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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5070 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. TRENTO LEONARDO BOCCUTI DANIELA
( C.F. 1
) VIA TRIESTE, 21 87067 CORIGLIANO-ROSSANO ITALIA;
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. FILIBERTO NATALE;
Parte resistente OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, premesso che con missiva datata 02/03/2022, ricevuta in data 11/03/2022, la resistente CP_2
[...] gli aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato per asserita impossibilità di collocarlo alle mansioni di assegnazione e/o a mansioni equivalenti e/o inferiori, chiedeva di: "accertare e dichiarare la illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza di giustificato motivo oggettivo;
2) conseguentemente, ordinare alla CP_2 in plrpt, di procedere alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della stessa al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, in misura pari ad una indennità, commisurata all'ultima retribuzione utile per il TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con facoltà per il ricorrente di optare per l'indennità sostituiva di cui al comma 3 art. 2 Dlvo 23/2015; 3)in via subordinata e gradata, condannare la resistente, in plrpt, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura di €.
100.000,00 o in quell'altra ritenuta di giustizia, maggiorata di accessori al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."
Si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Rappresentava che: il ricorrente (vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro) era transitato alle dipendenze della CP_2 ex art. 6 CCNL Igiene Ambientale
Aziende Private -senza che, in sede di concertazione fra le parti (avvenuta presso la sede della Regione Calabria) venisse preventivamente rappresentata ed evidenziata la sua condizione soggettiva;
il medesimo, anzi, era indicato quale responsabile d'impianto (ciò seppur erroneamente inquadrato al 3° livello); che l'inidoneità a quest'ultimo ruolo era stata individuata solo in sede di prima verifica da parte del medico competente;
conseguentemente si ebbe a concordare, in sede di concertazione, che il ricorrente venisse utilizzato al lavoro quale operaio addetto alla pesa;
Il lavoratore non intese accettare la possibile collocazione "in attività sedentaria" fin dal 2017 e preferì continuare a svolgere attività di pulizia generica nel cantiere, come del resto aveva sempre fatto, alla sua ripresa in servizio dopo l'infortunio sul lavoro (pur risultando svolgere mansione di responsabile d'impianto); allorquando il medico competente
(prima) e la Commissione di Valutazione costituita allo PI (successivamente) si sono pronunciati per la dichiarazione di permanente inidoneità assoluta alla mansione specifica (operatore addetto al verde), si è posto il problema della situazione lavorativa del lavoratore, in quanto per effetto dei vari processi organizzativi infra succedutisi erano presenti solo postazioni lavorative
-
oggettivamente incompatibili con la sua situazione.
§§§§§
In sintesi la difesa attorea:
1) ritiene che il lavoratore avrebbe potuto continuare a svolgere l'attività sempre espletata, indipendentemente dal giudizio espresso dal medico del lavoro e/o dallo CP_3 che non hanno alcuna efficacia vincolante, neppure nel presente giudizio, costituendo ius receptum che i citati accertamenti sono pienamente sindacabili dal giudice ordinario (cfr. CASS. 20468/2018,
3095/2008, 16195/2011, anche con riferimento a C. Cost. n. 420 del
1998) Parte_12) evidenzia che la resistente ha tenuto in servizio lo nonostante già nel 2018 il medico del lavoro avesse formulato giudizio di inidoneità permanente alla mansione (cfr. doc. 13 in atti);
3) sostiene che il lavoratore ben avrebbe potuto essere adibito ad altre mansioni, pur presenti in Impianto, coma da DVR allegato e per come ritenuto dalla Commissione Prov.le, la cui proposta è stata ingiustificatamente reietta dalla datrice di lavoro.
Orbene, quanto al primo punto, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non ci sono elementi che consentano al Giudice di eludere il parere espresso dai medici competenti, né allo stato degli atti sono emerse altre mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito il lavoratore.
: "Sul cap. 1Si riportano, all'uopo, le dichiarazioni del teste Testimone_1
della memoria riferisco che, nella struttura di lavoriamo Parte_2
meccanicamente i rifiuti, con l'ausilio di un ragno meccanico, usiamo il camion per spostare i cassoni, pale meccaniche, bobcart, muletto, escavatore.
Sull'escavatore e sul camion bisogna stare seduti, sui mezzi stiamo seduti. Si può stare in posizione eretta quando puliamo l'impianto. ADR: Confermo che, per utilizzare i macchinari, servono sia competenze tecniche sia l'uso di entrambi gli arti. Non mi risulta che il ricorrente sia mai stato addetto alla pesa, ad ogni modo si può fare anche da seduti ma non mi risulta che il ricorrente vi abbia mai lavorato.
ADR: riferisco che il ricorrente ha svolto la mansione di operatore di carro ponte dal 2002 al 2004, quando già lavoravamo insieme ma egli aveva ancora entrambi gli arti superiori. Poi il ricorrente ha avuto questo infortunio e non
è stato più adibito a questa mansione perché è previsto l'utilizzo di due arti.
ADR: sul cap. 4 riferisco che l'attività di operatore di carro ponte era svolta prima da addetti di III livello e, da un paio di anni, da addetti al IV livello, perché sono tutti addetti al IV livello, ad eccezione di me che sono addetto del III livello.
è stato adibito come Testimone_2ADR: sul cap. 4 riferisco che il sig. operatore di carro ponte perché non può salire sui mezzi.
ADR: il ricorrente, dopo l'infortunio, ha avuto sempre mansioni di addetto al verde.
ADR: sul cap. 5 ricordo che c'era stato un accordo sindacale, non so perché il ricorrente non sia andato alla pesa ma posso dire che trattasi di attività che coinvolge l'utilizzo di entrambe le braccia.
In conclusione, lo stesso teste ha escluso, mansione per mansione, la fattibilità concreta da parte del ricorrente delle singole mansioni, enunciando espressamente anche le relative ragioni, una ad una. Solo con riferimento alla cura del verde il teste non si è espresso, cioè non ha saputo spiegare come mai il lavoratore non sia stato più adibito al verde, perciò si è ritenuto opportuno disporre CTU medico legale sulla persona del ricorrente, per valutare l'idoneità del giudizio espresso dai medici competenti (sulla sindacabilità dello stesso, si veda C. Cassazione, sentenza N. 20468 del 2018).
Orbene, all'esito della consulenza il medico nominato da codesto Ufficio ha concluso che: "la lesione traumatica riportata dal convenuto e la relativa sintomatologia morbosa sono in rapporto alla dinamica dell'incidente per il criterio cronologico, qualitativo, quantitativo e topografico. A seguito dell'infortunio il paziente riportò "Esiti di amputazione post-traumatica dell'arto sup. dx con disarticolazione della spalla". Il sig. Parte_1 non presenta, al di là dell'amputazione post- traumatica del braccio dx, altre problematiche fisiche e/o psichiche ed è esente da patologie internistiche che possano inficiare un'attività fisica generica. Basti pensare che al ricorrente è stata sempre rinnovata la licenza di caccia di cui era titolare da prima dell'infortunio sul lavoro e di cui continua ad essere ritenuto idoneo a tutt'oggi nonostante l'amputazione del braccio dominante dx. E' evidente che la mancanza dell'arto superiore dominante renda l'infortunato non più capace di svolgere le mansioni di tecnico addetto all'impianto di smaltimento rifiuti;
per tale motivo le mansioni lavorative gli sono state ridotte nonostante questo abbia comportato un peggioramento contrattuale ed economico che d'altronde è stato accettato dal ricorrente. Le sue nuove mansioni di operaio generico addetto prima alla "Pesa" e successivamente alla "manutenzione del verde" sono state espletate ed avallate dal medico del lavoro delle varie ditte succedutesi nella gestione dell'impianto; la suddetta attività lavorativa è stata ininterrottamente svolta dal ricorrente per 18 anni finchè il licenziamento non ha posto fine all'attività lavorativa, sempre regolarmente svolta ed autorizzata, per la quale era stato ritenuto da tutti idoneo.
In base all'anamnesi, all'obiettività clinica ed alla documentazione in atti ritengo, in accordo con quanto determinato dai vari medici del lavoro, che il sig. sia "idoneo" a svolgere le mansioni di operaio addettoParte_1 al verde". Sulle osservazioni della parte resistente, il CTU ha pure compiutamente risposto
(v. elaborato peritale).
Si ritiene che il consulente abbia svolto in maniera precisa e puntuale il suo incarico e che l'elaborato renda completamente il quadro della situazione, confermando la fondatezza delle doglianze del lavoratore.
Ciò posto, l'art. 3 DLGS 23/2015, "Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa" prevede che: "1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
In applicazione del comma 1, seconda parte, della norma sopra citata, occorre dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità in misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione.
La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accertata la illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza di giustificato motivo oggettivo, così provvede:
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità in misura di cinque mensilità, ex art 3. Comma 1, DLGS 23/2015; condanna il soccombente a pagare le spese del giudizio, liquidate in €
2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione, ex art 93 cpc;
condanna, infine, il soccombente, al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 08/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. TRENTO LEONARDO BOCCUTI DANIELA
( C.F. 1
) VIA TRIESTE, 21 87067 CORIGLIANO-ROSSANO ITALIA;
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. FILIBERTO NATALE;
Parte resistente OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, premesso che con missiva datata 02/03/2022, ricevuta in data 11/03/2022, la resistente CP_2
[...] gli aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato per asserita impossibilità di collocarlo alle mansioni di assegnazione e/o a mansioni equivalenti e/o inferiori, chiedeva di: "accertare e dichiarare la illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza di giustificato motivo oggettivo;
2) conseguentemente, ordinare alla CP_2 in plrpt, di procedere alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della stessa al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, in misura pari ad una indennità, commisurata all'ultima retribuzione utile per il TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con facoltà per il ricorrente di optare per l'indennità sostituiva di cui al comma 3 art. 2 Dlvo 23/2015; 3)in via subordinata e gradata, condannare la resistente, in plrpt, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura di €.
100.000,00 o in quell'altra ritenuta di giustizia, maggiorata di accessori al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."
Si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Rappresentava che: il ricorrente (vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro) era transitato alle dipendenze della CP_2 ex art. 6 CCNL Igiene Ambientale
Aziende Private -senza che, in sede di concertazione fra le parti (avvenuta presso la sede della Regione Calabria) venisse preventivamente rappresentata ed evidenziata la sua condizione soggettiva;
il medesimo, anzi, era indicato quale responsabile d'impianto (ciò seppur erroneamente inquadrato al 3° livello); che l'inidoneità a quest'ultimo ruolo era stata individuata solo in sede di prima verifica da parte del medico competente;
conseguentemente si ebbe a concordare, in sede di concertazione, che il ricorrente venisse utilizzato al lavoro quale operaio addetto alla pesa;
Il lavoratore non intese accettare la possibile collocazione "in attività sedentaria" fin dal 2017 e preferì continuare a svolgere attività di pulizia generica nel cantiere, come del resto aveva sempre fatto, alla sua ripresa in servizio dopo l'infortunio sul lavoro (pur risultando svolgere mansione di responsabile d'impianto); allorquando il medico competente
(prima) e la Commissione di Valutazione costituita allo PI (successivamente) si sono pronunciati per la dichiarazione di permanente inidoneità assoluta alla mansione specifica (operatore addetto al verde), si è posto il problema della situazione lavorativa del lavoratore, in quanto per effetto dei vari processi organizzativi infra succedutisi erano presenti solo postazioni lavorative
-
oggettivamente incompatibili con la sua situazione.
§§§§§
In sintesi la difesa attorea:
1) ritiene che il lavoratore avrebbe potuto continuare a svolgere l'attività sempre espletata, indipendentemente dal giudizio espresso dal medico del lavoro e/o dallo CP_3 che non hanno alcuna efficacia vincolante, neppure nel presente giudizio, costituendo ius receptum che i citati accertamenti sono pienamente sindacabili dal giudice ordinario (cfr. CASS. 20468/2018,
3095/2008, 16195/2011, anche con riferimento a C. Cost. n. 420 del
1998) Parte_12) evidenzia che la resistente ha tenuto in servizio lo nonostante già nel 2018 il medico del lavoro avesse formulato giudizio di inidoneità permanente alla mansione (cfr. doc. 13 in atti);
3) sostiene che il lavoratore ben avrebbe potuto essere adibito ad altre mansioni, pur presenti in Impianto, coma da DVR allegato e per come ritenuto dalla Commissione Prov.le, la cui proposta è stata ingiustificatamente reietta dalla datrice di lavoro.
Orbene, quanto al primo punto, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non ci sono elementi che consentano al Giudice di eludere il parere espresso dai medici competenti, né allo stato degli atti sono emerse altre mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito il lavoratore.
: "Sul cap. 1Si riportano, all'uopo, le dichiarazioni del teste Testimone_1
della memoria riferisco che, nella struttura di lavoriamo Parte_2
meccanicamente i rifiuti, con l'ausilio di un ragno meccanico, usiamo il camion per spostare i cassoni, pale meccaniche, bobcart, muletto, escavatore.
Sull'escavatore e sul camion bisogna stare seduti, sui mezzi stiamo seduti. Si può stare in posizione eretta quando puliamo l'impianto. ADR: Confermo che, per utilizzare i macchinari, servono sia competenze tecniche sia l'uso di entrambi gli arti. Non mi risulta che il ricorrente sia mai stato addetto alla pesa, ad ogni modo si può fare anche da seduti ma non mi risulta che il ricorrente vi abbia mai lavorato.
ADR: riferisco che il ricorrente ha svolto la mansione di operatore di carro ponte dal 2002 al 2004, quando già lavoravamo insieme ma egli aveva ancora entrambi gli arti superiori. Poi il ricorrente ha avuto questo infortunio e non
è stato più adibito a questa mansione perché è previsto l'utilizzo di due arti.
ADR: sul cap. 4 riferisco che l'attività di operatore di carro ponte era svolta prima da addetti di III livello e, da un paio di anni, da addetti al IV livello, perché sono tutti addetti al IV livello, ad eccezione di me che sono addetto del III livello.
è stato adibito come Testimone_2ADR: sul cap. 4 riferisco che il sig. operatore di carro ponte perché non può salire sui mezzi.
ADR: il ricorrente, dopo l'infortunio, ha avuto sempre mansioni di addetto al verde.
ADR: sul cap. 5 ricordo che c'era stato un accordo sindacale, non so perché il ricorrente non sia andato alla pesa ma posso dire che trattasi di attività che coinvolge l'utilizzo di entrambe le braccia.
In conclusione, lo stesso teste ha escluso, mansione per mansione, la fattibilità concreta da parte del ricorrente delle singole mansioni, enunciando espressamente anche le relative ragioni, una ad una. Solo con riferimento alla cura del verde il teste non si è espresso, cioè non ha saputo spiegare come mai il lavoratore non sia stato più adibito al verde, perciò si è ritenuto opportuno disporre CTU medico legale sulla persona del ricorrente, per valutare l'idoneità del giudizio espresso dai medici competenti (sulla sindacabilità dello stesso, si veda C. Cassazione, sentenza N. 20468 del 2018).
Orbene, all'esito della consulenza il medico nominato da codesto Ufficio ha concluso che: "la lesione traumatica riportata dal convenuto e la relativa sintomatologia morbosa sono in rapporto alla dinamica dell'incidente per il criterio cronologico, qualitativo, quantitativo e topografico. A seguito dell'infortunio il paziente riportò "Esiti di amputazione post-traumatica dell'arto sup. dx con disarticolazione della spalla". Il sig. Parte_1 non presenta, al di là dell'amputazione post- traumatica del braccio dx, altre problematiche fisiche e/o psichiche ed è esente da patologie internistiche che possano inficiare un'attività fisica generica. Basti pensare che al ricorrente è stata sempre rinnovata la licenza di caccia di cui era titolare da prima dell'infortunio sul lavoro e di cui continua ad essere ritenuto idoneo a tutt'oggi nonostante l'amputazione del braccio dominante dx. E' evidente che la mancanza dell'arto superiore dominante renda l'infortunato non più capace di svolgere le mansioni di tecnico addetto all'impianto di smaltimento rifiuti;
per tale motivo le mansioni lavorative gli sono state ridotte nonostante questo abbia comportato un peggioramento contrattuale ed economico che d'altronde è stato accettato dal ricorrente. Le sue nuove mansioni di operaio generico addetto prima alla "Pesa" e successivamente alla "manutenzione del verde" sono state espletate ed avallate dal medico del lavoro delle varie ditte succedutesi nella gestione dell'impianto; la suddetta attività lavorativa è stata ininterrottamente svolta dal ricorrente per 18 anni finchè il licenziamento non ha posto fine all'attività lavorativa, sempre regolarmente svolta ed autorizzata, per la quale era stato ritenuto da tutti idoneo.
In base all'anamnesi, all'obiettività clinica ed alla documentazione in atti ritengo, in accordo con quanto determinato dai vari medici del lavoro, che il sig. sia "idoneo" a svolgere le mansioni di operaio addettoParte_1 al verde". Sulle osservazioni della parte resistente, il CTU ha pure compiutamente risposto
(v. elaborato peritale).
Si ritiene che il consulente abbia svolto in maniera precisa e puntuale il suo incarico e che l'elaborato renda completamente il quadro della situazione, confermando la fondatezza delle doglianze del lavoratore.
Ciò posto, l'art. 3 DLGS 23/2015, "Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa" prevede che: "1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
In applicazione del comma 1, seconda parte, della norma sopra citata, occorre dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità in misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione.
La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accertata la illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza di giustificato motivo oggettivo, così provvede:
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità in misura di cinque mensilità, ex art 3. Comma 1, DLGS 23/2015; condanna il soccombente a pagare le spese del giudizio, liquidate in €
2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione, ex art 93 cpc;
condanna, infine, il soccombente, al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 08/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO