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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/07/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2017 promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Porto San Paolo, Via Santu Micali nr. 26, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giovanna PORCU (C.F.: ), e dall'Avv. Gioacchino DETTORI (C.F.: C.F._2
, elettivamente domiciliata in Olbia, Via Regina Elena nr. 105, presso lo Studio C.F._3 dell'Avv. Giovanna PORCU;
ATTORE contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13
CONVENUTI contumaci;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 14 Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14 giugno 2017, parte attrice chiedeva a questo Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la sig.ra , esclusiva Parte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, dei lotti di terreno siti in Comune di Loiri Porto San Paolo censiti al Catasto Terreni di Sassari al Foglio 256: - Particella 498 – Qualità pascolo – Classe 4 –
Superficie 32.30 – Reddito dominicale €uro 1,93 – Reddito agrario €uro.0.96; - Particella 501 –
Qualità pascolo – Classe 4 – Superficie 00.12 – Reddito dominicale €uro.0.01 – Reddito agrario
€.0,01; – Particella 502 – Qualità pascolo – Classe 4 – Superficie 02.85 – Reddito dominicale
€uro.0,15 – Reddito agrario €uro.0,07; - Particella 505 – Qualità pascolo – Classe 3 – Superficie
01.76 – Reddito dominicale €uro.0,14 – Reddito agrario €uro.0,09; - Particella 510 – Qualità pascolo
– Classe 3 – Superficie 04.74 – Reddito dominicale €uro.0,37 – Reddito agrario €.0.24; - Particella
514 – Qualità pascolo – Classe 3 – Superficie 02.00 – Reddito dominicale €uro.0,15 – Reddito Agrario
€uro.0,10; e al Foglio 251: - Particella 359 – Qualità Pascolo Classe 5 – Superficie 09.51 – Reddito
Dominicale €uro 0,25 – Reddito agrario € 0,10, nonché dell'immobile sito in Comune di Loiri, Porto
San Paolo censito al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 256 – Particella 240 – Categoria A/4 –
Classe 1 – Consistenza vani 3,5 – Rendita €uro.151,84. b) conseguentemente ordinarsi, ex artt. 2651 –
2653 cod. civ., al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché all'U.T.E. di Sassari di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
c) con favore di spese, in caso di opposizione”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice rilevava:
- di possedere “pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre venti anni” alcuni lotti di terreno siti in Loiri Porto San Paolo, tutti confinanti tra loro, e costituenti unico corpo recintato, all'interno del quale insisteva altresì fabbricato di circa mq 40 (immobili tutti più compiutamente e dettagliatamente descritti in atti, ivi identificati catastalmente);
- che, dal 1996, occupava il predetto fabbricato e lotti di terreno, utilizzandoli regolarmente e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- che gli immobili oggetto di causa erano formalmente intestati ai soggetti indicati in atto di citazione, che mai si erano opposti al possesso esercitato dall'attrice per oltre vent'anni, per cui si verificavano i presupposti di cui alla fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c..
All'udienza del 1° dicembre 2017, il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento, previo controllo circa la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti e, su richiesta di parte attrice, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c..
pagina 2 di 14 La causa veniva istruita con l'audizione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
All'udienza del 21 marzo 2024, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice precisava le proprie conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione, e chiedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, giova precisare che il presente procedimento è soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, ex D. Lgs. 28/2010, e che la predetta condizione di procedibilità risulta soddisfatta, come da documentazione allegata all'atto di citazione (doc. 26).
Nel merito, i presupposti ed i criteri che consentono di ritenere correttamente applicato l'istituto dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione, sono chiaramente delineati dall'art. 1158
c.c.: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dalla norma sopra richiamata rappresenta una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario, o del titolare di un diritto reale, o del titolare di uno “ius in re aliena” (vedi tra le molte: Cass. civ., 9.8.2001 n. 11000; Cass. n. 18392/2006; Cass., n. 362/2017); quindi un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso, conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(così Cass. civ., sez. IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 25498/2014; Cass. n.
10894/2013).
Requisiti essenziali e rigorosi per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (decennale), a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
pagina 3 di 14 - il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto. Deve, quindi, risultare evidente (escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui) un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, che connoti impedimento ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n.
9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
Possesso continuo non significa che il suo esercizio richieda un'ingerenza assidua sul bene, essendo, piuttosto, necessaria una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di esclusiva signoria sulla cosa, a condizione che non sia intervenuta privazione del possesso per oltre un anno, in quanto tale fatto è idoneo a determinare il venir meno del requisito della continuità, verificandosi l'effetto di interruzione del possesso;
- il possesso pacifico e pubblico, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino;
- il possesso non equivoco, pertanto né dubbio né incerto, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve, quindi, trattarsi di un possesso certo, e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
L'inequivocità, inoltre, esclude la sussistenza di atti di mera tolleranza da parte di terzi nel rapporto di fatto con la res, tenuto conto che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte del titolare del bene, a tal punto da determinare uno stato di fatto incompatibile, e contrastante, con il pieno godimento del diritto, o con il precedente esercizio del possesso;
l'uso del bene conseguente a mera tolleranza da parte di altro soggetto (anche un familiare), titolare del diritto di proprietà (e/o comproprietà) sul bene oggetto della domanda di usucapione, determina equivocità del possesso, e non
è idoneo ai fini di un valido possesso ad usucapionem.
Di fatto, gli atti di tolleranza traggono origine da rapporti di familiarità (o amicizia) che, da un lato, giustificano la permissio ma, dall'altro, conducono ad escludere l'acquisto del possesso da parte dell'agente, implicando elementi di transitorietà e saltuarietà, caratteristici di “un godimento di modesta portata” (Cass. Civ. n. 8194/2001).
Pertanto, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso, sia la decorrenza del ventennio.
pagina 4 di 14 La Suprema Corte, in una pronuncia recente, ha ribadito il principio di diritto già affermato, precisandolo nei seguenti termini: “Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” (articolo 1158 del codice civile), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo” (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, nr. 27376).
In altri termini, l'attore che agisce nella causa di usucapione, deve provare:
a) l'altruità della cosa;
b) di aver acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino, o fraudolento, e di averlo conservato ininterrottamente da almeno venti anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
L'acquisto della proprietà per usucapione ha, dunque, per fondamento una situazione di fatto, caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto su un bene da parte di chi allega di essersi sostituito, con continuità, al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
La pienezza e l'esclusività di questo potere, che soddisfa il requisito della univocità del possesso, e lo rende idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, deve essere dal Giudice di merito apprezzato e valutato non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che il bene, secondo un criterio di normalità, è capace di procurare al proprietario, ed il cui conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento.
Tale modo di acquisto è esplicazione dell'esigenza di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione della res, che si protrae nel tempo necessario per l'usucapione.
pagina 5 di 14 Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti tendono a punire chi, abusivamente, e sempre più, sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874) anche attraverso l'usucapione, per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Con particolare riferimento alla prova per testi, un recente orientamento, che lo scrivente ritiene di condividere, si è espresso nel senso che “L'onere probatorio incombente su chi agisce per far accertare
l'acquisto per usucapione ha ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi non solo l'elemento oggettivo del "corpus", ma anche quello soggettivo dell'"animus"; la prova ben può essere resa anche solo per testimoni, ma deve essere certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. "uti dominus")”
(Tribunale Crotone sez. I, 27/09/2023, n.666).
Non è, dunque, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al Giudice di possedere il bene
“da tempo immemorabile” (l'istituto dell'immemorabile non rientra nell'ordinamento italiano, e non può, di conseguenza, produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico, ma solo in alcune fattispecie nell'ambito amministrativo), ovvero “da oltre venti anni”, ed espressioni simili, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione, e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II,
26.04.2011, n. 9325; Tribunale Avezzano sez. I, 09/06/2021, n.178; Tribunale Patti, 28/08/2020, n.20;
Tribunale Caltagirone, sent. 23.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità, e di merito, pure a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione, per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiede una prova certa e rigorosa, ed a ciò consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). pagina 6 di 14 Per completezza argomentativa, va precisato che, quanto agli effetti della contumacia, tale circostanza processuale non è elemento, di per sé, unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda proposta in causa, non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né potendosi applicare il principio di non contestazione, e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano provati, o per meglio dire non contestati, per il solo fatto della mancata costituzione delle controparti convenute, incombendo, comunque, alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, a prescindere dalla contumacia della controparte.
Dalla semplice contumacia non può, pertanto, mai discendere un'ipotesi di non contestazione dei fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio, e, invero, la non contestazione, anche da un punto di vista semantico, presuppone una difesa attiva della parte convenuta, che si sia costituita in giudizio, ed abbia preso posizione in ordine ai fatti allegati dalla controparte.
Da tanto discende che l'attore conserva, comunque, l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, senza pretendere che la carenza nell'assolvimento di tale onere, e quindi l'assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possa essere sopperita dalla richiesta di considerare come provati i fatti su cui l'altra parte ha mancato di rispondere.
A conforto degli enunciati principi, giova richiamare l'art. 115 c.p.c., che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, e da tanto consegue che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione, o ad un'ammissione dei fatti costitutivi allegati dall'attore, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di provarli, e del Giudice dal potere-dovere di verificare l'assolvimento di tale onere probatorio o, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi, se risultante dal materiale probatorio acquisito.
Peraltro, in tema di usucapione, secondo giurisprudenza consolidata, che trova conforto normativo nella nuova formulazione del già richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite, è ininfluente anche il comportamento assunto dalla parte convenuta costituita, essendo rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non pagina 7 di 14 condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per
l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (Tribunale di Pisa, 09.08.2016; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n.
7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000).
In estrema sintesi, dunque, la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali, e non introduce deroga in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ed il Giudice non può desumere, dalla contumacia del convenuto (ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito), la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma da questi non provati, dovendosi, pertanto, ribadire che l'assenza della parte convenuta può, eventualmente, assurgere a disinteresse ad opporsi alla domanda ex adverso proposta, senza per ciò far venir meno il dovere del Giudice di operare una scrupolosa valutazione di fondatezza della domanda stessa, indipendentemente dalla scelta di natura processuale assunta dalla parte rimasta contumace.
Nella specie emerge, in maniera chiara, la carenza di prova di un elemento essenziale ai fini del compimento della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c.: l'assenza di indicazione, da parte dell'attrice, del quando, e del come ha iniziato ad esercitare il possesso sul compendio immobiliare per cui è causa, quindi del termine iniziale di decorrenza dell'usucapione.
Nelle premesse del proprio atto introduttivo, parte attrice esordisce dichiarando di possedere
“pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre venti anni” i beni immobili indicati in atti.
Ebbene, già si è chiarito che espressioni come quelle sopra utilizzate (“da oltre venti anni”; “da sempre”; “da tempo immemorabile”), stante la genericità delle stesse, sono inidonee a provare l'usucapione, poiché colui che invoca l'intervenuto acquisto secondo le modalità di cui all'art. 1158
c.c. deve anche allegare, e provare, il momento iniziale, e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal
pagina 8 di 14 fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
È vero che, successivamente, parte attrice indica un riferimento temporale all'anno 1996, ma tale indicazione resta avvolta in un quadro probatorio incerto, generico, e contraddittorio, in quanto parte attrice non ha chiarito come, da quel momento, ha iniziato ad esercitare il possesso uti dominus sui terreni e sul fabbricato oggetto di causa, essendosi, di fatto, limitata a rilevare che “sin dal 1996 occupa, utilizzandoli regolarmente, il fabbricato ed i lotti di terreno e, da allora, ha sempre esercitato su questi il possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, provvedendo alla sua conservazione ed eseguendo a sue spese tutti i lavori di riparazione ordinari e straordinari”.
Proprio con riferimento all'anno indicato dall'attrice quale termine di decorrenza iniziale dell'asserito possesso, ben due testi hanno reso dichiarazioni che si pongono in contrasto rispetto a quanto dedotto dalla . In particolare, all'udienza del 18 maggio 2018, il teste dopo Parte_1 Testimone_1 avere dichiarato di conoscere l'attrice “in quanto vicine di casa da circa 10 anni”, sentita sul capitolo
1) di cui alla memoria istruttoria depositata da parte attrice, ha dichiarato: “Sapevo per sentito dire che detti terreni e detta abitazione erano di proprietà della famiglia . è arrivata ad abitare Parte_1 Pt_1 nell'immobile di cui mi si chiede da circa dieci anni, prima abitava sempre ad Azzanì ma con i genitori” (…) “Detti terreni e detta abitazione prima dell'arrivo di erano disabitati”. Dalla Pt_1
predetta deposizione, si ricavano due elementi rilevanti: 1) soltanto da dieci anni l'attrice abitava il fabbricato per cui ha chiesto riconoscersi il compimento della fattispecie acquisitiva;
2) prima di quel momento, quei luoghi erano disabitati, e l'attrice viveva altrove, con i genitori.
Anche il teste sentita nel corso della stessa udienza, ha dichiarato: Testimone_2
“Conosco da sempre, e siamo vicine di casa stabilmente da circa una decina di anni, Parte_1
dopo la ristrutturazione della casa mentre prima ci veniva da quando aveva 16 anni ma non abitava lì stabilmente viveva ad Olbia con i genitori”.
Dunque, se è vero che la , rispetto alla data in cui venivano sentiti i testimoni (maggio Parte_1
2018), abitava i luoghi di causa da “circa una decina di anni” (circa maggio 2008), è altrettanto vero e palese che tale tempistica è inferiore rispetto a quella richiesta dalla legge per ritenere il compimento della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c..
Rispetto a cosa sia avvenuto prima che l'attrice iniziasse ad abitare i luoghi di causa, quindi dal 1996 al
2008, non vi è alcuna certezza, né, del resto, alcuna allegazione specifica al riguardo. Parte attrice, infatti, non solo non ha specificamente dedotto, ovvero allegato, elementi idonei ad acclarare quando, e come, ha avuto inizio il proprio esercizio di fatto sul bene, corrispondente a quello del diritto di pagina 9 di 14 proprietà (o di altro diritto reale), ma neppure ha indicato le modalità di manifestazione del predetto possesso nel corso del tempo.
I pochi elementi di ausilio alla ricostruzione della vicenda, in atti meramente dedotta, si ricavano dalle dichiarazioni dei testi, comunque anch'esse generiche, ed a tratti contraddittorie.
In particolare, se la ha dichiarato che, prima che la iniziasse ad abitare il Tes_3 Parte_1
compendio immobiliare per cui è causa, quei luoghi erano disabitati, la ha dichiarato Tes_2 che, prima del trasferimento e della ristrutturazione, l'attrice “ci veniva con i genitori”. Anche il teste escusso alla medesima udienza del 18 maggio 2018, ha dichiarato: Testimone_4
“Conosco dal 1996 da quando veniva nella casa, che si trova al confine con la mia”. Parte_1
Non è chiaro cosa intendano i testi nel momento in cui riferiscono che la nella casa “ci Parte_1 veniva”, ma è pacifico che dal 1996 non vi abitava, né si evincono altri elementi idonei ad acclarare il momento iniziale in cui parte attrice avrebbe iniziato a possedere il bene uti dominus.
Ebbene, l'assenza di prova circa il termine di decorrenza iniziale dell'usucapione, come già chiarito, determina l'infondatezza delle pretese attoree.
Del resto, come già anticipato, anche le altre dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria sono del tutto generiche, prive di riferimenti cronologici specifici rispetto alla protrazione del possesso per il tempo necessario ad usucapire il bene, nonché circoscritte ad episodi occasionali.
La formulazione stessa dei capitoli di prova da parte dell'attrice è generica, e ricca di elementi valutativi, inutilizzabili, e comunque inidonei a provare quanto richiesto nel caso di specie.
Si veda, ad esempio, il capitolo 2), “Vero che l'attrice da oltre venti anni provvede alla sua conservazione, eseguendo a sue spese tutti i lavori di riparazione ordinari e straordinari, pulizia e bonifica dei terreni” , ed ancora il capitolo 5) “Vero che l'attrice da oltre vent'anni ha curato il proprio terreno provvedendo alla piantumazione di piante, in particolare di siepi e curando le potature;
ha piantato un leccio, vari oleandri ed un pino, ha coltivato l'orto, piantando fragole, pomodori, prezzemolo, basilico, salvia, origano, timo e rosmarino”. Di conseguenza, le dichiarazioni rese dai testi sui punti sopra indicati non possono che rivelarsi generiche, ed irrilevanti ai fini della decisione, essendosi gli stessi limitati a confermare quel riferimento temporale dell'“oltre venti anni”, della cui genericità ed inidoneità ai fini della prova dell'usucapione si è già ampiamente dedotto. A tal proposito, si leggano le risposte dei testi, come segue: “Si, è vero, da circa vent'anni è la che si è Parte_1 occupata di ristrutturare la casa e di pulire il terreno e di piantare degli alberi” (cfr. verbale di udienza del 18 maggio 2018, teste ); “effettuava dei lavori di manutenzione in quanto la Tes_1
pagina 10 di 14 stessa era decadente ed in disuso, nel corso degli anni è stata completamente ristrutturata dalla
, che ha provveduto anche alla bonifica e alla coltivazione del terreno, ha piantato alberi e Parte_1 siepi” (cfr. verbale di udienza del 18 maggio 2018, teste ). Testimone_4
Non si ritiene possa essere dirimente, in senso favorevole all'attrice, quanto dichiarato dal teste nel momento in cui ha affermato che “nel corso degli anni il terreno è Testimone_2
stato pulito con le ruspe, recintato con la rete in quanto era tutto aperto, e piantumato. Occuparsi delle pulizie e di detti lavori vedevo con gli operai (…) i cancelli e le ringhiere raffigurate Parte_1 nelle foto del doc. 15 sono stati posizionati dalla perché prima non c'erano, era tutto aperto e Parte_1 abbandonato”. È vero che la giurisprudenza, in linea generale, ritiene l'elemento della recinzione, e comunque la chiusura di un terreno, quale univoca manifestazione dell'interversione del possesso, ma per maturare l'usucapione occorre, pur sempre, che il possesso si sia protratto in modo continuato per venti anni dal momento in cui si è verificata la predetta interversio.
Nel caso di specie, gli unici riferimenti temporali specifici desumibili dalle dichiarazioni dei testi, provano tutt'altro rispetto a quanto allegato dall'attrice, che sostiene di avere posseduto il bene “da oltre vent'anni”. In particolare, sempre richiamando le dichiarazioni della circa la Tes_2
ringhiera oggetto di riconoscimento fotografico, giova precisare che, come espressamente indicato nel capitolo di prova formulato dall'attrice, le fotografie dello stato dei luoghi allegate in atti, e mostrate ai testi, sono successive alla ristrutturazione avvenuta negli anni dal 2010 al 2012. Dunque, si desume che solo dopo quella data sono stati apposti i cancelli e le ringhiere menzionati dalla . Tes_2
Nulla è stato provato, dichiarato, e confermato rispetto al periodo antecedente.
In questo senso si pongono anche le dichiarazioni del teste il quale, Testimone_5 sempre all'udienza del 18 maggio 2018, ha dichiarato di essere il titolare dell'impresa edile che, cinque anni prima (quindi nel 2013), su incarico della , effettuava alcuni lavori di ristrutturazione Parte_1
presso l'immobile per cui è causa, in seguito all'incendio che, è noto, essersi verificato nel 2009 nella zona di riferimento.
All'esito di quanto appena riportato, se è noto l'incendio del 2009, e può ritenersi provato che l'attrice iniziasse ad abitare il compendio immobiliare oggetto di domanda indicativamente nel 2008, e che ivi effettuasse alcuni lavori di ristrutturazione tra il 2010 ed il 2012, in seguito alla predetta calamità, nulla si sa per il periodo precedente.
Pare che la frequentasse i luoghi di causa con la famiglia, ma anche questo elemento non Parte_1
è chiaro, né è stato altrimenti precisato, dedotto ed allegato dall'attrice, che non ha chiarito quando l'immobile le è stato lasciato, e quando ha iniziato a possederlo come se ne fosse la proprietaria, non pagina 11 di 14 come mero detentore del bene. Tali circostanze non sono state inserite nei capitoli di prova, né i testi escussi, attraverso le rispettive dichiarazioni, hanno fornito spunti più rilevanti e precisi rispetto a quanto dedotto in via del tutto generica dall'attrice.
Del resto, attività quali la cura, la manutenzione, l'utilizzazione, oppure la coltivazione del terreno, o la cura di un giardino, come nel caso di specie, anche se protratte per un lungo periodo di tempo (posto che, per tutti i capitoli di prova, valgono le considerazioni già esposte, circa l'assenza di indicazione del termine iniziale di decorrenza dell'usucapione), non sono di per sé sufficienti ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, essendo necessario che tali attività si accompagnino ad ulteriori univoci indizi, che consentano di far presumere che le attività indicate siano state svolte uti dominus (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19568 del 09.07.2021).
Neppure la ristrutturazione dell'immobile si rivela dirimente in tal senso, in quanto, da un lato è pacifico che la stessa sia stata realizzata comunque dopo l'anno 2010, dall'altro lato, in assenza di altri elementi idonei ad acclarare il possesso uti dominus per il tempo richiesto dalla legge, la medesima attività ben potrebbe essere letta alla stregua di un atto gestorio, anche compatibile con la semplice detenzione, privo, quindi, di quella necessaria ed inequivocabile valenza idonea a rendere palese il preteso mutamento del rapporto con l'immobile, tale da far scattare i termini per l'usucapione (Trib.
Monza, sent. n. 996/2011; Cass. sent. n. 17462/2009).
Neanche la documentazione prodotta è idonea a sopperire alle carenze probatorie sopra rilevate.
Nello specifico, parte attrice ha dichiarato di avere provveduto alla conservazione e manutenzione del terreno, “eseguendo a sue spese tutti i lavori di riparazione ordinari e straordinari del fabbricato e di pulizia e di bonifica del terreno”, senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione idonea ad acclarare quanto asserito. Nessuna ricevuta di pagamento, nessuna quietanza, soltanto una fattura datata 1° ottobre 2012, indicativa della sola ristrutturazione del locale adibito a “bagno” dell'abitazione, comunque inidonea ad acclarare l'effettiva corresponsione, da parte dell'attrice, dell'importo indicato.
Ancora, parte attrice ha prodotto i solleciti di pagamento, trasmessi nel 2012 dal Controparte_14
, inerenti ai corrispettivi dovuti per i canoni acqua, fognatura e depurazione, con riferimento
[...]
alle annualità dal 1990 al 1994, senza, tuttavia, dare prova del saldo del debito indicato.
Con riferimento ai pagamenti asseritamente sostenuti per i servizi forniti da e da CP_15
parte attrice ha prodotto le fatture, e le ricevute di pagamento, rispettivamente per i soli periodi CP_16
di tempo dal luglio al dicembre dell'anno 2007, e per il bimestre maggio – giugno 2012, mentre per il pagina 12 di 14 bimestre gennaio – febbraio 2017 risulta prodotta la fattura ma non documentazione acclarante CP_16
l'effettivo esborso.
Ad ogni modo, con particolare riferimento alla voltura delle utenze, ma anche al trasferimento stesso della residenza, la Cassazione si è espressa nel senso che neppure tali circostanze, se considerate singolarmente, sono idonee a ritenere raggiunta la prova dell'usucapione, in quanto “di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Corte di
Cassazione, sentenza n. 21726 del 27 agosto 2019).
A questo punto, stante quanto già premesso rispetto alla contumacia, ed alla condotta processuale adesiva della parte convenuta costituita, si ritiene che nessuna rilevanza possa essere attribuita alla mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale. In primo luogo, in quanto i fatti dedotti ed allegati dall'attrice, già di per sé, sono inidonei ad assolvere l'onere probatorio incombente su chi pretende di fare valere l'istituto dell'usucapione; secondariamente, in quanto si ritiene che la mancata comparizione, o il rifiuto di adempiere ex art. 232 c.p.c., non comportino un'automatica fictio confessoria: il Giudice è, infatti, tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento, in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
Per tutto quanto sopra esposto, in assenza di allegazione, deduzione e prova di circostanze concrete, idonee ad acclarare la manifestazione di un possesso ad excludendum da parte dell'attrice, pacifico, pubblico, incontestato, e protratto per tutto il tempo richiesto dalla legge, in assenza di prova circa l'esistenza di un atto di interversio possessionis utile a far decorrere, in favore del soggetto che vanta la materiale disponibilità dell'immobile, il termine utile per la sua usucapione, ed in assenza di allegazioni in merito al come, ed al quando, la abbia iniziato, e continuato, a possedere uti dominus, Parte_1
le domande svolte dalla stessa devono essere rigettate, in quanto infondate.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 RIGETTA le domande di parte attrice;
NULLA sulle spese.
Tempio Pausania, 17 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2017 promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Porto San Paolo, Via Santu Micali nr. 26, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giovanna PORCU (C.F.: ), e dall'Avv. Gioacchino DETTORI (C.F.: C.F._2
, elettivamente domiciliata in Olbia, Via Regina Elena nr. 105, presso lo Studio C.F._3 dell'Avv. Giovanna PORCU;
ATTORE contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13
CONVENUTI contumaci;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 14 Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14 giugno 2017, parte attrice chiedeva a questo Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la sig.ra , esclusiva Parte_1
proprietaria, per intervenuta usucapione, dei lotti di terreno siti in Comune di Loiri Porto San Paolo censiti al Catasto Terreni di Sassari al Foglio 256: - Particella 498 – Qualità pascolo – Classe 4 –
Superficie 32.30 – Reddito dominicale €uro 1,93 – Reddito agrario €uro.0.96; - Particella 501 –
Qualità pascolo – Classe 4 – Superficie 00.12 – Reddito dominicale €uro.0.01 – Reddito agrario
€.0,01; – Particella 502 – Qualità pascolo – Classe 4 – Superficie 02.85 – Reddito dominicale
€uro.0,15 – Reddito agrario €uro.0,07; - Particella 505 – Qualità pascolo – Classe 3 – Superficie
01.76 – Reddito dominicale €uro.0,14 – Reddito agrario €uro.0,09; - Particella 510 – Qualità pascolo
– Classe 3 – Superficie 04.74 – Reddito dominicale €uro.0,37 – Reddito agrario €.0.24; - Particella
514 – Qualità pascolo – Classe 3 – Superficie 02.00 – Reddito dominicale €uro.0,15 – Reddito Agrario
€uro.0,10; e al Foglio 251: - Particella 359 – Qualità Pascolo Classe 5 – Superficie 09.51 – Reddito
Dominicale €uro 0,25 – Reddito agrario € 0,10, nonché dell'immobile sito in Comune di Loiri, Porto
San Paolo censito al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 256 – Particella 240 – Categoria A/4 –
Classe 1 – Consistenza vani 3,5 – Rendita €uro.151,84. b) conseguentemente ordinarsi, ex artt. 2651 –
2653 cod. civ., al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché all'U.T.E. di Sassari di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
c) con favore di spese, in caso di opposizione”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice rilevava:
- di possedere “pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre venti anni” alcuni lotti di terreno siti in Loiri Porto San Paolo, tutti confinanti tra loro, e costituenti unico corpo recintato, all'interno del quale insisteva altresì fabbricato di circa mq 40 (immobili tutti più compiutamente e dettagliatamente descritti in atti, ivi identificati catastalmente);
- che, dal 1996, occupava il predetto fabbricato e lotti di terreno, utilizzandoli regolarmente e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- che gli immobili oggetto di causa erano formalmente intestati ai soggetti indicati in atto di citazione, che mai si erano opposti al possesso esercitato dall'attrice per oltre vent'anni, per cui si verificavano i presupposti di cui alla fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c..
All'udienza del 1° dicembre 2017, il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento, previo controllo circa la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti e, su richiesta di parte attrice, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c..
pagina 2 di 14 La causa veniva istruita con l'audizione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
All'udienza del 21 marzo 2024, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice precisava le proprie conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione, e chiedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, giova precisare che il presente procedimento è soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, ex D. Lgs. 28/2010, e che la predetta condizione di procedibilità risulta soddisfatta, come da documentazione allegata all'atto di citazione (doc. 26).
Nel merito, i presupposti ed i criteri che consentono di ritenere correttamente applicato l'istituto dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione, sono chiaramente delineati dall'art. 1158
c.c.: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dalla norma sopra richiamata rappresenta una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario, o del titolare di un diritto reale, o del titolare di uno “ius in re aliena” (vedi tra le molte: Cass. civ., 9.8.2001 n. 11000; Cass. n. 18392/2006; Cass., n. 362/2017); quindi un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso, conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(così Cass. civ., sez. IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 25498/2014; Cass. n.
10894/2013).
Requisiti essenziali e rigorosi per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (decennale), a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
pagina 3 di 14 - il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto. Deve, quindi, risultare evidente (escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui) un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, che connoti impedimento ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n.
9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
Possesso continuo non significa che il suo esercizio richieda un'ingerenza assidua sul bene, essendo, piuttosto, necessaria una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di esclusiva signoria sulla cosa, a condizione che non sia intervenuta privazione del possesso per oltre un anno, in quanto tale fatto è idoneo a determinare il venir meno del requisito della continuità, verificandosi l'effetto di interruzione del possesso;
- il possesso pacifico e pubblico, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino;
- il possesso non equivoco, pertanto né dubbio né incerto, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve, quindi, trattarsi di un possesso certo, e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
L'inequivocità, inoltre, esclude la sussistenza di atti di mera tolleranza da parte di terzi nel rapporto di fatto con la res, tenuto conto che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte del titolare del bene, a tal punto da determinare uno stato di fatto incompatibile, e contrastante, con il pieno godimento del diritto, o con il precedente esercizio del possesso;
l'uso del bene conseguente a mera tolleranza da parte di altro soggetto (anche un familiare), titolare del diritto di proprietà (e/o comproprietà) sul bene oggetto della domanda di usucapione, determina equivocità del possesso, e non
è idoneo ai fini di un valido possesso ad usucapionem.
Di fatto, gli atti di tolleranza traggono origine da rapporti di familiarità (o amicizia) che, da un lato, giustificano la permissio ma, dall'altro, conducono ad escludere l'acquisto del possesso da parte dell'agente, implicando elementi di transitorietà e saltuarietà, caratteristici di “un godimento di modesta portata” (Cass. Civ. n. 8194/2001).
Pertanto, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso, sia la decorrenza del ventennio.
pagina 4 di 14 La Suprema Corte, in una pronuncia recente, ha ribadito il principio di diritto già affermato, precisandolo nei seguenti termini: “Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” (articolo 1158 del codice civile), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo” (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, nr. 27376).
In altri termini, l'attore che agisce nella causa di usucapione, deve provare:
a) l'altruità della cosa;
b) di aver acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino, o fraudolento, e di averlo conservato ininterrottamente da almeno venti anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
L'acquisto della proprietà per usucapione ha, dunque, per fondamento una situazione di fatto, caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto su un bene da parte di chi allega di essersi sostituito, con continuità, al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
La pienezza e l'esclusività di questo potere, che soddisfa il requisito della univocità del possesso, e lo rende idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, deve essere dal Giudice di merito apprezzato e valutato non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che il bene, secondo un criterio di normalità, è capace di procurare al proprietario, ed il cui conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento.
Tale modo di acquisto è esplicazione dell'esigenza di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione della res, che si protrae nel tempo necessario per l'usucapione.
pagina 5 di 14 Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti tendono a punire chi, abusivamente, e sempre più, sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874) anche attraverso l'usucapione, per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Con particolare riferimento alla prova per testi, un recente orientamento, che lo scrivente ritiene di condividere, si è espresso nel senso che “L'onere probatorio incombente su chi agisce per far accertare
l'acquisto per usucapione ha ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi non solo l'elemento oggettivo del "corpus", ma anche quello soggettivo dell'"animus"; la prova ben può essere resa anche solo per testimoni, ma deve essere certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. "uti dominus")”
(Tribunale Crotone sez. I, 27/09/2023, n.666).
Non è, dunque, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al Giudice di possedere il bene
“da tempo immemorabile” (l'istituto dell'immemorabile non rientra nell'ordinamento italiano, e non può, di conseguenza, produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico, ma solo in alcune fattispecie nell'ambito amministrativo), ovvero “da oltre venti anni”, ed espressioni simili, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione, e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II,
26.04.2011, n. 9325; Tribunale Avezzano sez. I, 09/06/2021, n.178; Tribunale Patti, 28/08/2020, n.20;
Tribunale Caltagirone, sent. 23.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità, e di merito, pure a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione, per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiede una prova certa e rigorosa, ed a ciò consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). pagina 6 di 14 Per completezza argomentativa, va precisato che, quanto agli effetti della contumacia, tale circostanza processuale non è elemento, di per sé, unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda proposta in causa, non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né potendosi applicare il principio di non contestazione, e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano provati, o per meglio dire non contestati, per il solo fatto della mancata costituzione delle controparti convenute, incombendo, comunque, alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, a prescindere dalla contumacia della controparte.
Dalla semplice contumacia non può, pertanto, mai discendere un'ipotesi di non contestazione dei fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio, e, invero, la non contestazione, anche da un punto di vista semantico, presuppone una difesa attiva della parte convenuta, che si sia costituita in giudizio, ed abbia preso posizione in ordine ai fatti allegati dalla controparte.
Da tanto discende che l'attore conserva, comunque, l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, senza pretendere che la carenza nell'assolvimento di tale onere, e quindi l'assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possa essere sopperita dalla richiesta di considerare come provati i fatti su cui l'altra parte ha mancato di rispondere.
A conforto degli enunciati principi, giova richiamare l'art. 115 c.p.c., che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, e da tanto consegue che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione, o ad un'ammissione dei fatti costitutivi allegati dall'attore, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di provarli, e del Giudice dal potere-dovere di verificare l'assolvimento di tale onere probatorio o, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi, se risultante dal materiale probatorio acquisito.
Peraltro, in tema di usucapione, secondo giurisprudenza consolidata, che trova conforto normativo nella nuova formulazione del già richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite, è ininfluente anche il comportamento assunto dalla parte convenuta costituita, essendo rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non pagina 7 di 14 condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per
l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (Tribunale di Pisa, 09.08.2016; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n.
7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000).
In estrema sintesi, dunque, la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali, e non introduce deroga in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ed il Giudice non può desumere, dalla contumacia del convenuto (ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito), la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma da questi non provati, dovendosi, pertanto, ribadire che l'assenza della parte convenuta può, eventualmente, assurgere a disinteresse ad opporsi alla domanda ex adverso proposta, senza per ciò far venir meno il dovere del Giudice di operare una scrupolosa valutazione di fondatezza della domanda stessa, indipendentemente dalla scelta di natura processuale assunta dalla parte rimasta contumace.
Nella specie emerge, in maniera chiara, la carenza di prova di un elemento essenziale ai fini del compimento della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c.: l'assenza di indicazione, da parte dell'attrice, del quando, e del come ha iniziato ad esercitare il possesso sul compendio immobiliare per cui è causa, quindi del termine iniziale di decorrenza dell'usucapione.
Nelle premesse del proprio atto introduttivo, parte attrice esordisce dichiarando di possedere
“pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre venti anni” i beni immobili indicati in atti.
Ebbene, già si è chiarito che espressioni come quelle sopra utilizzate (“da oltre venti anni”; “da sempre”; “da tempo immemorabile”), stante la genericità delle stesse, sono inidonee a provare l'usucapione, poiché colui che invoca l'intervenuto acquisto secondo le modalità di cui all'art. 1158
c.c. deve anche allegare, e provare, il momento iniziale, e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal
pagina 8 di 14 fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
È vero che, successivamente, parte attrice indica un riferimento temporale all'anno 1996, ma tale indicazione resta avvolta in un quadro probatorio incerto, generico, e contraddittorio, in quanto parte attrice non ha chiarito come, da quel momento, ha iniziato ad esercitare il possesso uti dominus sui terreni e sul fabbricato oggetto di causa, essendosi, di fatto, limitata a rilevare che “sin dal 1996 occupa, utilizzandoli regolarmente, il fabbricato ed i lotti di terreno e, da allora, ha sempre esercitato su questi il possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, provvedendo alla sua conservazione ed eseguendo a sue spese tutti i lavori di riparazione ordinari e straordinari”.
Proprio con riferimento all'anno indicato dall'attrice quale termine di decorrenza iniziale dell'asserito possesso, ben due testi hanno reso dichiarazioni che si pongono in contrasto rispetto a quanto dedotto dalla . In particolare, all'udienza del 18 maggio 2018, il teste dopo Parte_1 Testimone_1 avere dichiarato di conoscere l'attrice “in quanto vicine di casa da circa 10 anni”, sentita sul capitolo
1) di cui alla memoria istruttoria depositata da parte attrice, ha dichiarato: “Sapevo per sentito dire che detti terreni e detta abitazione erano di proprietà della famiglia . è arrivata ad abitare Parte_1 Pt_1 nell'immobile di cui mi si chiede da circa dieci anni, prima abitava sempre ad Azzanì ma con i genitori” (…) “Detti terreni e detta abitazione prima dell'arrivo di erano disabitati”. Dalla Pt_1
predetta deposizione, si ricavano due elementi rilevanti: 1) soltanto da dieci anni l'attrice abitava il fabbricato per cui ha chiesto riconoscersi il compimento della fattispecie acquisitiva;
2) prima di quel momento, quei luoghi erano disabitati, e l'attrice viveva altrove, con i genitori.
Anche il teste sentita nel corso della stessa udienza, ha dichiarato: Testimone_2
“Conosco da sempre, e siamo vicine di casa stabilmente da circa una decina di anni, Parte_1
dopo la ristrutturazione della casa mentre prima ci veniva da quando aveva 16 anni ma non abitava lì stabilmente viveva ad Olbia con i genitori”.
Dunque, se è vero che la , rispetto alla data in cui venivano sentiti i testimoni (maggio Parte_1
2018), abitava i luoghi di causa da “circa una decina di anni” (circa maggio 2008), è altrettanto vero e palese che tale tempistica è inferiore rispetto a quella richiesta dalla legge per ritenere il compimento della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c..
Rispetto a cosa sia avvenuto prima che l'attrice iniziasse ad abitare i luoghi di causa, quindi dal 1996 al
2008, non vi è alcuna certezza, né, del resto, alcuna allegazione specifica al riguardo. Parte attrice, infatti, non solo non ha specificamente dedotto, ovvero allegato, elementi idonei ad acclarare quando, e come, ha avuto inizio il proprio esercizio di fatto sul bene, corrispondente a quello del diritto di pagina 9 di 14 proprietà (o di altro diritto reale), ma neppure ha indicato le modalità di manifestazione del predetto possesso nel corso del tempo.
I pochi elementi di ausilio alla ricostruzione della vicenda, in atti meramente dedotta, si ricavano dalle dichiarazioni dei testi, comunque anch'esse generiche, ed a tratti contraddittorie.
In particolare, se la ha dichiarato che, prima che la iniziasse ad abitare il Tes_3 Parte_1
compendio immobiliare per cui è causa, quei luoghi erano disabitati, la ha dichiarato Tes_2 che, prima del trasferimento e della ristrutturazione, l'attrice “ci veniva con i genitori”. Anche il teste escusso alla medesima udienza del 18 maggio 2018, ha dichiarato: Testimone_4
“Conosco dal 1996 da quando veniva nella casa, che si trova al confine con la mia”. Parte_1
Non è chiaro cosa intendano i testi nel momento in cui riferiscono che la nella casa “ci Parte_1 veniva”, ma è pacifico che dal 1996 non vi abitava, né si evincono altri elementi idonei ad acclarare il momento iniziale in cui parte attrice avrebbe iniziato a possedere il bene uti dominus.
Ebbene, l'assenza di prova circa il termine di decorrenza iniziale dell'usucapione, come già chiarito, determina l'infondatezza delle pretese attoree.
Del resto, come già anticipato, anche le altre dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria sono del tutto generiche, prive di riferimenti cronologici specifici rispetto alla protrazione del possesso per il tempo necessario ad usucapire il bene, nonché circoscritte ad episodi occasionali.
La formulazione stessa dei capitoli di prova da parte dell'attrice è generica, e ricca di elementi valutativi, inutilizzabili, e comunque inidonei a provare quanto richiesto nel caso di specie.
Si veda, ad esempio, il capitolo 2), “Vero che l'attrice da oltre venti anni provvede alla sua conservazione, eseguendo a sue spese tutti i lavori di riparazione ordinari e straordinari, pulizia e bonifica dei terreni” , ed ancora il capitolo 5) “Vero che l'attrice da oltre vent'anni ha curato il proprio terreno provvedendo alla piantumazione di piante, in particolare di siepi e curando le potature;
ha piantato un leccio, vari oleandri ed un pino, ha coltivato l'orto, piantando fragole, pomodori, prezzemolo, basilico, salvia, origano, timo e rosmarino”. Di conseguenza, le dichiarazioni rese dai testi sui punti sopra indicati non possono che rivelarsi generiche, ed irrilevanti ai fini della decisione, essendosi gli stessi limitati a confermare quel riferimento temporale dell'“oltre venti anni”, della cui genericità ed inidoneità ai fini della prova dell'usucapione si è già ampiamente dedotto. A tal proposito, si leggano le risposte dei testi, come segue: “Si, è vero, da circa vent'anni è la che si è Parte_1 occupata di ristrutturare la casa e di pulire il terreno e di piantare degli alberi” (cfr. verbale di udienza del 18 maggio 2018, teste ); “effettuava dei lavori di manutenzione in quanto la Tes_1
pagina 10 di 14 stessa era decadente ed in disuso, nel corso degli anni è stata completamente ristrutturata dalla
, che ha provveduto anche alla bonifica e alla coltivazione del terreno, ha piantato alberi e Parte_1 siepi” (cfr. verbale di udienza del 18 maggio 2018, teste ). Testimone_4
Non si ritiene possa essere dirimente, in senso favorevole all'attrice, quanto dichiarato dal teste nel momento in cui ha affermato che “nel corso degli anni il terreno è Testimone_2
stato pulito con le ruspe, recintato con la rete in quanto era tutto aperto, e piantumato. Occuparsi delle pulizie e di detti lavori vedevo con gli operai (…) i cancelli e le ringhiere raffigurate Parte_1 nelle foto del doc. 15 sono stati posizionati dalla perché prima non c'erano, era tutto aperto e Parte_1 abbandonato”. È vero che la giurisprudenza, in linea generale, ritiene l'elemento della recinzione, e comunque la chiusura di un terreno, quale univoca manifestazione dell'interversione del possesso, ma per maturare l'usucapione occorre, pur sempre, che il possesso si sia protratto in modo continuato per venti anni dal momento in cui si è verificata la predetta interversio.
Nel caso di specie, gli unici riferimenti temporali specifici desumibili dalle dichiarazioni dei testi, provano tutt'altro rispetto a quanto allegato dall'attrice, che sostiene di avere posseduto il bene “da oltre vent'anni”. In particolare, sempre richiamando le dichiarazioni della circa la Tes_2
ringhiera oggetto di riconoscimento fotografico, giova precisare che, come espressamente indicato nel capitolo di prova formulato dall'attrice, le fotografie dello stato dei luoghi allegate in atti, e mostrate ai testi, sono successive alla ristrutturazione avvenuta negli anni dal 2010 al 2012. Dunque, si desume che solo dopo quella data sono stati apposti i cancelli e le ringhiere menzionati dalla . Tes_2
Nulla è stato provato, dichiarato, e confermato rispetto al periodo antecedente.
In questo senso si pongono anche le dichiarazioni del teste il quale, Testimone_5 sempre all'udienza del 18 maggio 2018, ha dichiarato di essere il titolare dell'impresa edile che, cinque anni prima (quindi nel 2013), su incarico della , effettuava alcuni lavori di ristrutturazione Parte_1
presso l'immobile per cui è causa, in seguito all'incendio che, è noto, essersi verificato nel 2009 nella zona di riferimento.
All'esito di quanto appena riportato, se è noto l'incendio del 2009, e può ritenersi provato che l'attrice iniziasse ad abitare il compendio immobiliare oggetto di domanda indicativamente nel 2008, e che ivi effettuasse alcuni lavori di ristrutturazione tra il 2010 ed il 2012, in seguito alla predetta calamità, nulla si sa per il periodo precedente.
Pare che la frequentasse i luoghi di causa con la famiglia, ma anche questo elemento non Parte_1
è chiaro, né è stato altrimenti precisato, dedotto ed allegato dall'attrice, che non ha chiarito quando l'immobile le è stato lasciato, e quando ha iniziato a possederlo come se ne fosse la proprietaria, non pagina 11 di 14 come mero detentore del bene. Tali circostanze non sono state inserite nei capitoli di prova, né i testi escussi, attraverso le rispettive dichiarazioni, hanno fornito spunti più rilevanti e precisi rispetto a quanto dedotto in via del tutto generica dall'attrice.
Del resto, attività quali la cura, la manutenzione, l'utilizzazione, oppure la coltivazione del terreno, o la cura di un giardino, come nel caso di specie, anche se protratte per un lungo periodo di tempo (posto che, per tutti i capitoli di prova, valgono le considerazioni già esposte, circa l'assenza di indicazione del termine iniziale di decorrenza dell'usucapione), non sono di per sé sufficienti ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, essendo necessario che tali attività si accompagnino ad ulteriori univoci indizi, che consentano di far presumere che le attività indicate siano state svolte uti dominus (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19568 del 09.07.2021).
Neppure la ristrutturazione dell'immobile si rivela dirimente in tal senso, in quanto, da un lato è pacifico che la stessa sia stata realizzata comunque dopo l'anno 2010, dall'altro lato, in assenza di altri elementi idonei ad acclarare il possesso uti dominus per il tempo richiesto dalla legge, la medesima attività ben potrebbe essere letta alla stregua di un atto gestorio, anche compatibile con la semplice detenzione, privo, quindi, di quella necessaria ed inequivocabile valenza idonea a rendere palese il preteso mutamento del rapporto con l'immobile, tale da far scattare i termini per l'usucapione (Trib.
Monza, sent. n. 996/2011; Cass. sent. n. 17462/2009).
Neanche la documentazione prodotta è idonea a sopperire alle carenze probatorie sopra rilevate.
Nello specifico, parte attrice ha dichiarato di avere provveduto alla conservazione e manutenzione del terreno, “eseguendo a sue spese tutti i lavori di riparazione ordinari e straordinari del fabbricato e di pulizia e di bonifica del terreno”, senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione idonea ad acclarare quanto asserito. Nessuna ricevuta di pagamento, nessuna quietanza, soltanto una fattura datata 1° ottobre 2012, indicativa della sola ristrutturazione del locale adibito a “bagno” dell'abitazione, comunque inidonea ad acclarare l'effettiva corresponsione, da parte dell'attrice, dell'importo indicato.
Ancora, parte attrice ha prodotto i solleciti di pagamento, trasmessi nel 2012 dal Controparte_14
, inerenti ai corrispettivi dovuti per i canoni acqua, fognatura e depurazione, con riferimento
[...]
alle annualità dal 1990 al 1994, senza, tuttavia, dare prova del saldo del debito indicato.
Con riferimento ai pagamenti asseritamente sostenuti per i servizi forniti da e da CP_15
parte attrice ha prodotto le fatture, e le ricevute di pagamento, rispettivamente per i soli periodi CP_16
di tempo dal luglio al dicembre dell'anno 2007, e per il bimestre maggio – giugno 2012, mentre per il pagina 12 di 14 bimestre gennaio – febbraio 2017 risulta prodotta la fattura ma non documentazione acclarante CP_16
l'effettivo esborso.
Ad ogni modo, con particolare riferimento alla voltura delle utenze, ma anche al trasferimento stesso della residenza, la Cassazione si è espressa nel senso che neppure tali circostanze, se considerate singolarmente, sono idonee a ritenere raggiunta la prova dell'usucapione, in quanto “di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Corte di
Cassazione, sentenza n. 21726 del 27 agosto 2019).
A questo punto, stante quanto già premesso rispetto alla contumacia, ed alla condotta processuale adesiva della parte convenuta costituita, si ritiene che nessuna rilevanza possa essere attribuita alla mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale. In primo luogo, in quanto i fatti dedotti ed allegati dall'attrice, già di per sé, sono inidonei ad assolvere l'onere probatorio incombente su chi pretende di fare valere l'istituto dell'usucapione; secondariamente, in quanto si ritiene che la mancata comparizione, o il rifiuto di adempiere ex art. 232 c.p.c., non comportino un'automatica fictio confessoria: il Giudice è, infatti, tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento, in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
Per tutto quanto sopra esposto, in assenza di allegazione, deduzione e prova di circostanze concrete, idonee ad acclarare la manifestazione di un possesso ad excludendum da parte dell'attrice, pacifico, pubblico, incontestato, e protratto per tutto il tempo richiesto dalla legge, in assenza di prova circa l'esistenza di un atto di interversio possessionis utile a far decorrere, in favore del soggetto che vanta la materiale disponibilità dell'immobile, il termine utile per la sua usucapione, ed in assenza di allegazioni in merito al come, ed al quando, la abbia iniziato, e continuato, a possedere uti dominus, Parte_1
le domande svolte dalla stessa devono essere rigettate, in quanto infondate.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 RIGETTA le domande di parte attrice;
NULLA sulle spese.
Tempio Pausania, 17 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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