Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2918 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA Parte 1 nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'Avv. Olivares '
Micol, come da procura in atti;
e
,Controparte_1 nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall' Avv. Bergameo Daniela, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'I coniugi Parte 1 e Controparte_1 con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 04/12/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 19/09/1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AP (NA) (al N. 134, Parte II, Serie A, Sezione E, Anno 1998). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, C.C.
'Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, Persona 1 nato a [...] il [...] e Pt_2
[...] nato a [...] 1'08/10/2004, entrambi economicamente indipendenti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero con visto del 14/01/2025 nulla ha opposto.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
"1) I sigg.ri Parte 1 e Controparte 1 espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale;
essi - come già di fatto - continueranno a vivere separati senza interferenza nei reciproci ménages e sceglieranno la residenza o domicilio ove riterranno. 2) La casa coniugale, sita in Casalnuovo di AP (NA) alla Via Roma n. 109, di proprietà esclusiva del sig. Parte 1 resta assegnata a quest'ultimo.
3) L'appartamento sito in Maiori (SA) alla Via Castiavano n. 3 (Foglio 20, mappale 23, sub. 12 cat. A4), di proprietà esclusiva della sig.ra Controparte_1 e dove la medesima ha già trasferito la propria residenza, resta assegnato a quest'ultima, anche a tacitazione di ogni sua eventuale pretesa a titolo di mantenimento e/o futura richiesta di assegno divorzile;
4) I coniugi si dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni somma a titolo di contributo di mantenimento, essendo entrambi indipendenti economicamente.
5) Le parti dichiarano di aver risolto reciprocamente ogni rapporto relativo ai beni mobili d'arredo della casa coniugale e beni personali.
6) Spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti". Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Occorre soltanto precisare che i beni immobili rientrano semplicemente nella disponibilità dei proprietari e che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 337 sexies c.c.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2918/2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AP (NA) (al N. 134, Parte II, Serie A,
Sezione E, Anno 1998) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AP (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice