Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 29/12/2025, n. 8499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8499 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05726/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz 11.
per l'annullamento
del Decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 maggio 2020 n. 34, art. 103, comma 1, prot. n. P-CE/L/N/2020/106464 EM-DOM_2020 adottato in data 17.01.2022, e notificato al lavoratore in data 06.10.2022, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta sulla scorta del parere non favorevole all'accoglimento espresso dall' Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. NI De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77.
2. Il provvedimento impugnato è fondato sul parere negativo espresso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale ha rilevato che il reddito del datore di lavoro, accertato presso l'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2019, risulta insufficiente alla regolarizzazione del lavoratore con la qualifica di collaboratore familiare. In particolare, l'Ispettorato ha evidenziato che, anche considerando il reddito cumulato con quello del fratello del datore di lavoro (sig. -OMISSIS-), quale famiglia anagrafica costituita da più percettori, il reddito complessivo risultava inferiore alla soglia di € 27.000,00 prevista dall'art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020.
3. Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce plurimi motivi di illegittimità: a) difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 3 della L. 241/90, in quanto il provvedimento si limiterebbe a riportare il parere dell'ITL senza elaborare una motivazione propria; b) mancata valutazione della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 109/2012 e della circolare ministeriale prot. 0003625 dell'11/05/2021; c) mancata notifica al lavoratore del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/90; d) violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Caserta, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. L'Amministrazione ha evidenziato che: l'informativa ex art. 10-bis della L. 241/90 è stata regolarmente notificata al lavoratore per compiuta giacenza all'indirizzo indicato nell'istanza (Via -OMISSIS-, Carinola) in data 28.01.2022; il parere dell'Ispettorato del Lavoro attiene a verifiche tecniche di sua esclusiva competenza; il reddito di riferimento per la valutazione dell'istanza era quello relativo all'anno d'imposta 2019, non essendo rilevante il reddito 2018 prodotto dal datore di lavoro nelle memorie difensive.
5. Con ordinanza n. 115/2023 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, rilevando l'insussistenza del fumus boni iuris in considerazione delle seguenti circostanze: regolare notifica al lavoratore del preavviso di rigetto per compiuta giacenza; dimostrazione da parte del datore di lavoro di redditi relativi all'anno 2018, anziché all'anno 2019 come richiesto dalla normativa; inapplicabilità del permesso di soggiorno per attesa occupazione in mancanza dei presupposti originari per la regolarizzazione.
6. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. Giova premettere che l'art. 103 del D.L. n. 34/2020, nel disciplinare la procedura di emersione dal lavoro irregolare, ha demandato al decreto interministeriale del 27 maggio 2020 la definizione dei requisiti reddituali del datore di lavoro. L'art. 9, comma 1, di tale decreto stabilisce che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata al possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non inferiore a € 30.000,00 annui. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, nel caso di nucleo familiare composto da più percettori di reddito, la soglia è fissata in € 27.000,00 annui.
9. L'art. 10 del D.M. 27 maggio 2020 disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di ammissione alla procedura di emersione, prevedendo al comma 2, lett. b), che lo Sportello Unico acquisisca dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro il parere circa la conformità del rapporto di lavoro, la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate. Tale parere, sebbene non formalmente vincolante, attiene a verifiche tecniche di competenza dell'Ispettorato e, pertanto, lo Sportello Unico è tenuto a conformarvisi, salvo che non emergano elementi che ne evidenzino l'erroneità (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24 marzo 2022, n. 1390; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006).
10. Nel caso di specie, dall'istruttoria esperita dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro è emerso che il sig. -OMISSIS-, relativamente al periodo d'imposta 2019, non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, con conseguente emissione di parere negativo per reddito inesistente. A seguito delle memorie difensive presentate dal datore di lavoro in data 30.12.2021, l'Ispettorato ha confermato il parere negativo, evidenziando che la documentazione prodotta si riferiva ai redditi dell'anno 2018 (dichiarazione PF2019), mentre il requisito reddituale doveva essere comprovato con riferimento all'anno d'imposta 2019, in quanto l'istanza di emersione è stata attivata nel 2020.
11. L'Ispettorato ha altresì rilevato che, anche volendo considerare i redditi del fratello -OMISSIS- ai fini del cumulo previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, i redditi complessivi della famiglia anagrafica per l'anno d'imposta 2019 risultavano comunque inferiori alla soglia di € 27.000,00 prevista dalla norma. Come emerge dalla relazione dell'Amministrazione depositata in giudizio, per l'anno 2019 i fratelli -OMISSIS- non raggiungevano la soglia reddituale richiesta.
12. Così ricostruito il quadro fattuale, deve ritenersi infondata la censura di difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato dà conto delle ragioni del rigetto attraverso il richiamo al parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale indica chiaramente il motivo ostativo (insufficienza del reddito per l'anno d'imposta 2019) e la valutazione compiuta anche sulla documentazione prodotta in sede di contraddittorio procedimentale. La motivazione per relationem è pienamente ammissibile quando, come nel caso di specie, l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dall'interessato e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione.
13. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata notifica del preavviso di rigetto al lavoratore. Dagli atti di causa risulta che l'informativa ex art. 10-bis della L. 241/90 è stata inviata al lavoratore all'indirizzo da lui indicato nell'istanza (Via -OMISSIS-, Carinola) e che, a seguito di mancato ritiro, si è perfezionata per compiuta giacenza in data 28.01.2022. La notifica per compiuta giacenza è idonea a produrre effetti giuridici nei confronti del destinatario, che ha l'onere di attivarsi per il ritiro della corrispondenza presso l'indirizzo da lui stesso dichiarato.
14. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 5, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 109/2012 e della circolare ministeriale prot. 0003625 dell'11/05/2021 in tema di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio osserva che tale istituto presuppone che sussistessero ab origine tutti i requisiti previsti dalla legge per la regolarizzazione e che il rigetto sia dipeso esclusivamente da fatti sopravvenuti o da cause imputabili al solo datore di lavoro. Nel caso in esame, invece, il rigetto è fondato sulla carenza originaria del requisito reddituale: il datore di lavoro non disponeva, già al momento della presentazione dell'istanza, di un reddito sufficiente per l'anno d'imposta 2019. Tale circostanza esclude in radice l'applicabilità della clausola di salvaguardia invocata dal ricorrente. La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 2023, ha del resto chiarito che la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro e per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi fittizi. Il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane per lo straniero la condizione di irregolarità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006).
15. Infine, con riferimento alla dedotta violazione del termine di conclusione del procedimento, il Collegio rileva che, ferma restando l'illegittimità del ritardo procedimentale che può dar luogo a responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, la mera violazione del termine non comporta l'invalidità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio e non perentorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578). Peraltro, il ricorrente non ha allegato né dimostrato alcun pregiudizio concreto derivante dal ritardo, né ha formulato domanda risarcitoria.
16. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, risultando il provvedimento impugnato immune dai vizi dedotti. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della rilevanza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente
NI De LC, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De LC | PA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.