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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/09/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/83
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da nato/a il 26/02/1936 a SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI), Parte_1
VIA SENESE SAMBUCA 213 50028 TAVARNELLE C.F._1 Parte_2
rapp.to avv.to CASETTI IACOPO VIA F. PUCCINOTTI N. 31 50129 FIRENZE
[...]
C.F._2
ATTORE/I
contumace CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
( c.f. ) , in persona del Presidente del Controparte_3 P.IVA_2 Consiglio pro tempore,
( c.f. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del Ministro in carica, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici pure sono legalmente domiciliati in Via degli Arazzieri n. 4
(fax: 055/472555; posta certificata: ) Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: accertare che la condotta della resistente Repubblica Federale di IA, ampiamente descritta in premessa, costituisce violazione e lesione dei diritti inviolabili della persona e, conseguentemente, IN TESI condannare la Repubblica Federale Tedesca in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modifiche dalla L. 29.06.2022 n. 79 la Repubblica Italiana, rappresentata dalla e/o dal Controparte_3
, in persona del Controparte_4
Pagina 1 loro legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, in favore di , Parte_3 per la perdita parentale cagionata dall'uccisione del padre , che si quantifica in € Persona_1 329.328,35- secondo quanto indicato nelle predette tabelle di Roma oltre interessi al tasso annuale del 4% calcolati, sulla somma devalutata alla data del 24 luglio 1944 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio con vittoria di spese diritti ed onorari” IN IPOTESI con ogni riserva di appello che formuliamo fin da adesso circa la mancata applicazione, da parte di questo Ecc.mo Tribunale, per la liquidazione del danno richiesto, delle tabelle relative alla liquidazione del danno parentale condannare la Repubblica Federale Tedesca in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modifiche dalla L. 29.06.2022 n. 79 la Repubblica Italiana, rappresentata dalla e/o dal Controparte_3 [...]
, in persona del loro Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi dall'odierna ricorrente
, figlia di in Parte_3 Persona_1 conseguenza di quanto narrato che si indicano qui di seguito in via equitativa in € 260.000,00, o alla diversa maggiore o minore somma che questo Ecc.mo Tribunale Vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi al tasso annuale del 4% calcolati, sulla somma devalutata alla data del 24 luglio 1944 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio con vittoria di spese diritti ed onorari” con vittoria di spese diritti ed onorari”
Nell'interesse dei convenuti:
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di IA;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme percepite per il medesimo titolo di cui è causa;
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attrice deduce di essere stata la figlia del Parte_1 signor nato a [...] il Persona_2 11.03.1910 (doc. n. 1), e deceduto a San Casciano Val di Pesa il 24.07.1944, siccome barbaramente trucidato insieme ad altri nove innocenti, il giorno 24 luglio 1944 in Pratale - Fabbrica, dalle truppe del Terzo Reich.
Pagina 2 , nata a [...] il Parte_1 26.02.1936 (doc. n. 2) è pertanto l'erede legittima di
, vittima civile di guerra come si evince dal Persona_2 certificato di morte (doc. n. 3). La madre della ricorrente si chiamava , vedova di (doc. n. 4). Persona_3 Persona_2 Con l'approssimarsi della linea del fronte nel luglio 1944, i tedeschi allestiscono nella zona di Fabbrica una linea difensiva per la cui realizzazione impiegano manodopera locale coatta e requisiscono alcune abitazioni allontanandone gli occupanti. Allo scopo viene imposto uno sfollamento forzoso, non è chiaro se parziale o generale, che forse non da tutti è recepito. Nella casa di trovano così Parte_4 riparo alcune famiglie da poco allontanate dalle proprie abitazioni. Il pomeriggio del 24 luglio soldati tedeschi vi fanno irruzione. Mentre alcuni degli occupanti riescono ad allontanarsi attraverso una finestra, vengono fermati invece e Persona_4 Persona_5 Persona_2 [...]
Il giovane di circa 12 anni viene invece Pt_4 Persona_6 rimandato a calci e spintoni tra il gruppo delle donne che viene fatto restare all'interno dell'abitazione. I 4 arrestati si lasciano condurre dai tedeschi al di fuori dell'edificio, sicuri che questi vogliano impiegarli come già in precedenza per i lavori di trinceramento della zona. Sono invece condotti in prossimità di una fornace (località Fornace di Fabbrica) dove vengono mitragliati. Solo ferito, sopravvive fingendosi morto. Persona_5 Testimonierà poi di aver sentito i tedeschi, un istante prima di aprire il fuoco, accusarli di essere partigiani.
, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43 del D.L. 30.04.2022 n. 36, Parte_1 convertito con modificazioni dalla L. 29.06.2022 n. 79 (G.U. 29.06.2022 n. 150) chiede, in virtù dei termini prorogati dall'art. 5 bis L. 170 del 27.11.2023 e alla luce della documentazione prodotta con il presente ricorso, l'accertamento dei crimini di guerra ai danni del cittadino avvenuto in Loc. Fabbrica nei pressi di Persona_2 San Casciano Val di Pesa, per mano delle forze armate tedesche, con il conseguente diritto della ricorrente, erede legittima della predetta vittima, di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Si è costituita la e il mentre Controparte_3 Controparte_4 è rimasta contumace la IA.
I convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva della IA in base all'accordo di Bonn del 1961 con cui sarebbe stato regolato ogni rapporto di debito credito tra e IA. Pt_2
Ha inoltre eccepito la necessità di detrarre eventuali indennizzi similari ricevuti in passato da parte attrice.
Sul merito ha chiesto che sia provata da parte attrice il diritto all'ammissione al Fondo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24 aprile 2025 ex art. 281 sexies cpc.
Pagina 3 MOTIVAZIONE
La domanda è fondata. L'attrice ha provato di essere la figlia della vittima primaria Per_2 trucidato per mano dei tedeschi in data 24 luglio 1944 di aver perduto dunque il
[...] rapporto parentale col padre convivente in quello che è inequivocabilmente un crimine di guerra.
Sul difetto di legittimazione passiva dello stato tedesco si ribadisce come la responsabilità dei crimini è dello Stato i cui esponenti li hanno commessi, e che l'accordo di Bonn e quello di Parigi non disciplinano in alcun punto i crimini di guerra e contro l'umanità commessi dai tedeschi in danno dei cittadini italiani e in territorio Italiano, regolando aspetti patrimoniali di tutt'altra natura. La mera lettura di tali accordi internazionali elimina ogni dubbio a tal riguardo.
Inoltre il dato letterale del decreto legge 36/2022 unitamente alla continuità con precedenti provvidenze disposte in favore di cittadini italiani consente di affermare che il soggetto legittimato passivo sia la Repubblica Federale Tedesca per il principio della continuità della responsabilità statale.
Dall'art. 43 del decreto legge 36/2022 emerge che il è mero ente Controparte_4 pagatore (in base a previ accordi internazionali ivi richiamati) e come tale destinatario di una notifica della citazione a fini di mera denunciatio litis.
Sul merito la documentazione prodotta dimostra il rapporto di parentela diretto e di convivenza col padre.
All'attrice va dunque liquidata la somma richiesta di euro 260 mila che rientra nei limiti della liquidazione del danno parentale di cui alle tabelle romane;
non si riconoscono gli accessori dal 1944 ma dalla notifica della domanda giudiziale sotto forma di interessi al tasso di legge, trattandosi di indennizzo costituito dal 2022 che non segue pedissequamente i criteri del risarcimento danno, e considerata l'inerzia dell'attrice che poteva agire anche prima della costituzione del Fondo, sia pure con le incertezze dell'estraneità della IA alla giurisdizione dello stato italiano.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico del come previsto dalla CP_5 normativa della sua costituzione ovvero il decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 applicando una deduzione del 50% per la serialità della causa e dunque semplicità dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
Accertata la responsabilità della Repubblica Federale tedesca per il crimine di guerra del 24 luglio 1944 commesso ai danni di condanna Il Persona_2 Controparte_6
a corrispondere all'attrice l'indennizzo di cui all'art. 43 del decreto legge 30 aprile 2022 n.
[...] 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 nella misura di euro 260 mila oltre accessori al tasso di legge dalla notifica della citazione all'effettivo soddisfo, oltre le spese legali in euro 7.051,50 per onorari oltre per spese vive.
Firenze, 13 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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