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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1709 2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv GHIDONI Parte_1 C.F._1
ALBERTO, avv LAURA BIANCHI e avv ELISABETTA TOCCALLI ed elettivamente domiciliata in
MILANO VIALE PREMUDA 14 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv MICHELINI MARCO ed elettivamente domiciliato in VIA CESARE
BATTISTI 8 20122 MILANO presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 impugnava il licenziamento disciplinare Parte_1
irrogatole in data 24.9.2024 da sostenendo la insussistenza del fatto Controparte_1
contestato consistito nell'essere uscita dal supermercato con tre prodotti senza il pagamento del corrispettivo. In subordine deduceva la assenza di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento espulsivo.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
1.accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
con raccomandata datata 24/09/2024; conseguentemente, previo accertamento, ove occorra, che la retribuzione globale di fatto ammonti a €
2.371,15, o a quell'altro importo ritenuto di giustizia, a seconda dei motivi accolti:
2.In via principale ordinare alla convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ex art 18 comma 4 L. 300/70 e condannarla a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3.n via subordinata, condannare la convenuta, ex art. 18, comma 5, L. 300/70, al pagamento a favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria determinata nella misura di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto (=56.907,60 euro) e, comunque, non inferiore a 12 mensilità di retribuzione (=28.453,80);
4.accertare e dichiarare che la misura dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, di cui all'art. 18, comma 3, L. 300/70, è pari a € 35.567,25 (= € 2.371,15 x 15) o a quell'altra misura ritenuta di giustizia;
5.in caso di accoglimento delle domande di cui al punto 3), accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento della somma di € 3.556,72 lordi a titolo di indennità sostitutiva del Parte_1
preavviso e conseguentemente, condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma, o a quella diversa ritenuta di giustizia;
con, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Si costituiva parte convenuta sostenendo la legittimità del licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogava la ricorrente, assumeva i testi richiesti dalle parti e all'udienza del 19.6.2025 decideva la causa come da dispositivo della presente sentenza.
Si osserva
In data 8 agosto 2024, la ricorrente ha ricevuto la seguente contestazione disciplinare con riferimento a fatti asseritamente accaduti il 31 luglio: “intorno alle ore 14:00, La responsabile unica reparto RE del punto vendita al quale lei è addetta con mansioni di specialista banco Testimone_1
salumeria, ha notato che presso il banco salumeria, in particolare sul tavolo dove si prezzano i formaggi, erano stati posizionati due cartoni uno dentro l'altro contenenti due bombolette spray e una confezione di ravioli. Alle ore 14.15 terminato il Suo turno di lavoro, Lei è stata vista recarsi presso la timbratrice, portando con sé le due scatole, che ha poi appoggiato sopra il bancone accoglienza del punto vendita, per poi recarsi negli spogliatoi per cambiarsi. Il cartone che ha lasciato in accoglienza conteneva i medesimi prodotti sopra indicati. Dopo essersi cambiata per l'uscita Lei è passata a recuperare le scatole appoggiate al banco accoglienza ed è uscita dal punto vendita senza pagare i prodotti contenuti nelle scatole. E' stata quindi rincorsa dal responsabile del negozio RI ME che l'ha raggiunta all'uscita del punto vendita per chiederle se per sbaglio avesse omesso di pagare alcuni prodotti che portava con sé. Lei gli ha mostrato solo il contenuto di una borsa piena di vestiti e della borsa personale ma si è rifiutata di mostrare il contenuto delle scatole;
dopo di che si è allontanata dirigendosi con fare agitato verso la sua autovettura” (doc. 3 all ricorso)
La ricorrente si giustificava oralmente in data 6.9.2024 assisitita dai due delegati sindacali negando ogni addebito
In data 24.9.2025 veniva licenziata per giusta causa.
La ricorrente – addetta al banco salumeria - non contesta di aver posizionato, durante l'orario di servizio, due bombolette spray e una confezione di ravioli all'interno di uno scatolone posto all'interno di un altro scatolone. Ha affermato si trattasse di prodotti che le erano stati consegnati da una cliente che li aveva rinvenuti, abbandonati, presso il reparto ortofrutta. La ricorrente non contesta la presenza di tali prodotti all'interno dei cartoni nel momento in cui, finito il turno, li aveva lasciati sul banco della accoglienza mentre si era andata a cambiare nello spogliatoio.
Le versioni delle parti divergono in relazione al comportamento successivo della ricorrente: la stessa sostiene di aver riposto, prima di uscire dalla barriera casse, nell'apposito cesto la merce presente negli scatoloni, in particolare le due bombolette spray e di aver riposto la confezione di pasta fresca nell'apposito pozzetto del fresco, nel banco frigo. La convenuta nega che la ricorrente abbia riposto i prodotti prima di uscire.
Anche in relazione al successivo intervenuto del repsonsabile del negozio le versione delle parti divergono.
La ricorrente sostiene di essere stata fermata sulle scale, fuori dal punto vendita dal Responsabile del negozio RI ME che le aveva chiesto dove fosse “il pane a fette” informandola che una “guardia in borghese” l'aveva vista con una busta rossa del supermercato contenente del pane a fette. La ricorrente negava l'accaduto e, a fronte della richiesta del responsabile, aveva mostrato il contenuto della borsa, il sacco dei vestiti sporchi e le scatole. Precisava la ricorrente di aver appoggiato a terra i cartoni che il responsabile aveva ispezionato visivamente chiedendole perché li avesse con sé e lei aveva risposto che gli scatoloni che le servivano per la raccolta della carta prevista in serata presso la sua abitazione.
Diversa le versione di parte convenuta: ME, che dalla sua postazione aveva osservato il comportamento della ricorrente, la rincorreva, la raggiungeva in prossimità dell'uscita dal punto vendita, le aveva chiesto se “per sbaglio” avesse omesso di pagare alcuni prodotti che aveva con sé; che la ricorrente gli aveva mostrato solo il contenuto di una borsa piena di vestiti e della borsa personale ma si era rifiutata di mostrare il contenuto degli scatoloni e si era allontanata velocemente. Negava che fosse stato mai menzionato del “pane a fette”.
Si riportano le deposizioni di capo reparto RE e di RI ME indicati come Testimone_1
testi da entrambe le parti.
La prima ha dichiarato: Nel pomeriggio del 31 luglio andando dietro il banco gastronomia vidi due cartoni, uno dentro l'altro, sul tavolo sul quale vengono prezzati i formaggi e i salumi. Io li presi in mano per spostarli, ma mi accorsi che dentro vi erano tre prodotti: una confezione di ravioli e due bombolette spray non so di cosa. Ho visto i prodotti quando mi sono avvicinata agli stessi. Mi sono arrabbiata in quanto da poco avevamo avuto due ispezioni dell'ufficio qualità che aveva rinvenuto oggetti non idonei al reparto e io avevo raccomandato a tutti gli operatori di prestare attenzione.
Allora andai dal capo negozio ME riferendo del ritrovamebnto dei cartoni con quella merce all'interno. Lui mi disse di lasciare tutto li senza altre spiegazioni.
Poi io rimasi in ufficio per cinque minuti. Mentre ero in ufficio arrivò la ricorrente che appoggiò i due cartoni sul bancone dell'ufficio. Io sono uscita dall'ufficio Io sono uscita dall'ufficio e mi sono affiancata alla ricorrente per guardare dentro i cartoni e secondo me la merce era ancora lì. Sono quasi sicura. Poi sono tornata in ufficio. La ricorrente è andata nello spogliatoio a cambiarsi lasciando i cartoni sul bancone. Poi è tornata, ha preso i cartoni ed è passata dalla cassa 1 che si trova di fianco all'ufficio e poi io non ho più visto nulla.
Preciso che io quel giorno ho ritenuto di condividere con il capo negozio il ritrovamento della scatola.
Visto che in precedenza non si era mai scoperto chi avesse lasciato dei prodotti inidonei nel reparto ho pensato che lui mi avesse detto di lasciare lì la scatola per scoprire chi l'avesse appoggiata lì.
Ho ritenuto di non dire nulla alla ricorrente quando ho visto i prodotti nelle scatole sul bancone perché avevo investito della cosa il capo negozio. Infatti quando la ricorrnte è andata a cambiarsi io sono andata dal ME che si trovava seduto nello stesso ufficio e gli ho detto che secondo me la merce era amcora dentro i cartoni .
Quando la ricorrente è uscita ME si è alzato ed è uscito pure lui. Preciso che l'ufficio ha una vetrata dalla quale si vede il punto vendita e il punto accoglienza e la porta di ingresso dell'ufficio è sempre aperta. Poi non ho più saputo nulla.
Il pozzetto del fresco si trova vicino all'ultima cassa di fronte all'uscita. Non c'è un luogo preciso in cui vengono messi i prodotti lasciati in giro dai clienti. Talvolta si trova della merce nei cestini vicino all'ufficio.
Io ho seguito la ricorrente con lo sguardo fino alla cassa 1 che era senza cassiere e l'ho vista oltrepassarla. Poi mi sono rimessa alla mia postazione e non ho visto più nulla. Preciso che io non l'ho vista prendere i prodotti dai cartoni e metterli vicino alla cassa 1. Dalla mia postazione se l'avesse fatto l'avrei vista.
Il secondo ha dichiarato: Il giorno 31.7.2024 la responsabile del reparto in tarda mattina Tes_1 mi aveva avvisato che all'interno del reparto salumeria, nella zona dove vengono porzionati i formaggi, erano presenti due bombolette non meglio specificate del reparto profumeria e una confezione di pasta fresca all'interno di una scatola. Non era la prima volta che succedeva. In ben due audit era stato segnalato dall'auditor la presenza di elementi di chimica all'interno del reparto salumeria. Questi elementi erano stati trovati, così come quelli del 31.7.2024, in luoghi frequentati dal solo personale. Preciso che nel caso in cui AST rilevi la presenza di prodotti chimici nel reparto salumeria potrebbe sospendere la attività di vendita. Si tratta di un problema grave di salute e sicurezza alimentare.
In passato avevo chiesto che la responsabile convocasse il personale per ripetere le corrette procedure. E la responsabile aveva convocato tutti gli addetti del reparto. Il 31 luglio, una volta avvisato dalla responsabile della presenza di tali elementi, chiedi alla stessa di lasciare lì i prodotti per capire chi li avesse posizionati li.
Successivamente verso le 1415 ero nel mio ufficio quando ho visto la ricorrente arrivare al posto accoglienza (dove si trova la timbratrice), con due scatole di cartone. La che era Tes_1 nell'ufficio mi disse che quelle erano le scatole che erano presenti in reparto con i prodotti all'interno.
La farina ha ritirato un buono mensa, ha compilato un foglio della omessa timbratura perché non trovava il badge, ha lasciato le scatole appoggiate sul bancone della accoglienza, è andata a cambiarsi nello spogliatoio. Io ho chiesto alla di andare a vedere se all'interno delle Tes_1 scatole ci fossero ancora i prodotti. Lei è andata e mi ha confermato che c'erano. Una volta tornata dallo spogliatoio la ricorrente ha preso le scatole e si è avviata verso la barriera casse. La Tes_1 si è affacciata dall'ufficio e mi ha detto che stava uscendo dalla cassa 1 che è quella dove esce il personale a fine turno a negozio aperto. Io sono uscito dall'ufficio che è molto vicino alla barriera e ho cominciato a chiamare la ricorrnente. L'ho chiamata per tre volte e lei mi ha sentito la terza volta quando eravamo in corrispondenza della bussola di uscita dal supermercato. Siamo usciti entrambi dal supermercato. Io le ho chiesto se si fosse dimenticata qualcosa. La signora aveva l'espressione di chi non avesse capito cosa le stessi chiedendo. Allora le ho chiesto se per caso non si fosse accorta che qualche prodotto fosse caduto all'interno dei contenitori che aveva con sé. Le scatole in quel momento erano state appoggiate dalla ricorrente a terra dietro di lei una dentro l'altra. La ricorrente mi ha aperto la borsa dei panni sporchi. Io ho guardato senza mettere dentro le mani. Io le ho detto che se aveva qualcosa da dire era meglio che la dicesse subito. Non mi ha mostrato il contenuto delle scatole, ma le ha prese in mano e se ne è andata. Per andare a vedere il contenuto delle scatole avrei dovuto spostare fisicamente la ricorrente in quanto le aveva messe tra lei e la parete del supermercato.
Preciso che a questo episodio non era presente nessuno se non una cliente che è uscita nel momento in cui eravamo la ricorrente ed io fuori dalla bussola. Preciso che io conosco di vista Parte_2
in quanto ex dipendente come mi avevano detto altri dipendenti quando lo avevo visto al bar del centro commerciale dove si trova il punto vendita. Preciso che non era presente all'episodio che ho Pt_2
riferito.
La ricorrente mi ha detto, mentre le chiedevo di visionare i contenuti dei contenitori, che le scatole le servivano per la raccolta differenziata. Io nella conversazione non ho fatto riferimento a prodotti specifici in particolare non ho fatto alcun riferimento a del pane in cassetta.
Il giorno successivo il delegato sindacale mi chiese cosa fosse successo il giorno Parte_3
precedente con la ricorrnete. Io gli ho raccontato di aver ricevuto una chiamata da una probabile guardia in borghese che mi aveva chiesto di verificare la farina in quanto aveva degli elementi non pagati con lei. Si trattava di una invenzione in quanto non volevo fare il nome della Io gli Tes_1 ho detto che l'avevo fermata, che non ero riuscito a visionare il contenuto di tutti i contenitori che aveva in quel momento. Lui mi chiese di chiudere la vicenda li e che avrebbe parlato lui con la ricorrente. io dissi che la questione non dipendeva da me perché l'azienda era già a conoscenza del fatto. Lui mi disse che avrebbe potuto parlare con la perché evitasse che in futuro si ripetessero Pt_1
dinamiche sospette. Altro non ricordo. Preciso che la scelta di visionare o meno le riprese delle telecamere di sorveglianza non dipende da me”
Dalle testimonianze sopra riportate emerge la fondatezza della contestazione disciplinare, in particolare risulta dimostrato il comportamento della ricorrente che è uscita dal supermercato senza pagare alcuni prodotti.
Pacifico che gli stessi fossero ancora presenti negli scatoloni quando la ricorrente li aveva appoggiati sul banco della accoglienza al termine del turno di lavoro. La circostanza è ammessa dalla stessa ricorrente. La teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito di aver seguito con lo Tes_1
sguardo la ricorrente mentre si muoveva dal banco della accoglienza sino all'uscita dalle casse e ha escluso che la stessa avesse riposto gli spray e la confezione di ravioli prima di uscire. Dunque questa merce si trovava ancora dall'interno dei cartoni quando la ricorrente è uscita dal punto vendita.
Il teste ME ha dichiarato di non aver avuto la possibilità di guardare dentro gli scatoloni. La circostanza è credibile: lo stesso sapeva che la merce era dentro gli scatoloni e sapeva anche il tipo di merce perché glielo aveva riferito la e dunque se ne avesse avuto la possibilità li avrebbe Tes_1
controllati. Se non l' ha fatto è perché non ne ha avuto la possibilità.
Quanto alle testimonianze di e che hanno affermato di essere stati presenti all'episodio Pt_2 Tes_2
svoltosi tra il direttore e una volta uscita dal punto vendita si osserva quanto segue. Il primo ha Pt_1
riferito che la persona che aveva raggiunto la ricorrente aveva chiesto alla stessa di aprire i sacchetti che aveva con sé ma si era disinteressata dei cartoni che la aveva appoggiato di fianco a sé; il Pt_1
secondo (ex dipendente sino al 2020) ha riferito “mi pare che il direttore abbia controllato anche CP_1
la scatola di cartone”. Che il direttore fosse disinteressato agli scatoloni quando sapeva che la merce era riposta all'interno degli stessi non è credibile. Così come non è credibile che lo stesso cercasse del pane quando conosceva benissimo il tipo di prodotti che stava cercando. Il secondo non ha riferito con certezza.
Dunque risulta domostrato che la condotta addebitata e cioè che la ricorrente sia uscita dal punto vendita senza corrispondere il prezzo della merce presente negli scatoloni. Si aggiunge che l'art 19
CCNL del settore
Quanto al dedotto difetto di proporzionalità si rileva che per per costante giurisprudenza e' legittimo il licenziamento giusta causa qualora la condotta in questione sia idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e sia tale da mettere in dubbio la futura correttezza degli adempimenti, a nulla rilevando lo scarso valore commerciale del bene sottratto al datore. Nel senso che indipendentemente dall'esiguo valore dei beni sottratti il furto in azienda è idoneo a ledere il vincolo fiduciario e a legittimare il licenziamento del lavoratore, v.Cass Cass. 9 giugno 2020, n. 11005 e Cass. 24014/2017, in un caso nel quale il dipendente di un supermercato veniva licenziato per giusta causa perché trovato dalla vigilanza aziendale con confezioni di gomme e di caramelle in tasca per un valore pari a circa 10 euro). In altre parole, ciò che rileva, è la circostanza contestata ovvero il fatto in sé e per sé a prescindere dal valore del bene sottratto: la condotta del lavoratore, dunque, fa presupporre la mancanza di lealtà dello stesso tale da far venire meno il vincolo fiduciario con il datore e giustificare il recesso da rapporto. In questo senso, la tenuità del fatto non è sufficiente (da sola) ad escludere la lesione del vincolo fiduciario e ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.
Il ricordo dunque va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della convenuta che liquida in euro 3000 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVAe CPA come per legge.
Giorni sessanta per la motivazione
Pavia 19.6.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1709 2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv GHIDONI Parte_1 C.F._1
ALBERTO, avv LAURA BIANCHI e avv ELISABETTA TOCCALLI ed elettivamente domiciliata in
MILANO VIALE PREMUDA 14 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv MICHELINI MARCO ed elettivamente domiciliato in VIA CESARE
BATTISTI 8 20122 MILANO presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 impugnava il licenziamento disciplinare Parte_1
irrogatole in data 24.9.2024 da sostenendo la insussistenza del fatto Controparte_1
contestato consistito nell'essere uscita dal supermercato con tre prodotti senza il pagamento del corrispettivo. In subordine deduceva la assenza di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento espulsivo.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
1.accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
con raccomandata datata 24/09/2024; conseguentemente, previo accertamento, ove occorra, che la retribuzione globale di fatto ammonti a €
2.371,15, o a quell'altro importo ritenuto di giustizia, a seconda dei motivi accolti:
2.In via principale ordinare alla convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ex art 18 comma 4 L. 300/70 e condannarla a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3.n via subordinata, condannare la convenuta, ex art. 18, comma 5, L. 300/70, al pagamento a favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria determinata nella misura di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto (=56.907,60 euro) e, comunque, non inferiore a 12 mensilità di retribuzione (=28.453,80);
4.accertare e dichiarare che la misura dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, di cui all'art. 18, comma 3, L. 300/70, è pari a € 35.567,25 (= € 2.371,15 x 15) o a quell'altra misura ritenuta di giustizia;
5.in caso di accoglimento delle domande di cui al punto 3), accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento della somma di € 3.556,72 lordi a titolo di indennità sostitutiva del Parte_1
preavviso e conseguentemente, condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma, o a quella diversa ritenuta di giustizia;
con, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Si costituiva parte convenuta sostenendo la legittimità del licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogava la ricorrente, assumeva i testi richiesti dalle parti e all'udienza del 19.6.2025 decideva la causa come da dispositivo della presente sentenza.
Si osserva
In data 8 agosto 2024, la ricorrente ha ricevuto la seguente contestazione disciplinare con riferimento a fatti asseritamente accaduti il 31 luglio: “intorno alle ore 14:00, La responsabile unica reparto RE del punto vendita al quale lei è addetta con mansioni di specialista banco Testimone_1
salumeria, ha notato che presso il banco salumeria, in particolare sul tavolo dove si prezzano i formaggi, erano stati posizionati due cartoni uno dentro l'altro contenenti due bombolette spray e una confezione di ravioli. Alle ore 14.15 terminato il Suo turno di lavoro, Lei è stata vista recarsi presso la timbratrice, portando con sé le due scatole, che ha poi appoggiato sopra il bancone accoglienza del punto vendita, per poi recarsi negli spogliatoi per cambiarsi. Il cartone che ha lasciato in accoglienza conteneva i medesimi prodotti sopra indicati. Dopo essersi cambiata per l'uscita Lei è passata a recuperare le scatole appoggiate al banco accoglienza ed è uscita dal punto vendita senza pagare i prodotti contenuti nelle scatole. E' stata quindi rincorsa dal responsabile del negozio RI ME che l'ha raggiunta all'uscita del punto vendita per chiederle se per sbaglio avesse omesso di pagare alcuni prodotti che portava con sé. Lei gli ha mostrato solo il contenuto di una borsa piena di vestiti e della borsa personale ma si è rifiutata di mostrare il contenuto delle scatole;
dopo di che si è allontanata dirigendosi con fare agitato verso la sua autovettura” (doc. 3 all ricorso)
La ricorrente si giustificava oralmente in data 6.9.2024 assisitita dai due delegati sindacali negando ogni addebito
In data 24.9.2025 veniva licenziata per giusta causa.
La ricorrente – addetta al banco salumeria - non contesta di aver posizionato, durante l'orario di servizio, due bombolette spray e una confezione di ravioli all'interno di uno scatolone posto all'interno di un altro scatolone. Ha affermato si trattasse di prodotti che le erano stati consegnati da una cliente che li aveva rinvenuti, abbandonati, presso il reparto ortofrutta. La ricorrente non contesta la presenza di tali prodotti all'interno dei cartoni nel momento in cui, finito il turno, li aveva lasciati sul banco della accoglienza mentre si era andata a cambiare nello spogliatoio.
Le versioni delle parti divergono in relazione al comportamento successivo della ricorrente: la stessa sostiene di aver riposto, prima di uscire dalla barriera casse, nell'apposito cesto la merce presente negli scatoloni, in particolare le due bombolette spray e di aver riposto la confezione di pasta fresca nell'apposito pozzetto del fresco, nel banco frigo. La convenuta nega che la ricorrente abbia riposto i prodotti prima di uscire.
Anche in relazione al successivo intervenuto del repsonsabile del negozio le versione delle parti divergono.
La ricorrente sostiene di essere stata fermata sulle scale, fuori dal punto vendita dal Responsabile del negozio RI ME che le aveva chiesto dove fosse “il pane a fette” informandola che una “guardia in borghese” l'aveva vista con una busta rossa del supermercato contenente del pane a fette. La ricorrente negava l'accaduto e, a fronte della richiesta del responsabile, aveva mostrato il contenuto della borsa, il sacco dei vestiti sporchi e le scatole. Precisava la ricorrente di aver appoggiato a terra i cartoni che il responsabile aveva ispezionato visivamente chiedendole perché li avesse con sé e lei aveva risposto che gli scatoloni che le servivano per la raccolta della carta prevista in serata presso la sua abitazione.
Diversa le versione di parte convenuta: ME, che dalla sua postazione aveva osservato il comportamento della ricorrente, la rincorreva, la raggiungeva in prossimità dell'uscita dal punto vendita, le aveva chiesto se “per sbaglio” avesse omesso di pagare alcuni prodotti che aveva con sé; che la ricorrente gli aveva mostrato solo il contenuto di una borsa piena di vestiti e della borsa personale ma si era rifiutata di mostrare il contenuto degli scatoloni e si era allontanata velocemente. Negava che fosse stato mai menzionato del “pane a fette”.
Si riportano le deposizioni di capo reparto RE e di RI ME indicati come Testimone_1
testi da entrambe le parti.
La prima ha dichiarato: Nel pomeriggio del 31 luglio andando dietro il banco gastronomia vidi due cartoni, uno dentro l'altro, sul tavolo sul quale vengono prezzati i formaggi e i salumi. Io li presi in mano per spostarli, ma mi accorsi che dentro vi erano tre prodotti: una confezione di ravioli e due bombolette spray non so di cosa. Ho visto i prodotti quando mi sono avvicinata agli stessi. Mi sono arrabbiata in quanto da poco avevamo avuto due ispezioni dell'ufficio qualità che aveva rinvenuto oggetti non idonei al reparto e io avevo raccomandato a tutti gli operatori di prestare attenzione.
Allora andai dal capo negozio ME riferendo del ritrovamebnto dei cartoni con quella merce all'interno. Lui mi disse di lasciare tutto li senza altre spiegazioni.
Poi io rimasi in ufficio per cinque minuti. Mentre ero in ufficio arrivò la ricorrente che appoggiò i due cartoni sul bancone dell'ufficio. Io sono uscita dall'ufficio Io sono uscita dall'ufficio e mi sono affiancata alla ricorrente per guardare dentro i cartoni e secondo me la merce era ancora lì. Sono quasi sicura. Poi sono tornata in ufficio. La ricorrente è andata nello spogliatoio a cambiarsi lasciando i cartoni sul bancone. Poi è tornata, ha preso i cartoni ed è passata dalla cassa 1 che si trova di fianco all'ufficio e poi io non ho più visto nulla.
Preciso che io quel giorno ho ritenuto di condividere con il capo negozio il ritrovamento della scatola.
Visto che in precedenza non si era mai scoperto chi avesse lasciato dei prodotti inidonei nel reparto ho pensato che lui mi avesse detto di lasciare lì la scatola per scoprire chi l'avesse appoggiata lì.
Ho ritenuto di non dire nulla alla ricorrente quando ho visto i prodotti nelle scatole sul bancone perché avevo investito della cosa il capo negozio. Infatti quando la ricorrnte è andata a cambiarsi io sono andata dal ME che si trovava seduto nello stesso ufficio e gli ho detto che secondo me la merce era amcora dentro i cartoni .
Quando la ricorrente è uscita ME si è alzato ed è uscito pure lui. Preciso che l'ufficio ha una vetrata dalla quale si vede il punto vendita e il punto accoglienza e la porta di ingresso dell'ufficio è sempre aperta. Poi non ho più saputo nulla.
Il pozzetto del fresco si trova vicino all'ultima cassa di fronte all'uscita. Non c'è un luogo preciso in cui vengono messi i prodotti lasciati in giro dai clienti. Talvolta si trova della merce nei cestini vicino all'ufficio.
Io ho seguito la ricorrente con lo sguardo fino alla cassa 1 che era senza cassiere e l'ho vista oltrepassarla. Poi mi sono rimessa alla mia postazione e non ho visto più nulla. Preciso che io non l'ho vista prendere i prodotti dai cartoni e metterli vicino alla cassa 1. Dalla mia postazione se l'avesse fatto l'avrei vista.
Il secondo ha dichiarato: Il giorno 31.7.2024 la responsabile del reparto in tarda mattina Tes_1 mi aveva avvisato che all'interno del reparto salumeria, nella zona dove vengono porzionati i formaggi, erano presenti due bombolette non meglio specificate del reparto profumeria e una confezione di pasta fresca all'interno di una scatola. Non era la prima volta che succedeva. In ben due audit era stato segnalato dall'auditor la presenza di elementi di chimica all'interno del reparto salumeria. Questi elementi erano stati trovati, così come quelli del 31.7.2024, in luoghi frequentati dal solo personale. Preciso che nel caso in cui AST rilevi la presenza di prodotti chimici nel reparto salumeria potrebbe sospendere la attività di vendita. Si tratta di un problema grave di salute e sicurezza alimentare.
In passato avevo chiesto che la responsabile convocasse il personale per ripetere le corrette procedure. E la responsabile aveva convocato tutti gli addetti del reparto. Il 31 luglio, una volta avvisato dalla responsabile della presenza di tali elementi, chiedi alla stessa di lasciare lì i prodotti per capire chi li avesse posizionati li.
Successivamente verso le 1415 ero nel mio ufficio quando ho visto la ricorrente arrivare al posto accoglienza (dove si trova la timbratrice), con due scatole di cartone. La che era Tes_1 nell'ufficio mi disse che quelle erano le scatole che erano presenti in reparto con i prodotti all'interno.
La farina ha ritirato un buono mensa, ha compilato un foglio della omessa timbratura perché non trovava il badge, ha lasciato le scatole appoggiate sul bancone della accoglienza, è andata a cambiarsi nello spogliatoio. Io ho chiesto alla di andare a vedere se all'interno delle Tes_1 scatole ci fossero ancora i prodotti. Lei è andata e mi ha confermato che c'erano. Una volta tornata dallo spogliatoio la ricorrente ha preso le scatole e si è avviata verso la barriera casse. La Tes_1 si è affacciata dall'ufficio e mi ha detto che stava uscendo dalla cassa 1 che è quella dove esce il personale a fine turno a negozio aperto. Io sono uscito dall'ufficio che è molto vicino alla barriera e ho cominciato a chiamare la ricorrnente. L'ho chiamata per tre volte e lei mi ha sentito la terza volta quando eravamo in corrispondenza della bussola di uscita dal supermercato. Siamo usciti entrambi dal supermercato. Io le ho chiesto se si fosse dimenticata qualcosa. La signora aveva l'espressione di chi non avesse capito cosa le stessi chiedendo. Allora le ho chiesto se per caso non si fosse accorta che qualche prodotto fosse caduto all'interno dei contenitori che aveva con sé. Le scatole in quel momento erano state appoggiate dalla ricorrente a terra dietro di lei una dentro l'altra. La ricorrente mi ha aperto la borsa dei panni sporchi. Io ho guardato senza mettere dentro le mani. Io le ho detto che se aveva qualcosa da dire era meglio che la dicesse subito. Non mi ha mostrato il contenuto delle scatole, ma le ha prese in mano e se ne è andata. Per andare a vedere il contenuto delle scatole avrei dovuto spostare fisicamente la ricorrente in quanto le aveva messe tra lei e la parete del supermercato.
Preciso che a questo episodio non era presente nessuno se non una cliente che è uscita nel momento in cui eravamo la ricorrente ed io fuori dalla bussola. Preciso che io conosco di vista Parte_2
in quanto ex dipendente come mi avevano detto altri dipendenti quando lo avevo visto al bar del centro commerciale dove si trova il punto vendita. Preciso che non era presente all'episodio che ho Pt_2
riferito.
La ricorrente mi ha detto, mentre le chiedevo di visionare i contenuti dei contenitori, che le scatole le servivano per la raccolta differenziata. Io nella conversazione non ho fatto riferimento a prodotti specifici in particolare non ho fatto alcun riferimento a del pane in cassetta.
Il giorno successivo il delegato sindacale mi chiese cosa fosse successo il giorno Parte_3
precedente con la ricorrnete. Io gli ho raccontato di aver ricevuto una chiamata da una probabile guardia in borghese che mi aveva chiesto di verificare la farina in quanto aveva degli elementi non pagati con lei. Si trattava di una invenzione in quanto non volevo fare il nome della Io gli Tes_1 ho detto che l'avevo fermata, che non ero riuscito a visionare il contenuto di tutti i contenitori che aveva in quel momento. Lui mi chiese di chiudere la vicenda li e che avrebbe parlato lui con la ricorrente. io dissi che la questione non dipendeva da me perché l'azienda era già a conoscenza del fatto. Lui mi disse che avrebbe potuto parlare con la perché evitasse che in futuro si ripetessero Pt_1
dinamiche sospette. Altro non ricordo. Preciso che la scelta di visionare o meno le riprese delle telecamere di sorveglianza non dipende da me”
Dalle testimonianze sopra riportate emerge la fondatezza della contestazione disciplinare, in particolare risulta dimostrato il comportamento della ricorrente che è uscita dal supermercato senza pagare alcuni prodotti.
Pacifico che gli stessi fossero ancora presenti negli scatoloni quando la ricorrente li aveva appoggiati sul banco della accoglienza al termine del turno di lavoro. La circostanza è ammessa dalla stessa ricorrente. La teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito di aver seguito con lo Tes_1
sguardo la ricorrente mentre si muoveva dal banco della accoglienza sino all'uscita dalle casse e ha escluso che la stessa avesse riposto gli spray e la confezione di ravioli prima di uscire. Dunque questa merce si trovava ancora dall'interno dei cartoni quando la ricorrente è uscita dal punto vendita.
Il teste ME ha dichiarato di non aver avuto la possibilità di guardare dentro gli scatoloni. La circostanza è credibile: lo stesso sapeva che la merce era dentro gli scatoloni e sapeva anche il tipo di merce perché glielo aveva riferito la e dunque se ne avesse avuto la possibilità li avrebbe Tes_1
controllati. Se non l' ha fatto è perché non ne ha avuto la possibilità.
Quanto alle testimonianze di e che hanno affermato di essere stati presenti all'episodio Pt_2 Tes_2
svoltosi tra il direttore e una volta uscita dal punto vendita si osserva quanto segue. Il primo ha Pt_1
riferito che la persona che aveva raggiunto la ricorrente aveva chiesto alla stessa di aprire i sacchetti che aveva con sé ma si era disinteressata dei cartoni che la aveva appoggiato di fianco a sé; il Pt_1
secondo (ex dipendente sino al 2020) ha riferito “mi pare che il direttore abbia controllato anche CP_1
la scatola di cartone”. Che il direttore fosse disinteressato agli scatoloni quando sapeva che la merce era riposta all'interno degli stessi non è credibile. Così come non è credibile che lo stesso cercasse del pane quando conosceva benissimo il tipo di prodotti che stava cercando. Il secondo non ha riferito con certezza.
Dunque risulta domostrato che la condotta addebitata e cioè che la ricorrente sia uscita dal punto vendita senza corrispondere il prezzo della merce presente negli scatoloni. Si aggiunge che l'art 19
CCNL del settore
Quanto al dedotto difetto di proporzionalità si rileva che per per costante giurisprudenza e' legittimo il licenziamento giusta causa qualora la condotta in questione sia idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e sia tale da mettere in dubbio la futura correttezza degli adempimenti, a nulla rilevando lo scarso valore commerciale del bene sottratto al datore. Nel senso che indipendentemente dall'esiguo valore dei beni sottratti il furto in azienda è idoneo a ledere il vincolo fiduciario e a legittimare il licenziamento del lavoratore, v.Cass Cass. 9 giugno 2020, n. 11005 e Cass. 24014/2017, in un caso nel quale il dipendente di un supermercato veniva licenziato per giusta causa perché trovato dalla vigilanza aziendale con confezioni di gomme e di caramelle in tasca per un valore pari a circa 10 euro). In altre parole, ciò che rileva, è la circostanza contestata ovvero il fatto in sé e per sé a prescindere dal valore del bene sottratto: la condotta del lavoratore, dunque, fa presupporre la mancanza di lealtà dello stesso tale da far venire meno il vincolo fiduciario con il datore e giustificare il recesso da rapporto. In questo senso, la tenuità del fatto non è sufficiente (da sola) ad escludere la lesione del vincolo fiduciario e ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.
Il ricordo dunque va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della convenuta che liquida in euro 3000 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVAe CPA come per legge.
Giorni sessanta per la motivazione
Pavia 19.6.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari