Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Cosenza - Registro Ufficiale -OMISSIS- del 24.9.2025 recante il diniego al rilascio di nulla osta ai fini del conseguimento di nuova patente di guida;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 22.9.2024 della Prefettura di Cosenza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RI De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Cosenza recante il diniego al rilascio di nulla osta ai fini del conseguimento di nuova patente di guida.
2. Il ricorrente, ritenuta sussistente la giurisdizione del Tribunale adito, rappresenta che, in data 1.3.2018, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale e che, con ordinanza prefettizia del 22.4.2018, era stata allo stesso revocata la patente di guida nonché ogni altra patente o titolo abilitativo alla guida, sul presupposto della violazione dell’art. 218, co. 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; che l’opposizione avverso detta ordinanza era stata rigettata sia in primo grado che in sede di gravame; che il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza del 1° febbraio 2022, n. -OMISSIS- – confermata dalla Corte di Appello di -OMISSIS--, aveva condannato il ricorrente per il medesimo fatto storico ex artt. 186 bis, co. 3, 186, co. 2, lett. c) e 2 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 alla pena di anni uno di arresto ed € 3.000,00 di ammenda, oltre accessorie; che la Prefettura di Cosenza, con ordinanza del 12 gennaio 2025, aveva revocato la patente di guida nonché ogni altro titolo abilitativo alla guida al ricorrente e che l’opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS- era stata rigettata; che, in data 18.7.2025, il ricorrente aveva formulato all’Ufficio Motorizzazione Civile di Cosenza, domanda di rilascio di nulla osta ai fini del conseguimento di nuova patente di guida e che detto Ufficio, all’esito della interlocuzione con la Prefettura di Cosenza, con provvedimento del 24.9.2025, aveva opposto un diniego definitivo sul presupposto che: “…si comunica che in data 22/09/2025 con prot. n. -OMISSIS- è stato acquisito il riscontro della Prefettura di Cosenza: il Sig. -OMISSIS- non può conseguire una nuova patente di guida…il 07.01.2025 data di adozione del provvedimento di revoca, è il termine iniziale di decorrenza dei tre anni, come disposto dalla L. 25/11/2024 n. 177 ”.
3. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ I.1 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 219 co. 3 ter c.d.s.. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. eccesso di potere per travisamento dei fatti. illogicità manifesta. difetto di istruttoria e di motivazione. violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e buon andamento. abnormità. ingiustizia manifesta. ”, il ricorrente ha denunciato che sarebbe stato privato della possibilità di conseguire nuovamente il titolo abilitativo alla guida sulla base di un provvedimento di revoca disposto quale sanzione accessoria a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza penale di accertamento del sinistro stradale verificatosi in data 1.3.2018; che il termine iniziale per il conseguimento della nuova patente di guida, a seguito di revoca di cui all’art. 219, co 3 ter, del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, coinciderebbe con la data di commissione del fatto e non dal passaggio in giudicato della sentenza; che al momento della notifica della ordinanza di revoca del titolo abilitativo alla guida avvenuta in data 12.1.2025, il ricorrente non sarebbe risultato in possesso del titolo abilitativo alla guida, perché ritirato in occasione del sinistro in data 1.3.2018.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza del 6 novembre 2025, n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare in ragione degli effetti accessori di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS- del 1° febbraio 2022.
6. Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
8. L’art. 219, co. 3 ter, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che: “ Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222 .”.
9. Ritiene il collegio che il “ dies a quo ”, ai fini della richiesta dei conseguimento di una nuova patente di guida, debba individuarsi con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna così dovendosi interpretare l’espressione “ dalla data di accertamento del reato ” e, quindi, sulla base di un dato processuale che attribuisce definitività e irretrattabilità all’accertamento giudiziale come previsto dall’art. 648 c.p.p..
10. E, infatti, l’Amministrazione può adottare il provvedimento di revoca del titolo di abilitazione alla guida solo una volta che il reato accertato dal giudice penale sia coperto dal carattere della definitività che consegue al passaggio in giudicato.
10.1. Deve osservarsi, poi, che il crisma della irrevocabilità del titolo giudiziale è richiamato anche nel successivo art. 222, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che, nel disciplinare il procedimento per l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente irrogata dal giudice, stabilisce che: “ Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza ”.
10.2. Parimenti il Collegio rileva che la giurisprudenza di legittimità, seppure pronunciandosi sotto il profilo della recidiva quanto alla revoca del titolo di guida, ha stabilito che: “ In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso ” (Cass. Pen., Sez. IV, 19 maggio 2016, n. 26168).
11. Né vale a mutare le suddette conclusioni il fatto che il ricorrente fosse già stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente del 22.4.2018 dal momento che questo atto era stato fondato sulla circostanza che il ricorrente circolasse abusivamente alla guida di un veicolo nonostante gli fosse stato precedentemente sospeso il titolo abilitativo ai sensi dell’art. 218, co. 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; diversamente l’impugnato provvedimento di revoca è stato adottato, ai sensi dell’art. 222, per essere stato il ricorrente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza ex artt. 186, bis co. 3, 186, co. 2, lett. c) e 2 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
13. I peculiari profili interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
RI De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De AN | GE RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.