CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1359/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1359/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto somministrazione-risoluzione per inadempimento, tra:
La associazione “ , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, codice fiscale con sede legale in Parte_2 C.F._1
Milano, via Arimondi n. 1, partita i.v.a. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
NC De AS, del foro di Cosenza, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello, con indirizzo di posta elettronica certificata:
elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 professionale dell'avv. Tiziana Mazza, sito in Catanzaro, via Manganelli n. 11;
Appellante
1 e nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Trento n. 24, presso lo studio professionale dell'avv. Barbara Magnelli che lo rappresenta e difende, in virtù di procura conferita nel giudizio di primo grado, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “ : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Catanzaro, contraris rejectis, in riforma della sentenza n. 920/2019 del Tribunale civile di Cosenza – Sez. I – Giudice Unico Dott. Gino Bloise – nella causa R.G.A.C. n. 2196/2015, depositata in data 07/05/2019 e notificata il 31/05/2019:
…• accogliere l'appello proposto dall' e, Parte_3 conseguentemente, • riformare integralmente la sentenza impugnata, e per l'effetto, accogliere le domande tutte spiegate dall'appellante nei Parte_1 confronti del Sig. nel giudizio di primo grado e rigettate dal Giudice Controparte_1 di primo grado, • rigettare, in ogni caso, tutte le richieste avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
per il procuratore dell'appellato “Dichiarare inammissibile e Controparte_1 comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 920/19 del Parte_3
Tribunale di Cosenza;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio da distrarre ex art. 94
c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto davanti al Controparte_1
Tribunale di Cosenza l'associazione culturale “ ” di Milano, Parte_1 chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con la convenuta e di condannarla alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto ed al risarcimento dei danni conseguenti al lamentato inadempimento.
A fondamento delle domande, l'attore ha rappresentato che: a) il 28.11.2013, aveva sottoscritto un contratto, con il quale l'associazione convenuta, dietro il compenso complessivo di 4.000,00 euro (di cui il aveva versato, contestualmente alla CP_1 stipula, un acconto di 2.400,00 euro), si era obbligata a fornirgli una serie di prestazioni finalizzate alla sua formazione professionale nel campo artistico ed al progressivo inserimento nel mercato, nazionale ed internazionale, dell'arte contemporanea (attività di formazione professionale e di promozione delle opere;
aggiornamento costante sul mercato dell'arte; consulenze e tutela legale e contrattuale;
inserimento in mostre collettive e personali;
promozione tramite il sito web e gli strumenti di art marketing dell'associazione; attività di ufficio stampa e monitoraggio delle uscite mediatiche;
partecipazione a workshop e incontri di orientamento con esperti del settore;
predisposizione di percorsi di coaching individualizzato volti a favorire l'affermazione dell'artista nel contesto di riferimento); b) il rapporto, per espressa previsione contrattuale, aveva durata annuale, estendendosi per l'intero anno 2014; c) tuttavia, nessuno degli impegni assunti era stato in concreto adempiuto dalla associazione, fatta eccezione per un deludente incontro del 28.11.2014 (al quale aveva partecipato, oltre all'attore, un solo altro artista), tanto che la convenuta, con una comunicazione del settembre del 2014, aveva ammesso le difficoltà incontrate nel dare esecuzione al programma formativo ed aveva proposto una rinnovazione gratuita del contratto per l'anno successivo, al dichiarato fine di “pareggiare l'anno perduto”, ma tale proposta, ritenuta insoddisfacente, era stata rifiutata dal CP_1
Costituitasi in giudizio, l'associazione convenuta ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, per carenza dei requisiti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 163 c.p.c.
3 Nel merito, ha sostenuto che: I) il mancato regolare avvio delle attività era stato determinato da circostanze imprevedibili e indipendenti dalla propria volontà e, precisamente, dalla malattia e dal successivo decesso del direttore artistico dell'associazione; II) tuttavia, nonostante tali difficoltà, alcune prestazioni erano state, comunque, fornite (consulenze personalizzate con esperti;
incontri individuali e sperimentali;
possibilità di accedere ad attività formative); III) peraltro, il non CP_1 era ancora pronto per l'inserimento in mostre ed esposizioni collettive e, del resto, aveva partecipato solo all'incontro del 28.11.2014, ma aveva rifiutato di partecipare a un workshop organizzato nel luglio 2014 e ad altri incontri sperimentali che gli erano stati proposti, nonché aveva omesso di presentare proprie opere da valorizzare in eventuali progetti espositivi;
IV) inoltre, il contratto non contemplava alcuna clausola di restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione di testimoni, delegata al Tribunale di Milano.
Esaurita l'istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nella escussione dei testimoni (prova delegata al Tribunale di Milano), le parti, all'udienza del 22.1.2019, hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale ha, quindi, emesso la gravata sentenza.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 920/2019, pubblicata il 7.5.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la risoluzione del contratto oggetto di causa per grave inadempimento dell'associazione
”; b) ha condannato la medesima convenuta alla restituzione, Parte_1 in favore di della somma di € 2.400,00, oltre interessi al saggio legale Controparte_1 dal 28.11.2013 al saldo;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno;
d) ha condannato la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali.
In particolare, il Tribunale ha giudicato fondata la domanda del di risoluzione CP_1 del contratto per inadempimento della associazione convenuta e, per contro, non comprovata quella di risarcimento del danno, ritenendo, in sintesi: a) il valore confessorio tanto della comunicazione via email del 18.9.2014, con cui l'associazione aveva riconosciuto, di fatto, l'anno “perduto”, quanto della stessa ammissione,
4 contenuta nella comparsa di risposta, circa il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovuto alla malattia e al decesso del direttore artistico;
b) la scarsa rilevanza della documentazione prodotta a sostegno delle difese della convenuta, concernente alcune proposte al di modeste attività di carattere preparatorio, CP_1 insufficienti a giustificare l'esborso corrisposto dall'attore; c) l'evidente genericità della domanda risarcitoria, in ordine alla descrizione del pregiudizio lamentato.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il 24.6.2019, l'associazione ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, lamentando: a) il giudizio circa la sufficienza dell'esistenza del contratto e del mero inadempimento della associazione per pronunciare la risoluzione, senza valutare la gravità dell'inadempimento, in violazione dell'art. 1455 c.c. e con motivazione apodittica;
b) l'avere il giudice di primo grado attribuito carattere confessorio ad alcune affermazioni contenute negli atti difensivi della convenuta che, in realtà, intendevano evidenziare la buona fede dell'associazione e la volontà di adempiere, nonché di giustificare i ritardi con eventi eccezionali e imprevedibili (quali la malattia e il successivo decesso del direttore artistico); c) nonché
l'avere ritenuto integrato l'inadempimento, senza verificare se tali condotte avessero inciso in misura significativa sull'interesse dell'attore e trascurando il fatto che il non aveva partecipato a workshop e laboratori, non aveva mostrato alcuna CP_1 opera, non aveva seguito le indicazioni dei docenti e non aveva colto le occasioni di formazione e counseling offerte dall'associazione, così omettendo il giudizio comparativo indispensabile in materia di contratti a prestazioni corrispettive, specialmente quando vi erano, come nel caso in esame, contestazioni di inadempimento reciproco.
Sotto altro profilo, l'appellante ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, sebbene la domanda dell'attore fosse stata accolta solo in parte, sostenendo che vi erano i presupposti per compensarle, almeno, parzialmente (sui motivi di impugnazione, v., anche, infra, la trattazione del merito).
Ha quindi, concluso chiedendo, previa inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della sentenza gravata, come trascritto in epigrafe.
5 Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 18.11.2019, si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nel merito, la conferma integrale della decisione del Tribunale di Cosenza, come sopra trascritto.
In particolare, il ha sostenuto: a) la correttezza della sentenza di primo grado, CP_1 avendo il Tribunale applicato il consolidato principio di giurisprudenza, secondo cui, in materia di inadempimento contrattuale, l'attore che agisce per la risoluzione è tenuto a provare esclusivamente la fonte negoziale del proprio diritto ed a allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento;
b) l'importanza dell'inadempimento, dato che la formazione artistica oggetto del contratto aveva carattere unitario e che il tempo di esecuzione delle prestazioni costituiva elemento essenziale, atteso che le attività erano state pattuite per l'anno 2014 e non potevano essere unilateralmente eseguite nel 2015; c) la mancata dimostrazione da parte dell'associazione dell'avvenuto svolgimento delle attività previste nel contratto, risultando insufficiente, per altro verso, l'organizzazione di pochi e sporadici incontri o la proposta di esercizi minimi, poiché il programma negoziale comprendeva attività di formazione, counseling, workshop e inserimento in contesti espositivi che non avevano avuto alcuna effettiva realizzazione;
d) la correttezza della pronuncia anche in relazione alle spese processuali, liquidate tenendo conto del parziale accoglimento della domanda ed in modo sostanzialmente favorevole all'associazione, nonostante l'espletamento di attività istruttoria delegata al Tribunale di Milano in più udienze.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, all'esito della prima udienza, svoltasi il 10.12.2019, la Corte ha rigettato la richiesta dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata, quindi, aggiornata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 26.3.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
6 Entrambe le parti hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale, ribadendo, in sostanza, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle difese dell'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) il fondamento della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, accolta dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante; b) la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio
(censurata dall'appellante con motivo specifico) e di quelle del giudizio di appello.
E' passata in giudicato, invece, la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento del danno, presentata dal con l'atto di citazione introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado.
2. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Come accennato, l'associazione appellante, con un primo motivo di impugnazione, lamenta il fatto che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente, per accogliere la domanda di risoluzione del contratto, la prova dell'esistenza del contratto medesimo e del mero inadempimento della , senza valutare, in violazione dell'art. 1455 c.c., la Parte_3 gravità dell'inadempimento medesimo e, per altro verso, l'avere il giudice di primo grado attribuito carattere confessorio ad alcune affermazioni contenute negli atti difensivi della convenuta che, in realtà, intendevano evidenziare la buona fede dell' e la volontà di adempiere, nonché di giustificare i ritardi con eventi Parte_3 eccezionali e imprevedibili (quali la malattia e il successivo decesso del suo direttore artistico).
Con un secondo motivo, l'appellante lamenta la valutazione del primo giudice circa l'inadempimento esclusivo dell'associazione, senza attribuire rilevanza al comportamento omissivo e colposo dell'appellato.
7 In particolare, sostiene che: a) a parte un rallentamento delle attività nei primi mesi del
2014, tutti i servizi e le attività previste nel contratto erano stati, in buona parte, fruibili;
b) in un'ottica di serietà professionale e di buona fede, l'associazione aveva deciso di offrire un anno gratuito di attività, al fine di compensare il disagio che potevano aver subito gli artisti per la sospensione dei programmi, a causa della grave malattia e della conseguente morte del “titolare” (rectius di uno dei soci che svolgeva le funzioni di direttore artistico); c) il dal canto suo, non possedeva un curriculum di rilievo CP_1
e non aveva portato alcuna opera, né partecipato ai laboratori, né seguito i consigli dei docenti, cosicché aveva tenuto un comportamento, a sua volta inadempiente
(“concorrente”), fermo restando che non era pronto per le attività espositive, comunque, mai promesse, dovendo seguire la preventiva fase di orientamento, formazione e counseling che, in qualche modo, era sempre stata garantita, in quanto i consulenti erano sempre contattabili;
d) il in particolare, non aveva CP_1 partecipato, per scelta personale, ai workshop organizzati nei mesi di giugno e luglio
2014, cosicché il suo comportamento avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata per escludere, all'esito di un giudizio comparativo della condotta delle parti, la gravità dell'inadempimento dell'associazione.
I due motivi di impugnazione, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza impugnata in ordine alla pronuncia di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, per inadempimento dell'associazione appellante di non scarsa importanza.
In effetti, deve permettersi, in punto di fatto, che, con il contratto del 28.11.2013,
l'associazione si era impegnata, a far data dalla conclusione del contratto e per tutto il
2014, ad seguire, in favore di quale artista, un complesso di servizi di Controparte_1 supporto alla sua attività artistica, volti, tra l'altro: a) al completamento della sua formazione professionale;
b) alla sua promozione sul mercato;
c) a fornire informazioni sul mercato italiano e internazionale, necessarie per una sua autonoma gestione professionale;
d) a garantire consulenze, tutela contrattuale e di natura legale;
e) a mettere a sua disposizione la propria location o altre simili, per mostre collettive, al fine di verificare il suo apprezzamento (“ricettività”) da parte di privati o operatori del settore;
f) a creare, successivamente, progetti espositivi contestualizzanti per l'artista e fornire comunicazione promozionale attraverso gli strumenti di art marketing e ufficio
8 stampa;
g) a promuovere l'artista e il suo lavoro durante la sua evoluzione professionale attraverso il proprio sito web e siti virtuali o cartacei, in caso di eventi, mostre o programmi organizzati e decisi dall'artista al di fuori di quelli organizzati e stabiliti dall'associazione.
A fronte di tale complessa e specifica attività di formazione professionale e di promozione dell'artista, che, come detto, avrebbe dovuto svolgersi, a partire dal
28.11.2013, fino a tutto il 2014 (ossia in tempi alquanto ristretti, in rapporto agli impegni presi), l'associazione appellante ha dimostrato di avere, soltanto: a) assegnato un paio di “compiti” o “compitini” (come dalla stessa definiti nella comunicazione via posta elettronica) e, poi, contattato il il 26 maggio del 2014, a distanza di CP_1 circa sei mesi dalla conclusione del contratto, affermando di essere “pronti a ripartire” e proponendogli di recarsi a Milano il 14 giugno successivo per un appuntamento con
(che avrebbe sostituito il direttore artistico e che, in Persona_1 Parte_4 realtà, ha svolto il ruolo di mero docente collaboratore nella formazione degli artisti: v. la sua deposizione), al quale l'appellato avrebbe dovuto far visionare alcuni lavori, b) organizzato un incontro con altro esperto dell'associazione (nominato Tes_1 direttore artistico dal luglio del 2014: v. la sua deposizione testimoniale), a settembre del 2014; c) comunicato la programmazione di un workshop per il 26.10.2014 con e di un “laboratorio per gli artisti” per il pomeriggio del Persona_1 Tes_1
23.11.2014 e di una “piccola” asta per beneficenza presso lo “Spazio Tadini” (cfr. la corrispondenza prodotta e quanto emerge dalle testimonianze del nuovo Tes_1 direttore artistico dell'associazione, e del . Per_1
Per come è pacifico (v. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la comparsa di costituzione e risposta dell'associazione), il ha partecipato, CP_1 inoltre, ad un incontro “laboratorio formativo”, tenutosi a Milano il 28.11.2014, che avrebbe dovuto avere la finalità principale di favorire il confronto tra gli artisti (v. la deposizione del rispetto al capitolo n. 2 di cui alla memoria istruttoria di parte Per_1 attrice), al quale era intervenuto, peraltro, un solo altro artista.
Si tratta, tuttavia, di prestazioni e di offerte di prestazioni del tutto parziali rispetto a quanto concordato, oltre che notevolmente tardive.
Tutte le prestazioni principali oggetto del contratto sono rimaste inadempiute fino al giugno del 2014 e, in seguito, sono state eseguite in misura alquanto ridotta e, comunque, in maniera non conforme al programma contrattuale, così da pregiudicare
9 l'interesse dell'odierno appellato a ricevere il percorso formativo organico, il supporto logistico e la promozione che gli erano stati promessi.
Non vi è dubbio che, contrariamente all'assunto dell'appellante, si tratti di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., anche comparandolo al comportamento del il quale, peraltro, come da contratto, CP_1 aveva regolarmente versato l'acconto sul compenso pattuito, rifiutandosi di versare il saldo, nei mesi successivi, una volta constatato che il contratto, di fatto, non aveva avuto esecuzione.
In effetti, il ritardo di circa sette mesi nella concreta programmazione ed inizio di esecuzione di alcune delle prestazioni promesse e la mancata esecuzione di tutte le altre integra gli estremi dell'inadempimento grave, tanto più in considerazione del fatto che, per come si desume dalla stessa corrispondenza prodotta dall'associazione (v. la email dell'8.1.2014, in particolare, il veniva ritenuto “un bel talento interessante”). CP_1
Tale valutazione, del resto, si evince dalle stesse affermazioni della attuale legale rappresentante dell'ente, nel corso della corrispondenza intercorsa con il CP_1 laddove affermava che le attività dell'associazione erano state interrotte per un intero anno (v. email dell'8.9.2014) o sospese per lungo tempo e che il contratto era rimasto inadempiuto, tanto che l'anno trascorso veniva definito come “ tempo perduto” e che l'associazione si sentiva in dovere di offrire le sue prestazioni per l'intero anno successivo, ossia per il 2015, gratuitamente.
Ancora più esplicita è la proposta della associazione di modifica del contratto datata
18.9.2014, nella quale si ribadiva l'offerta di un contratto che si sarebbe dovuto rinnovare fino a tutto il 2015, senza ulteriori costi per il dovendosi CP_1 pareggiare l'anno perduto (cfr. il documento citato “Poiché l'anno 2013 si è perduto, alla scadenza del 20 novembre 2014 il contratto sarà rinnovato per tutto il 2015 a condizioni zero, per pareggiare l'anno perduto”).
Tale proposta, peraltro non accettata dal comprova la gravità CP_1 dell'inadempimento dell'associazione, sia perché l'espressione “anno perduto” ha proprio il significato di sottolineare la pressoché totale mancanza i servizi resi, sia perché l'offerta gratuita di tali servizi per un intero anno trovava la sua giustificazione proprio nel tentativo di porre rimedio a tale inadempimento, sull'implicito presupposto di non aver soddisfatto, se non in parte irrilevante, l'interesse del creditore con i modesti servizi resi o programmati nel corso del 2014.
10 Sotto altro profilo, deve valutarsi la circostanza che il contratto prevedeva una specifica durata dei servizi, nonché il carattere complesso e continuativo di tali servizi, in rapporto alla finalità di fornire, in relazione a molteplici aspetti, un supporto all'artista nel periodo di completamento nella sua formazione professionale e di iniziale promozione personale e del suo lavoro. Il che rende evidente che l'interesse del era quello di ricevere il complesso delle prestazioni suddette nel periodo CP_1 indicato nel contratto e che, pertanto, il grave ritardo nella loro programmazione ed esecuzione - di entità tale da non giustificare la tolleranza del creditore e, per contro, da legittimare la sua sfiducia nella capacità professionale del debitore di rispettare gli impegni presi - ha alterato, sensibilmente, l'economia del contratto, anche in ragione del fatto che la partecipazione agli incontri formativi e di lavoro in Milano, previsti nel contratto per circa 13 mesi consecutivi, necessitavano di idonea e congrua programmazione per il domiciliato in Calabria, per come, del resto, allegato CP_1 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Cosicché, in definitiva,
l'inadempimento si configura come di non scarsa importanza anche in relazione all'interesse dell'appellato e giustifica la domanda di risoluzione del contratto.
Del resto, per quanto possa ritenersi che la malattia e, poi, il decesso del direttore artistico dell'associazione, possa avere influito sul ritardo con cui Parte_4 sono state programmate le (peraltro, poche) attività dell'associazione sopra descritte
(cfr. la corrispondenza tra le parti, già richiamata), tale circostanza, di per sé, non giustifica l'entità del ritardo e, comunque, non riduce in maniera decisiva l'importanza dell'inadempimento. Deve tenersi conto, anche, da un lato, dell'obiettivo pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, dall'altro, del fatto che gli impegni assunti con il contratto presupponevano l'esistenza di un'adeguata organizzazione che potesse sopperire, in tempi congrui, ad eventuali impedimenti del direttore artistico, laddove i responsabili dell'associazione sono rimasti pressoché completamente inerti per circa sette mesi, ossia per metà, grosso modo, della durata del contratto (si consideri che, a fronte di un gravissimo impedimento del già nel novembre del 2013, per come Pt_4 si desume dalla corrispondenza citata, il nuovo direttore artistico è stato nominato a luglio dell'anno successivo: v. la testimonianza del . Tes_1
3. Sulle spese del giudizio di primo grado (terzo motivo di appello).
11 Con un terzo motivo (rubricato “Circa la condanna delle spese processuali”),
l'appellante censura la statuizione di condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali, sebbene la domanda dell'attore fosse stata accolta solo in parte, sostenendo che vi erano i presupposti per compensarle, almeno parzialmente.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno (come detto, pronunciata dal
Tribunale con statuizione passata in giudicato) comporta una soccombenza reciproca parziale (trattandosi di domanda autonoma o di capo autonomo della domanda: cfr., per tutte, Cass, sez. unite, n. 32061/2022) che giustifica la compensazione delle spese di giudizio per un terzo, restando i restanti due terzi a carico dell'associazione (convenuta nel giudizio di primo grado) e soccombente in relazione alla domanda principale di risoluzione del contratto ed a quella di restituzione dell'acconto versato.
4. Le spese di lite del giudizio di appello
Le spese di lite del giudizio di primo grado, già liquidate nell'intero dal Tribunale, devono essere compensate per 1/3, come già esposto, nonché se ne deve disporre la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Il parziale accoglimento del motivo di appello sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e l'esito complessivo della lite (v. quanto illustrato nel paragrafo precedente) giustificano la compensazione per un terzo anche delle spese del giudizio di appello che, per i restanti due terzi, seguono la prevalente soccombenza dell'associazione appellante.
Esse devono essere liquidate, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 1.101,00 e 5.200,00) e possono quantificarsi nell'intero in complessivi euro 2.915,00 (euro 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro 536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
992,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'associazione avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n. 920/2019 del 7.5.2019, pubblicata in pari data, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero nella sentenza impugnata, e condanna l'associazione in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di con distrazione a beneficio del difensore costituito, ai sensi dell'art. Controparte_1
93 c.p.c.;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in complessivi euro 2.915,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del
15%, come per legge, condanna l'associazione al pagamento Parte_1 dei restanti 2/3 in favore di con distrazione a beneficio del difensore Controparte_1 costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 1°.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
13
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1359/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1359/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto somministrazione-risoluzione per inadempimento, tra:
La associazione “ , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, codice fiscale con sede legale in Parte_2 C.F._1
Milano, via Arimondi n. 1, partita i.v.a. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
NC De AS, del foro di Cosenza, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello, con indirizzo di posta elettronica certificata:
elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 professionale dell'avv. Tiziana Mazza, sito in Catanzaro, via Manganelli n. 11;
Appellante
1 e nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Trento n. 24, presso lo studio professionale dell'avv. Barbara Magnelli che lo rappresenta e difende, in virtù di procura conferita nel giudizio di primo grado, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “ : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Catanzaro, contraris rejectis, in riforma della sentenza n. 920/2019 del Tribunale civile di Cosenza – Sez. I – Giudice Unico Dott. Gino Bloise – nella causa R.G.A.C. n. 2196/2015, depositata in data 07/05/2019 e notificata il 31/05/2019:
…• accogliere l'appello proposto dall' e, Parte_3 conseguentemente, • riformare integralmente la sentenza impugnata, e per l'effetto, accogliere le domande tutte spiegate dall'appellante nei Parte_1 confronti del Sig. nel giudizio di primo grado e rigettate dal Giudice Controparte_1 di primo grado, • rigettare, in ogni caso, tutte le richieste avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
per il procuratore dell'appellato “Dichiarare inammissibile e Controparte_1 comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 920/19 del Parte_3
Tribunale di Cosenza;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio da distrarre ex art. 94
c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto davanti al Controparte_1
Tribunale di Cosenza l'associazione culturale “ ” di Milano, Parte_1 chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con la convenuta e di condannarla alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto ed al risarcimento dei danni conseguenti al lamentato inadempimento.
A fondamento delle domande, l'attore ha rappresentato che: a) il 28.11.2013, aveva sottoscritto un contratto, con il quale l'associazione convenuta, dietro il compenso complessivo di 4.000,00 euro (di cui il aveva versato, contestualmente alla CP_1 stipula, un acconto di 2.400,00 euro), si era obbligata a fornirgli una serie di prestazioni finalizzate alla sua formazione professionale nel campo artistico ed al progressivo inserimento nel mercato, nazionale ed internazionale, dell'arte contemporanea (attività di formazione professionale e di promozione delle opere;
aggiornamento costante sul mercato dell'arte; consulenze e tutela legale e contrattuale;
inserimento in mostre collettive e personali;
promozione tramite il sito web e gli strumenti di art marketing dell'associazione; attività di ufficio stampa e monitoraggio delle uscite mediatiche;
partecipazione a workshop e incontri di orientamento con esperti del settore;
predisposizione di percorsi di coaching individualizzato volti a favorire l'affermazione dell'artista nel contesto di riferimento); b) il rapporto, per espressa previsione contrattuale, aveva durata annuale, estendendosi per l'intero anno 2014; c) tuttavia, nessuno degli impegni assunti era stato in concreto adempiuto dalla associazione, fatta eccezione per un deludente incontro del 28.11.2014 (al quale aveva partecipato, oltre all'attore, un solo altro artista), tanto che la convenuta, con una comunicazione del settembre del 2014, aveva ammesso le difficoltà incontrate nel dare esecuzione al programma formativo ed aveva proposto una rinnovazione gratuita del contratto per l'anno successivo, al dichiarato fine di “pareggiare l'anno perduto”, ma tale proposta, ritenuta insoddisfacente, era stata rifiutata dal CP_1
Costituitasi in giudizio, l'associazione convenuta ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, per carenza dei requisiti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 163 c.p.c.
3 Nel merito, ha sostenuto che: I) il mancato regolare avvio delle attività era stato determinato da circostanze imprevedibili e indipendenti dalla propria volontà e, precisamente, dalla malattia e dal successivo decesso del direttore artistico dell'associazione; II) tuttavia, nonostante tali difficoltà, alcune prestazioni erano state, comunque, fornite (consulenze personalizzate con esperti;
incontri individuali e sperimentali;
possibilità di accedere ad attività formative); III) peraltro, il non CP_1 era ancora pronto per l'inserimento in mostre ed esposizioni collettive e, del resto, aveva partecipato solo all'incontro del 28.11.2014, ma aveva rifiutato di partecipare a un workshop organizzato nel luglio 2014 e ad altri incontri sperimentali che gli erano stati proposti, nonché aveva omesso di presentare proprie opere da valorizzare in eventuali progetti espositivi;
IV) inoltre, il contratto non contemplava alcuna clausola di restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione di testimoni, delegata al Tribunale di Milano.
Esaurita l'istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nella escussione dei testimoni (prova delegata al Tribunale di Milano), le parti, all'udienza del 22.1.2019, hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale ha, quindi, emesso la gravata sentenza.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 920/2019, pubblicata il 7.5.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la risoluzione del contratto oggetto di causa per grave inadempimento dell'associazione
”; b) ha condannato la medesima convenuta alla restituzione, Parte_1 in favore di della somma di € 2.400,00, oltre interessi al saggio legale Controparte_1 dal 28.11.2013 al saldo;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno;
d) ha condannato la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali.
In particolare, il Tribunale ha giudicato fondata la domanda del di risoluzione CP_1 del contratto per inadempimento della associazione convenuta e, per contro, non comprovata quella di risarcimento del danno, ritenendo, in sintesi: a) il valore confessorio tanto della comunicazione via email del 18.9.2014, con cui l'associazione aveva riconosciuto, di fatto, l'anno “perduto”, quanto della stessa ammissione,
4 contenuta nella comparsa di risposta, circa il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovuto alla malattia e al decesso del direttore artistico;
b) la scarsa rilevanza della documentazione prodotta a sostegno delle difese della convenuta, concernente alcune proposte al di modeste attività di carattere preparatorio, CP_1 insufficienti a giustificare l'esborso corrisposto dall'attore; c) l'evidente genericità della domanda risarcitoria, in ordine alla descrizione del pregiudizio lamentato.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il 24.6.2019, l'associazione ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, lamentando: a) il giudizio circa la sufficienza dell'esistenza del contratto e del mero inadempimento della associazione per pronunciare la risoluzione, senza valutare la gravità dell'inadempimento, in violazione dell'art. 1455 c.c. e con motivazione apodittica;
b) l'avere il giudice di primo grado attribuito carattere confessorio ad alcune affermazioni contenute negli atti difensivi della convenuta che, in realtà, intendevano evidenziare la buona fede dell'associazione e la volontà di adempiere, nonché di giustificare i ritardi con eventi eccezionali e imprevedibili (quali la malattia e il successivo decesso del direttore artistico); c) nonché
l'avere ritenuto integrato l'inadempimento, senza verificare se tali condotte avessero inciso in misura significativa sull'interesse dell'attore e trascurando il fatto che il non aveva partecipato a workshop e laboratori, non aveva mostrato alcuna CP_1 opera, non aveva seguito le indicazioni dei docenti e non aveva colto le occasioni di formazione e counseling offerte dall'associazione, così omettendo il giudizio comparativo indispensabile in materia di contratti a prestazioni corrispettive, specialmente quando vi erano, come nel caso in esame, contestazioni di inadempimento reciproco.
Sotto altro profilo, l'appellante ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, sebbene la domanda dell'attore fosse stata accolta solo in parte, sostenendo che vi erano i presupposti per compensarle, almeno, parzialmente (sui motivi di impugnazione, v., anche, infra, la trattazione del merito).
Ha quindi, concluso chiedendo, previa inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della sentenza gravata, come trascritto in epigrafe.
5 Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 18.11.2019, si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nel merito, la conferma integrale della decisione del Tribunale di Cosenza, come sopra trascritto.
In particolare, il ha sostenuto: a) la correttezza della sentenza di primo grado, CP_1 avendo il Tribunale applicato il consolidato principio di giurisprudenza, secondo cui, in materia di inadempimento contrattuale, l'attore che agisce per la risoluzione è tenuto a provare esclusivamente la fonte negoziale del proprio diritto ed a allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento;
b) l'importanza dell'inadempimento, dato che la formazione artistica oggetto del contratto aveva carattere unitario e che il tempo di esecuzione delle prestazioni costituiva elemento essenziale, atteso che le attività erano state pattuite per l'anno 2014 e non potevano essere unilateralmente eseguite nel 2015; c) la mancata dimostrazione da parte dell'associazione dell'avvenuto svolgimento delle attività previste nel contratto, risultando insufficiente, per altro verso, l'organizzazione di pochi e sporadici incontri o la proposta di esercizi minimi, poiché il programma negoziale comprendeva attività di formazione, counseling, workshop e inserimento in contesti espositivi che non avevano avuto alcuna effettiva realizzazione;
d) la correttezza della pronuncia anche in relazione alle spese processuali, liquidate tenendo conto del parziale accoglimento della domanda ed in modo sostanzialmente favorevole all'associazione, nonostante l'espletamento di attività istruttoria delegata al Tribunale di Milano in più udienze.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, all'esito della prima udienza, svoltasi il 10.12.2019, la Corte ha rigettato la richiesta dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata, quindi, aggiornata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 26.3.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
6 Entrambe le parti hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale, ribadendo, in sostanza, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle difese dell'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) il fondamento della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, accolta dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante; b) la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio
(censurata dall'appellante con motivo specifico) e di quelle del giudizio di appello.
E' passata in giudicato, invece, la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento del danno, presentata dal con l'atto di citazione introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado.
2. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Come accennato, l'associazione appellante, con un primo motivo di impugnazione, lamenta il fatto che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente, per accogliere la domanda di risoluzione del contratto, la prova dell'esistenza del contratto medesimo e del mero inadempimento della , senza valutare, in violazione dell'art. 1455 c.c., la Parte_3 gravità dell'inadempimento medesimo e, per altro verso, l'avere il giudice di primo grado attribuito carattere confessorio ad alcune affermazioni contenute negli atti difensivi della convenuta che, in realtà, intendevano evidenziare la buona fede dell' e la volontà di adempiere, nonché di giustificare i ritardi con eventi Parte_3 eccezionali e imprevedibili (quali la malattia e il successivo decesso del suo direttore artistico).
Con un secondo motivo, l'appellante lamenta la valutazione del primo giudice circa l'inadempimento esclusivo dell'associazione, senza attribuire rilevanza al comportamento omissivo e colposo dell'appellato.
7 In particolare, sostiene che: a) a parte un rallentamento delle attività nei primi mesi del
2014, tutti i servizi e le attività previste nel contratto erano stati, in buona parte, fruibili;
b) in un'ottica di serietà professionale e di buona fede, l'associazione aveva deciso di offrire un anno gratuito di attività, al fine di compensare il disagio che potevano aver subito gli artisti per la sospensione dei programmi, a causa della grave malattia e della conseguente morte del “titolare” (rectius di uno dei soci che svolgeva le funzioni di direttore artistico); c) il dal canto suo, non possedeva un curriculum di rilievo CP_1
e non aveva portato alcuna opera, né partecipato ai laboratori, né seguito i consigli dei docenti, cosicché aveva tenuto un comportamento, a sua volta inadempiente
(“concorrente”), fermo restando che non era pronto per le attività espositive, comunque, mai promesse, dovendo seguire la preventiva fase di orientamento, formazione e counseling che, in qualche modo, era sempre stata garantita, in quanto i consulenti erano sempre contattabili;
d) il in particolare, non aveva CP_1 partecipato, per scelta personale, ai workshop organizzati nei mesi di giugno e luglio
2014, cosicché il suo comportamento avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata per escludere, all'esito di un giudizio comparativo della condotta delle parti, la gravità dell'inadempimento dell'associazione.
I due motivi di impugnazione, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza impugnata in ordine alla pronuncia di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, per inadempimento dell'associazione appellante di non scarsa importanza.
In effetti, deve permettersi, in punto di fatto, che, con il contratto del 28.11.2013,
l'associazione si era impegnata, a far data dalla conclusione del contratto e per tutto il
2014, ad seguire, in favore di quale artista, un complesso di servizi di Controparte_1 supporto alla sua attività artistica, volti, tra l'altro: a) al completamento della sua formazione professionale;
b) alla sua promozione sul mercato;
c) a fornire informazioni sul mercato italiano e internazionale, necessarie per una sua autonoma gestione professionale;
d) a garantire consulenze, tutela contrattuale e di natura legale;
e) a mettere a sua disposizione la propria location o altre simili, per mostre collettive, al fine di verificare il suo apprezzamento (“ricettività”) da parte di privati o operatori del settore;
f) a creare, successivamente, progetti espositivi contestualizzanti per l'artista e fornire comunicazione promozionale attraverso gli strumenti di art marketing e ufficio
8 stampa;
g) a promuovere l'artista e il suo lavoro durante la sua evoluzione professionale attraverso il proprio sito web e siti virtuali o cartacei, in caso di eventi, mostre o programmi organizzati e decisi dall'artista al di fuori di quelli organizzati e stabiliti dall'associazione.
A fronte di tale complessa e specifica attività di formazione professionale e di promozione dell'artista, che, come detto, avrebbe dovuto svolgersi, a partire dal
28.11.2013, fino a tutto il 2014 (ossia in tempi alquanto ristretti, in rapporto agli impegni presi), l'associazione appellante ha dimostrato di avere, soltanto: a) assegnato un paio di “compiti” o “compitini” (come dalla stessa definiti nella comunicazione via posta elettronica) e, poi, contattato il il 26 maggio del 2014, a distanza di CP_1 circa sei mesi dalla conclusione del contratto, affermando di essere “pronti a ripartire” e proponendogli di recarsi a Milano il 14 giugno successivo per un appuntamento con
(che avrebbe sostituito il direttore artistico e che, in Persona_1 Parte_4 realtà, ha svolto il ruolo di mero docente collaboratore nella formazione degli artisti: v. la sua deposizione), al quale l'appellato avrebbe dovuto far visionare alcuni lavori, b) organizzato un incontro con altro esperto dell'associazione (nominato Tes_1 direttore artistico dal luglio del 2014: v. la sua deposizione testimoniale), a settembre del 2014; c) comunicato la programmazione di un workshop per il 26.10.2014 con e di un “laboratorio per gli artisti” per il pomeriggio del Persona_1 Tes_1
23.11.2014 e di una “piccola” asta per beneficenza presso lo “Spazio Tadini” (cfr. la corrispondenza prodotta e quanto emerge dalle testimonianze del nuovo Tes_1 direttore artistico dell'associazione, e del . Per_1
Per come è pacifico (v. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la comparsa di costituzione e risposta dell'associazione), il ha partecipato, CP_1 inoltre, ad un incontro “laboratorio formativo”, tenutosi a Milano il 28.11.2014, che avrebbe dovuto avere la finalità principale di favorire il confronto tra gli artisti (v. la deposizione del rispetto al capitolo n. 2 di cui alla memoria istruttoria di parte Per_1 attrice), al quale era intervenuto, peraltro, un solo altro artista.
Si tratta, tuttavia, di prestazioni e di offerte di prestazioni del tutto parziali rispetto a quanto concordato, oltre che notevolmente tardive.
Tutte le prestazioni principali oggetto del contratto sono rimaste inadempiute fino al giugno del 2014 e, in seguito, sono state eseguite in misura alquanto ridotta e, comunque, in maniera non conforme al programma contrattuale, così da pregiudicare
9 l'interesse dell'odierno appellato a ricevere il percorso formativo organico, il supporto logistico e la promozione che gli erano stati promessi.
Non vi è dubbio che, contrariamente all'assunto dell'appellante, si tratti di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., anche comparandolo al comportamento del il quale, peraltro, come da contratto, CP_1 aveva regolarmente versato l'acconto sul compenso pattuito, rifiutandosi di versare il saldo, nei mesi successivi, una volta constatato che il contratto, di fatto, non aveva avuto esecuzione.
In effetti, il ritardo di circa sette mesi nella concreta programmazione ed inizio di esecuzione di alcune delle prestazioni promesse e la mancata esecuzione di tutte le altre integra gli estremi dell'inadempimento grave, tanto più in considerazione del fatto che, per come si desume dalla stessa corrispondenza prodotta dall'associazione (v. la email dell'8.1.2014, in particolare, il veniva ritenuto “un bel talento interessante”). CP_1
Tale valutazione, del resto, si evince dalle stesse affermazioni della attuale legale rappresentante dell'ente, nel corso della corrispondenza intercorsa con il CP_1 laddove affermava che le attività dell'associazione erano state interrotte per un intero anno (v. email dell'8.9.2014) o sospese per lungo tempo e che il contratto era rimasto inadempiuto, tanto che l'anno trascorso veniva definito come “ tempo perduto” e che l'associazione si sentiva in dovere di offrire le sue prestazioni per l'intero anno successivo, ossia per il 2015, gratuitamente.
Ancora più esplicita è la proposta della associazione di modifica del contratto datata
18.9.2014, nella quale si ribadiva l'offerta di un contratto che si sarebbe dovuto rinnovare fino a tutto il 2015, senza ulteriori costi per il dovendosi CP_1 pareggiare l'anno perduto (cfr. il documento citato “Poiché l'anno 2013 si è perduto, alla scadenza del 20 novembre 2014 il contratto sarà rinnovato per tutto il 2015 a condizioni zero, per pareggiare l'anno perduto”).
Tale proposta, peraltro non accettata dal comprova la gravità CP_1 dell'inadempimento dell'associazione, sia perché l'espressione “anno perduto” ha proprio il significato di sottolineare la pressoché totale mancanza i servizi resi, sia perché l'offerta gratuita di tali servizi per un intero anno trovava la sua giustificazione proprio nel tentativo di porre rimedio a tale inadempimento, sull'implicito presupposto di non aver soddisfatto, se non in parte irrilevante, l'interesse del creditore con i modesti servizi resi o programmati nel corso del 2014.
10 Sotto altro profilo, deve valutarsi la circostanza che il contratto prevedeva una specifica durata dei servizi, nonché il carattere complesso e continuativo di tali servizi, in rapporto alla finalità di fornire, in relazione a molteplici aspetti, un supporto all'artista nel periodo di completamento nella sua formazione professionale e di iniziale promozione personale e del suo lavoro. Il che rende evidente che l'interesse del era quello di ricevere il complesso delle prestazioni suddette nel periodo CP_1 indicato nel contratto e che, pertanto, il grave ritardo nella loro programmazione ed esecuzione - di entità tale da non giustificare la tolleranza del creditore e, per contro, da legittimare la sua sfiducia nella capacità professionale del debitore di rispettare gli impegni presi - ha alterato, sensibilmente, l'economia del contratto, anche in ragione del fatto che la partecipazione agli incontri formativi e di lavoro in Milano, previsti nel contratto per circa 13 mesi consecutivi, necessitavano di idonea e congrua programmazione per il domiciliato in Calabria, per come, del resto, allegato CP_1 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Cosicché, in definitiva,
l'inadempimento si configura come di non scarsa importanza anche in relazione all'interesse dell'appellato e giustifica la domanda di risoluzione del contratto.
Del resto, per quanto possa ritenersi che la malattia e, poi, il decesso del direttore artistico dell'associazione, possa avere influito sul ritardo con cui Parte_4 sono state programmate le (peraltro, poche) attività dell'associazione sopra descritte
(cfr. la corrispondenza tra le parti, già richiamata), tale circostanza, di per sé, non giustifica l'entità del ritardo e, comunque, non riduce in maniera decisiva l'importanza dell'inadempimento. Deve tenersi conto, anche, da un lato, dell'obiettivo pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, dall'altro, del fatto che gli impegni assunti con il contratto presupponevano l'esistenza di un'adeguata organizzazione che potesse sopperire, in tempi congrui, ad eventuali impedimenti del direttore artistico, laddove i responsabili dell'associazione sono rimasti pressoché completamente inerti per circa sette mesi, ossia per metà, grosso modo, della durata del contratto (si consideri che, a fronte di un gravissimo impedimento del già nel novembre del 2013, per come Pt_4 si desume dalla corrispondenza citata, il nuovo direttore artistico è stato nominato a luglio dell'anno successivo: v. la testimonianza del . Tes_1
3. Sulle spese del giudizio di primo grado (terzo motivo di appello).
11 Con un terzo motivo (rubricato “Circa la condanna delle spese processuali”),
l'appellante censura la statuizione di condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali, sebbene la domanda dell'attore fosse stata accolta solo in parte, sostenendo che vi erano i presupposti per compensarle, almeno parzialmente.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno (come detto, pronunciata dal
Tribunale con statuizione passata in giudicato) comporta una soccombenza reciproca parziale (trattandosi di domanda autonoma o di capo autonomo della domanda: cfr., per tutte, Cass, sez. unite, n. 32061/2022) che giustifica la compensazione delle spese di giudizio per un terzo, restando i restanti due terzi a carico dell'associazione (convenuta nel giudizio di primo grado) e soccombente in relazione alla domanda principale di risoluzione del contratto ed a quella di restituzione dell'acconto versato.
4. Le spese di lite del giudizio di appello
Le spese di lite del giudizio di primo grado, già liquidate nell'intero dal Tribunale, devono essere compensate per 1/3, come già esposto, nonché se ne deve disporre la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Il parziale accoglimento del motivo di appello sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e l'esito complessivo della lite (v. quanto illustrato nel paragrafo precedente) giustificano la compensazione per un terzo anche delle spese del giudizio di appello che, per i restanti due terzi, seguono la prevalente soccombenza dell'associazione appellante.
Esse devono essere liquidate, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 1.101,00 e 5.200,00) e possono quantificarsi nell'intero in complessivi euro 2.915,00 (euro 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro 536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
992,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'associazione avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n. 920/2019 del 7.5.2019, pubblicata in pari data, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero nella sentenza impugnata, e condanna l'associazione in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di con distrazione a beneficio del difensore costituito, ai sensi dell'art. Controparte_1
93 c.p.c.;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in complessivi euro 2.915,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del
15%, come per legge, condanna l'associazione al pagamento Parte_1 dei restanti 2/3 in favore di con distrazione a beneficio del difensore Controparte_1 costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 1°.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
13