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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5788/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP - Via A. Lucci N. 82/86 80100 AP NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IP Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AP ET Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665882561 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16401/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste su quanto riportato in atti. Eccepisce la carenza di procura alle liti della resistente in violazione dell'art. 1393 Codice Civile. Si richiede pertanto dichiararsi la contumacia della resistente
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/2561 del 27/11/2024, notificato il 30/12/2024, con il quale si, richiedono, sotto la minaccia degli atti esecutivi, €. 1.854,00 per IMU anno 2019, più sanzioni, interessi, e diritti di notifica in toto euro 2.871,00.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la violazione del diritto al contraddittorio, il difetto di motivazione e l'illegittimità dell'avviso per incertezza del soggetto che ha emanato l'atto.
Tutto ciò dedotto ha concluso chiedendo alla Corte adita di annullare l'atto impugnato, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di AP chiedendo di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio IP PA e AP ET OR le quali insistevano per la legittimità della pretesa impositiva e concludevano quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 1.10.2025 la causa era discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la legge del 1997 (relativa all'albo dei soggetti abilitati all'accertamento dei tributi),è stata oggetto di interpretazione autentica da parte della l. 21.2.25 n. 15 (decreto
Milleproroghe), interpretata nel senso che essa consente alle società nelle condizioni di AP obiettivo valore di operare regolarmente, in virtù di norme entrate in vigore nel 2016 e nel 2023.
La misura ha carattere retroattivo, così sanando la legittimità delle cartelle già inviate.
A seguito di tale pronuncia, la Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del rinvio pregiudiziale in merito.
La legge interpretativa non sembra sollevare dubbi di costituzionalità. Invero, l'art. 11 delle Preleggi stabilisce che la legge non ha effetto retroattivo, ovvero non può incidere su rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore;
nondimeno, quale eccezione alla retroattività, è pacifico che le leggi di interpretazione autentica possono avere efficacia retroattiva (salvo le norme penali), se la loro applicazione retroattiva non si rivela irragionevole, ovvero non penalizza i soggetti interessati. La Corte costituzionale ha chiarito che la legge di interpretazione autentica è legittima se si limita a chiarire un significato già presente nella norma originaria. Se invece la legge introduce un nuovo significato, ha un effetto innovativo e la sua retroattività può essere illegittima. L'interpretazione autentica ha lo scopo di chiarire il significato della norma originaria e di garantire una maggiore certezza del diritto. Non è quindi un mezzo per introdurre nuove norme o per cambiare la disciplina preesistente. La retroattività della legge interpretativa deve essere ragionevole, ovvero non deve causare un pregiudizio irragionevole ai soggetti interessati. La retroattività non deve violare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, ovvero il loro ragionevole convincimento che la norma venisse interpretata in un determinato modo prima della legge interpretativa. La legittimità costituzionale di una legge interpretativa retroattiva dipende dunque dalla sua natura, ovvero se si tratta di una norma che chiarifica un significato già presente nella norma originaria o se introduce un nuovo significato. Nella specie non sembrano ravvisabili i limiti sopra evidenziati.
Infondato è il rilevato difetto motivazionale.
Invero nell'avviso di accertamento, che in quanto relativo ad un tributo per il quale il Comune aveva disposto il pagamento in autoliquidazione, non necessitava di un prodromico avviso di liquidazione, è indicata l'ubicazione degli immobili, i dati catastali e la superfice tassata. Per lo stesso motivo nessun rilievo può avere la dedotta mancanza di invito al contraddittorio non trattandosi di tributi armonizzati.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5788/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP - Via A. Lucci N. 82/86 80100 AP NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IP Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
AP ET Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665882561 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16401/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste su quanto riportato in atti. Eccepisce la carenza di procura alle liti della resistente in violazione dell'art. 1393 Codice Civile. Si richiede pertanto dichiararsi la contumacia della resistente
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/2561 del 27/11/2024, notificato il 30/12/2024, con il quale si, richiedono, sotto la minaccia degli atti esecutivi, €. 1.854,00 per IMU anno 2019, più sanzioni, interessi, e diritti di notifica in toto euro 2.871,00.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la violazione del diritto al contraddittorio, il difetto di motivazione e l'illegittimità dell'avviso per incertezza del soggetto che ha emanato l'atto.
Tutto ciò dedotto ha concluso chiedendo alla Corte adita di annullare l'atto impugnato, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di AP chiedendo di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio IP PA e AP ET OR le quali insistevano per la legittimità della pretesa impositiva e concludevano quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 1.10.2025 la causa era discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la legge del 1997 (relativa all'albo dei soggetti abilitati all'accertamento dei tributi),è stata oggetto di interpretazione autentica da parte della l. 21.2.25 n. 15 (decreto
Milleproroghe), interpretata nel senso che essa consente alle società nelle condizioni di AP obiettivo valore di operare regolarmente, in virtù di norme entrate in vigore nel 2016 e nel 2023.
La misura ha carattere retroattivo, così sanando la legittimità delle cartelle già inviate.
A seguito di tale pronuncia, la Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del rinvio pregiudiziale in merito.
La legge interpretativa non sembra sollevare dubbi di costituzionalità. Invero, l'art. 11 delle Preleggi stabilisce che la legge non ha effetto retroattivo, ovvero non può incidere su rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore;
nondimeno, quale eccezione alla retroattività, è pacifico che le leggi di interpretazione autentica possono avere efficacia retroattiva (salvo le norme penali), se la loro applicazione retroattiva non si rivela irragionevole, ovvero non penalizza i soggetti interessati. La Corte costituzionale ha chiarito che la legge di interpretazione autentica è legittima se si limita a chiarire un significato già presente nella norma originaria. Se invece la legge introduce un nuovo significato, ha un effetto innovativo e la sua retroattività può essere illegittima. L'interpretazione autentica ha lo scopo di chiarire il significato della norma originaria e di garantire una maggiore certezza del diritto. Non è quindi un mezzo per introdurre nuove norme o per cambiare la disciplina preesistente. La retroattività della legge interpretativa deve essere ragionevole, ovvero non deve causare un pregiudizio irragionevole ai soggetti interessati. La retroattività non deve violare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, ovvero il loro ragionevole convincimento che la norma venisse interpretata in un determinato modo prima della legge interpretativa. La legittimità costituzionale di una legge interpretativa retroattiva dipende dunque dalla sua natura, ovvero se si tratta di una norma che chiarifica un significato già presente nella norma originaria o se introduce un nuovo significato. Nella specie non sembrano ravvisabili i limiti sopra evidenziati.
Infondato è il rilevato difetto motivazionale.
Invero nell'avviso di accertamento, che in quanto relativo ad un tributo per il quale il Comune aveva disposto il pagamento in autoliquidazione, non necessitava di un prodromico avviso di liquidazione, è indicata l'ubicazione degli immobili, i dati catastali e la superfice tassata. Per lo stesso motivo nessun rilievo può avere la dedotta mancanza di invito al contraddittorio non trattandosi di tributi armonizzati.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.