Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/06/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05096/2025REG.PROV.COLL.
N. 07843/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7843 del 2023, proposto dalla signora NA NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Marsili, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 44;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti
del Consorzio Nuova Palocco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vania Serena Oliverio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 1775 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Consorzio Nuova Palocco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la signora NA NI ha impugnato la sentenza n. 1775 del 2023 del T.a.r. Lazio, con cui è stato dichiarato estinto per perenzione il giudizio dalla medesima introdotto, unitamente al signor ES OR, per l’annullamento del permesso di costruire n. 3127 del 12 ottobre 2011 rilasciato da Roma Capitale, nonché per l’annullamento della denuncia di inizio attività n. 23/2011 presentata dal Consorzio Nuova Palocco in data 13 ottobre 2011 oltre agli ulteriori atti individuati nella sentenza appellata.
2. In particolare, ad avviso del T.a.r., l’estinzione per perenzione si sarebbe verificata in quanto il 16 febbraio 2017 era stato anticipato al difensore dei ricorrenti il preavviso di perenzione e, a seguito di tale preavviso, la sola signora NA NI aveva depositato soltanto in data 20 settembre 2017 la dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione, sicché tale deposito era intervenuto oltre il termine perentorio di centottanta giorni “ di cui all’art. 81 del c.p.a. (tenuto anche conto della sospensione del periodo feriale) ”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora NA NI, sostenendo che il T.a.r. Lazio abbia errato a dichiarare la perenzione e, al riguardo, si è limitata alla prospettazione di un mero riepilogo della scansione temporale degli atti del processo (cfr. pagine 6 e 7 dell’appello), senza formulare ulteriori argomentazioni.
Più precisamente, l’appellante ha fatto presente che, in data 23 dicembre 2011, era stata depositata l’istanza di fissazione dell’udienza; che, successivamente, erano stati notificati e depositati due ricorsi per motivi aggiunti ai quali aveva fatto seguito l’udienza del 4 ottobre 2012 in occasione della quale il giudizio era stato cancellato dal “ ruolo delle sospensive ” ai fini della successiva fissazione dell’udienza merito; che in data 12 ottobre 2012 era stata depositata l’istanza di prelievo e in data 20 settembre 2017 aveva fatto seguito l’istanza di fissazione dell’udienza con sottoscrizione della parte e, infine, in data 31 agosto 2022, era stata depositata, su richiesta del T.a.r., l’ulteriore dichiarazione di interesse alla decisione.
Dopo aver così sinteticamente ricostruito la scansione temporale degli atti del processo, l’appellante si è limitata ad affermare che, a suo avviso, non si sarebbe verificata alcuna perenzione, senza svolgere ulteriori argomentazioni difensive e, in particolare, senza dedurre alcunché a proposito del mancato rispetto del termine di centottanta giorni per il deposito della dichiarazione di interesse alla decisione, sulla cui base il giudice di primo grado aveva fondato la propria valutazione.
Nel merito, l’appellante ha poi riproposto i motivi del ricorso introduttivo del giudizio assorbiti dal T.a.r. in ragione della dichiarazione di perenzione.
4. Si è costituito in giudizio il Consorzio Nuova Palocco, sostenendo la correttezza della decisione del T.a.r., poiché dopo che era stato notificato il preavviso di perenzione del 16 febbraio 2017 – fatto processuale, questo, incontestato dall’appellante – era intervenuto il deposito, da parte della sola signora NI, della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione del 20 settembre 2017, quindi oltre il termine perentorio di centottanta giorni, tenuto anche conto della sospensione del periodo feriale, posto che in quel momento tale periodo di sospensione feriale era già di soli trenta giorni, con la conseguenza che il termine era scaduto il 15 settembre 2017.
Tuttavia, a fronte di tale analitica ricostruzione, il Consorzio ha evidenziato che la difesa della ricorrente si è limitata a sostenere, in modo “ assolutamente inconferente con quanto ritenuto dal Giudice di primo grado ”, che non si sarebbe verificata alcuna perenzione, a tal fine “ citando eventi, fatti ed attività processuali precedenti alla maturazione della perenzione avvenuta irrimediabilmente in data 15.09.2017 ”.
Sul punto, inoltre, il Consorzio ha evidenziato che l’effetto della perenzione si verifica ex lege e non dipende dalla pronuncia del giudice, sicché, nel caso di specie, tale effetto era già maturato nel momento in cui, il 31 agosto 2022, era stata depositata l’ultima dichiarazione di interesse e, proprio in considerazione dell’effetto automatico del meccanismo processuale della perenzione, l’invito del T.a.r., intervenuto dopo il deposito dell’istanza del 20 settembre 2017, non avrebbe potuto in alcun modo determinare la rimessione in termini della parte ricorrente.
Ferme le considerazioni che precedono, la difesa del Consorzio ha replicato nel merito ai motivi del ricorso introduttivo riproposti dall’appellante nel presente grado.
5. Si è costituita in giudizio anche Roma Capitale, sostenendo, a propria volta, la correttezza della dichiarazione di perenzione del giudizio. L’amministrazione, poi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di legittimazione attiva e, infine, ha replicato nel merito ai motivi del ricorso di primo grado riproposti in appello.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2025 – reputa che l’appello sia infondato e vada respinto, per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1 Osserva, infatti, il Collegio che, a fronte dell’analitica ricostruzione degli atti del processo resa dal T.a.r., la parte appellante si è limitata a prospettare un mero riepilogo della scansione degli atti processuali, senza formulare specifiche censure al riguardo e senza dedurre ulteriori argomentazioni.
In particolare, come correttamente eccepito dalla difesa del Consorzio Nuova Palocco, l’appellante nulla ha dedotto a proposito delle specifiche considerazioni espresse dal giudice di primo grado con riferimento al ritardo nel deposito della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione del 20 settembre 2017, intervenuta oltre il termine di centottanta giorni dalla notifica del preavviso di perenzione del 16 febbraio 2017.
6.2. Con l’anzidetto preavviso del 16 febbraio 2017, infatti, come risulta dal fascicolo, è stato fatto presente alle parti quanto segue: “ Si comunica che il ricorso indicato, essendo decorsi cinque anni dalla data del deposito, sarà dichiarato perento, se non sarà presentata dalla parte ricorrente nuova domanda di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione del presente avviso ”.
Inoltre, è pacifico, in base a quanto del pari risulta dal fascicolo di primo grado – e, comunque, non è stato contestato dall’appellante – che l’istanza di fissazione dell’udienza è stata depositata solo in data 20 settembre 2017.
6.3. Ciò posto con riferimento ai fatti processuali rilevanti ai fini della presente decisione, occorre ancora osservare che l’art. 81 c.p.a. dispone che: “ Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82 ”.
Inoltre, l’art. 82 c.p.a., nella formulazione vigente al momento in cui è stato comunicato il preavviso del 16 febbraio 2017, ossia prima della modifica intervenuta nel 2021, disponeva quanto segue: “ 1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto ”.
L’articolo in questione è stato modificato dall’art. 7, comma 7, lettera a), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, che ha ulteriormente ridotto il termine per il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma, in considerazione del principio tempus regit actum , nel caso di specie deve trovare applicazione la disposizione processuale vigente al momento in cui l’atto fu compiuto. Per la medesima ragione, pertanto, si deve altresì tenere conto della riduzione del periodo feriale intervenuta con l’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162 del 2014.
Ne consegue che, al momento in cui è stata depositata l’istanza di fissazione dell’udienza, ossia in data 20 settembre 2017, il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 82 c.p.a., decorrente dal preavviso del 16 febbraio 2017, era ormai scaduto, con la conseguente estinzione del giudizio per perenzione.
6.4. Al riguardo, infatti, il Collegio osserva che l’estinzione del processo amministrativo per perenzione è un effetto processuale automatico che deriva direttamente dalla legge, con la duplice conseguenza che, da un lato, la pronuncia del giudice, pur essendo necessaria, ha natura dichiarativa e, dall’altro lato, che tutti gli ulteriori atti processuali compiuti dopo il verificarsi dell’effetto estintivo sono tamquam non essent e, pertanto, la dichiarazione di interesse alla decisione depositata dalla parte ricorrente il 31 agosto 2022 risulta del tutto irrilevante, non essendo possibile attribuire l’effetto di rimessione in termini ad alcun atto o comunicazione del T.a.r., proprio in ragione della circostanza che la perenzione determina l’effetto automatico dell’estinzione del processo; cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 7064 del 2020, secondo cui: “ Considerato altresì che, sebbene l’estinzione del giudizio per perenzione sia conseguenza automatica dell’evento (id est, inerzia della parte, qualora questa abbia omesso di compiere, nel corso del termine indicato dalla norma in relazione al tipo di giudizio, un atto di impulso processuale posto a suo carico) a cui la legge collega tale effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice al riguardo (Cons. St., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2533; id., sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6223), tale pronuncia appare in ogni caso necessaria, potendo il relativo decreto presidenziale essere oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a. ”.
6.5. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, che il T.a.r. Lazio ha correttamente dichiarato la perenzione del giudizio in quanto l’istanza di fissazione dell’udienza del 20 settembre 2017 è stata depositata oltre il richiamato termine di centottanta giorni, con la precisazione, tuttavia, che il giudice di primo grado ha evidentemente errato nell’individuazione della disposizione applicabile. Secondo il Tribunale, infatti, risulterebbe decorso “ il termine perentorio di giorni 180 di cui all’art. 81 del c.p.a. (tenuto anche conto della sospensione del periodo feriale) ”, mentre, come si è avuto modo di chiarire, l’anzidetto termine era previsto dall’art. 82 c.p.a. nella formulazione vigente all’epoca del deposito dell’istanza in questione.
7. L’appello è pertanto respinto ed è dunque confermata l’estinzione del processo per perenzione, con conseguente assorbimento tanto delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Roma Capitale quanto dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio riproposti dall’appellante nel presente grado.
8. Tenuto conto delle modifiche normative intervenute nel tempo, sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO