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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2704 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG RE GI
Sara Pozzetti GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2704/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato l'[...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CONTRO CP_1
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto.
2) In forza degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, intesi come assolutamente funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. si impegna a Parte_2 rinunciare senza corrispettivo al suo diritto di usufrutto vitalizio in favore dei figli Persona_1
nata in [...] il [...], , nato in [...] il [...]; , nata a
[...] Persona_2 CP_2
Alba il 19 luglio 1989, , nata a [...] il [...] – già nudi proprietari, delle unità CP_3 immobiliari di seguito elencati in forza di rogito del 25/10/2019 a firma del Notaio Avv. Per_3
– raccolta n. 6165, repertorio 16759, che ha da intendersi per qui integralmente richiamato
[...]
(doc.2) – sul compendio immobiliare sito in Neive, Piazza Negro, n. 4 e precisamente:
- al piano terreno, locale commerciale adibito a ristorante, composto di tre sale, cucina, dispensa, spogliatoio, due bagni al piano terreno e cortile esclusivo, in unico corpo a confini: Piazza Negro,
Parrocchia, mappale 49 del foglio 14, giardino comune.
- al primo piano, alloggio composto di cucina, tre camere, quattro bagni, spogliatoio e porticato;
a confini: Piazza Negro, Parrocchia, mappale 49 del Foglio 14, terrapieno, giardino comune.
- al piano terzo, alloggio composto di cucina, due camere, disimpegno, bagno e due balconi;
a confini:
Piazza Negro, Parrocchia, mappali 49 e 105 del Foglio 14, unità immobiliare subalterno 10, giardino comune, unità immobiliare subalterno 24. - al piano terzo, alloggio composto di ingresso, cucina, una camera, bagno, ripostiglio ed un balcone;
a confini: Piazza Negro, unità immobiliare subalterno 23, giardino comune.
- al quarto piano, lastrico solare sovrastante il predetto alloggio subalterno 24; a confini: vano scala, giardino comune a due lati. Quanto sopra al catasto Fabbricati del Comune di Neive risulta censito come segue: -Foglio 14, mappale 103, subalterno 17, Piazza Negro n. 4, piano T, categoria C/1, classe
4, mq 116, superficie catastale, totale 189 mq., rendita catastale euro 1.539,66; -Foglio 14, mappale
103, subalterno 21, Piazza Negro n. 4, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale: totale 172 mq., totale escluse arre scoperte: 172 mq., Rendita catastale euro 281,99. -Foglio 14, mappale 103, subalterno 23, Piazza Negro n. 4, paino 3, categoria A/3, classe 3, vani 3,5, superficie catastale totale 97 mq, totale escluse aree scoperte: 93 mq., Rendita catastale euro 140,99. -Foglio 14, mappale 103, subalterno 24, Piazza Negro n. 4, piano 3, categoria A/3, classe 3, vani 3, superficie catastale totale 80 mq., totale escluse aree scoperte: 78 mq., Rendita catastale euro 120,85. -Foglio
14, mappale 103, subalterno 25, Piazza Negro n. 4, piano 4. Lastrico solare, mq 24. B) Fabbricato civile sito in Via Giachino senza numero civico, composto di un locale ad uso magazzino al piano primo sotterraneo;
cucina al piano terreno;
una camera, disimpegno, bagno e balcone al piano primo;
locale di sgombero al piano secondo;
a confini;
Parrocchia, mappali 105 e 103 del foglio 14. Quanto sopra risulta censito come segue: -Foglio 14, mappale 49, subalterno 3, Via Giachino snc, piano S1,
classe 1, mq 13, superficie catastale totale 22 mq, rendita catastale euro 17,46; - Parte_3
Foglio 14, mappale 49, subalterno 4, Via Giachino snc, piano T-1-2, A/3, classe 2, Parte_3 vani 2,5, superficie catastale totale 62 mq, rendita catastale euro 86,51.
In forza degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, intesi come assolutamente funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. si impegna, inoltre, a Parte_2 rinunciare senza corrispettivo al suo diritto di usufrutto vitalizio in favore della moglie
[...] sull'immobile censito al Foglio 14, mappale 103, subalterno 22, Piazza Negro n. 4, piano Parte_1
2, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale totale 196 mq, totale escluse aree scoperte: 190 mq, rendita catastale euro 281,99.
Trattasi di alloggio sito al piano secondo composto di: cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, due bagni, ripostiglio, pozzo e balcone;
a confini: Piazza Negro, Parrocchia, mappali 49 e 105 del
Foglio 14, unità immobiliare subalterno 9, giardino comune. Anche detta rinuncia, come quelle summenzionate, rientra tra gli accordi patrimoniali fra coniugi, da intendersi non a titolo gratuito, né di liberalità, ma come assolutamente funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti si dànno atto del fatto che detta rinuncia del diritto di usufrutto da parte del Sig.
avverrà entro gg. 30 dalla sentenza di separazione a cura e pese dei ricorrenti. Parte_2
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale.
4) Le parti concordano che tutti i fondi bancari ed i buoni fruttiferi postali restino di proprietà esclusiva della moglie.
5) La casa in Kenya potrà essere utilizzata da figli e moglie liberamente durante tutti i periodi dell'anno, mentre il Sig. potrà usufruirne esclusivamente nei periodi in cui non sia Parte_2 utilizzata da nessun altro familiare, previo accordo con la moglie, con suddivisione di tutte le spese di utilizzo nella misura del 50% per ciascuno. 6) Tutte le restanti questioni patrimoniali verranno decise tra i coniugi in separata sede.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
l'11/12/1958, celebrato in Neive in data 26/12/1988, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte 1, Serie, Anno 1988, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG RE GI
Sara Pozzetti GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2704/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato l'[...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CONTRO CP_1
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto.
2) In forza degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, intesi come assolutamente funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. si impegna a Parte_2 rinunciare senza corrispettivo al suo diritto di usufrutto vitalizio in favore dei figli Persona_1
nata in [...] il [...], , nato in [...] il [...]; , nata a
[...] Persona_2 CP_2
Alba il 19 luglio 1989, , nata a [...] il [...] – già nudi proprietari, delle unità CP_3 immobiliari di seguito elencati in forza di rogito del 25/10/2019 a firma del Notaio Avv. Per_3
– raccolta n. 6165, repertorio 16759, che ha da intendersi per qui integralmente richiamato
[...]
(doc.2) – sul compendio immobiliare sito in Neive, Piazza Negro, n. 4 e precisamente:
- al piano terreno, locale commerciale adibito a ristorante, composto di tre sale, cucina, dispensa, spogliatoio, due bagni al piano terreno e cortile esclusivo, in unico corpo a confini: Piazza Negro,
Parrocchia, mappale 49 del foglio 14, giardino comune.
- al primo piano, alloggio composto di cucina, tre camere, quattro bagni, spogliatoio e porticato;
a confini: Piazza Negro, Parrocchia, mappale 49 del Foglio 14, terrapieno, giardino comune.
- al piano terzo, alloggio composto di cucina, due camere, disimpegno, bagno e due balconi;
a confini:
Piazza Negro, Parrocchia, mappali 49 e 105 del Foglio 14, unità immobiliare subalterno 10, giardino comune, unità immobiliare subalterno 24. - al piano terzo, alloggio composto di ingresso, cucina, una camera, bagno, ripostiglio ed un balcone;
a confini: Piazza Negro, unità immobiliare subalterno 23, giardino comune.
- al quarto piano, lastrico solare sovrastante il predetto alloggio subalterno 24; a confini: vano scala, giardino comune a due lati. Quanto sopra al catasto Fabbricati del Comune di Neive risulta censito come segue: -Foglio 14, mappale 103, subalterno 17, Piazza Negro n. 4, piano T, categoria C/1, classe
4, mq 116, superficie catastale, totale 189 mq., rendita catastale euro 1.539,66; -Foglio 14, mappale
103, subalterno 21, Piazza Negro n. 4, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale: totale 172 mq., totale escluse arre scoperte: 172 mq., Rendita catastale euro 281,99. -Foglio 14, mappale 103, subalterno 23, Piazza Negro n. 4, paino 3, categoria A/3, classe 3, vani 3,5, superficie catastale totale 97 mq, totale escluse aree scoperte: 93 mq., Rendita catastale euro 140,99. -Foglio 14, mappale 103, subalterno 24, Piazza Negro n. 4, piano 3, categoria A/3, classe 3, vani 3, superficie catastale totale 80 mq., totale escluse aree scoperte: 78 mq., Rendita catastale euro 120,85. -Foglio
14, mappale 103, subalterno 25, Piazza Negro n. 4, piano 4. Lastrico solare, mq 24. B) Fabbricato civile sito in Via Giachino senza numero civico, composto di un locale ad uso magazzino al piano primo sotterraneo;
cucina al piano terreno;
una camera, disimpegno, bagno e balcone al piano primo;
locale di sgombero al piano secondo;
a confini;
Parrocchia, mappali 105 e 103 del foglio 14. Quanto sopra risulta censito come segue: -Foglio 14, mappale 49, subalterno 3, Via Giachino snc, piano S1,
classe 1, mq 13, superficie catastale totale 22 mq, rendita catastale euro 17,46; - Parte_3
Foglio 14, mappale 49, subalterno 4, Via Giachino snc, piano T-1-2, A/3, classe 2, Parte_3 vani 2,5, superficie catastale totale 62 mq, rendita catastale euro 86,51.
In forza degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, intesi come assolutamente funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. si impegna, inoltre, a Parte_2 rinunciare senza corrispettivo al suo diritto di usufrutto vitalizio in favore della moglie
[...] sull'immobile censito al Foglio 14, mappale 103, subalterno 22, Piazza Negro n. 4, piano Parte_1
2, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale totale 196 mq, totale escluse aree scoperte: 190 mq, rendita catastale euro 281,99.
Trattasi di alloggio sito al piano secondo composto di: cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, due bagni, ripostiglio, pozzo e balcone;
a confini: Piazza Negro, Parrocchia, mappali 49 e 105 del
Foglio 14, unità immobiliare subalterno 9, giardino comune. Anche detta rinuncia, come quelle summenzionate, rientra tra gli accordi patrimoniali fra coniugi, da intendersi non a titolo gratuito, né di liberalità, ma come assolutamente funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti si dànno atto del fatto che detta rinuncia del diritto di usufrutto da parte del Sig.
avverrà entro gg. 30 dalla sentenza di separazione a cura e pese dei ricorrenti. Parte_2
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale.
4) Le parti concordano che tutti i fondi bancari ed i buoni fruttiferi postali restino di proprietà esclusiva della moglie.
5) La casa in Kenya potrà essere utilizzata da figli e moglie liberamente durante tutti i periodi dell'anno, mentre il Sig. potrà usufruirne esclusivamente nei periodi in cui non sia Parte_2 utilizzata da nessun altro familiare, previo accordo con la moglie, con suddivisione di tutte le spese di utilizzo nella misura del 50% per ciascuno. 6) Tutte le restanti questioni patrimoniali verranno decise tra i coniugi in separata sede.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
l'11/12/1958, celebrato in Neive in data 26/12/1988, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte 1, Serie, Anno 1988, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.