TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale IN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.61/2023 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 18.11.2022, emesso nella procedura n. 2106/2022 RG”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. William Parte_1 C.F._1 sso il alla via Giacinto Carucci n. 1/5 è eletto domicilio
–opponente– contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Duilio CP_1 C.F._2 l'avv. esso il cui studio in Torino alla via G. Mazzini n.31 è eletto domicilio
–opposta–
conclusioni delle parti
• per la parte opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «voglia il Tribunale, in via istruttoria e previa revoca dell'ordinanza di parziale rigetto delle istanze formulate nell'interesse dell'opponente, dare ingresso alle seguenti istanze : “-1) al fine di verificare l'ammontare delle somme percepite dalla opposta per compensi professionali a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2011, si chiede ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, a ed alla banca CP_1 Credito Emiliano CREDEM, l'esibizione in giudizio degli estratti conto intestati alla convenuta con decorrenza dal mese CP_1 di gennaio dell'anno 2011 al dicembre dell'anno 2012; -2) al fine di verificare i compensi erogati dalla
[...]
si chiede di ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, alla Controparte_2 [...]
l'esibizione in giudizio della documentazione bancaria comprovante le entrate e le uscite con Controparte_2 decorrenza dal mese di gennaio dell'anno 2011 al dicembre dell'anno 2012; -3) al fine di verificare l'ammontare dell'ingaggio (oggetto della garanzia) pattuito dalla convenuta con la società si chiede Controparte_2 ordinare alla convenuta ed alla , nonché alla CP_1 Controparte_2 Federazione Italiana AV (FIPAV) l'esibizione del contratto stipulato per la stagione sportiva 2012”. Di poi, IN RITO E NEL MERITO “voglia l'On.le Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sia in rito che in merito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocando e/o comunque dichiarando improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 16/11/2022, depositato il 18/11/2022, pronunciato a definizione del procedimento civile n. 569/2022 RG, in rito per inammissibilità ed improponibilità della domanda (anche per formazione di giudicato sulle vicende di causa), subordinatamente - sempre in rito- per incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia (con accoglimento delle eccezioni di incompetenza da intendersi anche in conclusioni riportate e trascritte) per ricorrenza della competenza territoriale del Tribunale di RN, subordinatamente del Tribunale di Bologna, in via gradata del Tribunale di Torino o in via gradata del Tribunale di Marsala, comunque per improponibilità ed improcedibilità della domanda. Voglia il Tribunale rigettare ogni altra domanda azionata nell'interesse dell'opposta per le ragioni in atti. In via ulteriormente gradata -nel merito- voglia il Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocando e/o comunque dichiarando improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n.569/2022 del 16/11/2022, depositato il CP 18/11/2022, pronunciato a definizione del procedimento civile n. 569/2022 RG, per decadenza della sig.ra dal diritto di escutere la fideiussione, per prescrizione del diritto vantato dall'opposta, per sopravvenuta estinzione ed inefficacia della fideiussione, in via gradata per inesistenza del presunto diritto creditorio e per sua infondatezza della domanda. Revocato il decreto ingiuntivo ed accertato e dichiarato che nulla deve a per i titoli dedotti ed ad ogni altro titolo, voglia il Tribunale di Imperia annullare Parte_1 CP_1
1 dott. Pasquale IN o comunque dichiarare improduttivo di effetti l'atto di precetto notificato da in danno di , previa sua CP_1 Parte_1 sospensione dell'efficacia. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, voglia il Tribunale accertare e dichiarare che CP_1 ha illegittimamente incassato e trattenuto la somma di euro 26.977,70 all'esito dell'esecuzione intrapresa in danno del dott.
[...] Pt_1[...
nell'ambito della procedura iscritta al n. 391/2013 RGE Tribunale di RN - Sezione Distaccata di Montecorvino Rovella. E così, anche in ragioni delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di RN n. 1200/2020 e di cui alla sentenza della Corte di Appello di RN n. 1120/2022, voglia il Tribunale condannare alla restituzione in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1 26.977,70, oltre interessi dalla data di incasso sino alla data di effettiva restituzione. Per mero scrupolo difensivo e per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di domande di parte opposta voglia il Tribunale ricostruire i reciproci rapporti di dare e avere tra le parti, disponendo la compensazione totale o parziale delle reciproche voci di controcredito, condannandosi comunque alla CP_1 restituzione delle somme illegittimamente incassate. Voglia il Tribunale di Imperia condannare alla rifusione delle spese e CP_1 dei compensi di causa, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario»
• per la parte opposta (foglio depositato telematicamente) CP_1 «Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Dato atto del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto Dato atto del mancato deposito della terza memoria ex art. 183 cpc da parte dell'opponente Dato atto del mancato disconoscimento della sottoscrizione dell'assegno de quo da parte dell'opponente Dato atto del rigetto dell'istanza avversaria di CTU e di esibizione ex art. 210 cpc Dato atto dell'irrilevanza e della nullità, parziale, delle dichiarazioni testimoniali rese Dichiararsi il difetto di interesse dell'opponente e di decadenza, per le ragioni di cui in narrativa Dato atto che l'esponente ha legittimamente incassato e, pertanto, legittimamente trattiene, la somma di € 26.977,70 Respingersi le domande avversarie e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto Per quanto occorra, condannare l'opponente a corrispondere a favore dell'esponente la somma di € 26.184,51, o quell'altra somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dal 29 giugno 2012 a saldo Nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 26.977,70 o di qualsiasi altra somma, condannare l'opponente a pagare all'esponente la somma di € 50.000,00 o, comunque, la somma pari alla differenza tra tale importo e quello da restituire, oltre interessi legali dal 29 giugno 2012 al saldo, previa eventuale compensazione. In ogni caso, condannare l'opponente ex art. 96 cpc Con il favore delle spese, anche della fase monitoria, oltre oneri di legge»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , allegato di aver ricevuto in notifica, da il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 569/2022 con il quale gli veniva intimato l'immediato pagamento della residua somma di € 26.184,51, oltre interessi e spese di procedura, sulla base della promessa di pagamento della somma di € 50.000 contenuta nell'assegna bancario n. 0005305349-10, tratto sul c/c n.329692 aperto presso la Cassa Rurale ed Artigiana BCC Battipaglia e Montecorvino Rovella, filiale di Pontecagnano Faiano, emesso il 29.06.2021, premesso (i) che la pallavolista professionale nella stagione CP_1 sportiva 2010/2011 era stata tesserata presso la società sportiva “AV COGEMAL SSD arl” ove, terminata la stagione sportiva 2010/2011, maturando un credito da saldo ingaggio di € 15.000, fece ritorno nella seconda parte della stagione sportiva 2011/2012 (dal gennaio 2012 all'aprile 2012), a fronte di un ingaggio di € 35.000, (ii) di essersi costituito fideiussore in favore della società sportiva nei confronti della giocatrice magiara, rilasciando l'assegno bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC Battipaglia e Montecorvo Rovella n. 0005305349-10, di € 50.000, riempito solo nello spazio riservato alla data (26.06.2012), all'importo (€ 50.000) e alla firma di traenza, consegnandolo al direttore generale della con l'intesa che la non avrebbe potuto porlo CP_2 CP_1 all'incasso in quanto incompleto e che, ricevuto il pagamento dell'ingaggio concordato, avrebbe dovuto riconsegnare al termine della stagione, rilevato che, pur avendo incassato la somma di € 26.977,70, in violazione delle intese raggiunte, portava all'incasso il titolo per l'intero importo provocando la levata di protesto in suo danno, disconoscendo la conformità all'originale cartaceo della copia fotostatica del predetto assegno bancario lui consegnato, a titolo di garanzia e riempito solo nello spazio riservato alla data/importo/firma di traenza, nel gennaio 2012 all'allora direttore tecnico della illegittimamente riempito da eccepita la CP_2 CP_1 inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem giusta la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di RN n. 1120/2022 che aveva accertato l'inesistenza del diritto di credito della e la nullità del decreto ingiuntivo in CP_1 quanto emesso da giudice sfornito di competenza territoriale avendo egli operato quale
2 dott. Pasquale IN consumatore con conseguente competenza, ex art. 66 del codice del consumo, del Tribunale di RN (o, in subordine, del Tribunale di Bologna, ove era sorta l'obbligazione; ex artt. 20 Cpc e 1182, co.2, Cc, del Tribunale di Marsala;
ex art. 30 cpc, del Tribunale di Torino), dedotta la prescrizione, biennale o comunque quinquennale, dell'asserito diritto di credito sportivo principale e dell'asserito credito da fideiussione, lamentato il legittimo incasso da parte della della somma di € 26.977,00, con CP_1 atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, instava, previa sospensione della sua provvisoria esecutività, in rito in via principale, per la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia del decreto del decreto ingiuntivo n.569/2022, in rito in via subordinata, per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di RN(Bologna/Torino/Marsala), nel merito, per la revoca del decreto opposto, in via riconvenzionale, per la condanna di alla CP_1 restituzione della somma di € 26.977,70, oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio che, rilevato il difetto di prova del 1.1) CP_1 riempimento da parte della delle parti in bianco dell'assegno oggetto di contesa, CP_1 instando per la verificazione dello stesso, contestata la formazione del giudicato sulla vicenda, la incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia e la prescrizione del credito azionato monitoriamente, ritenuto che l'assegno in bianco in alcune sue parti vale quale promessa di pagamento, lamentata la mancata corresponsione del compenso spettante per le prestazioni sportive rese nella stagione 2011/2012, dedotta la sussistenza del credito azionato nell'importo ingiunto e la infondatezza della domanda di restituzione della somma di € 26.977,70, instava per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese delle due fasi di giudizio e condanna per lite temeraria. 1.3) Concesso termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, svolta la prova orale (interpello testi di parte attrice: CP_1 Testimone_1
assunta a decisione n Testimone_2
23.10.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un
3 dott. Pasquale IN ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. 2.1) Nella fattispecie, è dato incontestato che ha prestato la propria CP_1 attività, quale atleta pallavolista professionista, in favore della società sportiva COGEMAL SSD arL, verso un corrispettivo di € 50.000, a garanza del cui pagamento, attraverso uno strumento di garanzia del soddisfacimento del credito che la pallavolista avrebbe maturato e potuto esigere nei confronti della al termine della CP_2 stagione sportiva 2011/2012, si costituiva fideiussore, consegnando, Parte_1 attraverso il direttore generale della in Bologna, Controparte_3 al procuratore della a titol a Rurale ed CP_1
Artigiana BCC Battipaglia e Montecorvino Rovella tratto sul c/c n.0005305349-10, incompleto in quanto non contenente la indicazione della data e del luogo di emissione di indicazione del luogo di emissione, n. 000530534910 (vedi sentenza CA di RN del 20.07.2022, irrevocabile). 2.2) Atteso che l'assegno bancario invalido, posto a fondamento dell'azione monitoria, vale come ordinaria promessa di pagamento ex art. 1988 Cc, nella specie il creditore è dispensata dall'onere della prova del rapporto di garanzia sottostante CP_1 all'emissione dell'assegno, mentre spetta all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio. 2.2.1) All'uopo occorre distinguere tra il contratto di fideiussione (art. 1936 cc), la cui caratteristica principale è l'inscindibile collegamento che sussiste tra l'obbligazione principale e quella del garante, e il contratto autonomo di garanzia, nel quale, al contrario della fideiussione, non vi è alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa, essendo l'obbligazione assunta dal garante completamente autonoma rispetto a quella principale. Costituisce predicato naturale della fideiussione l'accessorietà, stante l'intima dipendenza dell'obbligazione fideiussoria dall'obbligazione garantita. La relazione di accessorietà dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale non elide, però, l'autonoma identità delle due obbligazioni, le quali, ancorchè tra loro collegate (essendo la seconda antecedente logico-giuridico della prima ed essendo quest'ultima funzionale al perseguimento dello scopo di quella), permangono distinte sia dal lato soggettivo, in quanto il fideiussione rimane alieno al rapporto garantito, sia dal lato oggettivo-strutturale, atteso che l'obbligazione fideiussoria non coincide necessariamente con l'obbligazione principale. Il contratto autonomo di garanzia, che interpreta l'esigenza del creditore di ottenere, in difetto di adempimento del debitore, l'immediata escussione della garanzia, diverge dal tipo fideiussorio codicistico in quanto caratterizzato da una scissione tra il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito. 2.2.2) Nella specie, l'assegno bancario oggetto di contesa fu emesso da a Parte_1 scopo fideiussorio rispetto a quelli che erano i sottostanti principali crediti vantati dalla professionista nei confronti della COGEMAL SSD arl, come certificato: (i) dalla Corte di Appello di RN nella sentenza, ormai definitiva, emessa il 20.07.2022, laddove, dopo aver osservato che aveva provveduto a consegnare al procuratore Testimone_1 della l'assegno di € 50.000 ricevuto dal «con la finalità di assicurare il CP_1 Pt_1 pagamento della retribuzione che la pallavolista avrebbe dovuto percepire dalla per la CP_3 seconda parte della stagione sportiva 2011/2012», si evidenzia che tale titolo «…. costituì uno strumento di garanzia del soddisfacimento del credito che la pallavolista avrebbe maturato e potuto esigere nei confronti della “ al termine della stagione sportiva 2011/2012»; (ii) dal teste CP_3 allorchè, nell'udienza del 2.7.2024, nel rispondere alla domanda Testimone_1
2012, in Pontecagnano Faiano, consegnò l'assegno Parte_1
4 dott. Pasquale IN bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC di Battipaglia n. 0005305349-10 Parte_2
sole parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
[...] traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore della giocatrice Testimone_1 ungherese sig. ?”, rispondeva: «la circostanza risponde al CP_1 Persona_1 vero. Non ricordo il numero dell'assegno, ma ci trovavamo in Roma e non in Pontecagnano. Il mi Pt_1 consegnò l'assegno con la indicazione del solo importo, mi pare solo le cifre, e la firma di traenza. Io presi il treno da Roma termini, mi recai in Bologna e lo consegnai al procuratore della tale CP_1 di Matteo. Non fu rilasciata quietanza, per quanto ricordi»; nel rispondere alla domanda Per_1
“vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. confermò che l'assegno Persona_1 bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC d 5305349-10 Parte_3
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
[...] arebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in favore di CP_1 per le somme dovute dalla per la stagione sportiva 2012?”, rispondeva:
[...] CP_2
«si, è vero. La consegna dell'assegno aveva quella motivazione». 2.2.2.1) consegnando l'assegno bancario oggetto di contesa al Parte_1 procuratore della creditrice con il manifestato fine di garantire l'adempimento CP_1 del debito della COGEMAL l nei confronti dell'atleta pallavolista, rafforzando la tutela della nella riscossione del proprio credito, ha manifestato in CP_1 modo inequ incertezze e ambiguità, la propria volontà di prestare fideiussione, di assumere la garanzia personale per l'obbligazione della società sportiva.
(3) sulle eccezioni svolte dalla parte attrice/opponente.
3.1) La parte debitrice/opponente, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem, eccepisce l'inammissibilità della domanda monitoria per intervenuta formazione del giudicato avendo, la «… già formulato domanda di condanna del dott. al CP_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 50.000,00 …» e, il Tribunale di RN (prima) e la Corte di Appello di RN (poi), avendo omesso di azionare la domanda di pagamento in via riconvenzionale nei diversi procedimenti n. 30000920/2012 RG Tribunale di RN e n. 813/2020 RGA Corte di Appello di RN, accertato, con sentenza irrevocabile, «l'inesistenza del diritto creditorio della ». CP_4
3.1.1) La doglianza è priva di pregio in quanto la Corte di Appello di RN, escluso che l'assegno oggetto di contesa costituisse titolo esecutivo, non ha affatto accertato l'insistenza del diritto di credito della essendosi limitata a rilevare la mancata CP_1 proposizione, da parte della atleta creditrice, la mancata proposizione della «condanna del debitore riconvenzionale per una diversa causa petendi, proponendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire nuovo titolo esecutivo che si aggiunge o sostituisce al primo, allorquando siano dichiarato invalido”, per intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata». 3.2) eccepisce, poi, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia, Parte_1 per essere competenti, in alternativa, quello di RN, quello di Bologna, quello di Marsala e, infine, quello di Torino. 3.2.1) Premesso che la garanzia fideiussoria si contestualizza in una più ampia operazione economico-negoziale e la sua accessorietà fa sì che la fideiussione risenta inevitabilmente della qualificazione del contratto garantito come “atto di consumo”, non essendo stato posto in essere il negozio principale da un consumatore, ma è stato concluso da una professionista, la fideiussione in parola non è assoggettabile alla disciplina consumeristica. Vieppiù, avendo espressamente riconosciuto di essere intervenuto, su richiesta della società sportiva, in qualità di sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, anche in ragione della mancata indicazione del prodotto /servizio che l'opponente avrebbe acquistato o avuto in animo di acquistare, deve escludersi la
5 dott. Pasquale IN qualifica di consumatore di che, nella specie, non ha operato come Parte_1 consumatore, per un bisogno personale, il solo che può giustificare l'applicazione della disciplina generale del consumatore. Pertanto, il Tribunale di RN non può ritenersi competente quale foro esclusivo del consumatore e, neppure, ex art. 19 Cpc, atteso che la società è estranea al presente giudizio. CP_2
3.2.2) In ragione del fatto che il luogo di consegna dell'assegno è irrilevante ai fini della individuazione del Tribunale competente, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bologna ex art. 20 Cpc. 3.2.3) Mancando l'indicazione del luogo di emissione dell'assegno e difettando la prova che Marsala potesse qualificarsi come “domicilio del creditore al tempo della scadenza”, anche la deduzione della competenza territoriale del Tribunale di Marsala è priva di pregio. L'elezione di domicilio, ai fini processuali, e il luogo della levata di protesto, non costituiscono idonei criteri per la l'individuazione del giudice territorialmente competente, con conseguente infondatezza dell'asserita competenza del Tribunale di Torino e di RN. 3.2.4) In ragione del luogo di residenza della parte creditrice/opposta, e del fatto che la residenza del debitore/opponente non è nota (vedi doc. n.7 e 8 di parte convenuta opposta), la competenza è del Tribunale di Imperia.
(4) sul merito della opposizione. L'assegno bancario privo dei requisiti ex artt. 2 RD 11736/1933, incompleto/nullo, non vale come titolo esecutivo. Purtuttavia ciò non significa che non abbia alcun valore. Al contrario, la firma di traenza, in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento, è considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 Cc, come una promessa di pagamento nei rapporti interni tra emittente e il prenditore (cass. 19051/2021; cass. n. 27370/2019), con la conseguenza che l'assegno integra una prova scritta per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo e, nella fase di opposizione, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cass. 19051/2021). 4.1) La promessa di pagamento è una dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore (l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario). La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi, infatti, il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spetta alla controparte fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità. 4.1.1) L'assegno bancario, senza intestazione nello spazio all'ordine e mancante del luogo di emissione e della indicazione a lettere dell'importo, ancorché nullo come titolo di credito, in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933, vale, dunque, come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 Cc, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di RN nella prodotta sentenza n. 1120/2022 RG («… ne consegue, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che, non rientrando l'assegno in questione nel novero dei titoli esecutivi contemplati dall'art. 474, comma 2, n.
2. cpc, la CP_1 poteva avvalersene non già per intimare, dapprima, l'opposto atto di precetto ed incardinare, di seguito, il procedimento espropriativo presso terzi, ma per far valere, in sede di cognizione, la promessa di pagamento in esso connaturata e, quindi, proprio il rapporto di garanzia sottostante alla sua emissione»), con relativa inversione dell'onere probatorio e, quindi, con la conseguenza 6 dott. Pasquale IN che spetta «all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio» (cass. n. 18831/2024). 4.1.2) L'efficacia probatoria della promessa si esplica naturalmente solo nei rapporti tra emittente (nella specie ) e prenditore (nella specie Vedi, Parte_1 CP_1 sul punto, le dichiarazioni del teste laddove: nel rispondere alla Testimone_1 domanda “vero che nel gennaio 201 iano, consegnò Parte_1
l'assegno bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC di Battipaglia n. 0005305349-10
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata Parte_3 alla firma di traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore della Testimone_1 giocatrice ungherese sig. ?”, rispondeva: «la circostanza CP_1 Persona_1 risponde al vero. Non ricordo il numero dell'assegno, ma ci trovavamo in Roma e non in Pontecagnano. Il mi consegnò l'assegno con la indicazione del solo importo, mi pare solo le cifre, e la firma di Pt_1 traenza. Io presi il treno da Roma termini, mi recai in Bologna e lo consegnai al procuratore della CP_1 tale di Matteo. Non fu rilasciata quietanza, per quanto ricordi»; nel rispondere alla Per_1 domanda “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. confermò che Persona_1
l'assegno bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC 005305349-10
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata Parte_3 alla firma di traenza, sarebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in favore di per le somme dovute dalla per la stagione sportiva 2012?”, CP_1 CP_2 rispondeva: «si, è vero. La consegna dell'assegno aveva quella motivazione»), appunto perché la dichiarazione rilasciata del debitore era (ed è) fondata su un rapporto causale preesistente. 4.2) Ebbene, come già anticipato, il rapporto causale sottostante è da ricondursi a fideiussione offerta dal in favore di per le somme ad essa dovute Pt_1 CP_1 dalla COGEMAL SSD arl a titolo di corrispettivo di ingaggio per le prestazioni sportive della pallavolista per la stagione sportiva 2012. 4.2.1) A tutela della posizione del garante ed a protezione del suo naturale interesse all'estinzione della propria corresponsabilità professionale, il legislatore ha posto una norma di accelerazione dell'attivazione della pretesa creditoria, imponendo al beneficiario della garanzia fideiussoria di proporre ogni iniziativa di carattere giudiziario secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (pertanto, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale o una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione) verso il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la liberazione del fideiussore (art. 1957 Cc). 4.3) È incontestato agli atti che il compenso spettante alla per le prestazioni CP_1 sportive rese nella stagione 2011/2012 non era stato interamente corrisposto dalla società (vedi sentenza Corte di Appello di RN, doc. n. 5 di parte opposta) e che la alla data di conclusione della stagione sportiva 2012, non ha mai avanzato CP_1 istanza verso né giudizialmente né stragiudizialmente, volta ad CP_2 ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l'accertamento ed il soddisfacimento della propria pretesa di pagamento della prestazioni sportive rese. 4.4) Pertanto, non avendo coltivato, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa (anche) nei confronti del debitore principale, non vertendosi in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, per la presenza dell'accessorietà della garanzia, in assenza di esclusione convenzionale della detta decadenza, è maturata la decadenza di cui all'art. 1957 Cc, il cui primo comma prevede espressamente che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Infatti, nel caso di 7 dott. Pasquale IN specie, la suddetta decadenza poteva essere evitata dalla creditrice soltanto iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale e non anche rivolgendo al fideiussore la richiesta di pagamento. Pertanto, è decaduta dal diritto di CP_1 pretendere dal fideiussore l'adem ligazione principale per Parte_1 mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, con effetto di assorbimento della doglianza di prescrizione dell'obbligazione garantita, che, in ragione del principio di accessorietà, si applica alla fideiussione, essendo passati oltre dieci anni senza alcuna iniziativa nei confronti dell'obbligato principale COGEMAL SSD arl. 4.2) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 569/2022 emesso dal Tribunale di Imperia il 16.11.2022 nell'ambito della procedura n. 2106/2022 RG deve essere revocato. 4.3) Emergendo agli atti che ha incassato coattivamente la somma di € CP_1
26.977,70, versatale dal terzo pignorato Comune di Pontecagnano Faiano, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , Parte_1 CP_1 deve essere condannata alla restituzione, in favore di Parte_1 somma oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, cc a far data dall'incasso sino alla data di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed ex artt. 1284, co. 4, cc, a far data notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 7.1)
In ragione della peculiarità della vicenda, del rigetto delle eccezioni svolte in rito dalla parte attrice/opponente, le spese di giudizio, sia della fase monitoria che di quella di merito, vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) respinge le eccezioni di violazione del ne bis in idem e di incompetenza territoriale svolte dalla parte attrice/opponente
2) dichiara maturata la decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, Cc, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 18.11.2022, emesso nella procedura n. 2106/2022 RG
8 dott. Pasquale IN 3) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna alla restituzione, in favore di ella somma di € CP_1 Parte_1 26.977,70 gali ex art. 1284, co. 1, cc a fa asso sino alla data di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed ex artt. 1284, co. 4, cc, a far data notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo 4) compensa integralmente le spese di lite, della fase monitoria e della fase di opposizione, tra le parti 9) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10.02.2025
Il Giudice dott. Pasquale IN (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. Pasquale IN
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale IN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.61/2023 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 18.11.2022, emesso nella procedura n. 2106/2022 RG”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. William Parte_1 C.F._1 sso il alla via Giacinto Carucci n. 1/5 è eletto domicilio
–opponente– contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Duilio CP_1 C.F._2 l'avv. esso il cui studio in Torino alla via G. Mazzini n.31 è eletto domicilio
–opposta–
conclusioni delle parti
• per la parte opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «voglia il Tribunale, in via istruttoria e previa revoca dell'ordinanza di parziale rigetto delle istanze formulate nell'interesse dell'opponente, dare ingresso alle seguenti istanze : “-1) al fine di verificare l'ammontare delle somme percepite dalla opposta per compensi professionali a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2011, si chiede ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, a ed alla banca CP_1 Credito Emiliano CREDEM, l'esibizione in giudizio degli estratti conto intestati alla convenuta con decorrenza dal mese CP_1 di gennaio dell'anno 2011 al dicembre dell'anno 2012; -2) al fine di verificare i compensi erogati dalla
[...]
si chiede di ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, alla Controparte_2 [...]
l'esibizione in giudizio della documentazione bancaria comprovante le entrate e le uscite con Controparte_2 decorrenza dal mese di gennaio dell'anno 2011 al dicembre dell'anno 2012; -3) al fine di verificare l'ammontare dell'ingaggio (oggetto della garanzia) pattuito dalla convenuta con la società si chiede Controparte_2 ordinare alla convenuta ed alla , nonché alla CP_1 Controparte_2 Federazione Italiana AV (FIPAV) l'esibizione del contratto stipulato per la stagione sportiva 2012”. Di poi, IN RITO E NEL MERITO “voglia l'On.le Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sia in rito che in merito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocando e/o comunque dichiarando improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 16/11/2022, depositato il 18/11/2022, pronunciato a definizione del procedimento civile n. 569/2022 RG, in rito per inammissibilità ed improponibilità della domanda (anche per formazione di giudicato sulle vicende di causa), subordinatamente - sempre in rito- per incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia (con accoglimento delle eccezioni di incompetenza da intendersi anche in conclusioni riportate e trascritte) per ricorrenza della competenza territoriale del Tribunale di RN, subordinatamente del Tribunale di Bologna, in via gradata del Tribunale di Torino o in via gradata del Tribunale di Marsala, comunque per improponibilità ed improcedibilità della domanda. Voglia il Tribunale rigettare ogni altra domanda azionata nell'interesse dell'opposta per le ragioni in atti. In via ulteriormente gradata -nel merito- voglia il Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocando e/o comunque dichiarando improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n.569/2022 del 16/11/2022, depositato il CP 18/11/2022, pronunciato a definizione del procedimento civile n. 569/2022 RG, per decadenza della sig.ra dal diritto di escutere la fideiussione, per prescrizione del diritto vantato dall'opposta, per sopravvenuta estinzione ed inefficacia della fideiussione, in via gradata per inesistenza del presunto diritto creditorio e per sua infondatezza della domanda. Revocato il decreto ingiuntivo ed accertato e dichiarato che nulla deve a per i titoli dedotti ed ad ogni altro titolo, voglia il Tribunale di Imperia annullare Parte_1 CP_1
1 dott. Pasquale IN o comunque dichiarare improduttivo di effetti l'atto di precetto notificato da in danno di , previa sua CP_1 Parte_1 sospensione dell'efficacia. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, voglia il Tribunale accertare e dichiarare che CP_1 ha illegittimamente incassato e trattenuto la somma di euro 26.977,70 all'esito dell'esecuzione intrapresa in danno del dott.
[...] Pt_1[...
nell'ambito della procedura iscritta al n. 391/2013 RGE Tribunale di RN - Sezione Distaccata di Montecorvino Rovella. E così, anche in ragioni delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di RN n. 1200/2020 e di cui alla sentenza della Corte di Appello di RN n. 1120/2022, voglia il Tribunale condannare alla restituzione in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1 26.977,70, oltre interessi dalla data di incasso sino alla data di effettiva restituzione. Per mero scrupolo difensivo e per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di domande di parte opposta voglia il Tribunale ricostruire i reciproci rapporti di dare e avere tra le parti, disponendo la compensazione totale o parziale delle reciproche voci di controcredito, condannandosi comunque alla CP_1 restituzione delle somme illegittimamente incassate. Voglia il Tribunale di Imperia condannare alla rifusione delle spese e CP_1 dei compensi di causa, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario»
• per la parte opposta (foglio depositato telematicamente) CP_1 «Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Dato atto del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto Dato atto del mancato deposito della terza memoria ex art. 183 cpc da parte dell'opponente Dato atto del mancato disconoscimento della sottoscrizione dell'assegno de quo da parte dell'opponente Dato atto del rigetto dell'istanza avversaria di CTU e di esibizione ex art. 210 cpc Dato atto dell'irrilevanza e della nullità, parziale, delle dichiarazioni testimoniali rese Dichiararsi il difetto di interesse dell'opponente e di decadenza, per le ragioni di cui in narrativa Dato atto che l'esponente ha legittimamente incassato e, pertanto, legittimamente trattiene, la somma di € 26.977,70 Respingersi le domande avversarie e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto Per quanto occorra, condannare l'opponente a corrispondere a favore dell'esponente la somma di € 26.184,51, o quell'altra somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dal 29 giugno 2012 a saldo Nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 26.977,70 o di qualsiasi altra somma, condannare l'opponente a pagare all'esponente la somma di € 50.000,00 o, comunque, la somma pari alla differenza tra tale importo e quello da restituire, oltre interessi legali dal 29 giugno 2012 al saldo, previa eventuale compensazione. In ogni caso, condannare l'opponente ex art. 96 cpc Con il favore delle spese, anche della fase monitoria, oltre oneri di legge»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , allegato di aver ricevuto in notifica, da il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 569/2022 con il quale gli veniva intimato l'immediato pagamento della residua somma di € 26.184,51, oltre interessi e spese di procedura, sulla base della promessa di pagamento della somma di € 50.000 contenuta nell'assegna bancario n. 0005305349-10, tratto sul c/c n.329692 aperto presso la Cassa Rurale ed Artigiana BCC Battipaglia e Montecorvino Rovella, filiale di Pontecagnano Faiano, emesso il 29.06.2021, premesso (i) che la pallavolista professionale nella stagione CP_1 sportiva 2010/2011 era stata tesserata presso la società sportiva “AV COGEMAL SSD arl” ove, terminata la stagione sportiva 2010/2011, maturando un credito da saldo ingaggio di € 15.000, fece ritorno nella seconda parte della stagione sportiva 2011/2012 (dal gennaio 2012 all'aprile 2012), a fronte di un ingaggio di € 35.000, (ii) di essersi costituito fideiussore in favore della società sportiva nei confronti della giocatrice magiara, rilasciando l'assegno bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC Battipaglia e Montecorvo Rovella n. 0005305349-10, di € 50.000, riempito solo nello spazio riservato alla data (26.06.2012), all'importo (€ 50.000) e alla firma di traenza, consegnandolo al direttore generale della con l'intesa che la non avrebbe potuto porlo CP_2 CP_1 all'incasso in quanto incompleto e che, ricevuto il pagamento dell'ingaggio concordato, avrebbe dovuto riconsegnare al termine della stagione, rilevato che, pur avendo incassato la somma di € 26.977,70, in violazione delle intese raggiunte, portava all'incasso il titolo per l'intero importo provocando la levata di protesto in suo danno, disconoscendo la conformità all'originale cartaceo della copia fotostatica del predetto assegno bancario lui consegnato, a titolo di garanzia e riempito solo nello spazio riservato alla data/importo/firma di traenza, nel gennaio 2012 all'allora direttore tecnico della illegittimamente riempito da eccepita la CP_2 CP_1 inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem giusta la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di RN n. 1120/2022 che aveva accertato l'inesistenza del diritto di credito della e la nullità del decreto ingiuntivo in CP_1 quanto emesso da giudice sfornito di competenza territoriale avendo egli operato quale
2 dott. Pasquale IN consumatore con conseguente competenza, ex art. 66 del codice del consumo, del Tribunale di RN (o, in subordine, del Tribunale di Bologna, ove era sorta l'obbligazione; ex artt. 20 Cpc e 1182, co.2, Cc, del Tribunale di Marsala;
ex art. 30 cpc, del Tribunale di Torino), dedotta la prescrizione, biennale o comunque quinquennale, dell'asserito diritto di credito sportivo principale e dell'asserito credito da fideiussione, lamentato il legittimo incasso da parte della della somma di € 26.977,00, con CP_1 atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, instava, previa sospensione della sua provvisoria esecutività, in rito in via principale, per la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia del decreto del decreto ingiuntivo n.569/2022, in rito in via subordinata, per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di RN(Bologna/Torino/Marsala), nel merito, per la revoca del decreto opposto, in via riconvenzionale, per la condanna di alla CP_1 restituzione della somma di € 26.977,70, oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio che, rilevato il difetto di prova del 1.1) CP_1 riempimento da parte della delle parti in bianco dell'assegno oggetto di contesa, CP_1 instando per la verificazione dello stesso, contestata la formazione del giudicato sulla vicenda, la incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia e la prescrizione del credito azionato monitoriamente, ritenuto che l'assegno in bianco in alcune sue parti vale quale promessa di pagamento, lamentata la mancata corresponsione del compenso spettante per le prestazioni sportive rese nella stagione 2011/2012, dedotta la sussistenza del credito azionato nell'importo ingiunto e la infondatezza della domanda di restituzione della somma di € 26.977,70, instava per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese delle due fasi di giudizio e condanna per lite temeraria. 1.3) Concesso termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, svolta la prova orale (interpello testi di parte attrice: CP_1 Testimone_1
assunta a decisione n Testimone_2
23.10.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un
3 dott. Pasquale IN ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. 2.1) Nella fattispecie, è dato incontestato che ha prestato la propria CP_1 attività, quale atleta pallavolista professionista, in favore della società sportiva COGEMAL SSD arL, verso un corrispettivo di € 50.000, a garanza del cui pagamento, attraverso uno strumento di garanzia del soddisfacimento del credito che la pallavolista avrebbe maturato e potuto esigere nei confronti della al termine della CP_2 stagione sportiva 2011/2012, si costituiva fideiussore, consegnando, Parte_1 attraverso il direttore generale della in Bologna, Controparte_3 al procuratore della a titol a Rurale ed CP_1
Artigiana BCC Battipaglia e Montecorvino Rovella tratto sul c/c n.0005305349-10, incompleto in quanto non contenente la indicazione della data e del luogo di emissione di indicazione del luogo di emissione, n. 000530534910 (vedi sentenza CA di RN del 20.07.2022, irrevocabile). 2.2) Atteso che l'assegno bancario invalido, posto a fondamento dell'azione monitoria, vale come ordinaria promessa di pagamento ex art. 1988 Cc, nella specie il creditore è dispensata dall'onere della prova del rapporto di garanzia sottostante CP_1 all'emissione dell'assegno, mentre spetta all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio. 2.2.1) All'uopo occorre distinguere tra il contratto di fideiussione (art. 1936 cc), la cui caratteristica principale è l'inscindibile collegamento che sussiste tra l'obbligazione principale e quella del garante, e il contratto autonomo di garanzia, nel quale, al contrario della fideiussione, non vi è alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa, essendo l'obbligazione assunta dal garante completamente autonoma rispetto a quella principale. Costituisce predicato naturale della fideiussione l'accessorietà, stante l'intima dipendenza dell'obbligazione fideiussoria dall'obbligazione garantita. La relazione di accessorietà dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale non elide, però, l'autonoma identità delle due obbligazioni, le quali, ancorchè tra loro collegate (essendo la seconda antecedente logico-giuridico della prima ed essendo quest'ultima funzionale al perseguimento dello scopo di quella), permangono distinte sia dal lato soggettivo, in quanto il fideiussione rimane alieno al rapporto garantito, sia dal lato oggettivo-strutturale, atteso che l'obbligazione fideiussoria non coincide necessariamente con l'obbligazione principale. Il contratto autonomo di garanzia, che interpreta l'esigenza del creditore di ottenere, in difetto di adempimento del debitore, l'immediata escussione della garanzia, diverge dal tipo fideiussorio codicistico in quanto caratterizzato da una scissione tra il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito. 2.2.2) Nella specie, l'assegno bancario oggetto di contesa fu emesso da a Parte_1 scopo fideiussorio rispetto a quelli che erano i sottostanti principali crediti vantati dalla professionista nei confronti della COGEMAL SSD arl, come certificato: (i) dalla Corte di Appello di RN nella sentenza, ormai definitiva, emessa il 20.07.2022, laddove, dopo aver osservato che aveva provveduto a consegnare al procuratore Testimone_1 della l'assegno di € 50.000 ricevuto dal «con la finalità di assicurare il CP_1 Pt_1 pagamento della retribuzione che la pallavolista avrebbe dovuto percepire dalla per la CP_3 seconda parte della stagione sportiva 2011/2012», si evidenzia che tale titolo «…. costituì uno strumento di garanzia del soddisfacimento del credito che la pallavolista avrebbe maturato e potuto esigere nei confronti della “ al termine della stagione sportiva 2011/2012»; (ii) dal teste CP_3 allorchè, nell'udienza del 2.7.2024, nel rispondere alla domanda Testimone_1
2012, in Pontecagnano Faiano, consegnò l'assegno Parte_1
4 dott. Pasquale IN bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC di Battipaglia n. 0005305349-10 Parte_2
sole parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
[...] traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore della giocatrice Testimone_1 ungherese sig. ?”, rispondeva: «la circostanza risponde al CP_1 Persona_1 vero. Non ricordo il numero dell'assegno, ma ci trovavamo in Roma e non in Pontecagnano. Il mi Pt_1 consegnò l'assegno con la indicazione del solo importo, mi pare solo le cifre, e la firma di traenza. Io presi il treno da Roma termini, mi recai in Bologna e lo consegnai al procuratore della tale CP_1 di Matteo. Non fu rilasciata quietanza, per quanto ricordi»; nel rispondere alla domanda Per_1
“vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. confermò che l'assegno Persona_1 bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC d 5305349-10 Parte_3
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
[...] arebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in favore di CP_1 per le somme dovute dalla per la stagione sportiva 2012?”, rispondeva:
[...] CP_2
«si, è vero. La consegna dell'assegno aveva quella motivazione». 2.2.2.1) consegnando l'assegno bancario oggetto di contesa al Parte_1 procuratore della creditrice con il manifestato fine di garantire l'adempimento CP_1 del debito della COGEMAL l nei confronti dell'atleta pallavolista, rafforzando la tutela della nella riscossione del proprio credito, ha manifestato in CP_1 modo inequ incertezze e ambiguità, la propria volontà di prestare fideiussione, di assumere la garanzia personale per l'obbligazione della società sportiva.
(3) sulle eccezioni svolte dalla parte attrice/opponente.
3.1) La parte debitrice/opponente, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem, eccepisce l'inammissibilità della domanda monitoria per intervenuta formazione del giudicato avendo, la «… già formulato domanda di condanna del dott. al CP_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 50.000,00 …» e, il Tribunale di RN (prima) e la Corte di Appello di RN (poi), avendo omesso di azionare la domanda di pagamento in via riconvenzionale nei diversi procedimenti n. 30000920/2012 RG Tribunale di RN e n. 813/2020 RGA Corte di Appello di RN, accertato, con sentenza irrevocabile, «l'inesistenza del diritto creditorio della ». CP_4
3.1.1) La doglianza è priva di pregio in quanto la Corte di Appello di RN, escluso che l'assegno oggetto di contesa costituisse titolo esecutivo, non ha affatto accertato l'insistenza del diritto di credito della essendosi limitata a rilevare la mancata CP_1 proposizione, da parte della atleta creditrice, la mancata proposizione della «condanna del debitore riconvenzionale per una diversa causa petendi, proponendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire nuovo titolo esecutivo che si aggiunge o sostituisce al primo, allorquando siano dichiarato invalido”, per intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata». 3.2) eccepisce, poi, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia, Parte_1 per essere competenti, in alternativa, quello di RN, quello di Bologna, quello di Marsala e, infine, quello di Torino. 3.2.1) Premesso che la garanzia fideiussoria si contestualizza in una più ampia operazione economico-negoziale e la sua accessorietà fa sì che la fideiussione risenta inevitabilmente della qualificazione del contratto garantito come “atto di consumo”, non essendo stato posto in essere il negozio principale da un consumatore, ma è stato concluso da una professionista, la fideiussione in parola non è assoggettabile alla disciplina consumeristica. Vieppiù, avendo espressamente riconosciuto di essere intervenuto, su richiesta della società sportiva, in qualità di sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, anche in ragione della mancata indicazione del prodotto /servizio che l'opponente avrebbe acquistato o avuto in animo di acquistare, deve escludersi la
5 dott. Pasquale IN qualifica di consumatore di che, nella specie, non ha operato come Parte_1 consumatore, per un bisogno personale, il solo che può giustificare l'applicazione della disciplina generale del consumatore. Pertanto, il Tribunale di RN non può ritenersi competente quale foro esclusivo del consumatore e, neppure, ex art. 19 Cpc, atteso che la società è estranea al presente giudizio. CP_2
3.2.2) In ragione del fatto che il luogo di consegna dell'assegno è irrilevante ai fini della individuazione del Tribunale competente, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bologna ex art. 20 Cpc. 3.2.3) Mancando l'indicazione del luogo di emissione dell'assegno e difettando la prova che Marsala potesse qualificarsi come “domicilio del creditore al tempo della scadenza”, anche la deduzione della competenza territoriale del Tribunale di Marsala è priva di pregio. L'elezione di domicilio, ai fini processuali, e il luogo della levata di protesto, non costituiscono idonei criteri per la l'individuazione del giudice territorialmente competente, con conseguente infondatezza dell'asserita competenza del Tribunale di Torino e di RN. 3.2.4) In ragione del luogo di residenza della parte creditrice/opposta, e del fatto che la residenza del debitore/opponente non è nota (vedi doc. n.7 e 8 di parte convenuta opposta), la competenza è del Tribunale di Imperia.
(4) sul merito della opposizione. L'assegno bancario privo dei requisiti ex artt. 2 RD 11736/1933, incompleto/nullo, non vale come titolo esecutivo. Purtuttavia ciò non significa che non abbia alcun valore. Al contrario, la firma di traenza, in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento, è considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 Cc, come una promessa di pagamento nei rapporti interni tra emittente e il prenditore (cass. 19051/2021; cass. n. 27370/2019), con la conseguenza che l'assegno integra una prova scritta per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo e, nella fase di opposizione, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cass. 19051/2021). 4.1) La promessa di pagamento è una dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore (l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario). La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi, infatti, il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spetta alla controparte fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità. 4.1.1) L'assegno bancario, senza intestazione nello spazio all'ordine e mancante del luogo di emissione e della indicazione a lettere dell'importo, ancorché nullo come titolo di credito, in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933, vale, dunque, come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 Cc, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di RN nella prodotta sentenza n. 1120/2022 RG («… ne consegue, quale ineludibile corollario logico-giuridico, che, non rientrando l'assegno in questione nel novero dei titoli esecutivi contemplati dall'art. 474, comma 2, n.
2. cpc, la CP_1 poteva avvalersene non già per intimare, dapprima, l'opposto atto di precetto ed incardinare, di seguito, il procedimento espropriativo presso terzi, ma per far valere, in sede di cognizione, la promessa di pagamento in esso connaturata e, quindi, proprio il rapporto di garanzia sottostante alla sua emissione»), con relativa inversione dell'onere probatorio e, quindi, con la conseguenza 6 dott. Pasquale IN che spetta «all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio» (cass. n. 18831/2024). 4.1.2) L'efficacia probatoria della promessa si esplica naturalmente solo nei rapporti tra emittente (nella specie ) e prenditore (nella specie Vedi, Parte_1 CP_1 sul punto, le dichiarazioni del teste laddove: nel rispondere alla Testimone_1 domanda “vero che nel gennaio 201 iano, consegnò Parte_1
l'assegno bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC di Battipaglia n. 0005305349-10
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata Parte_3 alla firma di traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore della Testimone_1 giocatrice ungherese sig. ?”, rispondeva: «la circostanza CP_1 Persona_1 risponde al vero. Non ricordo il numero dell'assegno, ma ci trovavamo in Roma e non in Pontecagnano. Il mi consegnò l'assegno con la indicazione del solo importo, mi pare solo le cifre, e la firma di Pt_1 traenza. Io presi il treno da Roma termini, mi recai in Bologna e lo consegnai al procuratore della CP_1 tale di Matteo. Non fu rilasciata quietanza, per quanto ricordi»; nel rispondere alla Per_1 domanda “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. confermò che Persona_1
l'assegno bancario Cassa Rurale ed Artigiana BCC 005305349-10
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata Parte_3 alla firma di traenza, sarebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in favore di per le somme dovute dalla per la stagione sportiva 2012?”, CP_1 CP_2 rispondeva: «si, è vero. La consegna dell'assegno aveva quella motivazione»), appunto perché la dichiarazione rilasciata del debitore era (ed è) fondata su un rapporto causale preesistente. 4.2) Ebbene, come già anticipato, il rapporto causale sottostante è da ricondursi a fideiussione offerta dal in favore di per le somme ad essa dovute Pt_1 CP_1 dalla COGEMAL SSD arl a titolo di corrispettivo di ingaggio per le prestazioni sportive della pallavolista per la stagione sportiva 2012. 4.2.1) A tutela della posizione del garante ed a protezione del suo naturale interesse all'estinzione della propria corresponsabilità professionale, il legislatore ha posto una norma di accelerazione dell'attivazione della pretesa creditoria, imponendo al beneficiario della garanzia fideiussoria di proporre ogni iniziativa di carattere giudiziario secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (pertanto, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale o una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione) verso il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la liberazione del fideiussore (art. 1957 Cc). 4.3) È incontestato agli atti che il compenso spettante alla per le prestazioni CP_1 sportive rese nella stagione 2011/2012 non era stato interamente corrisposto dalla società (vedi sentenza Corte di Appello di RN, doc. n. 5 di parte opposta) e che la alla data di conclusione della stagione sportiva 2012, non ha mai avanzato CP_1 istanza verso né giudizialmente né stragiudizialmente, volta ad CP_2 ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l'accertamento ed il soddisfacimento della propria pretesa di pagamento della prestazioni sportive rese. 4.4) Pertanto, non avendo coltivato, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa (anche) nei confronti del debitore principale, non vertendosi in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, per la presenza dell'accessorietà della garanzia, in assenza di esclusione convenzionale della detta decadenza, è maturata la decadenza di cui all'art. 1957 Cc, il cui primo comma prevede espressamente che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Infatti, nel caso di 7 dott. Pasquale IN specie, la suddetta decadenza poteva essere evitata dalla creditrice soltanto iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale e non anche rivolgendo al fideiussore la richiesta di pagamento. Pertanto, è decaduta dal diritto di CP_1 pretendere dal fideiussore l'adem ligazione principale per Parte_1 mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, con effetto di assorbimento della doglianza di prescrizione dell'obbligazione garantita, che, in ragione del principio di accessorietà, si applica alla fideiussione, essendo passati oltre dieci anni senza alcuna iniziativa nei confronti dell'obbligato principale COGEMAL SSD arl. 4.2) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 569/2022 emesso dal Tribunale di Imperia il 16.11.2022 nell'ambito della procedura n. 2106/2022 RG deve essere revocato. 4.3) Emergendo agli atti che ha incassato coattivamente la somma di € CP_1
26.977,70, versatale dal terzo pignorato Comune di Pontecagnano Faiano, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , Parte_1 CP_1 deve essere condannata alla restituzione, in favore di Parte_1 somma oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, cc a far data dall'incasso sino alla data di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed ex artt. 1284, co. 4, cc, a far data notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 7.1)
In ragione della peculiarità della vicenda, del rigetto delle eccezioni svolte in rito dalla parte attrice/opponente, le spese di giudizio, sia della fase monitoria che di quella di merito, vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) respinge le eccezioni di violazione del ne bis in idem e di incompetenza territoriale svolte dalla parte attrice/opponente
2) dichiara maturata la decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, Cc, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 18.11.2022, emesso nella procedura n. 2106/2022 RG
8 dott. Pasquale IN 3) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna alla restituzione, in favore di ella somma di € CP_1 Parte_1 26.977,70 gali ex art. 1284, co. 1, cc a fa asso sino alla data di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed ex artt. 1284, co. 4, cc, a far data notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo 4) compensa integralmente le spese di lite, della fase monitoria e della fase di opposizione, tra le parti 9) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 10.02.2025
Il Giudice dott. Pasquale IN (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. Pasquale IN