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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 211/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Francesco Rossi, dall'avv. Maria Luisa Miazzi e dall'avv. Antonio Emilio Carollo) a mezzo ricorso depositato il 24/3/2022 in riassunzione ad esito di ordinanza del 10/2/2022 del Tribunale di VA in funzione di giudice del lavoro dichiarativa di incompetenza per territorio contro
Controparte_1
(difesa dalle avv. Luca Failla, Maria Elisabetta Cassaneti e Claudia Marasciuolo e dall'avv. Federico Favilli) esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 12-13 letterali):
“accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in premessa, con qualsiasi statuizione nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del sig. ; Parte_1
2. ordinarsi conseguentemente a ex art. 3, Controparte_1 co. 2, d.lgs. n. 23/2015, a reintegrar i lavoro in precedenza occupato o comunque a ripristinare il rapporto e condannarsi la medesima al pagamento delle retribuzioni, anche a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile per il calcolo del t.f.r., dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.; condannarsi, inoltre, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3. in subordine dichiararsi risolto il rapporto di lavoro alla data dell'intimato recesso e condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dall'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015;
1
4. in ogni caso, condannarsi la convenuta al versamento dei maggiori importi dovuti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo su tutte le somme sopra indicate;
5. Con refusione integrale di spese e competenze professionali. In via istruttoria (…)
Parte convenuta - - si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, pp. 30-31, letterali):
“Nel merito: respingere il ricorso ex adverso proposto, anche allo stato degli atti, perché nullo e comunque infondato e non provato in fatto ed in diritto, e di conseguenza assolvere da ogni e qualsivoglia Controparte_1 domanda ivi contenuta e da evole. In via subordinata: occorrendo, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa nel licenziamento del Sig. , si chiede accertare e dichiarare che i fatti come contestati integrino Pt_1 la s za di un giustificato motivo soggettivo, limitando il risarcimento del danno da liquidarsi in favore del Ricorrente alla misura della indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista. Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo nel licenziamento del Ricorrente, per tutti i motivi esposti in memoria, si chiede -ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015 comunque di dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra e il sig. Controparte_1
limitando il pagamento da parte della Società in favore del lavoratore ad Pt_1 dennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 6 mensilità, detratto il compenso per l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum come risulterà quantificato in corso di causa. In via di ulteriore subordine e di eccezione di compensazione: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario si chiede, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale esposta, accertarsi e dichiararsi tenuta, e per l'effetto, condannarsi il Ricorrente alla restituzione in favore della convenuta di tutte le competenze corrisposte alla cessazione del rapporto.
Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avversarie domande, si chiede detrarsi da quanto eventualmente dovuto al Sig.
a titolo di indennità risarcitoria, anche mediante compensazione totale o Pt_1 parziale delle somme allo stesso eventualmente dovute, ogni importo percepito dal medesimo successivamente ai fatti di causa in forza di altri rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o indennità percepite a vario titolo, anche indennità di disoccupazione (c.d. aliunde perceptum) ovvero che avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum), nella misura che risulterà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, anche del giudizio sub R.G. 2044/2021 erroneamente instaurato ex adverso innanzi al Tribunale di VA (sul punto si vedano, ex multis, Cass. Civ., ord. n° 8117/2021, nonché Cass. Civ. Sez. 6-3, or. n° 23727 del 19 novembre 2015) oltre alla refusione
2 delle spese generali, ai sensi della Legge Professionale Forense, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria (…)”
*
All'udienza 17/6/2022, nella causa n. 211/2022 rgl sono comparsi da remoto (Teams)
, difeso dall'avv. Antonio Emilio Carollo;
Parte_1 per l'avv. Elisabetta Cassaneti, anche nella Controparte_1 qualità di in atti.
Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Il ricorrente, in ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, indica a controprova i propri testimoni già indicati.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. La Società convenuta manifesta la propria indisponibilità conciliativa per la natura del comportamento contestato al lavoratore e le sue implicazioni. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
Discussi anche i profili istruttori della causa, rilevatane la mole e complessità, il giudice si riserva sul programma istruttorio/decisorio.
Sciolta la riserva assunta nella causa n. 211/2022 rgl;
a mezzo ordinanza del 25/3/2024: ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova seguenti: A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
1) “Vero che il sig. veniva assunto da Parte_1 [...] in data 18 giugno 2018 con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato ed assegnato agli appalti veneti e del Trentino Alto Adige di Casa Vinicola Zonin S.p.A., Cielo e Terra S.p.A., Salvagnini Italia S.p.A., IMP, GKM Sinter Metal, Ortonuovo s.r.l.,
2) Vero che il ricorrente si occupava di organizzare i turni di lavoro, le ferie, le assenze e più in generale la gestione dei rapporti di lavoro del personale assegnato agli appalti, ivi compresa l'organizzazione dei diversi compiti e mansioni attribuiti al predetto personale al fine di meglio soddisfare le esigenze e richieste del cliente;
rapportarsi con quest'ultimo e valutarne il grado di soddisfazione;
gestire la fatturazione mensile”;
3) “Vero che il ricorrente rispondeva gerarchicamente ad un area-division manager ed era a sua volta sovraordinato ad un team leader, responsabile del personale addetto al singolo appalto”;
4) “Vero che alla fine del 2019, l'HR Manager dell'odierna convenuta - sig.
– comunicava al ricorrente come la sua figura Testimone_1
3 professionale (unitamente a quelle dei sigg.ri e ) Tes_2 Testimone_3 rappresentasse un esubero, sollecitando al s g Pt_1 accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro”; 5) “Vero che nell'ambito degli appalti RE e AO il ricorrente si rapportava con il superiore gerarchico e division manager per il centro Italia, sig. e con i team leader dei diversi appalti, ed in particolare Persona_1 il si per l'appalto RE ed il sig. per Controparte_2 Parte_2
l'appalto AO;
6) “Vero che a decorrere dal mese di luglio 2020 il ricorrente si trovava costretto a prestare la propria attività lavorativa presso l'appalto RE Firenze S.p.A. privo di alcun riferimento gerarchico in quanto al sig. Per_1 veniva inibito l'accesso all'appalto stesso”;
[...]
) “Vero che in data 19 febbraio 2021 si verificava il blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE Firenze S.p.A. di Colle Val D'Elsa”;
8) “Vero che il malfunzionamento del sistema di movimentazione delle merci presente presso l'appalto RE di Colle Val D'Elba era stato in molteplici occasioni segnalato dal team leader addetto al predetto appalto, sig. senza che mai venisse fornita alcuna risposta alle predette Controparte_2 vvedesse alla manutenzione dello stesso”;
9) “Vero che accadeva frequentemente che la merce in transito in uno dei piani della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba si bloccasse, così imponendo la sospensione del ciclo produttivo fin tanto che la merce bloccata non venisse rimossa (o comunque sbloccata), così permettendo il normale flusso dell'ulteriore merce”;
10) “Vero che ogni qualvolta si verificava un blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba veniva richiesto l'intervento del personale tecnico di manutenzione dello stabilimento RE Firenze S.p.A. che, tuttavia, frequentemente non interveniva, o interveniva con notevole ritardo, costringendo il personale di
[...] ad intervenire personalmente sbloccando la merce al fine di Controparte_1 etto dei flussi richiesti dal cliente”; 11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecn irenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”; 12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; 13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 re o impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art.7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”;
4 14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenz l D'Elsa” 15) “Vero che l'operazione di sblocco manuale dei bancali incastrati nella scaffalatura a gravità era già stata posta in essere dal sig. prima del CP_2
19 febbraio 2021 in molteplici occasioni senza che mai à avesse contestato disciplinarmente il predetto comportamento.
Testimoni: Persona_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e Tes_2 Testimone_3
A controprova, i testimoni: , Tes_4 Testimone_5 S_
,
[...] Testimone_7 Persona_1 Testimone_8 Testimone_9
B) prova testimoniale chiesta dalla Società convenuta:
3.1 è una società specializzata in servizi in Controparte_1 outsourcing tra i quali servizi di manutenzione di impianti, di “logistica e magazzino”, di pulizia, accoglienza e supporto alle attività alberghiere, come si evince anche dall'oggetto sociale (doc. 1 avv).
3.2 La società ha la sede legale in Milano, Via Tolmezzo 15 e sedi operative presso i clienti appaltatori.
3.3 si occupa di gestire l'esternalizzazione di fasi Controparte_1 dei proce ocietà clienti non ritengono più rientranti nel proprio core business, prendendosi in carico tali settori e stipulando dei contratti di appalto di servizi per la fornitura ai clienti dei relativi servizi.
svolge quindi abitualmente la propria attività Controparte_3 per il lto a favore di numerosi e diversi committenti, privati e pubblici.
3.5 Allo stato attuale , nell'ambito dei servizi di Controparte_1 logistica, ha attivi numerosi appalti aventi ad oggetto servizi di gestione di magazzino. In particolare tra questi appalti, si citano in via esemplificativa quelli stipulati con: Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Fiore
[...] Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
applica ai propri dipendenti cd di staff il CCNL Controparte_10
Terzi i e il numero complessivo dei suoi dipendenti è pari a circa 1200 (doc. 3 avv.). Quanto al rapporto di lavoro del ricorrente:
3.7 Il Sig. è stato assunto in in data 18 Pt_1 Controparte_1 giugno 2018, con tto a tempo indeter i Impiegato 5 livello, Industrial Coordinator CCNL Multiservizi (doc. 1).
3.8 In data 21 dicembre 2018, al Ricorrente veniva mutata la mansione in a riporto del Senior Operations Manager e inoltre Controparte_11 ve to di lavoro il CCNL Commercio e inquadrato al 3 livello (doc. 2).
3.9 La mansione di è una mansione che prevede lo Controparte_11 svolgimento della seguente attività come si evince dalla job description “ Gestione dell'erogazione dei servizi oggetto degli appalti assegnati;
effettua
5 analisi periodiche in riferimento ai KPI relativi all'andamenti degli appalti che gestisce, coordina il personale applicato agli appalti gestitu e segnala ad HR le eventuali necessità di nuovo organico, verifica eventuali necessità formative e ne fa la segnalazione alla funzione HR, predispone i SAL, si occupa di comunicare all'ufficio acquisti il fabbisogno di materiali per la delivery dei servizi (doc. 3).
3.10 L'Operations risponde gerarchicamente al Senior CP_11
Operations Manager (dal c se rinominato Area Operations Manager) e gestisce il Team leader di ogni appalto assegnato 3.11 È bene chiarire che il Senior Operations Manager è inquadrato allivello di Quadro del CCNL Commercio, mentre il team leader al 3° livello del CCNL Logistica.
3.12 La prestazione del lavoro del Sig. si svolse dapprima Pt_1 nella Sua regione di appartenenza, il EN, presso gli appalti Salvagnini, Ortonuovo, . Per_2
3.13 Successivamente, venendo meno la possibilità di continuare l'attività lavorativa in EN (visto il numero e le dimensioni ridotte degli appalti), al Ricorrente fu proposto, in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, il trasferimento in Toscana dove avrebbe dovuto svolgere dal 1° marzo 2020, la sua attività lavorativa presso AO (a Firenze) e presso RE (a Colle di Val D'elsa) (doc. 4).
3.14 Nessun particolare intento nei confronti del , ma Pt_1 semplicemente il calo dell'attività non permetteva all'azienda la permanenza del Ricorrente nella zona del EN.
3.15 Il Ricorrente accettò tale trasferimento ed iniziò a svolgere la propria attività lavorativa a far data da marzo 2020 sugli appalti AO e RE.
3.16 In particolare il contratto di appalto (servizio di logistica) che Co intercorreva tra AO e prevedeva che l'odierna convenuta si occupasse di ricezione merci con carico colli di piccole dimensioni ed attività occasionale e residuale di scarico pallet. Controllo corrispondenza quantità dei componenti per costruzioni sonde ecografiche, messa a dimora, picking e consegna a reparto produzione interno allo stabilimento, pulizia sonde, imballo della sonda, Consegna Sonde in HUB tramite autovetture AO 3.17 I lavoratori di PS all'interno dell'appalto erano 7 e il team leader era il Sig. . Parte_2
3.18 Per quanto riguarda l'appalto RE, invece, PS si occupava del ricevimento prodotti nel deposito, controllo quantitativo e qualitativo dei Prodotti, stoccaggio, movimentazione e lavorazioni, preparazione degli ordini (prelievo prodotti, consolidamento ed imballaggio) predisposizione dei documenti di Trasporto, Gestione dei resi.
3.19 I lavoratori di PS erano 16 ed il team leader dell'appalto era il Sig.
Controparte_2
3.20 Il Ricorrente svolgeva quindi la sua attività sui due impianti, sovraintendendo al lavoro dei dipendenti di PS.
3.21 Inoltre, va specificato (…) che il Sig. in RE era anche il Pt_1 preposto alla Sicurezza e che, per ottenere tale attestazione, aveva anche partecipato ad un corso di formazione (docc. 5 e 6 ).
3.22 In tale qualità, il Sig. avrebbe dovuto “sovraintendere Pt_1 all'attività lavorativa del personale erarchicamente subordinato e di
6 garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Tali attività di coordinamento e vigilanza derivano dagli obblighi attribuiti al personale preposto dal Dlgs. 81/2008 – art. 19 (...). Segue poi l'indicazione delle attività̀ tra cui si legge tra l'altro:
“Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;
verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati o addestrati svolgono specifiche mansioni oppure svolgano specifiche arrivata con utilizzo di impianti, attrezzature e sostanze. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza”.
3.23 Il rapporto di lavoro proseguiva senza particolari annotazioni, come peraltro sottolineato anche da controparte.
3.24 Tuttavia, il 21 gennaio 2021 l'amministratore Delegato di PS, Dott.
, riceveva una pec del seguente tenore da parte del Direttore Persona_3 le della RE, Sig. Tes_9
3.25 La pec del Direttore della RE (doc. 7) era molto pesante ed infatti lamentava: a) problemi di Haccp: siamo un azienda alimentare. Ci sono delle regole che tutte le persone che stanno qua dentro devono rispettare. Le vostre non lo fanno e nessuno è in grado di farle rispettare. Oggetti che non dovrebbero stare nel reparto confezionamento, sono abitualmente trovate alle persone di
, e alle ns segnalazioni inviate ai Vs responsabili, non segue Controparte_1 ento;
b) problemi di sicurezza ( d.lgs 81/2008): non si possono tollerare mulettisti che guidano con l'auricolare del cellulare in un ambiente dove i db sono > a 85. non si può tollerare che i facchini di professional solution utilizzino Non adeguate al lavoro ed assolutamente proibite. Non si può tollerare Pt_4 che le vie di fuga siano costantemente occupate dal materiale mal stoccato dai vostri operatori così come lo risultano essere i presidi antincendio. c) problemi organizzativi: i vs referenti non riescono a trovare soluzioni a problemi oramai noti da anni, nonostante che le mie persone si siano anche prese l'onere di fare dei training con i vs operatori e che le stesse abbiano definito e concordato con i vs referenti dei flussi di lavoro per migliorare la situazione. Ogni volta, i flussi concordati vengono stravolti o per un motivo o per l'altro ed i problemi ritornano. d) problemi legati al patrimonio aziendale: capisco che gli ambienti sono stretti e non è facile lavorare con un muletto, ma da qui a buttare giù un davanzale o un montante di una porta REI ce ne passa. Si faccia fare il conto degli addebiti che vi ho fatto per recuperare i costi dei danni provocati in questi anni dai vs operatori e forse ne rimarrà sorpreso. e) problemi legati al covid poco rispetto delle regole. Nel ns stabilimento gli unici casi che sono stati riscontrati sono state delle vostre persone,
7 soprattutto tra il gruppo facchini. Mi sono raccomandato di farli lavorare su turni per avere meno assembramento e più produttività. Ogni volta c'è un problema diverso che impedisce di fare ciò f) problemi di gestione organico: mi sembra impossibile che un azienda legata ad non abbia un polmone di personale per rispondere a criticità CP_13 legate alle assenze. Ogni volta devo destinare personale RE per portare a termine delle attività urgenti nel momento in cui mancano delle persone di PS. g) problemi penali: le persone di che lavorano nei fine Parte_5 linea, mi dichiarano le produzioni prima che esse siano fisicamente eseguite, creando dei disallineamenti tra stock fisici e contabili e ciò ci espone ad essere accusati di frode nel caso in cui, in una delle tante verifiche dell'antifrodi che riceviamo, qualcuno se ne dovesse accorgere. h) Tutto quanto sopra riportato si riconduce ad un unico motivo scatenante: la totale mancanza di leadership da parte di coloro che dovrebbero governare i vs addetti. In pratica , le decine di istruzioni operative, di sicurezza e le raccomandazioni che divulgate ai vs dipendenti rimangono carta morta. Ad agosto di quest'anno scade il contratto tra e Controparte_1
RE. Vorrei cortesemente sapere da Lei, se la latitanza nelle risposte da parte dei signori che ho soprariportato devono essere da me interpretate come la vs volontà di interrompere la ns collaborazione. Mi servirebbe saperlo perché devo ovviamente avere il tempo di organizzarmi.
3.26 Quanto poi allo scambio di email allegato da parte Ricorrente sub doc. 9, si evidenzia come nelle email risalenti al 2019 non erano in copia né (Area Manager, superiore di e ) né Persona_1 Per_4 Pt_1 S_
.
[...]
.27 (collega di , pari livello, che seguiva l'appalto Persona_5 Pt_1 prima dell'arrivo di ) e hanno scritto in autonomia, senza tuttavia Pt_1 Pt_1 mai informare i pro re 3.28 Il problema del blocco delle stive, comunque, era un problema noto, tant'è che l'input dato sia a che a che a era Pt_1 Persona_5 CP_2 quello di seguire l'indicazione affissa sugli scaffali e nella IOS predisposta dal nostro RSPP.
3.29 Peraltro, a conferma di ciò, nello scambio di email prodotto da parte Ricorrente compare anche un'email di al committente (in cui – come CP_2 da indicazioni di PS – scrive “non siamo ente autorizzati” ad effettuare lo sblocco).
3.30 A seguito delle email inviata dalla Committenza, la Società, dapprima inviava in data 27 gennaio 2021 due manager (il Sig. , Direttore S_
Operation e la Dott.ssa sul sito DI RE per Tes_5 CP_14 verificare le problematiche segnalata dalla Committenza e per interloquire con i singoli dipendenti, 3.31 Successivamente convocava immediatamente in sede il Sig. , Pt_1 nella sua qualità di in data 3 febbraio 2021 (doc. Controparte_11 avere chiarimenti, su dei punti precisi ed in particolare circa:
8 il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte del nostro personale presso l'appalto; all'organizzazione del lavoro per cui, da diverso tempo, i flussi di lavoro concordati con il Cliente non sono rispettati;
al mancato rispetto delle regole HACCP.
3.32 La Società aggiungeva inoltre che “Lei, in quanto riferimento per le Operations di , non ha saputo gestire e risolvere nel tempo Controparte_1 le criticità ril a competenza e dimostra scarse attitudini nella gestione delle risorse. Tutto quanto sopra conduce al rischio di risolvere il rapporto commerciale con il Cliente alla scadenza naturale del contratto di appalto, ossia a giugno del corrente anno, con le conseguenze economiche che Lei potrà ben comprendere.” 3.33 Il Sig. partecipava a tale incontro, che si svolgeva alla Pt_1 presenza della Dott.ssa , HR di PS, e il Dott. , CEO Tes_4 Persona_3 di PS, ricevendo consigli e suggerimenti per evitare ulteriori doglianze da parte del Committente.
3.34 La Società inoltre convocava nella medesima data anche il Sig.
referente gerarchico di , sempre per avere dei Persona_1 Pt_1
3.35 Tuttavia, pur dopo il suddetto incontro, la Società veniva a conoscenza di un terribile infortunio che si era verificato in data 19 febbraio 2021. In merito all'infortunio del 19 febbraio 2021. 3.36 Nella mattinata di venerdì 19 febbraio 2021, attorno alle ore 10:00, si bloccava un bancale al terzo piano della scaffalatura a gravità all'interno del magazzino della RE (doc. 9).
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un'anomalia sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio.
3.38 In particolare, nel corso del normale ritmo di lavoro, un pancale posto al secondo piano della rulliera rimaneva incastrato tra i rulli impendendo il nomale flusso di trasporto.
3.39 In queste situazioni gli operatori di devono Controparte_1 contattare la manutenzione della Committenza p vità 3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc. 10).
3.41 Dunque, diversamente da quanto assunto da parte Ricorrente, non vi è alcuna prova che il avesse provveduto a chiamare i manutentori e Pt_1 peraltro non vi erano esi particolari se non “produttive”.
3.42 Il Sig. , e il Sig. Team Leader, Pt_1 Controparte_11 CP_2 decidevano aut e allo del pancale, coinvolgendo anche altro personale di PS, senza minimamente preoccuparsi di eventuali rischi che potevano verificarsi in tale azzardata operazione di sblocco.
9 3.43 Le operazioni si sono svolte nel seguente ordine cronologico: le due corsie al terzo livello della scaffalatura a gravità, a lato del pallet bloccato, risultano libere (prive di merce stoccata).
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di alt uolo per sbloccare il pancale.
3.45 Il sig. che è un carrellista, tramite un retrattile del Pt_3 magazzino con pan to nelle forche, solleva il Sig. l terzo livello CP_2 della scaffalatura a gravità (alla destra del pancale bloccato).
3.46 Sempre il Sig. sempre tramite il retrattile con il pancale Pt_3 infilato nelle forche, solleva anche il Sig. al terzo livello della scaffalatura Pt_1
a gravità (alla sinistra del pancale blocca 3.47 È bene notare che non solo non vietava né impediva al Pt_1 di salire in quota per s e il bancale, ma addirittura (a conferma CP_2 della gravità della circostanza) saliva anche lui..., in spregio a qualsiasi elementare obbligo di sicurezza sul lavoro.
3.48 Pertanto, i Sigg.ri e erano posizionati ai rispettivi lati Pt_1 CP_2 del pancale bloccato.
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
3.50 Il Sig. a a liberare il pancale, ma rimaneva incastrato CP_2 tra lo stesso e i traversini della scaffalatura, infatti i rulli riprendevano a muoversi, imprigionando il che rimaneva letteralmente "schiacciato" CP_2 dai rulli stessi, con i pancali che lo colpivano al torace a ripetizione.
3.51 Il Sig. urtando la struttura in metallo, si provocava la CP_2 frattura di tre costole e due ematomi (milza e reni) e restava bloccato in posizione semi-eretta.
3.52 Il Sig. , dall'altra corsia della scaffalatura, iniziava quindi a Pt_1 liberare il pancale dotti che si erano incastrati.
3.53 Il Sig. addetto alla gestione trasporti, era intento nelle alle Pt_6 sue operazioni in a ad un certo punto ha sentito urlare delle persone e si è reso conto che erano i suoi colleghi dalla scaffalatura.
3.54 Uscito dall'ufficio per accertarsi della situazione, ha sentito il Sig. chiedere aiuto e richiedere una mola per poter tagliare i traversini. CP_2
3.55 A quel punto il Sig. tramite retrattile con bancale infilato Pt_3 nelle forche, sollevava allora un endente, il sig. al terzo livello Pt_6 della scaffalatura a gravità, nella corsia dove era posizionato il Sig. CP_2
3.56 I Sigg.ri e continuavano a liberare ma i Pt_6 Pt_1 prodotti incastrati del pancale.
3.57 Il Sig. aiutava il Sig. a liberarsi. Pt_6 CP_2
3.58 Successivamente, sia il Sig. che il Sig. scendevano CP_2 Pt_6 dalla scaffalatura a gravità tramite retrattile guidato dal carrellista, così come il Sig. . Pt_1
Il Sig. veniva quindi accompagnato in area break esterna CP_2 per riprendersi.
3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2
10 3.61 I Sigg.ri e raggiungevano addirittura a piedi l'auto CP_2 Pt_1 del Sig. , ia l piazzale esterno allo stabilimento, Pt_1 contravvenendo a qualsiasi elementare nozione di pronto soccorso.
3.62 I Sigg.ri e raggiungevano in auto il pronto soccorso CP_2 Pt_1 di Campostaggia a i, o alle 10:30. 3.63 Il Sig. non si preoccupava di avvertire nessuno di quanto si Pt_1 era verificato e ri nello stabilimento RE attorno alle ore 13:00. 3.64 Il Sig. veniva invece dimesso dall'ospedale attorno alle ore CP_2
14:00, con una p 30 giorni a causa di un trauma da schiacciamento.
3.65 Il Sig. RSPP della società PS, veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sap nio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12).
3.66 Anche in questo caso, la Committenza (ossia il Sig. veniva Tes_9 reso edotto dell'accaduto, non dai responsabili di PS, ma dalla moglie del Sig.
CP_2
3.67 Peraltro il Sig. si era trovato a transitare nei pressi dei locali Tes_9 in cui si stava verifican ente ed avendo visto alcune persone che guardavano “per aria” un pallet pericolante, aveva fatto una precisa domanda, e gli è stato risposto “stiamo sbloccando un pallet”, senza in alcun modo accennare al fatto che il Sig. fosse rimasto incastrato (doc. 13). CP_2
3.68 (…) Il Ricorrente, al rientro dal Pronto Soccorso, decideva di informare i Sigg.ri (Operations Director), (RSPP) Testimone_6 Testimone_7
e (un collega) e il Sig. (rappresentante della Persona_5 Testimone_9
C mail delle 13.52 del s (doc. 13):
“Oggetto: Incidente Appalto RE 19 febbraio 2021
Buongiorno a tutti, in data 19 febbraio 2021 alle ore 10:00 il lavoratore nel Controparte_2 provvedere a sbloccare una scaffalatura al secondo piano no terra) della gravità si posizione sulla scaffalatura libera a fianco libera da bancali. Nel far leva per sbloccare un bancale con un con ferro è rimasto impigliato con il corpo tra il bancale che veniva in avanti e la barra traversale della scaffalatura. Dopo averlo soccorso e liberato ho provveduto a portarlo in ospedale per fare gli accertamenti del caso perché aveva dolore, il lavoratore attualmente è cosciente e a quanto riferito dal pronto soccorso devono fare altri accertamenti. Sempre il pronto soccorso non ha provveduto ad un ricovero d'urgenza da un primo controllo. Mi scuso di non aver avvisato subito ma prima mi sono concentrato sul lavoratore. Nella concitazione ho riferito in telefonata a
e che il lavoratore fosse sulla prima scaffalatura Testimone_6 Testimone_7 er a scaffalatura. Io ero in ufficio al momento del fatto e stavo parlando con un lavoratore, non mi ricordo se mi ha chiesto il permesso per fare tale operazione perché stavo coordinandomi per il lavoro del mixaggio che aveva finito l'attività. Vi tengo aggiornati”.
3.69 Come si evince dall'email, la versione che il Sig. sottopone Pt_1 alla Società è completamente difforme, da quanto poi la Società ha appreso in occasione del sopralluogo presso il Magazzini di Colle Val D'Elsa effettuata il 26 febbraio 2021 dal Sig. e dal Sig. (Senior Operations Testimone_7 Testimone_8
Manager, che ha sosti aio 2021). Persona_1
11 3.70 La società provvedeva ad effettuare le comunicazioni di denuncia di infortunio (doc 14).
3.71 Pertanto, con lettera del 4 marzo 2021 consegnata il 9 marzo 2021 (doc.15), la Società si vedeva costretta a contestare al ricorrente le seguenti circostanze:
“Oggetto: contestazione di addebito
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale applicata, le contestiamo quanto segue: siamo venuti a conoscenza del fatto che in data 19 febbraio u.s. alle ore 10.00 circa, nel corso del suo ordinario di lavoro, presso il magazzino a Colle Val D'elsa (SI),in aperta violazione delle regole vigenti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro- ed in particolare degli artt.19 e 20 del T.U. sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) – lei è salito in quota al terzo livello di una scaffalatura a gravitò al fine di aiutare il capo squadra, Sig. nell'attività di Controparte_2 sblocco di un bancale incastrato, salendo su un to nelle forche di uno dei retrattili del magazzino, manovrato dal carrellista sig. Parte_3
[...] llo svolgimento della suddetta operazione, il Sig. rimaneva CP_2 incastrato tra il bancale da sbloccare e i traversini della scaffalatura e lei, solo dopo 30 minuti, lo ha accompagnato in ospedale, omettendo di avvisare immediatamente il suo responsabile nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, che veniva informato dall'avvenuto infortunio dal titolare della Committenza, solo alle ore 11.55. La violazione della regola in base alla quale, in caso di blocco di bancali in quota, vanno contattati gli addetti alla manutenzione della società committente, è aggravata dai seguenti elementi:
- Dal 1 marzo 2020 lei ricopre sull'appalto RE il ruolo di CP_11
e di Preposto (come da lettera di nomina da lei sottoscr
[...]
22/06(2020 e come da formazione svolta per il ruolo attestata in data 03/08/2020),
- Dal mese di giugno 20119 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo: “ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE”
Inoltre, sempre in data 19 febbraio u.s., lei scriveva via email alle ore 13.52, a (Operations Director), (RSPP), Testimone_6 Testimone_7 Per_5
r conoscenza al Dott. ( Admini
[...] Testimone_9
Manager della Società un versione dei fatti difforme da quella Parte_7 poi registrata dal RSPP e da (Senior Operations Manager) in Testimone_8 occasione del sopralluogo presso il magazzino a Colle val D'elsa (SI) dello scorso 26 febbraio u.s. In particolare, con riferimento alla salita del Sig. in quota, CP_2 scriveva quanto segue: “ Io ero in ufficio al momento del fat parlando con un lavoratore, non mi ricordo se mi ha chiesto il permesso per fare tale operazione perché stavo coordinandomi per il lavoro del mixaggio che aveva
12 finito l'attività”. mentre poi è emerso che – come sopra descritto- anche lei, non solo non era in ufficio al momento dell'incidente, ma saliva in quota insieme al
CP_2
Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentare concedendole a tal fine il termine di 5 (cinque) giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione e le comunichiamo la sospensione cautelare immediata dal servizio sempre dalla data di ricevimento della presente lettera, senza alcun pregiudizio della sua retribuzione”.
3.72 Il ricorrente forniva le proprie giustificazioni con lettera del 10 marzo 2021.
3.73 Con lettera del 16 marzo 2021 (doc. 16) la società si vedeva costretta ad intimare il licenziamento con lettera del seguente tenore: “Egregio Sig. facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione Parte_1 disciplinare a lei consegnata in data 09 marzo 2021, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per comunicarle quanto segue. Abbiamo considerato le sue giustificazioni da lei rappresentate in data 10 marzo u.s. via email, e all'esito di tali valutazioni, Le comunichiamo che le stesse non possono essere accettate dalla nostra Società perché da un lato fanno in alcun modo venir meno i fatti a lei contestati e dall'altro risultano in contrasto e difformi con le risultanze e le informazioni da noi acquisite, e comunque non sufficienti a giustificare la gravità dei fatti contestati con la lettere di contestazione in esame. I fatti a Lei contestati, sia considerati singolarmente che, a maggior ragione, nel loro complesso, stante la loro gravità hanno fatto venire meno, anche alla luce del ruolo da Lei ricoperto, il vincolo fiduciario che è presupposto indispensabile di ogni rapporto di lavoro e sono di una gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. La salute e sicurezza sul lavoro, infatti, sono valori fondamentali per la nostra società e con il suo comportamento ha esposto in grave pericolo l'incolumità sua e dei suoi sottoposti presso l'”appalto RE”. Atteso quanto sopra, ci vediamo costretti a comunicarle con la presente il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 225 co. 1 punto 5) del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi applicato al suo rapporto di lavoro, effetto dal 9 marzo 2021_data in cui è stato avviato il procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 41 L. 92/2012. Le competenze di fine rapporto le saranno corrisposte non appena effettuati i relativi conteggi. La invitiamo inoltre a restituire tutti i beni aziendali in suo possesso (pc portatile, cellullare e sim card, autovettura aziendale Tg FT281AL carta carburante. ecc ) entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente, coordinandosi con la funzione HR. Infine, la società si riserva fin d'ora ogni eventuale ulteriore azione a proprio tutela, nonché tesa al risarcimento dei danni tutti che dal Suo comportamento fossero a noi ascritti. Distinti saluti”.
3.74 Al termine del rapporto di lavoro il Ricorrente percepiva le competenze di fine rapporto per una somma pari ad Euro 6699,98 (doc. 17).
13 3.75 Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente ha reperito un'altra attività lavorativa e percepisce una retribuzione pari ad Euro 1900. 3.76 (…) la Società ha provveduto a contestare, per i fatti accaduti il giorno 19 febbraio 2021, anche i sig.ri (doc. 18) e, CP_2 Pt_6 Pt_3 all'esito dei procedimenti disciplinari, sono stati comminate le seguenti sanzioni: REBASTI: 3 giorni di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, poi Pt_6 sanzione del richiamo scritto;
sanzione di 5 giorni di sospensione CP_2 dalla retribuzione e dal servizi 3.77 Il Sig. tramite il suo legale, ha già chiesto il risarcimento CP_2 dei danni subiti a l'infortunio (doc. 19 ).
Testimoni: , , Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
[...] Persona_1 Testimone_8 Testimone_9
A controprova, i testimoni: Persona_1 Controparte_2 Parte_3
e
[...] Tes_2 Testimone_3
Il § 3.78, indicato dalla Società come capitolo di prova, non è stato rinvenuto nella memoria difensiva.
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione relativa all'attribuzione del ruolo di preposto al sig. , da eseguirsi nel termine di rinvio. Controparte_2
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 14).
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società ex art. 210 cpc l'esibizione della richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 co. 6 St. Lav. proposto al sig. , da eseguirsi nel Controparte_2 termine di rinvio.
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 13).
Il giudice si riserva riesame dell'ordinanza, in funzione riduttiva, con congruo anticipo, in ogni caso fissando sin d'ora per l'assunzione della prova testimoniale ammessa (o di quella successivamente ridotta) le udienze del 7/4/2025 e del 14/4/2025 ore 10:30 (programmando la discussione al 27/6/2025 ore 11:30, note autorizzate al 17/6/2025).
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
provvedendo, d'ufficio, nella causa n. 211/2022 rgl;
riesaminati gli atti e i documenti;
14 a parziale modifica dell'ordinanza del 25/3/2024; a mezzo ordinanza del 3/3/2025;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, dispone l'assunzione dei mezzi di prova seguenti:
A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
1) “Vero che il sig. veniva assunto da Parte_1 [...] in data 18 giugno 2018 con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 inato ed assegnato agli appalti veneti e del Trentino Alto Adige di Casa Vinicola Zonin S.p.A., Cielo e Terra S.p.A., Salvagnini Italia S.p.A., IMP, GKM Sinter Metal, Ortonuovo s.r.l., NO: irrilevante, nè controverso (cap.
3.12 conv.);
2) Vero che il ricorrente si occupava di organizzare i turni di lavoro, le ferie, le assenze e più in generale la gestione dei rapporti di lavoro del personale assegnato agli appalti, ivi compresa l'organizzazione dei diversi compiti e mansioni attribuiti al predetto personale al fine di meglio soddisfare le esigenze e richieste del cliente;
rapportarsi con quest'ultimo e valutarne il grado di soddisfazione;
gestire la fatturazione mensile”; NO: irrilevante;
3) “Vero che il ricorrente rispondeva gerarchicamente ad un area-division manager ed era a sua volta sovraordinato ad un team leader, responsabile del personale addetto al singolo appalto”; NO: documentale, nè controverso (cap.
3.10 conv.);
4) “Vero che alla fine del 2019, l'HR Manager dell'odierna convenuta - sig.
– comunicava al ricorrente come la sua figura Testimone_1 professionale (unitamente a quelle dei sigg.ri e ) Tes_2 Testimone_3 rappresentasse un esubero, sollecitando al s g Pt_1 accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro”; NO: rilevanza del tutto secondaria a fronte della natura della contestazione disciplinare e altri rilievi in atti documentati (capp.
3.24 e 3.31 conv.)
5) “Vero che nell'ambito degli appalti RE e AO il ricorrente si rapportava con il superiore gerarchico e division manager per il centro Italia, sig. e con i team leader dei diversi appalti, ed in particolare Persona_1 il sig. per l'appalto RE ed il sig. per Controparte_2 Parte_2
l'appalto AO;
NO: non controverso (cfr. capp.
3.17 e 3.19 conv.)
6) “Vero che a decorrere dal mese di luglio 2020 il ricorrente si trovava costretto a prestare la propria attività lavorativa presso l'appalto RE
15 Firenze S.p.A. privo di alcun riferimento gerarchico in quanto al sig. Per_1 veniva inibito l'accesso all'appalto stesso”;
[...]
NO: fatto negativo, onerante la Società convenuta della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata;
7) “Vero che in data 19 febbraio 2021 si verificava il blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE Firenze S.p.A. di Colle Val D'Elsa”; NO: non controverso (circostanza di fatto posta a base della contestazione al lavoratore, e cfr. cap.
3.36 conv.)
8) “Vero che il malfunzionamento del sistema di movimentazione delle merci presente presso l'appalto RE di Colle Val D'Elba era stato in molteplici occasioni segnalato dal team leader addetto al predetto appalto, sig. senza che mai venisse fornita alcuna risposta alle predette Controparte_2 richieste, né si provvedesse alla manutenzione dello stesso”; NO: generico;
9) “Vero che accadeva frequentemente che la merce in transito in uno dei piani della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba si bloccasse, così imponendo la sospensione del ciclo produttivo fin tanto che la merce bloccata non venisse rimossa (o comunque sbloccata), così permettendo il normale flusso dell'ulteriore merce”; NO: irrilevante;
10) “Vero che ogni qualvolta si verificava un blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba veniva richiesto l'intervento del personale tecnico di manutenzione dello stabilimento RE Firenze S.p.A. che, tuttavia, frequentemente non interveniva, o interveniva con notevole ritardo, costringendo il personale di
[...] ad intervenire personalmente sbloccando la merce al fine di Controparte_1 etto dei flussi richiesti dal cliente”; NO: generico e valutativo;
11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecn irenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”; SI: 3 testimoni;
12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; SI: 3 testimoni;
16 13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 sanzione disciplinare conservativa, hanno impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; SI: 2 testimoni;
14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenz l D'Elsa” SI: 2 testimoni;
15) “Vero che l'operazione di sblocco manuale dei bancali incastrati nella scaffalatura a gravità era già stata posta in essere dal sig. prima del CP_2
19 febbraio 2021 in molteplici occasioni senza che mai la società avesse contestato disciplinarmente il predetto comportamento. NO: generico;
Sui capitoli come sopra ammessi sub A), ammette la controprova chiesta dalla Società convenuta, con la medesima limitazione numerica delle persone da ascoltare.
La Società è ammessa alla controprova anche sul capitolo ritenuto inammissibile per negatività fattuale (6. ; CP_15
B) prova testimoniale chiesta dalla Società convenuta: è una società specializzata in servizi in Controparte_16 outsourcing tra i quali servizi di manutenzione di impianti, di “logistica e magazzino”, di pulizia, accoglienza e supporto alle attività alberghiere, come si evince anche dall'oggetto sociale (doc. 1 avv). NO: documentale;
3.2 La società ha la sede legale in Milano, Via Tolmezzo 15 e sedi operative presso i clienti appaltatori. NO: documentale, nè controverso;
3.3 si occupa di gestire l'esternalizzazione di fasi Controparte_1 dei proce ocietà clienti non ritengono più rientranti nel proprio core business, prendendosi in carico tali settori e stipulando dei contratti di appalto di servizi per la fornitura ai clienti dei relativi servizi. NO: documentale, nè controverso;
3.4 svolge quindi abitualmente la propria attività Controparte_1 per il tra lto a favore di numerosi e diversi committenti, privati e pubblici. NO: documentale, nè controverso;
17 3.5 Allo stato attuale , nell'ambito dei servizi di Controparte_1 logistica, ha attivi numerosi appalti aventi ad oggetto servizi di gestione di magazzino. In particolare tra questi appalti, si citano in via esemplificativa quelli stipulati con: Controparte_4 Controparte_5 CP_6
RE Firenze S.p.A.;
[...] Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
NO: documentale, nè controverso;
applica ai propri dipendenti cd di staff il CCNL Controparte_10
Terzi i e il numero complessivo dei suoi dipendenti è pari a circa 1200 (doc. 3 avv.). NO: documentale;
Quanto al rapporto di lavoro del ricorrente:
3.7 Il Sig. è stato assunto in in data 18 Pt_1 Controparte_1 giugno 2018, con tto a tempo indeter i Impiegato 5 livello, Industrial Coordinator CCNL Multiservizi (doc. 1). NO: documentale;
3.8 In data 21 dicembre 2018, al Ricorrente veniva mutata la mansione in a riporto del Senior Operations Manager e inoltre Controparte_11 veniva applicato al rapporto di lavoro il CCNL Commercio e inquadrato al 3 livello (doc. 2). NO: documentale;
3.9 La mansione di è una mansione che prevede lo Controparte_11 svolgimento della segue evince dalla job description
“Gestione dell'erogazione dei servizi oggetto degli appalti assegnati;
effettua analisi periodiche in riferimento ai KPI relativi all'andamenti degli appalti che gestisce, coordina il personale applicato agli appalti gestitu e segnala ad HR le eventuali necessità di nuovo organico, verifica eventuali necessità formative e ne fa la segnalazione alla funzione HR, predispone i SAL, si occupa di comunicare all'ufficio acquisti il fabbisogno di materiali per la delivery dei servizi (doc. 3). NO: documentale;
3.10 risponde gerarchicamente al Senior Parte_8
Operations Manager (dal corrente mese rinominato Area Operations Manager) e gestisce il Team leader di ogni appalto assegnato NO: documentale, nè controverso;
3.11 È bene chiarire che il Senior Operations Manager è inquadrato al livello di Quadro del CCNL Commercio, mentre il team leader al 3° livello del CCNL Logistica. NO: documentale;
18 3.12 La prestazione del lavoro del Sig. si svolse dapprima nella Sua Pt_1 regione di appartenenza, il EN, presso palti Salvagnini, Ortonuovo,
. Per_2
NO: irrilevante;
3.13 Successivamente, venendo meno la possibilità di continuare l'attività lavorativa in EN (visto il numero e le dimensioni ridotte degli appalti), al Ricorrente fu proposto, in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, il trasferimento in Toscana dove avrebbe dovuto svolgere dal 1° marzo 2020, la sua attività lavorativa presso AO (a Firenze) e presso RE (a Colle di Val D'elsa) (doc. 4). NO: documentale;
3.14 Nessun particolare intento nei confronti del , ma Pt_1 semplicemente il calo dell'attività non permetteva all'azienda la permanenza del Ricorrente nella zona del EN. NO: valutativo e generico;
3.15 Il Ricorrente accettò tale trasferimento ed iniziò a svolgere la propria attività lavorativa a far data da marzo 2020 sugli appalti AO e RE. NO: non controverso;
3.16 In particolare il contratto di appalto (servizio di logistica) che Co intercorreva tra AO e prevedeva che l'odierna convenuta si occupasse di ricezione merci con carico colli di piccole dimensioni ed attività occasionale e residuale di scarico pallet. Controllo corrispondenza quantità dei componenti per costruzioni sonde ecografiche, messa a dimora, picking e consegna a reparto produzione interno allo stabilimento, pulizia sonde, imballo della sonda, Consegna Sonde in HUB tramite autovetture AO NO: documentale;
3.17 I lavoratori di PS all'interno dell'appalto erano 7 e il team leader era il Sig. . Parte_2
NO: irrilevante;
3.18 Per quanto riguarda l'appalto RE, invece, PS si occupava del ricevimento prodotti nel deposito, controllo quantitativo e qualitativo dei Prodotti, stoccaggio, movimentazione e lavorazioni, preparazione degli ordini (prelievo prodotti, consolidamento ed imballaggio) predisposizione dei documenti di Trasporto, Gestione dei resi. NO: documentale;
3.19 I lavoratori di PS erano 16 ed il team leader dell'appalto era il Sig.
Controparte_2 te la prima parte e non controverso il ruolo di CP_2
[...]
19 3.20 Il Ricorrente svolgeva quindi la sua attività sui due impianti, sovraintendendo al lavoro dei dipendenti di PS. NO: documentale;
3.21 Inoltre, va specificato (…) che il Sig. in RE era anche il Pt_1 preposto alla Sicurezza e che, per ottenere tale attestazione, aveva anche partecipato ad un corso di formazione (docc. 5 e 6 ). NO: documentale;
3.22 In tale qualità, il Sig. avrebbe dovuto “sovraintendere Pt_1 all'attività lavorativa del personale erarchicamente subordinato e di garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Tali attività di coordinamento e vigilanza derivano dagli obblighi attribuiti al personale preposto dal Dlgs. 81/2008 – art. 19 (...). NO: documentale e valutativo;
Segue poi l'indicazione delle attività tra cui si legge tra l'altro:
“Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;
verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati o addestrati svolgono specifiche mansioni oppure svolgano specifiche arrivata con utilizzo di impianti, attrezzature e sostanze. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza”. NO: parimenti documentale e valutativo;
3.23 Il rapporto di lavoro proseguiva senza particolari annotazioni, come peraltro sottolineato anche da controparte. NO: irrilevante, valutativo, generico, non controverso;
3.24 Tuttavia, il 21 gennaio 2021 l'amministratore Delegato di PS, Dott.
, riceveva una pec del seguente tenore da parte del Direttore Persona_3 le della RE, Sig. Tes_9
NO: documentale;
3.25 La pec del Direttore della RE (doc. 7) era molto pesante ed infatti lamentava: a) problemi di Haccp: siamo un azienda alimentare. Ci sono delle regole che tutte le persone che stanno qua dentro devono rispettare. Le vostre non lo fanno e nessuno è in grado di farle rispettare. Oggetti che non dovrebbero stare nel reparto confezionamento, sono abitualmente trovate alle persone di
, e alle ns segnalazioni inviate ai Vs responsabili, non segue Controparte_1 ento;
20 b) problemi di sicurezza ( d.lgs 81/2008): non si possono tollerare mulettisti che guidano con l'auricolare del cellulare in un ambiente dove i db sono > a 85. non si può tollerare che i facchini di professional solution utilizzino Non adeguate al lavoro ed assolutamente proibite. Non si può tollerare Pt_4
vie di fuga siano costantemente occupate dal materiale mal stoccato dai vostri operatori così come lo risultano essere i presidi antincendio. c) problemi organizzativi: i vs referenti non riescono a trovare soluzioni a problemi oramai noti da anni, nonostante che le mie persone si siano anche prese l'onere di fare dei training con i vs operatori e che le stesse abbiano definito e concordato con i vs referenti dei flussi di lavoro per migliorare la situazione. Ogni volta, i flussi concordati vengono stravolti o per un motivo o per l'altro ed i problemi ritornano. d) problemi legati al patrimonio aziendale: capisco che gli ambienti sono stretti e non è facile lavorare con un muletto, ma da qui a buttare giù un davanzale o un montante di una porta REI ce ne passa. Si faccia fare il conto degli addebiti che vi ho fatto per recuperare i costi dei danni provocati in questi anni dai vs operatori e forse ne rimarrà sorpreso. e) problemi legati al covid poco rispetto delle regole. Nel ns stabilimento gli unici casi che sono stati riscontrati sono state delle vostre persone, soprattutto tra il gruppo facchini. Mi sono raccomandato di farli lavorare su turni per avere meno assembramento e più produttività. Ogni volta c'è un problema diverso che impedisce di fare ciò f) problemi di gestione organico: mi sembra impossibile che un azienda legata ad non abbia un polmone di personale per rispondere a criticità CP_13 legate alle assenze. Ogni volta devo destinare personale RE per portare a termine delle attività urgenti nel momento in cui mancano delle persone di PS. g) problemi penali: le persone di che lavorano nei fine Parte_5 linea, mi dichiarano le produzioni prima che esse siano fisicamente eseguite, creando dei disallineamenti tra stock fisici e contabili e ciò ci espone ad essere accusati di frode nel caso in cui, in una delle tante verifiche dell'antifrodi che riceviamo, qualcuno se ne dovesse accorgere. h) Tutto quanto sopra riportato si riconduce ad un unico motivo scatenante: la totale mancanza di leadership da parte di coloro che dovrebbero governare i vs addetti. In pratica , le decine di istruzioni operative, di sicurezza e le raccomandazioni che divulgate ai vs dipendenti rimangono carta morta. Ad agosto di quest'anno scade il contratto tra e Controparte_1
RE. Vorrei cortesemente sapere da Lei, se la latitanza nelle risposte da parte dei signori che ho soprariportato devono essere da me interpretate come la vs volontà di interrompere la ns collaborazione. Mi servirebbe saperlo perché devo ovviamente avere il tempo di organizzarmi. NO: documentale;
3.26 Quanto poi allo scambio di email allegato da parte Ricorrente sub doc. 9, si evidenzia come nelle email risalenti al 2019 non erano in copia né
21 (Area Manager, superiore di e ) né Persona_1 Per_4 Pt_1 S_
[...]
NO: documentale;
3.27 (collega di , pari livello, che seguiva l'appalto Persona_5 Pt_1 prima dell'arrivo di ) e hanno scritto in autonomia, senza tuttavia Pt_1 Pt_1 mai informare i pro re NO: fatto negativo, onerante il ricorrente della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata;
3.28 Il problema del blocco delle stive, comunque, era un problema noto, tant'è che l'input dato sia a che a che a era Pt_1 Persona_5 CP_2 quello di seguire l'indicazio sa sug IOS pr dal nostro RSPP. Sì: 3 testimoni;
3.29 Peraltro, a conferma di ciò, nello scambio di email prodotto da parte Ricorrente compare anche un'email di al committente (in cui – come CP_2 da indicazioni di PS – scrive “non siamo assolutamente autorizzati” ad effettuare lo sblocco). NO: documentale;
3.30 A seguito delle email inviata dalla Committenza, la Società, dapprima inviava in data 27 gennaio 2021 due manager (il Sig. , Direttore S_
Operation e la Dott.ssa HR MANAGER) sul sito DI RE per Tes_5 verificare le problematich dalla Committenza e per interloquire con i singoli dipendenti, NO: irrilevante, e assorbito dalla circostanza documentale seguente, 3.31.
3.31 Successivamente convocava immediatamente in sede il Sig. , Pt_1 nella sua qualità di in data 3 febbraio 2021 (doc. 8), per Controparte_11 avere chiarimenti, s in particolare circa: il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte del nostro personale presso l'appalto; all'organizzazione del lavoro per cui, da diverso tempo, i flussi di lavoro concordati con il Cliente non sono rispettati;
al mancato rispetto delle regole HACCP. NO: documentale;
3.32 La Società aggiungeva inoltre che “Lei, in quanto riferimento per le Operations di , non ha saputo gestire e risolvere nel tempo Controparte_1 le criticità rilevate per quanto di sua competenza e dimostra scarse attitudini nella gestione delle risorse. Tutto quanto sopra conduce al rischio di risolvere il rapporto commerciale con il Cliente alla scadenza naturale del contratto di appalto, ossia a giugno del corrente anno, con le conseguenze economiche che Lei potrà ben comprendere.” NO: documentale;
22 3.33 Il Sig. partecipava a tale incontro, che si svolgeva alla Pt_1 presenza della Dott.ssa , HR di PS, e il Dott. , CEO Tes_4 Persona_3 di PS, ricevendo consigli e suggerimenti per evitare ulteriori doglianze da parte del Committente. NO: generico;
3.34 La Società inoltre convocava nella medesima data anche il Sig.
referente gerarchico di , sempre per avere dei Persona_1 Pt_1 chiarimenti NO: irrilevante, in ogni caso ragionevolmente documentale;
3.35 Tuttavia, pur dopo il suddetto incontro, la Società veniva a conoscenza di un terribile infortunio che si era verificato in data 19 febbraio 2021. NO: non controverso;
In merito all'infortunio del 19 febbraio 2021. 3.36 Nella mattinata di venerdì 19 febbraio 2021, attorno alle ore 10:00, si bloccava un bancale al terzo piano della scaffalatura a gravità all'interno del magazzino della RE (doc. 9). NO: non controverso (cfr. cap. 7 ric.).
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un'anomalia sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio. SI: 2 testimoni;
3.38 In particolare, nel corso del normale ritmo di lavoro, un pancale posto al secondo piano della rulliera rimaneva incastrato tra i rulli impendendo il nomale flusso di trasporto. SI: 2 testimoni;
3.39 In queste situazioni gli operatori di devono Controparte_1 contattare la manutenzione della Committenza p vità: NO: valutativo;
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc. 10). SI: 2 testimoni;
3.41 Dunque, diversamente da quanto assunto da parte Ricorrente, non vi è alcuna prova che il avesse provveduto a chiamare i manutentori e Pt_1 peraltro non vi erano esi particolari se non “produttive”.
23 NO: fatto negativo, onerante il ricorrente della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata, valutativa l'ultima parte:
3.42 Il Sig. , e il Sig. Team Leader, Pt_1 Controparte_11 CP_2 decidevano aut e allo del pancale, coinvolgendo anche altro personale di PS, senza minimamente preoccuparsi di eventuali rischi che potevano verificarsi in tale azzardata operazione di sblocco. SI: 3 testimoni (limitatamente alla parte fattuale e non a quella barrata);
3.43 Le operazioni si sono svolte nel seguente ordine cronologico: le due corsie al terzo livello della scaffalatura a gravità, a lato del pallet bloccato, risultano libere (prive di merce stoccata). SI: 3 testimoni;
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di altezza dal suolo per sbloccare il pancale. SI: 3 testimoni;
3.45 Il sig. che è un carrellista, tramite un retrattile del Pt_3 magazzino con pan to nelle forche, solleva il Sig. l terzo livello CP_2 della scaffalatura a gravità (alla destra del pancale bloccato). SI: 3 testimoni;
3.46 Sempre il Sig. sempre tramite il retrattile con il pancale Pt_3 infilato nelle forche, solleva anche il Sig. al terzo livello della scaffalatura Pt_1
a gravità (alla sinistra del pancale blocca SI: 3 testimoni;
3.47 È bene notare che non solo non vietava né impediva al Pt_1 di salire in quota per s e il bancale, ma addirittura (a conferma CP_2 della gravità della circostanza) saliva anche lui..., in spregio a qualsiasi elementare obbligo di sicurezza sul lavoro. NO: parte valutativa del fatto già oggetto di prova;
3.48 Pertanto, i Sigg.ri e erano posizionati ai rispettivi lati Pt_1 CP_2 del pancale bloccato. SI: 3 testimoni;
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
SI: 3 testimoni;
3.50 Il Sig. riusciva a liberare il pancale, ma rimaneva incastrato CP_2 tra lo stesso e i traversini della scaffalatura, infatti i rulli riprendevano a muoversi, imprigionando il che rimaneva letteralmente "schiacciato" CP_2 dai rulli stessi, con i pancali che lo colpivano al torace a ripetizione. SI: 3 testimoni;
24 3.51 Il Sig. urtando la struttura in metallo, si provocava la CP_2 frattura di tre costole e due ematomi (milza e reni) e restava bloccato in posizione semi-eretta. NO: documentale;
3.52 Il Sig. , dall'altra corsia della scaffalatura, iniziava quindi a Pt_1 liberare il pancale dai prodotti che si erano incastrati. SI: 3 testimoni;
3.53 Il Sig. addetto alla gestione trasporti, era intento nelle alle Pt_6 sue operazioni in ufficio, ma ad un certo punto ha sentito urlare delle persone e si è reso conto che erano i suoi colleghi dalla scaffalatura. SI: 1 testimone;
3.54 Uscito dall'ufficio per accertarsi della situazione, ha sentito il Sig. chiedere aiuto e richiedere una mola per poter tagliare i traversini. CP_2
1 testimone;
3.55 A quel punto il Sig. tramite retrattile con bancale infilato Pt_3 nelle forche, sollevava allora un endente, il sig. al terzo livello Pt_6 della scaffalatura a gravità, nella corsia dove era posizionato il Sig. CP_2
SI: 2 testimoni;
3.56 I Sigg.ri e continuavano a liberare manualmente i Pt_6 Pt_1 prodotti incastrati del pancale. SI: 2 testimoni;
3.57 Il Sig. aiutava il Sig. a liberarsi. Pt_6 CP_2
SI: 2 testimoni;
3.58 Successivamente, sia il Sig. che il Sig. scendevano CP_2 Pt_6 dalla scaffalatura a gravità tramite retr ato dal car così come il Sig. . Pt_1
SI: 1 testimoni;
3.59 Il Sig. veniva quindi accompagnato in area break esterna CP_2 per riprendersi. SI: 2 testimoni;
3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2
SI: 3 testimoni in ordine a fasi, contenuto e tempi del soccorso sanitario globalmente considerato;
3.61 I Sigg.ri e raggiungevano addirittura a piedi l'auto CP_2 Pt_1 del Sig. , parcheggiata nel piazzale esterno allo stabilimento, Pt_1 contravven qualsiasi elementare nozione di pronto soccorso.
25 NO: assorbito, per la parte fattuale, dal cap. 3.60, inammissibilmente valutativa la parte barrata;
3.62 I Sigg.ri e raggiungevano in auto il pronto soccorso CP_2 Pt_1 di Campostaggia a i, o alle 10:30. NO: assorbito, per la parte fattuale, dal cap. 3.60,
3.63 Il Sig. non si preoccupava di avvertire nessuno di quanto si Pt_1 era verificato e ri nello stabilimento RE attorno alle ore 13:00. NO: fatto negativo, onerante il ricorrente della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata;
3.64 Il Sig. veniva invece dimesso dall'ospedale attorno alle ore CP_2
14:00, con una prognosi di 30 giorni a causa di un trauma da schiacciamento. NO: documentale;
3.65 Il Sig. RSPP della società PS, veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sapere dell'infortunio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12). SI: 2 testimoni;
3.66 Anche in questo caso, la Committenza (ossia il Sig. veniva Tes_9 reso edotto dell'accaduto, non dai responsabili di PS, ma dalla moglie del Sig.
CP_2
SI: 2 testimoni;
3.67 Peraltro il Sig. si era trovato a transitare nei pressi dei locali Tes_9 in cui si stava verifican ente ed avendo visto alcune persone che guardavano “per aria” un pallet pericolante, aveva fatto una precisa domanda, e gli è stato risposto “stiamo sbloccando un pallet”, senza in alcun modo accennare al fatto che il Sig. fosse rimasto incastrato (doc. 13). CP_2
SI: 2 testimoni;
3.68 (…) Il Ricorrente, al rientro dal Pronto Soccorso, decideva di informare i Sigg.ri (Operations Director), (RSPP) Testimone_6 Testimone_7
e (un collega) e il Sig. (rappresentante della Persona_5 Testimone_9
C mail delle 13.52 del s (doc. 13):
“Oggetto: Incidente Appalto RE 19 febbraio 2021
Buongiorno a tutti, in data 19 febbraio 2021 alle ore 10:00 il lavoratore nel Controparte_2 provvedere a sbloccare una scaffalatura al secondo piano (considerando il piano terra) della gravità si posizione sulla scaffalatura libera a fianco libera da bancali. Nel far leva per sbloccare un bancale con un con ferro è rimasto impigliato con il corpo tra il bancale che veniva in avanti e la barra traversale della scaffalatura. Dopo averlo soccorso e liberato ho provveduto a portarlo in ospedale per fare gli accertamenti del caso perché aveva dolore, il lavoratore attualmente è cosciente e a quanto riferito dal pronto soccorso devono fare altri
26 accertamenti. Sempre il pronto soccorso non ha provveduto ad un ricovero d'urgenza da un primo controllo. Mi scuso di non aver avvisato subito ma prima mi sono concentrato sul lavoratore. Nella concitazione ho riferito in telefonata a
e che il lavoratore fosse sulla prima scaffalatura Testimone_6 Testimone_7 er a scaffalatura. Io ero in ufficio al momento del fatto e stavo parlando con un lavoratore, non mi ricordo se mi ha chiesto il permesso per fare tale operazione perché stavo coordinandomi per il lavoro del mixaggio che aveva finito l'attività. Vi tengo aggiornati”. NO: documentale;
3.69 Come si evince dall'email, la versione che il Sig. sottopone Pt_1 alla Società è completamente difforme, da quanto poi la Società ha appreso in occasione del sopralluogo presso il Magazzini di Colle Val D'Elsa effettuata il 26 febbraio 2021 dal Sig. e dal Sig. (Senior Operations Testimone_7 Testimone_8
Manager, che ha sostituito il Sig. dal febbraio 2021). Persona_1
NO: la contestata difformità o meno conseguirà alla ricostruzione storica giudiziale del fatto;
3.70 La società provvedeva ad effettuare le comunicazioni di denuncia di infortunio (doc 14). NO: documentale;
3.71 Pertanto, con lettera del 4 marzo 2021 consegnata il 9 marzo 2021 (doc. 15), la Società si vedeva costretta a contestare al ricorrente le seguenti circostanze:
“Oggetto: contestazione di addebito (...) ”. NO: documentale;
3.72 Il ricorrente forniva le proprie giustificazioni con lettera del 10 marzo 2021. NO: documentale;
3.73 Con lettera del 16 marzo 2021 (doc. 16) la società si vedeva costretta ad intimare il licenziamento con lettera del seguente tenore “(...)” NO: documentale;
3.74 Al termine del rapporto di lavoro il Ricorrente percepiva le competenze di fine rapporto per una somma pari ad Euro 6699,98 (doc. 17). NO: documentale;
3.75 Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente ha reperito un'altra attività lavorativa e percepisce una retribuzione pari ad Euro 1900. NO: documentale;
3.76 (…) la Società ha provveduto a contestare, per i fatti accaduti il giorno 19 febbraio 2021, anche i sig.ri (doc. 18) e, CP_2 Pt_6 Pt_3
27 all'esito dei procedimenti disciplinari, sono stati comminate le seguenti sanzioni: REBASTI: 3 giorni di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, poi Pt_6 sanzione del richiamo scritto;
sanzione di 5 giorni di sospensione CP_2 dalla retribuzione e dal servizio. NO: documentale;
3.77 Il Sig. tramite il suo legale, ha già chiesto il risarcimento CP_2 dei danni subiti a causa dell'infortunio (doc. 19 ). NO: documentale;
BB) Sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dal ricorrente con la medesima limitazione numerica testimoniale;
Il ricorrente è ammesso alla controprova anche sul capitolo ritenuto inammissibile per negatività fattuale (3.27, 3.41, 3.63 s.e.o.);
Il § 3.78, indicato dalla Società come capitolo di prova, non è stato rinvenuto nella memoria difensiva.
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società convenuta resistente ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione relativa all'attribuzione del ruolo di preposto al sig. , da eseguirsi nel Controparte_2 termine di rinvio.
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 14).
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società ex art. 210 cpc l'esibizione della richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 co. 6 St. Lav. proposto al sig. , da eseguirsi nel Controparte_2 termine di rinvio.
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 13).
Manda la Cancelleria ex art. 213 cpc di chiedere all' Parte_9
di Campostaggia Poggibonsi, il referto completo del Pronto
[...]
l ricovero del 19/2/2021 di n. 17/4/1976, Controparte_2
Colle Val d'Elsa ed ivi residente in [...]1, da pervenire cortesemente entro il 31/3/2025.
Il giudice conferma per l'assunzione della prova testimoniale, nei limiti della sopravvenuta valutazione di ammissibilità e rilevanza, la sola udienza del 14/4/2025 ore 10:30 (confermando la programmazione decisoria al 27/6/2025 ore 11:30, note autorizzate al 17/6/2025).
28 All'udienza 14/4/2025, nella causa n. 211/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Antonio Emilio Carollo;
Parte_1 per l'avv. Elisabetta Cassaneti, anche nella Controparte_1 qualità di procuratrice speciale come in atti.
Preliminarmente l'avv. Cassaneti per la Società resistente, in riferimento all'ordine ex art. 210 cpc di esibizione della richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 co. 6 St. Lav. proposto al sig. CP_2
, dichiara che la Società non ha mai ricevuto tale richiesta.
[...]
Sempre preliminarmente, l'avv. Cassaneti per la Società resistente esibisce ex art. 210 cpc la nomina a preposto del sig. , del Controparte_2
26/4/2019, con riserva di tempestiva produzione telema
Si dà avvio alla prova testimoniale, alle ore 11:50, con l'introduzione del primo testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dal ricorrente: Persona_1
“assunto da nel 2020 come responsabile, Senior Operation CP_13
Manager, degli appalti, che la aveva in Centro Controparte_17
Italia. Fino al 2022. Mi sono lice vato altro lavoro.
14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenze S.p.A. di Colle Val D'Elsa” era il preposto della squadra operante nell'appalto RE, CP_2 riportava a , Operation Manager o forse mi sembra Parte_1 CP_11
CP_11
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul p Nella prima visita che feci in questo appalto, al tempo responsabile non era , ma altra persona, facendo un'ispezione ho evidenziato un rischio Pt_1 imp legato a queste scaffalature a gravità, creai d'accordo con la proprietà delle istruzioni. Per intervenire in caso di blocco di uno o più pallet lungo il percorso della rulliera, vi era bisogno di un intervento fisico di una o più persone per spingerlo, non c'era altra soluzione tecnica. Imposi pertanto il divieto di salire sulla scaffalatura e prescrissi di chiamare i manutentori della committenza, anzitutto poiché i nostri dipendenti non erano formati quindi abilitati a lavorazione in quota, cioè oltre i due metri, inoltre non vi era un comodato d'uso, e la scaffalatura doveva essere gestita quanto a manutenzione dalla proprietà, cioè dal committente. Tutti i dipendenti e anche anno firmato per presa visione, questo CP_2 avvenne prima che divenisse responsabile dell'Area. Pt_1
29 In merito a questa e altre problematiche di sicurezza nell'appalto si sono create difficoltà di interlocuzione tra noi gestori e la committenza, nello specifico poiché non sempre la manutenzione collaborava nello sblocco dei pallet. Adr succedeva che i dipendenti della in un certo senso erano CP_1 costretti ad effettuare personalmente lo sbl delle tempistiche nella consegna e capitava che non potessero attendere l'intervento della manutenzione;
Adr non credo di questa interlocuzione vi sia traccia scritta, ma solo verbale;
adr ho riferito di questa problematica al mio responsabile, S_
, che in una riunione a Milano mi disse di mollare su questi as
[...] funzionare comunque l'appalto, mantenere il rapporto con il committente, inoltre il pagamento del servizio si basava sul numero dei colli spediti;
adr la scaffalatura era conosciuta da più anni dai dipendenti, che di loro iniziativa risolvevano direttamente il problema, altrimenti insolubile;
adr più volte il sig. Direttore di stabilimento della committenza, Tes_9 si lamentava delle mie tazioni sul tema della sicurezza tanto da richiedere il mio allontanamento, e dall'10/2020 non ebbi più l'autorizzazione ad accedere allo stabilimento;
adr di sicuro sia la committenza che il gestore dell'appalto non intendevano su questa criticità porre ostacoli, considerandola evidentemente come un rischio gestibile, accettabile. Mi occupo da molti anni di sicurezza, e secondo la mia valutazione ed esperienza, non era invece un rischio gestibile;
adr quindi non posso sapere se al momento dell'infortunio questi cartelli, dei fogli plastificati fossero affissi sulle scaffalature, dove posso dire furono apposti inizialmente;
adr dopo il mio allontanamento ero in contatto con o via Parte_1 mail o per telefono, ci sentivamo tutti i giorni, lui era i alla settimana;
3.42 Il Sig. , e il Sig. Team Leader, Pt_1 Controparte_11 CP_2 decidevano aut e allo del pancale, coinvolgendo anche altro personale di PS, senza minimamente preoccuparsi di eventuali rischi che potevano verificarsi in tale azzardata operazione di sblocco. Non ero presente, non posso dire, confermo quanto fin qui descritto”. lcs
Alle ore 12:48, viene introdotto il secondo testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dalla Società resistente: Testimone_7
“ho lavorato in Professional come RSPP, fino da 4/2019 a 11/2021. Ho proseguito in questo ruolo in altre realtà.
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul p
30 Confermo, li ho anche visti;
adr non è a mia conoscenza, lavorando a Milano, una diversa operatività da parte direttamente dei lavoranti di Professional senza intervento della manutenzione che faceva capo alla committenza;
adr si trattava di una operazione molto delicata e la necessità di chiamare la manutenzione è stata anche in seguito ribadita;
3.42 Il Sig. , e il Sig. Pt_1 Controparte_11 CP_2 CP_18 decidevano aut e allo coinvolgendo anche altro personale di PS, io non ero presente;
dopo l'evento, tempo di organizzarsi, sono sceso;
dalle informazioni raccolte dapprima ho acquisito a distanza la notizia che era salito su per sbloccare il bancale con l'aiuto di un carrellista;
CP_2 adr approfondendo sul posto mi è stata evidenziata la verità dei fatti, che vedeva il coinvolgimento sia di che di nello sblocco, insieme;
CP_2 CP_2 Testi
era una sorta sabile, il punto di Pt_1 Parte_10 unione tra l'azienda e l'appalto, era , non ricordo se CP_1 CP_2 Pt_11 preposto alla squadra, ma in ogni caso almeno per me figura di rilievo, i miei interfaccia erano loro;
adr non ricordo mi sia stato detto essere stata chiamata la manutenzione, non lo potrei giurare;
3.43 Le operazioni si sono svolte nel seguente ordine cronologico: le due corsie al terzo livello della scaffalatura a gravità, a lato del pallet bloccato, risultano libere (prive di merce stoccata).
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di alt uolo per sbloccare il pancale.
3.45 Il sig. che è un carrellista, tramite un retrattile del Pt_3 magazzino con pan to nelle forche, solleva il Sig. l terzo livello CP_2 della scaffalatura a gravità (alla destra del pancale bloccato).
3.46 Sempre il Sig. sempre tramite il retrattile con il pancale Pt_3 infilato nelle forche, solleva anche il Sig. al terzo livello della scaffalatura Pt_1
a gravità (alla sinistra del pancale bloccato).
3.48 Pertanto, i Sigg.ri e erano posizionati ai rispettivi lati Pt_1 CP_2 del pancale bloccato.
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
3.50 Il Sig. a a liberare il pancale, ma rimaneva incastrato CP_2 tra lo stesso e i traversini della scaffalatura, infatti i rulli riprendevano a muoversi, imprigionando il che rimaneva letteralmente "schiacciato" CP_2 dai rulli stessi, con i pancali che lo colpivano al torace a ripetizione.
3.52 Il Sig. , dall'altra corsia della scaffalatura, iniziava quindi a Pt_1 liberare il pancale dai prodotti che si erano incastrati.
3.55 A quel punto il Sig. tramite retrattile con bancale infilato Pt_3 nelle forche, sollevava allora un altro dipendente, il sig. al terzo livello Pt_6 della scaffalatura a gravità, nella corsia dove era posizio ig. CP_2
31 3.56 I Sigg.ri e continuavano a liberare manualmente i Pt_6 Pt_1 prodotti incastrati de e.
3.59 Il Sig. veniva quindi accompagnato in area break esterna CP_2 per riprendersi.
3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2 descrizione in sequenza corrisponde a quanto da me scritto nella relazione (doc. 9 conv.) in base alle informazioni personalmente acquisite. è stato aiutato a liberarsi ed accompagnato personalmente CP_19 al Pronto Soccorso, preciso, ma è solo una mia valutazione, considero una anomalia non chiamare in questi casi subito un'ambulanza;
Co
3.65 Il Sig. RSPP della società , veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sapere dell'infortunio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12). Io sono stato avvisato via mail dal sig. . Tes_9 lcs
Alle ore 13:38, viene introdotto il terzo testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dalla Società resistente: Testimone_9 tabilimento della RE Firenze spa.
3.28 Il problema del blocco delle stive, comunque, era un problema noto, tant'è che l'input dato sia a che a che a era Pt_1 Persona_5 CP_2 quello di seguire l'indicazione affissa sugli scaffali e nella IOS predisposta dal nostro RSPP.
“la scaffalatura è di qualità, Toyota le monta in tutto il mondo queste scaffalature a gravità. Il problema può nascere dai pallet, dal loro stato. Adr non aveva una frequenza regolare, anche una o due volte al giorno come due settimane senza alcun evento, comunque il fenomeno si verificava, tutt'oggi; adr Toyota nel 2019 fece anche un corso, anche sullo sblocco dei pallet, al corso parteciparono tutti, anche i dipendenti Professional, quali proprio il
ho il foglio delle presenze;
CP_2
adr la regola è svuotare la corsia a fianco di quella dove si trova il pancale bloccato;
adr con un mezzo di sollevamento portare il personale addetto su una corsia svuotata e raggiunto il corridoio libero, con una tavola apposita sopra i rulli avvicinarsi al pancale per lo sblocco con una leva;
adr sono necessarie almeno due persone, una che resta sulla piattaforma elevabile (PLE), e l'altra che opera sul carrello, per lo sblocco basta una persona, si tratta di riallineare un pancale;
adr se il problema è ai piani superiori si tratta di un lavoro in quota;
adr l'indicazione operativa era quella di chiamare la nostra manutenzione, RE, anzitutto per una indicazione produttiva, i carrellisti, i mulettisti, quelli in magazzino, non debbono impiegare tempo in questa attività
32 manutentiva interrompendo il loro lavoro in magazzino, inoltre gli addetti alla manutenzione, a differenza loro, sono formati e abilitati alla lavorazione in quota;
adr inizialmente era stato ipotizzato che una evenienza del genere potesse essere gestita dall'appaltatrice, ma fu da loro obiettato appunto che avrebbe interrotto il lavoro ordinario, dovevano comunque chiamare la manutenzione per l'attrezzatura, e inoltre si trattava di lavoro in quota, così fu deciso di affidarlo alla nostra manutenzione e furono date disposizioni in tal senso, quando avveniva il blocco chiamavano la manutenzione;
adr se la manutenzione avesse tardato restavano comunque numerose corsie attive, sono più piani in altezza e più corsie, ciascuna di 23 posti pallet, quindi il blocco di un pallet interrompe solo parzialmente il flusso, solo quello della singola corsia;
adr a me tutte non arrivano, posso dire che all'inizio se ne occupavano loro, poi vi furono le rimostranze di cui ho parlato e fu deciso l'affidamento di simili alla manutenzione;
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un'anomalia sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio. Non ero presente nell'immediatezza, ma come mia prassi quotidiana effettuo sopralluoghi quasi sempre insieme a un collaboratore;
quel giorno passai dal magazzino e vidi movimento in quota, vidi CP_2
e una o due persone, in alto, a terra c'era e alla mia domanda, Pt_1 successo qualcosa, rispose più o meno che c'era un pancale bloccato, ma era tutto a posto e ho proseguito il mio giro. Fu la moglie del a telefonarmi in mattinata al lavoro per dirmi CP_2 quanto accaduto.
3.38 In particolare, nel corso del normale ritmo di lavoro, un pancale posto al secondo piano della rulliera rimaneva incastrato tra i rulli impendendo il nomale flusso di trasporto. Come detto, non ero presente nell'immediatezza
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul p i cartelli erano stati messi da diverso tempo, nessuno li aveva levati, ci dovevano essere, non posso dire con certezza se fossero presenti quel giorno;
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
Non ero presente, q llo strumento riprodotto nel doc. 11, è un ferro dell'ultimo momento, non è il top, anche se pur sempre una leva è;
33 3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2 scrissi una mail e , si scusò di non avermi avvertito subito, dicendo Pt_1 che era stato impegnato al Pronto Soccorso dove aveva personalmente portato
e qui mi incazzai per la seconda volta, poiché a quanto sapevo CP_2
l'infortunato aveva tre costole rotte ed ematomi a giro e in questi casi si deve chiamare l'ambulanza;
3.65 Il Sig. RSPP della società PS, veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sapere dell'infortunio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12). Non so se altri, io so che lo avvertii via mail;
3.66 Anche in questo caso, la Committenza (ossia il Sig. veniva Tes_9 reso edotto dell'accaduto, non dai responsabili di PS, ma dalla moglie del Sig.
CP_2 atta di quanto già riferito;
3.67 Peraltro il Sig. si era trovato a transitare nei pressi dei locali Tes_9 in cui si stava verifican ente ed avendo visto alcune persone che guardavano “per aria” un pallet pericolante, aveva fatto una precisa domanda, e gli è stato risposto “stiamo sbloccando un pallet”, senza in alcun modo accennare al fatto che il Sig. fosse rimasto incastrato (doc. 13). CP_2
È quanto ho già descrit lcs
Dopo breve pausa, alle ore 15:09, viene introdotto il quarto testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dal ricorrente. Controparte_2
La Società resistente eccepisce l'incapacità del testimone a fronte della richiesta di risarcimento danni avanzata (doc. 19 conv.). Il giudice, visto l'art. 246 cpc, non ravvisa nella posizione sostanziale del testimone una fattispecie legittimante intervento in causa in alcuna forma prevista dall'ordinamento e dispone procedersi alla sua audizione nella qualità originaria:
“sono stato dipendente della fino al 31/8/2024 2024 quando CP_1 la RE ha cambiato appalto e o con la nuova appaltatrice”.
Sentito sui capitoli di parte ricorrente: 11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecnico di RE Firenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”;
34 Io ero un caposquadra o team leader come si voglia chiamare, responsabile, non era ben definito, nella busta paga c'era scritto “capo squadra ots” mentre era il mio diretto superiore. Pt_1
Si è verificato il blocco delle rulliere sicché come da procedura si chiamava la manutenzione, telefonate su telefonate e capitava che non rispondessero, spesso e volentieri. Il lavoro doveva andare avanti e i camion a fine serata dovevano essere caricati. Quindi chiamai più volte la manutenzione, non rispondevano, poi ci confrontammo con e prendemmo la decisione di Pt_1 sbloccare i pancali per far proseguire il la Adr qualche altra volta era capitata una situazione simile. L'azienda ne era Parte a conoscenza, vi sono anche mie mail, ero stato nominato da poco . Adr i pancali si possono bloccare per più motivi, più o meno giornalmente direi che si bloccavano. Sempre si chiamava la manutenzione, e loro venivano, non è che non venivano. Ma in quella circostanza è andata diversamente come per tantissime altre occasioni.
12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; L'evento è stato molto traumatico. Quando andammo a sbloccare la rulliera, la rulliera ripartì e fui colpito rimanendo incastrato. Non ricordo di aver pensato di utilizzare lo strumento raffigurato nel doc. 11 conv., non c'è stato tempo di utilizzare una leva e non ricordo nemmeno di averlo portato su. Fui soccorso da che era rimasto giù. era su con Parte_3 Per_6 me, accanto. Siamo s ccare il pancale. Disf il pancale e levando le scatole tolsero quello che mi opprimeva. Misero un pancale nella rulliera vuota e adagiato su di esso sono lentamente sceso al piano terra. Ho percepito nettamente la rottura delle costole, stoc stoc, e temevo di essermi lesionato organi interni. Appena messo sul pancale mi adagiai, quando scesi al piano terra riuscii a fare i primi passi per arrivare all'ufficio aiutato, sorretto dai colleghi, non ricordo chi c'era. Adr non ricordo se abbia visto passare dalla scaffalatura o me Tes_9
l'abbiano raccontato in seguito, certamente io urlavo parecchio. È stato ad accompagnarmi con la sua macchina credo, a Pt_1
Campostaggia. Ero cosciente e non sono mai svenuto ma ero in stato confusionale, dicevo che volevo andare all'ospedale a corsa temendo di aver subito lesioni interne. Adr non saprei dire dopo quanto tempo sia stato accompagnato all'ospedale. Da quando sono stato riportato a terra penso che nell'arco di pochi minuti, cinque minuti siamo partiti. Adr non ho chiesto di chiamare un'ambulanza, neppure ho chiesto di non chiamarla, volevo solo essere portato subito all'ospedale, di essere soccorso.
13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 re o impugnato la stessa chiedendo la
35 costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; Ho ricevuto una lettera di contestazione, ho fatto rispondere dal mio avvocato e poi non ho avuto risposta né sanzione. Nella lettera della vi era la sospensione di alcuni giorni, 5 mi CP_1 pare, che non è stata attuata.
14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenz l D'Elsa” È vero che avevo fatto il corso da preposto non sono sicuro se nel 2019 o 2020. Il preposto è colui che guarda che tutte le attrezzature siano utilizzate nel modo idoneo, che tutto sia funzionale, riceve segnalazioni dai colleghi.
era sempre mio superiore. Pt_1
Non credo di essere stato l'unico preposto, ce ne erano altri.
Ascoltato a controprova:
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio. Ho rilevato che il pancale non scendeva, bloccato e ho cercato di chiamare la manutenzione, come ho già detto. In altre circostanze si sarebbe potuto attendere l'intervento della manutenzione e proseguire la lavorazione prelevando quel prodotto da un'altra parte, ma in questo caso non era possibile, necessariamente dovevamo attingere a quella stiva, a quella rulliera, per completare il carico.
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc. 10). Non ricordo ma al momento dell'incidente non ho la certezza che ci fossero i cartelli, ricordo ci fossero al mio rientro in azienda. Era stato fatto firmare un OPL descrittivo della procedura da tenere in simili occasioni. Prendo visione del documento che ho firmato (doc. 10 conv.). Il problema c'era, i camion dovevano essere caricati, si tratta di problematiche che avevo segnalato sin dal 2019/2020.
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di altezza dal suolo per sbloccare il pancale.
Non ho ricevuto un ordine di salire, c'è stato il blocco dei pancali e la situazione andava risolta e ci siamo confrontati con . Pt_1
Adr neppure mi ha impedito di salire. Pt_1
36 Alle ore 16:20, viene introdotto il quinto testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: indicato dal ricorrente: Persona_7
“in pensione dal 1/1/2022. 11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecn irenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”; lavoravo quel giorno come mulettista. Io preparavo il carico, e sono andato da loro, e miei superiori, in ufficio a pochi metri di Pt_1 CP_2 distanza, per se c ale non scendeva dalla rulliera e chiamare come di prassi la Manutenzione. Nel frattempo ho proseguito nel magazzino in altre lavorazioni, non a quella scaffalatura, tanto si sapeva che ci voleva sempre un 10-15 minuti prima che arrivassero. Sarà passata una mezz'ora, mi pare che anche l'autista era passato a sollecitare il carico, il carico avviene nelle immediate vicinanze della scaffalatura, alcuni metri. Son tornato alla carica in ufficio a sollecitare, per che che fanno? si sbloccano noi? Dopo qualche minuto sono usciti loro due, e e Pt_1 CP_2 hanno deciso di sbloccare il pancale, io sono rimasto lì sott La regola era di chiamare in questi casi la Manutenzione. Ma capitava che non rispondessero o potessero tardare, potevano essere impegnati altrove e in questo caso non interrompevano il lavoro sulla loro linea. Nel frattempo i camionisti facevano pressione per partire. C'è poi da dire che dopo le 18:00 la Manutenzione difficilmente era attiva e soprattutto dopo quell'ora capitava un possibile nostro intervento diretto in casi simili, se capitava bisognava intervenire con lo sblocco per fare partire il carico.
12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; insieme a sono saliti su, anzi mi hanno chiesto di mandarli su con Pt_1 un pancale, ope invero vietata. dopo ha cominciato a Controparte_2 chiedere aiuto, io ero lì sotto, ho chiamato un mulettista nei pressi e mi sono fatto mandare su per liberarlo dalla pressione del pancale, era su, credo Pt_1 dall'altra parte della rulliera. Abbiamo alleggerito di due strati il pancale insieme a per Parte_1 liberare CP_2
Adr mi pare sia passato anche ma io ero impegnato nelle Tes_9 operazioni descritte, quindi non ci giurerei;
adr gridava credo il dolore sia stato forte;
CP_2 adr liberato, anche mi ha aiutato a porlo su un pancale e Parte_1 tenerlo per scendere a te adr io non sono sceso subito con loro per non occupare il pancale e per togliere, sistemare i cartoni prelevati dai rulli e quando infine sono sceso dopo
37 5, 10 minuti non c'erano più, l'hanno portato all'Ospedale, nel frattempo si era radunata la gente, i dipendenti in area magazzino;
13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 sanzione disciplinare conservativa, hanno impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; ricevetti 3 giorni di sospensione, almeno un giorno, o due li ho eseguiti, forse anche tutti e tre, e mi sono accordato, loro da un poco di tempo volevano mandarmi in pensione ed io non volevo, così ho accettato di andare in pensione e non se ne sarebbe più parlato del fatto”, lcs
Alle ore 17:04 viene introdotta la sesta testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica:
(…) indicata dalla Società resistente a contrprova sul cap. 13: Tes_4 el Personale. 13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 sanzione disciplinare conservativa, hanno impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; in relazione ai due casi la Società non ha ricevuto alcuna richiesta, non mi risulta. Adr ho fatto un controllo nelle pec;
Adr non sono stati portati a mia conoscenza direttamente, o a mezzo del RSSP, comportamenti analoghi a quelli verificatisi in occasione Tes_7 dell'evento; adr l'azienda rileva anche i mancati incidenti, c.d near miss, che inducono ad azioni remediali ed eventualmente contestazioni disciplinari” lcs
Alle ore, 17:15, il giudice conferma la programmazione della discussione al 27/6/2025 ore 11:30, note autorizzate al 17/6/2025, facoltà di aula virtuale, preferibilmente comune.
Manda la Cancelleria di chiedere/sollecitare ex art. 213 cpc all'
[...]
di Campostaggia Poggibonsi, il referto Parte_9
Pronto Soccorso relativo al ricovero del 19/2/2021 di n. Controparte_2
17/4/1976, Colle Val d'Elsa ed ivi residente in [...]5/2025.
38 All'udienza 27/6/2025, nella causa n. 211/2022 rgl, presente la funzionaria , sono comparsi: Controparte_20 per , l'avv. Antonio Emilio Carollo;
Parte_1 per da remoto ex art. 127 bis cpc l'avv. Controparte_1
Elisabetta ità di procuratrice speciale come in atti e l'avv. Cecilia Guffanti, in sostituzione dell'avv. Luca Failla.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Carollo per il ricorrente replica in particolare alle note difensive finali avversarie con esposizione e argomentazione orale delle fonti di informazione orale e documentale. L'avv. Cassaneti per la Società convenuta, replica in particolare all'esposizione orale avversaria a sua volta con propria esposizione e argomentazione orale delle fonti di informazione orale e documentale offrendone opposta interpretazione.
Discussa oralmente la causa, il giudice, si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53 - ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit. - lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il contesto lavorativo e i ruoli dei protagonisti.
1.1. datrice di lavoro convenuta, Controparte_1 resistente, gestione dell'attività logistica e di magazzino di imprese terze committenti attraverso la sottoscrizione di contratti di appalto (cfr. visura storica allegata sub doc. 1 del ricorso).
1.2 Rileviamo, incidentalmente, nel perimetro oggettuale sociale, l'estensione a servizi di manutenzione di impianti, macchinari, strumenti di lavoro e linee produttive.
1.3 L'11/2/2020 il lavoratore ricorrente, , viene trasferito Parte_1 nell'ambito dell'appalto RE Firenze S.p.A. con il ruolo di operation specialist, ovvero preposto (lettera di trasferimento allegata sub doc. 5) a decorrere dall'1/3/2020, presso lo stabilimento di Colle Val d'Elsa, loc. Belvedere (doc. 4 conv.).
39 *
§ 2. L'evento infortunistico.
2.1 Il 19/2/2021 si verificava nel magazzino, intorno alle ore 10:00, un episodio di blocco del sistema di scaffalatura verticale a gravità, il blocco di un pallet rimasto incastrato, impediente ulteriore movimentazione della linea.
2.2 Il lavoratore ricorrente, preposto, e il collega Controparte_2 caposquadra, intervenivano personalmente in quota al t sblocco manuale, muniti di una leva e posizionandosi di fianco sulla linea libera.
2.3 Il collega rimaneva incastrato tra il bancale bloccato e la CP_2 struttura della scaffalatura subendo lesioni.
2.4 Una volta liberato con l'aiuto di altro collega, salito Parte_3 in un secondo momento nella scaffalatura a gravità, il lavoratore accompagnava personalmente l'infortunato al Pronto Soccorso di Campostaggia, dove giungeva alle ore 11:00, registrandosi al triage, urgenza indifferibile, incidente sul lavoro, trauma toracico da schiacciamento tra due pancali, dolore al torace e alle vertebre (acquisizione del 30/4/2025).
2.5 Accompagnata la vittima al Pronto Soccorso, il lavoratore avvisava dell'accaduto il Direttore dello l' di Parte_13 Testimone_9 CP_21
r e co Controparte_1 Testimone_7
, mezzo mail delle 13:52 (cfr. doc. 13 della memoria di Testimone_6
/3).
*
§ 3. I fatti specificamente oggetto della contestazione disciplinare del 4/3/2021 (doc. 10 ric.)
I fatti specificamente contestati:
3.1 L'essere salito in quota al terzo livello di una scaffalatura a gravità al fine di aiutare il caposquadra, sig. nell'attività di sblocco di Controparte_2 un bancale incastrato.
3.2 In violazione della regola in base alla quale in caso di blocco dei bancali in quota vanno contattati gli addetti alla manutenzione della società committente RE. Infatti, dal mese di 6/2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo: “attenzione!!! In caso di blocco delle rulliere avvertire immediatamente la manutenzione”.
40 3.3 Con l'aggravante del ruolo professionale rivestito di Parte_10
preposto.
[...]
3.4 Solo dopo 30 minuti lo ha accompagnato in ospedale, omettendo di avvisare immediatamente il suo responsabile nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, che veniva informato dell'avvenuto infortunio dal titolare della committenza solo alle 11:55.
3.5 Inoltre nella stessa data dell'evento alle 13:52 inviava una mail ad una pluralità di destinatari contenente una versione dei fatti difforme da quella verificatasi, negando la propria presenza in quota insieme alla vittima dell'incidente (cfr. doc. 13 cit. della memoria di costituzione, p. 2/3).
Scinderemo un nucleo fondamentale di ipotetica maggior gravità da un nucleo accessorio ipotetico di minor gravità.
*
§ 4. Una tematica attuale: il quesito referendario dell'8 e 9 giugno 2025.
QUESITO «Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di
“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”?»
4.1. La richiesta di referendum popolare – il cui recente, negativo esito rappresenta fatTo notorio - mirava all'abrogazione dell'art. 26, comma 4, secondo periodo del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.»
4.2. Lo scopo era quello di abrogare la limitazione della responsabilità che, secondo la normativa oggi in vigore esonera il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, dal rispondere, non solo in via diretta (art. 26, 3° comma), ma persino in via solidale (art. 26, 4° comma) del danno patito dalle vittime del lavoro, quando l'infortunio inerisca al “rischio specifico” dell'attività dell'appaltatore o del subappaltatore prescelti dai committenti e subcommittenti per l'esecuzione di un'opera o di un servizio.
41 4.3. La consultazione referendaria aspirava a garantire quanto meno l'integrale ed effettivo risarcimento del danno delle vittime (per la parte non indennizzata dall'assicuratore sociale INAIL o IPSEMA) e intendeva quindi promuovere il rafforzamento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in quanto anche la responsabilità civile solidale può assolvere a una funzione di deterrenza, spingendo chi ha delegato ad altri i propri obblighi in materia, introducendoli nei luoghi dell'impresa, a non disinteressarsi del tutto della sicurezza del lavoro.
4.4 Inoltre, come altre norme di cui si chiedeva l'abrogazione con gli altri coevi quesiti referendari, anche questa norma di favore per le imprese non era presente nell'impianto originario dell'ordinamento (ad es. nell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, come mod. dalla l. finanziaria del 2007), che non conteneva la limitazione oggetto della consultazione popolare.
4.5 Anche la controversia che forma oggetto della nostra attenzione cognitiva a fini decisori evidenzia il non inconsueto conflitto tra le ragioni della produzione, della riduzione dei tempi di produzione, e la sicurezza dei lavoratori.
*
§ 5. Un dato pacifico: come avrebbero dovuto comportarsi i lavoratori “nel migliore dei mondi possibili”.
5.1 Sgombriamo il terreno da un dettaglio: fossero o meno presenti sul luogo di lavoro le indicazioni comportamentali relative all'intervento della Manutenzione, organizzativamente riferibile alla committenza RE, i lavoratori coinvolti nell'episodio infortunistico, a cominciare dal lavoratore ricorrente, preposto, erano perfettamente a conoscenza della prescrizione (v. sopra § 3, 3.2), senza dimenticare il ruolo di caposquadra della vittima Parte dell'infortunio oltre a quello di , noto acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
5.2 In ogni caso il testimone indicato dalla Società resistente, Testimone_7 in Professional come RSPP, da 4/2 1. Ho proseguito in questo ruolo in altre realtà, alla domanda sub 3.40 “È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo: “ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che Per_1 in data 3 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc.
[...]
10)” ha risposto confermativamente. Conformemente, il testimone indicato dalla Società Testimone_9 resistente, Direttore di Stabilimen ntini Firenze spa;
e sostanzialmente anche il testimone Per_1
5.3 La nozione di mondi possibili si fa risalire storicamente a
[...]
, che intendeva i mondi possibili come idee nella men Persona_8
42 Nella metafisica di Leibniz il mondo attuale è uno dei molteplici mondi possibili e, dal punto di vista di Dio, il migliore dei mondi possibili.
*
§ 6. L'intervento della Manutenzione, facente riferimento alla committenza RE non era al momento “un mondo possibile”. Analisi testimoniale.
6.1 I lavoratori che hanno deliberato l'intervento occasionante l'infortunio non si sono divertiti a non attendere ulteriormente l'intervento della Manutenzione, ma sono stati realisticamente necessitati ad agire nell'interesse della produzione e dell'appaltatore, senza compiere un atto abnorme, un atto gravemente irresponsabile, ma ampiamente noto e tollerato dalla Committenza ed operando in modo sostanzialmente corretto, come molte altre volte in precedenza.
6.2 Il testimone, indicato dal ricorrente “assunto da Persona_1
nel 2020 come responsabile, Senior Operation Manager, degli appalti, CP_13 che la aveva in Centro Italia. Fino al 2022”, Controparte_17 ricorda , era il preposto della squadra CP_2 operante nell'appalto RE, riportava a , Operation Manager Parte_1
o forse mi sembra ha ella prima visita che CP_11 CP_11 feci in questo appalto, al tempo responsabile non era , ma altra persona, Pt_1 facendo un'ispezione ho evidenziato un rischio im e legato a queste scaffalature a gravità, creai d'accordo con la proprietà delle istruzioni. Per intervenire in caso di blocco di uno o più pallet lungo il percorso della rulliera, vi era bisogno di un intervento fisico di una o più persone per spingerlo, non c'era altra soluzione tecnica. Imposi pertanto il divieto di salire sulla scaffalatura e prescrissi di chiamare i manutentori della committenza, anzitutto poiché i nostri dipendenti non erano formati quindi abilitati a lavorazione in quota, cioè oltre i due metri, inoltre non vi era un comodato d'uso, e la scaffalatura doveva essere gestita quanto a manutenzione dalla proprietà, cioè dal committente. Tutti i dipendenti e anche anno firmato per presa visione, questo CP_2 avvenne prima che dive onsabile dell'Area. Pt_1
In merito a questa e altre problematiche di sicurezza nell'appalto si sono create difficoltà di interlocuzione tra noi gestori e la committenza, nello specifico poiché non sempre la manutenzione collaborava nello sblocco dei pallet. Adr succedeva che i dipendenti della in un certo senso erano CP_1 costretti ad effettuare personalmente lo sblocco, vi erano delle tempistiche nella consegna e capitava che non potessero attendere l'intervento della manutenzione;
Adr non credo di questa interlocuzione vi sia traccia scritta, ma solo verbale;
adr ho riferito di questa problematica al mio responsabile, S_
, che in una riunione a Milano mi disse di mollare su questi aspetti e far
[...]
43 funzionare comunque l'appalto, mantenere il rapporto con il committente, inoltre il pagamento del servizio si basava sul numero dei colli spediti;
adr la scaffalatura era conosciuta da più anni dai dipendenti, che di loro iniziativa risolvevano direttamente il problema, altrimenti insolubile;
(…) adr di sicuro sia la committenza che il gestore dell'appalto non intendevano su questa criticità porre ostacoli, considerandola evidentemente come un rischio gestibile, accettabile. Mi occupo da molti anni di sicurezza, e secondo la mia valutazione ed esperienza, non era invece un rischio gestibile”.
Si tratta di deposizione che il giudice ritiene compiuta e attendibile, che bene si presta a comprendere, spiegare l'accaduto.
6.3 Il testimone indicato dalla Società resistente Direttore Testimone_9 di Stabilimento della RE Firenze spa, si è mostrato anch'egli ben a conoscenza quale esponente datoriale del “problema del blocco delle stive” nella scaffalatura a gravità, problema che “può nascere dai pallet, dal loro stato”. Un fenomeno non inconsueto, “Adr non aveva una frequenza regolare, anche una o due volte al giorno come due settimane senza alcun evento, comunque il fenomeno si verificava, tutt'oggi”.
Sul fenomeno, la sua frequenza e la sua perfetta conoscenza da parte della committenza RE, v. docc. prodotti sub 9 ric..
Tra di essi, ad es. il seguente
6.4 Sempre il Direttore di Stabilimento ha descritto il modus operandi in simili evenienze.
“adr Toyota nel 2019 fece anche un corso, anche sullo sblocco dei pallet, al corso parteciparono tutti, anche i dipendenti Professional, quali proprio il Marchini, ho il foglio delle presenze;
adr la regola è svuotare la corsia a fianco di quella dove si trova il pancale bloccato;
adr con un mezzo di sollevamento portare il personale addetto su una corsia svuotata e raggiunto il corridoio libero, con una tavola apposita sopra i rulli avvicinarsi al pancale per lo sblocco con una leva;
44 adr sono necessarie almeno due persone, una che resta sulla piattaforma elevabile (PLE), e l'altra che opera sul carrello, per lo sblocco basta una persona, si tratta di riallineare un pancale;
adr se il problema è ai piani superiori si tratta di un lavoro in quota”.
Alla domanda, 3.49 “Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale CP_2 incastrato con un perno (doc. 11), il supervisionava l'attività di Pt_1 quest'ultimo”, il Direttore di Stabilimento ha confermato “non ero Tes_9 presente” e “quanto allo strumento riprodott . 11, è un ferro dell'ultimo momento, non è il top, anche se pur sempre una leva è”.
Può rilevarsi come quella descritta sia stata l'operatività essenzialmente seguita anche dai lavoratori Professional intervenuti, e non casualmente al corso di formazione Toyota, nel quale era stata affrontata anche la criticità dello sblocco dei pallets, gli stessi erano stati chiamati a partecipare.
6.5 Ancora il Direttore di Stabilimento ha confermato che adr l'indicazione operativa era quella di chiamare la nostra manutenzione, RE, anzitutto per una indicazione produttiva, i carrellisti, i mulettisti, quelli in magazzino, non debbono impiegare tempo in questa attività manutentiva interrompendo il loro lavoro in magazzino, inoltre gli addetti alla manutenzione, a differenza loro, sono formati e abilitati alla lavorazione in quota;
adr inizialmente era stato ipotizzato che una evenienza del genere potesse essere gestita dall'appaltatrice, ma fu da loro obiettato appunto che avrebbe interrotto il lavoro ordinario, dovevano comunque chiamare la manutenzione per l'attrezzatura, e inoltre si trattava di lavoro in quota, così fu deciso di affidarlo alla nostra manutenzione e furono date disposizioni in tal senso, quando avveniva il blocco chiamavano la manutenzione”.
Il Direttore di stabilimento ha ricordato ancora: “adr a me tutte Tes_9 non arrivano, posso dire che all' ne occupavano loro, poi vi furono le rimostranze di cui ho parlato e fu deciso l'affidamento di simili alla Manutenzione”.
E' interessante sottolineare, riprendendo tema accennato dal teste Tes_11
come tra Committenza e Appaltatrice vi fosse in sostanza uno stri
[...] conflitto di attribuzioni.
Se ne ha conferma anche nella mail (doc. 13 conv.) che proprio in concomitanza con l'evento scrive adirato il testimone “lo scorso anno Tes_9 chiesi a qualcuno di voi (non mi ricordo se o ) di come fosse Per_1 Pt_1 possibile non avere la formazione per i lavori in quota in un magazzino che arriva a 11 m di altezza. Mi risulta che anche oggi non l'abbiate. In un anno non siete stati in grado di formare le persone. A dicembre ho fatto qui in loco due formazioni + 2 aggiornamenti per lavori in quota: bastava chiedere che vi aggiungevo”.
45 E già in precedenza, il 27/4/2020, il Direttore di stabilimento si Tes_9 duole con l'appaltatrice:
Ci domandiamo, infatti, perché dolersi di questa mancata formazione per le lavorazioni in quota se l'intervento avrebbe dovuto essere naturalmente svolto dalla Manutenzione della Committenza e non dalla Appaltatrice. Ci ricolleghiamo, a questo riguardo, anche al rilievo già registrato della partecipazione ai corsi di formazione Toyota sulla scaffalatura, anche sul blocco dei pallets, anche da parte dei lavoratori operanti nell'ambito dell'appalto. Un'operazione, dunque, che anche i lavoratori dell'Appaltatrice, certo non al primo giorno di servizio, ma rispettivamente Preposto e , erano Parte_14 in grado di compiere (cfr. anche t. cit., “adr ra era Per_1 conosciuta da più anni dai dipendenti, che di loro iniziativa risolvevano direttamente il problema, altrimenti insolubile”) nella cui esecuzione il problema non era rappresentato tanto dalla quota, e che la Committenza riteneva in sostanza dovesse essere compito della Appaltatrice, il cui oggetto sociale, ricordiamo nuovamente (v. sopra § 1, 1.2) si estendeva “a servizi di manutenzione di impianti, macchinari, strumenti di lavoro e linee produttive”.
6.6 Ma, al di là della digressione condotta, e pur muovendo dal dato fermo della prescrizione del necessario intervento della Manutenzione della Committenza, nel caso concreto e nella concreta vicenda, l'intervento della Manutenzione pur richiesto non ha avuto luogo, costringendo, è il caso di dire, i lavoratori all'intervento di sblocco. Su questo ampiamente i testimoni, a cominciare dalla vittima protagonista, “si è verificato il blocco delle rulliere sicché Controparte_2 come da proc la manutenzione, telefonate su telefonate e capitava che non rispondessero, spesso e volentieri. Il lavoro doveva andare avanti e i camion a fine serata dovevano essere caricati. Quindi chiamai più volte la manutenzione, non rispondevano, poi ci confrontammo con e Pt_1 prendemmo la decisione di sbloccare i pancali per far proseguire il lav Adr qualche altra volta era capitata una situazione simile. L'azienda ne era Parte a conoscenza, vi sono anche mie mail, ero stato nominato da poco . Adr i pancali si possono bloccare per più motivi, più o meno giornalmente direi che si bloccavano. Sempre si chiamava la manutenzione, e loro venivano, non è che non venivano. Ma in quella circostanza è andata diversamente come per tantissime altre occasioni”.
Conformemente, il testimone indicato dal ricorrente: Parte_3
“lavoravo quel giorno come mulettis carico, e sono andato da loro, e miei superiori, in ufficio a pochi metri di distanza, per Pt_1 CP_2
46 segnalare che il pancale non scendeva dalla rulliera e chiamare come di prassi la Manutenzione. Nel frattempo, ho proseguito nel magazzino in altre lavorazioni, non a quella scaffalatura, tanto si sapeva che ci voleva sempre un 10-15 minuti prima che arrivassero. Sarà passata una mezz'ora, mi pare che anche l'autista era passato a sollecitare il carico, il carico avviene nelle immediate vicinanze della scaffalatura, alcuni metri. Son tornato alla carica in ufficio a sollecitare, che che fanno? si sbloccano noi? Dopo qualche minuto, sono usciti loro due, e e hanno Pt_1 CP_2 deciso di sbloccare il pancale, io sono rimasto lì sotto. La regola era di chiamare in questi casi la Manutenzione. Ma capitava che non rispondessero o potessero tardare, potevano essere impegnati altrove e in questo caso non interrompevano il lavoro sulla loro linea. Nel frattempo, i camionisti facevano pressione per partire”.
Non è dunque attendibile la valutazione del Direttore di Stabilimento,
“adr se la manutenzione avesse tardato restavano comunque Tes_9 numerose corsie attive, sono più piani in altezza e più corsie, ciascuna di 23 posti pallet;
quindi, il blocco di un pallet interrompe solo parzialmente il flusso, solo quello della singola corsia”.
Né attendibile, in ogni caso per difetto di percezione diretta, il testimone indicato dalla Società resistente “in come RSPP, da Testimone_7 CP_1
021”, quando afferma “adr non è a za, lavorando a Milano, una diversa operatività da parte direttamente dei lavoranti di senza intervento della manutenzione che faceva capo alla CP_1 committenza;
adr si trattava di una operazione molto delicata e la necessità di chiamare la manutenzione è stata anche in seguito ribadita”. Il testimone non era presente sul luogo dell'appalto, a differenza degli altri lavoratori assunti come testimoni, e si limita a confermare una prescrizione ben nota, come detto, anche ai lavoratori coinvolti.
Nelle deposizioni e Rebasti, inoltre, è palesato come non possa CP_2 certamente parlarsi di una direttiva, di un ordine imposto dal lavoratore ricorrente, preposto, al caposquadra pur gerarchicamente sottoposto. Piuttosto si è trattato di una collaborazione condivisa, tra colleghi di lavoro, in una attività per loro e per le imprese coinvolte tutt'altro che nuova.
6.7 Non sorprende pertanto il passaggio della deposizione del Direttore di stabilimento della committenza colto anche in sede di discussione orale Tes_9 dalla difesa del ricorrente, “quel giorno passai dal magazzino e vidi movimento in quota, vidi e una o due persone, in alto, a terra c'era e alla CP_2 Pt_1 mia domanda successo qualcosa, rispose più o meno ra un pancale bloccato, ma era tutto a posto e ho proseguito il mio giro”. Se la presenza in quota dei dipendenti della appaltatrice, in occasione del blocco di un pancale, fosse risultata inusitata o non consentita, il direttore di
47 stabilimento non avrebbe proseguito tranquillamente il suo giro senza alcuna obiezione da fare.
Di ciò si ha conferma, per accogliere altra sottolineatura della difesa del lavoratore, nella mail di rimostranze che il Direttore invia il 21/1/2021 (doc. 7 conv.) alla appaltatrice CP_1
Dove cenno alcuno viene condotto a fronte di una eventuale prassi operativa difforme dei lavoratori della appaltatrice in altre attività, pur note alla Committenza, quali lo sblocco dei pallet.
6.8 Confermiamo, dunque, come i lavoratori che hanno deliberato l'intervento causa dell'infortunio con ragionevolezza non abbiano ulteriormente atteso l'intervento della Manutenzione, ma siano stati realisticamente necessitati ad operare nell'interesse della produzione e dell'appaltatore (cfr. teste “ho riferito di questa problematica al mio responsabile, Per_1 S_
una riunione a Milano mi disse di mollare su questi as
[...] funzionare comunque l'appalto, mantenere il rapporto con il committente, inoltre il pagamento del servizio si basava sul numero dei colli spediti”), senza compiere, dunque alcun atto abnorme, alcun atto gravemente irresponsabile, ma un atto ampiamente noto e accettato dalla Committenza ed operando in modo sostanzialmente corretto, come molte altre volte in precedenza.
6.9 Rilevante, riteniamo, nella verificazione dell'evento una corresponsabilità della committenza, per non avere apprestato, a fronte di un fenomeno ricorrente, perfettamente noto, un reparto, un gruppo manutentivo adeguato anche a questa esigenza, richiedente intervento tempestivo, se non immediato, accettando la prassi dell'intervento diretto dei dipendenti dell'appaltatore sollecitati anche dagli autisti in fremente attesa di partire con il carico, come ben descritto dai testimoni e Testimone_12 Pt_3
6.10 Riterremmo pertanto irrealizzata, per quanto di rilevanza, la fattispecie dell'art. 238, CCNL di settore (Terziario), che al comma 4, quarto punto, contempla tra le cause “tipizzate” che possono dare origine ad un licenziamento per giusta causa, anche “infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto”, quindi una grave violazione, come nel caso di specie, degli obblighi di sicurezza in capo al prestatore di lavoro che abbia anche il ruolo di preposto alla sicurezza, che rivestirebbe per la Società datrice sussumibilità nella fattispecie. In ogni caso, osserviamo, la stessa norma collettiva logicamente premette, che la inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro, tra i quali la sanzione espulsiva, “in relazione alla entità delle mancanze e alle
48 circostanze che le accompagnano”, “circostanze” che nel caso concreto assumono rilevanza interpretativa fondamentale.
*
§ 7. Contestazioni disciplinari ulteriori.
7.1 Abbiamo sopra (§ 3, 3.4 e 3.5) riportate le contestazioni ulteriori:
“3.4 Solo dopo 30 minuti lo ha accompagnato in ospedale, omettendo di avvisare immediatamente il suo responsabile nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, che veniva informato dell'avvenuto infortunio dal titolare della committenza solo alle 11:55. 3.5 Inoltre nella stessa data dell'evento alle 13:52 inviava una mail ad una pluralità di destinatari contenente una versione dei fatti difforme da quella verificatasi, negando la propria presenza in quota insieme alla vittima dell'incidente (cfr. doc. 13 cit. della memoria di costituzione, p. 2/3)”.
7.2 Già abbiamo accennato rinvenirsi nella vicenda un nucleo fondamentale di ipotetica maggior gravità (descritto, analizzato e valutato nei precedenti §§) e un nucleo accessorio ipotetico di minor gravità, appena sopra nuovamente ricordato.
7.3 Entrambi gli addebiti, per dir così secondari, trovano ragion d'essere e almeno parziale giustificazione nella concitazione e serrata sequenzialità di eventi rispetto all'episodio traumatico subito dal caposquadra che CP_2 aveva visto anche il lavoratore ricorrente personalmente coinvolt
7.4 La vittima dell'infortunio così ha descritto i momenti immediatamente successivi: “Fui soccorso da che era rimasto giù. era su Parte_3 Per_6 con me, accanto. Siamo salit re il pancale. Disfec ancale e levando le scatole tolsero quello che mi opprimeva. Misero un pancale nella rulliera vuota e adagiato su di esso sono lentamente sceso al piano terra. Ho percepito nettamente la rottura delle costole, stoc stoc, e temevo di essermi lesionato organi interni. Appena messo sul pancale mi adagiai, quando scesi al piano terra riuscii a fare i primi passi per arrivare all'ufficio aiutato, sorretto dai colleghi, non ricordo chi c'era. Adr non ricordo se abbia visto passare dalla scaffalatura o me Tes_9
l'abbiano raccontato in seguito, certamente io urlavo parecchio. È stato ad accompagnarmi con la sua macchina credo, a Pt_1
Campostaggia. Ero cosciente e non sono mai svenuto ma ero in stato confusionale, dicevo che volevo andare all'ospedale a corsa temendo di aver subito lesioni interne. Adr non saprei dire dopo quanto tempo sia stato accompagnato all'ospedale. Da quando sono stato riportato a terra penso che nell'arco di pochi minuti, cinque minuti siamo partiti. Adr non ho chiesto di chiamare un'ambulanza, neppure ho chiesto di non chiamarla, volevo solo essere portato subito all'ospedale, di essere soccorso”.
49 Riterremmo pertanto non esservi stato ritardo nel soccorso del lavoratore infortunato – sola contestazione che compare nella lettera di addebito – che nonostante il trauma era in grado di camminare pur sorretto dai colleghi e manifestava la volontà di essere immediatamente portato all'Ospedale, quindi senza ulteriore attesa, circostanza che nella caoticità del momento può avere indotto il preposto ad una pur non raccomandabile scelta. Pt_1
7.5 Non condivisibile, ma parzialmente giustificabile, nel descritto contesto il comportamento inadeguato del lavoratore, sul quale il Direttore di stabilimento ha tuonato “scrissi una mail e , si scusò di non Tes_9 Pt_1 avermi avve o, dicendo che era stato impeg Pronto Soccorso dove aveva personalmente portato e qui mi incazzai per la seconda CP_2 volta, poiché a quanto sapevo l'info eva tre costole rotte ed ematomi a giro e in questi casi si deve chiamare l'ambulanza”.
7.6 L'inesattezza contestata al lavoratore nella dichiarazione successivamente inviata è solo parziale e può comprendersi anche in base alla deposizione in ordine alla sequenza degli accadimenti. Pt_3
7.7 In ogni caso, le contestazioni ulteriori di cui si tratta, sia unitariamente prese che globalmente considerate non attingono certamente rilevanza disciplinare di efficienza risolutoria del rapporto.
*
§ 8. Tutela del lavoratore licenziato.
Il lavoratore è stato assunto il 18/6/2018.
Pertanto, in base al d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, “Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndgr: 7/3/2015) il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto”.
Art. 3: “Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa”.
“
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' (*).
50
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3”.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre-8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
Nel caso concreto, la retribuzione mensile utile ai fini del TFR è pari ad € 2.166,69 (v. foglio paga allegato sub doc. 17 della memoria di costituzione per una retribuzione mensile pari ad euro 1.857,16 per quattordici mensilità annue).
La mancata partecipazione al giudizio dell'INPS inibisce la condanna del datore di lavoro, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva) oggetto di obbligazione consequenziale, in ogni caso, all'accertamento.
P.Q.M.
51 accertata l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa, per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, dichiara l'invalidità del licenziamento intimato a dalla Parte_1 CP_1
con lettera del 4/3/2021, e co à datric
[...] alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.166,69, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum o percipiendum, nei limiti di legge oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex art. 429 cpc, 150 att. cpc. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 11.327,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, media complessità, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione, medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge.
Siena, 27/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
52
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 211/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Francesco Rossi, dall'avv. Maria Luisa Miazzi e dall'avv. Antonio Emilio Carollo) a mezzo ricorso depositato il 24/3/2022 in riassunzione ad esito di ordinanza del 10/2/2022 del Tribunale di VA in funzione di giudice del lavoro dichiarativa di incompetenza per territorio contro
Controparte_1
(difesa dalle avv. Luca Failla, Maria Elisabetta Cassaneti e Claudia Marasciuolo e dall'avv. Federico Favilli) esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 12-13 letterali):
“accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in premessa, con qualsiasi statuizione nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del sig. ; Parte_1
2. ordinarsi conseguentemente a ex art. 3, Controparte_1 co. 2, d.lgs. n. 23/2015, a reintegrar i lavoro in precedenza occupato o comunque a ripristinare il rapporto e condannarsi la medesima al pagamento delle retribuzioni, anche a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile per il calcolo del t.f.r., dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.; condannarsi, inoltre, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3. in subordine dichiararsi risolto il rapporto di lavoro alla data dell'intimato recesso e condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dall'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015;
1
4. in ogni caso, condannarsi la convenuta al versamento dei maggiori importi dovuti a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo su tutte le somme sopra indicate;
5. Con refusione integrale di spese e competenze professionali. In via istruttoria (…)
Parte convenuta - - si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, pp. 30-31, letterali):
“Nel merito: respingere il ricorso ex adverso proposto, anche allo stato degli atti, perché nullo e comunque infondato e non provato in fatto ed in diritto, e di conseguenza assolvere da ogni e qualsivoglia Controparte_1 domanda ivi contenuta e da evole. In via subordinata: occorrendo, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa nel licenziamento del Sig. , si chiede accertare e dichiarare che i fatti come contestati integrino Pt_1 la s za di un giustificato motivo soggettivo, limitando il risarcimento del danno da liquidarsi in favore del Ricorrente alla misura della indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista. Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo nel licenziamento del Ricorrente, per tutti i motivi esposti in memoria, si chiede -ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015 comunque di dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra e il sig. Controparte_1
limitando il pagamento da parte della Società in favore del lavoratore ad Pt_1 dennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 6 mensilità, detratto il compenso per l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum come risulterà quantificato in corso di causa. In via di ulteriore subordine e di eccezione di compensazione: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario si chiede, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale esposta, accertarsi e dichiararsi tenuta, e per l'effetto, condannarsi il Ricorrente alla restituzione in favore della convenuta di tutte le competenze corrisposte alla cessazione del rapporto.
Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avversarie domande, si chiede detrarsi da quanto eventualmente dovuto al Sig.
a titolo di indennità risarcitoria, anche mediante compensazione totale o Pt_1 parziale delle somme allo stesso eventualmente dovute, ogni importo percepito dal medesimo successivamente ai fatti di causa in forza di altri rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o indennità percepite a vario titolo, anche indennità di disoccupazione (c.d. aliunde perceptum) ovvero che avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum), nella misura che risulterà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, anche del giudizio sub R.G. 2044/2021 erroneamente instaurato ex adverso innanzi al Tribunale di VA (sul punto si vedano, ex multis, Cass. Civ., ord. n° 8117/2021, nonché Cass. Civ. Sez. 6-3, or. n° 23727 del 19 novembre 2015) oltre alla refusione
2 delle spese generali, ai sensi della Legge Professionale Forense, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria (…)”
*
All'udienza 17/6/2022, nella causa n. 211/2022 rgl sono comparsi da remoto (Teams)
, difeso dall'avv. Antonio Emilio Carollo;
Parte_1 per l'avv. Elisabetta Cassaneti, anche nella Controparte_1 qualità di in atti.
Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Il ricorrente, in ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, indica a controprova i propri testimoni già indicati.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. La Società convenuta manifesta la propria indisponibilità conciliativa per la natura del comportamento contestato al lavoratore e le sue implicazioni. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
Discussi anche i profili istruttori della causa, rilevatane la mole e complessità, il giudice si riserva sul programma istruttorio/decisorio.
Sciolta la riserva assunta nella causa n. 211/2022 rgl;
a mezzo ordinanza del 25/3/2024: ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova seguenti: A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
1) “Vero che il sig. veniva assunto da Parte_1 [...] in data 18 giugno 2018 con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato ed assegnato agli appalti veneti e del Trentino Alto Adige di Casa Vinicola Zonin S.p.A., Cielo e Terra S.p.A., Salvagnini Italia S.p.A., IMP, GKM Sinter Metal, Ortonuovo s.r.l.,
2) Vero che il ricorrente si occupava di organizzare i turni di lavoro, le ferie, le assenze e più in generale la gestione dei rapporti di lavoro del personale assegnato agli appalti, ivi compresa l'organizzazione dei diversi compiti e mansioni attribuiti al predetto personale al fine di meglio soddisfare le esigenze e richieste del cliente;
rapportarsi con quest'ultimo e valutarne il grado di soddisfazione;
gestire la fatturazione mensile”;
3) “Vero che il ricorrente rispondeva gerarchicamente ad un area-division manager ed era a sua volta sovraordinato ad un team leader, responsabile del personale addetto al singolo appalto”;
4) “Vero che alla fine del 2019, l'HR Manager dell'odierna convenuta - sig.
– comunicava al ricorrente come la sua figura Testimone_1
3 professionale (unitamente a quelle dei sigg.ri e ) Tes_2 Testimone_3 rappresentasse un esubero, sollecitando al s g Pt_1 accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro”; 5) “Vero che nell'ambito degli appalti RE e AO il ricorrente si rapportava con il superiore gerarchico e division manager per il centro Italia, sig. e con i team leader dei diversi appalti, ed in particolare Persona_1 il si per l'appalto RE ed il sig. per Controparte_2 Parte_2
l'appalto AO;
6) “Vero che a decorrere dal mese di luglio 2020 il ricorrente si trovava costretto a prestare la propria attività lavorativa presso l'appalto RE Firenze S.p.A. privo di alcun riferimento gerarchico in quanto al sig. Per_1 veniva inibito l'accesso all'appalto stesso”;
[...]
) “Vero che in data 19 febbraio 2021 si verificava il blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE Firenze S.p.A. di Colle Val D'Elsa”;
8) “Vero che il malfunzionamento del sistema di movimentazione delle merci presente presso l'appalto RE di Colle Val D'Elba era stato in molteplici occasioni segnalato dal team leader addetto al predetto appalto, sig. senza che mai venisse fornita alcuna risposta alle predette Controparte_2 vvedesse alla manutenzione dello stesso”;
9) “Vero che accadeva frequentemente che la merce in transito in uno dei piani della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba si bloccasse, così imponendo la sospensione del ciclo produttivo fin tanto che la merce bloccata non venisse rimossa (o comunque sbloccata), così permettendo il normale flusso dell'ulteriore merce”;
10) “Vero che ogni qualvolta si verificava un blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba veniva richiesto l'intervento del personale tecnico di manutenzione dello stabilimento RE Firenze S.p.A. che, tuttavia, frequentemente non interveniva, o interveniva con notevole ritardo, costringendo il personale di
[...] ad intervenire personalmente sbloccando la merce al fine di Controparte_1 etto dei flussi richiesti dal cliente”; 11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecn irenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”; 12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; 13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 re o impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art.7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”;
4 14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenz l D'Elsa” 15) “Vero che l'operazione di sblocco manuale dei bancali incastrati nella scaffalatura a gravità era già stata posta in essere dal sig. prima del CP_2
19 febbraio 2021 in molteplici occasioni senza che mai à avesse contestato disciplinarmente il predetto comportamento.
Testimoni: Persona_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e Tes_2 Testimone_3
A controprova, i testimoni: , Tes_4 Testimone_5 S_
,
[...] Testimone_7 Persona_1 Testimone_8 Testimone_9
B) prova testimoniale chiesta dalla Società convenuta:
3.1 è una società specializzata in servizi in Controparte_1 outsourcing tra i quali servizi di manutenzione di impianti, di “logistica e magazzino”, di pulizia, accoglienza e supporto alle attività alberghiere, come si evince anche dall'oggetto sociale (doc. 1 avv).
3.2 La società ha la sede legale in Milano, Via Tolmezzo 15 e sedi operative presso i clienti appaltatori.
3.3 si occupa di gestire l'esternalizzazione di fasi Controparte_1 dei proce ocietà clienti non ritengono più rientranti nel proprio core business, prendendosi in carico tali settori e stipulando dei contratti di appalto di servizi per la fornitura ai clienti dei relativi servizi.
svolge quindi abitualmente la propria attività Controparte_3 per il lto a favore di numerosi e diversi committenti, privati e pubblici.
3.5 Allo stato attuale , nell'ambito dei servizi di Controparte_1 logistica, ha attivi numerosi appalti aventi ad oggetto servizi di gestione di magazzino. In particolare tra questi appalti, si citano in via esemplificativa quelli stipulati con: Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Fiore
[...] Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
applica ai propri dipendenti cd di staff il CCNL Controparte_10
Terzi i e il numero complessivo dei suoi dipendenti è pari a circa 1200 (doc. 3 avv.). Quanto al rapporto di lavoro del ricorrente:
3.7 Il Sig. è stato assunto in in data 18 Pt_1 Controparte_1 giugno 2018, con tto a tempo indeter i Impiegato 5 livello, Industrial Coordinator CCNL Multiservizi (doc. 1).
3.8 In data 21 dicembre 2018, al Ricorrente veniva mutata la mansione in a riporto del Senior Operations Manager e inoltre Controparte_11 ve to di lavoro il CCNL Commercio e inquadrato al 3 livello (doc. 2).
3.9 La mansione di è una mansione che prevede lo Controparte_11 svolgimento della seguente attività come si evince dalla job description “ Gestione dell'erogazione dei servizi oggetto degli appalti assegnati;
effettua
5 analisi periodiche in riferimento ai KPI relativi all'andamenti degli appalti che gestisce, coordina il personale applicato agli appalti gestitu e segnala ad HR le eventuali necessità di nuovo organico, verifica eventuali necessità formative e ne fa la segnalazione alla funzione HR, predispone i SAL, si occupa di comunicare all'ufficio acquisti il fabbisogno di materiali per la delivery dei servizi (doc. 3).
3.10 L'Operations risponde gerarchicamente al Senior CP_11
Operations Manager (dal c se rinominato Area Operations Manager) e gestisce il Team leader di ogni appalto assegnato 3.11 È bene chiarire che il Senior Operations Manager è inquadrato allivello di Quadro del CCNL Commercio, mentre il team leader al 3° livello del CCNL Logistica.
3.12 La prestazione del lavoro del Sig. si svolse dapprima Pt_1 nella Sua regione di appartenenza, il EN, presso gli appalti Salvagnini, Ortonuovo, . Per_2
3.13 Successivamente, venendo meno la possibilità di continuare l'attività lavorativa in EN (visto il numero e le dimensioni ridotte degli appalti), al Ricorrente fu proposto, in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, il trasferimento in Toscana dove avrebbe dovuto svolgere dal 1° marzo 2020, la sua attività lavorativa presso AO (a Firenze) e presso RE (a Colle di Val D'elsa) (doc. 4).
3.14 Nessun particolare intento nei confronti del , ma Pt_1 semplicemente il calo dell'attività non permetteva all'azienda la permanenza del Ricorrente nella zona del EN.
3.15 Il Ricorrente accettò tale trasferimento ed iniziò a svolgere la propria attività lavorativa a far data da marzo 2020 sugli appalti AO e RE.
3.16 In particolare il contratto di appalto (servizio di logistica) che Co intercorreva tra AO e prevedeva che l'odierna convenuta si occupasse di ricezione merci con carico colli di piccole dimensioni ed attività occasionale e residuale di scarico pallet. Controllo corrispondenza quantità dei componenti per costruzioni sonde ecografiche, messa a dimora, picking e consegna a reparto produzione interno allo stabilimento, pulizia sonde, imballo della sonda, Consegna Sonde in HUB tramite autovetture AO 3.17 I lavoratori di PS all'interno dell'appalto erano 7 e il team leader era il Sig. . Parte_2
3.18 Per quanto riguarda l'appalto RE, invece, PS si occupava del ricevimento prodotti nel deposito, controllo quantitativo e qualitativo dei Prodotti, stoccaggio, movimentazione e lavorazioni, preparazione degli ordini (prelievo prodotti, consolidamento ed imballaggio) predisposizione dei documenti di Trasporto, Gestione dei resi.
3.19 I lavoratori di PS erano 16 ed il team leader dell'appalto era il Sig.
Controparte_2
3.20 Il Ricorrente svolgeva quindi la sua attività sui due impianti, sovraintendendo al lavoro dei dipendenti di PS.
3.21 Inoltre, va specificato (…) che il Sig. in RE era anche il Pt_1 preposto alla Sicurezza e che, per ottenere tale attestazione, aveva anche partecipato ad un corso di formazione (docc. 5 e 6 ).
3.22 In tale qualità, il Sig. avrebbe dovuto “sovraintendere Pt_1 all'attività lavorativa del personale erarchicamente subordinato e di
6 garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Tali attività di coordinamento e vigilanza derivano dagli obblighi attribuiti al personale preposto dal Dlgs. 81/2008 – art. 19 (...). Segue poi l'indicazione delle attività̀ tra cui si legge tra l'altro:
“Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;
verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati o addestrati svolgono specifiche mansioni oppure svolgano specifiche arrivata con utilizzo di impianti, attrezzature e sostanze. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza”.
3.23 Il rapporto di lavoro proseguiva senza particolari annotazioni, come peraltro sottolineato anche da controparte.
3.24 Tuttavia, il 21 gennaio 2021 l'amministratore Delegato di PS, Dott.
, riceveva una pec del seguente tenore da parte del Direttore Persona_3 le della RE, Sig. Tes_9
3.25 La pec del Direttore della RE (doc. 7) era molto pesante ed infatti lamentava: a) problemi di Haccp: siamo un azienda alimentare. Ci sono delle regole che tutte le persone che stanno qua dentro devono rispettare. Le vostre non lo fanno e nessuno è in grado di farle rispettare. Oggetti che non dovrebbero stare nel reparto confezionamento, sono abitualmente trovate alle persone di
, e alle ns segnalazioni inviate ai Vs responsabili, non segue Controparte_1 ento;
b) problemi di sicurezza ( d.lgs 81/2008): non si possono tollerare mulettisti che guidano con l'auricolare del cellulare in un ambiente dove i db sono > a 85. non si può tollerare che i facchini di professional solution utilizzino Non adeguate al lavoro ed assolutamente proibite. Non si può tollerare Pt_4 che le vie di fuga siano costantemente occupate dal materiale mal stoccato dai vostri operatori così come lo risultano essere i presidi antincendio. c) problemi organizzativi: i vs referenti non riescono a trovare soluzioni a problemi oramai noti da anni, nonostante che le mie persone si siano anche prese l'onere di fare dei training con i vs operatori e che le stesse abbiano definito e concordato con i vs referenti dei flussi di lavoro per migliorare la situazione. Ogni volta, i flussi concordati vengono stravolti o per un motivo o per l'altro ed i problemi ritornano. d) problemi legati al patrimonio aziendale: capisco che gli ambienti sono stretti e non è facile lavorare con un muletto, ma da qui a buttare giù un davanzale o un montante di una porta REI ce ne passa. Si faccia fare il conto degli addebiti che vi ho fatto per recuperare i costi dei danni provocati in questi anni dai vs operatori e forse ne rimarrà sorpreso. e) problemi legati al covid poco rispetto delle regole. Nel ns stabilimento gli unici casi che sono stati riscontrati sono state delle vostre persone,
7 soprattutto tra il gruppo facchini. Mi sono raccomandato di farli lavorare su turni per avere meno assembramento e più produttività. Ogni volta c'è un problema diverso che impedisce di fare ciò f) problemi di gestione organico: mi sembra impossibile che un azienda legata ad non abbia un polmone di personale per rispondere a criticità CP_13 legate alle assenze. Ogni volta devo destinare personale RE per portare a termine delle attività urgenti nel momento in cui mancano delle persone di PS. g) problemi penali: le persone di che lavorano nei fine Parte_5 linea, mi dichiarano le produzioni prima che esse siano fisicamente eseguite, creando dei disallineamenti tra stock fisici e contabili e ciò ci espone ad essere accusati di frode nel caso in cui, in una delle tante verifiche dell'antifrodi che riceviamo, qualcuno se ne dovesse accorgere. h) Tutto quanto sopra riportato si riconduce ad un unico motivo scatenante: la totale mancanza di leadership da parte di coloro che dovrebbero governare i vs addetti. In pratica , le decine di istruzioni operative, di sicurezza e le raccomandazioni che divulgate ai vs dipendenti rimangono carta morta. Ad agosto di quest'anno scade il contratto tra e Controparte_1
RE. Vorrei cortesemente sapere da Lei, se la latitanza nelle risposte da parte dei signori che ho soprariportato devono essere da me interpretate come la vs volontà di interrompere la ns collaborazione. Mi servirebbe saperlo perché devo ovviamente avere il tempo di organizzarmi.
3.26 Quanto poi allo scambio di email allegato da parte Ricorrente sub doc. 9, si evidenzia come nelle email risalenti al 2019 non erano in copia né (Area Manager, superiore di e ) né Persona_1 Per_4 Pt_1 S_
.
[...]
.27 (collega di , pari livello, che seguiva l'appalto Persona_5 Pt_1 prima dell'arrivo di ) e hanno scritto in autonomia, senza tuttavia Pt_1 Pt_1 mai informare i pro re 3.28 Il problema del blocco delle stive, comunque, era un problema noto, tant'è che l'input dato sia a che a che a era Pt_1 Persona_5 CP_2 quello di seguire l'indicazione affissa sugli scaffali e nella IOS predisposta dal nostro RSPP.
3.29 Peraltro, a conferma di ciò, nello scambio di email prodotto da parte Ricorrente compare anche un'email di al committente (in cui – come CP_2 da indicazioni di PS – scrive “non siamo ente autorizzati” ad effettuare lo sblocco).
3.30 A seguito delle email inviata dalla Committenza, la Società, dapprima inviava in data 27 gennaio 2021 due manager (il Sig. , Direttore S_
Operation e la Dott.ssa sul sito DI RE per Tes_5 CP_14 verificare le problematiche segnalata dalla Committenza e per interloquire con i singoli dipendenti, 3.31 Successivamente convocava immediatamente in sede il Sig. , Pt_1 nella sua qualità di in data 3 febbraio 2021 (doc. Controparte_11 avere chiarimenti, su dei punti precisi ed in particolare circa:
8 il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte del nostro personale presso l'appalto; all'organizzazione del lavoro per cui, da diverso tempo, i flussi di lavoro concordati con il Cliente non sono rispettati;
al mancato rispetto delle regole HACCP.
3.32 La Società aggiungeva inoltre che “Lei, in quanto riferimento per le Operations di , non ha saputo gestire e risolvere nel tempo Controparte_1 le criticità ril a competenza e dimostra scarse attitudini nella gestione delle risorse. Tutto quanto sopra conduce al rischio di risolvere il rapporto commerciale con il Cliente alla scadenza naturale del contratto di appalto, ossia a giugno del corrente anno, con le conseguenze economiche che Lei potrà ben comprendere.” 3.33 Il Sig. partecipava a tale incontro, che si svolgeva alla Pt_1 presenza della Dott.ssa , HR di PS, e il Dott. , CEO Tes_4 Persona_3 di PS, ricevendo consigli e suggerimenti per evitare ulteriori doglianze da parte del Committente.
3.34 La Società inoltre convocava nella medesima data anche il Sig.
referente gerarchico di , sempre per avere dei Persona_1 Pt_1
3.35 Tuttavia, pur dopo il suddetto incontro, la Società veniva a conoscenza di un terribile infortunio che si era verificato in data 19 febbraio 2021. In merito all'infortunio del 19 febbraio 2021. 3.36 Nella mattinata di venerdì 19 febbraio 2021, attorno alle ore 10:00, si bloccava un bancale al terzo piano della scaffalatura a gravità all'interno del magazzino della RE (doc. 9).
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un'anomalia sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio.
3.38 In particolare, nel corso del normale ritmo di lavoro, un pancale posto al secondo piano della rulliera rimaneva incastrato tra i rulli impendendo il nomale flusso di trasporto.
3.39 In queste situazioni gli operatori di devono Controparte_1 contattare la manutenzione della Committenza p vità 3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc. 10).
3.41 Dunque, diversamente da quanto assunto da parte Ricorrente, non vi è alcuna prova che il avesse provveduto a chiamare i manutentori e Pt_1 peraltro non vi erano esi particolari se non “produttive”.
3.42 Il Sig. , e il Sig. Team Leader, Pt_1 Controparte_11 CP_2 decidevano aut e allo del pancale, coinvolgendo anche altro personale di PS, senza minimamente preoccuparsi di eventuali rischi che potevano verificarsi in tale azzardata operazione di sblocco.
9 3.43 Le operazioni si sono svolte nel seguente ordine cronologico: le due corsie al terzo livello della scaffalatura a gravità, a lato del pallet bloccato, risultano libere (prive di merce stoccata).
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di alt uolo per sbloccare il pancale.
3.45 Il sig. che è un carrellista, tramite un retrattile del Pt_3 magazzino con pan to nelle forche, solleva il Sig. l terzo livello CP_2 della scaffalatura a gravità (alla destra del pancale bloccato).
3.46 Sempre il Sig. sempre tramite il retrattile con il pancale Pt_3 infilato nelle forche, solleva anche il Sig. al terzo livello della scaffalatura Pt_1
a gravità (alla sinistra del pancale blocca 3.47 È bene notare che non solo non vietava né impediva al Pt_1 di salire in quota per s e il bancale, ma addirittura (a conferma CP_2 della gravità della circostanza) saliva anche lui..., in spregio a qualsiasi elementare obbligo di sicurezza sul lavoro.
3.48 Pertanto, i Sigg.ri e erano posizionati ai rispettivi lati Pt_1 CP_2 del pancale bloccato.
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
3.50 Il Sig. a a liberare il pancale, ma rimaneva incastrato CP_2 tra lo stesso e i traversini della scaffalatura, infatti i rulli riprendevano a muoversi, imprigionando il che rimaneva letteralmente "schiacciato" CP_2 dai rulli stessi, con i pancali che lo colpivano al torace a ripetizione.
3.51 Il Sig. urtando la struttura in metallo, si provocava la CP_2 frattura di tre costole e due ematomi (milza e reni) e restava bloccato in posizione semi-eretta.
3.52 Il Sig. , dall'altra corsia della scaffalatura, iniziava quindi a Pt_1 liberare il pancale dotti che si erano incastrati.
3.53 Il Sig. addetto alla gestione trasporti, era intento nelle alle Pt_6 sue operazioni in a ad un certo punto ha sentito urlare delle persone e si è reso conto che erano i suoi colleghi dalla scaffalatura.
3.54 Uscito dall'ufficio per accertarsi della situazione, ha sentito il Sig. chiedere aiuto e richiedere una mola per poter tagliare i traversini. CP_2
3.55 A quel punto il Sig. tramite retrattile con bancale infilato Pt_3 nelle forche, sollevava allora un endente, il sig. al terzo livello Pt_6 della scaffalatura a gravità, nella corsia dove era posizionato il Sig. CP_2
3.56 I Sigg.ri e continuavano a liberare ma i Pt_6 Pt_1 prodotti incastrati del pancale.
3.57 Il Sig. aiutava il Sig. a liberarsi. Pt_6 CP_2
3.58 Successivamente, sia il Sig. che il Sig. scendevano CP_2 Pt_6 dalla scaffalatura a gravità tramite retrattile guidato dal carrellista, così come il Sig. . Pt_1
Il Sig. veniva quindi accompagnato in area break esterna CP_2 per riprendersi.
3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2
10 3.61 I Sigg.ri e raggiungevano addirittura a piedi l'auto CP_2 Pt_1 del Sig. , ia l piazzale esterno allo stabilimento, Pt_1 contravvenendo a qualsiasi elementare nozione di pronto soccorso.
3.62 I Sigg.ri e raggiungevano in auto il pronto soccorso CP_2 Pt_1 di Campostaggia a i, o alle 10:30. 3.63 Il Sig. non si preoccupava di avvertire nessuno di quanto si Pt_1 era verificato e ri nello stabilimento RE attorno alle ore 13:00. 3.64 Il Sig. veniva invece dimesso dall'ospedale attorno alle ore CP_2
14:00, con una p 30 giorni a causa di un trauma da schiacciamento.
3.65 Il Sig. RSPP della società PS, veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sap nio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12).
3.66 Anche in questo caso, la Committenza (ossia il Sig. veniva Tes_9 reso edotto dell'accaduto, non dai responsabili di PS, ma dalla moglie del Sig.
CP_2
3.67 Peraltro il Sig. si era trovato a transitare nei pressi dei locali Tes_9 in cui si stava verifican ente ed avendo visto alcune persone che guardavano “per aria” un pallet pericolante, aveva fatto una precisa domanda, e gli è stato risposto “stiamo sbloccando un pallet”, senza in alcun modo accennare al fatto che il Sig. fosse rimasto incastrato (doc. 13). CP_2
3.68 (…) Il Ricorrente, al rientro dal Pronto Soccorso, decideva di informare i Sigg.ri (Operations Director), (RSPP) Testimone_6 Testimone_7
e (un collega) e il Sig. (rappresentante della Persona_5 Testimone_9
C mail delle 13.52 del s (doc. 13):
“Oggetto: Incidente Appalto RE 19 febbraio 2021
Buongiorno a tutti, in data 19 febbraio 2021 alle ore 10:00 il lavoratore nel Controparte_2 provvedere a sbloccare una scaffalatura al secondo piano no terra) della gravità si posizione sulla scaffalatura libera a fianco libera da bancali. Nel far leva per sbloccare un bancale con un con ferro è rimasto impigliato con il corpo tra il bancale che veniva in avanti e la barra traversale della scaffalatura. Dopo averlo soccorso e liberato ho provveduto a portarlo in ospedale per fare gli accertamenti del caso perché aveva dolore, il lavoratore attualmente è cosciente e a quanto riferito dal pronto soccorso devono fare altri accertamenti. Sempre il pronto soccorso non ha provveduto ad un ricovero d'urgenza da un primo controllo. Mi scuso di non aver avvisato subito ma prima mi sono concentrato sul lavoratore. Nella concitazione ho riferito in telefonata a
e che il lavoratore fosse sulla prima scaffalatura Testimone_6 Testimone_7 er a scaffalatura. Io ero in ufficio al momento del fatto e stavo parlando con un lavoratore, non mi ricordo se mi ha chiesto il permesso per fare tale operazione perché stavo coordinandomi per il lavoro del mixaggio che aveva finito l'attività. Vi tengo aggiornati”.
3.69 Come si evince dall'email, la versione che il Sig. sottopone Pt_1 alla Società è completamente difforme, da quanto poi la Società ha appreso in occasione del sopralluogo presso il Magazzini di Colle Val D'Elsa effettuata il 26 febbraio 2021 dal Sig. e dal Sig. (Senior Operations Testimone_7 Testimone_8
Manager, che ha sosti aio 2021). Persona_1
11 3.70 La società provvedeva ad effettuare le comunicazioni di denuncia di infortunio (doc 14).
3.71 Pertanto, con lettera del 4 marzo 2021 consegnata il 9 marzo 2021 (doc.15), la Società si vedeva costretta a contestare al ricorrente le seguenti circostanze:
“Oggetto: contestazione di addebito
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale applicata, le contestiamo quanto segue: siamo venuti a conoscenza del fatto che in data 19 febbraio u.s. alle ore 10.00 circa, nel corso del suo ordinario di lavoro, presso il magazzino a Colle Val D'elsa (SI),in aperta violazione delle regole vigenti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro- ed in particolare degli artt.19 e 20 del T.U. sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) – lei è salito in quota al terzo livello di una scaffalatura a gravitò al fine di aiutare il capo squadra, Sig. nell'attività di Controparte_2 sblocco di un bancale incastrato, salendo su un to nelle forche di uno dei retrattili del magazzino, manovrato dal carrellista sig. Parte_3
[...] llo svolgimento della suddetta operazione, il Sig. rimaneva CP_2 incastrato tra il bancale da sbloccare e i traversini della scaffalatura e lei, solo dopo 30 minuti, lo ha accompagnato in ospedale, omettendo di avvisare immediatamente il suo responsabile nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, che veniva informato dall'avvenuto infortunio dal titolare della Committenza, solo alle ore 11.55. La violazione della regola in base alla quale, in caso di blocco di bancali in quota, vanno contattati gli addetti alla manutenzione della società committente, è aggravata dai seguenti elementi:
- Dal 1 marzo 2020 lei ricopre sull'appalto RE il ruolo di CP_11
e di Preposto (come da lettera di nomina da lei sottoscr
[...]
22/06(2020 e come da formazione svolta per il ruolo attestata in data 03/08/2020),
- Dal mese di giugno 20119 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo: “ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE”
Inoltre, sempre in data 19 febbraio u.s., lei scriveva via email alle ore 13.52, a (Operations Director), (RSPP), Testimone_6 Testimone_7 Per_5
r conoscenza al Dott. ( Admini
[...] Testimone_9
Manager della Società un versione dei fatti difforme da quella Parte_7 poi registrata dal RSPP e da (Senior Operations Manager) in Testimone_8 occasione del sopralluogo presso il magazzino a Colle val D'elsa (SI) dello scorso 26 febbraio u.s. In particolare, con riferimento alla salita del Sig. in quota, CP_2 scriveva quanto segue: “ Io ero in ufficio al momento del fat parlando con un lavoratore, non mi ricordo se mi ha chiesto il permesso per fare tale operazione perché stavo coordinandomi per il lavoro del mixaggio che aveva
12 finito l'attività”. mentre poi è emerso che – come sopra descritto- anche lei, non solo non era in ufficio al momento dell'incidente, ma saliva in quota insieme al
CP_2
Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentare concedendole a tal fine il termine di 5 (cinque) giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione e le comunichiamo la sospensione cautelare immediata dal servizio sempre dalla data di ricevimento della presente lettera, senza alcun pregiudizio della sua retribuzione”.
3.72 Il ricorrente forniva le proprie giustificazioni con lettera del 10 marzo 2021.
3.73 Con lettera del 16 marzo 2021 (doc. 16) la società si vedeva costretta ad intimare il licenziamento con lettera del seguente tenore: “Egregio Sig. facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione Parte_1 disciplinare a lei consegnata in data 09 marzo 2021, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per comunicarle quanto segue. Abbiamo considerato le sue giustificazioni da lei rappresentate in data 10 marzo u.s. via email, e all'esito di tali valutazioni, Le comunichiamo che le stesse non possono essere accettate dalla nostra Società perché da un lato fanno in alcun modo venir meno i fatti a lei contestati e dall'altro risultano in contrasto e difformi con le risultanze e le informazioni da noi acquisite, e comunque non sufficienti a giustificare la gravità dei fatti contestati con la lettere di contestazione in esame. I fatti a Lei contestati, sia considerati singolarmente che, a maggior ragione, nel loro complesso, stante la loro gravità hanno fatto venire meno, anche alla luce del ruolo da Lei ricoperto, il vincolo fiduciario che è presupposto indispensabile di ogni rapporto di lavoro e sono di una gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. La salute e sicurezza sul lavoro, infatti, sono valori fondamentali per la nostra società e con il suo comportamento ha esposto in grave pericolo l'incolumità sua e dei suoi sottoposti presso l'”appalto RE”. Atteso quanto sopra, ci vediamo costretti a comunicarle con la presente il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 225 co. 1 punto 5) del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi applicato al suo rapporto di lavoro, effetto dal 9 marzo 2021_data in cui è stato avviato il procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 41 L. 92/2012. Le competenze di fine rapporto le saranno corrisposte non appena effettuati i relativi conteggi. La invitiamo inoltre a restituire tutti i beni aziendali in suo possesso (pc portatile, cellullare e sim card, autovettura aziendale Tg FT281AL carta carburante. ecc ) entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente, coordinandosi con la funzione HR. Infine, la società si riserva fin d'ora ogni eventuale ulteriore azione a proprio tutela, nonché tesa al risarcimento dei danni tutti che dal Suo comportamento fossero a noi ascritti. Distinti saluti”.
3.74 Al termine del rapporto di lavoro il Ricorrente percepiva le competenze di fine rapporto per una somma pari ad Euro 6699,98 (doc. 17).
13 3.75 Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente ha reperito un'altra attività lavorativa e percepisce una retribuzione pari ad Euro 1900. 3.76 (…) la Società ha provveduto a contestare, per i fatti accaduti il giorno 19 febbraio 2021, anche i sig.ri (doc. 18) e, CP_2 Pt_6 Pt_3 all'esito dei procedimenti disciplinari, sono stati comminate le seguenti sanzioni: REBASTI: 3 giorni di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, poi Pt_6 sanzione del richiamo scritto;
sanzione di 5 giorni di sospensione CP_2 dalla retribuzione e dal servizi 3.77 Il Sig. tramite il suo legale, ha già chiesto il risarcimento CP_2 dei danni subiti a l'infortunio (doc. 19 ).
Testimoni: , , Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
[...] Persona_1 Testimone_8 Testimone_9
A controprova, i testimoni: Persona_1 Controparte_2 Parte_3
e
[...] Tes_2 Testimone_3
Il § 3.78, indicato dalla Società come capitolo di prova, non è stato rinvenuto nella memoria difensiva.
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione relativa all'attribuzione del ruolo di preposto al sig. , da eseguirsi nel termine di rinvio. Controparte_2
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 14).
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società ex art. 210 cpc l'esibizione della richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 co. 6 St. Lav. proposto al sig. , da eseguirsi nel Controparte_2 termine di rinvio.
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 13).
Il giudice si riserva riesame dell'ordinanza, in funzione riduttiva, con congruo anticipo, in ogni caso fissando sin d'ora per l'assunzione della prova testimoniale ammessa (o di quella successivamente ridotta) le udienze del 7/4/2025 e del 14/4/2025 ore 10:30 (programmando la discussione al 27/6/2025 ore 11:30, note autorizzate al 17/6/2025).
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
provvedendo, d'ufficio, nella causa n. 211/2022 rgl;
riesaminati gli atti e i documenti;
14 a parziale modifica dell'ordinanza del 25/3/2024; a mezzo ordinanza del 3/3/2025;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, dispone l'assunzione dei mezzi di prova seguenti:
A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
1) “Vero che il sig. veniva assunto da Parte_1 [...] in data 18 giugno 2018 con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 inato ed assegnato agli appalti veneti e del Trentino Alto Adige di Casa Vinicola Zonin S.p.A., Cielo e Terra S.p.A., Salvagnini Italia S.p.A., IMP, GKM Sinter Metal, Ortonuovo s.r.l., NO: irrilevante, nè controverso (cap.
3.12 conv.);
2) Vero che il ricorrente si occupava di organizzare i turni di lavoro, le ferie, le assenze e più in generale la gestione dei rapporti di lavoro del personale assegnato agli appalti, ivi compresa l'organizzazione dei diversi compiti e mansioni attribuiti al predetto personale al fine di meglio soddisfare le esigenze e richieste del cliente;
rapportarsi con quest'ultimo e valutarne il grado di soddisfazione;
gestire la fatturazione mensile”; NO: irrilevante;
3) “Vero che il ricorrente rispondeva gerarchicamente ad un area-division manager ed era a sua volta sovraordinato ad un team leader, responsabile del personale addetto al singolo appalto”; NO: documentale, nè controverso (cap.
3.10 conv.);
4) “Vero che alla fine del 2019, l'HR Manager dell'odierna convenuta - sig.
– comunicava al ricorrente come la sua figura Testimone_1 professionale (unitamente a quelle dei sigg.ri e ) Tes_2 Testimone_3 rappresentasse un esubero, sollecitando al s g Pt_1 accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro”; NO: rilevanza del tutto secondaria a fronte della natura della contestazione disciplinare e altri rilievi in atti documentati (capp.
3.24 e 3.31 conv.)
5) “Vero che nell'ambito degli appalti RE e AO il ricorrente si rapportava con il superiore gerarchico e division manager per il centro Italia, sig. e con i team leader dei diversi appalti, ed in particolare Persona_1 il sig. per l'appalto RE ed il sig. per Controparte_2 Parte_2
l'appalto AO;
NO: non controverso (cfr. capp.
3.17 e 3.19 conv.)
6) “Vero che a decorrere dal mese di luglio 2020 il ricorrente si trovava costretto a prestare la propria attività lavorativa presso l'appalto RE
15 Firenze S.p.A. privo di alcun riferimento gerarchico in quanto al sig. Per_1 veniva inibito l'accesso all'appalto stesso”;
[...]
NO: fatto negativo, onerante la Società convenuta della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata;
7) “Vero che in data 19 febbraio 2021 si verificava il blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE Firenze S.p.A. di Colle Val D'Elsa”; NO: non controverso (circostanza di fatto posta a base della contestazione al lavoratore, e cfr. cap.
3.36 conv.)
8) “Vero che il malfunzionamento del sistema di movimentazione delle merci presente presso l'appalto RE di Colle Val D'Elba era stato in molteplici occasioni segnalato dal team leader addetto al predetto appalto, sig. senza che mai venisse fornita alcuna risposta alle predette Controparte_2 richieste, né si provvedesse alla manutenzione dello stesso”; NO: generico;
9) “Vero che accadeva frequentemente che la merce in transito in uno dei piani della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba si bloccasse, così imponendo la sospensione del ciclo produttivo fin tanto che la merce bloccata non venisse rimossa (o comunque sbloccata), così permettendo il normale flusso dell'ulteriore merce”; NO: irrilevante;
10) “Vero che ogni qualvolta si verificava un blocco della scaffalatura a gravità presente presso lo stabilimento RE di Colle Val D'Elba veniva richiesto l'intervento del personale tecnico di manutenzione dello stabilimento RE Firenze S.p.A. che, tuttavia, frequentemente non interveniva, o interveniva con notevole ritardo, costringendo il personale di
[...] ad intervenire personalmente sbloccando la merce al fine di Controparte_1 etto dei flussi richiesti dal cliente”; NO: generico e valutativo;
11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecn irenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”; SI: 3 testimoni;
12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; SI: 3 testimoni;
16 13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 sanzione disciplinare conservativa, hanno impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; SI: 2 testimoni;
14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenz l D'Elsa” SI: 2 testimoni;
15) “Vero che l'operazione di sblocco manuale dei bancali incastrati nella scaffalatura a gravità era già stata posta in essere dal sig. prima del CP_2
19 febbraio 2021 in molteplici occasioni senza che mai la società avesse contestato disciplinarmente il predetto comportamento. NO: generico;
Sui capitoli come sopra ammessi sub A), ammette la controprova chiesta dalla Società convenuta, con la medesima limitazione numerica delle persone da ascoltare.
La Società è ammessa alla controprova anche sul capitolo ritenuto inammissibile per negatività fattuale (6. ; CP_15
B) prova testimoniale chiesta dalla Società convenuta: è una società specializzata in servizi in Controparte_16 outsourcing tra i quali servizi di manutenzione di impianti, di “logistica e magazzino”, di pulizia, accoglienza e supporto alle attività alberghiere, come si evince anche dall'oggetto sociale (doc. 1 avv). NO: documentale;
3.2 La società ha la sede legale in Milano, Via Tolmezzo 15 e sedi operative presso i clienti appaltatori. NO: documentale, nè controverso;
3.3 si occupa di gestire l'esternalizzazione di fasi Controparte_1 dei proce ocietà clienti non ritengono più rientranti nel proprio core business, prendendosi in carico tali settori e stipulando dei contratti di appalto di servizi per la fornitura ai clienti dei relativi servizi. NO: documentale, nè controverso;
3.4 svolge quindi abitualmente la propria attività Controparte_1 per il tra lto a favore di numerosi e diversi committenti, privati e pubblici. NO: documentale, nè controverso;
17 3.5 Allo stato attuale , nell'ambito dei servizi di Controparte_1 logistica, ha attivi numerosi appalti aventi ad oggetto servizi di gestione di magazzino. In particolare tra questi appalti, si citano in via esemplificativa quelli stipulati con: Controparte_4 Controparte_5 CP_6
RE Firenze S.p.A.;
[...] Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
NO: documentale, nè controverso;
applica ai propri dipendenti cd di staff il CCNL Controparte_10
Terzi i e il numero complessivo dei suoi dipendenti è pari a circa 1200 (doc. 3 avv.). NO: documentale;
Quanto al rapporto di lavoro del ricorrente:
3.7 Il Sig. è stato assunto in in data 18 Pt_1 Controparte_1 giugno 2018, con tto a tempo indeter i Impiegato 5 livello, Industrial Coordinator CCNL Multiservizi (doc. 1). NO: documentale;
3.8 In data 21 dicembre 2018, al Ricorrente veniva mutata la mansione in a riporto del Senior Operations Manager e inoltre Controparte_11 veniva applicato al rapporto di lavoro il CCNL Commercio e inquadrato al 3 livello (doc. 2). NO: documentale;
3.9 La mansione di è una mansione che prevede lo Controparte_11 svolgimento della segue evince dalla job description
“Gestione dell'erogazione dei servizi oggetto degli appalti assegnati;
effettua analisi periodiche in riferimento ai KPI relativi all'andamenti degli appalti che gestisce, coordina il personale applicato agli appalti gestitu e segnala ad HR le eventuali necessità di nuovo organico, verifica eventuali necessità formative e ne fa la segnalazione alla funzione HR, predispone i SAL, si occupa di comunicare all'ufficio acquisti il fabbisogno di materiali per la delivery dei servizi (doc. 3). NO: documentale;
3.10 risponde gerarchicamente al Senior Parte_8
Operations Manager (dal corrente mese rinominato Area Operations Manager) e gestisce il Team leader di ogni appalto assegnato NO: documentale, nè controverso;
3.11 È bene chiarire che il Senior Operations Manager è inquadrato al livello di Quadro del CCNL Commercio, mentre il team leader al 3° livello del CCNL Logistica. NO: documentale;
18 3.12 La prestazione del lavoro del Sig. si svolse dapprima nella Sua Pt_1 regione di appartenenza, il EN, presso palti Salvagnini, Ortonuovo,
. Per_2
NO: irrilevante;
3.13 Successivamente, venendo meno la possibilità di continuare l'attività lavorativa in EN (visto il numero e le dimensioni ridotte degli appalti), al Ricorrente fu proposto, in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, il trasferimento in Toscana dove avrebbe dovuto svolgere dal 1° marzo 2020, la sua attività lavorativa presso AO (a Firenze) e presso RE (a Colle di Val D'elsa) (doc. 4). NO: documentale;
3.14 Nessun particolare intento nei confronti del , ma Pt_1 semplicemente il calo dell'attività non permetteva all'azienda la permanenza del Ricorrente nella zona del EN. NO: valutativo e generico;
3.15 Il Ricorrente accettò tale trasferimento ed iniziò a svolgere la propria attività lavorativa a far data da marzo 2020 sugli appalti AO e RE. NO: non controverso;
3.16 In particolare il contratto di appalto (servizio di logistica) che Co intercorreva tra AO e prevedeva che l'odierna convenuta si occupasse di ricezione merci con carico colli di piccole dimensioni ed attività occasionale e residuale di scarico pallet. Controllo corrispondenza quantità dei componenti per costruzioni sonde ecografiche, messa a dimora, picking e consegna a reparto produzione interno allo stabilimento, pulizia sonde, imballo della sonda, Consegna Sonde in HUB tramite autovetture AO NO: documentale;
3.17 I lavoratori di PS all'interno dell'appalto erano 7 e il team leader era il Sig. . Parte_2
NO: irrilevante;
3.18 Per quanto riguarda l'appalto RE, invece, PS si occupava del ricevimento prodotti nel deposito, controllo quantitativo e qualitativo dei Prodotti, stoccaggio, movimentazione e lavorazioni, preparazione degli ordini (prelievo prodotti, consolidamento ed imballaggio) predisposizione dei documenti di Trasporto, Gestione dei resi. NO: documentale;
3.19 I lavoratori di PS erano 16 ed il team leader dell'appalto era il Sig.
Controparte_2 te la prima parte e non controverso il ruolo di CP_2
[...]
19 3.20 Il Ricorrente svolgeva quindi la sua attività sui due impianti, sovraintendendo al lavoro dei dipendenti di PS. NO: documentale;
3.21 Inoltre, va specificato (…) che il Sig. in RE era anche il Pt_1 preposto alla Sicurezza e che, per ottenere tale attestazione, aveva anche partecipato ad un corso di formazione (docc. 5 e 6 ). NO: documentale;
3.22 In tale qualità, il Sig. avrebbe dovuto “sovraintendere Pt_1 all'attività lavorativa del personale erarchicamente subordinato e di garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Tali attività di coordinamento e vigilanza derivano dagli obblighi attribuiti al personale preposto dal Dlgs. 81/2008 – art. 19 (...). NO: documentale e valutativo;
Segue poi l'indicazione delle attività tra cui si legge tra l'altro:
“Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;
verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati o addestrati svolgono specifiche mansioni oppure svolgano specifiche arrivata con utilizzo di impianti, attrezzature e sostanze. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza”. NO: parimenti documentale e valutativo;
3.23 Il rapporto di lavoro proseguiva senza particolari annotazioni, come peraltro sottolineato anche da controparte. NO: irrilevante, valutativo, generico, non controverso;
3.24 Tuttavia, il 21 gennaio 2021 l'amministratore Delegato di PS, Dott.
, riceveva una pec del seguente tenore da parte del Direttore Persona_3 le della RE, Sig. Tes_9
NO: documentale;
3.25 La pec del Direttore della RE (doc. 7) era molto pesante ed infatti lamentava: a) problemi di Haccp: siamo un azienda alimentare. Ci sono delle regole che tutte le persone che stanno qua dentro devono rispettare. Le vostre non lo fanno e nessuno è in grado di farle rispettare. Oggetti che non dovrebbero stare nel reparto confezionamento, sono abitualmente trovate alle persone di
, e alle ns segnalazioni inviate ai Vs responsabili, non segue Controparte_1 ento;
20 b) problemi di sicurezza ( d.lgs 81/2008): non si possono tollerare mulettisti che guidano con l'auricolare del cellulare in un ambiente dove i db sono > a 85. non si può tollerare che i facchini di professional solution utilizzino Non adeguate al lavoro ed assolutamente proibite. Non si può tollerare Pt_4
vie di fuga siano costantemente occupate dal materiale mal stoccato dai vostri operatori così come lo risultano essere i presidi antincendio. c) problemi organizzativi: i vs referenti non riescono a trovare soluzioni a problemi oramai noti da anni, nonostante che le mie persone si siano anche prese l'onere di fare dei training con i vs operatori e che le stesse abbiano definito e concordato con i vs referenti dei flussi di lavoro per migliorare la situazione. Ogni volta, i flussi concordati vengono stravolti o per un motivo o per l'altro ed i problemi ritornano. d) problemi legati al patrimonio aziendale: capisco che gli ambienti sono stretti e non è facile lavorare con un muletto, ma da qui a buttare giù un davanzale o un montante di una porta REI ce ne passa. Si faccia fare il conto degli addebiti che vi ho fatto per recuperare i costi dei danni provocati in questi anni dai vs operatori e forse ne rimarrà sorpreso. e) problemi legati al covid poco rispetto delle regole. Nel ns stabilimento gli unici casi che sono stati riscontrati sono state delle vostre persone, soprattutto tra il gruppo facchini. Mi sono raccomandato di farli lavorare su turni per avere meno assembramento e più produttività. Ogni volta c'è un problema diverso che impedisce di fare ciò f) problemi di gestione organico: mi sembra impossibile che un azienda legata ad non abbia un polmone di personale per rispondere a criticità CP_13 legate alle assenze. Ogni volta devo destinare personale RE per portare a termine delle attività urgenti nel momento in cui mancano delle persone di PS. g) problemi penali: le persone di che lavorano nei fine Parte_5 linea, mi dichiarano le produzioni prima che esse siano fisicamente eseguite, creando dei disallineamenti tra stock fisici e contabili e ciò ci espone ad essere accusati di frode nel caso in cui, in una delle tante verifiche dell'antifrodi che riceviamo, qualcuno se ne dovesse accorgere. h) Tutto quanto sopra riportato si riconduce ad un unico motivo scatenante: la totale mancanza di leadership da parte di coloro che dovrebbero governare i vs addetti. In pratica , le decine di istruzioni operative, di sicurezza e le raccomandazioni che divulgate ai vs dipendenti rimangono carta morta. Ad agosto di quest'anno scade il contratto tra e Controparte_1
RE. Vorrei cortesemente sapere da Lei, se la latitanza nelle risposte da parte dei signori che ho soprariportato devono essere da me interpretate come la vs volontà di interrompere la ns collaborazione. Mi servirebbe saperlo perché devo ovviamente avere il tempo di organizzarmi. NO: documentale;
3.26 Quanto poi allo scambio di email allegato da parte Ricorrente sub doc. 9, si evidenzia come nelle email risalenti al 2019 non erano in copia né
21 (Area Manager, superiore di e ) né Persona_1 Per_4 Pt_1 S_
[...]
NO: documentale;
3.27 (collega di , pari livello, che seguiva l'appalto Persona_5 Pt_1 prima dell'arrivo di ) e hanno scritto in autonomia, senza tuttavia Pt_1 Pt_1 mai informare i pro re NO: fatto negativo, onerante il ricorrente della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata;
3.28 Il problema del blocco delle stive, comunque, era un problema noto, tant'è che l'input dato sia a che a che a era Pt_1 Persona_5 CP_2 quello di seguire l'indicazio sa sug IOS pr dal nostro RSPP. Sì: 3 testimoni;
3.29 Peraltro, a conferma di ciò, nello scambio di email prodotto da parte Ricorrente compare anche un'email di al committente (in cui – come CP_2 da indicazioni di PS – scrive “non siamo assolutamente autorizzati” ad effettuare lo sblocco). NO: documentale;
3.30 A seguito delle email inviata dalla Committenza, la Società, dapprima inviava in data 27 gennaio 2021 due manager (il Sig. , Direttore S_
Operation e la Dott.ssa HR MANAGER) sul sito DI RE per Tes_5 verificare le problematich dalla Committenza e per interloquire con i singoli dipendenti, NO: irrilevante, e assorbito dalla circostanza documentale seguente, 3.31.
3.31 Successivamente convocava immediatamente in sede il Sig. , Pt_1 nella sua qualità di in data 3 febbraio 2021 (doc. 8), per Controparte_11 avere chiarimenti, s in particolare circa: il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte del nostro personale presso l'appalto; all'organizzazione del lavoro per cui, da diverso tempo, i flussi di lavoro concordati con il Cliente non sono rispettati;
al mancato rispetto delle regole HACCP. NO: documentale;
3.32 La Società aggiungeva inoltre che “Lei, in quanto riferimento per le Operations di , non ha saputo gestire e risolvere nel tempo Controparte_1 le criticità rilevate per quanto di sua competenza e dimostra scarse attitudini nella gestione delle risorse. Tutto quanto sopra conduce al rischio di risolvere il rapporto commerciale con il Cliente alla scadenza naturale del contratto di appalto, ossia a giugno del corrente anno, con le conseguenze economiche che Lei potrà ben comprendere.” NO: documentale;
22 3.33 Il Sig. partecipava a tale incontro, che si svolgeva alla Pt_1 presenza della Dott.ssa , HR di PS, e il Dott. , CEO Tes_4 Persona_3 di PS, ricevendo consigli e suggerimenti per evitare ulteriori doglianze da parte del Committente. NO: generico;
3.34 La Società inoltre convocava nella medesima data anche il Sig.
referente gerarchico di , sempre per avere dei Persona_1 Pt_1 chiarimenti NO: irrilevante, in ogni caso ragionevolmente documentale;
3.35 Tuttavia, pur dopo il suddetto incontro, la Società veniva a conoscenza di un terribile infortunio che si era verificato in data 19 febbraio 2021. NO: non controverso;
In merito all'infortunio del 19 febbraio 2021. 3.36 Nella mattinata di venerdì 19 febbraio 2021, attorno alle ore 10:00, si bloccava un bancale al terzo piano della scaffalatura a gravità all'interno del magazzino della RE (doc. 9). NO: non controverso (cfr. cap. 7 ric.).
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un'anomalia sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio. SI: 2 testimoni;
3.38 In particolare, nel corso del normale ritmo di lavoro, un pancale posto al secondo piano della rulliera rimaneva incastrato tra i rulli impendendo il nomale flusso di trasporto. SI: 2 testimoni;
3.39 In queste situazioni gli operatori di devono Controparte_1 contattare la manutenzione della Committenza p vità: NO: valutativo;
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc. 10). SI: 2 testimoni;
3.41 Dunque, diversamente da quanto assunto da parte Ricorrente, non vi è alcuna prova che il avesse provveduto a chiamare i manutentori e Pt_1 peraltro non vi erano esi particolari se non “produttive”.
23 NO: fatto negativo, onerante il ricorrente della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata, valutativa l'ultima parte:
3.42 Il Sig. , e il Sig. Team Leader, Pt_1 Controparte_11 CP_2 decidevano aut e allo del pancale, coinvolgendo anche altro personale di PS, senza minimamente preoccuparsi di eventuali rischi che potevano verificarsi in tale azzardata operazione di sblocco. SI: 3 testimoni (limitatamente alla parte fattuale e non a quella barrata);
3.43 Le operazioni si sono svolte nel seguente ordine cronologico: le due corsie al terzo livello della scaffalatura a gravità, a lato del pallet bloccato, risultano libere (prive di merce stoccata). SI: 3 testimoni;
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di altezza dal suolo per sbloccare il pancale. SI: 3 testimoni;
3.45 Il sig. che è un carrellista, tramite un retrattile del Pt_3 magazzino con pan to nelle forche, solleva il Sig. l terzo livello CP_2 della scaffalatura a gravità (alla destra del pancale bloccato). SI: 3 testimoni;
3.46 Sempre il Sig. sempre tramite il retrattile con il pancale Pt_3 infilato nelle forche, solleva anche il Sig. al terzo livello della scaffalatura Pt_1
a gravità (alla sinistra del pancale blocca SI: 3 testimoni;
3.47 È bene notare che non solo non vietava né impediva al Pt_1 di salire in quota per s e il bancale, ma addirittura (a conferma CP_2 della gravità della circostanza) saliva anche lui..., in spregio a qualsiasi elementare obbligo di sicurezza sul lavoro. NO: parte valutativa del fatto già oggetto di prova;
3.48 Pertanto, i Sigg.ri e erano posizionati ai rispettivi lati Pt_1 CP_2 del pancale bloccato. SI: 3 testimoni;
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
SI: 3 testimoni;
3.50 Il Sig. riusciva a liberare il pancale, ma rimaneva incastrato CP_2 tra lo stesso e i traversini della scaffalatura, infatti i rulli riprendevano a muoversi, imprigionando il che rimaneva letteralmente "schiacciato" CP_2 dai rulli stessi, con i pancali che lo colpivano al torace a ripetizione. SI: 3 testimoni;
24 3.51 Il Sig. urtando la struttura in metallo, si provocava la CP_2 frattura di tre costole e due ematomi (milza e reni) e restava bloccato in posizione semi-eretta. NO: documentale;
3.52 Il Sig. , dall'altra corsia della scaffalatura, iniziava quindi a Pt_1 liberare il pancale dai prodotti che si erano incastrati. SI: 3 testimoni;
3.53 Il Sig. addetto alla gestione trasporti, era intento nelle alle Pt_6 sue operazioni in ufficio, ma ad un certo punto ha sentito urlare delle persone e si è reso conto che erano i suoi colleghi dalla scaffalatura. SI: 1 testimone;
3.54 Uscito dall'ufficio per accertarsi della situazione, ha sentito il Sig. chiedere aiuto e richiedere una mola per poter tagliare i traversini. CP_2
1 testimone;
3.55 A quel punto il Sig. tramite retrattile con bancale infilato Pt_3 nelle forche, sollevava allora un endente, il sig. al terzo livello Pt_6 della scaffalatura a gravità, nella corsia dove era posizionato il Sig. CP_2
SI: 2 testimoni;
3.56 I Sigg.ri e continuavano a liberare manualmente i Pt_6 Pt_1 prodotti incastrati del pancale. SI: 2 testimoni;
3.57 Il Sig. aiutava il Sig. a liberarsi. Pt_6 CP_2
SI: 2 testimoni;
3.58 Successivamente, sia il Sig. che il Sig. scendevano CP_2 Pt_6 dalla scaffalatura a gravità tramite retr ato dal car così come il Sig. . Pt_1
SI: 1 testimoni;
3.59 Il Sig. veniva quindi accompagnato in area break esterna CP_2 per riprendersi. SI: 2 testimoni;
3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2
SI: 3 testimoni in ordine a fasi, contenuto e tempi del soccorso sanitario globalmente considerato;
3.61 I Sigg.ri e raggiungevano addirittura a piedi l'auto CP_2 Pt_1 del Sig. , parcheggiata nel piazzale esterno allo stabilimento, Pt_1 contravven qualsiasi elementare nozione di pronto soccorso.
25 NO: assorbito, per la parte fattuale, dal cap. 3.60, inammissibilmente valutativa la parte barrata;
3.62 I Sigg.ri e raggiungevano in auto il pronto soccorso CP_2 Pt_1 di Campostaggia a i, o alle 10:30. NO: assorbito, per la parte fattuale, dal cap. 3.60,
3.63 Il Sig. non si preoccupava di avvertire nessuno di quanto si Pt_1 era verificato e ri nello stabilimento RE attorno alle ore 13:00. NO: fatto negativo, onerante il ricorrente della eventuale positiva prova della opposta circostanza negata;
3.64 Il Sig. veniva invece dimesso dall'ospedale attorno alle ore CP_2
14:00, con una prognosi di 30 giorni a causa di un trauma da schiacciamento. NO: documentale;
3.65 Il Sig. RSPP della società PS, veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sapere dell'infortunio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12). SI: 2 testimoni;
3.66 Anche in questo caso, la Committenza (ossia il Sig. veniva Tes_9 reso edotto dell'accaduto, non dai responsabili di PS, ma dalla moglie del Sig.
CP_2
SI: 2 testimoni;
3.67 Peraltro il Sig. si era trovato a transitare nei pressi dei locali Tes_9 in cui si stava verifican ente ed avendo visto alcune persone che guardavano “per aria” un pallet pericolante, aveva fatto una precisa domanda, e gli è stato risposto “stiamo sbloccando un pallet”, senza in alcun modo accennare al fatto che il Sig. fosse rimasto incastrato (doc. 13). CP_2
SI: 2 testimoni;
3.68 (…) Il Ricorrente, al rientro dal Pronto Soccorso, decideva di informare i Sigg.ri (Operations Director), (RSPP) Testimone_6 Testimone_7
e (un collega) e il Sig. (rappresentante della Persona_5 Testimone_9
C mail delle 13.52 del s (doc. 13):
“Oggetto: Incidente Appalto RE 19 febbraio 2021
Buongiorno a tutti, in data 19 febbraio 2021 alle ore 10:00 il lavoratore nel Controparte_2 provvedere a sbloccare una scaffalatura al secondo piano (considerando il piano terra) della gravità si posizione sulla scaffalatura libera a fianco libera da bancali. Nel far leva per sbloccare un bancale con un con ferro è rimasto impigliato con il corpo tra il bancale che veniva in avanti e la barra traversale della scaffalatura. Dopo averlo soccorso e liberato ho provveduto a portarlo in ospedale per fare gli accertamenti del caso perché aveva dolore, il lavoratore attualmente è cosciente e a quanto riferito dal pronto soccorso devono fare altri
26 accertamenti. Sempre il pronto soccorso non ha provveduto ad un ricovero d'urgenza da un primo controllo. Mi scuso di non aver avvisato subito ma prima mi sono concentrato sul lavoratore. Nella concitazione ho riferito in telefonata a
e che il lavoratore fosse sulla prima scaffalatura Testimone_6 Testimone_7 er a scaffalatura. Io ero in ufficio al momento del fatto e stavo parlando con un lavoratore, non mi ricordo se mi ha chiesto il permesso per fare tale operazione perché stavo coordinandomi per il lavoro del mixaggio che aveva finito l'attività. Vi tengo aggiornati”. NO: documentale;
3.69 Come si evince dall'email, la versione che il Sig. sottopone Pt_1 alla Società è completamente difforme, da quanto poi la Società ha appreso in occasione del sopralluogo presso il Magazzini di Colle Val D'Elsa effettuata il 26 febbraio 2021 dal Sig. e dal Sig. (Senior Operations Testimone_7 Testimone_8
Manager, che ha sostituito il Sig. dal febbraio 2021). Persona_1
NO: la contestata difformità o meno conseguirà alla ricostruzione storica giudiziale del fatto;
3.70 La società provvedeva ad effettuare le comunicazioni di denuncia di infortunio (doc 14). NO: documentale;
3.71 Pertanto, con lettera del 4 marzo 2021 consegnata il 9 marzo 2021 (doc. 15), la Società si vedeva costretta a contestare al ricorrente le seguenti circostanze:
“Oggetto: contestazione di addebito (...) ”. NO: documentale;
3.72 Il ricorrente forniva le proprie giustificazioni con lettera del 10 marzo 2021. NO: documentale;
3.73 Con lettera del 16 marzo 2021 (doc. 16) la società si vedeva costretta ad intimare il licenziamento con lettera del seguente tenore “(...)” NO: documentale;
3.74 Al termine del rapporto di lavoro il Ricorrente percepiva le competenze di fine rapporto per una somma pari ad Euro 6699,98 (doc. 17). NO: documentale;
3.75 Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente ha reperito un'altra attività lavorativa e percepisce una retribuzione pari ad Euro 1900. NO: documentale;
3.76 (…) la Società ha provveduto a contestare, per i fatti accaduti il giorno 19 febbraio 2021, anche i sig.ri (doc. 18) e, CP_2 Pt_6 Pt_3
27 all'esito dei procedimenti disciplinari, sono stati comminate le seguenti sanzioni: REBASTI: 3 giorni di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, poi Pt_6 sanzione del richiamo scritto;
sanzione di 5 giorni di sospensione CP_2 dalla retribuzione e dal servizio. NO: documentale;
3.77 Il Sig. tramite il suo legale, ha già chiesto il risarcimento CP_2 dei danni subiti a causa dell'infortunio (doc. 19 ). NO: documentale;
BB) Sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dal ricorrente con la medesima limitazione numerica testimoniale;
Il ricorrente è ammesso alla controprova anche sul capitolo ritenuto inammissibile per negatività fattuale (3.27, 3.41, 3.63 s.e.o.);
Il § 3.78, indicato dalla Società come capitolo di prova, non è stato rinvenuto nella memoria difensiva.
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società convenuta resistente ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione relativa all'attribuzione del ruolo di preposto al sig. , da eseguirsi nel Controparte_2 termine di rinvio.
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 14).
Su istanza del lavoratore ricorrente, ordina alla Società ex art. 210 cpc l'esibizione della richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 co. 6 St. Lav. proposto al sig. , da eseguirsi nel Controparte_2 termine di rinvio.
Inammissibile la richiesta di “acquisizione di informazioni presso quest'ultimo in ordine alla medesima circostanza”, oggetto, Controparte_2 del resto, di c timoniale (n. 13).
Manda la Cancelleria ex art. 213 cpc di chiedere all' Parte_9
di Campostaggia Poggibonsi, il referto completo del Pronto
[...]
l ricovero del 19/2/2021 di n. 17/4/1976, Controparte_2
Colle Val d'Elsa ed ivi residente in [...]1, da pervenire cortesemente entro il 31/3/2025.
Il giudice conferma per l'assunzione della prova testimoniale, nei limiti della sopravvenuta valutazione di ammissibilità e rilevanza, la sola udienza del 14/4/2025 ore 10:30 (confermando la programmazione decisoria al 27/6/2025 ore 11:30, note autorizzate al 17/6/2025).
28 All'udienza 14/4/2025, nella causa n. 211/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Antonio Emilio Carollo;
Parte_1 per l'avv. Elisabetta Cassaneti, anche nella Controparte_1 qualità di procuratrice speciale come in atti.
Preliminarmente l'avv. Cassaneti per la Società resistente, in riferimento all'ordine ex art. 210 cpc di esibizione della richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 co. 6 St. Lav. proposto al sig. CP_2
, dichiara che la Società non ha mai ricevuto tale richiesta.
[...]
Sempre preliminarmente, l'avv. Cassaneti per la Società resistente esibisce ex art. 210 cpc la nomina a preposto del sig. , del Controparte_2
26/4/2019, con riserva di tempestiva produzione telema
Si dà avvio alla prova testimoniale, alle ore 11:50, con l'introduzione del primo testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dal ricorrente: Persona_1
“assunto da nel 2020 come responsabile, Senior Operation CP_13
Manager, degli appalti, che la aveva in Centro Controparte_17
Italia. Fino al 2022. Mi sono lice vato altro lavoro.
14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenze S.p.A. di Colle Val D'Elsa” era il preposto della squadra operante nell'appalto RE, CP_2 riportava a , Operation Manager o forse mi sembra Parte_1 CP_11
CP_11
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul p Nella prima visita che feci in questo appalto, al tempo responsabile non era , ma altra persona, facendo un'ispezione ho evidenziato un rischio Pt_1 imp legato a queste scaffalature a gravità, creai d'accordo con la proprietà delle istruzioni. Per intervenire in caso di blocco di uno o più pallet lungo il percorso della rulliera, vi era bisogno di un intervento fisico di una o più persone per spingerlo, non c'era altra soluzione tecnica. Imposi pertanto il divieto di salire sulla scaffalatura e prescrissi di chiamare i manutentori della committenza, anzitutto poiché i nostri dipendenti non erano formati quindi abilitati a lavorazione in quota, cioè oltre i due metri, inoltre non vi era un comodato d'uso, e la scaffalatura doveva essere gestita quanto a manutenzione dalla proprietà, cioè dal committente. Tutti i dipendenti e anche anno firmato per presa visione, questo CP_2 avvenne prima che divenisse responsabile dell'Area. Pt_1
29 In merito a questa e altre problematiche di sicurezza nell'appalto si sono create difficoltà di interlocuzione tra noi gestori e la committenza, nello specifico poiché non sempre la manutenzione collaborava nello sblocco dei pallet. Adr succedeva che i dipendenti della in un certo senso erano CP_1 costretti ad effettuare personalmente lo sbl delle tempistiche nella consegna e capitava che non potessero attendere l'intervento della manutenzione;
Adr non credo di questa interlocuzione vi sia traccia scritta, ma solo verbale;
adr ho riferito di questa problematica al mio responsabile, S_
, che in una riunione a Milano mi disse di mollare su questi as
[...] funzionare comunque l'appalto, mantenere il rapporto con il committente, inoltre il pagamento del servizio si basava sul numero dei colli spediti;
adr la scaffalatura era conosciuta da più anni dai dipendenti, che di loro iniziativa risolvevano direttamente il problema, altrimenti insolubile;
adr più volte il sig. Direttore di stabilimento della committenza, Tes_9 si lamentava delle mie tazioni sul tema della sicurezza tanto da richiedere il mio allontanamento, e dall'10/2020 non ebbi più l'autorizzazione ad accedere allo stabilimento;
adr di sicuro sia la committenza che il gestore dell'appalto non intendevano su questa criticità porre ostacoli, considerandola evidentemente come un rischio gestibile, accettabile. Mi occupo da molti anni di sicurezza, e secondo la mia valutazione ed esperienza, non era invece un rischio gestibile;
adr quindi non posso sapere se al momento dell'infortunio questi cartelli, dei fogli plastificati fossero affissi sulle scaffalature, dove posso dire furono apposti inizialmente;
adr dopo il mio allontanamento ero in contatto con o via Parte_1 mail o per telefono, ci sentivamo tutti i giorni, lui era i alla settimana;
3.42 Il Sig. , e il Sig. Team Leader, Pt_1 Controparte_11 CP_2 decidevano aut e allo del pancale, coinvolgendo anche altro personale di PS, senza minimamente preoccuparsi di eventuali rischi che potevano verificarsi in tale azzardata operazione di sblocco. Non ero presente, non posso dire, confermo quanto fin qui descritto”. lcs
Alle ore 12:48, viene introdotto il secondo testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dalla Società resistente: Testimone_7
“ho lavorato in Professional come RSPP, fino da 4/2019 a 11/2021. Ho proseguito in questo ruolo in altre realtà.
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul p
30 Confermo, li ho anche visti;
adr non è a mia conoscenza, lavorando a Milano, una diversa operatività da parte direttamente dei lavoranti di Professional senza intervento della manutenzione che faceva capo alla committenza;
adr si trattava di una operazione molto delicata e la necessità di chiamare la manutenzione è stata anche in seguito ribadita;
3.42 Il Sig. , e il Sig. Pt_1 Controparte_11 CP_2 CP_18 decidevano aut e allo coinvolgendo anche altro personale di PS, io non ero presente;
dopo l'evento, tempo di organizzarsi, sono sceso;
dalle informazioni raccolte dapprima ho acquisito a distanza la notizia che era salito su per sbloccare il bancale con l'aiuto di un carrellista;
CP_2 adr approfondendo sul posto mi è stata evidenziata la verità dei fatti, che vedeva il coinvolgimento sia di che di nello sblocco, insieme;
CP_2 CP_2 Testi
era una sorta sabile, il punto di Pt_1 Parte_10 unione tra l'azienda e l'appalto, era , non ricordo se CP_1 CP_2 Pt_11 preposto alla squadra, ma in ogni caso almeno per me figura di rilievo, i miei interfaccia erano loro;
adr non ricordo mi sia stato detto essere stata chiamata la manutenzione, non lo potrei giurare;
3.43 Le operazioni si sono svolte nel seguente ordine cronologico: le due corsie al terzo livello della scaffalatura a gravità, a lato del pallet bloccato, risultano libere (prive di merce stoccata).
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di alt uolo per sbloccare il pancale.
3.45 Il sig. che è un carrellista, tramite un retrattile del Pt_3 magazzino con pan to nelle forche, solleva il Sig. l terzo livello CP_2 della scaffalatura a gravità (alla destra del pancale bloccato).
3.46 Sempre il Sig. sempre tramite il retrattile con il pancale Pt_3 infilato nelle forche, solleva anche il Sig. al terzo livello della scaffalatura Pt_1
a gravità (alla sinistra del pancale bloccato).
3.48 Pertanto, i Sigg.ri e erano posizionati ai rispettivi lati Pt_1 CP_2 del pancale bloccato.
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
3.50 Il Sig. a a liberare il pancale, ma rimaneva incastrato CP_2 tra lo stesso e i traversini della scaffalatura, infatti i rulli riprendevano a muoversi, imprigionando il che rimaneva letteralmente "schiacciato" CP_2 dai rulli stessi, con i pancali che lo colpivano al torace a ripetizione.
3.52 Il Sig. , dall'altra corsia della scaffalatura, iniziava quindi a Pt_1 liberare il pancale dai prodotti che si erano incastrati.
3.55 A quel punto il Sig. tramite retrattile con bancale infilato Pt_3 nelle forche, sollevava allora un altro dipendente, il sig. al terzo livello Pt_6 della scaffalatura a gravità, nella corsia dove era posizio ig. CP_2
31 3.56 I Sigg.ri e continuavano a liberare manualmente i Pt_6 Pt_1 prodotti incastrati de e.
3.59 Il Sig. veniva quindi accompagnato in area break esterna CP_2 per riprendersi.
3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2 descrizione in sequenza corrisponde a quanto da me scritto nella relazione (doc. 9 conv.) in base alle informazioni personalmente acquisite. è stato aiutato a liberarsi ed accompagnato personalmente CP_19 al Pronto Soccorso, preciso, ma è solo una mia valutazione, considero una anomalia non chiamare in questi casi subito un'ambulanza;
Co
3.65 Il Sig. RSPP della società , veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sapere dell'infortunio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12). Io sono stato avvisato via mail dal sig. . Tes_9 lcs
Alle ore 13:38, viene introdotto il terzo testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dalla Società resistente: Testimone_9 tabilimento della RE Firenze spa.
3.28 Il problema del blocco delle stive, comunque, era un problema noto, tant'è che l'input dato sia a che a che a era Pt_1 Persona_5 CP_2 quello di seguire l'indicazione affissa sugli scaffali e nella IOS predisposta dal nostro RSPP.
“la scaffalatura è di qualità, Toyota le monta in tutto il mondo queste scaffalature a gravità. Il problema può nascere dai pallet, dal loro stato. Adr non aveva una frequenza regolare, anche una o due volte al giorno come due settimane senza alcun evento, comunque il fenomeno si verificava, tutt'oggi; adr Toyota nel 2019 fece anche un corso, anche sullo sblocco dei pallet, al corso parteciparono tutti, anche i dipendenti Professional, quali proprio il
ho il foglio delle presenze;
CP_2
adr la regola è svuotare la corsia a fianco di quella dove si trova il pancale bloccato;
adr con un mezzo di sollevamento portare il personale addetto su una corsia svuotata e raggiunto il corridoio libero, con una tavola apposita sopra i rulli avvicinarsi al pancale per lo sblocco con una leva;
adr sono necessarie almeno due persone, una che resta sulla piattaforma elevabile (PLE), e l'altra che opera sul carrello, per lo sblocco basta una persona, si tratta di riallineare un pancale;
adr se il problema è ai piani superiori si tratta di un lavoro in quota;
adr l'indicazione operativa era quella di chiamare la nostra manutenzione, RE, anzitutto per una indicazione produttiva, i carrellisti, i mulettisti, quelli in magazzino, non debbono impiegare tempo in questa attività
32 manutentiva interrompendo il loro lavoro in magazzino, inoltre gli addetti alla manutenzione, a differenza loro, sono formati e abilitati alla lavorazione in quota;
adr inizialmente era stato ipotizzato che una evenienza del genere potesse essere gestita dall'appaltatrice, ma fu da loro obiettato appunto che avrebbe interrotto il lavoro ordinario, dovevano comunque chiamare la manutenzione per l'attrezzatura, e inoltre si trattava di lavoro in quota, così fu deciso di affidarlo alla nostra manutenzione e furono date disposizioni in tal senso, quando avveniva il blocco chiamavano la manutenzione;
adr se la manutenzione avesse tardato restavano comunque numerose corsie attive, sono più piani in altezza e più corsie, ciascuna di 23 posti pallet, quindi il blocco di un pallet interrompe solo parzialmente il flusso, solo quello della singola corsia;
adr a me tutte non arrivano, posso dire che all'inizio se ne occupavano loro, poi vi furono le rimostranze di cui ho parlato e fu deciso l'affidamento di simili alla manutenzione;
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un'anomalia sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio. Non ero presente nell'immediatezza, ma come mia prassi quotidiana effettuo sopralluoghi quasi sempre insieme a un collaboratore;
quel giorno passai dal magazzino e vidi movimento in quota, vidi CP_2
e una o due persone, in alto, a terra c'era e alla mia domanda, Pt_1 successo qualcosa, rispose più o meno che c'era un pancale bloccato, ma era tutto a posto e ho proseguito il mio giro. Fu la moglie del a telefonarmi in mattinata al lavoro per dirmi CP_2 quanto accaduto.
3.38 In particolare, nel corso del normale ritmo di lavoro, un pancale posto al secondo piano della rulliera rimaneva incastrato tra i rulli impendendo il nomale flusso di trasporto. Come detto, non ero presente nell'immediatezza
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul p i cartelli erano stati messi da diverso tempo, nessuno li aveva levati, ci dovevano essere, non posso dire con certezza se fossero presenti quel giorno;
3.49 Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale incastrato con CP_2 un perno (doc. 11), il Sig. supervisionava l'attività di quest'ultimo. Pt_1
Non ero presente, q llo strumento riprodotto nel doc. 11, è un ferro dell'ultimo momento, non è il top, anche se pur sempre una leva è;
33 3.60 Dopo alcuni minuti, il Ricorrente decideva di accompagnare il Sig. in ospedale, senza neppure premunirsi di chiamare un'ambulanza. CP_2 scrissi una mail e , si scusò di non avermi avvertito subito, dicendo Pt_1 che era stato impegnato al Pronto Soccorso dove aveva personalmente portato
e qui mi incazzai per la seconda volta, poiché a quanto sapevo CP_2
l'infortunato aveva tre costole rotte ed ematomi a giro e in questi casi si deve chiamare l'ambulanza;
3.65 Il Sig. RSPP della società PS, veniva reso edotto Testimone_7 dell'infortuno a sapere dell'infortunio solo alle ore 11:55 da parte del referente del Committente (doc. 12). Non so se altri, io so che lo avvertii via mail;
3.66 Anche in questo caso, la Committenza (ossia il Sig. veniva Tes_9 reso edotto dell'accaduto, non dai responsabili di PS, ma dalla moglie del Sig.
CP_2 atta di quanto già riferito;
3.67 Peraltro il Sig. si era trovato a transitare nei pressi dei locali Tes_9 in cui si stava verifican ente ed avendo visto alcune persone che guardavano “per aria” un pallet pericolante, aveva fatto una precisa domanda, e gli è stato risposto “stiamo sbloccando un pallet”, senza in alcun modo accennare al fatto che il Sig. fosse rimasto incastrato (doc. 13). CP_2
È quanto ho già descrit lcs
Dopo breve pausa, alle ore 15:09, viene introdotto il quarto testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (…) indicato dal ricorrente. Controparte_2
La Società resistente eccepisce l'incapacità del testimone a fronte della richiesta di risarcimento danni avanzata (doc. 19 conv.). Il giudice, visto l'art. 246 cpc, non ravvisa nella posizione sostanziale del testimone una fattispecie legittimante intervento in causa in alcuna forma prevista dall'ordinamento e dispone procedersi alla sua audizione nella qualità originaria:
“sono stato dipendente della fino al 31/8/2024 2024 quando CP_1 la RE ha cambiato appalto e o con la nuova appaltatrice”.
Sentito sui capitoli di parte ricorrente: 11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecnico di RE Firenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”;
34 Io ero un caposquadra o team leader come si voglia chiamare, responsabile, non era ben definito, nella busta paga c'era scritto “capo squadra ots” mentre era il mio diretto superiore. Pt_1
Si è verificato il blocco delle rulliere sicché come da procedura si chiamava la manutenzione, telefonate su telefonate e capitava che non rispondessero, spesso e volentieri. Il lavoro doveva andare avanti e i camion a fine serata dovevano essere caricati. Quindi chiamai più volte la manutenzione, non rispondevano, poi ci confrontammo con e prendemmo la decisione di Pt_1 sbloccare i pancali per far proseguire il la Adr qualche altra volta era capitata una situazione simile. L'azienda ne era Parte a conoscenza, vi sono anche mie mail, ero stato nominato da poco . Adr i pancali si possono bloccare per più motivi, più o meno giornalmente direi che si bloccavano. Sempre si chiamava la manutenzione, e loro venivano, non è che non venivano. Ma in quella circostanza è andata diversamente come per tantissime altre occasioni.
12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; L'evento è stato molto traumatico. Quando andammo a sbloccare la rulliera, la rulliera ripartì e fui colpito rimanendo incastrato. Non ricordo di aver pensato di utilizzare lo strumento raffigurato nel doc. 11 conv., non c'è stato tempo di utilizzare una leva e non ricordo nemmeno di averlo portato su. Fui soccorso da che era rimasto giù. era su con Parte_3 Per_6 me, accanto. Siamo s ccare il pancale. Disf il pancale e levando le scatole tolsero quello che mi opprimeva. Misero un pancale nella rulliera vuota e adagiato su di esso sono lentamente sceso al piano terra. Ho percepito nettamente la rottura delle costole, stoc stoc, e temevo di essermi lesionato organi interni. Appena messo sul pancale mi adagiai, quando scesi al piano terra riuscii a fare i primi passi per arrivare all'ufficio aiutato, sorretto dai colleghi, non ricordo chi c'era. Adr non ricordo se abbia visto passare dalla scaffalatura o me Tes_9
l'abbiano raccontato in seguito, certamente io urlavo parecchio. È stato ad accompagnarmi con la sua macchina credo, a Pt_1
Campostaggia. Ero cosciente e non sono mai svenuto ma ero in stato confusionale, dicevo che volevo andare all'ospedale a corsa temendo di aver subito lesioni interne. Adr non saprei dire dopo quanto tempo sia stato accompagnato all'ospedale. Da quando sono stato riportato a terra penso che nell'arco di pochi minuti, cinque minuti siamo partiti. Adr non ho chiesto di chiamare un'ambulanza, neppure ho chiesto di non chiamarla, volevo solo essere portato subito all'ospedale, di essere soccorso.
13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 re o impugnato la stessa chiedendo la
35 costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; Ho ricevuto una lettera di contestazione, ho fatto rispondere dal mio avvocato e poi non ho avuto risposta né sanzione. Nella lettera della vi era la sospensione di alcuni giorni, 5 mi CP_1 pare, che non è stata attuata.
14) “Vero che il sig. rivestiva il ruolo di preposto presso Controparte_2
l'appalto RE Firenz l D'Elsa” È vero che avevo fatto il corso da preposto non sono sicuro se nel 2019 o 2020. Il preposto è colui che guarda che tutte le attrezzature siano utilizzate nel modo idoneo, che tutto sia funzionale, riceve segnalazioni dai colleghi.
era sempre mio superiore. Pt_1
Non credo di essere stato l'unico preposto, ce ne erano altri.
Ascoltato a controprova:
3.37 In detta data infatti, il signor nel corso dell'espletamento CP_2 delle proprie mansioni, si accorgeva di un sulla rulliera a gravità per il trasporto di pancali da imballaggio. Ho rilevato che il pancale non scendeva, bloccato e ho cercato di chiamare la manutenzione, come ho già detto. In altre circostanze si sarebbe potuto attendere l'intervento della manutenzione e proseguire la lavorazione prelevando quel prodotto da un'altra parte, ma in questo caso non era possibile, necessariamente dovevamo attingere a quella stiva, a quella rulliera, per completare il carico.
3.40 È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo:
“ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che in data 3 Persona_1 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc. 10). Non ricordo ma al momento dell'incidente non ho la certezza che ci fossero i cartelli, ricordo ci fossero al mio rientro in azienda. Era stato fatto firmare un OPL descrittivo della procedura da tenere in simili occasioni. Prendo visione del documento che ho firmato (doc. 10 conv.). Il problema c'era, i camion dovevano essere caricati, si tratta di problematiche che avevo segnalato sin dal 2019/2020.
3.44 Il i decideva, non senza riserve, di salire sulla rulliera posta CP_2
a 6 mt di altezza dal suolo per sbloccare il pancale.
Non ho ricevuto un ordine di salire, c'è stato il blocco dei pancali e la situazione andava risolta e ci siamo confrontati con . Pt_1
Adr neppure mi ha impedito di salire. Pt_1
36 Alle ore 16:20, viene introdotto il quinto testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: indicato dal ricorrente: Persona_7
“in pensione dal 1/1/2022. 11) “Vero che anche in occasione del blocco occorso in data 19 febbraio 2021 il ricorrente ed il team leader, sig. avevano segnalato Controparte_2 il malfunzionamento al personale tecn irenze S.p.A., che tuttavia non era intervenuto”; lavoravo quel giorno come mulettista. Io preparavo il carico, e sono andato da loro, e miei superiori, in ufficio a pochi metri di Pt_1 CP_2 distanza, per se c ale non scendeva dalla rulliera e chiamare come di prassi la Manutenzione. Nel frattempo ho proseguito nel magazzino in altre lavorazioni, non a quella scaffalatura, tanto si sapeva che ci voleva sempre un 10-15 minuti prima che arrivassero. Sarà passata una mezz'ora, mi pare che anche l'autista era passato a sollecitare il carico, il carico avviene nelle immediate vicinanze della scaffalatura, alcuni metri. Son tornato alla carica in ufficio a sollecitare, per che che fanno? si sbloccano noi? Dopo qualche minuto sono usciti loro due, e e Pt_1 CP_2 hanno deciso di sbloccare il pancale, io sono rimasto lì sott La regola era di chiamare in questi casi la Manutenzione. Ma capitava che non rispondessero o potessero tardare, potevano essere impegnati altrove e in questo caso non interrompevano il lavoro sulla loro linea. Nel frattempo i camionisti facevano pressione per partire. C'è poi da dire che dopo le 18:00 la Manutenzione difficilmente era attiva e soprattutto dopo quell'ora capitava un possibile nostro intervento diretto in casi simili, se capitava bisognava intervenire con lo sblocco per fare partire il carico.
12) “Vero che in occasione dell'infortunio occorso al sig. in data CP_2
19 febbraio 2021, quest'ultimo è stato immediatamente accompagnato dal ricorrente al pronto soccorso dell'ospedale di Siena dove veniva medicato e dimesso (senza alcuna necessità di ricovero ospedaliero)”; insieme a sono saliti su, anzi mi hanno chiesto di mandarli su con Pt_1 un pancale, ope invero vietata. dopo ha cominciato a Controparte_2 chiedere aiuto, io ero lì sotto, ho chiamato un mulettista nei pressi e mi sono fatto mandare su per liberarlo dalla pressione del pancale, era su, credo Pt_1 dall'altra parte della rulliera. Abbiamo alleggerito di due strati il pancale insieme a per Parte_1 liberare CP_2
Adr mi pare sia passato anche ma io ero impegnato nelle Tes_9 operazioni descritte, quindi non ci giurerei;
adr gridava credo il dolore sia stato forte;
CP_2 adr liberato, anche mi ha aiutato a porlo su un pancale e Parte_1 tenerlo per scendere a te adr io non sono sceso subito con loro per non occupare il pancale e per togliere, sistemare i cartoni prelevati dai rulli e quando infine sono sceso dopo
37 5, 10 minuti non c'erano più, l'hanno portato all'Ospedale, nel frattempo si era radunata la gente, i dipendenti in area magazzino;
13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 sanzione disciplinare conservativa, hanno impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; ricevetti 3 giorni di sospensione, almeno un giorno, o due li ho eseguiti, forse anche tutti e tre, e mi sono accordato, loro da un poco di tempo volevano mandarmi in pensione ed io non volevo, così ho accettato di andare in pensione e non se ne sarebbe più parlato del fatto”, lcs
Alle ore 17:04 viene introdotta la sesta testimone che prestata dichiarazione di impegno si qualifica:
(…) indicata dalla Società resistente a contrprova sul cap. 13: Tes_4 el Personale. 13) “Vero che in relazione ai fatti occorsi in data 19 febbraio 2021, i sig.ri e originariamente destinatari di una Controparte_2 Parte_3 sanzione disciplinare conservativa, hanno impugnato la stessa chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7 co. 6 Stat. Lav., e alla stessa la società non ha aderito con conseguente venir meno dell'efficacia della sanzione disciplinare e/o ha comunque annullato la precedente sanzione”; in relazione ai due casi la Società non ha ricevuto alcuna richiesta, non mi risulta. Adr ho fatto un controllo nelle pec;
Adr non sono stati portati a mia conoscenza direttamente, o a mezzo del RSSP, comportamenti analoghi a quelli verificatisi in occasione Tes_7 dell'evento; adr l'azienda rileva anche i mancati incidenti, c.d near miss, che inducono ad azioni remediali ed eventualmente contestazioni disciplinari” lcs
Alle ore, 17:15, il giudice conferma la programmazione della discussione al 27/6/2025 ore 11:30, note autorizzate al 17/6/2025, facoltà di aula virtuale, preferibilmente comune.
Manda la Cancelleria di chiedere/sollecitare ex art. 213 cpc all'
[...]
di Campostaggia Poggibonsi, il referto Parte_9
Pronto Soccorso relativo al ricovero del 19/2/2021 di n. Controparte_2
17/4/1976, Colle Val d'Elsa ed ivi residente in [...]5/2025.
38 All'udienza 27/6/2025, nella causa n. 211/2022 rgl, presente la funzionaria , sono comparsi: Controparte_20 per , l'avv. Antonio Emilio Carollo;
Parte_1 per da remoto ex art. 127 bis cpc l'avv. Controparte_1
Elisabetta ità di procuratrice speciale come in atti e l'avv. Cecilia Guffanti, in sostituzione dell'avv. Luca Failla.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Carollo per il ricorrente replica in particolare alle note difensive finali avversarie con esposizione e argomentazione orale delle fonti di informazione orale e documentale. L'avv. Cassaneti per la Società convenuta, replica in particolare all'esposizione orale avversaria a sua volta con propria esposizione e argomentazione orale delle fonti di informazione orale e documentale offrendone opposta interpretazione.
Discussa oralmente la causa, il giudice, si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53 - ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit. - lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il contesto lavorativo e i ruoli dei protagonisti.
1.1. datrice di lavoro convenuta, Controparte_1 resistente, gestione dell'attività logistica e di magazzino di imprese terze committenti attraverso la sottoscrizione di contratti di appalto (cfr. visura storica allegata sub doc. 1 del ricorso).
1.2 Rileviamo, incidentalmente, nel perimetro oggettuale sociale, l'estensione a servizi di manutenzione di impianti, macchinari, strumenti di lavoro e linee produttive.
1.3 L'11/2/2020 il lavoratore ricorrente, , viene trasferito Parte_1 nell'ambito dell'appalto RE Firenze S.p.A. con il ruolo di operation specialist, ovvero preposto (lettera di trasferimento allegata sub doc. 5) a decorrere dall'1/3/2020, presso lo stabilimento di Colle Val d'Elsa, loc. Belvedere (doc. 4 conv.).
39 *
§ 2. L'evento infortunistico.
2.1 Il 19/2/2021 si verificava nel magazzino, intorno alle ore 10:00, un episodio di blocco del sistema di scaffalatura verticale a gravità, il blocco di un pallet rimasto incastrato, impediente ulteriore movimentazione della linea.
2.2 Il lavoratore ricorrente, preposto, e il collega Controparte_2 caposquadra, intervenivano personalmente in quota al t sblocco manuale, muniti di una leva e posizionandosi di fianco sulla linea libera.
2.3 Il collega rimaneva incastrato tra il bancale bloccato e la CP_2 struttura della scaffalatura subendo lesioni.
2.4 Una volta liberato con l'aiuto di altro collega, salito Parte_3 in un secondo momento nella scaffalatura a gravità, il lavoratore accompagnava personalmente l'infortunato al Pronto Soccorso di Campostaggia, dove giungeva alle ore 11:00, registrandosi al triage, urgenza indifferibile, incidente sul lavoro, trauma toracico da schiacciamento tra due pancali, dolore al torace e alle vertebre (acquisizione del 30/4/2025).
2.5 Accompagnata la vittima al Pronto Soccorso, il lavoratore avvisava dell'accaduto il Direttore dello l' di Parte_13 Testimone_9 CP_21
r e co Controparte_1 Testimone_7
, mezzo mail delle 13:52 (cfr. doc. 13 della memoria di Testimone_6
/3).
*
§ 3. I fatti specificamente oggetto della contestazione disciplinare del 4/3/2021 (doc. 10 ric.)
I fatti specificamente contestati:
3.1 L'essere salito in quota al terzo livello di una scaffalatura a gravità al fine di aiutare il caposquadra, sig. nell'attività di sblocco di Controparte_2 un bancale incastrato.
3.2 In violazione della regola in base alla quale in caso di blocco dei bancali in quota vanno contattati gli addetti alla manutenzione della società committente RE. Infatti, dal mese di 6/2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo: “attenzione!!! In caso di blocco delle rulliere avvertire immediatamente la manutenzione”.
40 3.3 Con l'aggravante del ruolo professionale rivestito di Parte_10
preposto.
[...]
3.4 Solo dopo 30 minuti lo ha accompagnato in ospedale, omettendo di avvisare immediatamente il suo responsabile nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, che veniva informato dell'avvenuto infortunio dal titolare della committenza solo alle 11:55.
3.5 Inoltre nella stessa data dell'evento alle 13:52 inviava una mail ad una pluralità di destinatari contenente una versione dei fatti difforme da quella verificatasi, negando la propria presenza in quota insieme alla vittima dell'incidente (cfr. doc. 13 cit. della memoria di costituzione, p. 2/3).
Scinderemo un nucleo fondamentale di ipotetica maggior gravità da un nucleo accessorio ipotetico di minor gravità.
*
§ 4. Una tematica attuale: il quesito referendario dell'8 e 9 giugno 2025.
QUESITO «Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di
“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”?»
4.1. La richiesta di referendum popolare – il cui recente, negativo esito rappresenta fatTo notorio - mirava all'abrogazione dell'art. 26, comma 4, secondo periodo del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.»
4.2. Lo scopo era quello di abrogare la limitazione della responsabilità che, secondo la normativa oggi in vigore esonera il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, dal rispondere, non solo in via diretta (art. 26, 3° comma), ma persino in via solidale (art. 26, 4° comma) del danno patito dalle vittime del lavoro, quando l'infortunio inerisca al “rischio specifico” dell'attività dell'appaltatore o del subappaltatore prescelti dai committenti e subcommittenti per l'esecuzione di un'opera o di un servizio.
41 4.3. La consultazione referendaria aspirava a garantire quanto meno l'integrale ed effettivo risarcimento del danno delle vittime (per la parte non indennizzata dall'assicuratore sociale INAIL o IPSEMA) e intendeva quindi promuovere il rafforzamento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in quanto anche la responsabilità civile solidale può assolvere a una funzione di deterrenza, spingendo chi ha delegato ad altri i propri obblighi in materia, introducendoli nei luoghi dell'impresa, a non disinteressarsi del tutto della sicurezza del lavoro.
4.4 Inoltre, come altre norme di cui si chiedeva l'abrogazione con gli altri coevi quesiti referendari, anche questa norma di favore per le imprese non era presente nell'impianto originario dell'ordinamento (ad es. nell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, come mod. dalla l. finanziaria del 2007), che non conteneva la limitazione oggetto della consultazione popolare.
4.5 Anche la controversia che forma oggetto della nostra attenzione cognitiva a fini decisori evidenzia il non inconsueto conflitto tra le ragioni della produzione, della riduzione dei tempi di produzione, e la sicurezza dei lavoratori.
*
§ 5. Un dato pacifico: come avrebbero dovuto comportarsi i lavoratori “nel migliore dei mondi possibili”.
5.1 Sgombriamo il terreno da un dettaglio: fossero o meno presenti sul luogo di lavoro le indicazioni comportamentali relative all'intervento della Manutenzione, organizzativamente riferibile alla committenza RE, i lavoratori coinvolti nell'episodio infortunistico, a cominciare dal lavoratore ricorrente, preposto, erano perfettamente a conoscenza della prescrizione (v. sopra § 3, 3.2), senza dimenticare il ruolo di caposquadra della vittima Parte dell'infortunio oltre a quello di , noto acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
5.2 In ogni caso il testimone indicato dalla Società resistente, Testimone_7 in Professional come RSPP, da 4/2 1. Ho proseguito in questo ruolo in altre realtà, alla domanda sub 3.40 “È bene chiarire che dal mese di giugno 2019 sono affissi presso il magazzino, sulle colonnine delle scaffalature, dei cartelli con il seguente testo: “ATTENZIONE!!! IN CASO DI BLOCCO DELLE RULLIERE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA MANUTENZIONE” e che Per_1 in data 3 febbraio 2020 aveva dato precise istruzioni sul punto (doc.
[...]
10)” ha risposto confermativamente. Conformemente, il testimone indicato dalla Società Testimone_9 resistente, Direttore di Stabilimen ntini Firenze spa;
e sostanzialmente anche il testimone Per_1
5.3 La nozione di mondi possibili si fa risalire storicamente a
[...]
, che intendeva i mondi possibili come idee nella men Persona_8
42 Nella metafisica di Leibniz il mondo attuale è uno dei molteplici mondi possibili e, dal punto di vista di Dio, il migliore dei mondi possibili.
*
§ 6. L'intervento della Manutenzione, facente riferimento alla committenza RE non era al momento “un mondo possibile”. Analisi testimoniale.
6.1 I lavoratori che hanno deliberato l'intervento occasionante l'infortunio non si sono divertiti a non attendere ulteriormente l'intervento della Manutenzione, ma sono stati realisticamente necessitati ad agire nell'interesse della produzione e dell'appaltatore, senza compiere un atto abnorme, un atto gravemente irresponsabile, ma ampiamente noto e tollerato dalla Committenza ed operando in modo sostanzialmente corretto, come molte altre volte in precedenza.
6.2 Il testimone, indicato dal ricorrente “assunto da Persona_1
nel 2020 come responsabile, Senior Operation Manager, degli appalti, CP_13 che la aveva in Centro Italia. Fino al 2022”, Controparte_17 ricorda , era il preposto della squadra CP_2 operante nell'appalto RE, riportava a , Operation Manager Parte_1
o forse mi sembra ha ella prima visita che CP_11 CP_11 feci in questo appalto, al tempo responsabile non era , ma altra persona, Pt_1 facendo un'ispezione ho evidenziato un rischio im e legato a queste scaffalature a gravità, creai d'accordo con la proprietà delle istruzioni. Per intervenire in caso di blocco di uno o più pallet lungo il percorso della rulliera, vi era bisogno di un intervento fisico di una o più persone per spingerlo, non c'era altra soluzione tecnica. Imposi pertanto il divieto di salire sulla scaffalatura e prescrissi di chiamare i manutentori della committenza, anzitutto poiché i nostri dipendenti non erano formati quindi abilitati a lavorazione in quota, cioè oltre i due metri, inoltre non vi era un comodato d'uso, e la scaffalatura doveva essere gestita quanto a manutenzione dalla proprietà, cioè dal committente. Tutti i dipendenti e anche anno firmato per presa visione, questo CP_2 avvenne prima che dive onsabile dell'Area. Pt_1
In merito a questa e altre problematiche di sicurezza nell'appalto si sono create difficoltà di interlocuzione tra noi gestori e la committenza, nello specifico poiché non sempre la manutenzione collaborava nello sblocco dei pallet. Adr succedeva che i dipendenti della in un certo senso erano CP_1 costretti ad effettuare personalmente lo sblocco, vi erano delle tempistiche nella consegna e capitava che non potessero attendere l'intervento della manutenzione;
Adr non credo di questa interlocuzione vi sia traccia scritta, ma solo verbale;
adr ho riferito di questa problematica al mio responsabile, S_
, che in una riunione a Milano mi disse di mollare su questi aspetti e far
[...]
43 funzionare comunque l'appalto, mantenere il rapporto con il committente, inoltre il pagamento del servizio si basava sul numero dei colli spediti;
adr la scaffalatura era conosciuta da più anni dai dipendenti, che di loro iniziativa risolvevano direttamente il problema, altrimenti insolubile;
(…) adr di sicuro sia la committenza che il gestore dell'appalto non intendevano su questa criticità porre ostacoli, considerandola evidentemente come un rischio gestibile, accettabile. Mi occupo da molti anni di sicurezza, e secondo la mia valutazione ed esperienza, non era invece un rischio gestibile”.
Si tratta di deposizione che il giudice ritiene compiuta e attendibile, che bene si presta a comprendere, spiegare l'accaduto.
6.3 Il testimone indicato dalla Società resistente Direttore Testimone_9 di Stabilimento della RE Firenze spa, si è mostrato anch'egli ben a conoscenza quale esponente datoriale del “problema del blocco delle stive” nella scaffalatura a gravità, problema che “può nascere dai pallet, dal loro stato”. Un fenomeno non inconsueto, “Adr non aveva una frequenza regolare, anche una o due volte al giorno come due settimane senza alcun evento, comunque il fenomeno si verificava, tutt'oggi”.
Sul fenomeno, la sua frequenza e la sua perfetta conoscenza da parte della committenza RE, v. docc. prodotti sub 9 ric..
Tra di essi, ad es. il seguente
6.4 Sempre il Direttore di Stabilimento ha descritto il modus operandi in simili evenienze.
“adr Toyota nel 2019 fece anche un corso, anche sullo sblocco dei pallet, al corso parteciparono tutti, anche i dipendenti Professional, quali proprio il Marchini, ho il foglio delle presenze;
adr la regola è svuotare la corsia a fianco di quella dove si trova il pancale bloccato;
adr con un mezzo di sollevamento portare il personale addetto su una corsia svuotata e raggiunto il corridoio libero, con una tavola apposita sopra i rulli avvicinarsi al pancale per lo sblocco con una leva;
44 adr sono necessarie almeno due persone, una che resta sulla piattaforma elevabile (PLE), e l'altra che opera sul carrello, per lo sblocco basta una persona, si tratta di riallineare un pancale;
adr se il problema è ai piani superiori si tratta di un lavoro in quota”.
Alla domanda, 3.49 “Mentre il Sig. tentava di liberare il pancale CP_2 incastrato con un perno (doc. 11), il supervisionava l'attività di Pt_1 quest'ultimo”, il Direttore di Stabilimento ha confermato “non ero Tes_9 presente” e “quanto allo strumento riprodott . 11, è un ferro dell'ultimo momento, non è il top, anche se pur sempre una leva è”.
Può rilevarsi come quella descritta sia stata l'operatività essenzialmente seguita anche dai lavoratori Professional intervenuti, e non casualmente al corso di formazione Toyota, nel quale era stata affrontata anche la criticità dello sblocco dei pallets, gli stessi erano stati chiamati a partecipare.
6.5 Ancora il Direttore di Stabilimento ha confermato che adr l'indicazione operativa era quella di chiamare la nostra manutenzione, RE, anzitutto per una indicazione produttiva, i carrellisti, i mulettisti, quelli in magazzino, non debbono impiegare tempo in questa attività manutentiva interrompendo il loro lavoro in magazzino, inoltre gli addetti alla manutenzione, a differenza loro, sono formati e abilitati alla lavorazione in quota;
adr inizialmente era stato ipotizzato che una evenienza del genere potesse essere gestita dall'appaltatrice, ma fu da loro obiettato appunto che avrebbe interrotto il lavoro ordinario, dovevano comunque chiamare la manutenzione per l'attrezzatura, e inoltre si trattava di lavoro in quota, così fu deciso di affidarlo alla nostra manutenzione e furono date disposizioni in tal senso, quando avveniva il blocco chiamavano la manutenzione”.
Il Direttore di stabilimento ha ricordato ancora: “adr a me tutte Tes_9 non arrivano, posso dire che all' ne occupavano loro, poi vi furono le rimostranze di cui ho parlato e fu deciso l'affidamento di simili alla Manutenzione”.
E' interessante sottolineare, riprendendo tema accennato dal teste Tes_11
come tra Committenza e Appaltatrice vi fosse in sostanza uno stri
[...] conflitto di attribuzioni.
Se ne ha conferma anche nella mail (doc. 13 conv.) che proprio in concomitanza con l'evento scrive adirato il testimone “lo scorso anno Tes_9 chiesi a qualcuno di voi (non mi ricordo se o ) di come fosse Per_1 Pt_1 possibile non avere la formazione per i lavori in quota in un magazzino che arriva a 11 m di altezza. Mi risulta che anche oggi non l'abbiate. In un anno non siete stati in grado di formare le persone. A dicembre ho fatto qui in loco due formazioni + 2 aggiornamenti per lavori in quota: bastava chiedere che vi aggiungevo”.
45 E già in precedenza, il 27/4/2020, il Direttore di stabilimento si Tes_9 duole con l'appaltatrice:
Ci domandiamo, infatti, perché dolersi di questa mancata formazione per le lavorazioni in quota se l'intervento avrebbe dovuto essere naturalmente svolto dalla Manutenzione della Committenza e non dalla Appaltatrice. Ci ricolleghiamo, a questo riguardo, anche al rilievo già registrato della partecipazione ai corsi di formazione Toyota sulla scaffalatura, anche sul blocco dei pallets, anche da parte dei lavoratori operanti nell'ambito dell'appalto. Un'operazione, dunque, che anche i lavoratori dell'Appaltatrice, certo non al primo giorno di servizio, ma rispettivamente Preposto e , erano Parte_14 in grado di compiere (cfr. anche t. cit., “adr ra era Per_1 conosciuta da più anni dai dipendenti, che di loro iniziativa risolvevano direttamente il problema, altrimenti insolubile”) nella cui esecuzione il problema non era rappresentato tanto dalla quota, e che la Committenza riteneva in sostanza dovesse essere compito della Appaltatrice, il cui oggetto sociale, ricordiamo nuovamente (v. sopra § 1, 1.2) si estendeva “a servizi di manutenzione di impianti, macchinari, strumenti di lavoro e linee produttive”.
6.6 Ma, al di là della digressione condotta, e pur muovendo dal dato fermo della prescrizione del necessario intervento della Manutenzione della Committenza, nel caso concreto e nella concreta vicenda, l'intervento della Manutenzione pur richiesto non ha avuto luogo, costringendo, è il caso di dire, i lavoratori all'intervento di sblocco. Su questo ampiamente i testimoni, a cominciare dalla vittima protagonista, “si è verificato il blocco delle rulliere sicché Controparte_2 come da proc la manutenzione, telefonate su telefonate e capitava che non rispondessero, spesso e volentieri. Il lavoro doveva andare avanti e i camion a fine serata dovevano essere caricati. Quindi chiamai più volte la manutenzione, non rispondevano, poi ci confrontammo con e Pt_1 prendemmo la decisione di sbloccare i pancali per far proseguire il lav Adr qualche altra volta era capitata una situazione simile. L'azienda ne era Parte a conoscenza, vi sono anche mie mail, ero stato nominato da poco . Adr i pancali si possono bloccare per più motivi, più o meno giornalmente direi che si bloccavano. Sempre si chiamava la manutenzione, e loro venivano, non è che non venivano. Ma in quella circostanza è andata diversamente come per tantissime altre occasioni”.
Conformemente, il testimone indicato dal ricorrente: Parte_3
“lavoravo quel giorno come mulettis carico, e sono andato da loro, e miei superiori, in ufficio a pochi metri di distanza, per Pt_1 CP_2
46 segnalare che il pancale non scendeva dalla rulliera e chiamare come di prassi la Manutenzione. Nel frattempo, ho proseguito nel magazzino in altre lavorazioni, non a quella scaffalatura, tanto si sapeva che ci voleva sempre un 10-15 minuti prima che arrivassero. Sarà passata una mezz'ora, mi pare che anche l'autista era passato a sollecitare il carico, il carico avviene nelle immediate vicinanze della scaffalatura, alcuni metri. Son tornato alla carica in ufficio a sollecitare, che che fanno? si sbloccano noi? Dopo qualche minuto, sono usciti loro due, e e hanno Pt_1 CP_2 deciso di sbloccare il pancale, io sono rimasto lì sotto. La regola era di chiamare in questi casi la Manutenzione. Ma capitava che non rispondessero o potessero tardare, potevano essere impegnati altrove e in questo caso non interrompevano il lavoro sulla loro linea. Nel frattempo, i camionisti facevano pressione per partire”.
Non è dunque attendibile la valutazione del Direttore di Stabilimento,
“adr se la manutenzione avesse tardato restavano comunque Tes_9 numerose corsie attive, sono più piani in altezza e più corsie, ciascuna di 23 posti pallet;
quindi, il blocco di un pallet interrompe solo parzialmente il flusso, solo quello della singola corsia”.
Né attendibile, in ogni caso per difetto di percezione diretta, il testimone indicato dalla Società resistente “in come RSPP, da Testimone_7 CP_1
021”, quando afferma “adr non è a za, lavorando a Milano, una diversa operatività da parte direttamente dei lavoranti di senza intervento della manutenzione che faceva capo alla CP_1 committenza;
adr si trattava di una operazione molto delicata e la necessità di chiamare la manutenzione è stata anche in seguito ribadita”. Il testimone non era presente sul luogo dell'appalto, a differenza degli altri lavoratori assunti come testimoni, e si limita a confermare una prescrizione ben nota, come detto, anche ai lavoratori coinvolti.
Nelle deposizioni e Rebasti, inoltre, è palesato come non possa CP_2 certamente parlarsi di una direttiva, di un ordine imposto dal lavoratore ricorrente, preposto, al caposquadra pur gerarchicamente sottoposto. Piuttosto si è trattato di una collaborazione condivisa, tra colleghi di lavoro, in una attività per loro e per le imprese coinvolte tutt'altro che nuova.
6.7 Non sorprende pertanto il passaggio della deposizione del Direttore di stabilimento della committenza colto anche in sede di discussione orale Tes_9 dalla difesa del ricorrente, “quel giorno passai dal magazzino e vidi movimento in quota, vidi e una o due persone, in alto, a terra c'era e alla CP_2 Pt_1 mia domanda successo qualcosa, rispose più o meno ra un pancale bloccato, ma era tutto a posto e ho proseguito il mio giro”. Se la presenza in quota dei dipendenti della appaltatrice, in occasione del blocco di un pancale, fosse risultata inusitata o non consentita, il direttore di
47 stabilimento non avrebbe proseguito tranquillamente il suo giro senza alcuna obiezione da fare.
Di ciò si ha conferma, per accogliere altra sottolineatura della difesa del lavoratore, nella mail di rimostranze che il Direttore invia il 21/1/2021 (doc. 7 conv.) alla appaltatrice CP_1
Dove cenno alcuno viene condotto a fronte di una eventuale prassi operativa difforme dei lavoratori della appaltatrice in altre attività, pur note alla Committenza, quali lo sblocco dei pallet.
6.8 Confermiamo, dunque, come i lavoratori che hanno deliberato l'intervento causa dell'infortunio con ragionevolezza non abbiano ulteriormente atteso l'intervento della Manutenzione, ma siano stati realisticamente necessitati ad operare nell'interesse della produzione e dell'appaltatore (cfr. teste “ho riferito di questa problematica al mio responsabile, Per_1 S_
una riunione a Milano mi disse di mollare su questi as
[...] funzionare comunque l'appalto, mantenere il rapporto con il committente, inoltre il pagamento del servizio si basava sul numero dei colli spediti”), senza compiere, dunque alcun atto abnorme, alcun atto gravemente irresponsabile, ma un atto ampiamente noto e accettato dalla Committenza ed operando in modo sostanzialmente corretto, come molte altre volte in precedenza.
6.9 Rilevante, riteniamo, nella verificazione dell'evento una corresponsabilità della committenza, per non avere apprestato, a fronte di un fenomeno ricorrente, perfettamente noto, un reparto, un gruppo manutentivo adeguato anche a questa esigenza, richiedente intervento tempestivo, se non immediato, accettando la prassi dell'intervento diretto dei dipendenti dell'appaltatore sollecitati anche dagli autisti in fremente attesa di partire con il carico, come ben descritto dai testimoni e Testimone_12 Pt_3
6.10 Riterremmo pertanto irrealizzata, per quanto di rilevanza, la fattispecie dell'art. 238, CCNL di settore (Terziario), che al comma 4, quarto punto, contempla tra le cause “tipizzate” che possono dare origine ad un licenziamento per giusta causa, anche “infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto”, quindi una grave violazione, come nel caso di specie, degli obblighi di sicurezza in capo al prestatore di lavoro che abbia anche il ruolo di preposto alla sicurezza, che rivestirebbe per la Società datrice sussumibilità nella fattispecie. In ogni caso, osserviamo, la stessa norma collettiva logicamente premette, che la inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro, tra i quali la sanzione espulsiva, “in relazione alla entità delle mancanze e alle
48 circostanze che le accompagnano”, “circostanze” che nel caso concreto assumono rilevanza interpretativa fondamentale.
*
§ 7. Contestazioni disciplinari ulteriori.
7.1 Abbiamo sopra (§ 3, 3.4 e 3.5) riportate le contestazioni ulteriori:
“3.4 Solo dopo 30 minuti lo ha accompagnato in ospedale, omettendo di avvisare immediatamente il suo responsabile nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, che veniva informato dell'avvenuto infortunio dal titolare della committenza solo alle 11:55. 3.5 Inoltre nella stessa data dell'evento alle 13:52 inviava una mail ad una pluralità di destinatari contenente una versione dei fatti difforme da quella verificatasi, negando la propria presenza in quota insieme alla vittima dell'incidente (cfr. doc. 13 cit. della memoria di costituzione, p. 2/3)”.
7.2 Già abbiamo accennato rinvenirsi nella vicenda un nucleo fondamentale di ipotetica maggior gravità (descritto, analizzato e valutato nei precedenti §§) e un nucleo accessorio ipotetico di minor gravità, appena sopra nuovamente ricordato.
7.3 Entrambi gli addebiti, per dir così secondari, trovano ragion d'essere e almeno parziale giustificazione nella concitazione e serrata sequenzialità di eventi rispetto all'episodio traumatico subito dal caposquadra che CP_2 aveva visto anche il lavoratore ricorrente personalmente coinvolt
7.4 La vittima dell'infortunio così ha descritto i momenti immediatamente successivi: “Fui soccorso da che era rimasto giù. era su Parte_3 Per_6 con me, accanto. Siamo salit re il pancale. Disfec ancale e levando le scatole tolsero quello che mi opprimeva. Misero un pancale nella rulliera vuota e adagiato su di esso sono lentamente sceso al piano terra. Ho percepito nettamente la rottura delle costole, stoc stoc, e temevo di essermi lesionato organi interni. Appena messo sul pancale mi adagiai, quando scesi al piano terra riuscii a fare i primi passi per arrivare all'ufficio aiutato, sorretto dai colleghi, non ricordo chi c'era. Adr non ricordo se abbia visto passare dalla scaffalatura o me Tes_9
l'abbiano raccontato in seguito, certamente io urlavo parecchio. È stato ad accompagnarmi con la sua macchina credo, a Pt_1
Campostaggia. Ero cosciente e non sono mai svenuto ma ero in stato confusionale, dicevo che volevo andare all'ospedale a corsa temendo di aver subito lesioni interne. Adr non saprei dire dopo quanto tempo sia stato accompagnato all'ospedale. Da quando sono stato riportato a terra penso che nell'arco di pochi minuti, cinque minuti siamo partiti. Adr non ho chiesto di chiamare un'ambulanza, neppure ho chiesto di non chiamarla, volevo solo essere portato subito all'ospedale, di essere soccorso”.
49 Riterremmo pertanto non esservi stato ritardo nel soccorso del lavoratore infortunato – sola contestazione che compare nella lettera di addebito – che nonostante il trauma era in grado di camminare pur sorretto dai colleghi e manifestava la volontà di essere immediatamente portato all'Ospedale, quindi senza ulteriore attesa, circostanza che nella caoticità del momento può avere indotto il preposto ad una pur non raccomandabile scelta. Pt_1
7.5 Non condivisibile, ma parzialmente giustificabile, nel descritto contesto il comportamento inadeguato del lavoratore, sul quale il Direttore di stabilimento ha tuonato “scrissi una mail e , si scusò di non Tes_9 Pt_1 avermi avve o, dicendo che era stato impeg Pronto Soccorso dove aveva personalmente portato e qui mi incazzai per la seconda CP_2 volta, poiché a quanto sapevo l'info eva tre costole rotte ed ematomi a giro e in questi casi si deve chiamare l'ambulanza”.
7.6 L'inesattezza contestata al lavoratore nella dichiarazione successivamente inviata è solo parziale e può comprendersi anche in base alla deposizione in ordine alla sequenza degli accadimenti. Pt_3
7.7 In ogni caso, le contestazioni ulteriori di cui si tratta, sia unitariamente prese che globalmente considerate non attingono certamente rilevanza disciplinare di efficienza risolutoria del rapporto.
*
§ 8. Tutela del lavoratore licenziato.
Il lavoratore è stato assunto il 18/6/2018.
Pertanto, in base al d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, “Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndgr: 7/3/2015) il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto”.
Art. 3: “Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa”.
“
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' (*).
50
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3”.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre-8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
Nel caso concreto, la retribuzione mensile utile ai fini del TFR è pari ad € 2.166,69 (v. foglio paga allegato sub doc. 17 della memoria di costituzione per una retribuzione mensile pari ad euro 1.857,16 per quattordici mensilità annue).
La mancata partecipazione al giudizio dell'INPS inibisce la condanna del datore di lavoro, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva) oggetto di obbligazione consequenziale, in ogni caso, all'accertamento.
P.Q.M.
51 accertata l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa, per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, dichiara l'invalidità del licenziamento intimato a dalla Parte_1 CP_1
con lettera del 4/3/2021, e co à datric
[...] alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.166,69, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum o percipiendum, nei limiti di legge oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex art. 429 cpc, 150 att. cpc. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 11.327,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, media complessità, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione, medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge.
Siena, 27/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
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