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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/09/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2300 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2021 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Alessandro La Marmora n. 82 presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Savarino che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Amanda Tripoli giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
pag. 1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con l'Avv. Maria Grazia Sparacino CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito-mancata presentazione a visita di revisione
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.09.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 07.01.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 1.483,86 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. 07135149 di cui era titolare per il periodo da ottobre 2020 a gennaio 2021.
Chiedeva, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento amministrativo emesso nei suoi confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In data 13.05.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni pag. 2 preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
L'oggetto del presente giudizio concerne la sospensione dei benefici assistenziali della prestazione di invalidità civile spettante al ricorrente, per mancata presentazione a visita di revisione.
Sulla questione occorre premettere quanto segue.
Il ricorrente signor , titolare di pensione di invalidità cat. Parte_1
INVCIV n. 07135149, invalidità civile parziale, in data 08.08.2020 veniva pag. 3 convocato a visita di revisione sanitaria.
L' con comunicazione del 07.01.2021 contestava al ricorrente quanto CP_1
segue: “per effetto della sua assenza a visita di revisione, fissata per il giorno 15
settembre 2020, la prestazione di invalidità civile n. 07135149 è stata sospesa con
decorrenza dal mese di settembre 2020. È stata dunque avviata la procedura di revoca e
la prestazione sarà eliminata in quanto la mancata presentazione a visita fa cessare gli
effetti dei verbali nei quali è indicata una data di revisione…..Pertanto, da ottobre 2020
CP_ a gennaio 2021 sulla pensione numero 07135149 categoria INVCIV l' ha
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo
di euro 1.483,46…”. L'istituto, pertanto, invitava il ricorrente al pagamento entro trenta giorni della suddetta somma.
In memoria di costituzione l' ha chiarito che il motivo della sospensione CP_1
del beneficio e ripetizione somme era da ascriversi alla mancata presentazione a visita di revisione del ricorrente del 15.09.2020 ingiustificata.
L' allegava la comunicazione dell'08.08.2020 con la quale il ricorrente era CP_1
stato chiamato a visita medica di revisione presso la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, rilevando che a seguito di tale convocazione non si presentava, per cui era stato considerato come decaduto dal beneficio.
L'articolo 37, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che “nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti
pag. 4 di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la
mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano
ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli
interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al
primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento
ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica
sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad
accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici
economici”.
Ebbene, nella fattispecie in esame non è applicabile il citato art. 37. La notifica pag. 5 dell'invito a visita dell'08.08.2020 è stata effettuata tramite il servizio postale per compiuta giacenza;
dall'esame delle ricevute versate in atti dall' risulta che CP_1
la notifica della anzidetta comunicazione non può considerarsi perfezionata mancando agli atti l'avviso che doveva essere inviato al ricorrente di avvenuto deposito del plico per consentirne il ritiro. Il plico non era stato recapitato e porta la dicitura “Avv Assente 24.08.2020 al mittente per compiuta giacenza” ma non è stato depositato l'avviso inviato al ricorrente.
In assenza della prova della convocazione a visita non può che ritenersi la permanenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della prestazione e dei benefici assistenziali dell'indennità di accompagnamento di cui in oggetto.
L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell'iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle
more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i
minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali
sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
”.
[...]
La Circolare n. 127 del 08.07.2016 prevede che “i lavoratori titolari dei benefici
pag. 6 correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19
agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a
fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione”. Il
messaggio del 18 marzo 2015, n. 1964 prevede che “i verbali di cui in CP_1
oggetto, con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 devono intendersi validi a
tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino
all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa”.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994) solo qualora l' provi la mancata CP_1
presentazione a fronte di una corretta comunicazione della visita di revisione,
comunicazione che è l'elemento costitutivo della suddetta decadenza dai diritti precedentemente acquisiti.
Mancando tale prova ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con pag. 7 distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Fabrizio Savarino e
Amanda Tripoli,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 1.483,86 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. INVCIV n. 07135149 di cui era titolare per il periodo da ottobre
2020 a gennaio 2021;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Fabrizio Savarino e
Amanda Tripoli.
Così deciso in Termini Imerese in data 28 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2300 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2021 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Alessandro La Marmora n. 82 presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Savarino che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Amanda Tripoli giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
pag. 1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con l'Avv. Maria Grazia Sparacino CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito-mancata presentazione a visita di revisione
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.09.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 07.01.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 1.483,86 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. 07135149 di cui era titolare per il periodo da ottobre 2020 a gennaio 2021.
Chiedeva, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento amministrativo emesso nei suoi confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In data 13.05.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni pag. 2 preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
L'oggetto del presente giudizio concerne la sospensione dei benefici assistenziali della prestazione di invalidità civile spettante al ricorrente, per mancata presentazione a visita di revisione.
Sulla questione occorre premettere quanto segue.
Il ricorrente signor , titolare di pensione di invalidità cat. Parte_1
INVCIV n. 07135149, invalidità civile parziale, in data 08.08.2020 veniva pag. 3 convocato a visita di revisione sanitaria.
L' con comunicazione del 07.01.2021 contestava al ricorrente quanto CP_1
segue: “per effetto della sua assenza a visita di revisione, fissata per il giorno 15
settembre 2020, la prestazione di invalidità civile n. 07135149 è stata sospesa con
decorrenza dal mese di settembre 2020. È stata dunque avviata la procedura di revoca e
la prestazione sarà eliminata in quanto la mancata presentazione a visita fa cessare gli
effetti dei verbali nei quali è indicata una data di revisione…..Pertanto, da ottobre 2020
CP_ a gennaio 2021 sulla pensione numero 07135149 categoria INVCIV l' ha
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo
di euro 1.483,46…”. L'istituto, pertanto, invitava il ricorrente al pagamento entro trenta giorni della suddetta somma.
In memoria di costituzione l' ha chiarito che il motivo della sospensione CP_1
del beneficio e ripetizione somme era da ascriversi alla mancata presentazione a visita di revisione del ricorrente del 15.09.2020 ingiustificata.
L' allegava la comunicazione dell'08.08.2020 con la quale il ricorrente era CP_1
stato chiamato a visita medica di revisione presso la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, rilevando che a seguito di tale convocazione non si presentava, per cui era stato considerato come decaduto dal beneficio.
L'articolo 37, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che “nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti
pag. 4 di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la
mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano
ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli
interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al
primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento
ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica
sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad
accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici
economici”.
Ebbene, nella fattispecie in esame non è applicabile il citato art. 37. La notifica pag. 5 dell'invito a visita dell'08.08.2020 è stata effettuata tramite il servizio postale per compiuta giacenza;
dall'esame delle ricevute versate in atti dall' risulta che CP_1
la notifica della anzidetta comunicazione non può considerarsi perfezionata mancando agli atti l'avviso che doveva essere inviato al ricorrente di avvenuto deposito del plico per consentirne il ritiro. Il plico non era stato recapitato e porta la dicitura “Avv Assente 24.08.2020 al mittente per compiuta giacenza” ma non è stato depositato l'avviso inviato al ricorrente.
In assenza della prova della convocazione a visita non può che ritenersi la permanenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della prestazione e dei benefici assistenziali dell'indennità di accompagnamento di cui in oggetto.
L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell'iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle
more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i
minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali
sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
”.
[...]
La Circolare n. 127 del 08.07.2016 prevede che “i lavoratori titolari dei benefici
pag. 6 correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19
agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a
fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione”. Il
messaggio del 18 marzo 2015, n. 1964 prevede che “i verbali di cui in CP_1
oggetto, con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 devono intendersi validi a
tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino
all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa”.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994) solo qualora l' provi la mancata CP_1
presentazione a fronte di una corretta comunicazione della visita di revisione,
comunicazione che è l'elemento costitutivo della suddetta decadenza dai diritti precedentemente acquisiti.
Mancando tale prova ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con pag. 7 distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Fabrizio Savarino e
Amanda Tripoli,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 1.483,86 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. INVCIV n. 07135149 di cui era titolare per il periodo da ottobre
2020 a gennaio 2021;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Fabrizio Savarino e
Amanda Tripoli.
Così deciso in Termini Imerese in data 28 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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