Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08228/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8228 del 2022, proposto dal sig. IU RD, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- dell’O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, rubricata “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, con particolare riferimento alle sue previsioni concernenti i requisiti e i titoli richiesti agli interessati;
- degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 di tale ordinanza, nella parte in cui escludono il ricorrente dalla tornata concorsuale per le classi di concorso A-18, con disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria;
- dell’art. 3 con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compresi, ove necessario: i) le Tabelle allegate all’ordinanza impugnata; ii) il d. m. 201/2020; iii) i regolamenti di cui al d.lgs n. 59/2017, recante “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” e, in particolare, l'art. 4, nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole al ricorrente; iv) il d. P. R. n. 19/2016, recante “ disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ”, come integrato dal d. m. n. 259/2017, nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 16986/2025, con cui, fra l’altro, è stato ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, entro un termine da osservarsi a pena d’improcedibilità;
Constatato che in vista dell’udienza il ricorrente non ha né allegato né comprovato di aver integrato il contraddittorio, come ordinato da questo Tribunale;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. SS IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, in possesso di una laurea magistrale in scienze cognitive, ha impugnato l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, rubricata “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ” e gli atti presupposti (i Regolamenti di cui al d.lgs n. 59/2017 e d.P.R. n. 16/2019), con particolare riferimento alle previsioni concernenti i requisiti richiesti e i titoli posseduti, nella parte in cui esse hanno determinato la sua esclusione per la classe di concorso A-18;
- nel ricorso sono stati censurati: i) l’irragionevolezza delle previsioni censurate, in quanto il ricorrente avrebbe conseguito titoli di studio, contemplanti piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l’insegnamento nella classe desiderata; ii) la creazione di barriere eccessive e non giustificate all’ingresso nel pubblico impiego; iii) il carattere indebitamente restrittivo e discriminatorio delle previsioni censurate; iv) l’illegittimità della parte dell’ordinanza avversata che contempla l’invio della domanda solo con modalità telematica;
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma;
- con ordinanza n. 5146/2022, non appellata, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare per difetto del fumus boni juris ;
- la causa è stata chiamata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025; in tale occasione, questo Tribunale, con ordinanza n. 16986/2025, ha: i) ravvisato la sussistenza di seri dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso nonché alla permanenza dell’interesse alla sua decisione, in quanto le procedure di aggiornamento delle graduatorie avversate interessano i soli bienni relativi agli anni scolastici, ormai spirati, 2022/2023 e 2023/2024; ii) invitato parte ricorrente a prendere posizione su tale punto, con memorie da presentarsi nei successivi 15 giorni; iii) ordinato alla ricorrente di integrare, tramite pubblicazione per pubblici proclami, in un termine stabilito a pena di improcedibilità, il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle ridette graduatorie per la classe di concorso A-18;
- in vista dell’udienza, parte ricorrente non ha posto in essere alcuna attività;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato improcedibile;
Rilevato, infatti, che:
- l’art. 49 cod.proc.amm. prevede, ai commi 1 e 3, che, “ quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ”, e “ che il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato ”.
- l’art. 52, comma 1, cod.proc.amm. prevede poi che “ I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori ”, mentre l’art. 35, comma 1, lett. c) dello stesso codice contempla espressamente, tra le cause di improcedibilità del gravame, il caso in cui “ non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato ”;
Considerato che il Tribunale, poiché il gravame ha attinto l’atto sulla cui base sono state redatte le graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6- bis e 6- ter della l. n. 124/1999 per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in relazione alla classe di concorso A-18, con ordinanza collegiale n. 16986/2025: i) ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in esse tramite pubblici proclami; ii) ha stabilito che dette pubblicazioni dovessero “ essere richieste, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento ”;
Preso atto che, a fronte di tali prescrizioni, il ricorrente è rimasto del tutto inerte, non avendo più effettuato alcun deposito o produzione documentale e non avendo più articolato alcuna memoria;
Rilevato, quindi, che il ricorrente ha disatteso l’ordine di questo T.A.R., in quanto ha omesso di procedere alla prescritta integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
Ritenuto, per quanto già illustrato, che il ricorso risulta improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod.proc.amm.;
Ritenuto, nondimeno, che sussistono giusti motivi, in considerazione della costituzione meramente formale dell’Amministrazione, per giustificare l’integrale compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza- Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
SS IS, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS IS | IT AR |
IL SEGRETARIO