN adito, contrariis reiectis, In via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà del
D.I. n. 838/2023 emesso dal Tribunale di IN in data 4.12.2023 stante la dispiegata opposizione
basata su prova scritta e di pronta soluzione e, in ogni caso, per tutte le motivazioni di cui al presente
atto. In via principale: accogliere la spiegata opposizione al D.I. n. 838/2023 e, per l'effetto, revocare
il predetto Decreto Ingiuntivo (…) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. pagina 2 di 6 Si è costituita l'opposta che ha impugnato le avverse richieste e ha contestato la ricostruzione dei fatti così come svolta dall'attrice e ha riferito che il 1° settembre 2021 ha stipulato con Parte_1
un primo finanziamento di 6.259,78 euro da rimborsare in 84 rate mensili, saldando solo CP_1
sette rate tra ottobre 2021 e aprile 2022 e che mentre era ancora regolare nei pagamenti, il 9 marzo
2022, ha sottoscritto un secondo finanziamento di 10.000 euro, erogato l'11 marzo 2022, ma senza mai pagare le rate previste. La ha riferito di aver quindi, comunicato all'opponente la risoluzione CP_1
del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento di 12.270,63 euro.
L'opposta ha poi riferito che nel marzo 2023 le parti hanno concordato un piano di rientro con pagamenti mensili di 175 euro per entrambi i contratti;
la ha però effettuato i versamenti fino a Pt_1
maggio 2023, cessando poi ogni pagamento. Pertanto, con diffida legale del 31 agosto 2023 l'opposta ha riferito di aver intimato alla il pagamento della somma di 11.925,63 euro per il secondo Pt_1
contratto. Successivamente poi la ha effettuato ulteriori pagamenti: 350 euro per il primo Pt_1
contratto e cinque versamenti di 175 euro per il secondo, contabilizzati correttamente da . Sul CP_1
fondamento di tali presupposti l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in rito - in via
preliminare, disporre ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. la prosecuzione del processo nelle forme del rito
semplificato di cui all'art. 281-decies c.p.c. per i motivi esposti in narrativa. nel merito - in via
preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del d.i. n. 838/2023 emesso dal Tribunale di
IN e, contestualmente, condannare c.f. , al pagamento Parte_1 C.F._1
dell'importo complessivo di € 11.575,63, oltre interessi, compensi e spese così come indicati nel
decreto ingiuntivo;
- in via principale, confermare il d.i. n. 838/2023 e per l'effetto condannare
c.f. , al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 C.F._1 CP_1
11.575,63, oltre interessi, compensi e spese così come indicati nel decreto ingiuntivo;
- in via
subordinata, in caso di revoca del d.i. n. 838/2023, condannare c.f. Parte_1
, al pagamento in favore di dell'importo di € 11.575,63, oltre C.F._1 CP_1
interessi, compensi e spese così come indicati nel decreto ingiuntivo o alla minor somma ritenuta di pagina 3 di 6 giustizia; - in ogni caso, condannare c.f. , alla refusione delle Parte_1 C.F._1
spese di lite del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio le parti hanno depositato le memorie 171 cpc il Giudice con ordinanza del
29 novembre 2024 non ha concesso la provvisoria esecutività, non ha ritenuto disporre il mutamento del rito e ha concesso i termini 189 cpc .
All'udienza virtuale del giorno 8 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Nelle more si è costituita la società che ha dichiarato l'intenzione di surrogarsi nei Controparte_2
diritti sostanziali della banca cedente, assumendo integralmente la posizione processuale di CP_1
richiamando, confermando e facendo propri tutti i motivi, le domande, le istanze, le richieste, le
[...]
eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla cedente e ha chiesto l' estromissione di dal CP_1
giudizio.
All'udienza virtuale del giorno 8 ottobre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Per questo Giudice le domande dell'opponente meritano il rigetto.
Preliminarmente, l'eccepita incompetenza per materia formulata dalla non può essere accolta: la Pt_1
competenza per il decreto ingiuntivo si determina in conformità al valore del credito che nella fattispecie corrispondeva ad € 11.576,63.
Parimenti, non è fondata l'eccezione circa l'assoluto difetto di legittimazione attiva della
[...]
nonché il conseguente difetto di titolarità del credito stante la mancata prova circa Controparte_2
l'avvenuta cessione del credito, poiché agli atti risulta depositato dall'opposto un elenco di crediti ceduti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra cui risulta presente il contratto della : non può Pt_1
però disporsi l'estromissione della dal presente giudizio perché non risulta ai sensi CP_1
dell'art. 111 cpc che tutte le parti abbiano consentito.
Nel merito sono condivisibili gli argomenti dell'opposta circa il differente importo di €1,73 su ciascuna rata;
esso trova giustificazione nella decorrenza, tra la data di erogazione del prestito e quella del pagamento della prima rata, di un intervallo temporale che può determinare lievi variazioni pagina 4 di 6 nell'ammontare delle rate dovute dal cliente: l'intervallo temporale tra l'erogazione del prestito e il pagamento delle rate può creare una differenza nell'ammontare delle rate a causa dell'interesse maturato, oltre che di altri fattori derivanti dal mancato e ritardato pagamento dipeso dalla e Pt_1
dalla stessa ammesso. Non hanno neanche fondamento le altre eccezioni della sulla sommatoria Pt_1
degli interessi, ossia “identità e duplicazione delle somme richieste a titolo di indennità per mancato pagamento ed a titolo di penale”. Al riguardo, le due clausole contrattuali solo all'apparenza simili ma,
in realtà, sono del tutto diverse, sia nelle finalità che nei rimedi di tutela: la clausola penale è utilizzata con l'obiettivo di predeterminare in via convenzionale il danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento. Gli interessi moratori, invece, sono previsti quale corrispettivo, in favore del creditore, per la prestazione di una somma di denaro (Cass.n. 5379/2023). La penale ha il solo limite della cd. manifesta eccessività, per cui il rimedio di tutela per il contraente che ritenga manifestamente eccessiva la clausola penale pattuita sarà esclusivamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 del codice civile, Nel caso di specie 'importo addebitato a titolo di penale (€ 1.019,16) è stato calcolato in percentuale (10%) al capitale residuo non rimborsato (€ 10.191,60) così come dedotto dall'opposta e non specificamente contestato dall'opponente: la relativa percentuale applicata, secondo questo
Giudice non appare eccessiva, la quantificazione è equa e l'opponente non ha fornito elementi da cui desumere l'ingiusta proporzione tra il credito vantato e la percentuale applicata. All'opposto, gli interessi moratori incontrano il solo limite del tasso soglia (ossia il saggio massimo entro il quale il corrispettivo di una prestazione di denaro può ritenersi lecito), con conseguente applicazione della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse;
tuttavia, l'opponente né per l'accertamento della vessatorietà della clausola penale né per l'accertamento dell'interesse usurario ha allegato una perizia di parte idonea a sostenere le sue ragioni, né ha chiesto disporsi una CTU che, per la carente documentazione, sarebbe stata esplorativa. Infine, sulla sollevata eccezione di nullità del contratto,
alcun elemento ha fornito la circa la dedotta impossibilità, invocando un reddito che non le Pt_1
pagina 5 di 6 permetteva di pagare ma non ha dimostrato né allegato idonea documentazione a suffragio della sua dichiarazione.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità alla tabella n. 2
del D.M.55/2014 sul fondamento del valore dichiarato nel decreto ingiuntivo.
PQM
-definitivamente pronunciando;
CONFERMA
il decreto ingiuntivo n. 838/2023 del Tribunale di IN.
Liquida le spese di questo giudizio, a carico della che si quantificano in € 5077,00 oltre iva Pt_1
cpa e rimborso forfettario
IN, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di IN, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 289/2024 rg promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv. Martina Avolio, e Aurora Crolla, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in IN (FR), alla Via E. De Nicola, 18. ………………Attrice opponente contro
p.i. in p.l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Monni ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona,Via Lussemburgo n. 5 …...Convenuto Opposto
e c.f. , in persona l.p.r.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Controparte_2 P.IVA_2
Monni …………………………………………………………………………………..……..Intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 8 ottobre
2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 838/2023 del 4 dicembre 2023, notificato il 23 dicembre 2023 dal Tribunale di IN,
pagina 1 di 6 con cui le era stato ingiunto il pagamento a favore di di 11.575,63 euro, oltre interessi e CP_1
spese di procedura. La ha contestato innanzitutto la contraddittorietà del piano di Pt_1
ammortamento, evidenziando che le rate, inizialmente fissate a 191,56 euro, erano state unilateralmente aumentate a 193,29 euro senza giustificazione contrattuale, deducendo la nullità della clausola relativa alla quantificazione delle rate. Ha inoltre osservato che, sebbene il TAEG del finanziamento fosse pari al 15,79%, inferiore al tasso soglia di 15,96% stabilito dalla Banca d'Italia per il primo trimestre 2022,
nel contratto erano previsti ulteriori oneri, tra cui interessi moratori al 12% annuo, ritenuti eccessivi rispetto alla misura minima applicabile dello 0,17%. L'opponente ha poi evidenziato la presenza di due distinte pattuizioni sanzionatorie a carico del debitore: un'indennità per ritardato pagamento del
12% sulla prima rata insoluta e del 20% sulle successive, e un tasso di interesse di mora del 12% annuo applicabile in caso di decadenza dal beneficio del termine. L' opponente ha lamentato che tale duplicazione ha comportato un ingiustificato aggravio economico, configurando una sanzione doppia per lo stesso inadempimento, rendendo la clausola nulla per vessatorietà in violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza nei rapporti di consumo. In aggiunta, ha eccepito la nullità del Pt_1
contratto per impossibilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., sostenendo che le condizioni di restituzione previste erano incompatibili con il suo effettivo reddito, rendendo impossibile l'adempimento dell'obbligazione principale ed infine, ha sollevato eccezione di incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di Pace di IN.
Sul fondamento di tali presupposti l'opponente ha così concluso: “…Piaccia all'On.le Tribunale di
IN adito, contrariis reiectis, In via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà del
D.I. n. 838/2023 emesso dal Tribunale di IN in data 4.12.2023 stante la dispiegata opposizione
basata su prova scritta e di pronta soluzione e, in ogni caso, per tutte le motivazioni di cui al presente
atto. In via principale: accogliere la spiegata opposizione al D.I. n. 838/2023 e, per l'effetto, revocare
il predetto Decreto Ingiuntivo (…) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. pagina 2 di 6 Si è costituita l'opposta che ha impugnato le avverse richieste e ha contestato la ricostruzione dei fatti così come svolta dall'attrice e ha riferito che il 1° settembre 2021 ha stipulato con Parte_1
un primo finanziamento di 6.259,78 euro da rimborsare in 84 rate mensili, saldando solo CP_1
sette rate tra ottobre 2021 e aprile 2022 e che mentre era ancora regolare nei pagamenti, il 9 marzo
2022, ha sottoscritto un secondo finanziamento di 10.000 euro, erogato l'11 marzo 2022, ma senza mai pagare le rate previste. La ha riferito di aver quindi, comunicato all'opponente la risoluzione CP_1
del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento di 12.270,63 euro.
L'opposta ha poi riferito che nel marzo 2023 le parti hanno concordato un piano di rientro con pagamenti mensili di 175 euro per entrambi i contratti;
la ha però effettuato i versamenti fino a Pt_1
maggio 2023, cessando poi ogni pagamento. Pertanto, con diffida legale del 31 agosto 2023 l'opposta ha riferito di aver intimato alla il pagamento della somma di 11.925,63 euro per il secondo Pt_1
contratto. Successivamente poi la ha effettuato ulteriori pagamenti: 350 euro per il primo Pt_1
contratto e cinque versamenti di 175 euro per il secondo, contabilizzati correttamente da . Sul CP_1
fondamento di tali presupposti l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in rito - in via
preliminare, disporre ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. la prosecuzione del processo nelle forme del rito
semplificato di cui all'art. 281-decies c.p.c. per i motivi esposti in narrativa. nel merito - in via
preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del d.i. n. 838/2023 emesso dal Tribunale di
IN e, contestualmente, condannare c.f. , al pagamento Parte_1 C.F._1
dell'importo complessivo di € 11.575,63, oltre interessi, compensi e spese così come indicati nel
decreto ingiuntivo;
- in via principale, confermare il d.i. n. 838/2023 e per l'effetto condannare
c.f. , al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 C.F._1 CP_1
11.575,63, oltre interessi, compensi e spese così come indicati nel decreto ingiuntivo;
- in via
subordinata, in caso di revoca del d.i. n. 838/2023, condannare c.f. Parte_1
, al pagamento in favore di dell'importo di € 11.575,63, oltre C.F._1 CP_1
interessi, compensi e spese così come indicati nel decreto ingiuntivo o alla minor somma ritenuta di pagina 3 di 6 giustizia; - in ogni caso, condannare c.f. , alla refusione delle Parte_1 C.F._1
spese di lite del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio le parti hanno depositato le memorie 171 cpc il Giudice con ordinanza del
29 novembre 2024 non ha concesso la provvisoria esecutività, non ha ritenuto disporre il mutamento del rito e ha concesso i termini 189 cpc .
All'udienza virtuale del giorno 8 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Nelle more si è costituita la società che ha dichiarato l'intenzione di surrogarsi nei Controparte_2
diritti sostanziali della banca cedente, assumendo integralmente la posizione processuale di CP_1
richiamando, confermando e facendo propri tutti i motivi, le domande, le istanze, le richieste, le
[...]
eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla cedente e ha chiesto l' estromissione di dal CP_1
giudizio.
All'udienza virtuale del giorno 8 ottobre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Per questo Giudice le domande dell'opponente meritano il rigetto.
Preliminarmente, l'eccepita incompetenza per materia formulata dalla non può essere accolta: la Pt_1
competenza per il decreto ingiuntivo si determina in conformità al valore del credito che nella fattispecie corrispondeva ad € 11.576,63.
Parimenti, non è fondata l'eccezione circa l'assoluto difetto di legittimazione attiva della
[...]
nonché il conseguente difetto di titolarità del credito stante la mancata prova circa Controparte_2
l'avvenuta cessione del credito, poiché agli atti risulta depositato dall'opposto un elenco di crediti ceduti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra cui risulta presente il contratto della : non può Pt_1
però disporsi l'estromissione della dal presente giudizio perché non risulta ai sensi CP_1
dell'art. 111 cpc che tutte le parti abbiano consentito.
Nel merito sono condivisibili gli argomenti dell'opposta circa il differente importo di €1,73 su ciascuna rata;
esso trova giustificazione nella decorrenza, tra la data di erogazione del prestito e quella del pagamento della prima rata, di un intervallo temporale che può determinare lievi variazioni pagina 4 di 6 nell'ammontare delle rate dovute dal cliente: l'intervallo temporale tra l'erogazione del prestito e il pagamento delle rate può creare una differenza nell'ammontare delle rate a causa dell'interesse maturato, oltre che di altri fattori derivanti dal mancato e ritardato pagamento dipeso dalla e Pt_1
dalla stessa ammesso. Non hanno neanche fondamento le altre eccezioni della sulla sommatoria Pt_1
degli interessi, ossia “identità e duplicazione delle somme richieste a titolo di indennità per mancato pagamento ed a titolo di penale”. Al riguardo, le due clausole contrattuali solo all'apparenza simili ma,
in realtà, sono del tutto diverse, sia nelle finalità che nei rimedi di tutela: la clausola penale è utilizzata con l'obiettivo di predeterminare in via convenzionale il danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento. Gli interessi moratori, invece, sono previsti quale corrispettivo, in favore del creditore, per la prestazione di una somma di denaro (Cass.n. 5379/2023). La penale ha il solo limite della cd. manifesta eccessività, per cui il rimedio di tutela per il contraente che ritenga manifestamente eccessiva la clausola penale pattuita sarà esclusivamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 del codice civile, Nel caso di specie 'importo addebitato a titolo di penale (€ 1.019,16) è stato calcolato in percentuale (10%) al capitale residuo non rimborsato (€ 10.191,60) così come dedotto dall'opposta e non specificamente contestato dall'opponente: la relativa percentuale applicata, secondo questo
Giudice non appare eccessiva, la quantificazione è equa e l'opponente non ha fornito elementi da cui desumere l'ingiusta proporzione tra il credito vantato e la percentuale applicata. All'opposto, gli interessi moratori incontrano il solo limite del tasso soglia (ossia il saggio massimo entro il quale il corrispettivo di una prestazione di denaro può ritenersi lecito), con conseguente applicazione della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse;
tuttavia, l'opponente né per l'accertamento della vessatorietà della clausola penale né per l'accertamento dell'interesse usurario ha allegato una perizia di parte idonea a sostenere le sue ragioni, né ha chiesto disporsi una CTU che, per la carente documentazione, sarebbe stata esplorativa. Infine, sulla sollevata eccezione di nullità del contratto,
alcun elemento ha fornito la circa la dedotta impossibilità, invocando un reddito che non le Pt_1
pagina 5 di 6 permetteva di pagare ma non ha dimostrato né allegato idonea documentazione a suffragio della sua dichiarazione.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità alla tabella n. 2
del D.M.55/2014 sul fondamento del valore dichiarato nel decreto ingiuntivo.
PQM
-definitivamente pronunciando;
CONFERMA
il decreto ingiuntivo n. 838/2023 del Tribunale di IN.
Liquida le spese di questo giudizio, a carico della che si quantificano in € 5077,00 oltre iva Pt_1
cpa e rimborso forfettario
IN, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6